• 18/04/2024 17:43

In merito alle condizioni di spettanza e variazione delle detrazioni circolare n. 15 del 5 marzo 2008 (par. 1.1 – in “Finanza & Fisco” n. 8/2008, pag. 735) l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “si ritiene che le detrazioni di cui all’art. 13 (del TUIR), anche in assenza di una specifica richiesta da parte del percipiente, debbano essere riconosciute dal sostituto d’imposta sulla base del reddito da lui stesso erogato. Resta fermo che il contribuente, qualora abbia interesse al riconoscimento delle detrazioni in misura diversa da quella definibile dal sostituto sulla base del reddito che questi eroga, in quanto, ad esempio, è in possesso di altri redditi ovvero perché ricorrono le condizioni per l’applicazione delle detrazioni minime, può darne comunicazione al proprio sostituto affinché questi adegui le detrazioni rendendo la tassazione il più vicina possibile a quella effettiva.”. Per questo motivo l’Inps con messaggio n. 3853 del 24 ottobre 2019 (di seguito riportato), rende noto che è stata attivata l’apposita dichiarazione on line, con la quale è possibile inviare le suddette comunicazioni anche per il periodo d’imposta 2020.

 

Il testo del messaggio Inps  n. 3853 del 24 ottobre 2019

 

OGGETTO: IRPEF – Redditi di lavoro dipendente e assimilati – Dichiarazioni di detrazioni di imposta per pensionati residenti in Italia – Richiesta per l’applicazione della maggiore aliquota e/o per la rinuncia alle detrazioni d’imposta. Indicazioni operative

Come già chiarito con i messaggi n. 5089 del 20/12/2017 e n. 3806 del 15/10/2018, i beneficiari delle prestazioni pensionistiche e previdenziali interessati all’applicazione dell’aliquota più elevata degli scaglioni annui di reddito e/o al non riconoscimento, in misura totale o parziale, delle detrazioni d’imposta per reddito, di cui all’articolo 13 del TUIR, sono tenuti a darne comunicazione all’Inps ogni anno.

Al riguardo, si rende noto che le relative richieste possono essere inoltrate all’Istituto compilando l’apposita dichiarazione on line, accedendo al servizio dedicato Detrazioni fiscali – domanda e gestione”, disponibile sul sito www.inps.it

Si comunica inoltre che, a partire dal 15 ottobre 2019, è possibile acquisire le suddette richieste anche per il periodo d’imposta 2020.

Resta fermo che, in assenza di esplicita comunicazione, l’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta, procederà, ai sensi della normativa vigente, ad applicare le aliquote per scaglioni di reddito e a riconoscere le detrazioni d’imposta, di cui al citato articolo 13, sulla base del reddito erogato.

 

Il documento dell’Agenzia delle entrate richiamato

Detrazioni fiscali per i redditi di lavoro dipendente e assimilato: i nuovi obblighi per sostituti e dipendenti

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 E del 5 marzo 2008: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di lavoro dipendente e assimilati – Adempimenti necessari per poter usufruire, in sede di ritenute sui redditi di lavoro dipendente, delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni differenziate, concesse per talune categorie di redditi – Questioni interpretative connesse con gli adempimenti a carico dei dipendenti e dei sostituti d’imposta – Art. 23, del DPR 29/09/1973, n. 600»