• 23/04/2024 8:04

Con la pubblicazione del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139 sulla Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2015, il cd “Decreto bilanci” (inFinanza & Fisco” n. 16/2015, pag. 1168) si è completato l’iter di recepimento della direttiva 34/2013/UE (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati).

Tale decreto ha aggiornato la disciplina del codice civile in merito ai bilanci d’esercizio e la disciplina del D.Lgs. 127/1991 in tema di bilancio consolidato (1).

L’art. 12 del rubricato «Disposizioni finali, transitorie» del citato D.Lgs. 139/2015 prevede quanto segue:

Art. 12

Disposizioni finali, transitorie

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

2. Le modificazioni previste dal presente decreto all’articolo 2426, comma 1, numeri 1), 6) e 8), del codice civile, possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio.

3. L’Organismo italiano di contabilità aggiorna i principi contabili nazionali di cui all’articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Come si legge nel sito web dell’Organismo italiano di contabilità (OIC) in base al comma 3 del art 12 del D.Lgs. 139, la predetta Fondazione ha iniziato il processo di aggiornamento dei principi contabili nazionali (ossia quelli rivolti alle società che redigono i bilanci in base alle disposizioni del codice civile) partendo da quei principi contabili maggiormente impattati dalle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015 (costo ammortizzato ed attualizzazione per l’iscrizione dei crediti e dei debiti; iscrizione e valutazione in bilancio degli strumenti finanziari derivati; eliminazione dallo stato patrimoniale delle voci “costi di ricerca” e “costi di pubblicità”).

Di seguito un elenco e breve descrizione dei principi contabili pubblicati in bozza per la consultazione.

OIC 15 – Crediti

(Criteri per la rilevazione, classificazione e  valutazione dei crediti, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa)

Come chiarito nella “presentazione” la nuova versione dell’OIC 15 recepisce l’introduzione del criterio di valutazione del costo ammortizzato, le novità in tema attualizzazione dei crediti, di schemi di stato patrimoniale e di conto economico, oltre a riordinare la forma della trattazione ove necessario in relazione alle novità e a un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali OIC. Con riferimento ai crediti di natura commerciale tipicamente a breve termine e senza significativi costi di transazione, la bozza di principio contabile non produce cambiamenti rispetto alle precedenti prassi. Per quanto riguarda i crediti di natura finanziaria, possono prodursi effetti per quelli di medio-lungo termine con costi di transazione di importo rilevante oppure senza corresponsione di interessi, o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato. La precedente edizione è stata aggiornata nel giugno 2014.

OIC 16 – Immobilizzazioni materiali

(Criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle immobilizzazioni materiali, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa)

Come si legge nelle “motivazioni alla base delle decisioni assunte” “la nuova versione dell’OIC 16 recepisce principalmente:

  • l’eliminazione dei riferimenti alla sezione straordinaria del conto economico a seguito della sua soppressione ai sensi del D.lgs. 139/2015;
  • la riformulazione del principio della sostanza economica ai sensi del D.lgs. 139/2015.

La bozza dell’OIC 16 esplicita meglio che le immobilizzazioni sono rilevate inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito precisando poi che il trasferimento dei rischi e dei benefici avviene di solito quando viene trasferito il titolo di proprietà. In ogni caso si afferma che “se, in virtù di specifiche clausole contrattuali, non vi sia coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici e la data in cui viene trasferito il titolo di proprietà, prevale la data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefici” e che comunque “nell’effettuare tale analisi occorre analizzare tutte le clausole contrattuali”. Sono state, inoltre, previste delle parti ad hoc per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (ex art. 2435 bis c.c.) e le micro imprese (ex art. 2435 ter c.c.) in presenza di specificità nella disciplina di bilancio alla luce del D.Lgs. 139/2015 che dà maggiore risalto una regolazione per classi dimensionali. La precedente edizione del principio è stata pubblicata nell’agosto 2014.

