• 29/03/2024 9:15

Definizione delle controversie tributarie pendenti, approvate le modalità attuative. Entro il 2 ottobre 2017 presentazione del modello e primi pagamenti

 

Il modello di domanda per la definizione
Il modello di domanda per la definizione

Definizione facile per le controversie tributarie pendenti in cui è parte l’Agenzia delle entrate. I contribuenti interessati, infatti, possono risolverle entro il 2 ottobre 2017 pagando un importo agevolato. Con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate 21 luglio 2017, Prot. n. 140316/2017, recante: «Modalità di attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, concernente la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate», approvato il modello di domanda per la definizione con le relative istruzioni. In particolare, la chiusura riguarda non soltanto le controversie instaurate avverso avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti agli avvisi di liquidazione e ai ruoli. Restano, invece, escluse le liti relative al rifiuto alla restituzione di tributi, quelle di valore indeterminabile, come, ad esempio, per il classamento degli immobili e, più in generale, quelle per le quali manchino importi da versare da parte del contribuente.

Le liti pendenti definibili

A offrire quest’opportunità “agevolata” di risoluzione delle controversie è la manovra correttiva (art. 11 del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96), che consente di definire le liti in cui il ricorso in primo grado sia stato notificato dal contribuente entro il 24 aprile 2017e per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non sia ancora concluso con pronuncia definitiva. In sintesi, sono definibili le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado di giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, oppure in pendenza del termine di impugnazione della sentenza o per la riassunzione della controversia.

Le somme dovute per la definizione

Per la definizione occorre pagare gli importi spettanti all’Agenzia, richiesti con l’atto impugnato e ancora in contestazione, con esclusione delle sanzioni collegate ai tributi contestati e degli interessi di mora. In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, va versato il 40 per cento dei relativi importi in contestazione. Nulla è dovuto, in caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

Scomputo dei versamenti già effettuati e rapporti con la rottamazione dei ruoli

Sono naturalmente da sottrarre gli importi già versati in pendenza di giudizio e, chi ha già presentato entro il 21 aprile scorso la domanda di definizione agevolata dei carichi affidati prevista dall’art. 6 del D.L. 193/2016, scomputa anche gli importi dovuti per detta “rottamazione” dei ruoli, dovendo usufruire unitamente delle due agevolazioni. Sul punto, il provvedimento al paragrafo 1.3 così dispone: «Il contribuente che abbia manifestato la volontà di avvalersi della definizione agevolata dei carichi pendenti affidati agli Agenti della riscossione, di cui all’articolo 6 del decreto-legge22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, entro il 21 aprile 2017, può usufruire della definizione agevolata delle controversie tributarie solo unitamente a quella di cui al predetto articolo 6». In questo caso, «La domanda di definizione (…), deve essere conservata a cura del richiedente stesso fino alla definitiva estinzione della controversia, unitamente ai documenti relativi ai versamenti effettuati, sia in sede di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio sia in sede di definizione agevolata della controversia nonché alla documentazione relativa all’eventuale definizione agevolata di cui all’articolo 6 del D.L. n. 193 del 2016.». (Paragrafo 4.4)

La prima scadenza al 2 ottobre 2017

Per chiudere le liti in modo agevolato occorre tenere presente la scadenza del 2 ottobre 2017. Infatti, entro questa data – primo giorno lavorativo successivo al 30 settembre 2017, che cade di sabato – scade il termine per versare gli importi dovuti o la prima rata e presentare la relativa domanda di definizione della controversia mediante trasmissione telematica. Ciò può avvenire tramite un intermediario abilitato o recandosi presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia, ovvero in maniera diretta per i contribuenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia.

Versamento in una o più rate (con un massimo di tre)

La definizione consente di pagare in un’unica soluzione, oppure, se l’importo netto dovuto è superiore ai duemila euro, in due o tre rate. Il predetto limite di duemila euro si riferisce all’importo netto dovuto come specificato nelle istruzioni per la compilazione della domanda. Il termine per il pagamento dell’importo netto dovuto o della prima rata, pari al quaranta per cento dell’importo netto dovuto, scade il 2 ottobre 2017. Nel caso di pagamento in tre rate, la seconda rata, pari al quaranta per cento, deve essere versata entro il 30 novembre 2017, e la terza rata, nella misura del residuo venti per cento, entro il 2 luglio 2018. In caso di pagamento in due rate, la seconda ed ultima rata, pari al sessanta per cento, deve essere versata entro il 30 novembre 2017.

Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 3 ottobre 2017. Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento. L’importo netto dovuto per la definizione è versato con le modalità di cui all’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione ivi previsto.

Perfezionamento della definizione

La definizione si perfeziona col pagamento integrale dell’importo netto dovuto o della prima rata e con la presentazione della domanda entro il termine. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Diniego della definizione e estinzione del processo

L’eventuale diniego della definizione deve essere notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il contribuente può impugnare il diniego entro sessanta giorni, dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo. Il processo si estingue in mancanza dì istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego,qualora la controversia risulti non definibile, vale anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Link al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate 21 luglio 2017, Prot. n. 140316/2017, recante: «Modalità di attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, concernente la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate»

Per saperne di più:

Il condono sulle liti pendenti: aspetti di riflessione e valutazioni critiche  di Alvise Bullo e Elena De Campo

Definizione liti fiscali pendenti: brevi note in attesa dell’estensione anche per i tributi locali  di Enrico Molteni