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L’INPS, con la circolare del 18 novembre 2019, n. 141, ha fornito i primi chiarimenti in relazione all’ampliamento della tutela previdenziale, operato dal decreto-legge n. 101/2019, convertito dalla legge n. 128/2019, relativa all’indennità giornaliera di malattia e all’indennità di degenza ospedaliera per gli iscritti alla Gestione separata. Tutela previdenziale della malattia a favore di tutti i collaboratori/lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non titolari di pensione. In pratica, i lavoratori con partita IVA cd. “senza cassa”, collaboratori e gli amministratori, soggetti all’aliquota contributiva Inps “piena” (dal 25,72 al 34,23 per cento – cfr. circolare Inps n. 19 del 6 febbraio 2019).

Nella circolare si illustrano le citate novità normative. Per quanto non diversamente specificato, si rinvia alle istruzioni già fornite in materia dall’Inps con la circolare n. 77 del 13/05/2013.

Requisiti reddituali e contributivi

Nel documento di prassi, evidenziato che per i citati lavoratori iscritti Gestione separata, come detto, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, le indennità saranno corrisposte a condizione che nei confronti dei lavoratori interessati risulti attribuita una mensilità della contribuzione dovuta nei 12 mesi precedenti la data di inizio dell’evento o di inizio del periodo indennizzabile.

Nel dettaglio, per gli eventi insorti a decorrere dal 5 settembre 2019, a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, le indennità di malattia e di degenza ospedaliera spettano solo se risulta accreditato, nei 12 mesi che precedono l’inizio dell’evento o del ricovero, almeno un mese di contribuzione piena alla Gestione Separata, mentre per gli eventi insorti prima del 5 settembre 2019, il requisito contributivo minimo richiesto è di tre mensilità nei 12 mesi precedenti la data di inizio dell’evento.

Inoltre, nell’anno solare che precede quello dell’evento, il reddito individuale assoggettato a contributo alla Gestione Separata non deve risultare superiore al 70 per cento del massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/95, valido per lo stesso anno.

 

Documentazione richiamata:

 

Co.Co.Co. e lavoratori autonomi con partita IVA. Prime istruzioni sull’ampliamento della malattia e degenza ospedaliera

Link al testo della circolare INPS 19 novembre 2019, n. 141, con oggetto: INPS – Co.Co.Co. – Professionisti senza cassa previdenziale – Lavoratori iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie – Malattia e degenza ospedaliera – Ampliamento delle tutele – Nuovi requisiti e importi – Art. 2-bis del D.Lgs. 15/06/2015, n. 81 inserito dall’art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. 03/09/2019, n. 101, conv. con mod., dalla L. 02/11/2019, n. 128

 

Sull’estensione del diritto alle indennità giornaliera di malattia e all’indennità per congedo parentale ai lavoratori iscritti alla Gestione separata

Link al testo della circolare INPS del 13 maggio 2013, n. 77, con oggetto: INPS – Co.Co.Co. – Professionisti senza cassa previdenziale – Estensione del diritto alle indennità giornaliera di malattia e all’indennità per congedo parentale ai lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2 comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

 

Tutele per i Rider, Cococo e Partite IVA senza cassa. Il D.L. “Crisi” convertito

Link al testo del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – 207 del 4 settembre 2019), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – 257 del 2 novembre 2019, n. 128), recante: «Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali»