• 25/04/2024 9:51

Ai fini dell’emissione delle nota di variazione in diminuzione, il sopravvenuto accordo transattivo è riconducibile agli eventi «simili» di cui al comma 2 dell’articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972, sempre che la nota in diminuzione venga emessa entro un anno dal momento della effettuazione dell’operazione originaria.

La predetta conclusione vale anche nella particolare ipotesi in cui la fattura originaria è stata emessa in regime forfetario ai sensi del comma 59 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che prevede: «Salvo quanto disposto dal comma 60, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dal versamento dell’imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633…».

Pertanto, considerato che l’operazione si considera effettuata alla data della fattura, emessa sulla base del regime forfetario di cui all’articolo 1, commi 5 da 54 ad 89 della legge n. 190 del 2014; tale regime forfetario troverà applicazione anche in relazione alla connessa nota di variazione in diminuzione, da emettere ai sensi del citato art. 26.

Questo è quanto precisano le Entrate con la risposta ad istanza di interpello del 11 luglio 2019 n. 227, con oggetto: “Note di variazione IVA a seguito della stipula di un accordo transattivo – Note di credito emesse in relazione ad operazioni fatturate in base al regime forfetario ex art. 1, commi 54-89, legge n. 190/2014 – Articolo 26 DPR n. 633 del 1972