SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 16 del 2018

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Commenti

Controlli fiscali. Contraddittorio e valutazione delle memorie nei recenti interventi del Giudice di legittimità
di Alvise Bullo e Elena De Campo

La gestione della sospensione feriale dei termini processuali
di Vincenzo Cristiano

 

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni tributarie

Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

Le memorie difensive al PVC devono obbligatoriamente essere visionate (e almeno valutate) dal Fisco. Pena la nullità del successivo accertamento

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 17210 del 2 luglio 2018: «ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – AVVISO DI ACCERTAMENTO – STATUTO DEL CONTRIBUENTE – Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali – Memorie difensive al PVC – Osservazioni del contribuente ex art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000 – Prova della mancata visione delle memorie presentate successivamente al processo verbale di constatazione – Conseguenze – Nullità dell’atto impositivo – Art. 12, comma 7, della L. 27/07/2000, n. 212»

Contraddittorio endoprocedimentale: l’accesso in loco per verificare la rispondenza dei dati degli estratti conto bancari non può essere considerato solo un’indagine bancaria a “tavolino”

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 19128 del 18 luglio 2018: «ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – AVVISO DI ACCERTAMENTO – STATUTO DEL CONTRIBUENTE – Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali – Accertamento ai fini IVA, IRPEG ed IRAP sulla scorta delle risultanze di un controllo fiscale che aveva riguardato anche i movimenti bancari risultanti dal conto corrente – Art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000 – Ambito applicativo – Verifica non soltanto a “tavolino”, ma anche mediante accesso nei locali della società per l’acquisizione, in contraddittorio con la parte, la documentazione richiesta – Accessi istantanei finalizzati all’acquisizione di documentazione – Inclusione – Prova di non resistenza – Ammissibilità – Esclusione – Fondamento – Art. 24, della L. 07/01/1929, n. 4 – Art. 12, comma 7, della L. 27/07/2000, n. 212»

 

Prassi

Transazione fiscale – Crediti Tributari

Concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti e composizione della crisi da sovraindebitamento: le novità sul trattamento dei crediti tributari

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16 E del 23 luglio 2018: «TRANSAZIONE FISCALE – Procedure di concordato preventivo e di accordo di ristrutturazione dei debiti – Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento -Trattamento dei crediti tributari e contributivi – Credito IVA nel concordato preventivo – Ritenute nel concordato preventivo – Credito IVA nelle procedure di esdebitazione – Rapporti tra concordato preventivo e reati per omesso versamento – Modifiche alla disciplina delle procedure concorsuali – Riflessi procedurali (ammissione, domanda, trattamento dei crediti oggetto di contestazione giudiziale, attestazione del professionista, voto) – Decorrenza della nuova disciplina ed effetti sui procedimenti pendenti – Modifiche alla disciplina apportate alla L.F. dal D.L. 27/06/2015, n. 83, conv., con mod., dalla L. 20/08/2015, n. 132 e dall’art. 1, comma 81, della L. 11/12/2016, n. 232 – Art. 182-bis, del R.D. 16/03/1942, n. 267 – Art. 182-ter, del R.D. 16/03/1942, n. 267 – Artt. 10-bis, del D.Lgs. 10/03/2000, n. 74 – Art. 10-ter, del D.Lgs. 10/03/2000, n. 74 – Rettifica di precedenti istruzioni contenute nelle circolari n. 40/E del 2008 e n. 19/E del 6 maggio 2015»

 

Legislazione

Il Decreto-Legge “Di Maio”

La sintesi degli interventi

Il testo del provvedimento “urgente” per la dignità dei lavoratori e delle imprese

Decreto-Legge 12 luglio 2018, n. 87, recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese», coordinato con le norme richiamate o modificate

La relazione illustrativa

La relazione tecnica

 

 

 

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Infalcidiabilità del credito IVA. Il Fisco si arrende alla giurisprudenza sfavorevole

 

Nuovi chiarimenti dell’Agenzia in tema di transazione fiscale. Con circolare n. 16 del 23 luglio 2018 diffuse nuove istruzioni per tener conto di recenti pronunce giurisprudenziali che hanno inciso profondamente sulle procedure di concordato preventivo e di accordo di ristrutturazione dei debiti. Il documento, nella prima parte, illustra gli ultimi indirizzi della giurisprudenza e, nella seconda parte, fornisce chiarimenti relativamente alle novità introdotte dalla legge n. 232 del 2016.

In particolare, l’Amministrazione finanziaria, sottolinea che “i principi statuiti dalla Corte di giustizia europea e dalla Corte di cassazione …, superando le linee interpretative contenute nella circolare n. 19/E del 2015, consentono di considerare legittima la proposta di falcidia dell’IVA contenuta nelle domande di concordato preventivo non accompagnato da transazione fiscale, non ancora votata al 7 aprile 2016, data della sentenza emessa in relazione alla causa C-546/14. I limiti alla falcidia dell’IVA nel concordato preventivo accompagnato dalla transazione fiscale posti dalla predetta giurisprudenza devono, invece, ritenersi superati in relazione alle procedure avviate, ma non ancora votate, al 1° gennaio 2017, data di entrata in vigore della modifica normativa operata con la legge n. 232 del 2016.”.

Link al testo della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16 E del 23 luglio 2018, oggetto: TRANSAZIONE FISCALE – Procedure di concordato preventivo e di accordo di ristrutturazione dei debiti – – Art. 182-ter della L.F. (RD 16/03/1942, n. 267), come modificato dall’articolo 1, comma 81, della L. 11/12/2016, n. 232 – Rettifica di precedenti affermazioni contenute nelle circolari n. 40/E del 2008 e n. 19/E del 2015

Le precedenti circolari n. 40/E del 2008 e n. 19/E del 2015.

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19 E del 6 maggio 2015: «TRANSAZIONE FISCALE – Istituti riguardanti la crisi dei soggetti esclusi dall’ambito di applicazione delle procedure concorsuali – Composizione della crisi da sovraindebitamento – Piano del consumatore – Procedura alternativa di liquidazione dei beni – Evoluzione normativa e giurisprudenziale – Profili fiscali e procedurali – Artt. 182-bis e 182-ter, del RD 16/03/1942, n. 267 (Legge Fallim.) – L 27/01/2012, n. 3 – Rettifica di precedenti affermazioni contenute nella circolare n. 40/E del 2008»

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 40 E del 18 aprile 2008: «TRANSAZIONE FISCALE – Nell’ambito delle procedure di concordato preventivo e dell’accordo di ristrutturazione – Art. 182-ter della L.F. (RD 16/03/1942, n. 267), come modificato dall’articolo 16, comma 5, del D.Lgs. 12/09/2007, n. 169»




Richiesta crediti trimestrali IVA. Entro il 31 luglio la richiesta relativa al secondo trimestre

I contribuenti IVA che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma (o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi), devono presentare il modello TR.

 

Il credito IVA infrannuale può essere richiesto a rimborso (articolo 38-bis, secondo comma, D.P.R. n. 633/1972):

  • dai contribuenti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;
  • dai contribuenti che effettuano operazioni non imponibili (articoli 8, 8-bis e 9 del D.P.R. n. 633/1972) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate;
  • dai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili;
  • dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (articolo 35-ter del Dpr n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato;
  • dai soggetti che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell’articolo 19, comma 3, lettera a-bis del D.P.R n. 633/1972 (articolo 8 della legge comunitaria 217/2011.

Se, in alternativa alla richiesta di rimborso, si chiede l’utilizzo in compensazione del credito IVA, occorre tener conto del fatto che, in linea generale, l’utilizzo in compensazione del credito infrannuale è consentito solo dopo la presentazione dell’istanza. Il superamento, inoltre, del limite di 5.000 euro annui, riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno, comporta l’obbligo di utilizzare i predetti crediti a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza di rimborso/compensazione. Inoltre, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito per importi superiori a 5.000 euro annui (elevato a 50.000 euro per le start-up innovative) hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’art. 35, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo sull’istanza da cui emerge il credito (art. 3, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96).

Per la compensazione devono essere utilizzati esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel).

Come e quando

Il modello deve essere presentato telematicamente entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati ad Entratel. Se il termine cade di sabato, domenica o in un giorno festivo, è prorogato al primo giorno feriale successivo.

Modello IVA TR e relative istruzioni

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 luglio 2017, prot. n. 124040/2017, recante: «Approvazione del modello IVA TR per compensazione del credito IVA trimestrale, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati»

Stretta sulle compensazioni dei crediti IVA

Compensazioni e visto per i crediti infrannuali risultanti dalle istanze IVA TR: il limite di 5.000 è annuo. L’importo nell’istanza relativo ai trimestri precedenti concorre al limite

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 103 E del 28 luglio 2017: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – MODELLO IVA TR – Richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale – Compensazioni dei crediti infrannuali risultanti dalle istanze IVA TR – Visti di conformità – Soggetti abilitati ad apporre il visto di conformità per le compensazioni superiori al limite di 5.000 euro annui – Risposte a quesiti – Professionisti e certificatori – Individuazione di soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni – Soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità – Art. 10, del D.L. 01/07/2009, n. 78, conv., con mod., dalla L. 03/08/2009, n. 102 – Artt. 17 e 35, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 3, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 luglio 2017, prot. n. 124040/2017 – Art. 3, comma 3, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322 -Art. 23 del D.M. 31/05/1999, n. 164 – Artt. 2 e 3 del D.M. 18/02/1999 – DD.MM. 18/02/1999, 12/07/2000, 21/12/2000 e 19/04/2001»

Modello integrativo

Sulla facoltà del contribuente di modificare la propria scelta in merito alla possibilità di utilizzare il credito IVA, vedi: risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 99 E del 11 novembre 2014. Nel documento di prassi chiarito che la modifica della scelta da compensazione a rimborso può essere eseguita.

Il riconoscimento della scelta da parte dell’Ufficio è tuttavia subordinato alle seguenti condizioni:

  • non sia avvenuta la validazione della disposizione di pagamento del rimborso;
  • il credito non sia stato già utilizzato in compensazione;
  • la modifica della modalità di utilizzo del credito, operata tramite la presentazione di un nuovo modello TR, deve successivamente trovare corretta esposizione nella dichiarazione annuale IVA (la rettifica del modello TR non può essere esercitata dopo la data di presentazione della stessa dichiarazione annuale IVA).

