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IRAP per i soggetti che operano nel settore agricolo: in una risoluzione le risposte ai quesiti sull’esenzione e restanti obblighi dichiarativi

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Lug 19, 2017

L’art. 1, comma 70, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (in “Finanza & Fisco” n. 41-42/2016, pag. 2774) abrogando la lettera d) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e aggiungendo al successivo comma 2 la lettera c-bis), ha incluso a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 (2016 in caso di periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), tra i soggetti che non sono passivi dell’IRAP, anche «i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell’articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nonché le cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601». L’esclusione dall’IRAP riguarda, in sostanza, le attività per le quali in precedenza si applicava l’aliquota ridotta dell’1,9 per cento, ai sensi dell’abrogato comma 1 dell’art. 45 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997.

L’imposta continua, invece, ad applicarsi con l’aliquota ordinaria per:

a) l’attività di agriturismo;

b) l’attività di allevamento di animali con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari;

c) le altre attività connesse rientranti nell’art. 56-bis del TUIR.

Ciò premesso, l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 93 del 18 luglio 2017 fornisce le prime le risposte ai quesiti circa le modalità di determinazione dell’imponibile e di compilazione della dichiarazione IRAP per gli imprenditori agricoli ancora soggetti (anche in modo parziale) all’imposta regionale.

Tra le risposte, sorprendente la numero 4. Secondo, l’Agenzia “i soggetti che svolgono unicamente attività agricole per le quali è prevista l’esclusione dall’imposizione ai fini IRAP ai sensi dell’art. 1, comma 70, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non sono tenuti a presentare la dichiarazione IRAP ad eccezione di quelli che determinano il diritto camerale annuale in base al “fatturato”. Tali soggetti dovranno compilare ordinariamente il modello IRAP, seguendo le modalità precisate nella risposta al quesito precedente, al fine di consentire all’amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni utili all’applicazione del diritto camerale da comunicare agli enti interessati”.  Pertanto, secondo la Nota, la 2, a margine del documento di prassi “le società che determinano il valore della produzione ai sensi dell’art. 5 compilano l’apposita sezione del modello IRAP 2017 riportando i dati contabili così come risultanti dal conto economico ed escludendo l’intero ammontare del valore della produzione tramite una variazione fiscale da indicare tra le “altre variazioni ” con il codice 99. Le società che determinano il valore della produzione ai sensi del citato art. 5-bis compilano l’apposita sezione del modello IRAP 2017 riportando i dati fiscali relativi all’attività agricola esclusa; l’intero valore della produzione così determinato va riportato nel quadro IR, sezione I, senza assoggettarlo ad imposta”.

Link al testo risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 93 E del 18 luglio 2017, con oggetto: IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Soggetti passivi – Esenzioni in agricoltura e pesca -Riposte ai quesiti posti in merito alle modalità di determinazione del valore della produzione e di compilazione della dichiarazione IRAP 2017 da parte dei soggetti che svolgono attività agricole – Art. 1, comma 70, della L. 28/12/2015, n. 208 – Art. 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446