Le risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate – Ottobre 2026 – Aggiornamento con la risposta n. 179/2026

Con la risposta n. 179/2026 prende invece avvio la raccolta degli interpelli di ottobre. Il primo chiarimento del nuovo mese riguarda il trattamento convenzionale di una pensione INPS derivante da attività lavorativa svolta esclusivamente nel settore privato e percepita da un soggetto fiscalmente residente nella Repubblica Popolare Cinese. Sebbene, in base alla normativa interna, la pensione corrisposta dall’INPS sia considerata reddito prodotto in Italia, occorre coordinare tale disciplina con la nuova Convenzione Italia-Cina contro le doppie imposizioni. 
L’Agenzia delle entrate precisa che, pur derivando da un rapporto di lavoro privato, la pensione INPS rientra nella nozione convenzionale di prestazione corrisposta nell’ambito di un «sistema previdenziale pubblico». Tale nozione comprende infatti le pensioni corrisposte sulla base della legislazione di sicurezza sociale a fronte di contributi obbligatori per legge, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del precedente datore di lavoro. Non trova quindi applicazione la regola generale dell’articolo 18, paragrafo 1, che attribuirebbe la tassazione esclusiva allo Stato di residenza del pensionato. Opera invece la disposizione speciale del paragrafo 2 dello stesso articolo, con conseguente potestà impositiva esclusiva dello Stato della fonte: l’Italia.
Il chiarimento assume particolare importanza perché distingue la natura del precedente rapporto di lavoro dalla natura del sistema previdenziale nell’ambito del quale viene corrisposta la pensione: il fatto che l’interessato abbia lavorato esclusivamente nel settore privato non è sufficiente, nella Convenzione Italia-Cina, a ricondurre automaticamente la pensione alla tassazione esclusiva nello Stato di residenza.

 

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Di seguito si riportano, per ciascuna risposta, l’oggetto, la sintesi e il link al testo integrale.

 

Risposta n. 179 dell’1/10/2026

Pensione INPS da lavoro privato percepita da residente in Cina: tassazione esclusiva in Italia perché rientra nel sistema previdenziale pubblico

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 179 del 1° ottobre 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – PENSIONI ESTERE – Convenzione Italia-Cina – Pensione INPS derivante da lavoro nel settore privato percepita da soggetto residente in Cina – Qualificazione come prestazione corrisposta nell’ambito di un sistema previdenziale pubblico – Tassazione esclusiva nello Stato della fonte – Articolo 18, paragrafo 2, della Convenzione tra Italia e Cina ratificata dalla L. 18/11/2024, n. 182

 

La pensione INPS derivante da un’attività lavorativa svolta esclusivamente nel settore privato, percepita da un soggetto fiscalmente residente in Cina, non è tassata esclusivamente nello Stato di residenza ai sensi della regola generale dell’articolo 18, paragrafo 1, della Convenzione Italia-Cina. Poiché il trattamento è corrisposto nell’ambito del sistema previdenziale pubblico italiano a fronte di contributi obbligatori per legge, opera la deroga del paragrafo 2 dello stesso articolo 18: la potestà impositiva spetta esclusivamente allo Stato della fonte, vale a dire all’Italia. 

 

Riferimenti normativi e documentali:




Le risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate – Settembre 2026 – Aggiornamento con le risposte nn. 166-178/2026

Con la risposta ad interpello n. 166 dell’1° settembre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha aperto la raccolta di settembre 2026 delle risposte ad interpello, affrontando il trattamento IVA delle attività di accompagnamento escursionistico, divulgazione naturalistica e laboratori didattici svolti in aree liberamente accessibili al pubblico, nonché delle visite a un’aula immersiva inserita in un percorso museale. Il chiarimento distingue nettamente le diverse prestazioni. Le visite guidate, l’accompagnamento escursionistico e le attività didattico-divulgative svolte in aree aperte al pubblico non costituiscono attività di spettacolo o intrattenimento e non richiedono, quindi, la certificazione dei corrispettivi mediante biglietteria automatizzata SIAE. Ai fini IVA, tuttavia, trattandosi di autonome prestazioni di servizi non collegate all’accesso a un luogo culturale mediante biglietto d’ingresso, i relativi corrispettivi restano assoggettati all’imposta secondo le regole ordinarie. Diversamente, la visita all’aula immersiva, in quanto inserita nel percorso museale e assimilabile alla visita di un luogo di interesse culturale, può beneficiare dell’esenzione prevista dall’articolo 10, primo comma, n. 22), del D.P.R. n. 633 del 1972.

 

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Nella stessa giornata sono state pubblicate anche le risposte n. 167 e 168 del 2026. Con la prima, l’Agenzia ha esaminato il trasferimento di risorse da un Comune a un Consorzio pubblico nell’ambito di un accordo di cooperazione istituzionale, precisando che le somme restano fuori dal campo IVA quando l’accordo è effettivamente diretto allo svolgimento in comune di compiti di interesse pubblico, con una reale ripartizione di funzioni e responsabilità, mero ristoro dei costi sostenuti e assenza di un rapporto sinallagmatico tra le prestazioni. La risposta n. 168 interviene, invece, sulla disciplina agevolativa dei masi chiusi, riconoscendo che la permuta di terreni di eguale estensione, autorizzata dalla competente Commissione locale e realizzata mediante il contestuale distacco e l’incorporazione di superfici equivalenti, non determina la decadenza dalle agevolazioni fruite in sede di donazione, ferma restando la conduzione diretta del maso per il periodo decennale previsto dalla disciplina.
A queste si è aggiunta la risposta n. 169 del 3 settembre 2026, dedicata al credito d’imposta ZES Unica e, in particolare, al principio di incentivazione applicabile agli investimenti realizzati nel 2026. Il chiarimento assume particolare importanza per gli investimenti effettuati mediante leasing: l’Agenzia precisa che il rispetto del principio di incentivazione non richiede che il progetto sia avviato successivamente alla presentazione della comunicazione preventiva. Ai fini di tale verifica, per «avvio» deve intendersi il primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni, ovvero qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento. Nel caso esaminato, pertanto, il contratto di leasing stipulato nel febbraio 2026 può accedere al credito d’imposta ZES Unica, essendo stato concluso dopo l’entrata in vigore della disciplina agevolativa e ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti dalla normativa.
Con le successive risposte nn. 170–173 l’Agenzia ha ampliato ulteriormente il quadro dei temi affrontati nel mese: dalla fiscalità degli strumenti finanziari emessi e circolanti in forma digitale alla fusione per incorporazione di una società semplice in una fondazione iscritta al RUNTS; dalla disapplicazione, nell’ambito di una fusione inversa, dei limiti al riporto delle perdite fiscali, degli interessi passivi indeducibili e delle eccedenze ACE, fino all’imposta sostitutiva del 15 per cento prevista per il 2026 sul trattamento economico accessorio del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni.
Il nuovo aggiornamento prende avvio con la risposta n. 174 del 16 settembre 2026, dedicata al Documento unico di regolarità fiscale (DURF) e, in particolare, alla verifica del requisito secondo cui, nel triennio di riferimento, devono risultare versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dei ricavi o compensi dichiarati. L’Agenzia amplia il perimetro delle somme rilevanti: nel calcolo possono essere comprese anche le ritenute d’acconto applicate sugli interessi attivi relativi a disponibilità bancarie e depositi e versate all’Erario dal sostituto d’imposta, in quanto si tratta di un prelievo tributario economicamente imputabile al contribuente.
Il chiarimento assume rilievo anche con riferimento alle imposte pagate all’estero. Pur non risultando materialmente registrate nel conto fiscale italiano, l’Agenzia ritiene che possano concorrere al raggiungimento della soglia del 10 per cento fino a concorrenza del credito d’imposta riconosciuto ai sensi dell’articolo 165 del TUIR. La valorizzazione di tali imposte è giustificata dalla loro capacità di esprimere, al pari degli altri versamenti considerati dalla disciplina, un indice di complessiva affidabilità fiscale del contribuente.
La risposta n. 175 del 17 settembre 2026 affronta invece il trattamento IVA dei servizi di colocation resi mediante la messa a disposizione esclusiva di una private cage all’interno di un data center situato in Italia. Secondo l’Agenzia, quando la porzione immobiliare è specificamente individuata e concessa in uso esclusivo al cliente, essa costituisce un elemento essenziale della prestazione: il servizio deve quindi essere qualificato, ai fini territoriali, come servizio relativo a un bene immobile ai sensi dell’articolo 7-quater del D.P.R. n. 633 del 1972. La prestazione, tuttavia, non si esaurisce nella mera disponibilità passiva dello spazio, ma comprende servizi tecnici e operativi – quali energia elettrica, climatizzazione, interconnessioni, prevenzione incendi e vigilanza – necessari al funzionamento dei server. Per questa ragione non trova applicazione l’esenzione prevista per le locazioni immobiliari e il servizio deve essere assoggettato a IVA con aliquota ordinaria.
Con la risposta n. 176 del 21 settembre 2026, l’Agenzia interviene nuovamente sul regime del cosiddetto realizzo controllato di cui all’articolo 177, comma 2, del TUIR. Il caso riguarda il conferimento delle partecipazioni totalitarie in una holding a favore di una società semplice di nuova costituzione. Pur rilevando che la nuova formulazione della norma non individua espressamente la natura giuridica che deve assumere la società conferitaria, l’Agenzia esclude l’applicazione del regime quando quest’ultima è una società semplice. La ragione risiede nell’assenza, per tale tipo societario, di un sistema contabile tipizzato che consenta di individuare in maniera oggettiva e documentata l’incremento di patrimonio netto generato dal conferimento, parametro sul quale continua a fondarsi la determinazione del valore di realizzo. All’operazione deve quindi applicarsi il criterio del valore normale previsto dall’articolo 9 del TUIR.
La risposta n. 177 del 23 settembre 2026 torna sulla fiscalità internazionale e sul trattamento convenzionale delle pensioni pubbliche. Il caso riguarda un soggetto che trasferisce la residenza fiscale in Italia ed è contemporaneamente cittadino italiano e svizzero, titolare di una pensione corrisposta dalla Cassa pensioni federale PUBLICA per la precedente attività prestata presso l’amministrazione federale svizzera. L’Agenzia chiarisce che la doppia cittadinanza non impedisce l’applicazione dell’articolo 19 della Convenzione Italia-Svizzera: ai fini del regime di tassazione esclusiva nello Stato da cui proviene la pensione pubblica è sufficiente che il beneficiario possieda anche la nazionalità di tale Stato. Gli emolumenti corrisposti da Cassa PUBLICA sono pertanto qualificabili come pensione pubblica e risultano imponibili esclusivamente in Svizzera.
La raccolta di settembre si completa con la risposta n. 178 del 30 settembre 2026, relativa agli obblighi di comunicazione delle spese sanitarie rimborsate da un ente bilaterale di categoria ai propri iscritti. L’Agenzia valorizza, nel caso concreto, il trattamento fiscale dei contributi che finanziano le prestazioni: la quota versata dal datore di lavoro concorre alla formazione del reddito fiscalmente imponibile del lavoratore, mentre quella versata dal lavoratore non è deducibile ai fini IRPEF. Non essendovi quindi alcun beneficio fiscale collegato ai contributi, le spese sanitarie successivamente rimborsate devono considerarsi comunque «rimaste a carico» del lavoratore. Ne consegue che l’ente bilaterale, nella fattispecie esaminata, non è tenuto alla comunicazione dei rimborsi prevista dall’articolo 78, comma 25-bis, della legge n. 413 del 1991.
La raccolta di settembre 2026, con le risposte nn. 166–178, offre così un quadro particolarmente vario di chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate: dall’IVA applicabile alle attività culturali, alla cooperazione tra pubbliche amministrazioni e ai servizi di colocation nei data center; dalle agevolazioni per i masi chiusi e per gli investimenti nella ZES Unica alle regole del DURF; dalla fiscalità degli strumenti finanziari digitali e delle operazioni straordinarie al conferimento di partecipazioni in società semplici; fino alla fiscalità internazionale delle pensioni pubbliche e agli obblighi connessi ai rimborsi delle spese sanitarie.

