• 29/03/2024 6:56

Il disegno di legge, (A.S. 2111) all’articolo 8 (di seguito riportato) al fine di rendere ulteriormente vantaggiosa l’adesione al regime forfetario, di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ne modifica, a decorrere dal periodo d’imposta relativo all’anno 2016, la vigente disciplina.

In primo luogo, è stato rimodulato, in senso più favorevole per il contribuente, il vincolo che occorre rispettare per l’accesso al regime in caso di esercizio di un’attività di lavoro dipendente, o attività a questo assimilata, nell’anno precedente a quello di applicazione del forfait.

Al riguardo, infatti, alla lettera b) del comma 1 è stata prevista l’esclusione all’accesso al regime forfetario nei confronti dei contribuenti che abbiano conseguito, nel corso dell’anno precedente a quello in cui intendono avvalersi del “forfait”, redditi di lavoro dipendente o assimilato eccedenti la soglia di 30.000 euro; il rispetto di tale limite non rileva laddove il rapporto di lavoro dipendente o assimilato risulti cessato. La finalità della norma è quella di evitare che soggetti esercenti attività di lavoro dipendente o assimilata nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario, da cui abbiano ritratto livelli reddituali piuttosto elevati, possano comunque beneficiare del regime in questione per le attività d’impresa, arti o professioni esercitate.

Contestualmente, viene eliminata la previsione di cui alla lettera d) del comma 54 che, in modo più restrittivo, non consente l’accesso al regime forfetario nel caso in cui siano contemporaneamente verificate le seguenti condizioni:

  • l’importo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, eventualmente percepiti nell’anno precedente a quello di applicazione del nuovo regime, è pari o superiore alla misura dei redditi d’impresa o professionali conseguiti nel medesimo anno;
  • la somma delle diverse fattispecie reddituali eccede l’importo di 20.000 euro.

Appare evidente come la causa di esclusione, introdotta ex novo ed inserita alla lettera d-bis) del comma 57, risulti indubbiamente meno penalizzante, ai fini dell’accesso al regime, rispetto alla disposizione abrogata di cui alla predetta lettera d) del comma 54 (lettera a)).

La norma persegue, inoltre, l’obiettivo di favorire l’avvio di nuove iniziative produttive; in tal senso è prevista la riduzione dal 15 al 5 per cento della misura ordinaria dell’aliquota d’imposta, per i primi cinque anni di attività. In ragione di ciò, potranno avvalersi di detta disposizione non solo i soggetti che, a decorrere dal 2016, intraprendono, in regime forfetario, attività d’impresa o di lavoro autonomo, ma anche i soggetti che, nel corso del 2015, hanno intrapreso le suddette attività avvalendosi del medesimo regime. In tale ultimo caso, l’agevolazione risulta limitata alle sole ultime quattro annualità del quinquennio agevolato, in quanto gli stessi hanno già beneficiato nel corso del 2015 della riduzione di un terzo del reddito imponibile; ciò significa che, per questi soggetti, l’aliquota ridotta al 5 per cento può essere fruita dall’anno d’imposta 2016 all’anno d’imposta 2019 (lettera c)).

Inoltre, allo scopo di ampliare l’ambito soggettivo di applicazione del regime agevolato, il comma 2 della disposizione in esame prevede l’innalzamento generalizzato dei limiti di ricavi e compensi, indicati nell’allegato n. 4, annesso alla legge n. 190 del 2014 e richiamato nella lettera a) del comma 54 dell’articolo 1 della medesima legge, al di sotto dei quali i contribuenti esercenti impresa, arti e professioni possono accedere e permanere nel nuovo regime, fermo restando il rispetto di tutti gli altri requisiti previsti. A tal riguardo, a decorrere dal periodo d’imposta 2016, le soglie di ricavi e compensi sono generalmente incrementate di euro 10.000, mentre per quanto concerne le attività svolte dagli esercenti arti e professioni e altre attività di cui al progressivo n. 8 del citato allegato n. 4 (di seguito riportato), detta soglia è aumentata di euro 15.000.

Infine, viene prevista l’applicazione del regime contributivo ordinario anche per i contribuenti forfetari i quali, in ogni caso, possono beneficiare della riduzione al 35 per cento degli oneri contributivi (lettera d)).

Il testo dell’articolo 8 del Disegno di legge, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2015)». (A.S. 2111).

 Art 8

(Regime fiscale di professionisti e imprese di piccole dimensioni)

1. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) la lettera d) del comma 54 è abrogata;

b) al comma 57, dopo la lettera d), è inserita la seguente lettera: “d-bis) i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato”;

c) al comma 65 le parole “e per i due successivi, il reddito determinato ai sensi del comma 64 è ridotto di un terzo” sono sostituite dalle seguenti “e per i quattro successivi, l’aliquota di cui al comma 64 è stabilita nella misura del 5 per cento”;

d) il comma 77 è sostituito dal seguente: “77. Il reddito forfetario determinata ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi dell’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica, per l’accredito della contribuzione, la disposizione di cui all’articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335.”.

2. L’allegato n. 4 annesso alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dal seguente:

aaaaaaaaa1qaaaaaa

.

3. Le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 1 si applicano, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, anche ai soggetti che nel 2015 hanno iniziato una nuova attività, avvalendosi delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 65, della citata legge n. 190 del 2014, vigente anteriormente alle modifiche operate dalla lettera c) del comma 1