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Società tra professionisti (STP): i chiarimenti per l’accesso ai servizi telematici relativi ai rapporti assicurativi INPS

Byadmin

Giu 12, 2018

 

Con circolare n. 77 del 1° giugno 2018, l’Inps riassume la disciplina delle società tra professionisti. Nel documento interpretativo focus sui criteri e modalità di conferimento ed esecuzione dell’incarico professionale.

Nel documento chiarito che sarà consentito l’accesso alla sezione STP del portale con il PIN rilasciato al legale rappresentante, cioè alla persona fisica identificata dal codice fiscale alfanumerico indicata nella visura della CCIAA come amministratore della STP o al socio amministratore che ha presentato la domanda, e si potrà procedere alle seguenti operazioni:

  • acquisizione delle deleghe;
  • aggiunta o rimozione della delega ai soci intermediari (solo se censiti come intermediari abilitati);
  • abilitazione o rimozione dei dipendenti della società.

I dipendenti della società avranno visibilità su tutte le posizioni acquisite dal responsabile. L’onere di mantenere aggiornate le abilitazioni è in capo al legale rappresentante della STP.

Le società tra professionisti in breve

Le cd. STP sono società costituite secondo uno dei modelli societari previsti dal nostro ordinamento, che hanno l’esercizio di una o più attività professionali come oggetto.

Le STP possono essere monodisciplinari quando l’oggetto sociale prevede l’esercizio di una sola attività professionale e multidisciplinari quando prevede più attività.

La STP può assumere la forma di società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperativa.

Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre. Possono aprire una STP i professionisti appartenenti alle professioni protette, ossia quelle che per essere esercitate hanno l’obbligo di iscrizione a collegi, ordini e albi specifici. La costituzione di una STP è riservata alle professioni protette come ad esempio quella dei:

  • medici: professioni medico-chirurgo, veterinari, farmacisti, levatrici, assistente sanitaria visitatrice o infermiera professionale, fisioterapisti e massoterapisti, psicologi;
  • infermieri: solo in forma di cooperativa sociale;
  • maestri di sci;
  • ingegneri e avvocati;
  • commercialisti ed esperti contabili.

Link al testo della circolare INPS n. 77 del 1° giugno 2018, con oggetto: Società tra Professionisti (STP) – Disciplina delle società tra professionisti – Adeguamenti al sistema di profilazione per l’accesso ai servizi telematici correlati ai rapporti assicurativi – Modalità di profilazione e censimento