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I commi da 184 a 199 dell’articolo 1 del DdL (A.C. N. 1334-B) recante la Legge di Bilancio 2019 consentono di definire con modalità agevolate i debiti delle persone fisiche che versino in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, diversi da quelli soggetti ad annullamento automatico ex articolo 4 del decreto-legge n. 119 del 2018 (ossia debiti tributari fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi e sanzioni risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010), affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali. Definibili anche i contributi previdenziali non pagati alle casse professionali o alle gestioni previdenziali autonomi dell’Inps con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Detti debiti possono essere definiti mediante il parziale pagamento del capitale e degli interessi, oltre le somme spettanti all’agente della riscossione. Il pagamento può avvenire in unica soluzione o in più rate.

Le norme recano una specifica disciplina dei controlli sulle autodichiarazioni rese ai fini dell’attestazione della difficoltà economica, nonché alcune norme di chiusura volte a coordinare la definizione agevolata in commento con le “rottamazioni” precedenti e quelle attualmente applicabili, ai sensi del decreto-legge n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni dalla Legge 136 del 2018

Il perimetro della super rottamazione

Il comma 184 consente di definire con modalità agevolate i debiti delle persone fisiche che versino in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, purché si tratti di carichi diversi da quelli annullati automaticamente (debiti inferiori a mille euro) ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, e affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo di cui all’articolo 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni. Tali carichi possono essere definiti versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 187 o dal comma 188.

La disposizione introdotta: «184. I debiti delle persone fisiche, diversi da quelli di cui all’articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, possono essere estinti dai debitori che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 187 o dal comma 188». (Comma 184 dell’art. 1).

Il comma 185 consente di definire con tali modalità anche i carichi derivanti dall’omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, versando una somma determinata con modalità analoghe a quelle previste per i tributi definibili, che può essere utilizzata ai fini assicurativi secondo le norme che regolano la Gestione previdenziale interessata.

La disposizione introdotta:  «185. Possono altresì essere estinti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 187 o dal comma 188, da utilizzare ai fini assicurativi secondo le norme che regolano la gestione previdenziale interessata. (Comma 185 dell’art. 1).

Ai sensi del comma 186, sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare non sia superiore ad 20.000 euro.

La disposizione introdotta:  «186. Ai fini del comma 184 e del comma 185, sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non sia superiore ad euro 20.000». (Comma 186 dell’art. 1).

Il comma 188 chiarisce, inoltre, che versano in ogni caso in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica i soggetti per cui è stata aperta, alla data di presentazione della dichiarazione con cui si richiede l’accesso alla definizione agevolata, una procedura di liquidazione dei beni per sovraindebitamento di cui all’articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n.3.

Tali soggetti estinguono i predetti debiti versando le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari al 10 per cento, nonché le somme maturate in favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio e rimborso. A tal fine, alla dichiarazione con cui si richiede l’accesso alla definizione agevolata è allegata copia conforme del decreto di apertura della predetta liquidazione.

La disposizione introdotta:  «188. Indipendentemente da quanto stabilito dal comma 186, ai fini del comma 184 e del comma 185, versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica i soggetti per cui è stata aperta alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 189 la procedura di liquidazione di cui all’articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3. I debiti di cui al comma 184 e al comma 185 di tali soggetti possono essere estinti versando le somme di cui alla lettera a) del comma 187, in misura pari al 10 per cento e quelle di cui alla lettera b) dello stesso comma 187. A tal fine, alla dichiarazione di cui al comma 189 è allegata copia conforme del decreto di apertura della liquidazione previsto dall’articolo 14-quinquies della medesima legge 27 gennaio 2012, n. 3.». (Comma 188 dell’art. 1).

I benefici concessi ai contribuenti

Il comma 187 individua le modalità di calcolo delle somme dovute per perfezionare la definizione agevolata.

In particolare, per i soggetti in grave difficoltà economica comprovata mediante ISEE, i già menzionati debiti tributari e contributivi (di cui al comma 184 e al comma 185) possono essere estinti senza corrispondere:

  • le sanzioni comprese in tali carichi;
  • gli interessi di mora (ai sensi dell’articolo 30, comma 1 del D.P.R. n. 602 del 1973);
  • le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui crediti previdenziali (di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46).

