Agente o concessionario in provincia diversa da quella dell’ente impositore: è incostituzionale l’individuazione della competenza territoriale della C.T. in base alla loro sede legale
Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, con riferimento all’art. 24 Cost., nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l’ente locale concedente. A giudizio del Giudice delle leggi, sia legislatore delegato del ’92 sia quello 2015, nel disciplinare il processo tributario ha individuato un criterio attributivo della competenza che concretizza quella condizione di sostanziale impedimento all’esercizio del diritto di azione garantito dall’art. 24 della Costituzione suscettibile di integrare la violazione del diritto alla difesa. Difatti, poiché l’ente locale non incontra alcuna limitazione di carattere geografico-spaziale nell’individuazione del terzo cui affidare il servizio di accertamento e riscossione dei propri tributi, lo spostamento richiesto al contribuente che voglia esercitare il proprio diritto di azione, garantito dal parametro evocato, è potenzialmente idoneo a costituire una condizione di sostanziale impedimento all’esercizio del diritto di azione o comunque a rendere oltremodo difficoltosa la tutela giurisdizionale. Questo è quanto ha stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 44 del 3 marzo 2016 (Presidente: Criscuolo, Relatore: Coraggio)
Atti decisi: ordd. della Commissione tributaria provinciale di Cremona del 15 dicembre 2014, iscritte ai nn. 169 (in “Finanza & Fisco” n. 17/2015, pag. 1264) e 170 del registro ordinanze 2015 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell’anno 2015
Il precedente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione favorevole all’attribuzione della competenza territoriale al giudice del luogo in cui ha sede il concessionario ora smentito dalla Consulta
Prima della declaratoria di illegittimità costituzionaledell’art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, la Corte di Cassazione, Sez. V, con sentenza n. 20671 del 01/10/2014 aveva statuito che nel caso in cui il contribuente, al quale sia stata notificata cartella di pagamento emessa dall’agente del servizio di riscossione avente sede in luogo diverso da quello dell’Ufficio tributario che ha formato il ruolo (che si configura quale atto strumentale del procedimento di riscossione, in relazione di presupposizione necessaria con gli atti consequenziali emessi dall’Agente del servizio di riscossione, venendo a definire la “misura in concreto della competenza” di quest’ultimo), intenda impugnare l’atto notificatogli facendo valere – anche in via esclusiva – vizi propri del ruolo (del quale abbia avuto conoscenza attraverso la cartella), trova applicazione il criterio di radicamento della competenza territoriale del Giudice stabilito dall’art. 4, comma 1 del D.Lgs. n. 546 del 1992, con riferimento alla circoscrizione della C.T.P. in cui ricade il luogo in cui ha sede la società Agente del servizio di riscossione che ha emesso la cartella.
Conforme alla sentenza n. 20671 del 01/10/2014: sentenza n. 4682/2012 della Cassazione che su una controversia avente ad oggetto il pagamento della TARSU, ha affermato la competenza per territorio della Commissione Tributaria Provinciale del luogo ove aveva sede il concessionario del servizio di riscossione che aveva emesso la cartella di pagamento. Contra, la Commissione Tributaria di Primo Grado di Bolzano, Sez. I, Sent. n. 34 del 5 marzo 2013 (in “Finanza & Fisco” n. 19/2013, pag. 1377) secondo cui per il ricorso contro iscrizione a ruolo e cartella la competenza territoriale a conoscere dell’impugnazione spetta alla commissione tributaria nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, anche se l’Agente della riscossione è di un’altra provincia.