Credito IVA maturato nel trimestre chiesto a rimborso con il modello IVA TR: la richiesta può essere variata da rimborso a compensazione

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 99 E del 11 novembre 2014: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Rimborsi – Compensazione dei crediti IVA per il pagamento mediante modello F24 – Richiesta di rimborso con il modello IVA TR dell’eccedenza detraibile maturata nel trimestre – Facoltà di variare la scelta di utilizzo della eccedenza di credito IVA trimestrale da rimborso a compensazione, effettuata tramite la presentazione del modello TR – Possibilità – Condizioni – Rimborsi non sono stati ancora erogati – Il credito non sia stato già utilizzato in compensazione – La modifica della modalità di utilizzo del credito, operata tramite la presentazione di un nuovo modello TR deve successivamente trovare corretta esposizione nella dichiarazione annuale IVA – Caso di specie – Richiesta di revoca relativa al rimborso causata dalla mancanza di liquidità nonché dalla difficoltà di stipulare onerose polizze fideiussorie – Art. 38-bis, del DPR 26/10/1972, n. 633 – Art. 8, comma 3, del DPR 14/10/1999, n. 542»

Sulla possibilità di inviare un nuovo modello TR dopo la scadenza del termine di presentazione per modificare i dati presenti nel quadro TD vedi: paragrafo 8 della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 35 E del 27 ottobre 2015. In particolare nella citata circolare chiarito che “Con la stessa modalità e con gli stessi limiti temporali previsti dalla citata risoluzione (n. 99 E del 11 novembre 2014), si ritiene che possano essere corrette o integrate anche le indicazioni rese con riguardo al presupposto per ottenere il rimborso, nonché alla richiesta di esonero dalla presentazione della garanzia o alla sussistenza dei requisiti per accedere all’erogazione prioritaria, non eseguite o eseguite non correttamente all’interno del quadro TD del modello TR tempestivamente presentato”.




Rottamazione delle cartelle. Le scadenze del 31 luglio 2018

Il 31 luglio 2018 è il termine ultimo per il pagamento della prima o unica rata della Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 148/2017 per i debiti iscritti a ruolo dal 1 gennaio al 30 settembre 2017, della quarta rata della definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193/2016 e del saldo delle rate scadute al 31 dicembre 2016 relative ai piani di rateizzazione in essere al 24 ottobre 2016.

Per maggiori informazioni consulta la sezione dedicata del portale di Agenzia delle entrate-Riscossione (Link sito: https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/)




Le relazioni del “Decreto Dignità”

Le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge (A.C. n. 924) presentato il 13 luglio 2018 alla Camera dei Deputati di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”

Link al testo della relazione illustrativa

Link al testo della relazione tecnica




In Gazzetta Ufficiale il cd.”Decreto-dignità”

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.161 del 13/07/2018 il decreto legge recante misure urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (cd.”Decreto-dignità”).

Link al testo integrale del decreto-Legge 12 luglio 2018, n. 87, recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese». (In Gazzetta Ufficiale n.161 del 13/07/2018). In vigore dal 14 luglio 2018

 




IVA agevolata al 10% nell’ambito dei lavori di manutenzione: le modalità di fatturazione della prestazione nella quale è compresa la cessione di un bene significativo

Diffusi i chiarimenti in ordine alla disciplina dei c.d. “beni significativi” di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e al decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999 oggetto della norma di interpretazione autentica introdotta dall’articolo 1, comma 19, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (“Legge di Bilancio 2018”).

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 E del 12 luglio 2018 con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Edilizia – Lavori di manutenzione – Applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio a prevalente destinazione abitativa privata – Ristrutturazioni edilizie – Disciplina dei beni significativi – Modalità di fatturazione dell’intervento agevolato (manutenzione ordinaria o manutenzione straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa privata) – Norma di interpretazione autentica dell’articolo 7, comma 1, lettera b), della L. 488/1999, dall’articolo 1, comma 19, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – Art. 7, comma 1, lett. b) della L 23/12/1999 n. 488 – DM 29/12/1999

Prassi precedente

Interventi di recupero del patrimonio edilizio a destinazione abitativa: le Finanze chiariscono l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta

Circolare del Ministero delle Finanze n. 71 E del 7 aprile 2000: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Edilizia – Art. 7, comma 1, lett. b) della L 23/12/1999 n. 488 (Legge Finanziaria) – Applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio a prevalente destinazione abitativa privata – DM 29/12/1999»

Dichiarazione 2000 Redditi ’99: il quesitario con le risposte ai dubbi sulle imposte sui redditi, IRAP, IVA, sanzioni tributarie

Circolare del Ministero delle Finanze n. 98 E del 17 maggio 2000: «DICHIARAZIONE 2000, Redditi 1999 – Risposte a quesiti in materia di imposte sui redditi, IRAP, IVA, sanzioni tributarie e varie»

Novità fiscali 2016: le risposte dell’Agenzia delle Entrate ai quesiti della stampa specializzata

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E dell’8 aprile 2016: «RISPOSTE AI QUESITI 2016 – Chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti in occasione di eventi in videoconferenza organizzati dalla stampa specializzata in occasione degli eventi “Videoforum” con Italiaoggi e “Telefisco” con il Sole 24-ore»




Commercialisti e consulenti lavoro. Stipulata con l’INPS la convenzione per le pensioni in regime di cumulo

La Cassa Nazionale dei Dottori Commercialisti e l’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro comunicano l’avvenuta stipula con l’INPS della convenzione per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in regime di totalizzazione (decreto legislativo n. 42/2006) e di cumulo dei periodi assicurativi (legge n. 228/2012). La firma della convenzione è avvenuta al termine di un proficuo confronto di merito con la Presidenza dell’Istituto, cui va ascritto l’impegno nel recepire le specificità dei due Enti di previdenza privatizzati. La stipula consente di sbloccare la proceduralizzazione informatica delle pratiche di pensione in cumulo, l’iter delle cui istruttorie era stato, comunque, formalizzato per tempo alle sedi INPS di competenza.

Dichiarazione del Presidente dell’ENPACL Alessandro Visparelli: “Finalmente i nostri iscritti potranno ottenere l’erogazione delle loro pensioni in cumulo e, in molti casi, dei dovuti arretrati. La firma della convenzione con l’INPS è arrivata al termine di un confronto con l’Istituto che si è reso necessario per definire il contenuto degli importanti allegati tecnici, inadeguati per l’ENPACL nella versione originariamente proposta”.

Dichiarazione del Presidente della CNPADC Walter Anedda: “Siamo soddisfatti che l’INPS abbia recepito le nostre richieste nell’allegato tecnico tenendo così conto delle esigenze manifestate dalla Cassa dei Dottori Commercialisti nell’ambito di un costruttivo confronto istituzionale“. (Da comunicato stampa pubblicato nel sito www.cnpadc.it)

Cos’è il cumulo

“E’ l’utilizzo dei periodi contributivi non coincidenti maturati in più gestioni al fine del conseguimento di un’unica pensione di vecchiaia, anticipata, inabilità, a superstiti (indiretta e reversibilità). Per la misura del trattamento vengono utilizzati anche i periodi coincidenti. La facoltà può essere esercitata da chi non è già titolare di trattamento diretto a carico di una gestione previdenziale. Può chiedere il cumulo anche chi ha raggiunto i requisiti per il diritto autonomo a pensione nelle singole gestioni”.

Prassi di riferimento:

Link al testo della circolare INPS – Direzione Centrale Pensioni- n. 140 del 12 ottobre 2017 con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 – Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti versati alle Casse di previdenza dei professionisti – Ulteriori istruzioni applicative con riferimento ai casi di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti anche presso gli Enti di previdenza obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

Vedi anche,

Circolare INPS – Direzione Centrale Pensioni- n. 60 del 16 marzo 2017, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi dell’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232. Rinuncia alla totalizzazione di cui al decreto legislativo n. 42 del 2006 ed alla ricongiunzione ex lege n. 29 del 1979. Termini di pagamento delle indennità di fine servizio.




Zfu fuori ex obiettivo convergenza: le modalità per la fruizione dei benefici

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 luglio 2018, prot. n. 143023/2018 fissate modalità e termini per la fruizione dei benefici per le micro e piccole imprese e professionisti destinatari delle agevolazioni fiscali previste per le Zone franche urbane “fuori ex obiettivo Convergenza”. Pubblicata, inoltre,  la risoluzione n. 55/E che istituisce i codici tributo per l’utilizzo delle agevolazioni in riduzione dei versamenti da effettuare (articolo 17 del Decreto legislativo n.241 9/7/1997), tramite modello F24. In particolare, stabilito che il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento. Obbligo, come spiega la parte motiva del provvedimento, necessario per consentire la verifica, per ciascun modello F24 ricevuto, che l’importo dell’agevolazione utilizzato non risulti superiore all’ammontare del beneficio complessivamente concesso a ciascun soggetto, al netto dell’agevolazione fruita attraverso i modelli F24 già presentati. Nel caso in cui l’agevolazione utilizzata risulti superiore al beneficio residuo, il relativo modello F24 è scartato e i pagamenti in esso contenuti si considerano non effettuati.

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 4 del citato D.M. del 10 aprile 2013, richiamato dall’articolo 20-bis del decreto medesimo, (così come inserito dall’art. 1, D.M. 5 giugno 2017). alle micro e piccole imprese e ai professionisti interessati, sono riconosciute le agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 341, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l’esenzione dalle imposte sui redditi, dall’IRAP, dall’IMU e dai contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente. I beneficiari sono localizzati nelle zone franche urbane (Zfu) non comprese nelle regioni dell’obiettivo “Convergenza”, ricadenti nei comuni di Pescara, Matera, Velletri, Sora, Ventimiglia, Campobasso, Cagliari, Iglesias, Quartu San’’Elena e Massa-Carrara (articolo 1, commi 341 e seguenti, legge 296/2006; delibera Cipe n. 14 dell’8 maggio 2009). Nel dettaglio, con decreto direttoriale 18 giugno 2018 (link sito web del Mise) è stato approvato l’elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni, riportato nell’ allegato 1 al decreto. Nell’allegato 2 sono invece riportati le imprese e i professionisti per i quali, stante l’importo della agevolazione domandata, è stata richiesta la trasmissione delle necessarie informazioni antimafia. Nell’allegato 3, infine, sono riportati i richiedenti le agevolazioni per i quali non vi è corrispondenza fra gli aiuti de minimis dichiarati e quelli registrati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato. Alla concessione delle agevolazioni alle imprese e ai professionisti riportati negli allegati 2 e 3 si provvederà con successivi provvedimenti, previo superamento dei motivi ostativi indicati. Le agevolazioni spettanti a ciascun soggetto beneficiario sono fruite ai sensi dell’art. 15, comma 1, del decreto interministeriale 10 aprile 2013, secondo modalità e termini che verranno definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 luglio 2018, prot. n. 143023/2018, recante: «Modalità e termini di fruizione, tramite il modello F24, delle agevolazioni in favore delle micro e piccole imprese e dei professionisti, localizzati nelle zone franche urbane (ZFU) di cui alla delibera CIPE n. 14 dell’8 maggio 2009, non comprese nelle regioni dell’obiettivo “Convergenza”», pubblicato il 10 luglio 2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Normativa e prassi

Zone franche urbane. Le modifiche e integrazioni al decreto interministeriale 10 aprile 2013

Link al testo del decreto 5 giugno 2017 che apporta modifiche e integrazioni al decreto 10 aprile 2013, recante «Condizioni, limiti, modalità e termini di decorrenza delle agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese localizzate nelle zone franche urbane delle regioni dell’obiettivo Convergenza». Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 2017.

