• 25/04/2024 16:22

In caso di utilizzo in compensazione di crediti IVA inesistenti, già recuperati in ambito accertativo e sanzionati per illegittima detrazione e infedele dichiarazione, ai sensi degli articoli 6, comma 6, e 5, comma 4, del D.Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 471, esclusa la possibilità di sanzionare, “in aggiunta”, anche il successivo utilizzo in compensazione del credito inesistente.

È il chiarimento della risoluzione n. 36/E del 8 maggio 2018.

Nel documento evidenziato come “una diversa soluzione, avrebbe l’effetto di punire la medesima violazione:

  • una prima volta, sanzionando la contabilizzazione delle fatture inesistenti e la riduzione del debito d’imposta (o l’indicazione di un maggior credito) ex articoli 5, comma 4, e 6, comma 6, del decreto legislativo n. 471 del 1997 (sanzioni tra loro cumulabili in progressione), oltre al recupero del minor credito spettante;
  • una seconda volta, contestando le indebite compensazioni effettuate negli anni successivi, applicando la sanzione di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471 del 1997, e recuperando il credito utilizzato in compensazione.

Fermo restando, quindi, il recupero del minor credito nell’ambito della contestazione per infedele dichiarazione, le compensazioni eseguite negli anni successivi assumono legittimità e non possono essere più contestate, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, né recuperate”.

L’Agenzia chiarisce, inoltre, che la disciplina “speciale” si applica solo per sanzionare e recuperare il credito artatamente creato, “in tal caso, poiché l’inesistenza del credito non è riscontrabile partendo dal controllo delle dichiarazioni fiscali, le modalità di recupero dello stesso non possono che essere quelle previste dall’articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e cioè la notifica di apposito atto di recupero”. Viceversa, non può essere irrogata al contribuente una sanzione particolarmente grave nel caso in cui la compensazione indebita, possa comunque essere riscontrata mediante controlli automatizzati.

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 36 E del 8 maggio 2018, con oggetto: SANZIONI TRIBUTARIE- RISCOSSIONE – Compensazione dei crediti d’imposta c.d. “orizzontale” o “esterna” (perché coinvolge crediti e debiti di natura diversa)Utilizzo in compensazione di un credito inesistente, già recuperato in ambito accertativo e sanzionato quale infedele dichiarazione ed illegittima detrazione – Ulteriore applicazione delle sanzioni per l’utilizzo in compensazione di credito inesistenti – Esclusione – Ragioni – Definizione normativa di credito inesistente – Ambito applicativo dell’avviso di recupero dello previsto dall’articolo 1, comma 421, della L. 30/12/2004, n. 311 – Art. 13, comma 5, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 come modificato dall’art. 15, comma 1, lett. o), del D.Lgs. 24/09/2015, n. 158

 

Documentazione sull’argomento:

Prassi

Utilizzo in compensazione di crediti inesistenti: non applicabile la sanzione dal 100% al 200% se la violazione è rilevata in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18 E del 10 maggio 2011: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – SANZIONI TRIBUTARIE – Riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici – Liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione – Controllo automatico effettuato ai sensi degli artt. 36-bis del DPR n. 600/1973 e 54-bis del DPR n. 633/1972 – Sanzioni per violazioni rilevate in sede di controllo automatico – Compensazione dei crediti – Indebite compensazioni – Utilizzo in compensazione di crediti inesistenti – Sanzioni applicabili in sede di liquidazione dei tributi – Applicazione della sanzione dal 100% al 200% della misura dei crediti, elevata al 200% se l’ammontare dei crediti inesistenti utilizzati è superiore a cinquantamila euro prevista dall’art. 27, comma 18, del DL 29/11/2008, n. 185, conv., con mod., dalla L 28/01/2009, n. 2 – Esclusione – Applicazione della sanzione nella misura del 30% di ogni importo non versato prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 – Fondamento – Comunicazione degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni – Comunicazione di irregolarità – Comunicazione degli esiti del controllo prima della scadenza dei termini per avvalersi del ravvedimento – Rilevanza sulla possibilità di avvalersi del ravvedimento – Effetti – Preclusione all’utilizzo dell’istituto premiale solo per le sanzioni riscontrabili del controllo automatizzato – Possibilità di avvalersi del ravvedimento per sanare quelle violazioni non rilevabili in sede di controllo automatizzato – Fondamento – Art. 54-bis, del DPR 26/10/1972, n. 633 – Art. 36-bis, del DPR 29/09/1973, n. 600 – Art. 2, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 462 – Art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 27, comma 18, del DL 29/11/2008, n. 185, conv., con mod., dalla L 28/01/2009, n. 2»

Vedi anche la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23 del 25 settembre 2017 (§ 5 – in “Finanza & Fisco” n. 20/2017, pag. 1603), con riferimento l’applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell’eccedenza o del credito di imposta esistenti utilizzati in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti.

 

Commenti

 

Avvisi di recupero: concetto di inesistenza del credito e termini di notifica  di Isabella Buscema

 

Legislazione

 

Link al testo decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, di riforma del sistema sanzionatorio amministrativo, che ha introdotto, nell’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, una definizione normativa di credito inesistente – da cui, a contrario, far derivare la definizione di credito non spettante – e uno specifico regime sanzionatorio nell’ambito della disposizione dedicata agli omessi versamenti

 

Giurisprudenza

 

Commissioni Tributarie Provinciali

 

Avviso di recupero del credito di imposta irregolarmente compensato

Compensazione priva del visto di conformità: non è di crediti inesistenti

Commissione Tributaria Provinciale di Pavia – Sezione III – Sentenza n. 172 del 27 giugno 2017: «RISCOSSIONE – Compensazioni – Mancata apposizione del visto di conformità – Avviso di recupero del credito di imposta irregolarmente compensato – Indebita compensazione – Crediti inesistenti – Crediti esistenti – Distinzione – Effetti sui termini di accertamento – Art. 1, comma 421, della L. 30/12/2004, n. 311 – Art. 27, comma 16, del D.L. 29/11/2008, n. 185, conv., con mod., dalla L. 28/01/2009, n. 2 – Art. 43, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 10, del D.L. 01/07/2009, n. 78, conv., con mod., dalla L. 03/08/2009, n. 102»

Il credito IVA utilizzato prima della presentazione della dichiarazione annuale per un importo superiore alla soglia non è inesistente

Commissione Tributaria Provinciale di Napoli – Sezione XXV – Sentenza n. 12205 del 12 luglio 2017: «RISCOSSIONE – Compensazioni – Avviso di recupero del credito di imposta irregolarmente compensato – Compensazione orizzontale del credito IVA per importi superiori a Euro 10.000 (ridotto a Euro 5.000 dal 01/04/2012) – Superamento della soglia massima compensabili prima della presentazione della dichiarazione – Crediti inesistenti – Crediti esistenti non spettanti – Distinzione – Effetti sui termini di accertamento – Art. 1, comma 421, della L. 30/12/2004, n. 311 – Art. 27, comma 16, del D.L. 29/11/2008, n. 185, conv., con mod., dalla L. 28/01/2009, n. 2 – Art. 43, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 10, del D.L. 01/07/2009, n. 78, conv., con mod., dalla L. 03/08/2009, n. 102»