• 24/04/2024 8:35

Via libera alle regole per la comunicazione dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina e gasolio da parte dei gestori di distributori a elevata automazione. I criteri sono stati definiti con un provvedimento adottato oggi congiuntamente dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate e dal Direttore dell’Agenzia Dogane e Monopoli, sentito il Ministero dello Sviluppo economico. Con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti degli operatori, la trasmissione dei dati avviene attraverso un unico tracciato, sia per l’acquisizione dei corrispettivi delle cessioni di carburanti verso i consumatori finali, sia per la successiva digitalizzazione del registro di carico/scarico.

Il provvedimento – che si inserisce nell’ambito di una serie di interventi finalizzati a fronteggiare i fenomeni fraudolenti nel settore dei carburanti, tra cui rientra anche l’obbligo della fatturazione elettronica – individua le informazioni da memorizzare e trasmettere telematicamente (con le relative specifiche tecniche) e anche i soggetti obbligati a effettuare l’adempimento a partire dal 1° luglio 2018. Le specifiche tecniche e operative per l’utilizzo dei servizi digitali per la trasmissione delle informazioni sono pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia Dogane e Monopoli e dell’Agenzia delle Entrate.

I dati da memorizzare e trasmettere

In base a quanto previsto dalla Manovra 2018, le informazioni da memorizzare e inviare riguardano i corrispettivi giornalieri derivanti dalle cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori. Come per l’obbligo di emissione della fattura elettronica, i nuovi adempimenti saranno obbligatori dal prossimo 1° luglio, limitatamente a un numero contenuto di operatori. Il tracciato unico per la trasmissione dei dati dovrà essere inviato all’Agenzia Dogane e Monopoli con cadenza mensile, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. Sarà poi l’Agenzia Dogane e Monopoli a riversare all’Agenzia delle Entrate i dati di sua competenza, nel rispetto di misure che garantiscano la sicurezza informatica. Le due Agenzie, declinando il principio once only, attivano l’interoperabilità mirata sia alla riduzione degli oneri in capo agli operatori, sia a incrementare l’emersione di fenomeni fraudolenti.

I soggetti obbligati

La decorrenza dell’adempimento dal 1° luglio prossimo riguarda, come accennato, solo i gestori di impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio a elevata automazione, in cui il rifornimento avviene esclusivamente in modalità self service prepagato. Gli impianti interessati sono quelli provvisti di sistemi automatizzati per la rilevazione dei dati, di terminali per il pagamento e di sistemi informatici per la gestione dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante. Con successivi provvedimenti saranno gradualmente individuate le altre categorie di operatori che dovranno effettuare la comunicazione, fermo restando che il termine ultimo per l’avvio dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica è fissato al 1° gennaio 2020. (Comunicato Stampa Entrate-Dogane del 28 maggio 2018)

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate d’intesa con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli del 28 maggio 2018, prot. n. 106701, recante: «Regole tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1bis, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127», pubblicato il 28.05.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.