Concordato preventivo biennale 2026-2027: il nuovo vademecum dell’Agenzia delle entrate dopo il Decreto Omnibus

La circolare n. 8/E sostituisce le precedenti circolari dedicate al CPB e raccoglie in forma sistematica i principali chiarimenti di prassi, le risposte a interpello, le Faq, le istruzioni alla modulistica e le regole operative già intervenute sull’istituto.

Termine al 2 novembre (il 31 ottobre, infatti, cade di sabato) per l’adesione al nuovo biennio, soglie della proposta estese a tutti i livelli ISA, nuove regole su accesso, esclusione e decadenza. Per chi rinnova: benefici premiali rafforzati, acconti senza maggiorazione, rateazione senza interessi e possibilità di regolarizzare le annualità 2020-2023.

SOMMARIO

– Un nuovo documento di prassi che sostituisce la precedente prassi sul CPB

– Per il biennio 2026-2027 adesione entro il prossimo 2 novembre (il 31 ottobre cade di sabato)

– Soglie alla proposta CPB anche per i contribuenti con ISA inferiori a 8

– Requisiti mancanti e cause di esclusione: l’adesione diventa priva di effetti

– Professionisti, STP e associazioni: rileva ora anche la corrispondenza dell’ISA

– Rinnovo e ingresso di nuovi soci: deroga entro la soglia di 35.000 euro

– Errori dichiarativi: più spazio alla dichiarazione integrativa e al ravvedimento

– Decadenza: il decreto Omnibus riscrive il rapporto con gli errori nella proposta

– Rinnovo del CPB premiato: aumentano le soglie per visto e rimborsi IVA

– Saldo e acconti rateizzabili senza interessi per chi rinnova

– Acconti: nel rinnovo salta la maggiorazione del metodo storico

– Ravvedimento 2020-2023 per chi passa dal CPB 2024-2025 al 2026-2027

– Imposta sostitutiva: oltre 85.000 euro aliquota IRPEF del 43% o IRES del 24%

– Controlli rafforzati per chi non aderisce o decade

 

Un nuovo documento di prassi che sostituisce la precedente prassi sul CPB

 

Con la circolare 6 ottobre 2026, n. 8/E, l’Agenzia delle entrate torna sul Concordato preventivo biennale con un documento che va ben oltre il tradizionale aggiornamento annuale.

La circolare ricostruisce, infatti, la disciplina dell’istituto come risultante dalle numerose modifiche intervenute dalla sua introduzione e, soprattutto, sostituisce le precedenti circolari dedicate al CPB, raccogliendo in un unico documento disposizioni normative, precedenti chiarimenti, risposte a interpello, FAQ, indicazioni sulla modulistica e regole operative. Sono inoltre recepite le novità introdotte nel 2026 e, in particolare, quelle recate dal D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, il cosiddetto Decreto Omnibus (cfr. cir. n. 8/E/2026, Premessa).

Le modifiche dell’articolo 28 del Decreto Omnibus intervengono su alcuni dei punti chiave dell’istituto: requisiti di accesso, cause di esclusione, rinnovo, rilevanza delle basi imponibili concordate, acconti, cessazione e decadenza. Salvo le disposizioni espressamente riferite ad altre annualità, le nuove regole trovano applicazione a partire dalle adesioni relative al biennio 2026-2027 (cfr. cir. n. 8/E/2026, Premessa).

L’impostazione rende quindi la circolare n. 8/E il nuovo punto di riferimento per professionisti e contribuenti chiamati a valutare non soltanto la convenienza economica della proposta, ma anche la corretta sussistenza dei presupposti e la tenuta del concordato durante l’intero biennio.

 

 

Comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 6 ottobre 2026

 

Concordato preventivo biennale, pronta la circolare-guida dell’Agenzia

Per il biennio 2026-2027 adesione entro il prossimo 2 novembre

 

Una guida completa sul Concordato preventivo biennale: dalle regole generali ai benefici per chi aderisce, passando per le risposte ai quesiti di contribuenti e addetti ai lavori. È stata firmata dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, la circolare n. 8/E di oggi, che contiene tutte le istruzioni aggiornate in materia di Concordato (Cpb), anche alla luce del “Decreto Omnibus” (D.Lgs. n. 148/2026). Il documento di prassi illustra in modo sistematico tutti gli aspetti fondamentali dell’istituto, introdotto dal D.Lgs. n. 13/2024 al fine di favorire l’adempimento spontaneo agli obblighi dichiarativi.

 

Per l’adesione c’è tempo fino al prossimo 2 novembre

 

Per il biennio 2026-2027 la scelta va formalizzata entro il prossimo 2 novembre (il 31 ottobre, infatti, cade di sabato), insieme alla dichiarazione o, in alternativa, in via “autonoma” e cioè inviando il modello Cpb insieme al solo frontespizio di Redditi 2026. L’accesso all’istituto è consentito ai contribuenti titolari di reddito di impresa o di reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni tenuti all’applicazione degli Isa per il 2025, che intendono aderire per la prima volta o che, avendo già aderito per il biennio 2024-2025, vogliono accettare la nuova proposta elaborata dall’Agenzia.

 

Ulteriori benefici per chi rinnova la scelta

 

A coloro che rinnovano l’adesione per un altro biennio, viene riconosciuto, in aggiunta ai benefici ordinariamente previsti, l’esonero dal visto di conformità fino a 100mila euro annui per l’IVA e fino a 70mila per imposte dirette e Irap. In caso di rinnovo scatta inoltre l’esonero da visto o garanzia per i rimborsi Iva fino a 100mila euro, mentre si anticipano di due anni i termini di decadenza per l’attività di accertamento. Un ulteriore effetto premiale è la possibilità di rateizzare senza interessi, per i periodi d’imposta oggetto del concordato, le somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte. Infine, per coloro che rinnovano l’adesione è inoltre prevista la possibilità di adottare un regime di ravvedimento delle annualità pregresse versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e un’imposta sostitutiva dell’IRAP con aliquote agevolate.

 

Una guida completa e aggiornata

 

Il documento di prassi sostituisce le precedenti circolari sull’argomento e tratta in maniera sistematica la disciplina del Cpb, anche alla luce delle novità normative del 2026 e degli interventi di prassi. In appendice, sono inoltre raccolti i chiarimenti resi dall’Agenzia in risposta ai quesiti e faq, formulati dalla stampa specializzata o da organismi rappresentativi di categorie di operatori economici. (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 6 ottobre 2026)

 

 

Per il biennio 2026-2027 adesione entro il prossimo 2 novembre (il 31 ottobre cade di sabato)

 

In via ordinaria, l’articolo 9, comma 3, del D.Lgs. n. 13/2024 prevede l’accettazione della proposta entro il 30 settembre ovvero entro l’ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare.

Per il biennio 2026-2027 il termine normativo per aderire alla proposta è differito al 31 ottobre 2026; poiché tale data cade di sabato, la scadenza effettiva slitta al 2 novembre 2026 (cfr. cir. n. 8/E/2026, par. 1.1 e nota 108).

La proposta continua a essere elaborata valorizzando i dati dichiarati dal contribuente, le informazioni presenti nelle banche dati dell’Amministrazione, gli andamenti economici e di mercato e le risultanze degli ISA. Per il biennio 2026-2027 la metodologia è quella approvata con decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze dell’11 maggio 2026 (cfr. cir. n. 8/E/2026, parr. 1.1 e 1.2).

Soglie alla proposta CPB anche per i contribuenti con ISA inferiori a 8

 

L’articolo 7-bis del D.L. n. 38/2026 ha esteso il meccanismo anche ai contribuenti caratterizzati da livelli di affidabilità ISA inferiori a 8. In base all’attuale articolo 9, comma 3-bis, del decreto CPB, il limite rispetto al corrispondente reddito del periodo precedente, opportunamente rettificato, è pari al 10% con ISA 10; 15% con ISA da 9 a meno di 10; 25% con ISA da 8 a meno di 9; 30% con ISA da 6 a meno di 8; 35% con ISA inferiore a 6 (cfr. cir. n. 8/E/2026, par. 1.5).

Non si tratta tuttavia di un limite assoluto. Le soglie non operano quando la proposta così determinata risulterebbe inferiore ai valori di riferimento settoriali derivanti dalla metodologia prevista dall’articolo 9. Lo stesso sistema è esteso alla proposta relativa al valore della produzione netta ai fini IRAP (cfr. cir. n. 8/E/2026, par. 1.5).

 

Requisiti mancanti e cause di esclusione: l’adesione diventa priva di effetti

 

Tra le innovazioni più importanti del Decreto Omnibus vi è la diversa qualificazione delle conseguenze derivanti dall’adesione effettuata in assenza dei requisiti richiesti.

Per l’accesso rimane necessario che il contribuente eserciti un’attività per la quale trovino applicazione gli ISA. Restano inoltre rilevanti i debiti tributari e contributivi definitivamente accertati riferiti agli anni precedenti: è comunque ammesso l’accesso quando, prima dell’accettazione, il debito residuo complessivo sia stato ridotto al di sotto di 5.000 euro; non rilevano, finché perdura il relativo beneficio, i debiti oggetto di sospensione o di rateazione regolarmente adempiuta (cfr. cir. n. 8/E/2026, par. 1.6).

Dal biennio 2026-2027, però, il nuovo comma 2-bis dell’articolo 10 stabilisce che l’adesione effettuata senza i requisiti prescritti è priva di effetti. Non si configura più, dunque, una successiva decadenza da un concordato validamente instaurato: l’adesione deve considerarsi inefficace sin dall’origine (cfr. cir. n. 8/E/2026, par. 1.6.1).

La stessa logica viene applicata dall’articolo 11, comma 1-bis, alle cause di esclusione: se al momento dell’adesione ne sussiste una, il CPB non decade successivamente, ma deve essere considerato come mai perfezionato (cfr. cir. n. 8/E/2026, par. 1.7.1).

La distinzione non è meramente terminologica. Decadenza e inefficacia originaria operano su piani differenti e devono essere tenute separate.

 

Professionisti, associazioni, STP e STA: rileva ora anche la corrispondenza dell’ISA

 

Il Decreto Omnibus interviene anche sulle cause di esclusione riguardanti professionisti che partecipano contemporaneamente ad associazioni professionali, società tra professionisti o società tra avvocati.

Le lettere b-quinquies) e b-sexies) dell’articolo 11 vengono circoscritte alle ipotesi in cui il professionista individuale e l’associazione, STP o STA esercitino attività economiche riconducibili al medesimo ISA. Se le attività sono riconducibili a indici differenti, viene meno il necessario collegamento e non opera la causa di esclusione reciproca (cfr. cir. n. 8/E/2026, par. 1.7.1).

La modifica recepisce sul piano normativo una soluzione che l’Agenzia aveva già anticipato nella risposta a interpello n. 45 del 24 febbraio 2026, relativa al caso di un commercialista che partecipava anche a un’associazione esercente una distinta attività professionale (cfr. cir. n. 8/E/2026, par. 1.7 e par. 1.7.1).

 

Rinnovo e ingresso di nuovi soci: deroga entro la soglia di 35.000 euro

 

Sempre in materia di cause di esclusione, il legislatore attenua gli effetti delle modifiche della compagine sociale quando il contribuente rinnova il concordato.

Nel nuovo testo della lettera b-quater) dell’articolo 11, l’ingresso di nuovi soci o associati non determina, nelle ipotesi di rinnovo, la causa di esclusione quando i nuovi soggetti, nell’anno precedente, abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati oppure abbiano conseguito redditi d’impresa o di lavoro autonomo per un ammontare complessivo non superiore a 35.000 euro (cfr. cir. n. 8/E/2026, par. 1.7.1).

