• 20/04/2024 13:17

L’articolo 12 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (di seguito riportato), nel novellare l’articolo 23 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, modifica i termini di annotazione delle fatture emesse: tutte le fatture emesse devono essere annotate in apposito registro entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni (e non più con riferimento alla data della loro emissione). Per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente la fattura deve essere registrata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione.

In altri termini, l’articolo 12 dispone che tutte le fatture emesse (ossia quelle cosiddette immediate, quelle cosiddette differite/riepilogative, quelle emesse per documentare prestazioni di servizi rese verso soggetti Ue e emesse per documentare le prestazioni di servizi rese o ricevute da un soggetti extraUe) devono essere annotare in un apposito registro nell’ordine della loro numerazione entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

Come specificato dalla relazione illustrativa, “tutte le fatture emesse, ossia quelle cosiddette “immediate”, quelle cosiddette “differite/riepilogative” di cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, quelle emesse per documentare prestazioni di servizi rese verso soggetti stabiliti nell’Unione europea (articolo 21, comma 4, terzo periodo lettera c)), ed infine quelle emesse per documentare le prestazioni di servizi rese a soggetti extra UE o ricevute dai medesimi (articolo 21, comma 4, terzo periodo lettera d)), devono essere annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Ciò consentirà di liquidare correttamente l’imposta a debito di periodo.

Viceversa, in caso di cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente (articolo 21, comma 4, terzo periodo lettera b)) le fatture sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.

Il testo dell’articolo 12 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119

Art. 12
Disposizioni di semplificazione in tema di annotazione delle fatture emesse

1. All’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Le fatture di cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b), sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.».