• 25/04/2024 17:51

“In attuazione di quanto dispone l’art. 1 del D.Lgs. n. 462/97 per la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei contributi e premi previdenziali ed assistenziali, si comunica che sono state ultimate le attività di formazione centralizzata degli avvisi di addebito riferiti a contributi previdenziali accertati da Agenzia delle Entrate.

Gli atti di accertamento si riferiscono a:

  • Avvisi di accertamento unificato notificati nel 2016
  • Atti di definizione ai sensi dell’art. 5 bis del D.Lgs. 218/97 notificati nel 2016

Per segnalazioni o richieste di chiarimento di carattere amministrativo è possibile utilizzare l’indirizzo email:

AvvisoAddebito.Entrate@inps.it avendo cura di specificare nell’oggetto “avviso di addebito autonomi”.

Per segnalazioni di carattere esclusivamente tecnico-applicativo è possibile utilizzare l’indirizzo email, secondo le indicazioni di cui al Msg. 7655 del 30.12.2015. SupportoArtCom@inps.it

 

Questo il testo del Messaggio INPS del 10 novembre 2017, n. 4492

 

Per saperne di più:

 

 

Commenti

 

Professionisti, imprenditori individuali e soci di società: riflessi contributivi dell’accertamento di un maggior reddito di impresa o professionale  di Enrico Molteni

 

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:
Sezione Lavoro

 

 

Cartella dell’INAIL per fatti accertati dall’INPS

 

Escluso che l’INAIL possa procedere all’iscrizione a ruolo sulla base di un verbale di accertamento dell’INPS non esecutivo, in quanto impugnato (ancora pendente nei confronti del solo ente accertatore)

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – Sentenza n. 4032 del 1° marzo 2016: «PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) – Contributi assicurativi – Riscossione – Credito previdenziale – Iscrizione a ruolo nella pendenza dell’impugnazione innanzi all’autorità giudiziaria – Condizione – Ad opera di un ente diverso da quello accertatore – Inclusione – Fattispecie – Iscrizione a ruolo effettuata dall’INAIL – Cartella esattoriale dell’INAIL, per fatti accertati dall’INPS per cui pende giudizio – Non ammissibilità dell’iscrizione a ruolo – Art. 24, comma 3, del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46»

 

Prassi

 

Sugli effetti sulla contribuzione previdenziale dell’adesione agli istituti definitori della pretesa tributaria, vedi: circolare INPS – Direzione Centrale Entrate n. 140 del 2 agosto 2016, (in “Finanza & Fisco” n. 15/2016, pag. 1193) con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Accertamenti dell’Agenzia delle Entrate – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali – Accertamenti di maggiore reddito nei confronti di artigiani, commercianti – Rilevanza ai fini previdenziali

 

Per le istruzioni INPS sull’utilizzo dell’avviso di addebito per il recupero per le somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non versati, vedi: circolare INPS – Direzione Centrale Entrate n. 168 del 30 dicembre 2010 (in “Finanza & Fisco” n. 2/2011, pag. 144). Peraltro, nella circolare citata si legge: “al riguardo, il comma 14 dell’art. 30 del D.L. n. 78/2010 conv., con mod., dalla L. n. 122/2010, ha disposto che tutti i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento devono intendersi effettuati all’avviso di addebito emesso dall’istituto con valore di titolo esecutivo. Il successivo comma 15 dell’art. 30, infine, specifica che i rapporti con gli Agenti della Riscossione continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni vigenti. In relazione a ciò, l’avviso di addebito potrà essere opposto entro il termine di 40 giorni dalla notifica (art. 24, comma 5, D.Lgs. 26/02/1999, n. 46), davanti al Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, nella cui circoscrizione ricade la Sede INPS che ha emesso l’avviso stesso.”. In pratica, in forza dell’art. 30 D.L. 78/2010, l’avviso di addebito sostituisce di fatto l’iscrizione a ruolo e la cartella, delle quali assume le funzioni come titolo esecutivo di formazione stragiudiziale.