Una modifica speculare è stata apportata alle cause di cessazione disciplinate dall’articolo 21.

 

Errori dichiarativi: più spazio alla dichiarazione integrativa e al ravvedimento

 

Di rilievo è la nuova disciplina degli errori e delle omissioni che incidono sui dati utilizzati per determinare la proposta.

Dal biennio 2026-2027 il nuovo comma 3-bis dell’articolo 19 consente al contribuente di modificare o integrare la dichiarazione per rimuovere errori o omissioni relativi a ricavi, compensi o altri dati rilevanti per il CPB. Il reddito e il valore della produzione concordati vengono conseguentemente rideterminati e le relative sanzioni possono essere definite attraverso il ravvedimento operoso (cfr. cir. n. 8/E/2026, par. 1.13.1).

La novità segna un cambio di impostazione rispetto alla disciplina precedente: non ogni divergenza nei dati comunicati conduce necessariamente alla perdita del concordato. L’ordinamento riconosce ora espressamente uno spazio alla correzione spontanea, da coordinare però con le cause di decadenza e con i limiti temporali propri del ravvedimento.

 

Decadenza: il Decreto Omnibus riscrive il rapporto con gli errori nei dati della proposta

 

Il coordinamento emerge con particolare evidenza dalla nuova formulazione dell’articolo 22. Per gli errori o le omissioni nei dati utilizzati per la proposta, la decadenza si verifica, secondo il nuovo assetto, a seguito di accertamento relativo al periodo precedente al biennio quando il reddito o il valore netto della produzione risultanti dai dati corretti siano superiori di almeno il 30% rispetto a quelli concordati (cfr. cir. n. 8/E/2026, par. 1.11.1).

Resta distinta l’ipotesi dell’accertamento di attività non dichiarate oppure di passività inesistenti o indeducibili per importi superiori al 30% dei ricavi o compensi dichiarati. Rimangono inoltre ferme le violazioni qualificate dalla legge come non di lieve entità.

La nuova disciplina deve essere letta congiuntamente all’articolo 19, comma 3-bis: gli errori suscettibili di regolarizzazione possono essere corretti mediante dichiarazione integrativa e ravvedimento, mentre il sistema conserva un trattamento più rigoroso per le violazioni di maggiore gravità e per quelle già emerse nell’attività di controllo.

 

Rinnovo del CPB premiato: aumentano le soglie per visto e rimborsi IVA

 

Il Decreto Omnibus attribuisce al rinnovo del concordato un valore premiale autonomo.

Per chi prosegue senza soluzione di continuità nel CPB, l’articolo 14 riconosce soglie più elevate rispetto agli ordinari benefici ISA: l’esonero dal visto di conformità per la compensazione arriva a 100.000 euro annui per l’IVA e a 70.000 euro per imposte dirette e IRAP; per i rimborsi IVA, l’esonero dal visto o dalla garanzia sale anch’esso a 100.000 euro. Viene inoltre anticipato di due anni, anziché di almeno un anno, il termine di decadenza dall’accertamento nei casi previsti dalla disciplina (cfr. cir. n. 8/E/2026, par. 1.12.1).

La scelta normativa mostra chiaramente l’intento di favorire non la sola adesione episodica, ma la permanenza del contribuente nel meccanismo concordatario.

 

Saldo e acconti rateizzabili senza interessi per chi rinnova

 

Un ulteriore beneficio riguarda i versamenti. Per i contribuenti che rinnovano l’adesione anche per il biennio 2026-2027, il nuovo comma 1-ter dell’articolo 14 consente di rateizzare le somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte senza applicazione di interessi, in deroga alla disciplina ordinaria dei pagamenti rateali (cfr. cir. n. 8/E/2026, par. 1.12.1).

Si tratta di una misura da non confondere con la determinazione degli acconti: riguarda le modalità finanziarie del versamento delle somme dovute e si aggiunge agli ulteriori vantaggi previsti per il rinnovo.

 

Acconti: nel rinnovo salta la maggiorazione del metodo storico

 

Sul versante della determinazione degli acconti, il nuovo comma 3-bis dell’articolo 20 esclude, per coloro che rinnovano il CPB per il biennio immediatamente successivo, l’applicazione dei commi 2 e 3.

Ne consegue che il contribuente che rinnova può determinare l’acconto con il metodo storico senza applicare la maggiorazione prevista per il primo accesso al concordato. Secondo l’Agenzia, la ratio risiede nella continuità del “patto fiscale”: il primo anno del biennio rinnovato non viene considerato come l’avvio di un nuovo rapporto, ma quale prosecuzione del concordato precedente (cfr. cir. n. 8/E/2026, par. 1.14.1).

La deroga riguarda però il rinnovo in senso proprio. Non opera, ad esempio, quando dopo un’interruzione il contribuente torni ad aderire a un successivo biennio.

 

Ravvedimento 2020-2023 per chi passa dal CPB 2024-2025 al 2026-2027

 

Tra gli incentivi collegati al rinnovo rientra la possibilità introdotta dall’articolo 29 del Decreto Omnibus.

I soggetti che hanno aderito al CPB per il biennio 2024-2025 e rinnovano l’adesione per il 2026-2027 possono accedere al ravvedimento delle annualità pregresse dal 2020 al 2023, anche scegliendo singolarmente gli anni da regolarizzare.

La definizione avviene attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP, parametrata al livello di affidabilità ISA. Per le annualità 2020 e 2021, interessate dagli effetti della pandemia, l’imposta sostitutiva è ulteriormente ridotta del 30% (cfr. cir. n. 8/E/2026, par. 1.12.2).

Il collegamento normativo tra rinnovo del concordato e definizione delle pregresse annualità rafforza ulteriormente la funzione del CPB quale strumento di stabilizzazione del rapporto fiscale su un orizzonte pluriennale.

 

Imposta sostitutiva: oltre 85.000 euro aliquota IRPEF del 43% o IRES del 24%

 

La circolare riepiloga anche la disciplina dell’imposta sostitutiva applicabile al maggior reddito concordato. Per la parte della differenza tra reddito concordato e reddito effettivo del periodo precedente che eccede 85.000 euro, non operano le ordinarie aliquote agevolate dell’imposta sostitutiva: sulla quota eccedente trovano applicazione l’aliquota del 43% per i soggetti IRPEF e quella del 24% per i soggetti IRES (cfr. cir. n. 8/E/2026, par. 1.15.1).

Per società e associazioni trasparenti, la verifica del superamento degli 85.000 euro viene effettuata in capo alla società o associazione, indipendentemente dalla quota successivamente imputata ai soci o associati.

 

Controlli rafforzati per chi non aderisce o decade

 

L’accesso al CPB presuppone correttezza, completezza e veridicità delle informazioni utilizzate dall’Agenzia per formulare la proposta. La fedeltà dichiarativa rileva non soltanto nella fase iniziale, ma anche durante il biennio, potendo incidere sulla permanenza degli effetti del concordato.

Per gli aderenti, l’articolo 34, comma 1, limita l’esercizio di determinati poteri di accertamento, salvo che emergano cause di decadenza. Al contrario, nei confronti dei contribuenti che non aderiscono o che decadono, il comma 2 prevede l’intensificazione dell’attività di controllo dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza, anche mediante l’interconnessione delle banche dati e l’utilizzo delle informazioni contenute nell’Anagrafe dei conti finanziari (cfr. cir. n. 8/E/2026, par. 2).

La circolare ricorda inoltre che, per le violazioni riferibili ai periodi e ai tributi oggetto di una proposta non accettata o nei confronti di un contribuente decaduto, le soglie previste per l’applicazione delle sanzioni accessorie sono ridotte alla metà (cfr. cir. n. 8/E/2026, par. 3).

 

Concordato preventivo biennale. Il vademecum 2026 dell’Agenzia aggiornato al decreto Omnibus. Nuove regole per il biennio 2026-2027 e raccolta organica di prassi, quesiti e Faq

Link al testo della Circolare – Agenzia delle Entrate – n. 8/E del 6 ottobre 2026, con oggetto: CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) – Disciplina applicabile al biennio 2026-2027 – Modalità e termini di adesione – Metodologia e graduazione della proposta – Soglie delle proposte in funzione del livello di affidabilità fiscale ISA – Requisiti di accesso – Cause di esclusione, cessazione e decadenza – Effetti dell’adesione – Rinnovo del concordato – Rateizzazione senza interessi per i contribuenti che rinnovano l’adesione – Ravvedimento delle annualità 2020-2023 per i soggetti che rinnovano il CPB – Rilevanza delle basi imponibili concordate – Dichiarazioni integrative e ravvedimento operoso – Determinazione degli acconti – Regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato – Limiti alla base imponibile dell’imposta sostitutiva – Modalità di adesione e trasmissione telematica – Attività di controllo – Sanzioni accessorie – Risposte a quesiti e Faq – Novità introdotte dal Decreto Omnibus – D.Lgs. 12/02/2024, n. 13, come modificato dal D.Lgs. 07/08/2026, n. 148 – Artt. 28 e 29 del D.Lgs. 07/08/2026, n. 148 – D.L. 27/03/2026, n. 38, conv., con mod., dalla L. 22/05/2026, n. 88 – D.M. 11/05/2026

 

 




Le risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate – Ottobre 2026 – Aggiornamento con le risposte nn. 179 e 180 del 2026

Con la risposta n. 179/2026 prende invece avvio la raccolta degli interpelli di ottobre. Il primo chiarimento del nuovo mese riguarda il trattamento convenzionale di una pensione INPS derivante da attività lavorativa svolta esclusivamente nel settore privato e percepita da un soggetto fiscalmente residente nella Repubblica Popolare Cinese. Sebbene, in base alla normativa interna, la pensione corrisposta dall’INPS sia considerata reddito prodotto in Italia, occorre coordinare tale disciplina con la nuova Convenzione Italia-Cina contro le doppie imposizioni.
L’Agenzia delle Entrate precisa che, pur derivando da un rapporto di lavoro privato, la pensione INPS rientra nella nozione convenzionale di prestazione corrisposta nell’ambito di un «sistema previdenziale pubblico». Tale nozione comprende infatti le pensioni corrisposte sulla base della legislazione di sicurezza sociale a fronte di contributi obbligatori per legge, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del precedente datore di lavoro. Non trova quindi applicazione la regola generale dell’articolo 18, paragrafo 1, che attribuirebbe la tassazione esclusiva allo Stato di residenza del pensionato. Opera invece la disposizione speciale del paragrafo 2 dello stesso articolo, con conseguente potestà impositiva esclusiva dello Stato della fonte: l’Italia.
Il chiarimento assume particolare importanza perché distingue la natura del precedente rapporto di lavoro dalla natura del sistema previdenziale nell’ambito del quale viene corrisposta la pensione: il fatto che l’interessato abbia lavorato esclusivamente nel settore privato non è sufficiente, nella Convenzione Italia-Cina, a ricondurre automaticamente la pensione alla tassazione esclusiva nello Stato di residenza.

Con la risposta n. 180 del 5 ottobre 2026, l’Agenzia affronta invece la cessione infragruppo del c.d. “credito ulteriore” derivante dall’imposta sulle riserve matematiche (IRM) maturato da compagnie assicurative appartenenti al medesimo gruppo, alcune delle quali residenti in altri Stati membri dell’Unione europea e operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi, nonché attraverso una stabile organizzazione italiana. Il credito in questione è rappresentato dall’eccedenza di IRM relativa al quinto anno precedente che, ricorrendone i presupposti, può essere ceduta alle società o agli enti appartenenti al gruppo secondo la disciplina dell’articolo 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973. 
L’Agenzia riconosce che tale cessione infragruppo può operare anche nei confronti di società UE non residenti, comprese quelle che svolgono attività in Italia senza stabile organizzazione, purché operino nel territorio dello Stato e risultino rispettati i requisiti previsti dalla disciplina. La conclusione è fondata su una lettura dell’articolo 43-ter coerente con i principi europei di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi. Nel caso esaminato, pertanto, è ammesso il trasferimento del credito sia tra le società estere del gruppo sia tra queste e la stabile organizzazione italiana, considerato che ciascuna entità opera come sostituto d’imposta in Italia, presenta autonomamente il modello 770 e versa l’IRM con riferimento alla propria attività. 
L’apertura resta tuttavia subordinata al rispetto delle condizioni poste dall’articolo 43-ter: i soggetti non residenti devono presentare una forma giuridica equipollente a quella delle società italiane contemplate dalla norma e deve sussistere una partecipazione al capitale superiore al 50 per cento fin dall’inizio del periodo d’imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti ceduti. Inoltre, l’efficacia della cessione richiede l’assolvimento degli specifici adempimenti dichiarativi nel modello 770.

 

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Di seguito si riportano, per ciascuna risposta, l’oggetto, la sintesi e il link al testo integrale.

 

Risposta n. 179 dell’1/10/2026

Pensione INPS da lavoro privato percepita da residente in Cina: tassazione esclusiva in Italia perché rientra nel sistema previdenziale pubblico

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 179 del 1° ottobre 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – PENSIONI ESTERE – Convenzione Italia-Cina – Pensione INPS derivante da lavoro nel settore privato percepita da soggetto residente in Cina – Qualificazione come prestazione corrisposta nell’ambito di un sistema previdenziale pubblico – Tassazione esclusiva nello Stato della fonte – Articolo 18, paragrafo 2, della Convenzione tra Italia e Cina ratificata dalla L. 18/11/2024, n. 182

 

La pensione INPS derivante da un’attività lavorativa svolta esclusivamente nel settore privato, percepita da un soggetto fiscalmente residente in Cina, non è tassata esclusivamente nello Stato di residenza ai sensi della regola generale dell’articolo 18, paragrafo 1, della Convenzione Italia-Cina. Poiché il trattamento è corrisposto nell’ambito del sistema previdenziale pubblico italiano a fronte di contributi obbligatori per legge, opera la deroga del paragrafo 2 dello stesso articolo 18: la potestà impositiva spetta esclusivamente allo Stato della fonte, vale a dire all’Italia. 

 

Riferimenti normativi e documentali:

 

Risposta n. 180 del 05/10/2026

Imposta sulle riserve matematiche: il credito “ulteriore” può essere ceduto anche tra compagnie UE non residenti e stabile organizzazione italiana

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 180 del 5 ottobre 2026 – Oggetto: RISCOSSIONE – IMPOSTE SUI REDDITI – IMPRESE DI ASSICURAZIONE – Imposta sulle riserve matematiche (IRM) – Cessione infragruppo del credito “ulteriore” maturato da società UE non residenti operanti in Italia in libera prestazione di servizi e da stabile organizzazione italiana – Ammissibilità del trasferimento tra soggetti del medesimo gruppo in presenza dei requisiti soggettivi e di controllo – Adempimenti nel modello 770 – Articolo 1, comma 2, del D.L. 24/09/2002, n. 209, con mod., dalla L. 22/11/2002, n. 265 – Articolo 43-ter del D.P.R. 29/09/1973, n. 602

 

Il credito ulteriore derivante dall’imposta sulle riserve matematiche può essere ceduto, con la procedura dell’articolo 43-ter del D.P.R. n. 602/1973, anche tra società del medesimo gruppo residenti in altri Stati UE che operano in Italia in libera prestazione di servizi e una stabile organizzazione italiana. L’applicazione della procedura in esame implica, comunque, che i soggetti non residenti – inclusi la capogruppo e quelli intermedi nella catena di controllo – siano costituiti in una forma giuridica equipollente alle società di diritto italiano menzionate dalla norma in esame, e che sia rispettata la percentuale di partecipazione al capitale superiore al 50 per cento fin dall’inizio del periodo di imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Peraltro, l’efficacia del trasferimento richiede inoltre gli adempimenti dichiarativi nel modello 770.

 

Riferimenti normativi e documentali:

 




Pensioni dei lavoratori autonomi: quando la regolarizzazione dei contributi non fa slittare la decorrenza

Con il messaggio 2 ottobre 2026, n. 3113, l’Inps torna sulla disciplina della decorrenza delle pensioni a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, fornendo nuove indicazioni sulla gestione delle domande interessate da regolarizzazioni contributive successive alla presentazione dell’istanza di pensione.

Il messaggio integra e precisa le istruzioni contenute nella circolare Inps 7 ottobre 2022, n. 110, che aveva disciplinato gli effetti sulla decorrenza pensionistica delle regolarizzazioni di omissioni contributive relative a periodi precedenti alla domanda.

Il nuovo documento interpretativo assume particolare interesse perché delimita con maggiore precisione l’ambito di applicazione della regola dello slittamento e, soprattutto, individua una serie di fattispecie nelle quali la regolarizzazione effettuata dopo la domanda non determina il differimento della decorrenza della pensione.

 

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Quando la pensione slitta

 

La regola dello slittamento si applica ai lavoratori autonomi che, alla data della domanda di pensione anticipata o di trattamento pensionistico di invalidità, non abbiano ancora perfezionato il requisito contributivo minimo a causa di omissioni contributive relative a periodi precedenti e provvedano a regolarizzarle soltanto successivamente.

Sul punto l’Inps precisa che ciò che rileva è che, al momento della domanda, risultino non versati i contributi relativi a periodi pregressi che, all’esito della sistemazione del conto assicurativo, siano necessari per perfezionare il diritto alla pensione.

La regola opera anche quando i contributi determinanti siano oggetto di rateizzazione, amministrativa o tramite l’Agente della riscossione, e il pagamento venga completato dopo la presentazione della domanda.

In tale ipotesi, chiarisce testualmente l’Istituto,

“poiché il requisito contributivo non risulta perfezionato al momento della domanda, quest’ultima deve essere respinta”.

La decorrenza viene quindi fissata al primo giorno del mese successivo al pagamento della regolarizzazione contributiva che consente l’accredito dei contributi necessari.

Diversamente, se l’interessato anticipa il pagamento delle rate determinanti per il diritto già al momento della domanda, l’Inps precisa che “non si deve procedere al rigetto della medesima”.

 

I casi in cui la decorrenza originaria resta ferma

 

È soprattutto sul versante delle eccezioni che il messaggio n. 3113/2026 assume un importante rilievo pratico.

L’Inps individua, infatti, diverse ipotesi nelle quali un versamento effettuato dopo la domanda non comporta automaticamente lo slittamento della pensione.

 

Contribuzione non determinante per il diritto

 

La prima ipotesi riguarda la contribuzione successivamente regolarizzata che non sia necessaria per maturare il diritto alla pensione.

Se alla data della domanda il requisito contributivo minimo è già perfezionato, il successivo versamento incide esclusivamente sulla misura del trattamento.

La formulazione dell’istituto previdenziale è particolarmente chiara:

“la successiva regolarizzazione non incide sulla decorrenza del trattamento, ma solo sulla misura della pensione”.

Il maggiore importo derivante dalla successiva ricostituzione contributiva decorre, pertanto, dalla decorrenza originaria della pensione, nel rispetto dei termini prescrizionali.

 

Contribuzione corrente con scadenza successiva alla domanda

 

Una seconda fattispecie di particolare interesse riguarda i contributi che, alla data della domanda, non possono ancora essere versati perché la relativa scadenza legale è successiva.

In questo caso il requisito contributivo può risultare formalmente non ancora perfezionato, ma ciò non dipende da una precedente omissione del contribuente.

Per questa ragione l’Inps stabilisce che

“la domanda di pensione non deve essere respinta, ma tenuta in evidenza”.

E soprattutto precisa che

“Il versamento effettuato successivamente alla domanda di pensione, purché eseguito entro la scadenza prevista dalla legge, non comporta lo slittamento della decorrenza della pensione.”

L’Istituto propone l’esempio dell’esercente un’attività commerciale che presenti la domanda di pensione anticipata a marzo e perfezioni il requisito mediante i contributi del primo trimestre, con scadenza il 16 maggio: se il pagamento avviene entro tale termine, la domanda non deve essere respinta e la pensione mantiene la decorrenza prevista dalla disciplina generale.

 

Coltivatori diretti, coloni e mezzadri: rileva l’ultima scadenza utile

 

Chiarimenti specifici riguardano i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, per i quali opera il principio della cosiddetta “non frazionabilità” del contributo annuo.

I contributi utili al diritto alla pensione possono essere valorizzati soltanto dopo il pagamento dell’intera contribuzione annuale, e quindi dopo il versamento di tutte le rate previste.

Anche in questo caso, tuttavia, il pagamento successivo alla domanda non implica necessariamente uno slittamento.

Il messaggio chiarisce infatti che, per evitare il differimento della decorrenza, è sufficiente che tutti i pagamenti dovuti siano effettuati entro l’ultima scadenza utile prevista per l’anno di riferimento.

L’Inps puntualizza espressamente che

“l’eventuale mancato rispetto delle scadenze intermedie rileva solo ai fini sanzionatori”.

Rilevante anche la precisazione secondo cui la presenza nell’estratto conto di debiti costituiti esclusivamente da sanzioni civili per precedenti ritardi non impedisce l’accredito dei contributi né la liquidazione della pensione, ferma restando l’azione di recupero del credito accessorio.

Il principio viene espressamente esteso a tutti i lavoratori autonomi.

 

Contribuzione a saldo ancora da determinare

 

Un’altra fattispecie riguarda i casi in cui, al momento della domanda di pensione, non siano ancora conosciuti i redditi dell’anno di liquidazione e i relativi contributi risultino determinanti per il perfezionamento del diritto.

Per artigiani e commercianti la domanda non deve essere respinta. Accertato il versamento della contribuzione sul minimale, eventualmente integrata da quella relativa al reddito d’impresa eccedente il minimale, l’INPS può procedere alla liquidazione provvisoria della pensione.

Se dalle successive verifiche reddituali emerge una contribuzione a saldo necessaria per conservare il diritto, il contribuente deve versare l’importo residuo in unica soluzione entro trenta giorni dalla comunicazione.

Il mancato pagamento comporta l’annullamento del provvedimento di concessione della pensione, con effetto dalla decorrenza originaria, e il recupero delle somme indebitamente erogate.

 

Nessuno slittamento per i supplementi di pensione

 

Una disciplina specifica è prevista anche per i supplementi di pensione.

La presenza di omissioni contributive regolarizzate dopo la domanda non comporta il rigetto dell’istanza. Il supplemento viene liquidato sulla base della contribuzione regolarmente versata e, successivamente alla regolarizzazione, l’interessato può chiederne la ricostituzione.

Anche qui l’Inps fa salva la decorrenza iniziale:

“Il maggiore importo decorre dalla decorrenza originaria del supplemento, nel rispetto dei termini prescrizionali.”

 

Regolarizzazione oltre i termini di decadenza: necessaria una nuova domanda

 

Il quadro cambia se la regolarizzazione contributiva interviene oltre i termini di decadenza dell’azione giudiziaria.

In tal caso l’Istituto precisa che “è necessario presentare una nuova domanda di pensione” e la decorrenza del trattamento rimane ancorata alla nuova istanza, ferma restando la verifica degli ulteriori requisiti di legge.

 

Qual è la data della regolarizzazione contributiva?

 

Il messaggio chiarisce anche quale momento debba essere assunto come riferimento ai fini dello slittamento.

