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Blocco dei pagamenti di importo superiore a 5000 euro da parte dell’INPS ai contribuenti morosi. Le istruzioni per la “verifica” all’atto del pagamento di pensioni e indennità di fine servizio o di fine rapporto

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Mar 14, 2018

I commi da 986 a 989, dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (in “Finanza & Fisco” n. 29-30/2017, pag. 2530), hanno ridotto – a decorrere dal 1° marzo 2018 – da diecimila a cinquemila euro la soglia oltre la quale le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare i pagamenti, devono verificare anche in via telematica se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Sulla novella l’INPS, con Messaggio n. 1085/2015, illustra le procedure di “verifica” da eseguire prima della liquidazione delle pensioni e buonuscite, alla luce della riduzione della soglia in vigore da 1° marzo.

Link al testo del Messaggio INPS del 12 marzo 2018, n. 1085, con oggetto: RISCOSSIONE – Pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e società a prevalente partecipazione pubblica – Disposizioni sui pagamenti – Blocco dei crediti nei confronti di contribuenti morosi – Riduzione a 5mila euro della soglia per la verifica che il beneficiario non abbia debiti con l’Agente della riscossione – Effetti della verifica sui pagamenti delle pensioni e delle indennità di fine servizio o di fine rapporto – Articolo 1, commi da 986 a 989 della L. 27/12/2017, n. 205 (legge di stabilità 2018) – D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 – Art. 48-bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 602