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Stretta sull’utilizzo in compensazione di crediti tributari. In una risoluzione i chiarimenti sulla decorrenza delle nuove norme

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Mag 4, 2017

Nuove regole per compensare i crediti relativi a IVA, imposte dirette, IRAP e ritenute alla fonte. Con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 57/E di oggi (del 4 maggio 2017) vengono, in particolare, forniti chiarimenti sulle novità introdotte dal D.L n. 50/2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017 S.O. n. 20/L e in corso di conversione) in tema di visto di conformità, utilizzo in compensazione di crediti tributari, utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e sull’ambito temporale di applicazione della nuova disciplina.

Un nuovo limite per il visto

A seguito della pubblicazione del D.L n. 50/2017, per la compensazione di crediti superiori a 5mila euro è necessario far apporre il visto di conformità sulla dichiarazione da cui emergono i crediti stessi. In caso di inosservanza dell’obbligo, è previsto il recupero delle somme, con relativi interessi e sanzioni, mediante l’emissione di un atto di contestazione. Le somme dovute non possono essere corrisposte tramite compensazione.

Un nuovo modo di compensare

I titolari di partita IVA devono utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per compensare i crediti d’imposta (IVA, IIDD, IRAP, ritenute,…), qualunque sia l’importo compensato.

Decorrenza delle novità

Le nuove norme si applicano a tutti i comportamenti successivi alla loro entrata in vigore e, pertanto, alle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017. Per le dichiarazioni già presentate entro il 23 aprile prive del visto di conformità restano, invece, applicabili le regole precedenti. Sono ammissibili, dunque, le deleghe di pagamento che, pur presentate successivamente al 24 aprile, utilizzano in compensazione crediti per importi inferiori a 15mila euro emergenti da dichiarazioni senza visto già trasmesse. Sulle dichiarazioni non ancora presentate alla data del 24 aprile o sulle dichiarazioni integrative presentate successivamente a tale data è necessario apporre il visto di conformità se si intende compensare crediti superiori a 5mila euro.

Visti i tempi tecnici necessari per l’adeguamento delle procedure informatiche, il controllo sull’utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per eseguire le compensazioni non avverrà prima del 1° giugno p.v. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 4 maggio 2017)

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 57 del 4 maggio 2017 con oggetto: RISCOSSIONE – COMPENSAZIONI E CREDITI D’IMPOSTA – Visti di conformità e deleghe di pagamento – Estensione dell’ambito oggettivo di applicazione del visto di conformità e dell’obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate per l’effettuazione delle compensazioni – Articolo 3 del D.L. 24/04/2017, n. 50