 

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Di seguito si riportano, per ciascuna risposta, l’oggetto, la sintesi e il link al testo integrale.

 

Risposta n. 166 dell’01/09/2026

Visite escursionistiche e aula immersiva: niente biglietteria SIAE; IVA ordinaria per le attività autonome in aree aperte ed esenzione per la visita museale

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 166 dell’1 settembre 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Servizi di accompagnamento escursionistico, attività divulgative e laboratori didattici in aree liberamente accessibili – Visita in aula immersiva nell’ambito di percorso museale – Esclusione da spettacolo e intrattenimento – Certificazione dei corrispettivi senza biglietteria automatizzata SIAE – Applicazione dell’esenzione IVA per la sola prestazione inerente alla visita museale – Articolo 10, primo comma, n. 22), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633.

 

I corrispettivi per visite guidate, accompagnamento escursionistico e laboratori svolti in aree liberamente accessibili non sono riferibili ad attività di spettacolo o intrattenimento e, pertanto, non richiedono l’utilizzo della biglietteria automatizzata SIAE. Tali servizi, se autonomamente considerati, sono assoggettati all’IVA ordinaria. Può invece beneficiare dell’esenzione IVA prevista per le prestazioni inerenti alla visita di musei e luoghi similari la visita all’aula immersiva inserita nell’ambito del percorso museale.

