• 23/04/2024 8:49

Oggi in aula della Camera dei Deputati l’esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili (A.C. 2220-A).

Link al testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate in sede referente dalla commissioni

 

Tra le novità si segnala la tassazione diretta degli utili sui soci residenti in Italia delle società semplice. In base di un emendamento, approvato in Commissione Finanze al D.L fiscale in sede referente, introdotto il principio di tassazione per trasparenza in capo ai soci delle società semplici. Di conseguenza il regime fiscale applicabile a tali dividendi segue la natura giuridica dei soci stessi, variando a seconda che si tratti di persone fisiche, titolari di reddito d’impresa e soggetti IRES.

Nel dettaglio, il “proposto” l’articolo 32-quater rubricato «Modifiche al regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici» istituisce quindi il regime dei dividendi percepiti dalle società semplici, che ai sensi del comma 1 si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci e, cioè, in capo ai soci stessi.

Si prevede dunque un trattamento fiscale differenziato degli utili che sono distribuiti alle società semplici – in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione – anche per somme o beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale – dalle società ed agli enti IRES residenti in Italia (di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c) del TUIR), secondo la provenienza.

Di conseguenza:

a) con riferimento alla quota di dividendi che è imputabile ai soggetti IRES, tenuti all’applicazione dell’art. 89 del TUIR (che disciplina il trattamento fiscale dei dividendi per tali soggetti), i dividendi corrisposti alla società semplice sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95 per cento del loro ammontare;

b) per la quota imputabile a soggetti titolari di reddito d’impresa, tenuti all’applicazione dell’articolo 59 TUIR (che disciplina il trattamento degli utili con riferimento al reddito d’impresa), i dividendi corrisposti alle società semplici sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo, nella misura del 41,86 per cento del loro ammontare, nell’esercizio in cui sono percepiti;

c) per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all’impresa (ai sensi dell’articolo 65 del TUIR) i dividendi sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta d’imposta, nella misura del 26 per cento prevista dall’articolo 27, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973.

In sostanza, le norme proposte della Commissione Finanze, applicando il principio di trasparenza fiscale, chiariscono che il trattamento dei dividendi corrisposti alle società semplici segue le regole che derivano dalla natura giuridica dei soci.

Si applica dunque la modalità di tassazione che sarebbe operativa secondo la natura del soggetto colpito, anche ove non vi fosse il tramite della società.

Il comma 2 chiarisce che la ritenuta del 26 per cento (di cui al comma 1, lettera c)) è operata dalle società e dagli enti IRES residenti (indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 73 TUIR) sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice. Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari alle azioni, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla società di gestione accentrata, la natura del prelievo è quella di imposta sostitutiva al 26 per cento alle medesime condizioni.

 

 

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni introdotte dalle commissioni

 

Articolo 32-quater
(Modifiche al regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici)

 

1. I dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale. Gli utili distribuiti alle società semplici, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all’articolo 47, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dalle società e dagli enti residenti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo testo unico:

a) per la quota imputabile a soggetti tenuti all’applicazione dell’articolo 89 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95 per cento del loro ammontare;

b) per la quota imputabile a soggetti tenuti all’applicazione dell’articolo 59 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo, nella misura del 41,86 per cento del loro ammontare, nell’esercizio in cui sono percepiti;

c) per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all’impresa ai sensi dell’articolo 65 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta nella misura prevista dall’articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. La ritenuta a titolo d’imposta, con obbligo di rivalsa, di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo è operata dalle società e dagli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice. Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari alle azioni, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla società di gestione accentrata, è applicata, in luogo della ritenuta di cui al periodo precedente, un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota e alle medesime condizioni.