• 24/04/2024 4:32

Come è noto, l’art. 10, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2017 (in “Finanza & Fisco” n. 1314/2017, pag. 1061) ha modificato l’art. 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, innalzando da «ventimila euro» a «cinquantamila euro» la soglia di valore delle controversie interessate da reclamo/mediazione. Per questo motivo con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 22 dicembre 2017, Prot. R.U. 301240, recante: «ai sensi dell’art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» sui fogli delle “Avvertenze” della cartella di pagamento (allegati 2, 3, 4 e 5 al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, prot. n. 27036 del 19 febbraio 2016) la cifra di ventimila euro, quale valore massimo della controversia per la quale è possibile ricorrere all’istituto del reclamo-mediazione, è stato corretto in cinquantamila euro. L’aumento, in base a quanto stabilito dal successivo comma 2 dello stesso articolo 10, si applica con riferimento agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Determinazione del valore della controversia

Come ricorda la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30 del 22 dicembre 2017 ai fini della delimitazione della nuova soglia di applicazione della procedura, il valore della controversia si individua con riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato dall’importo del tributo contestato dal contribuente con il ricorso, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate. In caso di atto di irrogazione delle sanzioni ovvero di impugnazione delle sole sanzioni, il valore della controversia è invece costituito dalla somma delle sanzioni contestate. In considerazione del carattere impugnatorio del processo tributario, il valore della lite va determinato con riferimento al singolo atto impugnato. Come precisato dalla circolare n. 9/E del 2012, paragrafo 1.3 (in “Finanza & Fisco” n. 5/2012, pag. 332), se la contestazione concerne più tributi accertati con un medesimo atto, il valore è pari alla somma delle imposte che hanno formato oggetto di contestazione, mentre se riguarda più atti (come in caso di ricorso cumulativo), il valore della lite va calcolato in relazione a ciascun atto impugnato. Nelle controversie riguardanti il rifiuto espresso o tacito alla restituzione di tributi – che il comma 6 dell’art. 17-bis espressamente ricomprende nell’ambito di applicazione del reclamo/mediazione il valore corrisponde all’importo del tributo richiesto a rimborso, al netto degli accessori; qualora l’istanza di rimborso riguardi più periodi d’imposta, il valore della lite è dato dal tributo chiesto a rimborso per singolo periodo di imposta.

Individuazione del dies a quo della nuova disciplina

Con riferimento all’entrata in vigore dell’innalzamento della soglia di valore delle controversie mediabili, il comma 2 dell’articolo 10 statuisce che «Le modifiche di cui al comma 1 si applicano agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018». A tale riguardo nella circolare n. 30 del 22 dicembre 2017, si specifica che “la notifica si considera perfezionata al momento della ricezione dell’atto da parte del contribuente” e, dunque, rileva la data in cui la notifica si perfeziona per il destinatario. Ne consegue che, se l’atto è notificato a mezzo posta anteriormente al 1° gennaio 2018, ma ricevuto dal contribuente successivamente a tale data, l’eventuale controversia innanzi alla Commissione tributaria provinciale, anche di valore superiore a ventimila e fino a cinquantamila euro, ricade nell’ambito di applicazione dell’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992.

Qualora l’impugnazione concerne il rifiuto tacito alla restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori, occorre tenere conto della regola fissata dall’articolo 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, secondo cui il ricorso non può essere proposto prima del decorso di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di restituzione. Pertanto, il reclamo/mediazione trova applicazione anche nei casi in cui – alla data del 1° gennaio 2018 – non sia decorso il termine di novanta giorni dall’avvenuta presentazione di istanze relative a rimborsi superiori a ventimila e fino a cinquantamila euro, mentre non opera se – alla medesima data – tale termine dilatorio risulti già spirato.

In sintesi, il reclamo/mediazione si applica anche alle controversie di valore superiore a ventimila e fino a cinquantamila euro concernenti:

  1. a) atti notificati (rectius, ricevuti dal contribuente) a decorrere dal 1° gennaio 2018;
  2. b) rifiuti taciti per i quali, alla data del 1° gennaio 2018, non sia interamente decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda di restituzione.

Per saperne di più:

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 22 dicembre 2017, Prot. R.U. 301240, recante: «Modifica ai fogli avvertenze della cartella di pagamento ai sensi dell’art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602»

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30 E del 22 dicembre 2017, con oggetto: CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Istituti deflativi delle liti – Reclamo/mediazione tributaria – Modifiche apportate dall’articolo 10 del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – Chiarimenti e istruzioni operative – Art. 17-bis, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546

Indicazioni in materia sono state fornite con le circolari:

9/E del 19 marzo 2012 — in “Finanza & Fisco” n. 5/2012, pag. 324;

25/E del 19 giugno 2012 (paragrafo 10.2 — in “Finanza & Fisco” n. 18/2012, pag. 1368);

33/E del 3 agosto 2012 (in “Finanza & Fisco” n. 25/2012, pag. 1906);

49/T del 28 dicembre 2012 (in “Finanza & Fisco” n. 40/2012, pag. 3473); n. 1/E del 12 febbraio 2014 (in “Finanza & Fisco” n. 46/2013, pag. 3688);

10/E del 14 maggio 2014 (punti 2.1 e 2.2 — in “Finanza & Fisco” n. 13/2014, pag. 774);

38/E del 29 dicembre 2015 (paragrafo 1.7 — in “Finanza & Fisco” n. 27/2015, pag. 2033).