 

Riferimenti normativi e documentali

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 10, primo comma, n. 22).
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 74-quater.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella C allegata.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, articolo 1 e tariffa allegata.
Decreto del Ministero delle finanze 13 luglio 2000.
Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, articolo 132, paragrafo 1, lettera n).
Circolare Ministero delle Finanze 7 settembre 2000, n. 165.
Risoluzione Ministero delle Finanze 23 aprile 1998, n. 30.
Risoluzione Ministero delle Finanze 18 gennaio 1999, n. 4.
Risoluzione Agenzia delle Entrate 15 giugno 2004, n. 85/E.
Risoluzione Agenzia delle Entrate 28 febbraio 2007, n. 30/E.
Risoluzione Ministero delle Finanze n. 395008 del 2 maggio 1985.
Risposta Agenzia delle Entrate n. 125 del 30 aprile 2025.
Risposta Agenzia delle Entrate n. 161 del 18 giugno 2025.
Risposta Agenzia delle Entrate n. 229 del 3 settembre 2025.

 

Risposta n. 167 dell’01/09/2026

Senza IVA il contributo dal Comune al Consorzio se l’accordo è cooperazione pubblico-pubblico senza scambio sinallagmatico

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 167 dell’1 settembre 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Accordo di cooperazione tra pubbliche amministrazioni per interventi su impianto sportivo – Trasferimento di risorse dal Comune al Consorzio pubblico soggetto attuatore – Esclusione da IVA per assenza di rapporto sinallagmatico e carenza del presupposto oggettivo – Articolo 3 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633.

 

Le somme trasferite dal Comune al Consorzio pubblico in esecuzione di un accordo di cooperazione istituzionale, stipulato ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del Codice dei contratti pubblici e dell’articolo 15 della legge n. 241 del 1990, sono escluse dal campo di applicazione dell’IVA quando l’accordo è diretto alla realizzazione di compiti di interesse pubblico comune, con riparto di funzioni, rimborso dei costi sostenuti e assenza di un rapporto sinallagmatico tra le prestazioni delle amministrazioni coinvolte.

 

Riferimenti normativi e documentali

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 3.
Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, articoli 2 e 73.
D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, articolo 7, comma 4.
Legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 15.
Direttiva 2014/24/UE, considerando n. 33 e articolo 12, paragrafo 4.
Circolare Agenzia delle Entrate 21 novembre 2013, n. 34/E.
Risposta Agenzia delle Entrate n. 81 del 19 gennaio 2023.
Risposta Agenzia delle Entrate n. 131 del 7 giugno 2024.
Risposta Agenzia delle Entrate n. 193 del 4 ottobre 2024.
Corte di Giustizia UE, sentenza 3 marzo 1994, causa C-16/93.
Corte di Giustizia CE, sentenza 23 marzo 2006, causa C-210/04.
Corte di Giustizia UE, sentenza 5 luglio 2018, causa C-544/16.

Corte di Giustizia UE, sentenza 11 marzo 2020, causa C-94/19. – Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell’11 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — San Domenico Vetraria SpA / Agenzia delle Entrate

(Causa C-94/19) 

(Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Sesta direttiva 77/388/CEE – Articoli 2 e 6 – Ambito di applicazione – Operazioni imponibili – Prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso – Distacco di personale da parte di una società controllante presso la sua controllata – Rimborso da parte della controllata limitato ai costi sostenuti)

(2020/C 215/21)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio: Corte suprema di cassazione

Parti nel procedimento principale
Ricorrente: San Domenico Vetraria SpA
Convenuta: Agenzia delle Entrate
Nei confronti di: Ministero dell’Economia e delle Finanze

Dispositivo

L’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una legislazione nazionale in base alla quale non sono ritenuti rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale di una controllante presso la sua controllata, a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, a patto che gli importi versati dalla controllata a favore della società controllante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, dall’altro, si condizionino reciprocamente.

 

Corte di Giustizia UE, sentenza 4 luglio 2024, causa C-87/23.
Corte di Giustizia UE, sentenza 20 gennaio 2005, causa C-412/03.
Corte di Giustizia UE, sentenza 12 maggio 2016, causa C-520/14.
Corte di Giustizia UE, sentenza 9 giugno 2009, causa C-480/06.
Corte di Giustizia UE, sentenza 23 dicembre 2009, causa C-305/08.
Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 15 luglio 2013, n. 3849.
Consiglio di Stato, Sez. II, parere 28 novembre 2012, n. 9004.
Consiglio di Stato, Sez. II, parere 22 aprile 2015, n. 1178.
ANAC, parere n. 66 del 17 gennaio 2024.

