• 23/04/2024 18:34

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto MEF del 22 novembre 2019 che dispone l’invio al Sistema TS dei «dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2019, diverse da quelle già previste dall’art. 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175» da parte dei professionisti iscritti nell’Albo della professione sanitaria di assistente sanitario, nell’Albo dei biologi e negli Albi afferenti le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

 

Di seguito, l’elenco dei professionisti interessati dal citato decreto MEF del 22/11/2019:

a) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

b) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;

c) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;

d) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;

e) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di dietista;

f) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;

g) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;

h) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di igienista dentale;

i) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di fisioterapista;

j) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di logopedista;

k) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di podologo;

l) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;

m) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;

n) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;

o) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di terapista occupazionale;

p) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di educatore professionale;

q) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;

r) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di assistente sanitario;

s) gli iscritti all’albo dei biologi.

 

Pertanto, oltre ai soggetti obbligati dall’anno 2015 (farmacie, strutture specialistiche pubbliche e private accreditate, gli iscritti all’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri) e quelli obbligati dall’anno 2016 (strutture autorizzate ai sensi dell’ articolo 8-ter D.Lgs. 502/1992 e strutture autorizzate alla vendita al dettaglio dei medicinali veterinari ai sensi dell’articolo 70, comma 2, D.Lgs 193/2006, parafarmacie, ottici, iscritti agli albi professionali degli psicologi, infermieri, ostetrici, medici veterinari, tecnici sanitari di radiologia medica), a partire dal 2019 sono tenuti all’invio dei dati di spesa sanitaria privata anche:

  • le strutture della sanità militare;
  • la farmacia assistenziale dei mutilati e invalidi di guerra e del lavoro (ANMIG);
  • gli iscritti all’albo dei biologi;
  • gli iscritti ai nuovi Albi delle professioni sanitarie:
    • Tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
    • Tecnico audiometrista;
    • Tecnico audioprotesista;
    • Tecnico ortopedico;
    • Dietista;
    • Tecnico di neurofisiopatologia;
    • Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
    • Igienista dentale;
    • Fisioterapista;
    • Logopedista;
    • Podologo;
    • Ortottista e assistente di oftalmologia;
    • Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
    • Tecnico della riabilitazione psichiatrica;
    • Terapista occupazionale;
    • Educatore professionale;
    • Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
    • Assistente sanitario.

Link al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 22 novembre 2019, recante: «Individuazione di ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione, al Sistema tessera sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 04/12/2019