• 19/04/2024 5:02

Voluntary disclosure: più tempo per la trasmissione degli atti da inviare a corredo della richiesta di adesione

Byadmin

Set 17, 2015

Con un provvedimento, prot. n. 2015/116808 dell’Agenzia delle Entrate, del 14 settembre 2015 è stata prevista la modifica dei termini di trasmissione della relazione e della documentazione a corredo dell’istanza per la richiesta di accesso alla voluntary disclosure.

Modifica dei termini di trasmissione della relazione e della documentazione a corredo – Come si legge nella parte motiva, il provvedimento è stato emanato per, “consentire anche ai contribuenti che intendono presentare l’istanza di collaborazione successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 128 del 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 15/2015, pag. 1064), di usufruire del termine di 30 giorni per la trasmissione della relazione di accompagnamento” Nel dettaglio, l’intervento dell’Agenzia ha previsto che «la trasmissione della relazione di accompagnamento all’istanza di accesso alla procedura di collaborazione volontaria e della relativa documentazione a supporto di cui al punto 7 del Provvedimento del 30 gennaio 2015 prot. n. 2015/13193 è effettuata entro 30 giorni dalla data di presentazione della prima o unica istanza». Pertanto, anche coloro che presenteranno l’istanza a ridosso della scadenza potranno quindi avvalersi di 30 giorni per trasmettere la relazione e l’intera documentazione.

Coordinamento delle disposizioni in materia di voluntary disclosure con le disposizioni sui termini per l’accertamentoA seguito dell’emanazione del citato D.Lgs n. 128/2015, che, all’articolo 2, comma 4, ha integrato la disciplina relativa alla collaborazione volontaria, prevedendo che, ai fini della causa di non punibilità, di cui all’articolo 5-quinquies, commi 1 e 2, del D.L. 167/1990, si considerano parte della collaborazione volontaria anche gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle attività dichiarate nell’ambito di tale procedura per i quali è scaduto il termine per l’accertamento, il provvedimento dispone l’obbligo di comunicare nella relazione di accompagnamento i citati imponibili. Il tutto, per far rientrare nell’ombrello di non punibilità, anche gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle attività dichiarate nell’ambito di tale procedura per i quali è scaduto il termine per l’accertamento. Nel dettaglio, infatti, il provvedimento, in esame, al punto 1.2. testualmente così recita: «Gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle attività dichiarate nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria per i quali è scaduto il termine per l’accertamento devono essere evidenziati nella relazione e nella documentazione, per potersi considerare oggetto della procedura ai fini della causa di non punibilità di cui all’articolo 5-quinquies, commi 1 e 2, del decreto-legge 26 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227».

Integrazione delle relazioni già presentate – In ultimo, al fine di consentire ai contribuenti che hanno già presentato la relazione, di integrarla, con i documenti e le informazioni relativi agli imponibili, alle imposte e alle ritenute correlati alle attività dichiarate nell’ambito alla procedura di collaborazione volontaria per i quali è scaduto il termine per l’accertamento, il provvedimento al punto 1.3. dispone che «I contribuenti che hanno già presentato la relazione di accompagnamento e che intendono avvalersi del disposto dell’ articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 128, devono integrare la medesima relazione, entro 30 giorni dalla (dal 14 settembre 2015) data di pubblicazione del presente provvedimento, con l’indicazione degli imponibili, delle imposte e delle ritenute correlati alle attività dichiarate nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria per i quali è scaduto il termine per l’ accertamento».

Ulteriori chiarimenti a seguito del Provvedimento del 14 settembre 2015 – Al fine di precisare la portata della disposizione introdotta, in coerenza con la ratio della Voluntary disclosurel’Agenzia delle entratecon comunicatostampa del15 settembre 2015 ha evidenziato che il Provvedimento in esame ha solo previsto “la possibilità di indicare nella relazione (anche se già presentata) gli elementi relativi alle annualità non più accertabili, ma correlati alle attività dichiarate nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria, concedendo più tempo per l’invio della stessa”. Non si tratta, quindi, a giudizio delle Entrate, “di un adempimento ulteriore, ma di una facoltà che consente al contribuente di evidenziare da subito all’Amministrazione finanziaria la sussistenza di cause di non punibilità per anni ricadenti fuori dal perimetro della voluntary e che può essere facilmente assolta anche attraverso la produzione di documenti attestanti la situazione patrimoniale al 31 dicembre dei periodi d’imposta coinvolti e comunque non anteriori al 2008”. Peraltro, nello stesso comunicato, “si conferma, infine, come già previsto dal punto 4.4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 30 gennaio 2015, che la prima istanza di adesione può essere integrata entro 30 giorni dalla sua presentazione anche se questo termine ricade dopo il 30 settembre 2015”.

Per saperne di più: