• 22/04/2024 15:52

Regime fiscale forfetario. Nuova soglia a 65.000 euro e norme antielusive contro artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo

L’articolo 4 del Disegno di legge (A.C. 1334) all’esame della Camera dei Deputati (di seguito riportato) modifica le disposizioni relative al regime fiscale forfetario agevolato introdotto dall’articolo 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190 del 2014 (Legge di stabilità 2015). In particolare, modifica i requisiti di accesso a tale regime, disponendo l’innalzamento della soglia dei compensi e dei ricavi a 65.000 euro (ragguagliati ad anno) indipendentemente dall’attività esercitata. Limite invalicabile anche in caso di svolgimento di più attività. Eliminato, inoltre, il limite di 5.000 euro di spesa sostenuta per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori e il limite di 20.000 euro del costo dei beni strumentali.

Pertanto, come spiega la relazione illustrativa “il mancato superamento della soglia di ricavi e compensi riferita al periodo d’imposta precedente costituisce l’unico requisito di accesso posto che, al contempo, sono stati eliminati i limiti di accesso relativi al costo dei beni strumentali (20.000 euro) e alle spese per prestazioni di lavoro (5.000 euro) di cui rispettivamente alle lettere b) e c) del comma 54”.
Inoltre, al fine di evitare artificiosi frazionamenti delle attività d’impresa o di lavoro autonomo svolte o artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo modificate le cause di esclusione di cui alle lettere d) e d-bis) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014.

In particolare:
• la lettera d) dispone l’esclusione per «gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a società a responsabilità limitata o ad associazioni in partecipazione»;
• la lettera d-bis) prevede che «i soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che esercitano attività d’impresa, arti o professioni prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili», non possono avvalersi del regime agevolato.
Restano invariate le modalità di determinazione del reddito.

Il testo dell’articolo 4 (Estensione del regime forfetario dei contribuenti minimi) del Disegno di legge (A.C. 1334) all’esame della Camera dei Deputati, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»

Art. 4
(Estensione del regime forfetario dei contribuenti minimi)

1. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 54 e 55 sono sostituiti dai seguenti:
«54. I contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo, se nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000.
55. Ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l’accesso al regime forfetario di cui al comma 54:
   a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
   b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate »;
b) al comma 56, le parole: «dei requisiti» sono sostituite dalle seguenti: «del requisito»;
c) al comma 57, le lettere d) e d-bis) sono sostituite dalle seguenti: «d) gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a società a responsabilità limitata o ad associazioni in partecipazione;
   d-bis) i soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che esercitano attività d’impresa, arti o professioni prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili »;
d) al comma 65, lettera c), le parole: «ai limiti» sono sostituite dalle seguenti: «al limite»;
e) al comma 71, le parole: «taluna delle condizioni» sono sostituite dalle se-guenti: «il requisito»;
f) al comma 73, il primo periodo è soppresso;
g) al comma 74, terzo periodo, le parole: «taluna delle condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «la condizione»;
h) al comma 82:
1) al primo periodo, le parole: «taluna delle condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «la condizione»;
2) al terzo periodo, le parole: «sussistano le condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «sussista la condizione»;
3) al quarto periodo, le parole: «delle condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «della condizione»;
i) al comma 83, secondo periodo, le parole: «delle condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «della condizione »;
l) al comma 87, la parola: «triennio» è sostituita dalla seguente: «quinquennio».
2. L’allegato 4 annesso alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dall’allegato 2 annesso alla presente legge.