Link al testo della  circolare 9 aprile 2018, numero 172230,  esplicativa delle modalità di funzionamento degli interventi alla luce delle novità introdotte dal decreto interministeriale 5 giugno 2017, stabilisce i termini per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni nelle ZFU (Zone Franche Urbane) di:

  • Pescara
  • Matera
  • Velletri
  • Sora
  • Ventimiglia
  • Campobasso
  • Cagliari
  • Iglesias
  • Quartu Sant’Elena
  • Massa – Carrara

individuate dalla delibera CIPE n. 14 dell’8 maggio 2009, (link sito web del Mise) alle quali sono destinate, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 603, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le risorse finanziarie previste dall’art. 22-bis, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014.




Registrazione degli atti dell’autorità giudiziaria. I pagamenti viaggeranno tramite F24

Per gli atti emessi fino al 22 luglio 2018 si continuerà ad utilizzare, invece, l’F23.

Per gli atti giudiziari emessi a partire dal prossimo 23 luglio sarà possibile versare tramite F24 le imposte e i relativi interessi, sanzioni e accessori richiesti dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate in sede di registrazione. È quanto stabilisce un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate pubblicato il 10 luglio 2018. Una risoluzione, la n. 57/E del 18 luglio 2018,  ha inoltre istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute.

Modello F24 esteso alle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti dell’autorità giudiziaria.

Si tratta dell’assolvimento delle imposte e dei relativi interessi, sanzioni e accessori, richiesti dagli uffici dell’Agenzia delle entrate in relazione alla registrazione degli atti dell’autorità giudiziaria, di cui all’articolo 37 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nonché agli atti enunciati, non registrati, presenti nei medesimi atti dell’autorità giudiziaria soggetti a registrazione: per esempio, dei pagamenti relativi agli atti in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, dei decreti ingiuntivi esecutivi, ecc.

Periodo transitorio

Attesa l’esigenza dei contribuenti e degli operatori di adeguarsi alle nuove modalità di pagamento, la decorrenza del passaggio al modello F24 è stabilita per il versamento delle imposte liquidate relative agli atti dell’autorità giudiziaria emessi dal 23 luglio 2018. Per quelli emessi prima di tale data, i versamenti delle relative imposte saranno effettuati con il modello di versamento F23. Fino al 31 dicembre 2018, sono comunque considerati validi i versamenti effettuati sia con modello “F23”, sia con modello “F24”. I versamenti richiesti a seguito di atti emessi dagli uffici dell’Agenzia delle entrate sono effettuati esclusivamente con il tipo di modello di pagamento indicato nell’atto stesso.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 luglio 2018, prot. n. 143035/2018, recante: «Estensione delle modalità di versamento di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti dell’autorità giudiziaria richieste dall’Agenzia delle entrate», pubblicato il 10 luglio 2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Si avvicina la scadenza per inviare il 730

A poco più di due settimane dal termine del 23 luglio, previsto dalla legge, sono già più di 2,3 milioni le dichiarazioni precompilate trasmesse alle Entrate dai contribuenti (+17% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno). Il 23 luglio è, infatti, l’ultimo giorno per accettare, modificare e inviare il modello 730 precompilato, in autonomia oppure tramite Caf e intermediari. Scadenza più vicina, invece, per chi preferisce passare attraverso il sostituto d’imposta: in questo caso è il 9 luglio il termine entro il quale presentare la propria dichiarazione rivolgendosi al proprio datore di lavoro o ente pensionistico. Infine, per il modello Redditi PF c’è tempo fino al 31 ottobre.

Aumentano gli invii rispetto al 2017

 Secondo i dati registrati da Sogei, sono stati già trasmessi autonomamente dai cittadini 2.326.725 dichiarazioni precompilate nella modalità fai-da-te. A questi numeri vanno poi aggiunti i modelli che risultano salvati e pronti per il click finale. Dunque, a conti fatti, il numero di dichiarazioni trasmesse ha già quasi raggiunto il totale dei modelli inviati nel 2017 da parte di singoli contribuenti che avevano anche allora optato per la modalità fai-da-te per la trasmissione delle rispettive dichiarazioni dei redditi.

Le novità della precompilata 2018

 Quest’anno tra i dati già presenti nel modello precompilato dal Fisco si aggiungono le spese per la frequenza agli asili nido e le erogazioni a favore degli enti del terzo settore. Inoltre, per la prima volta, in alternativa alla tradizionale funzionalità di modifica della dichiarazione, è possibile utilizzare la “compilazione assistita” dei dati relativi agli oneri detraibili e deducibili da indicare nelle sezioni I e II del quadro E, sia per inserire nuove spese (ad esempio uno scontrino della farmacia non pervenuto nella banca dati del Sistema Tessera Sanitaria) sia per modificare, integrare o non utilizzare i dati degli oneri comunicati dai soggetti terzi. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 7 luglio 2018)




Divieto di pagamento in contanti delle retribuzioni: ambito applicativo, modalità di corresponsione ammesse e sanzioni

Con note prot. 4538 del 22 maggio 2018 e prot. n. 5828 del 4 luglio 2018 (di seguito riportate), l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito, ai propri ispettori, le istruzioni sulla nuova modalità di corresponsione della retribuzione e dei compensi in favore dei lavoratori, ponendo, naturalmente, particolare attenzione alle modalità di calcolo delle sanzioni in caso di violazione al divieto di pagamento in contanti delle retribuzioni.

Di rilievo, il passaggio contenuto nella nota del 4 luglio, dove l’Ispettorato ha evidenziato come “la formulazione del precetto lascia intendere che il regime sanzionatorio sia riferito alla totalità dei lavoratori in forza presso il singolo datore di lavoro”. In pratica, comporta l’applicazione di tante sanzioni quante sono le mensilità in cui si è protratto l’illecito a prescinde dal numero di lavoratori interessati dalla violazione. Ad esempio: qualora la violazione si sia protratta per 3 mensilità in relazione a 2 lavoratori, la sanzione – calcolata ai sensi dell’art. 16 della L. n. 689/1981 – “sarà pari a: euro 1666,66×3 = euro 5.000”.

I documenti di prassi citati

Ulteriori precisazioni in merito al calcolo della sanzione amministrativa in caso di violazione

Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) del 4 luglio 2018, prot. 5828

Oggetto: LAVORO – Retribuzione ai lavoratori – Divieto di pagamento in contanti delle retribuzioni a decorre dal 1° luglio 2018 – Procedure di contestazione della violazione di cui all’art. 1, commi 910 – 913, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 – Ulteriori precisazioni in merito al calcolo della sanzione amministrativa in caso di violazione – Integrazione a nota n. 4538 del 22 maggio 2018 (di seguito riportata) – Casistica.

A seguito di alcune richieste di chiarimenti pervenute alla Scrivente in relazione alle disposizioni introdotte con le norme della legge di bilancio di cui all’oggetto ad integrazione di quanto già precisato con la nota n. 4538 del 22 maggio 2018 (di seguito riportata), d’intesa con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si rappresenta quanto segue.

Modalità di calcolo della sanzione

Come noto, l’art. 1, comma 910, della L. n. 205/2017 prevede che: «a far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi (…)».

La violazione di tale precetto è sanzionata ai sensi del successivo comma 913, con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.

La formulazione del precetto lascia intendere che il regime sanzionatorio sia riferito alla totalità dei lavoratori in forza presso il singolo datore di lavoro con la conseguenza che la sua applicazione prescinde dal numero di lavoratori interessati dalla violazione.

Tuttavia in relazione alla consumazione dell’illecito, il riferimento all’erogazione della retribuzione – che per lo più avviene a cadenza mensile – comporta l’applicazione di tante sanzioni quante sono le mensilità per cui si è protratto l’illecito. A titolo esemplificativo, qualora la violazione si sia protratta per tre mensilità in relazione a due lavoratori, la sanzione calcolata ai sensi dell’art. 16 della L. n. 689/1981 sarà pari a: euro 1666,66×3 = euro 5.000.

Per quanto sopra chiarito, il medesimo importo sarà così calcolato qualora, per lo stesso periodo (tre mensilità), i lavoratori interessati dalla violazione siano in numero minore o maggiore.

Mezzi di pagamento – casistica

a) Strumenti elettronici

Rientra tra gli «strumenti di pagamento elettronico» previsti dalla lettera b) del comma 910 dell’art. 1, il versamento degli importi dovuti effettuato su carta di credito prepagata intestata al lavoratore, anche laddove la carta non sia collegata ad un IBAN; in tale ultimo caso, per consentire l’effettiva tracciabilità dell’operazione eseguita, il datore di lavoro dovrà conservare le ricevute di versamento anche ai fini della loro esibizione agli organi di vigilanza. Si rammenta, infatti che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

b) Altre modalità di pagamento

In relazione a soci lavoratori di cooperativa che siano anche “prestatori” (ovvero intrattengano con la cooperativa un rapporto di prestito sociale) appare altresì conforme alla ratio della norma il pagamento delle retribuzioni attraverso versamenti sul “libretto del prestito”, aperto presso la medesima cooperativa, a condizione che:

  • tale modalità di pagamento sia stata richiesta per iscritto dal socio lavoratore “prestatore”;
  • il versamento sia documentato nella “lista pagamenti sul libretto” a cura dell’Ufficio paghe e sia attestato dall’Ufficio prestito sociale che verifica l’effettivo accreditamento il giorno successivo alla sua effettuazione.

Si fa riserva di integrare la presente nota con ulteriore casistica allo stato al vaglio del Ministero del lavoro, nonché con indicazioni operative, oggetto di confronto con l’ABI, inerenti le modalità di riscontro dei pagamenti da parte del personale ispettivo.

Non è diffidabile la violazione della tracciabilità delle paghe in vigore dal prossimo 1° luglio 2018

Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) del 22 maggio 2018, prot. 4538

Oggetto: LAVORO – Retribuzione ai lavoratori – Divieto di pagamento in contanti delle retribuzioni a decorre dal 1° luglio 2018 – Deroga per i rapporti di lavoro con le P.A. ex art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 e per i rapporti di lavoro domestico – Esclusione dei compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale – Procedure di contestazione della violazione di cui all’art. 1, commi 910 – 913, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 – Non diffidabilità della sanzione

In relazione all’oggetto, d’intesa con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si rappresenta quanto segue.

