• 25/04/2024 20:52

L’Agenzia delle entrate, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 maggio 2018, prot. n. 109929/2018, stabilisce la ripartizione delle competenze tra la Divisione contribuenti e la Direzione Centrale Coordinamento Normativo (DCCN) rispetto alla trattazione delle istanze di interpello e di consulenza giuridica. La disposizione direttoriali è figlia del precedente atto del Direttore dell’Agenzia n. 245401 del 3 novembre 2017, emanato a seguito della delibera del Comitato di gestione n. 38 del 30 ottobre 2017, con il quale è stata definita la nuova articolazione interna degli uffici centrali dell’Agenzia delle Entrate.

Il nuovo provvedimento, alla luce del citato riassetto organizzativo, prevede che:

  • gli interpelli di maggiore rilevanza, per i quali la competenza ai fini della istruttoria e della firma resta assegnata alla Direzione Centrale Coordinamento Normativo, sono quelli relativi a norme di recente introduzione, per tali intendendosi quelle entrate in vigore da non oltre 12 mesi rispetto al momento di presentazione dell’istanza, comprese quelle modificative di istituti già esistenti;
  • la competenza per la trattazione delle istanze di consulenza giuridica che abbiano ad oggetto disposizioni normative che siano entrate in vigore da non oltre 12 mesi rispetto al momento di presentazione dell’istanza presentate dagli uffici dell’amministrazione finanziaria, ivi inclusa la Guardia di finanza, e dall’Agenzia delle Entrate- Riscossione e presentate da Associazioni sindacali e di categoria, Ordini professionali, Amministrazioni dello Stato, enti pubblici, enti pubblici territoriali e assimilati, nonché da altri enti istituzionali operanti con finalità di interesse pubblico, è assegnata alla Direzione Centrale Coordinamento

Resta ferma la competenza delle Direzioni Regionali per la ricezione e trattazione delle istanze di consulenza giuridica e la competenza generale della Divisione contribuenti per tutte le istanze di interpello e di consulenza giuridica diverse da quelle espressamente assegnate alla DCCN.

Resta ferma, altresì, la validità degli indirizzi di posta elettronica certificata delle Direzioni Regionali indicati nell’Allegato A al Provvedimento prot. n. 27 del 4 gennaio 2016 per tutte le istanze di interpello presentate ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante Statuto dei diritti del contribuente e per le consulenze giuridiche, e l’individuazione, a seguito della recente riorganizzazione delle strutture centrali dell’Agenzia, della previsione degli indirizzi telematici cui inviare le istanze di interpello “centrali”, contenuti nel punto 3 del provvedimento prot. n. 47688 del 1° marzo 2018.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 maggio 2018, prot. n. 109929/2018, recante: «Ripartizione delle competenze tra la Divisione Contribuenti e la Direzione Centrale Coordinamento Normativo in ordine alle istanze di interpello e di consulenza giuridica», pubblicato il 31 maggio 2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244