I soggetti interessati versano:

a)  le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:

  • al 16 per cento, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a 8.500 euro.
  • al 20 per cento, qualora l’ISEE del nucleo familiare sia compreso tra 8.500 e 12.500 euro;
  • al 35 per cento, qualora l’ISEE del nucleo familiare sia superiore a 12.500 euro;

b) l’aggio maturato a favore dell’agente della riscossione (ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112) ed il rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di

La disposizione introdotta:  «187. Per i soggetti che si trovano nella situazione di cui al comma 186, i debiti di cui al comma 184 e al comma 185 possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando:

a) le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:

1) al 16 per cento, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a euro 8.500;

2) al 20 per cento, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 8.500 e non superiore a euro 12.500;

3) al 35 per cento, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 12.500;

b) le somme maturate a favore dell’agente della riscossione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di no- tifica della cartella di pagamento. (Comma 187 dell’art. 1).

Le modalità di accesso e pagamento

I commi da 189 a 193 disciplinano le procedure per accedere alla definizione agevolata.

In sintesi:

  • il debitore inoltra apposita dichiarazione entro il 30 aprile 2019 (in conformità alle modalità individuate dall’agente della riscossione, da pubblicare sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 136 del 2018 di conversione del decreto-legge n. 119 del 2018 (comma 189 dell’art. 1);
  • le somme dovute possono essere versate in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o in rate così suddivise: il 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2019, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2021 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021 (comma 190 dell’art. 1). In caso di rateazione si applicano interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni generali in tema di rateazione dei debiti tributari previste dall’articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 1973 (comma 191 dell’art. 1);
  • entro il 31 ottobre 2019, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione, l’ammontare complessivo delle somme dovute e delle singole rate, nonché, ove sussistente, il difetto dei requisiti prescritti dalla legge per il riconoscimento di grave difficoltà economica, ovvero la presenza di debiti diversi da quelli definibili ai sensi delle norme in esame, con conseguente impossibilità di estinguere il debito secondo le disposizioni in commento (comma 192 dell’art. 1);
  • nel caso della predetta comunicazione negativa, l’agente della riscossione avverte il debitore che i debiti inseriti nella dichiarazione, ove possa applicarsi la cd. rottamazione 2018 (definizione agevolata ai sensi dell’articolo 3 del D.L. 119/2018,), sono automaticamente inclusi in tale definizione, con indicazione delle somme dovute a tal fine. L’ammontare è ripartito in diciassette rate: la prima, pari al 30 per cento del dovuto, scade il 30 novembre 2019, mentre il restante 70 per cento è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Si applicano, a partire dal 1°dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo (comma 193 dell’art. 1).

Le disposizioni introdotte: «189. Il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 184 e al comma 185 rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge 17 dicembre 2018, n. 136, di conversione del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119; in tale dichiarazione il debitore attesta la presenza dei requisiti di cui al comma 186 o al comma 188 e indica i debiti che intende definire ed il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 190.

190. Il versamento delle somme di cui al comma 187, lettere a) e b), può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o in rate pari a: il 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2019, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2021 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021.

191. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 190, si applicano, a de- correre dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

192. Entro il 31 ottobre 2019, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 189, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini dell’estinzione, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Entro la stessa data, l’agente della riscossione comunica altresì, ove sussistenti, il difetto dei requisiti prescritti dai commi 186 e 188 o la presenza nella predetta dichiarazione di debiti diversi da quelli di cui al comma 184 e al comma 185 e la conseguente impossibilità di estinguere il debito ai sensi degli stessi commi 184 e 185.

193. Nei casi previsti dal secondo periodo del comma 192, l’agente della riscossione avverte il debitore che i debiti inseriti nella dichiarazione presentata ai sensi del comma 189, ove definibili ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono automaticamente inclusi nella definizione disciplinata dallo stesso articolo 3 e indica l’ammontare complessivo delle somme dovute a tal fine, ripartito in diciassette rate, e la scadenza di ciascuna di esse. La prima di tali rate, di ammontare pari al 30 per cento delle predette somme, scade il 30 novembre 2019; il restante 70 per cento è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Si applicano, a partire dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo». (commi da 189 a 193 dell’art. 1).