L’art. 1, comma 910 della L. n. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018) ha stabilito che a far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti debbano corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso gli strumenti di pagamento individuati dalla stessa norma, non essendo più consentito, da tale data, effettuare pagamenti in contanti della retribuzione e di suoi acconti, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.

Ai sensi del successivo comma 912, tale obbligo ai applica ai rapporti di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 c.c., indipendentemente dalla durata e dalle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa ed infine ai contratti di lavoro stipulati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.

Restano espressamente esclusi dal predetto obbligo i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell’art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché i rapporti di lavoro domestico.

Devono altresì ritenersi esclusi, in quanto non richiamati espressamente dal comma 912, i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale.

Le modalità elencate attraverso le quali effettuare la corresponsione della retribuzione sono costituite dai seguenti strumenti:

  • bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  • strumenti di pagamento elettronico;
  • pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  • emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

In considerazione del tenore letterale e della ratio della norma si deve ritenere che la violazione in oggetto risulti integrata:

a) quando la corresponsione delle somme avvenga con modalità diverse da quelle indicate dal legislatore;

b) nel caso in cui, nonostante l’utilizzo dei predetti sistemi di pagamento, il versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato, ad esempio, nel caso in cui il bonifico bancario in favore del lavoratore venga successivamente revocato ovvero l’assegno emesso venga annullato prima dell’incasso; circostanze che evidenziano uno scopo elusivo del datore di lavoro che mina la stessa ratio della disposizione.

Del resto, la finalità antielusiva della norma risulta avvalorata anche dalla previsione dell’ultimo periodo del comma 912 a mente del quale la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

Ne consegue che, ai fini della contestazione si ritiene sia necessario verificare non soltanto che il datore di lavoro abbia disposto il pagamento utilizzando gli strumenti previsti ex lege ma che lo stesso sia andato a buon fine.

Ciò premesso, con riferimento alla contestazione dell’illecito al trasgressore, trovano applicazione, le disposizioni di cui alla L. n. 689/1981 e al D.Lgs. n. 124/2004 ad eccezione del potere di diffida di cui al comma 2 dell’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 trattandosi di illecito non materialmente sanabile. Ne consegue che la sanzione sarà determinata nella misura ridotta di cui all’art. 16 della L. n. 689/1981 e, in caso di mancato versamento delle somme sul cod. tributo 741T, l’autorità competente a ricevere il rapporto, ai sensi dell’art. 17 della L. n. 689/1981, è da individuare nell’Ispettorato territoriale del lavoro.

Va, infine, ricordato che avverso il verbale di contestazione e notificazione adottato dagli organi di vigilanza di cui all’art. 13, comma 7, del D.Lgs. n. 124/2004 è possibile presentare ricorso amministrativo al direttore della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 124/2004 entro trenta giorni dalla sua notifica. Entro il medesimo termine è altresì possibile presentare scritti difensivi all’Autorità che riceve il rapporto ai sensi dell’art. 18 della L. n. 689/1981.

In proposito, si rinvia alla circolare n. 4 del 29 dicembre 2016 nel cui contesto sono state riportate le avvertenze da inserire in calce ai verbali di accertamento adottati dal personale di codesti Comandi.




Le misure in materia di fiscale contenute nel ”Decreto-dignità”

In attesa della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto legge, recante misure urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (cd. ”Decreto-dignità”), si evidenziano alcune disposizioni in materia fiscale introdotte dal provvedimento urgente.

In particolare, di immediata applicazione troviamo:

  • la revisione dell’istituto del cosiddetto “redditometro” (art. 9);
  • il rinvio della prossima scadenza per l’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute cosiddetto “spesometro” (art. 10);
  • l’abolizione dello split payment per le prestazioni di servizi i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta ( art. 11).

Nel dettaglio, l’articolo 9 (Disposizioni in materia di redditometro), prevede innanzitutto, che il decreto ministeriale che elenca gli elementi indicativi di capacità contributiva attualmente vigente (redditometro) venga abrogato con effetto dall’anno di imposta in corso al 31 dicembre 2016. Conseguentemente, l’articolo in esame puntualizza che la novella introdotta non si applichi agli inviti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e agli altri atti previsti dall’art. 38, comma settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 per gli anni di imposta fino al 31 dicembre 2015 e che in ogni caso non si applica agli atti già notificati e non si fa luogo al rimborso delle somme già pagate. Inoltre, si prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze possa emanare un nuovo decreto in merito dopo aver sentito l’ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori. L’articolo 10 (Disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute) con specifico riferimento alle comunicazioni dei dati di fatturazione relativi al terzo trimestre del 2018, prevede che le stesse possono essere trasmesse telematicamente all’Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2019, anziché entro il secondo mese successivo al trimestre. L’articolo 11 (Split payment) prevede l’abolizione dello split payment per le prestazioni di servizi i cui compensi sono soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito. Si ricorda che, per i tecnici dell’Agenzia delle entrate (Telefisco 2015), la locuzione «ritenute alla fonte a titolo d’imposta sul reddito», fini della non applicazione del meccanismo della scissione, fa riferimento anche alle ritenute a titolo di acconto.

Di seguito si riporta il testo (in bozza e quindi da verificare con la versione che sarà pubblicata in Gazzetta) del Titolo IV (Misure in materia di semplificazione fiscale) del decreto legge.

Articolo 9
(Disposizioni in materia di redditometro)

1. All’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma quinto, dopo la parola «biennale» sono inserite le seguenti parole: «, sentiti l’ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa ed alla propensione al risparmio dei contribuenti.».

2. È abrogato il decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 16 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2015, n. 223, con effetto dall’anno di imposta in corso al 31 dicembre 2016.

3. Il presente articolo non si applica agli inviti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e agli altri atti previsti dall’articolo 38, comma settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 per gli anni di imposta fino al 31 dicembre 2015. In ogni caso non si applica agli atti già notificati e non si fa luogo al rimborso delle somme già pagate.

Articolo 10
(Disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute)

1.Con riferimento all’adempimento comunicativo di cui all’articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 i dati relativi al terzo trimestre del 2018 possono essere trasmessi entro il 28 febbraio 2019.

2. Al comma 2, lettera a), dell’articolo 1-ter del decreto legge 16 ottobre 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 dopo le parole «cadenza semestrale» sono aggiunte le seguenti parole: «, entro il 30 settembre per il primo semestre ed entro il 28 febbraio dell’anno successivo per il secondo semestre».

Articolo 11
(Split payment)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 17-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito. All’articolo 1, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, la lettera c) è abrogata.

Art. 12
(Entrata in vigore)

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.




Dichiarazione preventiva di agevolazione (D.P.A.). Dal 9 luglio nuovo processo di gestione per la verifica della regolarità contributiva

 

Con messaggio del 2 luglio 2018, n. 2648, l’Inps ha dato il via al nuovo processo di gestione per la verifica della regolarità contributiva ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi. Nel documento, l’INPS rende noto che a partire dal giorno 9 luglio 2018, sul sito internet dell’Istituto, all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, verrà messo a disposizione dei datori di lavoro il modulo telematico denominato “DPA – Dichiarazione per la fruizione dei benefici normativi e contributivi”, gestito dall’omonima procedura. Tale modulo, servirà a comunicare la volontà di usufruire di un beneficio nelle denunce UniEmens innescando, da subito, la verifica della regolarità contributiva; il datore di lavoro potrà effettuare l’invio del modulo fino al giorno precedente la scadenza dell’obbligazione contributiva.

Per saperne di più sulla nuova procedura, leggi il messaggio INPS.

Link al testo del messaggio INPS n. 2648 del 2 luglio 2018, con oggetto: LAVORO – Verifica della regolarità – Godimento di benefici normativi e contributivi – Verifica della regolarità contributiva ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale – Nuovo processo di gestione – Nuova procedura telematica INPS D.P.A. – Dichiarazione Preventiva di Agevolazione (DPA) – Istruzioni – DM 30/01/2015 – Articolo 1, comma 1175, della L 27/12/2006, n. 296




E-fattura. Le risposte ai quesiti su ambito di applicazione, emissione, scarto e conservazione

Arrivano i nuovi chiarimenti delle Entrate in risposta ai principali quesiti pervenuti dalle associazioni di categoria e dai contribuenti sulla fatturazione elettronica.

Fra i quesiti, la Circolare n. 13/E del 2 luglio 2018 risponde ai dubbi relativi agli effetti della trasmissione delle fatture al Sistema di Interscambio con un lieve ritardo. Il documento di prassi segue l’emanazione del Decreto legge n. 79 del 28 giugno 2018, che ha prorogato dal 1° gennaio 2019 l’obbligo di fatturazione elettronica delle cessioni di carburante presso gli impianti stradali di distribuzione.

E-fattura, nessuna sanzione per il piccolo ritardo

Le disposizioni in tema di fatturazione elettronica non derogano alla normativa che regola i termini di emissione dei documenti. Tuttavia, il documento di prassi precisa che, in una fase di prima applicazione, considerato anche il necessario adeguamento tecnologico, le fatture elettroniche inviate al Sistema di Interscambio con un minimo ritardo non saranno soggette a sanzioni nel caso in cui l’invio non pregiudichi la corretta liquidazione dell’imposta (decreto legislativo n. 472 del 1997, articolo 6, comma 5-bis).

Fattura scartata

La Circolare chiarisce che, in caso di scarto di una fattura da parte del SdI, è possibile un nuovo inoltro nei cinque giorni successivi alla notifica di scarto; la fattura elettronica, relativa al file scartato, va nuovamente inviata tramite SdI con la data ed il numero del documento originario, ovvero con un nuovo numero e data purché collegati alla precedente fattura, eventualmente tramite utilizzo di un registro sezionale. In ogni caso deve essere garantita la corretta liquidazione dell’imposta.

Obbligo di utilizzo della fattura elettronica

Vanno documentate con fattura elettronica tutte le operazioni effettuate tra soggetti passivi d’imposta “residenti o stabiliti” nel territorio dello Stato. La Circolare chiarisce, infatti, che in ambito comunitario l’Italia è stata autorizzata ad accettare come “fatture” documenti o messaggi solo in formato elettronico, purché ad emetterli siano soggetti passivi “residenti o stabiliti” sul territorio italiano, mentre l’obbligo non vale per i soggetti non residenti anche se “identificati” in Italia. Gli “identificati” potranno comunque decidere di ricevere una fattura elettronica.

Registrazione e conservazione cartacea, nulla cambia

L’insieme delle norme dettate in tema di fatturazione elettronica non incide sugli obblighi di registrazione previsti dal D.P.R. n. 633 del 1972. Vista la natura, di per sé non modificabile, del documento elettronico inviato tramite SdI, la numerazione e l’integrazione della fattura possono essere effettuate con la predisposizione di un altro documento da allegare al file della fattura.

