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Attuazione Codice del Terzo settore: prime indicazioni sulle questioni di diritto transitorio

Gli enti che si sono costituiti a partire dal 3 agosto 2017 sono tenuti a conformarsi ab origine alle disposizioni codicistiche, purché queste siano applicabili in via diretta ed immediata. Ai fini dell’individuazione delle norme che presentano tali caratteristiche, si deve ritenere che nel periodo transitorio non sono suscettibili di immediata applicazione le norme del codice del Terzo settore che presentano un nesso di diretta riconducibilità all’istituzione ed all’operatività del registro unico nazionale, ovvero all’adozione di successivi provvedimenti attuativi. Questa è una delle precisazioni contenute nella lettera/circolare Prot. n. 34/0012604 del 29/12/2017, della Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese che fornisce le prime indicazioni riguardanti la definizione di Ente del Terzo settore, le norme organizzative degli Enti medesimi, la disciplina del volontariato, il regime fiscale, il sistema del registro unico nazionale del Terzo settore, il nuovo sistema di governance dei Centri di Servizio per il Volontariato (CSV). Il documento interpretativo riguarda solo le associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, per le quali sono operanti gli attuali registri nazionale (limitatamente alle associazioni di promozione sociale), regionali e delle Province autonome; esso non include il tema riguardante le ONLUS, per il quale è in corso uno specifico approfondimento congiunto con l’Agenzia delle Entrate.

Link al testo della lettera/circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 dicembre 2017 n. 34/0012604, con oggetto: CODICE DEL TERZO SETTORE – Questioni di diritto transitorio – Prime indicazioni – D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 – L. 06/06/2016, n. 106 – Riforma del Terzo settore