OIC: pubblicati nella versione definitiva il documento interpretativo n. 10 su rivalutazione e riallineamento e gli emendamenti ai principi nazionali per recepimento direttiva contabile UE

L’Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato oggi (4 maggio 2022) il documento interpretativo n. 10 (“Aspetti contabili delle norme fiscali introdotte in tema di rivalutazione e riallineamento”) e gli emendamenti ai principi contabili nazionali approvati dal Consiglio di Gestione, resi necessari dal completo recepimento della direttiva contabile europea n. 34/2013.

Il Documento Interpretativo n.10 (link esterno sito: https://www.fondazioneoic.eu)  disciplina gli effetti contabili delle modifiche intervenute in materia di rivalutazione e riallineamento per effetto delle norme introdotte con l’art. 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (“Legge di bilancio 2022”). L’OIC ha completato la valutazione degli effetti contabili delle norme in oggetto fornendo le proprie indicazioni sia nel caso una società concordi di estendere a 50 anni il periodo di ammortamento fiscale delle immobilizzazioni immateriali, sia nel caso eserciti la facoltà di mantenere a 18 anni il periodo di ammortamento fiscale versando un’imposta sostitutiva integrativa e sia nel caso di revoca dell’affrancamento fiscale operato ai sensi della Legge di rivalutazione 2020.

In particolare, nella versione finale del Documento Interpretativo n. 10, è stato specificato che qualora le società, entro la data di approvazione del bilancio, decidono di avvalersi della facoltà di revoca dell’affrancamento fiscale e anche della revoca civilistica dovranno:

a) eliminare dall’attivo dello stato patrimoniale il maggior valore attribuito ai beni a fronte della rivalutazione effettuata nell’esercizio precedente in contropartita al Patrimonio Netto. Gli ammortamenti dell’esercizio saranno calcolati sul valore del bene rideterminato ovvero al netto del citato maggior valore;
b) iscrivere un credito tributario a fronte del diritto di rimborso o compensazione dell’imposta sostitutiva già versata in contropartita al Patrimonio

Gli emendamenti ai principi contabili nazionali conseguenti al completo recepimento della direttiva contabile europea n. 34/2013 (link esterno sito: https://www.fondazioneoic.eu) prevedono, tra l’altro, che gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria non hanno più la facoltà di avvalersi delle agevolazioni previste per le microimprese.

Pertanto la disciplina contabile dei derivati prevista dall’articolo 2426, comma 1, numero 11-bis, del codice civile e declinata nell’OIC 32 si applica anche a tali imprese.

(Così, comunicato stampa Oic – Organismo italiano di contabilità – del 4 maggio 2022)




Nuovo decreto Anti-frodi nelle cessioni del credito: in vigore da 26 febbraio 2022

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2022, il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, recante. «Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili».

Il provvedimento urgente è entrato in vigore il 26 febbraio 2022.

 

Il testo del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, recante: «Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2022 .

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

 

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il codice penale, approvato nel testo definitivo con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre apposite e più incisive misure per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche e in materia di erogazioni pubbliche;

Ritenuta altresì la necessità ed urgenza di introdurre misure urgenti sull’elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili, nonché in materia di utilizzo dei crediti d’imposta sottoposti a sequestro penale, di benefici normativi e contributivi, di applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze, della transizione ecologica e del lavoro e delle politiche sociali;

 

EMANA

il seguente decreto-legge:

 

Art. 1
Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche

1. L’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, è abrogato.

2. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 121:

1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima;»;

2) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la Possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.»;

3) dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente: «1-quater. I crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 7. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.»;

b) all’articolo 122, comma 1, dopo le parole «altri intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima».

3. All’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) all’imposta prevista dall’articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;».

4. Al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 8:

1) il sesto periodo è sostituito dai seguenti: «Il credito d’imposta è cedibile, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del sesto periodo sono nulli.»;

2) l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.»;

b) all’articolo 4, comma 2, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Il credito d’imposta è cedibile, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del terzo periodo sono nulli. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.».

 

Art. 2
Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche

 

1. Al codice penale, approvato nel testo definitivo con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 240-bis, primo comma, dopo le parole: «629,» sono inserite le seguenti: «640, secondo comma, n. 1, con l’esclusione dell’ipotesi in cui il fatto è commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, 640-bis,»;

b) all’articolo 316-bis:

1) nella rubrica, le parole «a danno dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «di erogazioni pubbliche»;

2) al primo comma, le parole da «o finanziamenti» a «finalità» sono sostituite dalle seguenti: «, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste»;

c) all’articolo 316-ter:

1) nella rubrica, le parole «a danno dello Stato» sono sostituite dalla seguente: «pubbliche»;

2) al primo comma, dopo la parola: «contributi,» è inserita la seguente: «sovvenzioni,»;

d) all’articolo 640-bis, dopo la parola: «contributi,» è inserita la seguente: «sovvenzioni,»

 

2. All’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 13-bis è inserito il seguente: «13-1. Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.»;

b) al comma 14, le parole «con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni».

 

Art. 3
Termini di utilizzo dei crediti d’imposta sottoposti a sequestro penale

1. L’utilizzo dei crediti d’imposta di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, nel caso in cui tali crediti siano oggetto di sequestro disposto dall’Autorità giudiziaria può avvenire, una volta cessati gli effetti del provvedimento di sequestro, entro i termini di cui agli articoli 121, comma 3, e 122, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro medesimo, fermo restando il rispetto del limite annuale di utilizzo dei predetti crediti d’imposta previsto dalle richiamate disposizioni. Per la medesima durata, restano fermi gli ordinari poteri di controllo esercitabili dall’Amministrazione finanziaria nei confronti dei soggetti che hanno esercitato le opzioni di cui agli articoli 121 e 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020.

2. L’Agenzia delle Entrate effettua il monitoraggio sull’utilizzo del credito d’imposta nei casi di cui al precedente comma 1, e comunica i relativi dati al Ministero dell’economia e delle finanze ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

 

Art. 4
Disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Al fine di assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, nonché incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, tenuto conto degli istituti definiti in sede di contrattazione collettiva, all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 43 è inserito il seguente: «43-bis. Per i lavori edili di cui all’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di importo superiore a 70.000 euro, i benefici previsti dagli articoli 119, 119-ter, 120 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli previsti dall’articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dall’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. I soggetti indicati all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e i responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per rilasciare, ove previsto, il visto di conformità, ai sensi dell’articolo 35 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, verificano anche che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. L’Agenzia delle entrate, per la verifica dell’indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse edili. Le amministrazioni e gli enti coinvolti provvedono alle previste attività di verifica con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»

2. L’articolo 1, comma 43-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, acquista efficacia decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si applica ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data.

 

Art. 5
Ulteriori interventi sull’elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili

1. A decorrere dalla data del 1° febbraio 2022 e fino alla data del 31 dicembre 2022, è  applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia, in riferimento all’energia elettrica immessa in rete da:

a) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato;

b) impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010.

2. I produttori interessati, previa richiesta da parte del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (GSE), trasmettono al medesimo, entro trenta giorni dalla medesima richiesta, una dichiarazione, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le informazioni necessarie per le finalità di cui al presente articolo, come individuate dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) con i provvedimenti di cui al comma 6.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il GSE calcola la differenza tra i valori di cui alle seguenti lettere a) e b):

a) un prezzo di riferimento pari a quello indicato individuato dalla Tabella 1 allegata al presente decreto in riferimento a ciascuna zona di mercato;

b) un prezzo di mercato pari a:

1) per gli impianti di cui al comma 1, lettera a), nonché per gli impianti di cui al comma 1, lettera b), da fonte solare, eolica, geotermica ed idrica ad acqua fluente, il prezzo zonale orario di mercato dell’energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022 che non rispettano le condizioni di cui al comma 7, il prezzo indicato nei contratti medesimi;

2) per gli impianti di cui al comma 1, lettera b), diversi da quelli di cui al numero 1), la media aritmetica mensile dei prezzi zonali orari di mercato dell’energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022 che non rispettano le condizioni di cui al comma 7, il prezzo indicato nei contratti medesimi.

4. Qualora la differenza di cui al comma 3 sia positiva, il GSE eroga il relativo importo al produttore. Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al produttore l’importo corrispondente.

5. In relazione agli impianti che accedono al ritiro dedicato dell’energia di cui all’articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le partite economiche di cui al comma 4 sono calcolate dal GSE in modo tale che ai produttori spetti una remunerazione economica totale annua non inferiore a quella derivante dai prezzi minimi garantiti, nei casi ivi previsti.

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’ARERA disciplina le modalità con le quali è data attuazione alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, nonché le modalità con le quali i proventi sono versati in un apposito fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali e portati a riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano all’energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima del 27 gennaio 2022, a condizione che non siano collegati all’andamento dei prezzi dei mercati spot dell’energia e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10 per cento rispetto al valore di cui al comma 3, lettera a), limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti.

8. L’articolo 16 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, è abrogato.

 

Art. 6
Clausola di invarianza

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Art. 7
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addi’ 25 febbraio 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri

Cartabia, Ministro della giustizia

Franco, Ministro dell’economia e delle finanze

Cingolani, Ministro della transizione ecologica

Orlando, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

 

Allegato
(di cui all’articolo 5, comma 3)

 

TABELLA 1: prezzi di riferimento in €/MWh per ciascuna zona mercato




Ristoro Lazio Irap. Al via la richiesta del contributo a fondo perduto pari alla rata dell’acconto Irap 2020

 

La partecipazione al bando è possibile esclusivamente per via telematica all’indirizzo internet https://www.regione.lazio.it/ristorolazioirap/, dalle 10.00 di lunedì 11 gennaio fino alle 10.00 di lunedì 8 febbraio (o fino ad esaurimento risorse). La domanda potrà essere firmata digitalmente o in modalità olografa.

Potranno ricevere i fondi di “Ristoro Lazio Irap”, i liberi professionisti titolari di partita Iva e le micro, piccole e medie imprese (Mpmi) appartenenti a 283 distinti codici Ateco: tutti quelli elencati nei D.L. Ristori bis e quater (ad eccezione di cinema, teatri, taxi e Ncc perché già ristorati con altre misure regionali ad hoc) e tutti quelli di: commercio all’ingrosso, commercio al dettaglio e servizi alla persona che sono stati chiusi dai decreti di marzo.
L’importo del ristoro – un contributo a fondo perduto, fino a un massimo di 25.000 euro a impresa – sarà pari alla rata dell’acconto Irap 2020, originariamente dovuta dalle imprese entro il 30 novembre.

Il riferimento alla rata Irap è pensato per rendere automatico il calcolo delle somme e più rapida la loro erogazione.

Più in dettaglio, i ristori saranno destinati a:

  • Pubblici esercizi, come ristoranti, bar, gelaterie, enoteche, pasticcerie ecc.;
  • Operatori del Turismo, come attività ricettive alberghiere e non (B&B ecc.), campeggi, ostelli, agenzie di viaggi, tour operator, guide turistiche ecc.;
  • Attività di organizzazione di convegni, fiere, feste, cerimonie;
  • Attività legate a tempo libero e benessere: discoteche, parchi tematici, centri benessere e termali, spa ecc.;
  • Attività del settore della cultura come musei, servizi di biglietteria di eventi, noleggi di strutture e attrezzature per spettacoli e manifestazioni, biblioteche, giardini zoologici ecc.) ad eccezione di cinema e teatri per i quali la Regione ha già pubblicato due avvisi specifici;
  • Attività del settore dello sport (attività di corsi sportivi, palestre, piscine ecc.) che non abbiano già usufruito della specifica misura regionale per Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche;
  • Attività del commercio, all’ingrosso e al dettaglio, chiuse dai decreti di marzo, oltre ad agenti e rappresentanti di commercio;
  • Attività di servizi alla persona (barbieri, parrucchieri, estetisti ecc.).

Link all’avviso pubblico:

http://www.regione.lazio.it/rl_attivitaproduttive/?vw=documentazioneDettaglio&id=56247




Rottamazione-ter: con il “Decreto Ristori-quater” slitta al 1° marzo 2021 il termine per pagare le rate del 2020

Per non perdere i benefici della “Rottamazione-ter”, come previsto dal “Decreto Ristori-quater” (D.L. n. 157/2020), le rate in scadenza nel 2020 dovranno essere pagate entro il 1° marzo 2021.

Il Decreto Legge n. 157/2020 (cosiddetto “Decreto Ristori-quater”), è intervenuto nella disciplina della “Rottamazione-ter”, rinviando al 1° marzo 2021 il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020, in precedenza fissato al 10 dicembre 2020 dall’art. 154, lettera c) del “Decreto Rilancio”.

Per i contribuenti in regola con i pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l’anno 2020, non determina la perdita dei benefici della definizione agevolata se le stesse verranno integralmente corrisposte entro il 1° marzo 2021.

Il Decreto Ristori-quater ha ulteriormente rinviato il termine “ultimo” per il pagamento delle rate da corrispondere nell’anno 2020, per il quale non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del D.L. n. 119 del 2018.

In caso di versamento effettuato oltre il termine di scadenza del 1° marzo 2021 o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i pagamenti ricevuti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute.

Si ricorda che i soggetti decaduti dalla “Rottamazione-ter” per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019, grazie alle novità introdotte dal “Decreto Rilancio” (D.L. 34/2020), possono presentare la domanda di rateizzazione per le somme ancora dovute (la dilazione del pagamento ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973). Inoltre, il Decreto Ristori-quater ha esteso la medesima possibilità anche in favore dei contribuenti decaduti dai benefici della “prima Rottamazione” (D.L. n. 193/2016) e “Rottamazione-bis” (D.L. n. 148/2017).

Fonte: sito Agenzia delle entrate-Riscossione




Contributo a fondo perduto a favore delle aziende della ristorazione. Attivo il portale per la richiesta

 

Le domande possono essere presentate attraverso il Portale della ristorazione dal 15 novembre 2020 al 28 novembre 2020 o presso gli sportelli degli uffici postali dal 16 novembre 2020 al 28 novembre 2020 negli orari di sportello.

 

Vedi: Avviso N.9310308 del 12/11/2020

 

Quali sono le informazioni previste nel modulo di domanda?

 

Il modulo si compone di quattro sezioni:
– dati identificativi dell’impresa e anagrafici del rappresentante legale;
– perdita di fatturato;
– prodotti acquistati;
– sottoscrizione dichiarazioni.

Per maggiori dettagli consulta le istruzioni alla compilazione.
(Link al sito: https://www.portaleristorazione.it/istruzioni-compliazione-domanda-ufficio-postale.pdf)

 

Ci sarà un click day?

 

No, in quanto l’ordine di presentazione non dà diritto ad alcuna precedenza sulla erogazione del contributo. Prenditi il tempo necessario al recupero della documentazione richiesta prima di presentare la domanda.

 

Quali prodotti sono ammessi

 

I prodotti che rientrano nel Fondo Ristorazione sono tutti quelli acquistati con documentazione fiscale, dopo il 14 agosto 2020, che provengono dalle filiere agricole e alimentari. Sono compresi prodotti vitivinicoli, della pesca e dell’acquacoltura, oltre che prodotti DOP e IGP, prodotti che valorizzano la materia prima del territorio, cioè quelli da vendita diretta, e prodotti ottenuti da filiera nazionale integrale dalla materia prima al prodotto finito.

Prodotti prioritari

 

I prodotti prioritari sono definiti nella tabella prodotti con il “Codice Categoria Valorizzazione del Territorio” che inizia con RS e DOPIGP.  Vedi la Tabella dei prodotti ammessi.
(Link al sito://www.portaleristorazione.it/tabella-prodotti.pdf)

 

Portale della Ristorazione

 

Tutte le informazioni relative alla presentazione delle domande sono disponibili sul Portale della Ristorazione che sarà disponibile dal 15 novembre.

 

Link al Portale della Ristorazione




Servizi “agili” di assistenza: aggiornata la guida dell’Agenzia delle entrate

Il vademecum aggiornato illustra le modalità per mettere il contribuente in contatto con il Fisco, privilegiando la relazione “a distanza”, tramite canale telematico o telefonico.

 

Link alla guida ai servizi di assistenza “agili” dell’Agenzia delle entrate (Data di aggiornamento: novembre 2020)

La guida fornisce tutte le informazioni per permettere ai contribuenti di ottenere il rilascio di un certificato o del codice fiscale, richiedere dei rimborsi o registrare un atto senza bisogno di recarsi allo sportello dell’Agenzia delle entrate




Divieti e controlli per fronteggiare l’emergenza Covid 19. La circolare del Viminale

È stata inviata ai prefetti la circolare del capo di Gabinetto del ministero dell’Interno, che fornisce le indicazioni sui profili attuativi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, che introduce nuove e più restrittive misure di contrasto alla diffusione del Covid-19.

Il D.p.c.m. risponde all’esigenza di modulare gli interventi in ragione delle differenti criticità rilevate nei territorio, graduando la severità delle misure in base alla maggiore diffusione del virus e al grado di tenuta dei servizi sanitari. Individuate tre diverse aree (gialla, arancione e rossa) corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per ciascuno dei quali sono state stabilite misure progressivamente più restrittive.

Vedi anche le risposte alla domande frequenti sulle misure adottate dal Governo (faq)

 

Link al testo della circolare del capo di Gabinetto del ministero dell’Interno del 7 novembre 2020, n. 15350/117/2/1 con oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 28 del 2020

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Commenti

 

Le prove nel contenzioso tributario: aspetti di riflessione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Ritenute fiscali negli appalti. Gli importi corrispondenti all’IVA da split payment e da reverse charge, come “IVA teorica”, ricompresi nella soglia del 10%
di Francesco Spinello e Gianluca Briganti

 

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

 

Fondo patrimoniale – Debito contratto nell’esercizio dell’impresa

 

Fondo patrimoniale. L’applicabilità del regime di impignorabilità in relazione a debiti tributari ruota sempre intorno ai «bisogni della famiglia»

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 23534 del 27 ottobre 2020: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – FAMIGLIA – Fondo patrimoniale – Riscossione coattiva delle imposte – Esecuzione sui beni e frutti – Iscrizione di ipoteca ex art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 – Ammissibilità – Limiti – Onere probatorio – Applicabilità del relativo regime anche alle obbligazioni tributarie – Condizioni – Onere della prova a carico del debitore – Caso di specie – Socio illimitatamente responsabile di una società in nome collettivo – Iscrizione di ipoteca richiesta dall’agente della riscossione su immobile, conferito in fondo patrimoniale, di proprietà di socio di società di persone (Snc) in relazione a debito tributario della società partecipata – Artt. 167 e 170 c.c. – Art. 77, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 • PROVA CIVILE – Poteri (o obblighi) del giudice – Valutazione delle prove – Ricorso per cassazione – Sindacato sulla valutazione delle prove – Oneri di allegazione – Limiti – Fattispecie – Artt. 115 e 116 c.p.c. – Art. 360, n. 3, c.p.c.»

 

Prassi 

 

Agenzia delle Entrate:

 

 

Stretta sulle ritenute negli appalti

 

Obblighi in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti. Nel computo della soglia del 10% ricomprese le imposte teoriche e l’IVA relativa ad operazioni soggette all’inversione contabile o con obbligo di split payment

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 53 E del 22 settembre 2020: «RISCOSSIONE – Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro contesti c.d. labour intensive – Obblighi in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti – Causa di esonero di cui al comma 5, lett. a), articolo 17-bis del D.Lgs. 241/1997 – Compilazione del c.d. DURF – Durc Fiscale – Versamenti in conto fiscale non inferiori al 10 per cento dei ricavi e compensi – Calcolo del plafond dei versamenti del conto fiscale – Determinazione della soglia del 10 per cento – Split payment – Reverse charge – Trasparenza fiscale – Liquidazione IVA di gruppo – Rilevanza – Computo – Versamenti relativi alle operazioni soggette al meccanismo della scissione della dei pagamenti – Versamenti relativi alle operazioni soggette al regime dell’inversione contabile – “Imposta teorica” corrispondente al reddito della società, imputato a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, ai sensi degli articoli 115 e 116 del TUIR, in materia di trasparenza fiscale – “Imposta teorica” risultante dalla liquidazione IVA periodica della società controllata, assolta dall’ente controllante, nell’ipotesi di esercizio dell’opzione per la liquidazione di gruppo – Ragioni – Art. 17-bis, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 febbraio 2020, prot. n. 54730/2020»

 

 

Acconti di imposta e operazioni straordinarie societarie

 

Esonero saldo Irap 2019: gli effetti della fusione nella determinazione della soglia dei 250 milioni

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 502 del 27 ottobre 2020: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – ACCONTI DI IMPOSTA – Abrogazione del versamento del saldo 2019 e della prima rata dell’acconto relativa al 2020 – Ambito applicativo – Soggetti che hanno conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un volume di ricavi non superiore a 250 milioni di euro – Operazione straordinaria di riorganizzazione aziendale – Determinazione della soglia dei 250 milioni in presenza di un operazione straordinaria di riorganizzazione aziendale (fusione) – Fusione societaria per le incorporazioni avente efficacia giuridica contabile e fiscale dal 1° gennaio 2020 – Determinazione invia autonoma in relazione ai ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 – Affermazione – Art. 4, del D.L. 11/03/1997, n. 50, conv., con mod., dalla L. 09/05/1997, n. 122 – Art. 24, del D.L. 19/05/2020 n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (cd. Decreto “Rilancio”)»

 

 

Regime di esclusione parziale dei proventi derivanti da beni immateriali

 

Regime opzionale del Patent box. La circolare sul nuovo regime di autoliquidazione con determinazione diretta del reddito agevolabile

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28 E del 29 ottobre 2020: «AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE – REGIMI FISCALI OPZIONALI – PATENT BOX – Tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali – Opzione -Nuovo Regime di autoliquidazione OD – Chiarimenti sulle modifiche alla disciplina – Documentazione idonea di cui all’articolo 4 del Decreto Crescita – Condizioni di efficacia della Documentazione – Art. 4, del D.L. 30/04/2019, n. 34, conv., con mod., dalla L. 28/06/2019, n. 58 – Art. 1, commi da 37 a 45, della L. 23/12/2014, n. 190 – Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 30/07/2019, prot. n. 658445»

 

 

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze:

 

 

Assistenza tecnica – Soggetti non iscritti in albi professionali

 

Esercizio di attività d’impresa complementare e accessoria all’attività di esperto tributarista mediante società di mezzi o di servizi. Non è causa di incompatibilità con l’iscrizione nell’elenco degli abilitati alla difesa innanzi alle commissioni tributarie

Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – n. 7 DF del 22 ottobre 2020: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Assistenza tecnica – Soggetti non iscritti in albi professionali – Disposizioni per l’esercizio della professione non ordinistica – Esperti tributaristi già iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, per la sub-categoria tributi – Iscrizione nell’Elenco nazionale dei soggetti abilitati alla difesa del contribuente innanzi alle Commissioni Tributarie – Requisiti – Casi di incompatibilità – Attività svolta anche in forma societaria – Incompatibilità valutata verificando l’oggetto sociale e la natura dell’attività svolta dalla società di cui il tributarista si avvale – Affermazione – Art. 12, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Artt. 9 e 10, del D.M. Mef 05/08/2019, n. 106 – Art. 1, comma 5, L. 14/01/2013, n. 4»

 

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:

 

 

Codice del terzo settore

 

Enti del Terzo Settore. Per gli adeguamenti statutari al “C.T.S.” di associazioni non riconosciute costituite con atto pubblico in linea generale non serve il notaio

Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 10980 del 22 ottobre 2020: «CODICE DEL TERZO SETTORE – Norme transitorie e di attuazione – Statuti degli enti del Terzo settore – Adeguamenti statutari al D.Lgs. n. 117/2017 – Modalità e maggioranze da adottare per la delibera, quorum costitutivi e deliberativi minori – Condizioni – Delibere adottate entro il prossimo 31 ottobre (salvo proroghe) – Modifiche di mero adeguamento volte a conformarsi a disposizioni inderogabili del Codice o a derogare disposizioni derogabili – Che lo statuto dell’ente non preveda differenze tra assemblea ordinaria e assemblea finalizzata alle modifiche statutarie – Adeguamenti statutari – Forma dell’atto di modifica (atto pubblico o scrittura privata) – Art. 101, del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 – Artt. 1325 e 1350 c.c.»

 

 

Legislazione

 

 

Codice del terzo settore

 

Terzo Settore: il Decreto attuativo del Registro Unico Nazionale (RUNTS)

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 settembre 2020: «Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore»

 

 

Utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con la P.A.

 

Fatturazione elettronica verso la Pubblica amministrazione: il Decreto Mef che stabilisce le cause motivate di rifiuto

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 agosto 2020, n. 132: «Regolamento recante individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche»

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Il C.d.m. ha approvato il Decreto Covid

Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 (decreto-legge n. 125/2020)

 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 7 settembre 2020 è stato pubblicato il Decreto-Legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante: «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonchè per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020».

 

Il Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

Il testo proroga, al 31 gennaio 2021, le disposizioni già in vigore che prevedono la possibilità per il governo di adottare misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus SARS-CoV-2. In relazione all’andamento epidemiologico e secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente, tali misure potranno essere stabilite per specifiche parti o per tutto il territorio nazionale e per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, comunque reiterabili e modificabili.

Nelle more dell’adozione del primo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) successivo all’introduzione delle nuove norme, e comunque fino al 15 ottobre 2020, viene prorogata la vigenza del D.P.C.M. del 7 settembre 2020. Inoltre, si introduce l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, e si ampliano le circostanze che prevedono l’obbligo di indossarli. Dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale), i dispositivi di protezione individuale dovranno essere indossati non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, come già in passato, ma più in generale nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i luoghi all’aperto. Si fa eccezione a tali obblighi, sia in luogo chiuso che all’aperto, nei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Sono inoltre fatti salvi i protocolli e linee-guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali. Ciò significa che nei luoghi di lavoro continuano ad applicarsi le vigenti regole di sicurezza. Al contempo, sono fatte salve le linee guida per il consumo di cibi e bevande. Da tali obblighi restano esclusi i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e coloro che per interagire con questi ultimi versino nella stessa incompatibilità. Inoltre, l’uso della mascherina non sarà obbligatorio durante lo svolgimento dell’attività sportiva.

Il decreto interviene anche sulla facoltà delle regioni di introdurre misure derogatorie rispetto a quelle previste a livello nazionale, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Si prevede che le regioni, nei limiti delle proprie competenze regionali e di quanto previsto dal decreto-legge n. 33 del 2020, possano introdurre temporaneamente misure maggiormente restrittive, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai D.P.C.M. anche ampliative, introducendo in tale ultimo caso la previsione della necessaria “intesa” con il Ministro della salute.

Sempre ai fini del contenimento del contagio, previa valutazione dell’impatto ai sensi delle norme europee sulla privacy, si prevede l’interoperabilità dell’applicazione “Immuni” con le piattaforme che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell’Unione europea e si estende il periodo di utilizzo dell’applicazione “Immuni”.

Il testo differisce, inoltre, al 31 ottobre 2020 i termini per l’invio delle domande relativi ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria collegati all’emergenza COVID-19.

È infine prorogata al 31 dicembre 2020 l’operatività di specifiche disposizioni connesse all’emergenza COVID, in scadenza al 15 ottobre 2020.




Ecobonus, bonus facciate e superbonus: in Gazzetta i decreti Mise per asseverazione e requisiti tecnici

Nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020 pubblicati gli attesi decreti del Ministero dello Sviluppo Economico che stabiliscono i requisiti per fruire delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici. In particolare, i due provvedimenti sugli interventi di efficientamento energetico degli edifici previsti dal Decreto Rilancio, definiscono sia i requisiti tecnici per il Superbonus e il Sismabonus al 110% sia la modulistica e le modalità di trasmissione dell’asseverazione agli organi competenti, tra cui Enea.

Il “decreto requisiti” tecnici definisce gli interventi che rientrano nelle agevolazioni Ecobonus, Bonus facciate e Superbonus al 110%, i costi massimali per singola tipologia di intervento e le procedure e le modalità di esecuzione dei controlli a campione.

In particolare il decreto, in attuazione dell’art. 14, comma 3-ter , del decreto-legge n. 63 del 2013, definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che danno diritto alla detrazione delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, spettanti ai sensi del citato articolo, nonché gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti di cui all’art. 1, comma 220 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e gli interventi che danno diritto alla detrazione di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,  convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.

Mentre il “decreto asseverazioni” disciplina il contenuto e le modalità di trasmissione dell’asseverazione dei requisiti per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 119 del decreto Rilancio, come previsti dai decreti di cui al comma 3–ter dell’art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, nonché, per i medesimi interventi, le modalità di verifica ed accertamento delle asseverazioni, attestazioni e certificazioni infedeli al fine dell’irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.

 

Il decreto requisiti

Link al testo del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020, recante: «Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020

 

Il decreto asseverazioni

Link al testo del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020, recante: «Requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020




Contratto di locazione unitario per diverse unità immobiliari. Bonus negozi e botteghe in proporzione alla rendita degli immobili di categoria catastale C/1 rispetto al canone complessivo

 

In caso di contratto di locazione unitario ricomprende una pluralità di immobili indipendenti, nel quale le parti nulla hanno previsto in merito alla divisibilità della prestazione, il contribuente non perde il diritto al credito d’imposta per negozi e botteghe sulla quota parte del canone di locazione relativa agli immobili censiti con categoria catastale C/1. In tal caso è possibile determinare il canone di locazione relativo agli immobili su cui è previsto il beneficio del credito d’imposta, in proporzione alla rendita catastale degli immobili di categoria catastale C/1 rispetto al canone complessivo, con le stesse modalità previste nell’ambito della disciplina della cosiddetta “cedolare secca”, in casi analoghi a quelli sopra descritti, esplicitate nell’esempio n. 6 della circolare 1 giugno 2011, n. 26/E. (in “Finanza & Fisco” n. 17/2011, pag. 1346). Questa la sintesi della risposta ad interpello n. 321 del 9 settembre 2020.

 

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 321 dell’8 settembre 2020, con oggetto: DECRETO “CURA ITALIA” – Credito d’imposta per negozi e botteghe (C/1)- Determinazione in caso di contratto unitario avente ad oggetto più immobili appartenenti a diverse categorie catastali, alcune delle quali non è agevolabile – Riparametrazione del canone di locazione del mese di marzo ai soli immobili appartenenti alla categoria oggetto del beneficio fiscale ai fini della determinazione del credito d’imposta – Modalità – In proporzione alla rendita catastale degli immobili di categoria catastale C/1 rispetto al canone complessivo Art. 65, del DL 17/03/2020, n. 18, conv., con mod., dalla L 24/04/2020, n. 27




Decreto “semplificazione”. La Camera approva in via definitiva

Nella seduta di giovedì 10 settembre, con 214 sì, 149 no e 4 astenuti, la Camera dei Deputati ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale (A.C. 2648).

 

Si riporta il link al testo dell’ Atto Camera A.C. 2648:

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale (approvato dal Senato)” (A.C. 2648)

 




Covid-19, contributi Inps sospesi: le nuove modalità di rateizzazione previste dal “decreto agosto”

 

Con il messaggio 20 luglio 2020 n. 2871 l’INPS ha già illustrato le modalità per effettuare i versamenti previdenziali e assistenziali sospesi con disposizioni governative a seguito dell’emergenza Covid-19.

Il “decreto agosto” (decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104) ha introdotto, in alternativa alle precedenti disposizioni, un’ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi prevedendo una diversa modulazione dell’adempimento rateale, così ripartito:

  • per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, versamento in un’unica soluzione o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili dello stesso importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;
  • il restante importo, pari al rimanente 50% delle somme dovute, può essere versato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino a un massimo di 24 rate mensili dello stesso importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

 

Con il messaggio 9 settembre 2020 n. 3274 (di seguito riportato) l’INPS fornisce le indicazioni cui i contribuenti devono attenersi per adempiere al versamento dell’importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione. Un successivo messaggio fornirà le istruzioni per il pagamento del restante importo, pari al residuo 50% delle somme dovute.

 

Si riporta il testo integrale del Messaggio Inps n. 3274 del 9 settembre 2020, con oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali – Art. 97 del D.L 14/08/2020, n. 104

 

Premessa

 

Con il messaggio n. 2871 del 20 luglio 2020 sono state illustrate le modalità con cui è possibile effettuare i versamenti sospesi ai sensi dei decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in unica soluzione o mediante rateizzazione in quattro rate mensili a partire dal 16 settembre 2020.

L’articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ha introdotto, in alternativa alle succitate disposizioni, un’ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi prevedendo la possibilità per i contribuenti di effettuare i versamenti beneficiando di una diversa modulazione dell’adempimento rateale, come di seguito riportata:

– per un importo pari al cinquanta per cento delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;

– il restante importo, pari al rimanente cinquanta per cento delle somme dovute, può essere versato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Resta confermato che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Con il presente messaggio si forniscono le indicazioni cui i contribuenti devono attenersi per adempiere al versamento dell’importo pari al cinquanta per cento delle somme oggetto di sospensione qualora intendano effettuare il pagamento in modalità rateale, la prima delle quali da versare entro il 16 settembre 2020. Le ulteriori rate dovranno essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese successivo.

Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni per il pagamento del restante importo, pari al residuo cinquanta per cento delle somme dovute, il cui versamento della prima rata è da effettuarsi entro il 16 gennaio 2021.

Si conferma, inoltre, che i contribuenti aventi diritto alla sospensione in esame possono effettuare il versamento dell’intero importo entro il 16 settembre 2020 in unica soluzione o in 4 rate mensili di uguale importo, senza aggravio di sanzioni e interessi.

 

1. Aziende con dipendenti, Artigiani e Commercianti, e Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335

 

Nel paragrafo 2.4 del richiamato messaggio n. 2871/2020 sono riportate le indicazioni per la trasmissione della comunicazione della volontà di avvalersi della rateizzazione per Aziende con dipendenti, Artigiani e Commercianti e Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Il servizio, disponibile nel sito internet dell’Istituto, contenente il format da inoltrare, è reperibile al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Rateazione Contributi sospesi emergenza epidemiologica COVID-19”.

 

1.1 Aziende con dipendenti e Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335

 

Le Aziende con dipendenti e i Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 che intendano avvalersi della rateazione di cui all’articolo 97 del decreto-legge n. 104/2020, devono continuare ad utilizzare il format di cui al messaggio n. 2871/2020 indicando gli importi totali oggetto di sospensione.

Per il versamento delle prime quattro rate di pari importo, pari al cinquanta per cento delle somme dovute, i contribuenti provvederanno ai relativi versamenti utilizzando i codici F24 e le modalità riportate nel medesimo messaggio.

 

1.2. Artigiani e commercianti

 

Si richiama integralmente quanto indicato al paragrafo 2.2 della circolare n. 59/2020 per l’individuazione dei soggetti destinatari della normativa in esame.

Per presentare istanza di sospensione e per avvalersi della rateazione secondo le modalità di cui all’articolo 97 del decreto-legge n. 104/2020, i contribuenti devono continuare ad utilizzare il format di cui al messaggio n. 2871/2020.

Per il versamento delle rate i contribuenti possono utilizzare apposita codeline visualizzabile nel Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti alla sezione Posizione assicurativa – Dilazioni: “Mod. F24 Covid19”, dove è possibile scaricare anche il relativo modello “F24” precompilato.

 

 2. Aziende agricole assuntrici di manodopera

 

Alle aziende assuntrici di manodopera destinatarie della sospensione contributiva collegata all’emergenza epidemiologica da COVID-19 sono stati attributi specifici codici di autorizzazione, visualizzabili nel Cassetto previdenziale Aziende Agricole.

Secondo le indicazioni contenute nel messaggio n. 2871/2020, le aziende per le quali risultano contributi non versati riferiti ai periodi oggetto di sospensione e alle quali è stato attribuito uno dei seguenti codici di autorizzazione:

  • 7H – “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 D.L. n. 9/2020, art. 5” (cfr. le circolari n. 37/2020, paragrafo 3.4 e n. 52/2020, paragrafo 5.4), attribuito in automatico a cura della Direzione generale;
  • 7L – “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all’art. 61 comma 2 del D.L. 18/2020” (cfr. la circolare n. 52/2020, paragrafo 5.4), attribuito in automatico a cura della Direzione generale;
  • 7Q – “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 18/2020, art. 62 comma 2”, attribuito su istanza del contribuente destinatario della sospensione, riceveranno, in prossimità della data di scadenza della ripresa dei versamenti (16 settembre 2020), una comunicazione individuale (News individuale) nel Cassetto previdenziale Aziende Agricole, con l’indicazione dell’importo da versare, la data di scadenza e i riferimenti del modello “F24” (codeline).

Considerato che l’articolo 97 del decreto-legge n. 104/2020 ha introdotto un’ulteriore modalità di rateizzazione dei versamenti sospesi, ad integrazione delle indicazioni contenute nel paragrafo 2.5 del messaggio n. 2871/2020, si precisa che le aziende che intendono avvalersi della nuova modalità di versamento rateale potranno versare il cinquanta per cento della contribuzione sospesa (in un’unica soluzione o tramite versamento rateale) utilizzando la medesima codeline.

Si evidenzia che il versamento della prima rata entro il 16 settembre indicherà, pertanto, la volontà del contribuente, avente diritto alla sospensione, di avvalersi del pagamento rateale.

 

3. Lavoratori agricoli autonomi e concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare

 

Nei periodi oggetto di sospensione non sono state previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente dei lavoratori in esame.

 

4. Aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

 

Le aziende con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, che intendano avvalersi della rateazione prevista dall’articolo 97 del decreto-legge n. 104/2020, dovranno compilare l’elemento <AltriImportiDovuti_Z2> dell’Uniemens Lista PosPA, secondo le modalità illustrate nella circolare n. 37/2020 e nel messaggio n. 1692/2020; in particolare, su Anno\ Mese di riferimento deve essere indicato il periodo di riferimento delle somme dovute per contributi trattenuti. Il valore da indicare nell’elemento <ImportoDovuto> sarà quello della singola rata, che potrà essere relativa alla restituzione del cinquanta per cento ovvero del cento per cento dell’importo totale sospeso.

Si richiamano le indicazioni del messaggio n. 2871/2020 per quanto attiene al codice F24 e alle modalità di compilazione dello stesso, da utilizzare per il versamento.

Si ricorda che, qualora si renda necessario procedere con operazioni di correzione dell’elemento <AltriImportiDovuti_Z2>, già inviato per <TipoEvento> pari a 002, sarà possibile procedere al solo invio di tale elemento correttivo tramite il Flusso a Variazione.

 

5. Ripresa dei versamenti relativi ai piani di rateizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa concessi dall’Istituto

 

Resta ferma la scadenza del 16 settembre 2020 per la ripresa dei versamenti relativi ai piani di rateizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa già concessi dall’Istituto ai sensi dell’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n 338, la cui sospensione è stata disposta dall’articolo 8 del decreto-legge n. 9/2020, dall’articolo 61 del decreto-legge n. 18/2020, dall’articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, dall’articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020 e dall’articolo 78, comma 2-quinquiesdecies, del decreto-legge n. 18/2020, introdotto dalla legge di conversione n. 27/2020.

Le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza sia ricaduta nel periodo temporale interessato dalla sospensione, dovranno essere versate, in unica soluzione, entro il 16 settembre 2020.

Le aziende aventi natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, per effettuare il pagamento dei contributi facenti parte di un piano di dilazione in precedenza autorizzato dall’Istituto e il cui versamento è stato sospeso a seguito delle citate disposizioni legislative, dovranno utilizzare la causale P X 42 (laddove la X deve assumere il valore corrispondente alla gestione di riferimento), che comprenderà la somma delle rate ancora non pagate.




Superbonus del 110%. Il provvedimento e il modello per la cessione del credito e lo sconto in fattura

 

 

L’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), in presenza di determinate condizioni, ha incrementato al 110 per cento l’aliquota della detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per la realizzazione di specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici (c.d. Superbonus).

Inoltre, l’articolo 121 del Decreto Rilancio ha previsto che per i suddetti interventi che danno diritto al Superbonus, nonché per alcuni di quelli tradizionali elencati al comma 2 del medesimo articolo 121, il soggetto beneficiario possa optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Il comma 12 del citato articolo 119 e il comma 7 del citato articolo 121 prevedono che con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate siano definite le modalità attuative delle disposizioni in commento, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi esclusivamente in via telematica.

Pertanto, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020, prot. n. 283847/2020 è stato approvato il modello denominato «Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica», con il quale i soggetti beneficiari delle citate detrazioni comunicano all’Agenzia delle entrate le opzioni previste dall’articolo 121, comma 1, del Decreto Rilancio. 

La suddetta Comunicazione deve essere inviata all’Agenzia delle entrate esclusivamente con modalità telematiche, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa agevolata, dal beneficiario della detrazione (per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari) ovvero dall’amministratore del condominio (per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici), anche avvalendosi degli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998.

Nel caso in cui le opzioni riguardino gli interventi per i quali è prevista la detrazione del 110 per cento, il provvedimento definisce gli ulteriori requisiti richiesti dalle richiamate disposizioni, ai fini dell’esercizio e della comunicazione delle opzioni stesse. Infine, il provvedimento definisce le modalità con le quali i soggetti che acquisiscono i crediti corrispondenti alle detrazioni possono utilizzare il relativo importo in compensazione tramite modello F24, oppure cederlo a soggetti terzi.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2020, prot. n. 326047/2020, recante: «Modifiche al modello per la comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020, e alle relative istruzioni. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione».

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020, prot. n. 283847/2020, recante: «Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici», pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate l’08/08/2020

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24 dell’8 agosto 2020, con oggetto: SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO – Detrazione per la realizzazione di specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione – Artt. 119 e 121 del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv. con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio) – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020, prot. n. 283847 – Primi chiarimenti

 

Firmati i decreti ministeriali per il Superbonus e Sismabonus al 110% e per le asseverazioni

 

 

Firmati dal Ministro dello Sviluppo Economico, i decreti attuativi sugli interventi di efficientamento energetico degli edifici previsti dal Decreto Rilancio, che definiscono sia i requisiti tecnici per il Superbonus e il Sismabonus al 110% sia la modulistica e le modalità di trasmissione dell’asseverazione agli organi competenti, tra cui Enea.

In particolare, il decreto sui requisiti tecnici definisce gli interventi che rientrano nelle agevolazioni Ecobonus, Bonus facciate e Superbonus al 110%, i costi massimali per singola tipologia di intervento e le procedure e le modalità di esecuzione dei controlli a campione. È stata inoltre prevista anche la possibilità di applicare l’incentivo ai microgeneratori a celle di combustione (idrogeno) ed è stato chiarito che anche le porte d’ingresso, oltre alle finestre, sono detraibili, posto che contribuiscono a migliorare l’efficientamento energetico.

Con il decreto attuativo che invece definisce le caratteristiche della modulistica e le modalità di trasmissione dell’asseverazione, diventa operativa anche la procedura inerente le verifiche e gli accertamenti delle attestazioni e certificazioni infedeli. L’asseverazione potrà avere ad oggetto gli interventi conclusi o in uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nella misura minima del 30% del valore economico complessivo dei lavori preventivato.

I due decreti sono stati inviati alla registrazione della Corte dei Conti.

 

(Link al sito: https://www.mise.gov.it/)

Decreto (pdf)

Allegato 1 (docx)

Allegato 2 (docx)

 

(Link sito: https://www.mise.gov.it/)




Bonus investimenti. Il trasferimento della struttura produttiva all’interno di territori agevolati del Mezzogiorno con la medesima intensità di aiuto non è causa di decadenza o rideterminazione dell’agevolazione

 

 

Il trasferimento della struttura produttiva (composta, anche, da beni agevolati con il credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno) all’interno dei territori agevolati, con la medesima intensità di aiuto, non configura ipotesi di decadenza o rideterminazione del citato Bonus investimenti. Ciò in quanto, alle citate condizioni, può dirsi rispettata la clausola prevista dal richiamato comma 105 dell’articolo 1, della Legge n. 208 del 2015 (ovvero che i beni rimangano «entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione» in una struttura produttiva che ha diritto all’agevolazione). Questo è quanto affermato dall’Agenzia delle entrate con la risposta ad interpello n. 251 del 6 agosto 2020.

 

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 251 del 6 agosto 2020, con oggetto: «AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all’articolo 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208, come modificato dall’articolo 7-quater del D.L. 29/12/2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/02/2017, n. 18 – Trasferimento della struttura produttiva (composta, anche, da beni agevolati) all’interno dei territori agevolati con la medesima intensità di aiuto – Cause di decadenza o rideterminazione del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno – Esclusione – Ragioni

 

Link alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E del 13 aprile 2017, con oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all’articolo 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208, come modificato dall’articolo 7-quater del D.L. 29/12/2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/02/2017, n. 18 – Modifiche alla disciplina – Ambito territoriale – Misura del credito d’imposta – Limite massimo costi ammissibili

Per quanto compatibile e per quanto non espressamente trattato nella circolare n. 12/2017, in particolare in relazione ai requisiti di accesso all’agevolazione previsti dalla normativa europea, si rinvia alle istruzioni impartite con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016.

 

Le prime istruzioni per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno ex art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208/2015

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34 E del 3 agosto 2016: «AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno – Soggetti beneficiari – Spese agevolabili -Esemplificazioni – Modalità di computo e di utilizzo del credito d’imposta – Rilevanza del bonus ai fini fiscali – Tassabilità del contributo – Art. 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 45080 del 24/03/2016»




Crediti d’imposta per adeguamento Covid e sanificazione. Pronto il Provvedimento che approva il modello e le istruzioni e pubblicata la circolare con i primi chiarimenti

 

 

La comunicazione delle spese per:

  • l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 D.L. n. 34/2020) deve essere inviata entro il 30 novembre 2021;
  • la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione (art. 125 D.L. n. 34/2020) deve essere inviata entro il 7 settembre 2020.

 

Sono disponibili, in un provvedimento firmato oggi (10 luglio 2020) dal Direttore dell’Agenzia delle entrate i modelli e le istruzioni per usufruire dei crediti d’imposta introdotti dal Dl Rilancio per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione individuale, e per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro. Pubblicata sul sito delle entrate anche la Circolare 20/E con la quale l’Agenzia fornisce i primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi sui due crediti d’imposta.

 

Il provvedimento definisce i criteri e le modalità di applicazione e fruizione:

  • del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, di cui all’articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ai fini del monitoraggio delle relative fruizioni, secondo quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
  • del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, 34, ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito dal comma 1 del medesimo articolo 125.

Il provvedimento, inoltre, definisce le modalità con le quali i soggetti beneficiari, ai sensi dell’articolo 122, comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge n. 34 del 2020, comunicano all’Agenzia delle entrate, in luogo dell’utilizzo diretto dei crediti d’imposta, l’opzione per la cessione dei crediti stessi, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

 

In una circolare i primi chiarimenti per la fruibilità dei crediti

 

Vasta la platea dei beneficiari dei crediti d’imposta per adeguamento Covid e sanificazione. A riguardo, la circolare precisa che tra i possibili beneficiari del beneficio rientrano gli operatori con attività aperte al pubblico, tipicamente bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema. Inclusi anche i forfetari, gli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa, nonché le associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore possono fruire dei crediti. Per questi ultimi, la circolare ritiene applicabile l’estensione del beneficio anche se non esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività d’impresa. Chiarimenti inoltre anche nel caso in cui le attività di sanificazione non siano effettuate da operatori professionisti, risultando ammissibili anche le spese di sanificazione degli ambienti collegate alle attività svolte in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori. Tra gli altri chiarimenti, vengono inoltre fornite istruzioni sulle modalità, termini e opzioni di utilizzo dei crediti d’imposta. (cfr. comunicato stampa Agenzia delle entrate del 10 luglio 2020)

 

 

Link al testo del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 luglio 2020, prot. n. 259854/2020, recante: «Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione dei crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui agli articoli 120 e 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Modalità per la comunicazione dell’opzione per la cessione del credito di cui all’articolo 122, comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34», pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle entrate il 10 luglio 2020

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20 E del 10 luglio 2020, con oggetto: «CREDITI D’IMPOSTA PER ADEGUAMENTO COVID E SANIFICAZIONE – Crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione – Articoli 120 e 125 del D.L. 19/05/2020, n. 34 – Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 luglio 2020, prot. n. 259854/2020»

 

 




Contributo a fondo perduto previsto dal “Decreto Rilancio”. Pronti i codici tributo per regolarizzare l’indebita percezione

 

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cd “Decreto Rilancio”, ha introdotto all’articolo 25 (in “Finanza & Fisco” n. 16/2020, pag. 776) un contributo a fondo perduto, erogato direttamente dall’Agenzia delle entrate e destinato ai soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid 19”. I soggetti interessati ad ottenere il contributo devono presentare, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate, con l’indicazione della sussistenza di tutti i requisiti.

Ai contribuenti è consentita la regolarizzazione spontanea nel caso rilevino di aver erroneamente percepito il contributo. Per tale ultima ipotesi, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020, prot. n. 230439/2020 (in “Finanza & Fisco” n. 16/2020, pag. 779), al punto 6, è stato stabilito che:

  • le somme dovute a titolo di restituzione del contributo erogato non spettante, oltre interessi e sanzioni, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui all’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista;
  • il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di rinuncia, può regolarizzare l’indebita percezione restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi, con le modalità di cui al punto precedente, versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 17 dicembre 1997, n. 472.

Tanto premesso, l’Agenzia delle entrate con risoluzione n. 37 del 26 giugno 2020, per consentire il versamento spontaneo delle suddette somme tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), ha istituito i seguenti codici tributo:

  •  “8077” denominato “Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”;
  • “8078” denominato “Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”;
  • “8079” denominato “Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

 

In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

  • nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
  • nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
    • nel campo “tipo”, la lettera “R”;
    • nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
    • nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione;
    • nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato percepito il contributo, nel formato “AAAA”;
    • nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.

Si ricorda che nelle istruzioni per la predisposizione dell’istanza per il riconoscimento del contributo è stato specificato che “Se il richiedente, per qualsiasi motivo, vuole rinunciare al contributo richiesto con l’istanza, può presentare una rinuncia utilizzando questo stesso modello nel quale deve barrare la casella relativa alla rinuncia. In tal caso, vanno compilati solo i campi del codice fiscale del soggetto richiedente e dell’eventuale legale rappresentante (ed eventualmente i campi relativi all’intermediario delegato).

La rinuncia riguarda sempre il totale del contributo.

La rinuncia può essere trasmessa anche oltre i 60 giorni previsti per la presentazione dell’istanza e comporta la restituzione del contributo (se erogato). Se la rinuncia viene trasmessa prima dell’emissione della ricevuta di accoglimento dell’istanza (seconda ricevuta), è possibile inviare una nuova istanza entro il termine di scadenza previsto. La rinuncia per l’istanza relativa al contributo d’importo superiore a 150.000 euro è firmata digitalmente dal soggetto richiedente e inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it.“

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 37 E del 26 giugno 2020, con oggetto: CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO EX ART. 25 DL “RILANCIO” – RISCOSSIONE – Restituzione del contributo – Istituzione dei codici tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, del contributo a fondo perduto non spettante – Art. 25 del D.L. 19/05/2020, n. 34 (D.L. Rilancio) – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020, prot. n. 230439/2020




Territorialità IVA per il noleggio delle imbarcazioni da diporto. Approvato il provvedimento che individua mezzi e prove

In attuazione all’articolo 1 comma 725 della legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), l’Agenzia delle entrate ha approvato il provvedimento (del 15 giugno 2020, prot. n. 234483/2020) che  individua i mezzi e le modalità di prova idonei a dimostrare l’utilizzazione e la fruizione dell’imbarcazione da diporto al di fuori dell’Unione europea. A tal fine, vengono definiti i concetti di imbarcazione da diporto, fornitore, utilizzatore dell’imbarcazione da diporto e di mezzo di prova e viene regolamentato l’obbligo di conservazione della documentazione attestante l’effettivo utilizzo dell’imbarcazione.

In particolare, il provvedimento, in attuazione della citata norma primaria, individua le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l’effettiva fruizione e l’effettivo utilizzo dell’imbarcazione al di fuori dell’Unione europea. Il provvedimento prevede la definizione d’imbarcazione da diporto (richiamando a tal fine la previsione vigente ratione temporis recata dal Codice della Nautica da diporto all’articolo 3, comma 1, lett. f), D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171), di fornitore, di utilizzatore dell’imbarcazione da diporto e di mezzo di prova.

Per quanto riguarda le modalità di prova, l’effettiva utilizzazione e fruizione dell’imbarcazione da diporto al di fuori dell’Unione europea si evince dal contratto di locazione, noleggio, ed altri contratti simili, a breve termine anche sulla base della dichiarazione resa dall’utilizzatore dell’imbarcazione stessa, sotto la propria responsabilità. Il contratto deve essere supportato dai mezzi di prova individuati dal Provvedimento. I mezzi di prova devono indicare con precisione e coerenza che l’imbarcazione da diporto ha effettuato la navigazione al di fuori dell’Unione europea. La prova di tale circostanza varia a seconda se l’imbarcazione da diporto sia dotata o meno di sistemi di navigazione satellitare.

Infatti, per le imbarcazioni da diporto dotate di sistema satellitare di navigazione l’effettivo utilizzo del mezzo di trasporto al di fuori dell’Unione europea potrà essere provato attraverso l’esibizione e la fornitura dei dati estraibili e/o desumibili dai sistemi di navigazione in uso.

Per le imbarcazioni da diporto prive dei suddetti sistemi di navigazione satellitare l’effettivo utilizzo del mezzo di trasporto al di fuori dell’Unione europea potrà essere provato attraverso il contratto di locazione, noleggio, ed altri contratti simili, a breve termine. Oltre a tale mezzo di prova, occorrerà necessariamente fornire almeno due tra gli ulteriori documenti di prova indicati in elenco (es., almeno due fotografie digitali del punto nave, idoneo a dimostrare la posizione dell’imbarcazione al di fuori delle acque territoriali per il tempo di utilizzo).

Per entrambe le tipologie di imbarcazione – dotate o meno di sistemi di navigazione satellitare – resta salva la possibilità per l’Amministrazione Finanziaria di accertare fenomeni di frode o abuso in relazione ai mezzi di prova adottati per dimostrare l’effettivo utilizzo dell’imbarcazione nelle acque territoriali esterne all’Unione europea.

Il provvedimento, inoltre, regolamenta l’obbligo di conservazione della documentazione, attestante l’effettivo utilizzo dell’imbarcazione.

Infine, il provvedimento individua la decorrenza degli effetti delle disposizioni in esso contenute, disponendo che le stesse si applicano ai contratti di locazione, noleggio ed altri contratti simili, a breve termine, conclusi successivamente all’entrata in vigore dello stesso.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 giugno 2020, prot. n. 234483/2020, recante: «Luogo della prestazione dei servizi di cui all’articolo 7-quater, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aventi ad oggetto imbarcazioni da diporto. Individuazione delle modalità e dei mezzi idonei a dimostrare l’effettiva fruizione e l’effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 1, comma 725, Legge 2 dicembre 2019, n. 160 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019)», pubblicato il 15 giugno 2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

 




On-line la guida alla precompilata 2020

Pubblicata dall’Agenzia della entrate la nuova guida alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020. A tal proposito si ricorda che a partire da oggi (14 maggio 2020), e fino al 30 settembre, si potrà accettare, modificare e inviare il 730 oppure modificare il modello Redditi, che, invece, potrà essere trasmesso dal 19 maggio al 30 novembre.

Link alla guida alla dichiarazione dei redditi precompilata – Aggiornamento maggio 2020

 




Decreto legge “Cura Italia bis”. Il vademecum dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate illustra le disposizioni contenute nel decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020 che ha previsto misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, interventi in materia di salute e lavoro e proroga di termini amministrativi e processuali.

(La presentazione ha scopo puramente esemplificativo e potrà essere oggetto di modifiche e adeguamento dei contenuti)

Link al Vademecum sul decreto legge – pdf

 

 




Bonus lavoratori autonomi e professionisti delle Casse private: domande dalle ore 12:00 del 1° aprile 2020

 

Screenshot della pagina dedicata al bonus del sito della Cassa Nazionale dei Dottori Commercialisti:https://www.cnpadc.it/

Screenshot della pagina dedicata al bonus del sito della Cassa Nazionale dei Dottori CommercialistiCassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali: https://www.cassaragionieri.it

 

Pubblicato il Decreto Interministeriale del 28 marzo 2020 che fissa le modalità di attribuzione dell’indennità, prevista dal Decreto “Cura Italia” a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza, in favore dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria danneggiati dalla situazione epidemiologica da Covid-19.