Oltre il formato XML

La Circolare precisa che le copie digitali delle fatture potranno essere conservate non solo in formato XML, ma in uno qualsiasi dei formati (per esempio Pdf, Jpg o Txt) previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013 in attuazione del Codice dell’Amministrazione Digitale (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati).

Appalti, l’ambito di applicazione della fatturazione elettronica

È obbligatorio emettere fattura tramite il Sistema di Interscambio solo per chi opera nei confronti di una stazione appaltante pubblica, per chi è titolare di contratti di subappalto o riveste la qualifica di subcontraente. Il documento di prassi chiarisce che sono esclusi dai nuovi obblighi di fatturazione elettronica i contribuenti che cedono beni a un cliente senza essere direttamente coinvolti nell’appalto principale, come chi fornisce beni all’appaltatore senza sapere che utilizzo ne farà. La Circolare precisa, inoltre, che l’obbligo di fatturazione elettronica non si estende ai rapporti in cui, a monte della filiera contrattuale, non ci sia un soggetto che faccia parte Pubblica Amministrazione.

Per quanto riguarda i consorzi, il documento di prassi chiarisce, infine, che l’obbligo di fatturazione elettronica in capo a un consorzio non si estende ai rapporti consorzio-consorziate.

Cessioni di carburanti

Fatto salvo il rinvio al 1° gennaio 2019 per le cessioni di carburante effettuate dagli impianti stradali di distribuzione, vanno documentate con fattura elettronica tutte le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione, ossia impiegati nei veicoli che circolano normalmente su strada. Sono conseguentemente escluse dall’obbligo le cessioni di benzina e gasolio destinati, ad esempio, a imbarcazioni, aeromobili, veicoli agricoli di varia tipologia (come i trattori agricoli e forestali). (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 2 luglio 2018)

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13 E del 2 luglio 2018, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – FATTURAZIONE ELETTRONICA – Risposte ai quesiti – Cessione di carburanti nei confronti dei soggetti passivi IVA – Prestazioni rese da subappaltatori e sub contraenti – Modalità di inoltro di una fattura scartata – Fatturazione immediata – Fatturazione differita – Registrazione e conservazione – Servizio di conservazione – Art. 1, commi 909 e ss, della L 27/12/2017, n. 205 – Provvedimento Agenzia delle entrate 30 aprile 2018, prot. n. 89757/2018 – D.L. 28/06/2018, n. 79

Normativa e prassi

Primi chiarimenti per le cessioni di carburante per autotrazione e subappalti Pa

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 E del 30 aprile 2018: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – FATTURAZIONE ELETTRONICA – Cessione di carburanti nei confronti dei soggetti passivi IVA e documentazione della stessa – Obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione con esclusione di altri motori o altri usi – Registrazione e conservazione delle fatture – Modalità di pagamento – Credito d’imposta per gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante – Obblighi di certificazione delle prestazioni rese da subappaltatori e sub contraenti (cenni) – Art. 1, commi 919-927, della L. 27/12/2017, n. 205 – Artt. 21 e 21-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Provvedimento Agenzia delle entrate 30 aprile 2018, prot. n. 89757/2018»

Le regole tecniche per l’emissione e la gestione della e-fattura

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, prot. n. 89757/2018: «Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127»




Pacchettino fiscale e misure per il contrasto del lavoro a tempo determinato. Approvato il decreto legge

Il Consiglio dei ministri di lunedì 2 luglio 2018, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in tema di contratti di lavoro a tempo determinato, pubblicità di giochi e adempimenti fiscali.

Il provvedimento urgente mira, in particolare:

  • a limitare l’utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato. Si riduce in tal modo il lavoro a tempo determinato, riservando la contrattazione a termine ai casi di reale necessità da parte del datore di lavoro. A questo scopo, si prevede che, fatta salva la possibilità di libera stipulazione tra le parti del primo contratto a tempo determinato, di durata comunque non superiore a 12 mesi di lavoro in assenza di specifiche causali, l’eventuale rinnovo dello stesso sarà possibile esclusivamente a fronte di esigenze temporanee e limitate. In presenza di una di queste condizioni già a partire dal primo contratto sarà possibile apporre un termine comunque non superiore a 24 mesi. Al fine di indirizzare i datori di lavoro verso l’utilizzo di forme contrattuali stabili, inoltre, si prevede l’aumento dello 0,5% del contributo addizionale – attualmente pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, a carico del datore di lavoro, per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato – in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione;
  • a salvaguardare i livelli occupazionali e contrastare la delocalizzazione delle aziende che abbiano ottenuto aiuti dallo Stato per impiantare, ampliare e sostenere le proprie attività economiche in Italia;
  • a contrastare il grave fenomeno della ludopatia, vietando la pubblicità di giochi o scommesse con vincite in denaro;
  • a introdurre misure in materia di semplificazione fiscale, attraverso la revisione dell’istituto del cosiddetto “redditometro” in chiave di contrasto all’economia sommersa, il rinvio della prossima scadenza per l’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute (cosiddetto “spesometro”), nonché l’abolizione dello split payment per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni dai professionisti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto. Le nuove norme prevedono, innanzitutto, che il decreto ministeriale che elenca gli elementi indicativi di capacità contributiva attualmente vigente (redditometro) non ha più effetto per i controlli ancora da effettuare sull’anno di imposta 2016 e successivi. Inoltre, si prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze possa emanare un nuovo decreto in merito dopo aver sentito l’ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori. Con specifico riferimento alle comunicazioni dei dati di fatturazione relativi al terzo trimestre del 2018, infine, si interviene prevedendo che gli stessi possono essere trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2019, anziché entro il secondo mese successivo al trimestre.



Rinvio al 1º gennaio 2019 dell’obbligo di emissione della fattura elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione. La relazione illustrativa del D.L. 79/2018

“Attesa l’imminente entrata in vigore delle disposizioni della legge di bilancio 2018 relative agli obblighi documentali richiesti per le cessioni di carburante per autotrazione da parte degli esercenti gli impianti stradali di distribuzione e tenuto conto delle difficoltà tecniche e operative manifestate dagli operatori, l’articolo 1, comma 1, lettera a), rinvia al 1° gennaio 2019 l’obbligo di emissione della fattura elettronica per tali operazioni.

Secondo quanto previsto dalla successiva lettera b), fino al 31 dicembre 2018, le cessioni di carburante per autotrazione da parte degli esercenti gli impianti stradali di distribuzione continuano ad essere documentate secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444, e secondo quanto previsto dall’articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e relativo decreto di attuazione”. Questa la laconica relazione illustrativa del decreto-Legge 28 giugno 2018, n. 79, recante: «Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.148 del 28 giugno 2018




E-fattura, criticità e proposte CNDCEC

Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato oggi, lunedì 2 luglio 2018,  il documento “La fatturazione elettronica: elementi di comparazione con gli ordinamenti degli altri paesi, criticità da ponderare e proposte da considerare per la fluidità del processo”.

Lo studio, in vista dell’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica alle transazioni tra privati a decorrere dal 1° gennaio 2019, svolge un’analisi comparativa delle legislazioni in materia degli altri Stati partner dell’Unione europea e dei principali Paesi extra-UE. Alla luce degli elementi di comparazione offerti, il documento esamina i rischi e le opportunità che la generalizzazione dell’obbligo potrà determinare per la Professione del Commercialista e per il sistema Paese nel suo complesso.

Dopo aver segnalato le principali criticità che l’attuale impianto normativo ancora presenta, il documento si chiude con il richiamo alle proposte che il CNDCEC ha formulato nelle competenti sedi istituzionali per una più agevole e condivisa diffusione della fatturazione elettronica nel nostro Paese.

Il documento completo è disponibile online sul sito della Fondazione Nazionale dei Commercialisti (www.fondazionenazionalecommercialisti.it).




Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato un documento sulla contabilizzazione e lo storno delle attività per imposte anticipate

Dopo aver fornito una breve e generale descrizione del fenomeno della fiscalità differita, lo studio fa chiarezza sulla disciplina contabile relativa all’iscrizione in bilancio delle attività per imposte anticipate, soffermandosi sulle modalità operative di rilevazione, di riassorbimento (negli esercizi futuri) e di eliminazione (“storno”) nei casi in cui non vi sia la ragionevole certezza della loro recuperabilità negli esercizi futuri, in base a quanto disposto dai principi contabili nazionali di riferimento.

La redazione del bilancio di esercizio trova le sue fonti normative negli articoli del Codice Civile e nei principi contabili nazionali (OIC), nonché nei principi contabili internazionali IAS/IFRS per le società che sono obbligate o che esercitano la facoltà di applicazione (ai sensi del D.Lgs. n. 38/2005). La determinazione della base imponibile, invece, deve avvenire nel rispetto della normativa fiscale prevista, in via prioritaria, dal D.P.R. n. 917/1986 (di seguito anche “Testo Unico delle Imposte sui Redditi” o “TUIR”), la quale presenta finalità differenti rispetto alle regole civilistiche di preparazione e redazione del bilancio di esercizio. Nel TUIR è esplicitamente previsto che, per le imprese in contabilità ordinaria, la determinazione del reddito di impresa deve avvenire applicando il principio di derivazione (art. 83 del TUIR), in base al quale le valutazioni effettuate per la redazione del conto economico rilevano autonomamente anche ai fini fiscali, salvo che le norme del TUIR non prevedano deducibilità differenti.

Le eventuali divergenze che emergono dall’applicazione della normativa civilistica per la redazione del bilancio di esercizio e la normativa fiscale per la determinazione della base imponibile fanno venir meno la coincidenza tra il risultato ante imposte e il reddito imponibile, con la conseguente deter­minazione del debito di imposta su una base imponibile differente rispetto al risultato civilistico di bilancio.

La contabilizzazione delle imposte sul reddito secondo il criterio dell’esigibilità, ossia imputando a conto economico le imposte determinate in base alla normativa fiscale, non permetterebbe di rispettare la competenza economica. Al fine di superare tale limite, il legislatore impone di rilevare, oltre alle imposte correnti espressive del debito di imposta emerso dalla dichiarazione dei redditi dell’impresa, anche le imposte di competenza economica (civilistica) relative agli esercizi futuri ma esigibili con riferimento all’esercizio in corso (imposte anticipate), e all’esercizio in corso ma che diverranno esigibili in esercizi futuri (imposte differite).

In tal modo, la somma algebrica operata in conto economico tra le imposte correnti, quelle anticipate e quelle differite consentirebbe di rispettare il principio della competenza economica (almeno con riferimento alle differenze temporanee tra normativa di bilancio e quella fiscale).

Il documento completo è disponibile online sul sito della Fondazione Nazionale dei Commercialisti (www.fondazionenazionalecommercialisti.it).