Per l’Inps, “Per ‘data di regolarizzazione contributiva’ deve intendersi la data in cui è stato effettuato il versamento contributivo determinante per il perfezionamento del diritto alla pensione.”

Si tratta di una precisazione rilevante, poiché è proprio da tale versamento che, nei casi soggetti alla regola dello slittamento, viene individuato il mese dal quale far decorrere il trattamento pensionistico.

 

Dopo la regolarizzazione basta l’istanza di riesame

 

Di particolare interesse per professionisti e intermediari è, infine, il chiarimento relativo agli adempimenti necessari dopo il pagamento dei contributi mancanti.

Quando la domanda sia stata precedentemente respinta per carenza del requisito contributivo, dopo il versamento l’interessato può ottenere la liquidazione della pensione mediante istanza di riesame.

L’Inps chiarisce espressamente che “Non è quindi necessario presentare una nuova domanda di pensione”, salvo che la regolarizzazione sia intervenuta oltre i termini di decadenza dell’azione giudiziaria.

Non è necessario neppure presentare ricorso amministrativo. Se il ricorso viene comunque proposto, la Struttura territoriale procede alla liquidazione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla regolarizzazione e definisce il ricorso in autotutela.

 

Conclusioni

 

Il messaggio n. 3113/2026 consente, dunque, di distinguere più nettamente tra regolarizzazione di un’omissione contributiva pregressa indispensabile per acquisire il diritto e versamenti successivi alla domanda che, per natura o scadenza, non possono essere assimilati a tale fattispecie.

Non ogni pagamento successivo alla domanda determina quindi lo slittamento della pensione.

Per il professionista diventa essenziale verificare quale contribuzione mancasse alla data della domanda, se fosse già esigibile, se fosse effettivamente determinante per il diritto e quando dovesse essere versata secondo la relativa disciplina.

È dall’esito di questa verifica che dipende la conseguenza più rilevante per l’assicurato: conservare la decorrenza originaria della pensione oppure vederla differita al mese successivo alla regolarizzazione contributiva.




La raccolta 2026 delle risoluzioni dell’Agenzia delle entrate – Periodo compreso tra il 4 febbraio e il 1° ottobre 2026

Le risoluzioni qui raccolte, pubblicate dall’Agenzia delle entrate nel periodo compreso tra il 4 febbraio e il 1° ottobre 2026, riguardano l’istituzione, la ridenominazione e la soppressione di codici tributo e causali contributo, l’utilizzo dei crediti d’imposta tramite modello F24, gli aggiornamenti dell’Archivio Comuni e Stati Esteri, nonché chiarimenti in materia di Superbonus, agevolazioni fiscali, catasto, tassazione del lavoro dipendente, pubblicità immobiliare, successioni e donazioni e controlli automatizzati.

 

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Tra i documenti di maggiore rilievo si segnala la risoluzione n. 24/E del 24 giugno 2026, con la quale l’Agenzia ha chiarito che, per gli intermediari finanziari che applicano il modello delle perdite attese IFRS 9, le svalutazioni dei crediti verso la clientela riferite agli stage 1 e 2 sono deducibili, per il periodo 2026-2029 dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, in cinque quote costanti e devono essere determinate al netto delle rivalutazioni contabilizzate nello stesso periodo d’imposta.

Di particolare interesse anche la risoluzione n. 29/E del 28 luglio 2026, dedicata alle formalità nei registri immobiliari relative ai decreti di espropriazione per pubblica utilità. L’Agenzia distingue tra trascrizione immediata del decreto con successiva annotazione dell’immissione in possesso, formalità unica eseguita dopo l’esecuzione del decreto e disciplina della procedura accelerata di occupazione d’urgenza.

Il nuovo aggiornamento comprende le risoluzioni nn. 30/E-35/E, pubblicate tra il 16 settembre e il 1° ottobre 2026.

Con la risoluzione n. 30/E del 16 settembre 2026, l’Agenzia interviene in materia di successioni e donazioni, istituendo i codici tributo da A252 ad A284 per il versamento mediante modello F24 delle somme dovute a seguito di ravvedimento operoso, revoca della dichiarazione di intenti, decadenza dalle agevolazioni “prima casa”, attività di controllo, acquiescenza, definizione delle sole sanzioni, accertamento con adesione e conciliazione.

La risoluzione n. 31/E, pubblicata nella stessa data, istituisce invece i codici 5519 e 5520 per il nuovo gioco numerico a totalizzatore nazionale “Win for Italia Team”, destinati rispettivamente al versamento della quota del 12,25 per cento delle giocate e dei proventi residuali, e dispone contestualmente la soppressione dei codici 5442 e 5443.

Con la risoluzione n. 32/E del 22 settembre 2026 viene istituito il codice tributo 7080 per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta riconosciuto alle imprese esercenti attività di pesca a parziale compensazione dei maggiori costi sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026. Il credito, fino al 20 per cento della spesa agevolabile, è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 entro il 31 dicembre 2026.

La risoluzione n. 33/E del 22 settembre 2026 istituisce invece il codice tributo 5518, da utilizzare nel modello F24 Accise, per il versamento della sanzione amministrativa prevista in relazione ai concorsi e alle operazioni a premio vietati quando venga accertata la coincidenza con attività di gioco riservate allo Stato o l’elusione del monopolio statale dei giochi.

Degna di nota è la risoluzione n. 34/E del 30 settembre 2026, che rende concretamente applicabile il nuovo procedimento di liquidazione dell’IVA previsto dall’articolo 54-bis.1 del D.P.R. n. 633 del 1972 in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA.
La disposizione, introdotta dalla legge di bilancio 2026, consente all’Agenzia delle entrate di procedere alla liquidazione dell’imposta anche attraverso procedure automatizzate, utilizzando i dati delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA. Se dal controllo emerge un’imposta dovuta, l’esito viene comunicato al contribuente, che dispone di sessanta giorni per segnalare dati o elementi non considerati o erroneamente valutati, oppure per effettuare il pagamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni.
Sul piano pratico, la risoluzione istituisce il codice tributo 9005, destinato al pagamento dell’intero importo richiesto con la comunicazione. Il sistema presenta tuttavia una peculiarità rilevante: il pagamento non può essere effettuato utilizzando crediti in compensazione e, in base al provvedimento attuativo del 28 agosto 2026, non è ammessa neppure la rateazione.
Qualora il contribuente non intenda versare l’intero importo riportato nel modello F24 precompilato allegato alla comunicazione, la risoluzione prevede inoltre tre distinti codici per il versamento parziale: 95AA per l’imposta, 95BB per gli interessi e 95CC per le sanzioni.
La risoluzione n. 34/E assume quindi una valenza che va oltre la mera istituzione di nuovi codici tributo: rappresenta uno degli atti attuativi attraverso i quali prende forma il nuovo sistema di liquidazione automatizzata dell’IVA in presenza di dichiarazione annuale omessa, basato sull’utilizzo dei dati già disponibili all’Amministrazione finanziaria.

A questa si collega, per rilevanza sistematica, la risoluzione n. 35/E del 1° ottobre 2026, che interviene invece sulle comunicazioni conseguenti ai controlli automatizzati ex articolo 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.
La risoluzione istituisce una serie di nuovi codici tributo utilizzabili con i modelli F24 e F24 Enti pubblici quando il contribuente, ricevuta la comunicazione di irregolarità, non intende versare integralmente l’importo indicato nel modello precompilato ma sceglie di corrisponderne soltanto una quota. Per facilitare l’individuazione della corretta codifica, l’Agenzia affianca inoltre a ciascun nuovo codice quello già utilizzato per il corrispondente versamento spontaneo.
Il nuovo sistema interessa numerose fattispecie introdotte o modificate negli ultimi interventi legislativi. Tra queste figurano l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri, con specifiche codifiche anche per i versamenti territorialmente riferibili a Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta.
Sono inoltre previsti codici specifici per il credito d’imposta relativo all’eccedenza non detraibile per investimenti in start-up innovative e PMI innovative, nonché per le tre componenti della global minimum tax: imposta minima integrativa, imposta minima suppletiva e imposta minima nazionale, distinguendo per ciascuna imposta, interessi e sanzioni. Ulteriori codici riguardano il contributo straordinario sulla riserva introdotto dalla legge di bilancio 2026 e, per il modello F24 Enti pubblici, l’imposta sostitutiva sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri e sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario.
La risoluzione n. 35/E completa quindi, sul piano della riscossione, il raccordo tra nuovi tributi e agevolazioni e il sistema ordinario dei controlli automatizzati ex articolo 36-bis, consentendo di distinguere puntualmente, anche in caso di pagamento parziale della comunicazione, le componenti relative a imposta, interessi e sanzioni.
Le risoluzioni n. 34/E e 35/E rappresentano, pertanto, i documenti di maggiore interesse dell’ultimo aggiornamento della raccolta: la prima rende operativo il nuovo controllo automatizzato sulle dichiarazioni IVA omesse, mentre la seconda estende e aggiorna l’architettura dei codici utilizzabili per i versamenti parziali conseguenti ai controlli automatizzati delle imposte dirette.

Si tratta di documenti utili per professionisti, imprese, enti e intermediari chiamati ad applicare correttamente le disposizioni fiscali e a gestire gli adempimenti conseguenti nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria.

La raccolta sarà aggiornata di volta in volta, in base alla pubblicazione delle nuove risoluzioni da parte dell’Agenzia delle entrate.

 

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Per le Risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate nn. 1/E, 2/E, 3/E, 4/E e 7/E del 2026, clicca qui

 

Risoluzione n. 5/E del 04/02/2026

Modello F24: istituite nuove causali contributo per il versamento all’INPS dei contributi destinati agli Enti bilaterali EBICON, EBIPS ed E.SE.LAV.

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 5/E del 4 febbraio 2026 – Oggetto: RISCOSSIONE – Modello F24 – Istituzione delle causali contributo ECON, EPOP ed ESE6 per il versamento dei contributi all’INPS da destinare ad Enti bilaterali.

La risoluzione istituisce le nuove causali contributo ECON, EPOP ed ESE6 per consentire il versamento tramite modello F24 dei contributi destinati rispettivamente agli Enti bilaterali; Ente Bilaterale Confederale (EBICON), Ente Bilaterale Nazionale Plurisettore Organismo Paritetico (EBIPS) ed Ente Bilaterale per i Servizi ai Lavoratori (E.SE.LAV.). Le causali sono esposte nella sezione INPS del modello, esclusivamente in corrispondenza degli importi a debito, con indicazione della sede INPS, della matricola aziendale e del periodo di riferimento. L’efficacia operativa decorre dal 9 marzo 2026.