 

Risposta n. 168 dell’01/09/2026

Maso chiuso: la permuta autorizzata di terreni equivalenti non fa decadere dalle agevolazioni, se resta la conduzione decennale

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 168 dell’1 settembre 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE – IMPOSTE INDIRETTE –  IMPOSTA DI REGISTRO – IMPOSTA IPOTECARIA E CATASTALE – Maso chiuso – Permuta di terreni di eguale estensione autorizzata dalla Commissione locale per i masi chiusi – Esclusione della decadenza dalle agevolazioni fiscali fruite in sede di donazione – Obbligo di conduzione diretta decennale – Articolo 5-bis, comma 3, del D.Lgs. 18/05/2001, n. 228.

La permuta di terreni appartenenti a masi chiusi di pari estensione, autorizzata dalla Commissione locale competente e realizzata mediante il contestuale distacco e l’incorporazione di superfici equivalenti, non determina la decadenza dalle agevolazioni fiscali fruite in occasione della donazione del maso chiuso, purché resti fermo l’impegno alla conduzione diretta per dieci anni.

 

Riferimenti normativi e documentali

D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, articolo 5-bis, commi 1, 2 e 3.
Legge 31 gennaio 1994, n. 97, articolo 5-bis, commi 1 e 2.
Legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, articoli 1, 4, 5 e 11.
Circolare Agenzia delle Entrate 31 gennaio 2002, n. 13/E.
Corte di cassazione, sentenza 6 ottobre 2011, n. 20460.
Consiglio di Stato, sentenza 14 marzo 2025, n. 2096.

 

Risposta n. 169 del 03/09/2026

ZES Unica 2026: leasing agevolabile anche se stipulato prima della comunicazione, purché l’avvio segua l’entrata in vigore della misura

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 169 del 3 settembre 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – CREDITI D’IMPOSTA – ZES Unica – Investimenti 2026 in beni strumentali mediante leasing – Principio di incentivazione e comunicazione preventiva – Rilevanza dell’avvio del progetto dopo l’entrata in vigore della misura agevolativa – Gli investimenti possono essere avviati anche prima della comunicazione preventiva, ma non possono essere avviati prima dell’entrata in vigore della misura agevolativa – Articolo 16 del D.L. 19/09/2023, n. 124, conv., con mod., dalla L 13/11/2023, n. 162

 

Ai fini del credito d’imposta ZES Unica 2026, il principio di incentivazione non richiede che l’investimento sia avviato successivamente alla presentazione della comunicazione preventiva. Un investimento realizzato mediante leasing, con contratto stipulato e bene consegnato nel febbraio 2026, può pertanto risultare agevolabile se il progetto di investimento è stato avviato dopo l’entrata in vigore della misura agevolativa, ferma restando la verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina. Questo perché, “per ‘avvio’ dell’investimento deve intendersi la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima (cfr. articolo 2, paragrafo 1, punto 23 del GBER)”. (Nella specie, acquisito mediante contratto di locazione finanziaria stipulato il […] febbraio 2026 e consegna il […] febbraio 2026, vale a dire prima dell’invio della comunicazione preventiva, da presentare nel periodo compreso dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026).

 

Riferimenti normativi e documentali

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articoli 109, commi 1 e 2, e 110.
D.L. 19 settembre 2023, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162,  articolo 16,
Legge 30 dicembre 2025, n. 199, articolo 1, commi 438, 439 e 443.
Legge 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, commi 485 e 491.
Decreto del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 17 maggio 2024.
DM 17 maggio 2024, articolo 3, commi 1, 4 e 7.
DM 17 maggio 2024, articolo 4, comma 5.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 30 gennaio 2026, n. 3882, punto 1.2.
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, articoli 2, paragrafo 1, punto 23; 6, paragrafi 2 e 4; 14.
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, articoli 107, paragrafo 3, lettere a) e c), e 108.
Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

 

Risposta n. 170 del 10/09/2026

Obbligazioni tokenizzate e imposta sostitutiva: il responsabile del registro DLT non è banca di primo livello senza una previsione normativa espressa

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 170 del 10 settembre 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – REDDITI DI CAPITALE – Strumenti finanziari digitali e obbligazioni tokenizzate – Imposta sostitutiva sugli interessi e altri proventi – Responsabile del registro DLT non equiparabile alla banca di primo livello – Articoli 2, 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 01/04/1996, n. 239.

