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Pagamento rateale di somme dovute per l’adesione ad istituti definitori dell’accertamento o deflativi del contenzioso: l’erede subentrato non paga le sanzioni contenute negli accordi

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Ago 28, 2015

In caso di somme dovute da un contribuente in base ad un accertamento con adesione o ad una conciliazione giudiziale, gli eredi dovranno pagare solo imposte e interessi e non le sanzioni. È questo uno dei principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 29/E, con cui vengono sciolti i dubbi sull’applicabilità del principio di intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi ex art. 8 del D.Lgs. 472/1997, in alcuni casi particolari. Il documento di prassi affronta le ipotesi in cui il decesso del contribuente intervenga mentre è in corso il pagamento del piano di rateazione delle somme dovute in base agli istituti definitori dell’accertamento (ad es. acquiescenza, accertamento con adesione, definizione dell’invito al contraddittorio, definizione del verbale di constatazione) e agli istituti deflativi del contenzioso (reclamo-mediazione e conciliazione giudiziale).

In questi casi, le Entrate chiariscono che l’erede non sarà tenuto a pagare né le sanzioni contenute negli accordi tra Fisco e contribuente, né le eventuali sanzioni dovute per un ritardo nel pagamento delle rate oppure per la decadenza dal beneficio del piano di rateazione.

Intrasmissibilità, principio di carattere generale

Nel documento di prassi, l’Agenzia ricorda che nell’attuale sistema sanzionatorio tributario il principio assume carattere generale, come peraltro confermato in più occasioni dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui la trasmissibilità “è prevista solo per le sanzioni civili, quale principio generale in materia di obbligazioni, e non per le altre, per le quali opera il diverso principio dell’intrasmissibilità, quale corollario del carattere personale della responsabilità” (così, anche di recente, Cass. n. 12754 del 6 giugno 2014).

Indicazioni agli uffici

Con la circolare, l’Agenzia fornisce indicazioni alle proprie strutture operative affinché non chiedano agli eredi il pagamento delle somme ancora dovute a titolo di sanzione. Inoltre, le Entrate ricordano che la proroga di sei mesi in favore degli eredi di tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente (o che scadono entro quattro mesi), trova applicazione anche in relazione ai termini di pagamento delle rate scadenti successivamente al decesso del contribuente. Pertanto, le istruzioni dettate agli uffici affermano che le rate successive dovranno includere solo gli importi dovuti a titolo di imposta e interessi.

Gli eredi non pagano le sanzioni per le violazioni del de cuius

In relazione alle rimanenti rate ancora da versare gli uffici non potranno neppure chiedere agli eredi il versamento delle somme dovute a titolo di sanzione per il ritardo nel pagamento delle rate ovvero in caso di decadenza dal beneficio del piano di rateazione. Per gli eredi rimane comunque ferma la facoltà di estinguere il debito tributario residuo in unica soluzione. Mentre, nel caso in cui l’erede non effettui il pagamento della rata entro il termine previsto, anche nel caso lo stesso sia prorogato per effetto dell’articolo 65 del D.P.R. 600/1973, troveranno applicazione le sanzioni previste in caso di ritardato pagamento o di decadenza dalla rateazione, qualora ne ricorrano i presupposti.