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Nella seduta n. 122 di Giovedì 7 febbraio 2019, la Camera ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione».

Il decreto-legge convertito è composto da 28 articoli complessivi, suddivisi in 152 commi complessivi. Il provvedimento contiene diverse disposizioni riguardanti la fiscalità: si tratta in particolare, delle disposizioni di cui al comma 8-bis dell’articolo 1 in materia di regime fiscale degli enti del terzo settore; dell’articolo 1-bis in materia di rottamazione, saldo e stralcio e regime forfettario; del comma 2 dell’articolo 9-bis in materia di esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica; dei commi da 11 a 15 dell’articolo 11-bis in materia di contrasto all’evasione IVA nelle transazioni commerciali on-line.

 

Di seguito, una breve analisi dei citati interventi normativi.

Misure urgenti in materia di enti del terzo settore – (Art. 1, commi 8-bis e 8-ter)

I commi 8-bis e 8-ter dell’art. 1, apportano modifiche alla tassazione degli enti del terzo settore.

Il comma 8-bis posticipa l’abrogazione della riduzione a metà dell’IRES per alcuni enti del terzo settore, disposta con legge di bilancio 2019. Con le modifiche in esame, l’abrogazione non decorre più dal 1° gennaio 2019, ma dal periodo d’imposta di prima applicazione di ulteriori misure di favore nei confronti di enti che svolgono attività aventi finalità sociale. Pertanto, la riduzione a metà dell’IRES per tali enti permane fino all’emanazione di dette misure. Conseguentemente, il comma 8-bis, lettera a), introduce il divieto di cumulo di tale beneficio con quelli derivanti dalla tassazione agevolata degli utili reinvestiti e di quelli impiegati per l’assunzione di personale. Il comma 8-ter reca la copertura finanziaria dell’intervento.

In dettaglio, il comma 8-bis, alla lettera b), sostituisce integralmente il comma 52 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2019 e vi introduce il comma 52-bis.

Viene così posticipata l’abrogazione della riduzione a metà dell’IRES per alcuni enti del Terzo settore, disposta dalla medesima legge di bilancio (comma 51) a partire dal 1° gennaio 2019, sino al periodo d’imposta di prima applicazione di ulteriori misure di favore per tali enti, da emanare ai sensi del nuovo comma 52-bis.

Per effetto delle modifiche in esame, il contenuto del comma 52 viene integralmente sostituito: la nuova formulazione posticipa l’abrogazione delle suddette agevolazioni tributarie, che trova applicazione non più dal 1° gennaio 2019, ma a decorrere dal periodo d’imposta di prima applicazione di ulteriori misure di favore nei confronti di enti che svolgono attività aventi finalità sociale, come previsto dal nuovo comma 52-bis. Il nuovo comma 52-bis stabilisce infatti che, con successivi provvedimenti legislativi siano individuate misure di favore, compatibili con il diritto dell’Unione europea, nei confronti dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali, garantendo il necessario coordinamento con il Codice del Terzo settore.

Di conseguenza, fino a quando non siano individuate le ulteriori misure di favore nei confronti dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali, il richiamato articolo 6 del D.P.R. n. 601 del 1973 trova piena applicazione; dunque sino a tale momento permane la riduzione a metà dell’IRES nei confronti degli enumerati enti che svolgono attività sociali, culturali e attività con fini solidaristici, nonché nei confronti degli istituti autonomi per le case popolari.

In ragione del permanere della riduzione IRES per il terzo settore, il comma 8-bis, lettera a), modifica il comma 34 della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018), introducendo il divieto di cumulo di tale beneficio con quelli derivanti dalla tassazione agevolata degli utili reinvestiti e di quelli impiegati per l’assunzione di personale.

Semplificazione e riordino delle disposizioni relative a istituti agevolativi – (Art. 1-bis)

L’articolo 1-bis, reca modifiche agli istituti definitori della rottamazione e saldo e stralcio e alla disciplina del regime forfettario.