OIC 19 – Debiti

(Criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei debiti, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa)

La bozza dell’OIC 19 recepisce l’introduzione del criterio di valutazione del costo ammortizzato, le novità in tema attualizzazione dei debiti, di schemi di stato patrimoniale e di conto economico, oltre a riordinare la forma della trattazione ove necessario in relazione alle novità e a un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali OIC.

Con riferimento ai debiti di natura commerciale tipicamente a breve termine e senza significativi costi di transazione, la bozza di principio contabile non produce cambiamenti rispetto alle precedenti prassi. Per quanto riguarda i debiti di natura finanziaria, possono prodursi effetti per quelli di medio-lungo termine con costi di transazione di importo rilevante oppure senza corresponsione di interessi, o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato. La precedente edizione del principio è stata pubblicata nell’agosto 2014.

OIC 24 Immobilizzazioni immateriali

(Criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle immobilizzazioni immateriali, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa)

L’OIC ha elaborato una nuova edizione dell’OIC 24 per tenere conto delle novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs 139/2015, che ha attuato la Direttiva 2013/34/UE. La Bozza dell’OIC 24 recepisce, infatti, l’introduzione delle novità legislative connesse all’eliminazione, dalla voce dello stato patrimoniale BI2, dei riferimenti ai costi di ricerca e pubblicità, e delle modiche alla norma relativa alla determinazione della vita utile dell’avviamento e dei costi di sviluppo. La struttura della nuova versione dell’OIC 24, è stata rivista anche al fine di distinguere le statuizioni di carattere generale contenute nei diversi paragrafi del principio contabile da quelle relative a fattispecie più specifiche che vengono ora trattate in apposite appendici che, sotto il profilo dispositivo, possono costituire, o meno, parte integrante del principio contabile. La precedente edizione del principio è stata pubblicata nel gennaio 2015.

OIC 29 – Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio

Il principio contabile OIC 29 disciplina il trattamento contabile e l’informativa da fornire nella nota integrativa degli eventi che riguardano:

  • i cambiamenti di principi contabili;
  • i cambiamenti di stime contabili;
  • la correzione di errori;
  • i fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio.

Anche per tenere conto delle novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, nella bozza di principio:

a) è stata eliminata la disciplina degli eventi straordinari;

b) è stata modificata la disciplina in tema di cambiamenti di principi contabili e di correzione di errori;

c) è stata rivista la forma della trattazione ove necessario in relazione alle novità normative ed a un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali OIC.

Si ricorda a tal proposito che l’articolo 29 della IV direttiva (“1. Nelle voci «Proventi straordinari» o «Oneri straordinari» devono figurare i proventi o gli oneri non derivanti dalle attività ordinarie della società. 2. Se i proventi o gli oneri di cui al paragrafo 1 hanno rilevanza per la valutazione del risultato economico, nell’allegato se ne devono dare spiegazioni in merito al loro importo ed alla loro natura. Lo stesso avviene per i proventi e gli oneri imputabili a un altro esercizio.”) è stato eliminato della Direttiva 34/2013. Di conseguenza è stata eliminata, dall’art. 2425 c.c., la sezione straordinaria dallo schema di conto economico (voci E20 ed E21). La precedente edizione del principio è stata pubblicata nell’agosto 2014.

OIC 31 – Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto.

A seguito del recepimento della disciplina sugli strumenti derivati, la novità introdotta dal D.Lgs. 139/2015 in merito alla rappresentazione in bilancio dei fondi può riassumersi nella previsione di una specifica voce destinata alla rilevazione del fair value negativo per gli strumenti derivati nell’ambito dei fondi rischi e oneri e l’eliminazione delle voci di costo e ricavo relative alla sezione straordinaria.

Nell’appendice “Motivazioni alla base delle decisioni assunte” si legge che” la struttura della nuova versione dell’OIC 31, conformemente a quanto fatto per gli altri OIC, è stata rivista al fine di distinguere le statuizioni di carattere generale contenute nei diversi paragrafi del principio contabile da quelle relative a fattispecie più specifiche che vengono ora trattate in apposite appendici che, sotto il profilo dispositivo, possono costituire, o meno, parte integrante del principio contabile. In particolare, la precedente versione dell’OIC 31 dedicava specifici paragrafi al trattamento contabile di alcune fattispecie di fondi rischi e oneri. In virtù di quanto detto in precedenza, si è deciso di trasferire le disposizioni relative al trattamento di questi esempi nell’Appendice A, alla quale è stata attribuita natura dispositiva e, pertanto, costituisce parte integrante del principio contabile. Sono stati inoltre fatti altri interventi di revisione del principio contabile nell’ottica di incorporare nel principio alcune fattispecie di fondi rischi e oneri che erano disciplinate in altri principi contabili, come ad esempio i fondi per contratti onerosi di lungo termine in precedenza inseriti nell’OIC 13 Rimanenze.” La precedente edizione del principio è stata pubblicata nell’agosto 2014.

OIC XX – Strumenti finanziari derivati

(Criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione degli strumenti finanziari derivati, nonché le tecniche di valutazione del fair value degli strumenti finanziari derivati e le informazioni da presentare in nota integrativa)

Il nuovo principio contabile OIC XX ha lo scopo di definire i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione degli strumenti finanziari derivati, nonché le tecniche di valutazione del fair value degli strumenti finanziari derivati e le informazioni da presentare in nota integrativa. Il principio destinato alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile non si applica ai bilanci di esercizio delle società assicurative. Inoltre, in applicazione di regole contenute in altri principi contabili che disciplinano specifiche fattispecie relative agli strumenti finanziari derivati, sono esclusi dall’ambito di applicazione del nuovo principio:

a) i contratti derivati aventi ad oggetto le azioni proprie della società;

b) i contratti derivati stipulati tra un acquirente e un venditore relativi agli strumenti di capitale oggetto di un’operazione straordinaria. Per operazione straordinaria si intende un’operazione che comporta il trasferimento di patrimoni di aziende, rami di azienda o società, quali le operazioni di cessione e di conferimento di aziende o rami d’azienda, le operazioni di fusione e scissione di società e le operazioni di trasformazione;

c) le opzioni di riscatto incluse nei contratti di leasing.

Il principio non tratta, altresì, le relazioni di copertura in cui lo strumento di copertura è un’attività o passività finanziaria non derivata.

Ai sensi dell’articolo 2426 comma 3 del codice civile rientrano nell’ambito di applicazione del nuovo principio anche quei contratti di acquisto e vendita di merci che conferiscono all’una o all’altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari ad eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze di acquisto, vendita o di utilizzo merci;

b) il contratto sia destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;

c) si preveda che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.

Link alle bozze dei principi contabili nazionali in fase di aggiornamento:

(la denominazione del documento contiene il link web al sito della fondazione Oic)

OIC 15 Crediti – Bozza per la consultazione (osservazioni preferibilmente entro il 30 aprile 2016)

OIC 16 – Bozza per la consultazione (osservazioni preferibilmente entro il 4 giugno 2016)

Versione con traccia delle modifiche – Bozza per la consultazione_track changes

OIC 19 Debiti – Bozza per la consultazione (osservazioni preferibilmente entro il 30 aprile 2016)

OIC 24 – Bozza per la consultazione (osservazioni preferibilmente entro il 4 giugno 2016)

Versione con traccia delle modifiche – Bozza per la consultazione_track changes

OIC 29 – Bozza per la consultazione (osservazioni preferibilmente entro il 31 maggio 2016)

Versione con traccia delle modifiche Bozza per la consultazione_track changes

OIC 31 – Bozza per la consultazione (osservazioni preferibilmente entro il 4 giugno 2016)

Versione con traccia delle modifiche – Bozza per la consultazione_track changes

OIC XX Strumenti finanziari derivati – Bozza per la consultazione (osservazioni preferibilmente entro il 31 maggio 2016)

 


Nota (1) – Il testo fronte, ante e post modifiche apportate dal D.Lgs. 18/08/2015, n. 139, degli artt. 27, 28 comma 2, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, del D.Lgs. 09/04/1991, n. 127 è stato pubblicato in Finanza & Fisco” n. 17/2015, da pag. 1249.