Coordinamento della super rottamazione con saldo e stralcio con le Rottamazioni bis e ter

Al fine di coordinare tra loro le procedure di “rottamazione”, il comma 194 consente di estinguere i debiti in commento anche se già oggetto di precedenti “rottamazioni”, per le quali il debitore non ha perfezionato la relativa definizione con l’integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute. I versamenti eventualmente effettuati a seguito delle predette dichiarazioni restano definitivamente acquisiti e non ne è ammessa la restituzione; gli stessi versamenti sono comunque computati ai fini della definizione in commento. (comma 194 dell’art. 1).

La disposizione introdotta: «194. I debiti relativi ai carichi di cui al comma 184 e al comma 185 possono essere estinti anche se già ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e dell’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per le quali il debitore non ha perfezionato la relativa definizione con l’integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute. I versamenti eventualmente effettuati a seguito delle predette dichiarazioni restano definitivamente acquisiti e non ne è ammessa la restituzione; gli stessi versamenti sono comunque computati ai fini della definizione di cui ai commi 184 e 185».

Controlli dichiarazioni a fini ISEE

I commi da 195 a 197 disciplinano le procedure di controllo delle autodichiarazioni rese a fini ISEE.

Nel dettaglio:

  • ai fini dei controlli sulle autodichiarazioni dei contribuenti rese a fini ISEE (ex articolo 11, comma 6, del regolamento approvato con il decreto del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159) l’Agente della riscossione, in collaborazione con l’Agenzia delle entrate e con la Guardia di finanza, procede al controllo sulla veridicità dei dati dichiarati ai fini della certificazione che attesta la comprovata difficoltà economica (di cui al comma 186) nei soli casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei medesimi. Tale controllo può essere effettuato fino alla trasmissione degli elenchi dei debitori che si sono avvalsi della “rottamazione 2018” di cui all’articolo 3, comma 19, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (comma 195 dell’art. 1);
  • all’esito del controllo, di cui al comma che precede, in presenza di irregolarità o omissioni non costituenti falsità, il debitore è tenuto a fornire, entro un termine di decadenza non inferiore a 20 giorni dalla relativa comunicazione, la documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione (comma 196 dell’art. 1);
  • nell’ipotesi di mancata, tempestiva produzione della documentazione, ovvero nei casi di irregolarità o omissioni costituenti falsità, non si determinano gli effetti di definizione agevolata e l’ente creditore, qualora sia già intervenuto il discarico automatico, procede, a seguito di segnalazione dell’agente della riscossione, nel termine di prescrizione decennale, a riaffidare in riscossione il debito residuo. Restano fermi gli adempimenti conseguenti alle falsità rilevate (comma 197 dell’art. 1).

Le disposizioni introdotte:  «195. Ai fini di cui all’articolo 11, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, l’agente della riscossione, in collaborazione con l’Agenzia delle entrate e con la Guardia di finanza, procede al controllo sulla veridicità dei dati dichiarati ai fini della certificazione di cui al comma 186 del presente articolo, nei soli casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei medesimi. Tale controllo può essere effettuato fino alla trasmissione de- gli elenchi di cui all’articolo 3, comma 19, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

196. All’esito del controllo previsto dal comma 195 del presente articolo, in presenza di irregolarità o omissioni non costituenti falsità, il debitore è tenuto, anche nei casi di cui all’articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, a fornire, entro un termine di decadenza non inferiore a venti giorni dalla relativa comunicazione, la documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.

197. Nell’ipotesi di mancata tempestiva produzione della documentazione a seguito della comunicazione di cui al comma 196, ovvero nei casi di irregolarità o omissioni costituenti falsità, non si determinano gli effetti di cui al comma 184 e al comma 185 e l’ente creditore, qualora sia già intervenuto il discarico automatico di cui all’articolo 3, comma 19, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, procede, a seguito di segnalazione dell’agente della riscossione, nel termine di prescrizione decennale, a riaffidare in riscossione il debito residuo. Restano fermi gli adempimenti conseguenti alle falsità rilevate».

Richiamo alla disciplina della rottamazione-ter

Il comma 198, con una norma di chiusura, rinvia per tutto quanto non previsto dalle norme in esame alla disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione ai sensi del richiamato articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018 (commi 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14-bis, 18, 19 e 20).

Le disposizioni introdotte:  «198. Per tutto quanto non previsto dai commi da 184 a 197 si applicano, in quanto compatibili, i commi 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14-bis, 18, 19 e 20 dell’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136».