E-fattura, pronta l’App gratuita dell’Agenzia delle Entrate

Pronto il kit di servizi realizzati dall’Agenzia delle Entrate, in collaborazione con il partner tecnologico Sogei, per agevolare il passaggio alla fatturazione elettronica, come previsto dalla legge di Bilancio 2018 (Legge 205/2017). È infatti da oggi disponibile l’App “FATTURAe”, con la quale è possibile predisporre e trasmettere le e-fatture in maniera rapida e sicura acquisendo in automatico, tramite QR-Code, le informazioni anagrafiche del cliente con partita Iva. La funzionalità che consente di acquisire il QR- Code del cliente sarà da domani operativa anche sulla procedura web  di predisposizione e invio delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio (SdI). Da lunedì 2 luglio sarà disponibile anche il pacchetto software da scaricare sul pc per predisporre le e-fatture anche se non si è connessi a internet. Si ricorda, che in base alle modifiche previste dal D.L. n. 79 del 28 giugno 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2018, viene rinviata al 1° gennaio 2019 l’entrata in vigore dell’obbligo della fatturazione elettronica per la vendita di carburante a soggetti titolari di partita Iva presso gli impianti stradali di distribuzione. Resta comunque ferma la possibilità di emettere, dal 1° luglio 2018, la fattura elettronica per gli operatori del settore che intendano adottare da subito questa modalità.

Pronti i servizi dedicati

L’app “FATTURAe” consente ai titolari di partita IVA in possesso delle credenziali Entratel, Fisconline o Spid di predisporre e inviare le fatture elettroniche al Sistema di Interscambio. In particolare, attraverso una procedura guidata, l’app aiuta l’utente a predisporre una fattura ordinaria o semplificata tra privati o una fattura verso la Pa. Per agevolare il più possibile l’operatività nei casi di cessione di carburante, consente inoltre di scegliere un modello di fattura ad hoc. L’app è già disponibile negli store in ambiente Android e lo sarà a breve anche per iOS. Gli utenti, per predisporre e inviare le fatture elettroniche, possono anche utilizzare la piattaforma web “Fatture e Corrispettivi” che consente di inviare, ricevere (tramite SdI) e conservare – previa sottoscrizione di apposito accordo online – le fatture elettroniche con le nuove regole tecniche, oltre che di acquisire il QR-Code del cliente. L’Agenzia mette inoltre a disposizione un pacchetto software da installare sul proprio computer per predisporre le e-fatture in modalità offline: una soluzione pensata per coloro che non hanno una connessione stabile o continua a internet. È infine possibile accedere – personalmente o tramite un intermediario delegato – al servizio disponibile sul portale “Fatture e corrispettivi” per registrare l’indirizzo telematico prescelto su cui ricevere le fatture elettroniche (Pec o “codice destinatario”).

Un video-tutorial spiega i vantaggi del QR-Code

Un video-tutorial, disponibile sul canale istituzionale YouTube dell’Agenzia delle Entrate, spiega passo passo come fare per ottenere il proprio QR-Code e i vantaggi legati a questo nuovo strumento. Il codice a barre bidimensionale, infatti, è una sorta di “biglietto da visita digitale” che serve ad agevolare la predisposizione e l’invio delle fatture elettroniche e a rendere più veloce e sicura la ricezione del documento fiscale da parte del cessionario/committente. Il codice può essere generato direttamente dal titolare della partita IVA oppure da un suo intermediario delegato. Per ottenerlo, in formato immagine o pdf, bisogna accedere al Cassetto fiscale o al portale “Fatture e corrispettivi” utilizzando le credenziali Spid, quelle dei servizi Entratel/Fisconline o la Carta nazionale dei servizi (Cns). (Così, comunicato stampa, 29 giugno 2018)

Prassi e normativa

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 13 giugno 2018, prot. n. 117689/2018, recante: «Conferimento delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica», pubblicato il 13 giugno 2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

E-fattura. I chiarimenti per le cessioni di carburante per autotrazione e subappalti P.A.

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 E del 30 aprile 2018: OGGETTO: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – FATTURAZIONE ELETTRONICA – Cessione di carburanti nei confronti dei soggetti passivi IVA e documentazione della stessa – Obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione con esclusione di altri motori o altri usi. – Registrazione e conservazione delle fatture – Modalità di pagamento – Obblighi di certificazione delle prestazioni rese da subappaltatori e sub contraenti (cenni) – Art. 1, Commi 919-927, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – Artt. 21 e 21-bis del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

Le regole tecniche per l’emissione e la gestione della e-fattura

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 aprile 2018, prot. n. 89757/2018, recante: «Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127», pubblicato il 30.04.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

 




Il testo del decreto legge D.L. 79/2018 che prevede la proroga degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione

E-fattura nelle cessioni di carburante per autotrazione ai soggetti IVA obbligatoria dal 1° gennaio 2019. Ma per la detrazione IVA e la deduzione solo pagamenti tracciabili

Non sono interessati dalla proroga gli obblighi di fatturazione elettronica delle prestazioni, rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con un’amministrazione pubblica. Per questi soggetti l’obbligo della e-fattura scatterà, quindi, il prossimo 1° luglio. La novella introdotta dalla lettera b) (non modificata dal D.L. 79/2018) del comma 917, dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, troverà applicazione per i soli rapporti (appalti e/o altri con-tratti) “diretti” tra il soggetto titolare del contratto e la pubblica amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi.

Di seguito il testo del decreto legge che prevede la proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione.

Decreto-Legge 28 giugno 2018, n. 79, recante: «Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante.».

In Gazzetta Ufficiale n.148 del 28 giugno 2018

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre una proroga per consentire la piena operatività della fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti per autotrazione rese da impianti stradali di distribuzione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

Il seguente decreto-legge:

Art. 1
Misure urgenti in materia di distribuzione carburanti

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 917, lettera a), dopo le parole: «per motori» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 si applica dal 1°gennaio 2019»;
b) il comma 927 è sostituito dal seguente: «927. Le disposizioni di cui ai commi 920, 921 e 926 si applicano dal 1° gennaio 2019. Le disposizioni di cui ai commi da 922 a 925 si applicano dal 1° luglio 2018.».

Art. 2
Disposizioni finanziarie e finali

1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 12,6 milioni di euro per l’anno 2020.
2. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 1 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 56,9 milioni di euro per l’anno 2018, a 29 milioni di euro per l’anno 2019 e a 12,6 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede:
a) quanto a 3 milioni di euro per l’anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
b) quanto a 3 milioni di euro per l’anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
c) quanto a 30,9 milioni di euro per l’anno 2018 e a 29 milioni di euro per l’anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro per l’anno 2018 e 2 milioni di euro per l’anno 2019 e l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze per 29,9 milioni di euro per l’anno 2018 e 27 milioni di euro per l’anno 2019;
d) quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
e) quanto a 12,6 milioni di euro per l’anno 2020, mediante le maggiori entrate di cui all’articolo 1.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 28 giugno 2018

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Tria, Ministro dell’economia e delle finanze

Di Maio, Ministro dello sviluppo economico

Toninelli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

 

I mezzi di pagamento validi per la detrazione e deduzione a partire dal prossimo 1° luglio

Link al testo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 aprile 2018, prot. n. 73203/2018, recante: «Individuazione dei mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni di cui all’articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633», pubblicato il 04.04.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 




E-fattura  per le cessioni di carburante per autotrazione. Obbligo dal 2019 

Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante (decreto legge)

Il Consiglio dei ministri di mercoledì 27 giugno 2018, ha approvato un decreto legge che introduce disposizioni urgenti relativamente agli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante.

In particolare, il provvedimento rinvia al 1° gennaio 2019 l’entrata in vigore dell’obbligo, previsto dalla legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), della fatturazione elettronica per la vendita di carburante a soggetti titolari di partita IVA presso gli impianti stradali di distribuzione, in modo da uniformarlo a quanto previsto dalla normativa generale sulla fatturazione elettronica tra privati.

Prassi e normativa

I chiarimenti per le cessioni di carburante per autotrazione e subappalti P.A.

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 E del 30 aprile 2018:OGGETTO: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – FATTURAZIONE ELETTRONICA – Cessione di carburanti nei confronti dei soggetti passivi IVA e documentazione della stessa – Obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione con esclusione di altri motori o altri usi. – Registrazione e conservazione delle fatture – Modalità di pagamento – Obblighi di certificazione delle prestazioni rese da subappaltatori e sub contraenti (cenni) – Art. 1, Commi 919-927, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – Artt. 21 e 21-bis del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

Le regole tecniche per l’emissione e la gestione della e-fattura

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 aprile 2018, prot. n. 89757/2018, recante: «Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127», pubblicato il 30.04.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Acquisto di carburante da parte degli operatori IVA. Individuati i mezzi di pagamento validi per la detrazione e deduzione a partire dal prossimo 1° luglio

Link al testo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 aprile 2018, prot. n. 73203/2018, recante: «Individuazione dei mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni di cui all’articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633», pubblicato il 04.04.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

E-fattura, al via pre-registrazione e QR-Code. Ecco come utilizzare i servizi gratuiti dell’Agenzia delle Entrate

Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 14 giugno 2018

E-fattura. Fissate le regole per delegare gli intermediari all’utilizzo dei servizi a supporto

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 13 giugno 2018, prot. n. 117689/2018: «Conferimento delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica», pubblicato il 13 giugno 2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




In arrivo le segnalazioni della possibile mancata presentazione della dichiarazione IVA 2018 o la presentazione della stessa con la compilazione del solo quadro VA

Per mettersi in regola in caso di omessa dichiarazione c’è tempo fino al 30 luglio 2018 (il 29 luglio cade di domenica)

Sono in arrivo i promemoria dell’Agenzia delle Entrate per i contribuenti che quest’anno hanno dimenticato di presentare la dichiarazione IVA entro la scadenza del 30 aprile o l’hanno presentata compilando solo il quadro “Va” con le informazioni e i dati relativi all’attività. I destinatari di queste comunicazioni potranno così controllare la propria posizione e, se necessario, mettersi in regola con il ravvedimento operoso. Si tratta in particolare di contribuenti che avevano trasmesso telematicamente all’Agenzia i dati delle fatture emesse nel 2017 e che successivamente hanno dimenticato di presentare la dichiarazione o hanno tralasciato alcuni dati. Con il provvedimento del Direttore pubblicato oggi sul sito delle Entrate, vengono definite le modalità con cui è possibile richiedere informazioni oppure segnalare all’Agenzia eventuali elementi, fatti e circostanze che possano giustificare l’anomalia o sanare l’irregolarità.

