• 28/03/2024 9:07

Ancora fuori i professionisti, salvo amministratori di condominio e dentisti

Sono 155 gli studi di settore che hanno accesso al regime premiale per il periodo d’imposta 2017. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° giugno 2018, prot. n. 110050/2018 vengono infatti individuati gli studi ammessi alla disciplina di favore introdotta dal decreto legge 201/2011.

Gli studi di settore interessati

Il Provvedimento individua gli studi di settore che beneficeranno del regime premiale. Come già previsto per l’anno 2016, il regime premiale si applicherà agli studi per i quali risultano approvati indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno 4 diverse tipologie tra:

  • efficienza e produttività del fattore lavoro;
  • efficienza e produttività del fattore capitale;
  • efficienza di gestione delle scorte;
  • redditività;
  • struttura.

In alternativa, gli studi che consentiranno l’accesso a tale regime dovranno contenere indicatori riferibili ad almeno tre delle tipologie indicate sopra e, contemporaneamente, prevedere l’indicatore “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”.

Chi può accedere al regime premiale

Possono accedere al regime premiale i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall’applicazione degli studi di settore, che hanno regolarmente assolto agli obblighi di comunicazione dei dati e che risultano coerenti e normali con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione degli studi applicabili.

I vantaggi per i contribuenti ammessi

I contribuenti ammessi al premiale possono beneficiare dell’esclusione dagli accertamenti analitico-presuntivi, della riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento e della possibilità di determinazione sintetica del reddito complessivo, solo nel caso in cui lo stesso ecceda di almeno un terzo quello dichiarato (invece che di un quinto, come ordinariamente previsto).

Ultimo anno di applicazione del regime premiale

Nella parte motiva del provvedimento evidenziato che il 2017 è l’ultimo anno di applicazione del regime premiale atteso che, a partire dall’annualità di imposta in corso al 31 dicembre 2018, il comma 931 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha previsto l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità.

Modificate le istruzioni dei modelli dei “parametri”

Con il provvedimento si modificano anche le istruzioni del modello parametri relativo alle attività di impresa. In pratica, per effetto dell’approvazione del D.M. 24 maggio 2018, che ha novellato l’applicazione dello strumento presuntivo, al fine di gestire il calcolo sulla base di dati contabili indicati per “cassa”, si prevede che per l’applicazione dei parametri i contribuenti esercenti attività di impresa in contabilità semplificata oltre ad indicare, nel relativo modello, i dati richiesti sulla base di quanto previsto dall’articolo 66 del TUIR, devono indicare i dati relativi alle esistenze iniziali (P01, P02, P03, P04) e alle rimanenze finali di magazzino (P05, P06, P07, P08).

 

Si ricorda che con provvedimento 12 luglio 2012 (in “Finanza & Fisco” n. 21/2012, pag. 1668) sono state fornite, ai punti 1 e 4, le disposizioni attuative del regime premiale in argomento, mentre ai punti 2 e 3, è stata fornita, in via sperimentale, la disciplina di accesso per il solo periodo di imposta 2011; con i successivi provvedimenti 5 luglio 2013 (in “Finanza & Fisco” n. 20/2013, pag. 1433), 25 giugno 2014, (in “Finanza & Fisco” n. 16/2014, pag. 1106) e 9 giugno 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 10/2015, pag. 656) e 13 aprile 2016 (in “Finanza & Fisco” n. 11/2016, pag. 805) sono state fornite, in via sperimentale, le discipline di accesso, rispettivamente, per i soli periodi di imposta 2012, 2013, 2014 e 2015 in attesa di estendere il citato regime premiale a tutti gli studi di settore a seguito delle modifiche agli stessi conseguenti la relativa fase di evoluzione. Infine, l’accesso alla disciplina premiale per gli studi di settore relativi al periodo d’imposta 2016 è stato previsto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate 23 maggio 2017 (in “Finanza & Fisco” n. 11/2017, pag. 808)

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° giugno 2018, prot. n. 110050/2018, recante: «Accesso al regime premiale previsto dall’articolo 10 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e modifica della modulistica dei parametri da utilizzare per il periodo di imposta 2017», pubblicato il 1° giugno 2018 su www.agenziaentrate.itai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244