Nel dettaglio:

  • consente l’accesso alla nuova definizione agevolata anche ai soggetti che ne erano esclusi per non aver tempestivamente estinto i debiti derivanti dalle precedenti definizioni agevolate; viene rideterminata la scadenza delle rate dovute per la predetta definizione agevolata, nonché per la definizione delle cd risorse proprie UE;
  • dispone l’inserimento di ulteriori scadenze per il pagamento delle rate relative alla definizione agevolata dei debiti delle persone fisiche che versino in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, disciplinata dalla legge di bilancio 2019;
  • modifica la disciplina del regime forfettario, consentendo l’accesso a tale regime alle persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro – attuali o precedenti – ove si tratti di attività di nuova iscrizione ad un ordine o ad un collegio professionale.

Dal punto di vista normativo, il nuovo articolo 1-bis al comma 1, lettera a) interviene sull’articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018 (recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), il quale reca la disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (c.d. rottamazione) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017.

Nel testo previgente, il comma 23 del richiamato articolo 3 precludeva l’accesso alla nuova definizione agevolata ai soggetti che non avevano provveduto a versare le rate dovute per la precedente definizione agevolata 2017 (di cui al decreto-legge n. 148 del 2017) entro il 7 dicembre 2018 (termine disposto dal comma 21 del medesimo articolo).

Con le modifiche in esame, l’accesso alla nuova definizione agevolata viene estesa anche ai soggetti in precedenza esclusi ai sensi del citato comma 23 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018 (recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), e cioè a quelli che non hanno provveduto a versare integralmente le rate dovute per la precedente definizione agevolata 2017 entro il 7 dicembre 2018.

Tali soggetti possono dunque rientrare nella nuova rottamazione, ma a condizioni più stringenti: devono versare le somme dovute per la nuova definizione agevolata in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019, ovvero nel numero massimo di dieci rate consecutive (in luogo delle diciotto ordinariamente previste), ciascuna di pari importo, con le seguenti scadenze:

  • prima rata con scadenza 31 luglio 2019;
  • seconda rata con scadenza 30 novembre 2019;
  • rate successive con scadenza il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

La successiva lettera b), del comma 1,  modifica l’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 119 del 2018. Con le modifiche in esame sono ridisegnate le scadenze per la predetta definizione agevolata delle risorse proprie, inserendo due ulteriori scadenze (quindi due ulteriori rate), al 28 febbraio e al 31 maggio, tra quelle attualmente previste per la definizione agevolata di tali debiti.

Come si ricorda che il novellato articolo 5 ha esteso la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione a quelli concernenti i dazi doganali, i contributi provenienti dall’imposizione di diritti alla produzione dello zucchero (risorse proprie tradizionali UE) nonché l’IVA sulle importazioni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017.

Il comma 2 interviene sul comma 193 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018).

I commi da 184 a 199 della legge di bilancio 2019 consentono di definire con modalità agevolate i debiti delle persone fisiche che versino in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, diversi da quelli annullati automaticamente ai sensi del decreto-legge n. 119 del 2018, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento a fini IRPEF e IVA.

La modifica in commento specifica, innanzitutto, che i debiti inseriti nella dichiarazione presentata ai sensi del comma 189 debbono riferirsi a delle persone fisiche. Vengono, inoltre, aggiunte le ulteriori scadenze del 28 febbraio e del 31 maggio a quelle previste dall’anno 2020, per il pagamento delle rate.

Si specifica che nei medesimi casi previsti dal secondo periodo del comma 192, ovvero in caso di difetto dei requisiti prescritti dalla legge per il riconoscimento di grave difficoltà economica, ovvero la presenza di debiti diversi da quelli definibili ai sensi delle norme, con conseguente impossibilità di estinguere il debito secondo le disposizioni in commento, limitatamente ai debiti di cui all’articolo 3, comma 23 del decreto-legge n. 119 del 2018, l’ammontare complessivo delle somme dovute è ripartito in nove rate, la prima di ammontare pari al 30 per cento, scadente il 30 novembre 2019 e le restanti ciascuna di parti importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

Il comma 3 modifica l’articolo 1, comma 57, lettera d-bis), della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) ai sensi della quale non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro. Il comma 3 in esame stabilisce che sono escluse dal divieto di accesso al regime forfettario le attività di nuova iscrizione ad un ordine o ad un collegio professionale. Si tratta, in sostanza, dei soggetti che si iscrivono dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria.

Esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica per prestazioni sanitarie – (Art. 9-bis, comma 2)

L’articolo 9-bis, al comma 2, amplia l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica – per il periodo d’imposta 2019 – previsto dal decreto legge 119/2018 per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, estendendolo, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche, anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Regime IVA delle cessioni di apparecchi elettronici – (Art. 11-bis, commi 11-15)

I commi da 11 a 15 dell’articolo 11-bis introducono una disciplina diretta a contrastare fenomeni di elusione ed evasione IVA nell’ambito di transazioni commerciali, effettuate tramite piattaforme commerciali online, di determinati beni elettronici (telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop). Nel caso di vendite o cessioni dei predetti beni, facilitate da soggetti passivi che mettono a disposizione di terzi l’uso di un’interfaccia elettronica, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, questi ultimi soggetti – pur non entrando direttamente nella transazione – sono considerati come soggetti che hanno ricevuto e successivamente ceduto tali beni, con conseguente applicazione agli stessi del meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge).

La disposizione è indirizzata ai soggetti che gestiscono piattaforme online e che, oltre a vendere direttamente i predetti beni (in riferimento ai quali il versamento dell’IVA è disciplinato dal meccanismo dell’inversione contabile), mettono a disposizione le proprie strutture per favorire la vendita di beni di altri soggetti, dai quali ricevono una parte del ricavo derivante dalla transazione.

I commi in esame dettano una disciplina che riguarda cessioni che siano facilitate da soggetti passivi che mettono a disposizione di terzi «l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi». Tali soggetti non sono parti della transazione (ciò che presupporrebbe una prima acquisizione e una successiva cessione al consumatore finale) e ad essi, ai sensi della normativa richiamata, non si applica l’istituto dell’inversione contabile.

Per effetto delle modifiche in esame, i soggetti passivi che favoriscono le vendite o le cessioni a distanza dei richiamati beni elettronici si considerano come soggetti che hanno ricevuto e successivamente ceduto tali beni (commi 11 e 12).

Sembra dunque evincersi che, con le norme in esame, i soggetti che favoriscono dette transazioni debbano soggiacere al meccanismo dell’inversione contabile.

Nello specifico, si dispone che, se un soggetto passivo facilita le vendite a distanza dei suddetti apparecchi elettronici importati da territori o paesi terzi, di valore intrinseco non superiore a 150 euro (comma 11), ovvero facilita le cessioni dei medesimi beni da un soggetto passivo non stabilito nell’Unione Europea a una persona che non è soggetto passivo (comma 12), lo stesso soggetto passivo che favorisce (le vendite o) la cessione sia considerato come avente «ricevuto e ceduto detti beni».

Il comma 13 stabilisce che, ai fini dell’applicazione dei due commi appena richiamati, si presume che la persona che vende i beni tramite l’interfaccia elettronica sia un soggetto passivo e la persona che acquista tali beni non sia un soggetto passivo.

Il comma 14, con il fine di agevolare le azioni di contrasto di fenomeni fraudolenti, pone in capo al soggetto passivo che facilita le vendite a distanza l’onere di conservare la documentazione di tali vendite e di metterla a disposizione delle amministrazioni fiscali degli Stati membri (s’intende dell’Unione europea) in cui dette cessioni sono imponibili.

Nello specifico, dispone che la documentazione debba essere sufficientemente dettagliata sì da consentire la verifica in ordine alla corretta contabilizzazione dell’IVA; che sia a richiesta disponibile in formato elettronico; e che sia conservata per un periodo di 10 anni a decorrere dal 31 dicembre dell’anno in cui l’operazione è stata effettuata.

Ai sensi del comma 15, il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza, nel caso in cui stabilito in un paese che non ha sottoscritto alcun accordo di assistenza reciproca con l’Italia, ha l’obbligo di designare un intermediario che agisce in suo nome e per suo conto.