 

Risoluzione n. 6 del 04/02/2026

Archivio Comuni e Stati Esteri: aggiornamento per l’incorporazione del Comune di Lirio nel Comune di Montalto Pavese

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 6 del 4 febbraio 2026 – Oggetto: CATASTO – Archivio Comuni e Stati Esteri – Incorporazione del Comune di Lirio nel Comune di Montalto Pavese, in provincia di Pavia – Codice amministrativo nazionale F417 invariato – Legge regionale Lombardia n. 1 del 28 gennaio 2026

La risoluzione prende atto dell’incorporazione del Comune di Lirio nel Comune di Montalto Pavese, disposta dalla legge regionale Lombardia n. 1 del 28 gennaio 2026 con efficacia dal 31 gennaio 2026. L’Agenzia aggiorna l’Archivio Comuni e Stati Esteri per la soppressione del Comune incorporato, precisando che il codice amministrativo nazionale del Comune di Montalto Pavese resta invariato ed è pari a F417. Conseguentemente, per la soppressione del Comune di Lirio, è aggiornato l’Archivio Comuni e Stati Esteri, disponibile nel sito internet dell’Agenzia delle entrate alla pagina: https://arcom.agenziaentrate.gov.it/CitizenArCom

 

Per le Risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate nn. 8/E e n. 9/E del 2026, clicca qui

 

Risoluzione n. 10 del 26/02/2026

Archivio Comuni e Stati Esteri: istituito il nuovo Comune di Castegnero Nanto mediante fusione dei Comuni di Castegnero e Nanto

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 10 del 26 febbraio 2026 – Oggetto: CATASTO – Archivio Comuni e Stati Esteri – Istituzione del nuovo Comune denominato “Castegnero Nanto” mediante fusione dei Comuni di Castegnero e Nanto della Provincia di Vicenza – Codice amministrativo nazionale M439 – Legge regionale Veneto 17 febbraio 2026, n. 1

La risoluzione prende atto dell’istituzione del nuovo Comune di Castegnero Nanto, derivante dalla fusione dei Comuni di Castegnero e Nanto, con efficacia dal 21 febbraio 2026. L’Agenzia aggiorna l’Archivio Comuni e Stati Esteri attribuendo al nuovo ente il codice amministrativo nazionale M439.

 

Risoluzione n. 11/E del 24/03/2026

Modello F24, sezione INPS: soppresse le causali contributo EBPA, EBAG ed ENBP relative ad alcuni Enti bilaterali

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 11/E del 24 marzo 2026 – Oggetto: RISCOSSIONE – Modello F24 – Sezione INPS – Soppressione delle causali contributo EBPA, EBAG ed ENBP relative ad alcuni Enti bilaterali.

Su richiesta dell’INPS, l’Agenzia dispone la soppressione delle causali contributo EBPA, EBAG ed ENBP, utilizzate nella sezione INPS del modello F24 per il versamento dei contributi riferiti ad alcuni enti bilaterali. Si tratta delle seguenti causali:
• “EBPA” denominata “Ente Bilaterale per l’Artigianato”;
• “EBAG” denominata “Ente Bilaterale contrattuale Nazionale per
l’Agricoltura e l’agroalimentare”;
• “ENBP” denominata “Ente nazionale Bilaterale Lavoro Impresa e
Pesca”.

 

Risoluzione n. 12/E del 24/03/2026

Recupero ICI degli enti non commerciali: istituiti i codici tributo per il versamento tramite F24 e F24 Enti pubblici delle somme dovute per il recupero degli aiuti di Stato

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 12/E del 24 marzo 2026 – Oggetto: TRIBUTI LOCALI – RISCOSSIONE – Recupero dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) per enti non commerciali – Istituzione dei codici tributo per il versamento tramite modello F24 e modello F24 “Enti pubblici” delle somme dovute ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131 – Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2025 – Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2026 – Decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 4 febbraio 2026 – 

La risoluzione istituisce i codici tributo per il versamento, tramite F24 e F24 Enti pubblici, delle somme dovute per il recupero dell’ICI relativa agli enti non commerciali – in applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 6 novembre 2018, relativa alle cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P, e delle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023 – comprensive di imposta, sanzioni e interessi. Sono definite anche le modalità di compilazione dei modelli F24, la gestione del versamento rateale e l’indicazione dell’anno di riferimento 2006-2011.

Vedi apposita sezione “Recupero ICI enti non commerciali” del sito www.finanze.gov.it dove sono riportati la disciplina, il modello di dichiarazione e le istruzioni relative alla procedura di Recupero ICI ed è presente l’applicazione informatica per calcolare gli interessi legati al Recupero ICI.

 

Risoluzione n. 13/E del 01/04/2026

Cassa Dottori Commercialisti: istituita la causale contributo E150 per il versamento tramite F24 di contributi, sanzioni e interessi

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 13/E del 1° aprile 2026 – Oggetto: RISCOSSIONE – Modello F24 – Istituzione della causale contributo E150 per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, delle sanzioni e degli interessi di spettanza della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti – Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, 10 gennaio 2014 – Convenzione Agenzia delle entrate-CNPADC del 15 ottobre 2025

La risoluzione istituisce la causale contributo E150 per consentire il versamento tramite F24 dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché delle sanzioni e degli interessi dovuti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti. La causale è operativa dal 4 maggio 2026.

 

Per la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 2026 (Transizione 5.0: il codice tributo per la compensazione del credito d’imposta pari all’89,77% dell’importo richiesto e controlli rafforzati sui flussi GSE-Agenzia), clicca qui

 

Risoluzione n. 15/E del 16/04/2026

CFC: ridenominati i codici tributo 4077-4082 per il versamento dell’importo dovuto in caso di opzione ex articolo 167, comma 4-ter, del TUIR

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 15/E del 16 aprile 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – RISCOSSIONE – Disciplina CFC – Ridenominazione dei codici tributo per il versamento tramite modello F24 dell’importo dovuto ai sensi dell’articolo 167, comma 4-ter, del TUIR, come sostituito dall’articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 106520/2026 del 31 marzo 2026 – Risoluzione n. 64/E del 18 dicembre 2024.

La risoluzione ridenomina i codici tributo 4077, 4078, 4079, 4080, 4081 e 4082 per il versamento tramite F24 dell’importo dovuto dai soggetti controllanti, IRPEF e IRES, in relazione all’opzione CFC disciplinata dal nuovo articolo 167, comma 4-ter, del TUIR. Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 106520/2026 del 31 marzo 2026 prevede, al punto 6.6, che l’importo, di cui al citato articolo 167, comma 4-ter, del TUIR, è versato entro i termini e con le modalità previsti per il versamento delle imposte sui redditi. Si ricorda che l’articolo 4 del D.L n. 84 del 2025, recante disposizioni urgenti in materia fiscale, è intervenuto sulla disciplina del regime opzionale CFC di cui al comma 4-ter dell’articolo 167 del TUIR, introdotto dall’articolo 3 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, al fine di semplificare ulteriormente il calcolo della tassazione effettiva. Le nuove regole introdotte dal citato articolo 4 del D.L. n. 84/2025 con l’obiettivo di semplificare ulteriormente il calcolo della tassazione effettiva delle società controllate estere prevedono un opzione che consente di pagare un importo pari al 15% dell’utile contabile netto, evitando la complessa determinazione della tassazione estera effettiva di ciascuna controllata. Le modalità di esercizio e di revoca della novellata opzione sono demandate dall’articolo 167, comma 4-ter, del TUIR ed al citato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. 

 

Per la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 16/E del 2026 (Credito d’imposta riconosciuto alle imprese per taluni investimenti in beni strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione: ridenominato il codice tributo senza effetti sostanziali. Confermate le modalità di utilizzo in compensazione già definite con la risoluzione n. 14/E del 2026), clicca qui

 

Risoluzione n. 17 del 29/04/2026

Superbonus e general contractor: detraibile il margine dell’appaltatore sui lavori anche se eseguiti in subappalto; escluso solo il compenso autonomo per mero coordinamento amministrativo

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 17 del 29 aprile 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Superbonus – Contratti di appalto e subappalto con general contractor – Detraibilità delle spese di coordinamento – Distinzione tra general contractor “puro” e general contractor “appaltatore” – Articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Circolare n. 23/E del 23 giugno 2022, paragrafo 6.1 – Circolare n. 30/E del 2020 – Risposta 15/04/2021 n. 254 – Risposta 19/04/2021 n. 261 – Risposta 15/07/2021 n. 480

La risoluzione distingue il general contractor puro dal general contractor appaltatore. Il margine dell’appaltatore che assume l’obbligazione di risultato resta spesa agevolabile per l’esecuzione dei lavori, anche se l’opera e affidata in subappalto; sono invece esclusi dal Superbonus i compensi autonomi per mero coordinamento amministrativo e per gestione dello sconto in fattura. 

 

Risoluzione n. 18/E del 15/05/2026

Credito d’imposta aggiuntivo ZES Unica: istituito il codice tributo 7041 per l’utilizzo in compensazione tramite F24 dal 26 maggio al 31 dicembre 2026

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 18/E del 15 maggio 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – RISCOSSIONE – Credito d’imposta aggiuntivo investimenti ZES Unica – Istituzione del codice tributo 7041 per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 –Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 16 febbraio 2026, n. 56564

La risoluzione istituisce il codice tributo 7041 per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta aggiuntivo investimenti ZES Unica previsto dalla legge di bilancio 2026. Il credito, pari al 14,6189 per cento del credito richiesto con la comunicazione integrativa, e utilizzabile dal 26 maggio al 31 dicembre 2026 entro l’ammontare risultante dal cassetto fiscale.
 

Risoluzione n. 19 del 15/05/2026

Archivio Comuni e Stati Esteri: aggiornata la denominazione del Comune di Vallecrosia in Vallecrosia al mare

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 19 del 15 maggio 2026 – Oggetto: CATASTO – Archivio Comuni e Stati Esteri – Modifica della denominazione del Comune di Vallecrosia in Vallecrosia al mare, in Provincia di Imperia, a seguito della legge regionale Liguria 24 aprile 2026, n. 1 – Codice amministrativo nazionale L599 invariato.

La risoluzione recepisce il cambio di denominazione del Comune di Vallecrosia in Vallecrosia al mare, con decorrenza dal 14 maggio 2026, mantenendo invariato il codice amministrativo nazionale L599. Conseguentemente, è aggiornato l’“Archivio Comuni e Stati Esteri”, disponibile nel sito internet dell’Agenzia delle entrate alla pagina:
https://arcom.agenziaentrate.gov.it/CitizenArCom/.

 

Risoluzione n. 20/E del 15/05/2026

Contributo straordinario delle banche e quota IRAP sui dividendi infra-UE o SEE: istituiti i codici tributo per versamenti, ravvedimento e compensazione

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 20/E del 15 maggio 2026 – Oggetto: RISCOSSIONE – IRAP – Contributo straordinario delle banche – Istituzione dei codici tributo 2718, 1948 e 8956 per il versamento tramite modello F24 – Utilizzo in compensazione della quota IRAP riferita ai dividendi infra-UE o SEE – Istituzione del codice tributo 3886 – Articolo 1, commi 69 e 49, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 22 aprile 2026, n. 123184

La risoluzione istituisce i codici tributo per il versamento del contributo straordinario sulla riserva delle banche e dei relativi interessi e sanzioni da ravvedimento, nonché il codice tributo 3886 per l’utilizzo in compensazione della quota IRAP riferita ai dividendi infra-UE o SEE. La compensazione del codice 3886 e ammessa esclusivamente per il versamento del codice 2718.

Si ricorda che al fine di adeguare la normativa interna alla posizione adottata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con sentenza del 1° agosto 2025, resa nelle cause riunite da C-92/24 a C-94/24, l’articolo 1, comma 46, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, reca delle modifiche agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in modo da rendere conforme all’articolo 4 della direttiva 2011/96/UE (c.d. “direttiva sulle società madri e figlie”) il trattamento fiscale ai fini IRAP dei dividendi infra-UE o SEE, percepiti rispettivamente dagli intermediari finanziari e dalle imprese di assicurazione.

In particolare, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, i dividendi provenienti da società o enti residenti o localizzati in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, con il quale l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, verificandosi la condizione di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), secondo periodo, del TUIR:
– non concorrono a formare il margine di intermediazione dell’esercizio in cui sono imputati a conto economico, in quanto esclusi dalla formazione del valore della produzione netta della società o dell’ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare (articolo 6, comma 6-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446);
– non concorrono a formare la base imponibile IRAP della società o dell’ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare (articolo 7, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).