Il regime del D.Lgs. n. 239/1996 non consente, allo stato, di equiparare il responsabile del registro DLT alla banca di primo livello: per gli strumenti finanziari digitali l’imposta sostitutiva segue le regole dell’articolo 5,

 

Riferimenti normativi e documentali:

– D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, articoli 2, 5, 6, 7, 8 e 11, comma 4.
– D.L. 17 marzo 2023, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023, n. 52, articolo 19.
– Regolamento (UE) 2022/858 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022.
– Regolamenti (UE) n. 600/2014 e n. 909/2014; direttiva 2014/65/UE.
– D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articoli 44, 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), e 168-bis.
– D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, articolo 100.
– D.M. 12 dicembre 2001, schema di autocertificazione ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del D.Lgs. n. 239/1996.
– D.M. 4 dicembre 1996, n. 632.
– D.M. 11 dicembre 1996, modelli 116/IMP, 117/IMP e 118/IMP.
– Circolare Agenzia delle Entrate n. 30/E del 27 ottobre 2023, paragrafo 1.3.
– Risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-04222 – Centemero: Iniziative per differenziare il regime fiscale applicabile agli strumenti finanziari emessi in forma digitale – ALLEGATO 3 (Testo della risposta).

 

Risposta n. 171 del 11/09/2026

Fusione di società semplice in fondazione ETS: fuori campo IVA e imposte fisse se l’ente resta iscritto al RUNTS, senza realizzo sui beni agricoli che mantengono la loro destinazione

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 171 del 11 settembre 2026 – Oggetto: ENTI DEL TERZO SETTORE – Fusione per incorporazione di società semplice in fondazione ETS – Profili IRES, IVA e imposte di registro, ipotecaria e catastale – Articolo 67 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR) e articolo 82, comma 3, del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117.

La fusione della società semplice nella fondazione ETS non genera rilievo reddituale per i beni agricoli che conservano la destinazione, resta fuori campo IVA per difetto del presupposto soggettivo e beneficia delle imposte fisse previste per gli ETS.

 

Riferimenti normativi e documentali:

– D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articoli 9, 67, 68, 171, comma 2, 172, 173 e 174.
– D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), articoli 79, commi 5 e 5-bis, e 82, commi 1 e 3.
– D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articoli 2, terzo comma, lettera f), e 4, secondo comma, n. 2).
– D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, articolo 40, e Tariffa, Parte Prima, articolo 4.
– Codice civile, articolo 2249.
– Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 152/E del 15 aprile 2008.
– Risposta Agenzia delle Entrate n. 555 dell’8 novembre 2022.
– Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 febbraio 2026.
– Circolare Agenzia delle Entrate n. 26/E del 1° giugno 2016.
– Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 340/E del 23 novembre 2007.
– Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E del 2014.

 

Risposta n. 172 del 15/09/2026

Fusione inversa del veicolo nella target finanziata con equity: riporto integrale di perdite, interessi e ACE se manca il rischio di bara fiscale

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 172 del 15 settembre 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Fusione inversa del veicolo nella target a seguito di acquisizione finanziata con equity – Disapplicazione dei limiti al riporto di perdite fiscali, interessi passivi ed eccedenze ACE – Articolo 172, commi da 7 a 7-ter, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

I limiti antielusivi al riporto delle posizioni fiscali non operano se, nel concreto, target e veicolo non sono bare fiscali e le perdite, gli interessi passivi e l’ACE derivano dall’operatività o dalla struttura fisiologica dell’investimento.

 

Riferimenti normativi e documentali:

– Legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 11, comma 1, lettera d), e articolo 10-bis.
– D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articoli 84, comma 3, 89, comma 1, 96, comma 5, 172, commi 7, 7-bis, 7-ter e 9, 173, comma 10, e 177-ter.
– D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, articolo 15, comma 1, lettere b) e d), e comma 2.
– Legge 9 agosto 2023, n. 111, articolo 6.
– Decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, conv., con mod., dalla legge 30 luglio 2025, n. 108
– D.M. 27 giugno 2025, articolo 3, comma 1, lettera a).
– D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216, articolo 5.
– D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, articolo 1, comma 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
– Codice civile, articoli 2409-bis, 2425, 2501-ter, 2501-septies, 2504, 2504-bis e 2505.
– Codice di procedura civile, articolo 64.
– Risposta Agenzia delle Entrate n. 234 del 28 aprile 2022.
– Risposta Agenzia delle Entrate n. 465 del 13 ottobre 2020.

 

Risposta n. 173 del 15/09/2026

Trattamento accessorio dei dipendenti pubblici: imposta sostitutiva del 15 per cento su 800 euro annui e soglia di reddito verificata nel 2026

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 173 del 15 settembre 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – LAVORO DIPENDENTE – Imposta sostitutiva del 15 per cento sul trattamento economico accessorio del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni – Limite di 800 euro e soglia reddituale di 50.000 euro riferiti al 2026 – Articolo 1, comma 237, della L. 30/12/2025, n. 199

Per il 2026 l’imposta sostitutiva del 15 per cento si applica al trattamento accessorio dei dipendenti pubblici non dirigenti entro 800 euro annui e solo se il reddito di lavoro dipendente dello stesso 2026 non supera 50.000 euro.

 

Riferimenti normativi e documentali:

– Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), articolo 1, comma 237.
– D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, articolo 1, comma 2.
– D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, articolo 45, comma 2.
– D.L. 7 giugno 2024, n. 73, articolo 7, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107.
– Legge 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, comma 354.

 

Risposta n. 174 del 16/09/2026

DURF: ai fini della soglia del 10 per cento concorrono anche le ritenute d’acconto sugli interessi attivi versate dal sostituto d’imposta e le imposte pagate all’estero, fino a concorrenza del credito riconosciuto ai sensi dell’articolo 165 del TUIR.

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 174 del 16 settembre 2026 – Oggetto: RISCOSSIONE – APPALTI – Documento unico di regolarità fiscale (DURF) – Calcolo della soglia del 10 per cento – Requisito dei versamenti registrati nel conto fiscale pari ad almeno il 10 per cento dei ricavi o compensi – Computabilità delle le ritenute d’acconto su interessi attivi su disponibilità bancarie e depositi versate dal sostituto d’imposta e delle imposte pagate all’estero fino a concorrenza del credito riconosciuto – Articolo 17-bis, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241

 

Ai fini della verifica del requisito del 10 per cento necessario per il DURF, nel calcolo dei versamenti rilevano anche le ritenute d’acconto sugli interessi attivi su disponibilità bancarie e depositi, versate dal sostituto d’imposta, nonché le imposte pagate all’estero fino a concorrenza del credito d’imposta riconosciuto ai sensi dell’articolo 165 del TUIR.

 

Riferimenti normativi e documentali:

 

Risposta n. 175 del 17/09/2026

Colocation in data center: quando il cliente dispone in via esclusiva di una private cage specifica e identificabile, l’immobile è elemento essenziale della prestazione e il servizio è territorialmente rilevante in Italia; non trattandosi di mera locazione passiva, si applica l’IVA con aliquota ordinaria.

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 175 del 17 settembre 2026 – Oggetto: IVA – TERRITORIALITÀ – Servizi di colocation con private cage in data center sito in Italia – Utilizzo esclusivo di una porzione specifica e identificabile dell’immobile – Servizi relativi a beni immobili – Territorialità in Italia – Esclusione dell’esenzione IVA prevista per le locazioni immobiliari – Applicazione dell’aliquota ordinaria – Conseguenze – Diritto alla detrazione e ricorrendone i presupposti al rimborso del credito IVA maturato – Articolo 7-quater, comma 1, lettera a), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633

 

La private cage, essendo una porzione specifica del data center attribuita in uso esclusivo al cliente, costituisce un elemento essenziale e indispensabile della prestazione: il servizio di colocation è quindi un servizio relativo a un bene immobile, territorialmente rilevante in Italia. La presenza delle ulteriori prestazioni tecniche esclude però la qualificazione come mera locazione immobiliare: il servizio è assoggettato a IVA con aliquota ordinaria. Più nel dettaglio, a giudizio dell’Agenzia delle entrate “i servizi di colocation sono qualificabili come servizi relativi a beni immobili, ai sensi dell’articolo 7-quater, comma 1, lettera a), del decreto IVA, con la conseguenza che la prestazione degli stessi è territorialmente rilevante in Italia“. Per quanto riguarda il regime IVA dei servizi, sebbene la messa a disposizione della private cage costituisca l’elemento principale della prestazione ai fini della qualificazione territoriale ai sensi dell’articolo 7-quater del decreto IVA, il servizio non si esaurendosi in una mera messa a disposizione passiva di uno spazio immobiliare, essendo accompagnato da una serie di prestazioni tecniche e operative funzionali all’utilizzo della private cage per l’alloggiamento e il funzionamento dei server, non può essere ricondotto nell’ambito applicativo del regime di esenzione previsto, al ricorrere di determinate condizioni, per i fabbricati o porzioni di fabbricati dall’articolo 10, comma 1, n. 8), del decreto IVA e deve essere assoggettato ad IVA con applicazione dell’aliquota nella misura ordinaria.

