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Annullabile l’atto firmato dal direttore provinciale “illegittimo”

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Mag 29, 2015

ACCERTAMENTO – Avviso di accertamento e ruolo – Contenuto – Sottoscrizione – Cartelle di pagamento emesse su ruoli firmati dal Direttore dell’Agenzia Provinciale delle Entrate – Direttore provinciale decaduto perché nominato in base ad una delle disposizioni legislative dichiarate incostituzionali – Atti firmati dai c.d. “Dirigenti illegittimi”, in seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 37/2015 – Annullabilità degli atti viziati da incompetenza perché firmati da direttori il cui incarico dirigenziale era stato conferito senza indire un regolare concorso – Fondamento – Art. 21-octies, della L 07/08/1990, n. 241 – Art. 56, del DPR 26/10/1972, n. 633 – Art. 42, del DPR 29/09/1973, n. 600

 (Massima redazionale)

Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso – Sezione III – Sentenza n. 784 del 21 maggio 2015

Gli avvisi di accertamento devono essere adottati e firmati dal Direttore provinciale dell’Agenzia che, in quanto preposto ad ufficio di livello dirigenziale, deve essere un dirigente oppure, per delega dello stesso direttore, da altro funzionario; lo stesso dicasi degli atti impositivi aventi rilevanza esterna, come il ruolo, oggetto di impugnazione insieme con la cartella di pagamento (che è il documento con cui il ruolo è portato a conoscenza del contribuente) ex art. 19, comma 1 lett. d) D.Lgs 546/92. Pertanto, se i sopracitati atti sono stati firmati da un direttore dell’Agenzia il cui incarico è stato riconosciuto illegittimo, configurabile un vizio derivante dell’atto amministrativo per essere stato emanato da soggetto diverso da quello previsto dalla legge. Vizio individuato, in termini generali dall’articolo 21-octies della Legge n. 241/1990 che prevede la annullabilità del provvedimento amministrativo viziato da incompetenza. Vizio che deve essere eccepito dalla parte a differenza della nullità assoluta che è rilevabile d’ufficio. A detta soluzione inducono non solo la circostanza che il provvedimento è comunque sottoscritto da organo appartenente allo stesso settore della P.A., ma anche le espresse previsioni degli artt. 42, commi 1 e 3, e 61, comma 2 del D.P.R. n. 600/73. (Nel caso di specie la cartella impugnata risultava emessa sulla base di ruolo formato, ex art. 24, comma 1, D.P.R. 602/73, dall’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale e firmato dal direttore dichiarato illegittimo per l’incarico di dirigenza).

Per la C.T.R. della Lombardia, Sez. XIII, Sent. n. 2184 del 19 maggio 2015, poiché l’art. 42, comma 1 e 3, D.P.R. 600/1973 e l’art. 56, comma 1, D.P.R. 633/1972 stabiliscono, a pena di nullità, che tutti gli atti impositivi devono essere sottoscritti o delegati da direttori provinciali il cui incarico dirigenziale è stato conferito dopo il superamento di un regolare concorso, così come previsto dalla Costituzione, gli atti firmati da “dirigenti illegittimi” sono affetti da nullità assoluta e insanabile, rilevabile in ogni grado e momento della lite, anche d’ufficio ai sensi dell’art. 21-septies della L. 241/1990, per difetto di attribuzione.

Link al testo integrale della sentenza

Raccolta di documentazione sul tema

Corte Costituzionale:

Incostituzionale il conferimento nelle agenzie fiscali di incarichi dirigenziali senza concorso pubblico

Corte Costituzionale – Sentenza n. 37 del 17 marzo 2015:«PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Impiego pubblico – Copertura provvisoria di posizioni dirigenziali, nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali, attraverso l’attribuzione di incarichi dirigenziali a tempo determinato affidati a funzionari privi della relativa qualifica – Illegittimità costituzionale della proroga ripetuta del conferimento nelle agenzie fiscali di incarichi dirigenziali senza concorso pubblico – Art. 8, comma 24 del D.L. 02/03/2012, n. 16, conv., con mod., dalla L. 26/04/2012, n. 44 – Illegittimità costituzionale conseguenziale ex art. 27, L n. 87/1953 – Art. 1, comma 14, primo periodo, del D.L. 30/12/2013, n. 150, conv., con mod., dalla L. 27/02/2014, n. 15, – Art. 1, comma 8, del D.L. 31/12/2014, n. 192 – Artt. 3, 51 e 97 Cost.»

Nulli gli atti impositivi emanati da “capi dell’ufficio” e delegati irregolarmente investiti della carica ora decaduti

Commissione Tributaria Provinciale di Milano – Sezione XXV – Sentenza (CTP) n. 3222 del 10 aprile 2015 – Presidente: Verniero, Relatore: Ingino

Sulla necessità della prova dell’esistenza della delega in favore di chi ha sottoscritto l’accertamento a carico dell’Amministrazione convenuta, vedi: C.T.P. di Vicenza, Sez. IX, Sent. n. 8 del 24 gennaio 2013 (in “Finanza & Fisco” n. 33/2013, pag. 2617); C.T.P. di Lecce, Sez. I, Sent. n. 254 del 4 giugno 2013 (in “Finanza & Fisco” n. 33/2013, pag. 2620)

Vedi: Cass. 14195/2000, 14626/2000, 17400/2012, 14942/2013 (in “Finanza & Fisco” n. 28/2013, pag. 2170)

Per la Sentenza n. 17044 del 10 luglio 2013 della Corte Suprema di Cassazione (in “Finanza & Fisco” n. 33/2013, pag. 2612) la delega è necessaria, ma il delegato non deve necessariamente rivestire la qualifica dirigenziale

Atti parlamentari – Commissione VI Finanze della Camera

Il Governo rassicura sulla validità degli atti tributari e delle relative cartelle esattoriali già adottati dai dirigenti la cuinomina è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale

Atti parlamentari – Interrogazione n. 5-05129 – Sberna, n. 5-05131 – Paglia, n. 5-05132 – Causi della Commissione VI Finanze della Camera – Resoconto di mercoledì 25 marzo 2015 – recante: «Problematiche relative alla dichiarazione d’illegittimità da parte della Corte costituzionale di norme sul conferimento di incarichi dirigenziali senza pubblico concorso presso le Agenzie fiscali»