• 16/04/2024 13:06

Pubblicate sul sito delle Entrate le regole e i termini per la trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni. Il provvedimento del 28 ottobre 2016, prot. n. 182070/2016, stabilisce che l’opzione può essere esercitata tramite i servizi telematici delle Entrate entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati e che l’opzione ha effetto per l’anno solare di inizio e per i quattro anni solari successivi. Per i soggetti che iniziano l’attività in corso d’anno che intendono esercitare l’opzione sin dal primo giorno di attività, l’opzione ha effetto dall’anno solare in cui è esercitata.

I contribuenti che esercitano questa opzione (introdotta dal D.Lgs. n. 127/2015) accedono ad alcune semplificazioni rilevanti. Potranno innanzitutto utilizzare il Sistema di Interscambio per scambiare le fatture elettroniche con i propri clienti e, in tal modo, adempiere alla trasmissione dei dati dall’Agenzia. Inoltre, in base a quanto stabilito dal decreto, per questi contribuenti il termine per gli accertamenti si riduce di un anno. Un altro incentivo previsto dalla normativa è la nuova procedura accelerata di rimborso (i rimborsi prioritari).

Infine, le stesse regole tecniche potranno essere seguite anche per adempiere all’obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture previsto dall’articolo 21 del decreto legge n. 78 del 2010, come di recente modificato dal D.L. n. 193/2016 (decreto legge fiscale); chi sceglierà l’opzione sarà esonerato dall’adempimento previsto dal nuovo decreto legge.

Dal 1° gennaio 2017 scatta la trasmissione

Con il provvedimento del 28 ottobre 2016, sono stabilite le informazioni da trasmettere, il loro formato, i termini di trasmissione e le modalità tecniche per comunicare i dati in totale sicurezza. Le regole tecniche stabilite dal provvedimento sono necessarie per consentire ai contribuenti IVA di esercitare l’opzione di trasmissione telematica dei dati delle fatture già con riferimento alle operazioni effettuate dal 1 gennaio prossimo, come previsto dall’articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Le regole tecniche contenute nel provvedimento di oggi potranno essere seguite anche per adempiere all’obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture previsto dall’articolo 21 del decreto legge n. 78 del 2010, come modificato dal decreto legge fiscale 22 ottobre 2016, n. 193; quindi, coloro che eserciteranno l’opzione non saranno tenuti a quest’ultimo adempimento.

Durata ed esercizio dell’opzione

Il provvedimento che disciplina la trasmissione dei dati stabilisce che l’opzione può essere esercitata tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati e che l’opzione ha effetto per l’anno solare in cui ha inizio la trasmissione dei dati e per i quattro anni solari successivi. Se non revocata, l’opzione si estende di quinquennio in quinquennio. Per i soggetti che iniziano l’attività in corso d’anno e che intendono esercitare l’opzione sin dal primo giorno di attività, quest’ultima ha effetto dall’anno solare in cui è esercitata.

Fatturazione elettronica attraverso SdI: semplificazione e incentivi

Solo i contribuenti che decideranno di esercitare l’opzione prevista dal decreto legislativo 127 del 2015, potranno utilizzare il Sistema di Interscambio per scambiare le fatture elettroniche con i propri clienti e, così facendo, l’Agenzia delle entrate acquisirà automaticamente i dati delle fatture e il contribuente potrà evitare l’adempimento di trasmissione accedendo, inoltre, ai benefici stabiliti all’articolo 3 dello stesso decreto, tra cui i rimborsi prioritari. Inoltre, gli stessi soggetti – qualora ricevano e effettuino i pagamenti delle loro fatture emesse e ricevute in modalità tracciata – potranno accedere alla riduzione di un anno dei termini dell’accertamento. (Così, comunicato stampa del 28 ottobre 2016)

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, prot. n. 182070/2016: «Definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole e soluzioni tecniche e dei termini per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute, per l’esercizio della relativa opzione e per la messa a disposizione delle informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127»