Per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2025, la quota dell’IRAP riferita ai predetti dividendi che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in misura eccedente rispetto a quanto disposto dal comma 46 dell’articolo 1 della legge, può essere chiesta a rimborso ai sensi dell’articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Fatte salve le istanze di rimborso già presentate alla data di entrata in vigore della citata legge (1° gennaio 2026), i contribuenti per i quali sia ancora pendente alla medesima data il termine di cui al predetto articolo 38, hanno diritto al rimborso della quota dell’IRAP riferita a tali dividendi previa presentazione del Modello all’Agenzia delle entrate approvato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 22 aprile 2026, n. 123184.

In base all’articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, con il citato Modello è, altresì, ammessa la facoltà di optare per l’utilizzo delle somme rimborsabili in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con il contributo straordinario di cui ai commi da 68 a 73 dell’articolo 1 della citata legge, nei termini ivi disciplinati. L’opzione può essere esercitata anche dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge, hanno già presentato le istanze di rimborso di cui all’articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

 

Risoluzione n. 21/E del 05/06/2026

Interventi Superbonus e aggiornamento catastale: obbligo di variazione quando le opere incidono su classamento, rendita o redditività ordinaria dell’unità immobiliare

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 21/E del 5 giugno 2026 – Oggetto: CATASTO – Superbonus – Rilevanza catastale degli interventi edilizi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Obbligo di aggiornamento catastale in caso di incidenza su categoria, classe, consistenza o redditività ordinaria dell’unità immobiliare – Articolo 1, commi 86 e 87, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 – Circolare n. 36/E del 19 dicembre 2013 – Circolare n. 6/T del 30 novembre 2012 –  Decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.

La risoluzione chiarisce che gli obblighi di aggiornamento catastale restano governati dalla normativa di settore e non sono limitati agli interventi Superbonus. L’aggiornamento è dovuto quando le opere incidono sugli elementi rilevanti per categoria, classe, consistenza o redditività ordinaria, anche attraverso migliorie impiantistiche suscettibili di modificare il livello qualitativo e funzionale dell’immobile.

 

Risoluzione n. 22/E del 09/06/2026

Premi di produttività 2026-2027: imposta sostitutiva all’1 per cento entro 5.000 euro anche in caso di conversione del premio in welfare aziendale

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 22/E del 9 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – LAVORO DIPENDENTE – Premi di produttività e somme erogate a titolo di partecipazione agli utili – Tassazione sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali – Aliquota dell’1 per cento e limite di 5.000 euro per gli anni 2026 e 2027 – Conversione del premio in benefit aziendali – Articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 – Articolo  51, commi 2, 3 e 4, del TUIR – Circolari n. 5/E del 2024, n. 23/E del 2023, n. 5/E del 2018 e n. 28/E del 2016

La risoluzione chiarisce che il nuovo limite di 5.000 euro previsto dalla legge di bilancio 2026 per i premi di produttività e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili, assoggettati a imposta sostitutiva dell’1 per cento negli anni 2026 e 2027, opera anche quando il lavoratore opta per la conversione del premio in benefit aziendali ex articolo 51 del TUIR.

In particolare chiarisce che sulla base di una lettura logico-sistematica delle disposizioni, deve ritenersi che, anche nell’ipotesi in cui il lavoratore opti – in base al comma 184 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ( legge di stabilità 2016) – per l’erogazione del premio in forma di benefit aziendale di cui all’articolo 51 del TUIR, trovi applicazione il nuovo limite di imponibile di 5.000 euro previsto dalla legge di bilancio 2026. Restano valide, per quanto compatibili, le istruzioni operative fornite con le circolari n. 5/E del 7 marzo 2024, n. 23/E del 1° agosto 2023, n. 5/E del 29 marzo 2018 e n. 28/E del 2016, cui si rinvia per ulteriori approfondimenti.

 

Risoluzione n. 23/E del 19/06/2026

Cancellazione semplificata delle ipoteche su mutui frazionati: procedura applicabile anche senza accollo se è estinta la singola quota autonoma di finanziamento

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 23/E del 19 giugno 2026 – Oggetto: PUBBLICITÀ IMMOBILIARE – Procedimento semplificato di cancellazione delle ipoteche di cui all’articolo 40-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con riferimento alle ipotesi di mutuo oggetto di frazionamento.

La risoluzione chiarisce l’applicazione del procedimento semplificato di cancellazione delle ipoteche, di cui all’articolo 40-bis del TUB, ai mutui oggetto di frazionamento in quote. L’Agenzia afferma che la procedura è applicabile anche quando, a seguito del frazionamento, sia stata estinta la singola quota di finanziamento, pur in assenza di accollo da parte dell’acquirente o del soggetto subentrante. Il riferimento normativo ai mutui accollati a seguito di frazionamento ha valore inclusivo e non limitativo: l’accollo rileva solo sul piano soggettivo, mentre il presupposto della cancellazione semplificata resta l’estinzione dell’obbligazione garantita. Resta distinta la diversa fattispecie della restrizione di beni, nella quale, in assenza di frazionamento del mutuo, non si verifica l’estinzione di una autonoma obbligazione.

Più nel dettaglio la risoluzione conclude che “deve ritenersi che la cancellazione semplificata dell’ipoteca, resa espressamente possibile dal legislatore nell’ipotesi di mutui accollati a seguito di frazionamento, sia applicabile anche nei casi in cui, a seguito del frazionamento, sia stata estinta la singola quota di finanziamento, ancorché non sia intervenuto accollo, in quanto tale ultima circostanza non incide sul presupposto estintivo rilevante ai fini della disciplina in esame; peraltro, in tale caso, il conservatore dei registri immobiliari potrà agevolmente rinvenire, pur in presenza di un frazionamento in quote, la identità soggettiva tra debitore originariamente iscritto e debitore quietanzato risultante dalla comunicazione di estinzione trasmessa dall’ente creditore”.

 

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 40-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario) – Articolo 39 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di frazionamento del finanziamento e dell’ipoteca – Articoli 2847, 2878 e 2809 del codice civile – Articolo 13, commi da 8-sexies a 8-quaterdecies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 – Articolo 2, comma 450, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio del 29 gennaio 2008 (Il provvedimento disciplina le modalità di trasmissione delle comunicazioni relative all’estinzione di obbligazioni derivanti da mutui accollati a seguito di frazionamento e da mutui garantiti da ipoteca annotata su titoli cambiari, definendo i dati da indicare e le condizioni operative per l’esecuzione della cancellazione) – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio del 25 giugno 2012, prot. n. 32027, recante: «Modalità di attuazione del procedimento di cancellazione, di cui all’articolo 40-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, delle ipoteche iscritte da oltre venti anni e non rinnovate» – Circolare dell’Agenzia del Territorio n. 2/2008 del 20 febbraio 2008.

 

Risoluzione n. 24/E del 24/06/2026

Svalutazioni su crediti IFRS 9 degli intermediari finanziari: il differimento per quinti previsto dalla legge di bilancio 2026 opera sul saldo netto delle rivalutazioni contabilizzate nel medesimo esercizio

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 24 del 24 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE / IRAP – Intermediari finanziari – Svalutazioni su crediti verso la clientela per perdite attese – Deducibilità in quote costanti nell’esercizio di iscrizione in bilancio e nei quattro successivi – Articolo 1, commi 56, 57 e 58, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Per gli intermediari finanziari che adottano i principi contabili internazionali, le svalutazioni dei crediti verso la clientela riferite ai crediti del primo e del secondo stadio di rischio e derivanti dal modello IFRS 9 delle perdite attese sono deducibili, per il periodo 2026-2029 dei soggetti solari, ai fini IRES e IRAP in cinque quote costanti. Il regime temporaneo previsto dalla legge di bilancio 2026 opera sul valore delle svalutazioni assunto al netto delle rivalutazioni dei crediti contabilizzate nel medesimo periodo d’imposta. La risoluzione chiarisce il criterio di quantificazione delle svalutazioni oggetto del differimento temporale introdotto dalla legge di bilancio 2026. Il punto operativo è la lettura coordinata del nuovo regime per quinti con la regola dell’articolo 106, comma 3, del TUIR: il componente rilevante va assunto al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio nello stesso esercizio.

Riferimenti normativi e documentali

• Articolo 1, commi 56, 57 e 58, legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026).
• IFRS 9 – Strumenti finanziari, paragrafo 5.5, adottato con Regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione del 22 novembre 2016.
• Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 10 gennaio 2018, articolo 7.
• Articolo 106, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
• Articolo 6, comma 1, lettera c-bis), e articolo 7, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
• Articolo 2, commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225; Articolo 11, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59.

 

Risoluzione n. 25/E del 26/06/2026

Conciliazione sugli atti di recupero dei crediti indebitamente compensati: istituiti i codici tributo CT01-CT31 per il versamento tramite F24

RIS-Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 25/E del 26 giugno 2026 – OGGETTO: RISCOSSIONE – CODICI TRIBUTO – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito di conciliazione di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 su atti di recupero dei crediti indebitamente compensati.

 

Risoluzione n. 26/E del 26/06/2026

Enti bilaterali convenzionati con l’INPS: istituite le causali contributo EBOP, SANL, EBON, EIMP e CARE per il versamento tramite F24

RIS-Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 26/E del 26 giugno 2026 – OGGETTO: RISCOSSIONE – CONTRIBUTI INPS – Istituzione delle causali contributo per il versamento, tramite modello F24, dei contributi all’INPS da destinare ad Enti Bilaterali.

 

Risoluzione n. 27/E del 23/07/2026

Global minimum tax: istituiti i codici tributo 2735, 2736 e 2737 per il ravvedimento delle sanzioni sugli obblighi informativi e dichiarativi

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 27/E del 23 luglio 2026 – OGGETTO: RISCOSSIONE – CODICI TRIBUTO – GLOBAL MINIMUM TAX – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, degli importi dovuti in ipotesi di ravvedimento in relazione agli obblighi informativi di cui all’articolo 51, comma 9, e agli obblighi dichiarativi di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, in materia di imposizione minima globale.

 

Risoluzione n. 28/E del 23/07/2026

Atti di recupero: nuovi codici tributo per IVA agevolata disabili, imposta sugli intrattenimenti e imposta erariale sui voli aerotaxi e voli taxi

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 28/E del 23 luglio 2026 – OGGETTO: RISCOSSIONE – CODICI TRIBUTO – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24 e il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE), delle somme dovute a seguito di atti di recupero dell’IVA agevolata per disabili, dell’imposta sugli intrattenimenti e dell’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e voli taxi.

 

Risoluzione n. 29/E del 28/07/2026

Espropriazione per pubblica utilità: trascrizione del decreto, annotazione dell’immissione in possesso e formalità nei registri immobiliari

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 29/E del 28 luglio 2026 – OGGETTO: PUBBLICITÀ IMMOBILIARE – REGISTRI IMMOBILIARI – Decreti di espropriazione per pubblica utilità – Modalità di esecuzione delle relative formalità nei registri immobiliari.

La risoluzione Agenzia delle Entrate n. 29/E del 28 luglio 2026 chiarisce le modalità di esecuzione delle formalità nei registri immobiliari relative ai decreti di espropriazione per pubblica utilità disciplinati dal D.P.R. n. 327/2001.

Il documento affronta, in particolare, il dubbio se il decreto di esproprio debba essere trascritto subito dopo l’emanazione oppure solo dopo la notificazione e l’immissione in possesso. L’Agenzia precisa che, nella procedura ordinaria, sono ammissibili entrambe le modalità operative.

Nel primo caso, il decreto può essere trascritto senza indugio, anche prima della notificazione e dell’esecuzione, ma nella nota di trascrizione deve essere indicata la condizione sospensiva prevista dall’articolo 23, comma 1, lettera f), del T.U. espropri. Successivamente, l’avvenuta immissione in possesso deve essere pubblicizzata mediante annotazione, presentando il relativo verbale ai sensi dell’articolo 24, comma 5.