Tutti i percorsi dell’alert

La comunicazione dell’opportunità disponibile viaggia su più strade. Infatti, coloro che non hanno presentato la dichiarazione IVA per l’anno d’imposta 2017, o che l’hanno presentata compilando solo il quadro Va, troveranno l’alert dell’Agenzia sia nella loro casella di posta elettronica certificata (Pec), sia all’interno del Cassetto fiscale (presente nell’area riservata dei servizi telematici delle Entrate), sia nell’interfaccia web Fatture e corrispettivi. I reminder di questi giorni servono a informare i soggetti IVA delle anomalie riscontrate e a consentire loro di rimediare tempestivamente alla eventuale dimenticanza commessa, beneficiando delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso.

Gli step da seguire

I contribuenti che hanno omesso di presentare la dichiarazione IVA relativa all’anno di imposta 2017 possono mettersi in regola presentando la dichiarazione entro 90 giorni (che decorrono dal 30 aprile 2018) con il versamento delle sanzioni in misura ridotta. I contribuenti che invece hanno compilato soltanto il quadro “VA” della dichiarazione Iva relativa al periodo d’imposta 2017 possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi, beneficiando della riduzione delle sanzioni applicabili, tramite l’istituto del ravvedimento operoso. Questo comportamento può essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata oppure che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiamo avuto formale conoscenza.

Come richiedere assistenza

Nel caso in cui il contribuente abbia bisogno di informazioni, potrà telefonare al numero 848.800.444 da telefono fisso (tariffa urbana a tempo) oppure al numero 06.96668907 da telefono cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore), dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 17. Le informazioni possono essere richieste anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni. (Così, comunicato stampa Agenzia della Entrare del 27 giugno 2018)

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 giugno 2018, prot. n. 129515/2018, recante: «Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti per i quali risulta la mancata presentazione della dichiarazione IVA ovvero la presentazione della stessa con il solo quadro VA compilato», pubblicato il 27 giugno 2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Sul tema della regolarizzazione delle dichiarazioni con errori o presentate in ritardo, vedi:

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 42 E del 12 ottobre 2016: «SANZIONI TRIBUTARIE – Errori dichiarativi – Ravvedimento operoso – Regolarizzazione delle dichiarazioni con errori o presentate in ritardo – Ulteriori chiarimenti, rispetto al comunicato stampa del 18 dicembre 2015, anche alla luce delle modifiche recate al ravvedimento operoso dapprima dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015) e poi dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 – Ravvedimento del modello 730 – Ravvedimento di un omesso versamento di un debito IVA periodico mediante compensazione con un credito IVA emergente dalle liquidazioni periodiche successive – Rettifica di precedenti istruzioni – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Artt. 1 e 8, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471

 




L’evasione è un fenomeno trasversale. Il 54,2% è riconducibile alle partite IVA, il 46,8 alla generalità dei contribuenti

 

Numeri alla mano, è un luogo comune quello secondo il quale dipendenti e pensionati paghino per intero le tasse e che l’evasione sia da ricondursi per intero alle partite IVA. Si tratta in realtà di un fenomeno trasversale che per quasi la metà del suo ammontare è riconducibile a chi una partita IVA non ce l’ha. E’ quanto sostiene la Fondazione nazionale dei commercialisti, che ha analizzato i dati contenuti nella Relazione annuale sull’evasione fiscale e contributiva.

Analizzando il dettaglio dei 107,7 miliardi di evasione fiscale e contributiva complessiva stimati nell’ultima Relazione annuale, i commercialisti sottolineano come quella riconducibile al lavoro dipendente irregolare ammonta a 15 miliardi. Vi sono poi una serie di voci trasversali alla contrapposizione dipendenti/pensionati versus autonomi/imprese, quali quelle concernenti l’evasione di canone Rai, Imu e locazioni immobiliari, per complessivi 7,4 miliardi.

Interamente riconducibili all’evasione propria delle partite IVA sono le voci relative a IRPEF per lavoro autonomo e impresa, IRAP e IRES, per complessivi 49,5 miliardi.

Rimangono infine i 35,8 miliardi di evasione IVA, per i quali è però necessario distinguere tra consumi intermedi (con controparte di chi fattura o dovrebbe fatturare un’altra partita IVA) e consumi finali (con controparte di chi fattura o dovrebbe fatturare un consumatore finale non partita IVA). Le stime sul tax gap IVA della Commissione UE di settembre 2017, aggiornate all’anno 2015, evidenziano per l’Italia una incidenza del “gettito IVA potenziale” derivante da transazioni con persone fisiche consumatori finali, sul “gettito IVA potenziale” totale, pari a 99,2 miliardi su 136,1 miliardi, ossia pari al 72,9%.

Secondo i commercialisti si può quindi affermare che dei 35,8 miliardi di evasione IVA, 26,3 miliardi (pari al 73,4% del totale) siano riconducibili a evasione che si realizza nelle transazioni con consumatori finali non partite IVA, per effetto del convergente interesse della partita IVA di non fatturare (per poi non dichiarare ai fini delle imposte sul reddito i propri ricavi o compensi) e della persona fisica consumatore finale di non pagare l’IVA a suo carico in aggiunta al ricavo o compenso che corrisponde a chi gli cede un bene o gli presta un servizio.

I 107,7 miliardi di evasione fiscale e contributiva stimata possono dunque essere così suddivisi per categorie di contribuenti:

  • 15 miliardi (13,9%) riconducibili al lavoro dipendente irregolare per IRPEF e contributi;
  • 58,4 miliardi (54,2%) riconducibili alle piccole e grandi partite IVA per IRPEF, IRES, IRAP e IVA su consumi intermedi;
  • 34,3 miliardi (31,8%) riconducibili alla generalità dei contribuenti per locazioni, canone Rai, IMU e IVA su consumi finali.

Soltanto poco più di metà (54,2%) dell’evasione sarebbe direttamente riconducibile alle partite IVA (individuali, società di persone, società di capitali), poco meno di metà (46,8%) a quella generalità di contribuenti di cui oltre l’85% sono quei lavoratori dipendenti e pensionati. Secondo l’analisi dei commercialisti, dunque, il fenomeno dell’evasione, seppur maggiormente concentrato sulle partite IVA per quanto concerne le imposte sul reddito e sui consumatori finali non partite IVA per quanto riguarda l’imposta sul valore aggiunto, è comunque palesemente trasversale. (Così, comunicato stampa del Consiglio nazionale dei commercialisti)

 

 




Modifiche rispetto alla precompilata. Gli elementi di incoerenza del modello 730/2018 con esito a rimborso

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 giugno 2018, prot. n. 2018/127084, approvati i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2018 con esito a rimborso.

Le nuove disposizioni sono state approvate in ossequio all’articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, introdotto dall’articolo 1, comma 949, lettera f) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), secondo il quale «nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l’Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.». In sostanza, con il provvedimento del 25 giugno 2018, l’Agenzia delle entrate ha disposto che gli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2018 con esito a rimborso, presentate dai contribuenti con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, vanno individuati:

  • nello scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente;
  • nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche;
  • la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni

Peraltro,  le disposizioni sopra citate, si applicano, per effetto del richiamo al citato articolo 5, comma 3-bis, contenuto nell’articolo 1, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 175 del 2014, anche ai controlli preventivi possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate ai CAF o ai professionisti abilitati.

Infine, tenuto conto che il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 marzo 2016, confermativo quanto stabilito dal provvedimento del 22 febbraio 2013, prevede che l’INPS mediante l’utilizzo di propri sistemi, riceva direttamente dai CAF e dai professionisti abilitati i risultati contabili (modelli 730-4) relativi alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, il provvedimento approvato stabilisce che l’effettuazione della verifica preventiva avviene con modalità di cooperazione con l’INPS.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 giugno 2018, prot. n. 2018/127084, recante: «Criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2018 con esito a rimborso e di modalità di cooperazione finalizzata ai controlli preventivi – Articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175»

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 giugno 2017 prot. n. 108815/2017 con cui sono stati definiti i criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2017 con esito a rimborso, da utilizzare per l’effettuazione dei controlli preventivi di cui all’articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175




Versamento carente dell’acconto Irpef 2017 a causa del posticipo dell’IRI. No a sanzioni e interessi

Laddove il versamento dell’acconto IRPEF relativo al periodo d’imposta 2017, risulti insufficiente esclusivamente per effetto dello slittamento dell’applicazione dell’IRI al periodo d’imposta 2018, e, non anche per altre previsioni rivelatesi errate, in applicazione del principio di tutela dell’affidamento e della buona fede del contribuente (articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212), non è irrogabile la sanzione per carente versamento ex articolo 13 del D.Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997. Questa è la risposta fornita dall’Agenzia delle entrate con risoluzione 47 del 22 giugno 2018, ad un socio di società di persone che, nell’approssimarsi della scadenza dei termini di versamento del saldo 2017 si trova ad aver versato un minore acconto IRPEF a seguito di sopravvenute disposizioni normative che hanno rinviato gli effetti, in termini di risparmio di imposte, della decorrenza della disciplina IRI, prevista dalla legge di bilancio per il 2017 (articolo 1, commi 547 e 548, legge 232/2016), mediante l’aggiunta al TUIR dell’articolo 55-bis. Tale soluzione, spiega l’Agenzia, è in linea con quella già prospettata con la risoluzione n. 176/E del 2003. In tale sede è stato chiarito che il comportamento di un contribuente non può essere sanzionato laddove egli abbia posto in essere comportamenti conformi al tenore letterale della normativa applicabile “ratione temporis”, e l’errore sia scaturito da modifiche normative introdotte successivamente al versamento degli acconti ma con efficacia retroattiva. Ne consegue, prosegue la risoluzione, che al verificarsi delle condizioni sopra richiamate, i contribuenti dovranno, entro il termine previsto per il versamento del saldo dell’imposta, determinare definitivamente l’imposta dovuta, per il periodo d’imposta 2017, senza applicazione di sanzioni ed interessi, e, di conseguenza, provvedere alla compilazione dei righi RS148 “Rideterminazione dell’acconto” e RN38 “Acconti” del modello Redditi PF 2018.