 

Riferimenti normativi e documentali:

 

Risposta n. 176 del 21/09/2026

Conferimento di partecipazioni in una società semplice: il realizzo controllato dell’articolo 177, comma 2, del TUIR non è applicabile, poiché la società semplice non dispone di un patrimonio netto contabile determinato secondo criteri legali; il valore di realizzo va quindi determinato secondo il valore normale dell’articolo 9 del TUIR.

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 176 del 21 settembre 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Conferimento di partecipazioni – Società semplice conferitaria – Inapplicabilità del regime del realizzo controllato – Applicazione del criterio del valore normale – Articoli 9, commi 2 e 5, e 177, comma 2, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR)

 

Il regime del realizzo controllato previsto dall’articolo 177, comma 2, del TUIR non può essere applicato quando la conferitaria è una società semplice. Il criterio speciale resta ancorato al patrimonio netto contabile della conferitaria, mentre la società semplice non è soggetta a un apparato contabile e a criteri legali di formazione del patrimonio netto analoghi a quelli previsti per le società commerciali. Pertanto, al conferimento in esame deve essere applicato il criterio del ”valore normale” ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 2 e 5 dell’articolo 9 del TUIR.

 

Riferimenti normativi e documentali:

 

Risposta n. 177 del 23/09/2026

Pensione pubblica svizzera: la doppia cittadinanza italiana e svizzera non esclude l’applicazione dell’articolo 19 della Convenzione; se la prestazione deriva da servizi resi all’amministrazione federale ed è corrisposta da Cassa pubblica, la tassazione spetta esclusivamente alla Svizzera.

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 177 del 23 settembre 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – PENSIONI ESTERE – Convenzione Italia-Svizzera – Pensione pubblica percepita da soggetto residente in Italia con doppia nazionalità italiana e svizzera – Irrilevanza della doppia cittadinanza – Tassazione esclusiva nello Stato erogatore – Articolo 19, paragrafo 1, della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera – La Legge federale sulla Cassa pensioni della Confederazione (‘”Legge su PUBLICA”),

 

La pensione corrisposta da Cassa pubblica in relazione alla precedente attività prestata presso il Dipartimento federale svizzero della difesa è qualificabile come pensione pubblica. La doppia cittadinanza italiana e svizzera non impedisce l’applicazione dell’articolo 19 della Convenzione: gli emolumenti sono pertanto soggetti a tassazione esclusiva in Svizzera. Ciò in quanto la formulazione del citato articolo 19 non attribuisce rilievo alla circostanza che il contribuente possieda anche la nazionalità dell’altro Stato contraente, né prevede deroghe in caso di doppia nazionalità.

 

Riferimenti normativi e documentali:

 

Risposta n. 178 del 30/09/2026

Rimborsi sanitari dell’ente bilaterale: se i contributi del datore di lavoro concorrono al reddito del lavoratore e la quota a carico del lavoratore non è deducibile, le spese rimborsate restano fiscalmente a suo carico; nel caso esaminato l’ente non deve comunicare i rimborsi ai sensi dell’articolo 78, comma 25-bis, della legge n. 413 del 1991.

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 178 del 30 settembre 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – SPESE SANITARIE – Ente bilaterale di categoria – Rimborso delle spese sanitarie agli iscritti – Contributi del datore di lavoro imponibili e quota del lavoratore non deducibile – Spese rimaste a carico – Insussistenza dell’obbligo di comunicazione – Articolo 78, comma 25-bis, della L. 30/12/1991, n. 413

 

Quando i contributi versati all’ente bilaterale non producono alcun beneficio fiscale per il lavoratore, le spese sanitarie successivamente rimborsate devono considerarsi comunque rimaste a suo carico. Nel caso esaminato, pertanto, non sussiste l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati delle spese sanitarie rimborsate. Resta distinta la qualificazione dell’ente come soggetto avente esclusivamente fine assistenziale, rimessa alla competenza del Ministero della Salute.

Più nel dettaglio, a giudizio dell’Agenzia delle entrate, “non sussistendo alcun beneficio fiscale in capo al lavoratore a fronte del versamento del contributo da parte del datore di lavoro e non essendo deducibile fiscalmente ai fini dell’IRPEF la quota contributiva versata dal lavoratore, deve concludersi che le spese sanitarie rimborsate dall’Ente bilaterale debbano considerarsi ‘rimaste a carico’ dei lavoratori. Conseguentemente, si ritiene che non sussista in capo all’Ente istante alcun obbligo di comunicazione delle spese sanitarie rimborsate ai sensi dell’articolo 78, comma 25­-bis, della L. n. 413 del 1991″

 

Riferimenti normativi e documentali: