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Investimenti in attività di ricerca e sviluppo: istituito il codice tributo per fruire del credito d’imposta

Istituito il codice tributo con cui le imprese, dal 1° gennaio 2016, potranno utilizzare in compensazione, tramite modello F24, il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, previsto dall’articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013 così come sostituito dall’art. 1, comma 35, della Legge di Stabilità 2015 (legge n. 190/2014).

Il nuovo codice tributo, istituito con la risoluzione n. 97 del 25 novembre 2015 dell’Agenzia delle Entrateè il 6857, “Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – art. 3, D.L n. 145 del 23 dicembre 2013”.

Come inserire il codice nel modello F24

Il codice va inserito nella sezione “Erario” del modello di versamento, in corrispondenza delle somme riportate nella colonna “importi a credito compensati” o, nei casi in cui il contribuente deve procedere alla restituzione dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo di riferimento, invece, va inserito l’anno in cui è stata sostenuta la spesa.

Il credito d’imposta è attribuito a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Si ricorda che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 27 maggio 2015, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono state adottate le disposizioni applicative del credito d’imposta R&S.In particolare, l’articolo 6 del citato decreto disciplina le modalità di fruizione del credito d’imposta in parola, prevedendo, tra l’altro, l’indicazione dell’importo del beneficio concesso all’impresa nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale i costi sono stati sostenuti e l’utilizzo del credito «esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241», a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti. Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Inoltre, la relazione illustrativa del decreto precisa “che, sebbene non espressamente previsto dal presente decreto, per le caratteristiche del credito d’imposta in esame, non si applica la preclusione di cui all’articolo 31 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, che prevede un divieto di compensazione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del citato decreto legislativo n. 241/1997 dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori di ammontare superiore a 1.500 euro.