Si ricorda che l’articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha differito di un anno, al 1° gennaio 2018, l’introduzione della disciplina dell’imposta sul reddito d’impresa (IRI) – da calcolare sugli utili trattenuti presso l’impresa – per gli imprenditori individuali e le società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, prevista dalla legge di bilancio 2017. In pratica, il citato comma 1963, rinvia al 1° gennaio 2018 la decorrenza delle disposizioni contenute nell’ articolo 55-bis del TUIR introdotte dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi 547 e 548 della legge n. 232 del 2016), prevista originariamente dal 1° gennaio 2017. Il nuovo regime ha lo scopo di favorire la capitalizzazione delle imprese attraverso la separazione del reddito derivante dall’impresa dagli altri redditi percepiti dall’imprenditore, assoggettati all’ordinaria IRPEF in misura progressiva. Come spiega la circolare n. 8/E del 7 aprile 2017, par. 8 (in “Finanza & Fisco” n. 43-44/2016, pag. 2919) “la base imponibile IRI, a norma dell’art. 55-bis del TUIR, è pari alla differenza tra il reddito di impresa e le somme prelevate dall’imprenditore, dai familiari o dai soci a carico dell’utile dell’esercizio e delle riserve di utili. Pertanto, è da ritenere che la determinazione della base imponibile IRI vada effettuata in due step: prima è necessario determinare il reddito d’impresa secondo le ordinarie disposizioni previste dal capo VI del titolo I del TUIR e poi portare in deduzione dal reddito così determinato le somme prelevate nei limiti, ovviamente, del plafond IRI.”.

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 47 E del 22 giugno 2018, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – SANZIONI TRIBUTARIE – RISCOSSIONE – Opzione IRI per l’anno d’imposta 2017 della società di persone partecipata – Slittamento dei termini di applicazione regime – Conseguenze – Versamento carente acconti IRPEF – Regolarizzazione del versamento carente dell’acconto Irpef relativo al periodo d’imposta 2017, causato esclusivamente dal differimento di un anno, al 1° gennaio 2018, dell’introduzione della disciplina dell’imposta sul reddito d’impresa (IRI) – Applicazione del principio di tutela del legittimo affidamento del cittadino – Non applicabilità delle sanzioni per carente versamento dell’acconto – Art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Art. 10, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 1, commi 547 e 548, della L. 11/12/2016, n. 232 – Art. 55-bis del D.P.R. 22/12/1986, n. 917




Studi di settore annualità 2014, 2015 e 2016. Rilasciato il software di compilazione anomalie 2018

Il software (Versione 1.0.0 del 21 giugno 2018) è destinato ai soggetti destinatari nel 2018 di una comunicazione di cui al provvedimento prot. n. 121001/2018 relativa ad anomalie riscontrate sulla base dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore afferenti il triennio di imposta 2014-2016.

Il software consente di predisporre, per il successivo invio telematico, una comunicazione finalizzata a:

  • segnalare imprecisioni ed errori riscontrati nei dati riportati nella comunicazione di anomalia;
  • indicare le motivazioni che hanno determinato l’anomalia riscontrata e quanto altro si ritiene rilevante rappresentare all’Amministrazione finanziaria.

Per l’invio telematico della comunicazione è sufficiente possedere il Pincode (codice personale), indispensabile per utilizzare i servizi Internet dell’Agenzia delle Entrate, oppure aver ottenuto l’autorizzazione per accedere al servizio Entratel.

Chi non è in possesso del Pincode può richiederlo registrandosi ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.




Comunicazione dei dati relativi alle locazioni brevi 2017. Nuova scadenza al 20 agosto 2018

 

Rinvio della scadenza per la comunicazione telematica al Fisco dei dati riguardanti i contratti degli affitti brevi conclusi nel 2017. Lo prevede un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 20 giugno 2018, emanato d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, che proroga al 20 agosto prossimo il termine per l’invio delle informazioni. In questo modo i soggetti interessati avranno più tempo per comunicare i dati relativi ai contratti conclusi per il loro tramite, ovvero il nome, cognome e codice fiscale del locatore, la durata del contratto, l’importo del corrispettivo lordo e l’indirizzo dell’immobile.

Come trasmettere i dati

La predisposizione e la trasmissione dei dati deve avvenire attraverso i canali telematici dell’Agenzia, secondo le specifiche tecniche pubblicate sul sito internet delle Entrate. I soggetti non residenti trasmettono i dati tramite una stabile organizzazione, se provvisti, o avvalendosi di un rappresentante fiscale, utilizzando gli stessi servizi dell’Agenzia.

Si ricorda che l’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto che i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, trasmettono i dati dei contratti conclusi per il loro tramite. Inoltre, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 luglio 2017 n. 132395 sono state adottate le disposizioni di attuazione dell’articolo 4 del citato decreto-legge n. 50 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 2017. In particolare, il punto 3.2 del citato provvedimento prevede che i dati dei contratti conclusi siano trasmessi dai soggetti obbligati attraverso i servizi dell’Agenzia delle entrate, in conformità alle specifiche tecniche da pubblicare sul sito internet dell’Agenzia stessa. La pubblicazione di tali specifiche tecniche sul sito internet dell’Agenzia delle entrate è avvenuta il 12 giugno 2018 (link esterno verso http://www.agenziaentrate.gov.it) e, pertanto, per consentire ai soggetti tenuti all’obbligo di comunicazione di usufruire di un congruo termine per l’effettuazione dell’adempimento, esclusivamente per i dati dei contratti conclusi nel 2017, il termine per la trasmissione dei dati è ora prorogato ai sensi dell’articolo 19-octies, del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148, convertito con modificazioni dalle legge 4 dicembre 2017, n. 172, che al comma 5 prevede che, per garantire un termine congruo, la proroga dei termini per l’adempimento di obblighi dichiarativi e comunicativi non possa essere superiore a sessanta giorni. Considerato che il sessantesimo giorno successivo al 12 giugno 2018 cade il giorno 11 agosto 2018 e tenuto conto che tale scadenza cadrebbe nel periodo compreso tra il 1° e il 20 agosto, il termine, con il citato provvedimento del 20 giugno 2018, viene fissato al 20 agosto 2018, in ottemperanza di quanto disposto dall’articolo 37, comma 11-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, inserito dall’articolo 3-quater del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

Link al testo del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 20 giugno 2018, n. 123723/2018, recante: «Termini di trasmissione dei dati relativi ai contratti di cui all’articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96»

Documenti di normativa e prassi

Nuova disciplina sulle locazioni brevi. In chiaro gli adempimenti per intermediari e locatori

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24 E del 12 ottobre 2017: «CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI – CONTRATTI DI LOCAZIONE BREVE – Contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni -Opzione per l’applicazione della cedolare secca di cui all’art. 3 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23 – Locazioni brevi – Definizione – Comunicazione dei dati – Obbligo di sostituzione nel prelievo dell’imposta in capo a determinati intermediari – Conseguenti obblighi di versamento, certificazione e dichiarazione della ritenuta – Art. 4, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 luglio 2017, prot. n. 132395/2017»

Locazioni brevi: 1919 è il codice tributo da utilizzare per il versamento delle ritenute. Eventuali eccedenze si recuperano con i codici 1628 o 6782

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 88 E del 5 luglio 2017: «RISCOSSIONE – Contratti di locazione breve – Contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni – Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, della ritenuta operata all’atto dei pagamenti ai beneficiari di canoni o corrispettivi – Art. 4, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96»

Nuovo regime fiscale delle locazioni brevi: il provvedimento con i nuovi obblighi per “intermediari” e locatori

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 luglio 2017, prot. n. 132395/2017: «Disposizioni di attuazione dell’articolo 4, commi 4, 5 e 5-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»

Link alla nuova guida dell’Agenzia delle entrate: “Locazioni brevi. La disciplina fiscale e le nuove regole per gli intermediari”

Software di compilazione della Comunicazione relativa alle Locazioni Brevi (Versione: 1.0.0 del 13/06/2018)

Il software Comunicazione Locazioni Brevi 2018 consente la compilazione delle Comunicazioni relative alle Locazioni Brevi stipulate nel 2017 e la creazione del relativo file da inviare telematicamente.

(Link esterno verso http://www.agenziaentrate.gov.it)




Contributi di commercianti, artigiani e lavoratori autonomi: la guida Inps 2018 alla compilazione del quadro “RR” del modello Redditi Pf

Il quadro RR del modello Redditi 2018 Pf deve essere compilato dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e terziario nonché dai lavoratori autonomi “cd. senza cassa”, che determinano il reddito di arte e professione e sono iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, al fine della determinazione dei contributi dovuti all’INPS. Nell’approssimarsi della scadenza dei termini (entro il 2 luglio 2018) di pagamento dei contributi dovuti a saldo 2017 e in acconto 2018, l’Inps ha diffuso la circolare 14 giugno 2018, n. 82. Si ricorda che i contribuenti che decidono di versare la contribuzione dovuta nel periodo tra il 2 luglio e il 20 agosto 2018 (saldo 2017 e primo acconto 2018) devono applicare sulle somme la maggiorazione dello 0,40%.

Link al testo della circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 82 del 14 giugno 2018, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali – Compilazione del quadro “RR” del Redditi 2018 Pf e riscossione dei contributi dovuti a saldo 2017 e in acconto 2018 – Termini e modalità di versamento – Rateizzazione – Compensazioni e istanza di autoconguaglio – Rimborsi – Art. 10, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241




Lavoratori autonomi, professionisti e parasubordinati: le misure di tutela della legge n. 81/2017

Con circolare n. 69 dell’11 maggio 2018, l’Inps detta le istruzioni operative in merito alle previsioni di cui agli articoli 1, 14 e 15 della legge 22 maggio 2017, n. 81, che hanno integrato il concetto di collaborazione coordinata e continuativa, disposto dall’articolo 52, comma 2, del D.Lgs n. 81/2015 ed esteso ai lavoratori autonomi, così come individuati all’articolo 1 della medesima legge, alcune tutele in materia di gravidanza, malattia e infortunio. Si ricorda l’articolo 1 della citata legge considera innanzitutto le prestazioni lavorative da lavoro autonomo, così come definito dall’articolo 2222 c.c., cioè quei rapporti nei quali il soggetto si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di un committente. Sono, inoltre, interessate dal Jobs Act autonomi le professioni intellettuali (art. 2229 c.c.), il contratto che ha per oggetto una prestazione d’opera intellettuale (art. 2230 c.c.) e i rapporti destinatari di disciplina speciale. Rientrano nell’ambito di applicazione della legge le professioni intellettuali “regolamentate”, per le quali è prevista l’iscrizione ad un albo, e le professioni intellettuali “non regolamentate”. Il comma 2 del articolo 1 esclude esplicitamente dai soggetti destinatari gli imprenditori, compresi i “piccoli imprenditori”.

Link al testo della Circolare INPS n. 69 dell’11 maggio 2018, con oggetto: LAVORO – Autonomi, parasubordinati e professionisti – Jobs Act autonomi – Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato – Tutele previdenziali – Concetto di collaborazione coordinata e continuativa – L. 22/05/2017, n. 81 – Art. 2222 cc – Art. 2229 c. – Art. 2230 cc

Legislazione

Jobs Act autonomi

La sintesi delle novità sul lavoro autonomo non imprenditoriale

Le misure di tutela del lavoro autonomo e per la promozione del lavoro agile

Il testo della Legge 22 maggio 2017, n. 81, recante: «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato», coordinato con le norme richiamate o modificate