 

 

 

 

Il bonus pari a 600 euro per il mese di marzo potrà essere chiesto a partire da oggi direttamente alle Cassa di previdenza privata.

 

Le Casse aderenti all’Adepp hanno concordato che l’orario di inizio della presentazione delle domande sia fissato alle ore 12:00 odierne.

 

Il Decreto stabilisce che il sostegno al reddito sarà riconosciuto ai lavoratori che abbiano percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35mila euro o, ai lavoratori che abbiano percepito un reddito complessivo compreso tra 35mila e 50mila euro e abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale di almeno il 33% nel primo trimestre 2020, rispetto allo stesso reddito del primo trimestre 2019, sempre a causa del Coronavirus. (Cfr. comunicato del 1° aprile 2020 pubblicato nel sito www.lavoro.gov.it il)




Indennità “Cura Italia” per professionisti, co.co.co. e autonomi. Dal 1° aprile 2020 la domanda

 

Si ricorda che con il messaggio n. 1381 del 26 marzo 2020 l’Inps ha fornito indicazioni in merito:

1. alla Modalità semplificata di compilazione e invio on line di alcune delle domande di prestazione per l’emergenza Coronavirus;

2. alla Nuova procedura di emissione del PIN dispositivo tramite riconoscimento a distanza.

Per quanto riguarda il punto 1, con riferimento alle domande relative a:

  • indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
  • indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO;
  • indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
  • indennità lavoratori del settore agricolo;
  • indennità lavoratori dello spettacolo;
  • bonus per i servizi di baby-sitting.

La modalità semplificata consente ai cittadini di compilare e inviare le specifiche domande di servizio, previo inserimento della sola prima parte del PIN, ricevuto via SMS o e-mail, dopo averlo richiesto tramite portale o Contact Center.

Con riferimento alla sola prestazione “bonus per i servizi di baby-sitting”, nell’ipotesi che la domanda sia stata inoltrata con il PIN semplificato, il cittadino dovrà venire in possesso anche della seconda parte del PIN, al fine della necessaria registrazione sulla piattaforma Libretto di Famiglia e dell’appropriazione telematica del bonus.

Per quanto riguarda il punto 2, l’Istituto è prossimo al rilascio di una nuova procedura di emissione del PIN con il riconoscimento a distanza, gestita dal Contact Center, che consentirà ai cittadini di ottenere, in un unico processo da remoto, un nuovo PIN con funzioni dispositive senza attendere gli ulteriori 8 caratteri del PIN che ordinariamente venivano spediti tramite il servizio postale.

Link al testo del messaggio Inps del 26 marzo 2020 n. 1381, con oggetto: interventi di semplificazione per l’accesso ai servizi web e per l’attribuzione dei PIN

 

Consulta le FAQ Mef relative al settore Lavoro

 

 




Le Misure del decreto “Cura Italia” con impatto sul processo tributario

Si comunica che con il decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70, il Governo ha disposto nel processo tributario la sospensione dal 9 marzo al 15 aprile 2020:

  • delle udienze (articolo 83, commi 1 e 21);
  • dei termini degli atti processuali, compresi quelli relativi al deposito dei provvedimenti da parte dei giudici, relativi ai contenziosi pendenti (articolo 83, commi 2 e 21);
  • del decorso dei termini per la notifica dei nuovi ricorsi in primo grado dinnanzi alle Commissioni tributarie provinciali e del termine di cui all’art. 17-bis, comma 2, del decreto 31 dicembre 1992 n. 546 (articolo 83, comma 2).

In relazione all’attività degli enti impositori, comprese le attività svolte dalle Commissioni tributarie con riguardo alla gestione del contributo unificato tributario, l’articolo 67 interviene sulla sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso (articolo 67, comma 1).

Infine, l’articolo 83, comma 11, interviene anche nella disciplina della modalità di pagamento del contributo unificato, precisando che dal 9 marzo al 30 giugno 2020 gli obblighi di pagamento del CUT connessi al deposito degli atti con le modalità telematiche sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica Pago PA.

Così, comunicato del 19 Marzo 2020 pubblicato nel sito: https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/

Link al testo del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, edizione straordinaria, n. 70 del 17 marzo 2020

La ratio del Decreto “Cura Italia”

Link al testo della relazione illustrativa del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» – Atto Senato n. 1766

La relazione tecnica del Decreto “Cura Italia”

Link al testo della relazione tecnica del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» – Atto Senato n. 1766




Processo tributario telematico (PTT). Estensione visibilità del fascicolo processuale informatico alle parti costituite sia in modalità cartacea che telematica

Si rende noto che, al fine di limitare l’accesso del pubblico presso le sedi delle Commissioni Tributarie durante l’emergenza COVID-19, sono state apportate modifiche software alle funzionalità del Processo Tributario Telematico (PTT). Infatti, dal 17 marzo 2020, anche le parti costituite in modalità cartacea potranno consultare gli atti presenti nel fascicolo processuale informatico utilizzando, previa registrazione al PTT, il servizio “Ricerca fascicolo” presente nella sezione “Interrogazione atti depositati” della Home-Page dell’area riservata del PTT.

Tale consultazione, si ricorda, era precedentemente consentita alle sole parti costituite telematicamente; il servizio è direttamente integrato nel PTT e non è più disponibile tramite il “Telecontenzioso“.

Così, comunicato pubblicato nel sito: https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/it/web/guest/home




18 è il numero del decreto legge “Cura Italia”

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, edizione straordinaria, n. 70 del 17 marzo 2020, il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»

Link al testo del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, edizione straordinaria, n. 70 del 17 marzo 2020

La ratio del Decreto “Cura Italia”

Link al testo della relazione illustrativa del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» – Atto Senato n. 1766

La relazione tecnica del Decreto “Cura Italia”

Link al testo della relazione tecnica del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» – Atto Senato n. 1766




Coronavirus. Ulteriori misure per evitare la diffusione del virus

Nella Gazzetta Ufficiale  n. 64 del 11 marzo 2020 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale». Di seguito il testo.

 

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’art. 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020»;

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario adottare, sull’intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, nonché’ i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, e per gli affari regionali e le autonomie, nonche’ sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni;

 

Decreta:

Art. 1
Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale

 

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull’intero territorio nazionale, le seguenti misure:

1) Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

2) Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

3) Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2.

4) Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

5) Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all’art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.

6) Fermo restando quanto disposto dall’art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.

7) In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:

a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonche’ gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;

d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

8) per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;

9) in relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

10) Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

Art. 2
Disposizioni finali

 

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.

2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

 

Roma, 11 marzo 2020

Il Presidente del Consiglio dei ministri: Conte

Il Ministro della salute: Speranza

Registrato alla Corte dei conti l’11 marzo 2020

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 429

 

Allegato 1

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Ipermercati

Supermercati

Discount di alimentari

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Farmacie

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

 

Allegato 2

SERVIZI PER LA PERSONA

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

Attività delle lavanderie industriali

Altre lavanderie, tintorie

Servizi di pompe funebri e attività connesse




Confindustria e Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili: le proposte condivise per far fronte all’emergenza da COVID-19

Coronavirus, il documento congiunto di Confindustria e commercialisti

La Confindustria e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha colpito il nostro Paese e al suo pesante impatto su imprese, professionisti, lavoratori autonomi e dipendenti, alla luce anche della estensione a tutto il territorio nazionale delle limitazioni agli spostamenti delle persone fisiche e allo svolgimento di determinate attività prevista dal DPCM 9 marzo 2020, propongono le seguenti misure urgenti di contenimento degli effetti negativi che l’emergenza sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale.

Per le gravi ricadute economiche che si stanno registrando in tutto il Paese si propone una linea di intervento uniforme per tutto il territorio nazionale almeno fino alla dichiarazione di “fine emergenza”.

Nella attuale fase di evoluzione del quadro emergenziale e dell’impatto che questo provoca per il nostro sistema economico, si sottopongono al Governo le seguenti misure per gestire la fase di emergenza, riservandosi di formulare in seguito ulteriori proposte per il rilancio e il sostegno dell’economia.

* * *

Al fine di concedere il più ampio respiro a imprese, professionisti e lavoratori dipendenti, evitando di ingenerare crisi di liquidità dovute al versamento di tributi e contributi, si ritiene di operare i seguenti interventi:

  1. sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari, contributivi e assistenziali e relativi all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, compresi quelli relativi alle ritenute e ai tributi locali, e, alla scadenza, previsione di un periodo congruo di rateazione dei pagamenti sospesi;
  2. sospensione dei termini di versamento, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, derivanti da cartelle di pagamento emesse da:
      1. agenti della riscossione,
      2. società iscritte nell’albo dei gestori dell’accertamento e della riscossione dei tributi locali di cui all’articolo 53 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446,
      3. soggetti affidatari di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del citato decreto legislativo (società a capitale interamente pubblico indicate nell’articolo 113, comma 5, lett. c) del testo unico degli enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 operanti secondo il modello organizzativo dell’in house providing) e all’articolo 1, comma 691, L. 27 dicembre 2013, n. 147,
      4. nonché derivanti dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (conv. dalla L. 31 luglio 2010, n. 122) e dall’articolo 1, comma 792, della L. 27 dicembre 2019, n. 160;
  1. sospensione della riscossione coattiva e delle relative azioni cautelari ed esecutive, nonché della riscossione in pendenza di giudizio, anche in relazione ai carichi già oggetto di impugnazione;
  2. ulteriore congrua dilazione della rateazione dei pagamenti delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle entrate di cui all’articolo 3-bis del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462 (avvisi bonari) e ai sensi dell’articolo 8 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 (accertamento con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale e acquiescenza);
  3. sospensione della riscossione dei pagamenti relativi alle definizioni agevolate di cui al D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 (conv. dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136) e all’articolo 1, commi 184 e ss, della L. 30 dicembre 2018, n. 145 (es.: rottamazione carichi affidati all’agente della riscossione, saldo e stralcio, ecc.), nonché eventuale riapertura delle suddette definizioni agevolate;
  4. riconoscimento della sussistenza della “comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica”, indipendentemente dalla verifica delle condizioni previste dall’art. 19, comma 1-quinquies, del D.P.R. n. 602 del 1973, ai fini dell’estensione a 10 anni del periodo di dilazione del pagamento delle somme affidate agli agenti della riscossione;
  5. sospensione di tutti i termini processuali tributari e di quelli di impugnazione di atti e sentenze;
  6. rinvio di ufficio delle udienze già fissate nonché moratoria nella fissazione di nuove udienze per i processi tributari;
  7. sospensione del termine di 90 giorni entro cui svolgere i contraddittori presso gli Uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate nell’ambito dei procedimenti di accertamento con adesione e conseguente sospensione del termine per proporre ricorso;
  8. riduzione della base imponibile su cui commisurare la ritenuta a titolo di acconto dell’IRPEF per i lavoratori autonomi che dichiarano ai loro committenti che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, in analogia a quanto previsto dall’articolo 25-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 per le ritenute sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari;
  9. incremento del limite annuo per la compensazione dei crediti tributari ad almeno 1 milione di euro, dal 2020;
  10. destinazione di maggiori risorse per la gestione e lavorazione delle pratiche di rimborso dei crediti di imposta, al fine di ridurne i tempi;
  11. sterilizzazione dell’articolo 17, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (come modificato dall’articolo 3, comma 1, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, conv. dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157) limitatamente alla compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, che attualmente è subordinata alla previa presentazione della dichiarazione annuale da cui emerge il credito;
  12. sterilizzazione dell’articolo 17-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 in materia di contrasto all’omesso o insufficiente versamento, anche mediante l’indebita compensazione, delle ritenute fiscali, e dei conseguenti adempimenti, a carico di committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e altri soggetti che abbiano rapporti negoziali comunque denominati;
  13. previsione della facoltà, per tutti gli operatori economici, di considerare il periodo d’imposta 2020 quale “periodo di non normale svolgimento dell’attività” ai fini degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all’articolo 9-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (conv. dalla L. 21 giugno 2017, n. 96) e della disciplina in materia di società di comodo di cui all’articolo 30 della L. 23 dicembre 1994, n. 724 e di società in perdita sistematica di cui ai commi 36-decies e 36-undecies dell’articolo 2 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (conv. dalla L. 14 settembre 2011, n. 148);
  14. riduzione del 50%, per il periodo d’imposta 2020, delle percentuali previste dall’art. 30 della L. 23 dicembre 1994, n. 724 ai fini della determinazione dei ricavi minimi e del reddito minimo delle società di comodo e in perdita sistematica;
  15. riduzione al 50% della base imponibile IMU per i fabbricati utilizzati dalle imprese che svolgono le attività interdette dai provvedimenti dell’autorità pubblica (ad es., imprese culturali, concessionari dei servizi museali e organizzatori di mostre, settore cinematografico e audiovisivo, settore dei giochi e dell’intrattenimento, servizi ricreativi, bar e ristoranti);
  16. sospendere, per il periodo d’imposta 2020 (e 2019, per la maggiorazione IRES), la plastic tax, la sugar tax e la maggiorazione IRES sui concessionari autostradali, aeroportuali, portuali e ferroviari;
  17. previsione della possibilità per tutte le società di rinviare l’approvazione del bilancio entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale (ovvero entro un termine più ampio), anche in assenza di una specifica previsione statutaria in tal senso e senza necessità di motivare il ricorrere delle particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società previste dall’articolo 2364, secondo comma, del codice civile; conseguente rinvio della nomina dell’organo di controllo o del revisore prevista dall’articolo 2477 del codice civile;
  18. sospensione dell’obbligo di ricostituzione del capitale sociale e rimozione della causa di scioglimento delle società per perdite, estendendo a tutte le società la disciplina prevista per le start-up;
  19. proroga del termine per l’approvazione del bilancio consuntivo degli enti pubblici, quali, ad esempio, quelli degli enti territoriali e degli Ordini professionali;
  20. sospensione di tutti i termini connessi alle procedure concorsuali ed esecutive in corso.



Agenzia delle entrate. Uffici territoriali e uffici provinciali territorio aperti solo per la ricezione di atti

In relazione all’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del Covid-19 e a seguito dell’emanazione del DPCM del 9 marzo 2020, a partire da oggi 10 marzo presso gli Uffici territoriali e gli Uffici provinciali dell’Agenzia delle entrate è necessario ridurre al minimo l’affluenza dei contribuenti.

Al fine di contenere il rischio di diffusione del contagio, si reitera l’invito all’utilizzo dei canali telematici per la richiesta dei servizi.

Presso le sedi degli uffici sarà possibile consegnare documenti e richiedere servizi per la successiva lavorazione in back-office.

Si ricorda che è possibile ricorrere all’utilizzo della posta elettronica certificata (gli indirizzi sono riportati sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it, nell’area nazionale e in quelle regionali) per la presentazione di istanze e documenti che saranno lavorati in back-office, il cui esito sarà comunicato dall’ufficio sempre con posta elettronica.

Sarà possibile comunicare con gli uffici anche utilizzando gli altri canali di comunicazione come Civis, posta elettronica non certificata e telefono, secondo le modalità descritte sul sito Internet dell’Agenzia.

Per i servizi di assistenza di carattere generale è attivo il numero verde 800.90.96.96, contattabile da telefono fisso, o il numero 06/96.66.89.07 tramite cellulare. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 10 marzo 2020)




Emergenza Covid-19: misure e operatività della Cassa Dottori Commercialisti a sostegno degli iscritti

“In considerazione dell’emergenza sanitaria che sta attraversando il Paese, vogliamo assicurare che la Cassa Dottori Commercialisti si attiverà in favore degli iscritti in oggettiva difficoltà, assumendo tutte le decisioni necessarie e i provvedimenti utili a garantire serenità per coloro che si trovino o dovessero trovarsi in stato di bisogno. 
A questo proposito, è stata già stabilita la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali in scadenza nel periodo dal 23 febbraio al 30 aprile 2020, fatta salva la facoltà di quanti vogliano comunque provvedere.

In queste circostanze abbiamo ritenuto necessario mantenere la lucidità di indirizzo senza farci travolgere dalla evoluzione repentina degli accadimenti, garantendo, in primis, la funzionalità dell’ente, senza la quale, qualunque sforzo o ipotesi di intervento sarebbe vano; per tale motivo, abbiamo concentrato in questi giorni la nostra attenzione sulla riorganizzazione della struttura della Cassa, in modo da garantire l’operatività anche in una situazione di emergenza, quale quella che stiamo vivendo.

In osservanza delle richieste da parte del Governo e delle Autorità sanitarie di mantenere comportamenti improntati alla massima responsabilità e cautela nei riguardi della popolazione nel suo complesso, è stato inoltre attivato un piano di emergenza che prevede il ricorso a forme di smart working in grado di garantire, seppure con tempi meno rapidi e per quanto tecnicamente possibile, l’operatività e i servizi essenziali a favore degli associati.

I colleghi che avessero necessità di contattare l’Ente per ragioni di urgenza, potranno farlo, dal 9 marzo fino a nuova comunicazione, esclusivamente in modalità telematica, utilizzando uno dei seguenti canali:

Canali dedicati agli iscritti:

Canali dedicati ai non iscritti:

  • mail: supporto@cnpadc.it (limitatamente per coloro che non hanno le credenziali per accedere all’area riservata o che non sono in possesso di una PEC)

La Cassa, nei tempi tecnici necessari, procederà a ricontattare telefonicamente chi ne ha fatto richiesta.

In questo caso comparirà “numero privato”. Si prega quindi di rispondere alla chiamata.

Purtroppo, allo stato attuale, dobbiamo confermare la sospensione temporanea del servizio di ricezione al pubblico in sede.

In considerazione dell’operatività ridotta degli uffici e al fine di contenere i disagi nell’erogazione dei servizi agli associati e ai loro familiari, abbiamo inoltre sospeso, dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, i termini per l’adozione della decisione finale dei procedimenti amministrativi.

Sono altresì sospesi, dal 22 febbraio al 30 aprile, i termini di cui all’art. 57 e ss del Regolamento Unitario in materia di ricorsi amministrativi e il relativo avvio è differito alla fine del predetto periodo fatte salve ulteriori proroghe.”  (Così, nota pubblicata nel sito web della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti: https://www.cnpadc.it/)

 




“Aree a contenimento rafforzato”. Diffuso il modulo di autodichiarazione per gli spostamenti

Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha adottato la direttiva ai prefetti per l’attuazione dei controlli nelle “aree a contenimento rafforzato”.

La direttiva prevede, tra le varie prescrizioni, indicazioni specifiche per i controlli relativi alla limitazione degli spostamenti delle persone fisiche in entrata e in uscita e all’interno dei territori “a contenimento rafforzato”.

In particolare gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia.

 

È​ disponibile on line il modello di autodichiarazione per gli spostamenti, modificato sulla base delle ultime misure adottate per il contenimento della diffusione del virus Covid-19.

Scarica il modulo di autodichiarazione per gli spostamenti  (nuovo modello al 26.03.2020)  

Link sito: https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/nuovo_modello_autodichiarazione_26.03.2020_editabile.pdf