• 18/04/2024 13:38

L’articolo 7 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (di seguito riportato), contiene disposizioni specifiche per le società e le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro CONI.

Queste possono avvalersi:

  • della dichiarazione integrativa speciale nel limite complessivo di 30.000 euro di imponibile annuo;
  • della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento e della definizione agevolata delle liti pendenti, con alcune specificità.

In particolare, l’articolo 7, comma 1, consente alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro CONI, di avvalersi della dichiarazione integrativa speciale regolata dal successivo articolo 9 del decreto legge in esame per tutte le imposte dovute e per ciascun anno di imposta, nel limite complessivo di 30.000 euro di imponibile annuo. Sul punto, la relazione accompagnatoria precisa che le società e associazioni suddette possono avvalersi della dichiarazione integrativa speciale “nel limite di euro trentamila per singola imposta e per periodo d’imposta”.

Oltre alla possibilità di avvalersi della dichiarazione integrativa speciale, le società e le associazioni sportive dilettantistiche possono, ai sensi del comma 2:

  • avvalersi della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento prevista dall’articolo 2 del decreto legge in esame, versando per intero l’imposta sul valore aggiunto (IVA), un importo pari al 50 per cento delle maggiori imposte accertate e al 5 per cento delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti (lettera a));
  • avvalersi della definizione agevolata delle liti pendenti dinanzi alle commissioni tributarie di cui all’articolo 6 del decreto in esame (lettera b)).

Per la definizione agevolata delle liti pendenti sono previsti versamenti differenziati in ragione del grado di giudizio e dell’esito delle eventuali pronunce giurisdizionali. In particolare, prendendo come riferimento la data del 24 ottobre 2018 (di entrata in vigore del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119), la definizione della pendenza potrà essere effettuata con il versamento volontario del:

  • 40 per cento del valore della lite e 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui questa penda ancora nel primo grado di giudizio (lettera b, numero 1);
  • 10 per cento del valore della lite e 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell’Amministrazione finanziaria nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva (lettera b), numero 2);
  • 50 per cento del valore della lite e 10 per cento delle sanzioni e interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio della società o associazione sportiva nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva.

Il comma 3 precisa che la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento e delle liti pendenti, definita dal comma 2, è preclusa se l’ammontare delle sole imposte accertate o in contestazione, relativamente a ciascun periodo d’imposta, per il quale è stato emesso avviso d’accertamento o è pendente reclamo o ricorso, è superiore a 30.000 euro per ciascuna imposta, IRES o IRAP, accertata o contestata. In tali casi è possibile avvalersi delle definizioni agevolate degli atti di accertamento e delle liti pendenti di cui agli articoli 2 e 6 con le regole ivi previste.

 

Il testo dell’articolo 7 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119

Art. 7
Regolarizzazione con versamento volontario di periodi d’imposta precedenti

1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro CONI, possono avvalersi della dichiarazione integrativa speciale, di cui all’articolo 9, per tutte le imposte dovute e per ciascun anno di imposta, nel limite complessivo di 30.000 euro di imponibile annuo.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono altresì avvalersi:

a) della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento prevista dall’articolo 2, versando un importo pari al 50 per cento delle maggiori imposte accertate, fatta eccezione per l’imposta sul valore aggiunto, dovuta per intero, ed al 5 per cento delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti;

b) della definizione agevolata delle liti pendenti dinanzi alle commissioni tributarie di cui all’articolo 6 con il versamento del:

1) 40 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, questa penda ancora nel primo grado di giudizio;

2) 10 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell’amministrazione finanziaria nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore del presente decreto;

3) 50 per cento del valore della lite e del 10 per cento delle sanzioni e interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio della società o associazione sportiva nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. La definizione agevolata di cui al presente articolo è preclusa se l’ammontare delle sole imposte accertate o in contestazione, relativamente a ciascun periodo d’imposta, per il quale è stato emesso avviso d’accertamento o è pendente reclamo o ricorso, è superiore ad euro 30 mila per ciascuna imposta, IRES o IRAP, accertata o contestata. In tal caso resta ferma la possibilità di avvalersi delle definizioni agevolate degli atti di accertamento e delle liti pendenti di cui agli articoli 2 e 6 con le regole ivi previste.