Nel secondo caso, se la trascrizione viene richiesta solo dopo notificazione ed esecuzione del decreto, si effettua una formalità unica: il titolo resta il decreto di esproprio, ma deve essere allegato il verbale di immissione in possesso oppure deve essere prodotto il decreto recante l’annotazione della data di immissione.

La risoluzione esclude inoltre che, ai fini della pubblicità immobiliare, sia necessario produrre le relate di notificazione del decreto: la notifica resta rilevante nel procedimento espropriativo, ma non costituisce un presupposto documentale richiesto al conservatore per l’esecuzione delle formalità.

Per la procedura accelerata ex articolo 22-bis del T.U. espropri, l’Agenzia chiarisce che il decreto di occupazione d’urgenza non è titolo idoneo alla trascrizione, perché non trasferisce diritti reali. La formalità immobiliare resta collegata al successivo decreto di esproprio, che deve indicare gli estremi del decreto di occupazione anticipata e il relativo stato di esecuzione.

Riferimenti normativi e documentali

Artt. 22-bis, 23, 24 e 25 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità – artt. 22-bis, 23, 24 e 25.
Art. 2659 del Codice civile.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 65/E del 10 novembre 2025.

 

Risoluzione n. 30 del 16/09/2026

Successioni e donazioni: nuovi codici F24 A252-A284 per ravvedimento, revoca d’intenti, controlli, adesione e conciliazione

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 30/E del 16 settembre 2026 – Oggetto: RISCOSSIONE  – SUCCESSIONI E DONAZIONI – Modello F24 – Ravvedimento e riliquidazione a seguito di revoca d’intenti, attività di controllo e conciliazione – Imposta di successione, imposta sulle donazioni e tasse per i servizi ipotecari e catastali – Istituzione dei codici tributo da A252 ad A284 – D.Lgs. 31/10/1990, n. 346; D.Lgs. 18/12/1997, n. 472; D.Lgs. 19/06/1997, n. 218; D.Lgs. 31/12/1992, n. 546.

 

La risoluzione istituisce i codici tributo da A252 ad A284 per il versamento con modello F24 delle somme dovute in materia di successioni, donazioni e tasse per i servizi ipotecari e catastali. I codici A252-A263 riguardano, in particolare, il ravvedimento operoso e la revoca d’intenti, compresa la riliquidazione per decadenza dai benefici “prima casa”; i codici A264-A284 coprono le somme dovute a seguito di controllo, acquiescenza, definizione delle sole sanzioni, accertamento con adesione e conciliazione. Per le spese di notifica resta utilizzabile il codice tributo 9400.

 

Riferimenti normativi e documentali:

 

Risoluzione n. 31 del 16/09/2026

Win for Italia Team: codici 5519 e 5520 per il prelievo erariale e i proventi residuali; soppressi 5442 e 5443

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 31/E del 16 settembre 2026 – Oggetto: GIOCHI E SCOMMESSE – Gioco numerico a totalizzatore nazionale “Win for Italia Team” – Modello F24 Accise – Versamento della quota del 12,25 per cento delle giocate e dei proventi residuali – Istituzione dei codici tributo 5519 e 5520 – Soppressione dei codici 5442 e 5443 – Articolo 1, commi 151 e 152, della L. 30/12/2025, n. 199.

 

Per il nuovo gioco numerico a totalizzatore nazionale “Win for Italia Team” sono istituiti i codici tributo 5519, destinato al versamento della quota del 12,25 per cento dell’importo delle giocate, e 5520, relativo ai proventi residuali. Entrambi vanno utilizzati nel modello F24 Accise, nella sezione “Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione”. La risoluzione sopprime inoltre i codici 5442 e 5443, riferiti a una disciplina non più vigente.

 

Riferimenti normativi e documentali:

 

Risoluzione n. 32 del 22/09/2026

Credito carburanti pesca 2026: codice tributo 7080 per la compensazione in F24 entro il 31 dicembre

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 32/E del 22 settembre 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – CREDITO D’IMPOSTA – Imprese esercenti attività di pesca – Acquisto di gasolio e benzina nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026 – Utilizzo esclusivamente in compensazione tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2026 – Istituzione del codice tributo 7080 – Articolo 4 del D.L. 18/03/2026, n. 33, convertito dalla L. 13/05/2026, n. 79.

Per utilizzare il credito d’imposta riconosciuto alle imprese esercenti attività di pesca a parziale compensazione dei maggiori costi di gasolio e benzina sostenuti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026 è istituito il codice tributo 7080. Il credito, fino al 20 per cento della spesa agevolabile, è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24 entro il 31 dicembre 2026. L’importo fruibile è consultabile nel cassetto fiscale e il modello viene scartato se la compensazione supera l’ammontare comunicato dal Ministero competente.

 

Riferimenti normativi e documentali:

 

Risoluzione n. 33 del 22/09/2026

Concorsi e operazioni a premio vietati: codice 5518 per la sanzione da elusione del monopolio dei giochi

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 33/E del 22 settembre 2026 – Oggetto: GIOCHI E SCOMMESSE – Concorsi e operazioni a premio vietati – Coincidenza con attività di gioco riservate allo Stato o elusione del monopolio statale – Sanzione amministrativa – Versamento tramite modello F24 Accise – Istituzione del codice tributo 5518 – Articolo 12, comma 1, lettera o), del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito dalla L. 24/06/2009, n. 77.

 

È istituito il codice tributo 5518 per il versamento, mediante modello F24 Accise, della sanzione amministrativa prevista per i concorsi e le operazioni a premio vietati dall’articolo 12, comma 1, lettera o), del D.L. n. 39/2009. La disciplina sanzionatoria opera, secondo il comma 1-bis, nei casi in cui sia accertata la coincidenza con attività di gioco riservate allo Stato o l’elusione del monopolio statale dei giochi. Il codice va indicato nella sezione “Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione”.

 

Riferimenti normativi e documentali:

  • D.L. 28 aprile 2009, n. 39, articolo 12, commi 1, lettera o), e 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
  • D.M. 18 luglio 2003.
  • D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, articolo 17.
  • Nota Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Giochi prot. n. 325439 dell’11 giugno 2026.

 

Risoluzione n. 34 del 30/09/2026

Omessa dichiarazione IVA: codice 9005 per il pagamento integrale e codici 95AA, 95BB e 95CC per i versamenti parziali

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 34/E del 30 settembre 2026 – Oggetto: IVA – CONTROLLO AUTOMATIZZATO – Omessa dichiarazione annuale IVA – Liquidazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 54-bis.1 del D.P.R. n. 633/1972 – Versamento tramite modello F24 senza compensazione né rateazione – Codice tributo 9005 per il pagamento complessivo e codici 95AA, 95BB e 95CC per i versamenti parziali – Articolo 54-bis.1 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633.

 

Per le comunicazioni emesse a seguito della liquidazione dell’IVA dovuta in caso di omessa dichiarazione annuale, ai sensi dell’articolo 54-bis.1 del D.P.R. n. 633/1972, è istituito il codice tributo 9005 per il pagamento dell’importo complessivamente richiesto. Se il contribuente intende versare soltanto una quota, deve utilizzare i codici 95AA, 95BB e 95CC, rispettivamente per imposta, interessi e sanzioni. Il pagamento avviene tramite modello F24 senza possibilità di compensazione e, in base al provvedimento attuativo del 28 agosto 2026, senza rateazione.

 

Riferimenti normativi e documentali:

 

Risoluzione n. 35 del 01/10/2026

Controlli 36-bis: nuovi codici F24 e F24 EP per i versamenti parziali delle somme richieste

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 35/E del 1° ottobre 2026 – Oggetto: ADEMPIMENTI – CONTROLLO AUTOMATIZZATO – Comunicazioni ex articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 – Versamento parziale delle somme richieste tramite modelli F24 e F24 Enti pubblici – Nuovi codici per imposta sostitutiva sul lavoro straordinario degli infermieri e prestazioni aggiuntive del personale sanitario, credito start-up e PMI innovative, global minimum tax e contributo straordinario sulle riserve – Articolo 36-bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 600.

 

I nuovi codici tributo sono destinati ai contribuenti che, ricevuta una comunicazione di controllo automatizzato ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, intendono versare solo una quota dell’importo complessivamente richiesto anziché utilizzare integralmente il modello precompilato. Per il modello F24 sono istituiti i codici 994I-999I e 900L-923L; per il modello F24 EP i codici 924L-932L. Le nuove codifiche distinguono imposta, interessi e sanzioni e riguardano, tra l’altro, l’imposta sostitutiva sul lavoro straordinario degli infermieri e sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario, il credito per investimenti in start-up e PMI innovative, le imposte della global minimum tax e il contributo straordinario sulle riserve.

 

Riferimenti normativi e documentali:

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, articolo 36-bis.
  • D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, articolo 17.
  • Legge 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, comma 354.
  • Legge 28 ottobre 2024, n. 162, articolo 2.
  • D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, articoli 13, 14, 15, 18, 19, 20 e 21.
  • Legge 30 dicembre 2025, n. 199, articolo 1, comma 69.

 

 

 


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Le risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate – Settembre 2026 – Aggiornamento con le risposte nn. 166-178/2026

Con la risposta ad interpello n. 166 dell’1° settembre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha aperto la raccolta di settembre 2026 delle risposte ad interpello, affrontando il trattamento IVA delle attività di accompagnamento escursionistico, divulgazione naturalistica e laboratori didattici svolti in aree liberamente accessibili al pubblico, nonché delle visite a un’aula immersiva inserita in un percorso museale. Il chiarimento distingue nettamente le diverse prestazioni. Le visite guidate, l’accompagnamento escursionistico e le attività didattico-divulgative svolte in aree aperte al pubblico non costituiscono attività di spettacolo o intrattenimento e non richiedono, quindi, la certificazione dei corrispettivi mediante biglietteria automatizzata SIAE. Ai fini IVA, tuttavia, trattandosi di autonome prestazioni di servizi non collegate all’accesso a un luogo culturale mediante biglietto d’ingresso, i relativi corrispettivi restano assoggettati all’imposta secondo le regole ordinarie. Diversamente, la visita all’aula immersiva, in quanto inserita nel percorso museale e assimilabile alla visita di un luogo di interesse culturale, può beneficiare dell’esenzione prevista dall’articolo 10, primo comma, n. 22), del D.P.R. n. 633 del 1972.

 

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Nella stessa giornata sono state pubblicate anche le risposte n. 167 e 168 del 2026. Con la prima, l’Agenzia ha esaminato il trasferimento di risorse da un Comune a un Consorzio pubblico nell’ambito di un accordo di cooperazione istituzionale, precisando che le somme restano fuori dal campo IVA quando l’accordo è effettivamente diretto allo svolgimento in comune di compiti di interesse pubblico, con una reale ripartizione di funzioni e responsabilità, mero ristoro dei costi sostenuti e assenza di un rapporto sinallagmatico tra le prestazioni. La risposta n. 168 interviene, invece, sulla disciplina agevolativa dei masi chiusi, riconoscendo che la permuta di terreni di eguale estensione, autorizzata dalla competente Commissione locale e realizzata mediante il contestuale distacco e l’incorporazione di superfici equivalenti, non determina la decadenza dalle agevolazioni fruite in sede di donazione, ferma restando la conduzione diretta del maso per il periodo decennale previsto dalla disciplina.
A queste si è aggiunta la risposta n. 169 del 3 settembre 2026, dedicata al credito d’imposta ZES Unica e, in particolare, al principio di incentivazione applicabile agli investimenti realizzati nel 2026. Il chiarimento assume particolare importanza per gli investimenti effettuati mediante leasing: l’Agenzia precisa che il rispetto del principio di incentivazione non richiede che il progetto sia avviato successivamente alla presentazione della comunicazione preventiva. Ai fini di tale verifica, per «avvio» deve intendersi il primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni, ovvero qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento. Nel caso esaminato, pertanto, il contratto di leasing stipulato nel febbraio 2026 può accedere al credito d’imposta ZES Unica, essendo stato concluso dopo l’entrata in vigore della disciplina agevolativa e ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti dalla normativa.
Con le successive risposte nn. 170–173 l’Agenzia ha ampliato ulteriormente il quadro dei temi affrontati nel mese: dalla fiscalità degli strumenti finanziari emessi e circolanti in forma digitale alla fusione per incorporazione di una società semplice in una fondazione iscritta al RUNTS; dalla disapplicazione, nell’ambito di una fusione inversa, dei limiti al riporto delle perdite fiscali, degli interessi passivi indeducibili e delle eccedenze ACE, fino all’imposta sostitutiva del 15 per cento prevista per il 2026 sul trattamento economico accessorio del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni.
Il nuovo aggiornamento prende avvio con la risposta n. 174 del 16 settembre 2026, dedicata al Documento unico di regolarità fiscale (DURF) e, in particolare, alla verifica del requisito secondo cui, nel triennio di riferimento, devono risultare versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dei ricavi o compensi dichiarati. L’Agenzia amplia il perimetro delle somme rilevanti: nel calcolo possono essere comprese anche le ritenute d’acconto applicate sugli interessi attivi relativi a disponibilità bancarie e depositi e versate all’Erario dal sostituto d’imposta, in quanto si tratta di un prelievo tributario economicamente imputabile al contribuente.
Il chiarimento assume rilievo anche con riferimento alle imposte pagate all’estero. Pur non risultando materialmente registrate nel conto fiscale italiano, l’Agenzia ritiene che possano concorrere al raggiungimento della soglia del 10 per cento fino a concorrenza del credito d’imposta riconosciuto ai sensi dell’articolo 165 del TUIR. La valorizzazione di tali imposte è giustificata dalla loro capacità di esprimere, al pari degli altri versamenti considerati dalla disciplina, un indice di complessiva affidabilità fiscale del contribuente.
La risposta n. 175 del 17 settembre 2026 affronta invece il trattamento IVA dei servizi di colocation resi mediante la messa a disposizione esclusiva di una private cage all’interno di un data center situato in Italia. Secondo l’Agenzia, quando la porzione immobiliare è specificamente individuata e concessa in uso esclusivo al cliente, essa costituisce un elemento essenziale della prestazione: il servizio deve quindi essere qualificato, ai fini territoriali, come servizio relativo a un bene immobile ai sensi dell’articolo 7-quater del D.P.R. n. 633 del 1972. La prestazione, tuttavia, non si esaurisce nella mera disponibilità passiva dello spazio, ma comprende servizi tecnici e operativi – quali energia elettrica, climatizzazione, interconnessioni, prevenzione incendi e vigilanza – necessari al funzionamento dei server. Per questa ragione non trova applicazione l’esenzione prevista per le locazioni immobiliari e il servizio deve essere assoggettato a IVA con aliquota ordinaria.
Con la risposta n. 176 del 21 settembre 2026, l’Agenzia interviene nuovamente sul regime del cosiddetto realizzo controllato di cui all’articolo 177, comma 2, del TUIR. Il caso riguarda il conferimento delle partecipazioni totalitarie in una holding a favore di una società semplice di nuova costituzione. Pur rilevando che la nuova formulazione della norma non individua espressamente la natura giuridica che deve assumere la società conferitaria, l’Agenzia esclude l’applicazione del regime quando quest’ultima è una società semplice. La ragione risiede nell’assenza, per tale tipo societario, di un sistema contabile tipizzato che consenta di individuare in maniera oggettiva e documentata l’incremento di patrimonio netto generato dal conferimento, parametro sul quale continua a fondarsi la determinazione del valore di realizzo. All’operazione deve quindi applicarsi il criterio del valore normale previsto dall’articolo 9 del TUIR.
La risposta n. 177 del 23 settembre 2026 torna sulla fiscalità internazionale e sul trattamento convenzionale delle pensioni pubbliche. Il caso riguarda un soggetto che trasferisce la residenza fiscale in Italia ed è contemporaneamente cittadino italiano e svizzero, titolare di una pensione corrisposta dalla Cassa pensioni federale PUBLICA per la precedente attività prestata presso l’amministrazione federale svizzera. L’Agenzia chiarisce che la doppia cittadinanza non impedisce l’applicazione dell’articolo 19 della Convenzione Italia-Svizzera: ai fini del regime di tassazione esclusiva nello Stato da cui proviene la pensione pubblica è sufficiente che il beneficiario possieda anche la nazionalità di tale Stato. Gli emolumenti corrisposti da Cassa PUBLICA sono pertanto qualificabili come pensione pubblica e risultano imponibili esclusivamente in Svizzera.
La raccolta di settembre si completa con la risposta n. 178 del 30 settembre 2026, relativa agli obblighi di comunicazione delle spese sanitarie rimborsate da un ente bilaterale di categoria ai propri iscritti. L’Agenzia valorizza, nel caso concreto, il trattamento fiscale dei contributi che finanziano le prestazioni: la quota versata dal datore di lavoro concorre alla formazione del reddito fiscalmente imponibile del lavoratore, mentre quella versata dal lavoratore non è deducibile ai fini IRPEF. Non essendovi quindi alcun beneficio fiscale collegato ai contributi, le spese sanitarie successivamente rimborsate devono considerarsi comunque «rimaste a carico» del lavoratore. Ne consegue che l’ente bilaterale, nella fattispecie esaminata, non è tenuto alla comunicazione dei rimborsi prevista dall’articolo 78, comma 25-bis, della legge n. 413 del 1991.
La raccolta di settembre 2026, con le risposte nn. 166–178, offre così un quadro particolarmente vario di chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate: dall’IVA applicabile alle attività culturali, alla cooperazione tra pubbliche amministrazioni e ai servizi di colocation nei data center; dalle agevolazioni per i masi chiusi e per gli investimenti nella ZES Unica alle regole del DURF; dalla fiscalità degli strumenti finanziari digitali e delle operazioni straordinarie al conferimento di partecipazioni in società semplici; fino alla fiscalità internazionale delle pensioni pubbliche e agli obblighi connessi ai rimborsi delle spese sanitarie.

 

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Di seguito si riportano, per ciascuna risposta, l’oggetto, la sintesi e il link al testo integrale.

 

Risposta n. 166 dell’01/09/2026

Visite escursionistiche e aula immersiva: niente biglietteria SIAE; IVA ordinaria per le attività autonome in aree aperte ed esenzione per la visita museale

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 166 dell’1 settembre 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Servizi di accompagnamento escursionistico, attività divulgative e laboratori didattici in aree liberamente accessibili – Visita in aula immersiva nell’ambito di percorso museale – Esclusione da spettacolo e intrattenimento – Certificazione dei corrispettivi senza biglietteria automatizzata SIAE – Applicazione dell’esenzione IVA per la sola prestazione inerente alla visita museale – Articolo 10, primo comma, n. 22), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633.

 

I corrispettivi per visite guidate, accompagnamento escursionistico e laboratori svolti in aree liberamente accessibili non sono riferibili ad attività di spettacolo o intrattenimento e, pertanto, non richiedono l’utilizzo della biglietteria automatizzata SIAE. Tali servizi, se autonomamente considerati, sono assoggettati all’IVA ordinaria. Può invece beneficiare dell’esenzione IVA prevista per le prestazioni inerenti alla visita di musei e luoghi similari la visita all’aula immersiva inserita nell’ambito del percorso museale.

 

Riferimenti normativi e documentali

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 10, primo comma, n. 22).
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 74-quater.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella C allegata.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, articolo 1 e tariffa allegata.
Decreto del Ministero delle finanze 13 luglio 2000.
Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, articolo 132, paragrafo 1, lettera n).
Circolare Ministero delle Finanze 7 settembre 2000, n. 165.
Risoluzione Ministero delle Finanze 23 aprile 1998, n. 30.
Risoluzione Ministero delle Finanze 18 gennaio 1999, n. 4.
Risoluzione Agenzia delle Entrate 15 giugno 2004, n. 85/E.
Risoluzione Agenzia delle Entrate 28 febbraio 2007, n. 30/E.
Risoluzione Ministero delle Finanze n. 395008 del 2 maggio 1985.
Risposta Agenzia delle Entrate n. 125 del 30 aprile 2025.
Risposta Agenzia delle Entrate n. 161 del 18 giugno 2025.
Risposta Agenzia delle Entrate n. 229 del 3 settembre 2025.

 

Risposta n. 167 dell’01/09/2026

Senza IVA il contributo dal Comune al Consorzio se l’accordo è cooperazione pubblico-pubblico senza scambio sinallagmatico

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 167 dell’1 settembre 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Accordo di cooperazione tra pubbliche amministrazioni per interventi su impianto sportivo – Trasferimento di risorse dal Comune al Consorzio pubblico soggetto attuatore – Esclusione da IVA per assenza di rapporto sinallagmatico e carenza del presupposto oggettivo – Articolo 3 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633.

 

Le somme trasferite dal Comune al Consorzio pubblico in esecuzione di un accordo di cooperazione istituzionale, stipulato ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del Codice dei contratti pubblici e dell’articolo 15 della legge n. 241 del 1990, sono escluse dal campo di applicazione dell’IVA quando l’accordo è diretto alla realizzazione di compiti di interesse pubblico comune, con riparto di funzioni, rimborso dei costi sostenuti e assenza di un rapporto sinallagmatico tra le prestazioni delle amministrazioni coinvolte.

 

Riferimenti normativi e documentali

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 3.
Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, articoli 2 e 73.
D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, articolo 7, comma 4.
Legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 15.
Direttiva 2014/24/UE, considerando n. 33 e articolo 12, paragrafo 4.
Circolare Agenzia delle Entrate 21 novembre 2013, n. 34/E.
Risposta Agenzia delle Entrate n. 81 del 19 gennaio 2023.
Risposta Agenzia delle Entrate n. 131 del 7 giugno 2024.
Risposta Agenzia delle Entrate n. 193 del 4 ottobre 2024.
Corte di Giustizia UE, sentenza 3 marzo 1994, causa C-16/93.
Corte di Giustizia CE, sentenza 23 marzo 2006, causa C-210/04.
Corte di Giustizia UE, sentenza 5 luglio 2018, causa C-544/16.

Corte di Giustizia UE, sentenza 11 marzo 2020, causa C-94/19. – Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell’11 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — San Domenico Vetraria SpA / Agenzia delle Entrate

(Causa C-94/19) 

(Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Sesta direttiva 77/388/CEE – Articoli 2 e 6 – Ambito di applicazione – Operazioni imponibili – Prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso – Distacco di personale da parte di una società controllante presso la sua controllata – Rimborso da parte della controllata limitato ai costi sostenuti)

(2020/C 215/21)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio: Corte suprema di cassazione

Parti nel procedimento principale
Ricorrente: San Domenico Vetraria SpA
Convenuta: Agenzia delle Entrate
Nei confronti di: Ministero dell’Economia e delle Finanze

Dispositivo

L’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una legislazione nazionale in base alla quale non sono ritenuti rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale di una controllante presso la sua controllata, a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, a patto che gli importi versati dalla controllata a favore della società controllante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, dall’altro, si condizionino reciprocamente.

 

Corte di Giustizia UE, sentenza 4 luglio 2024, causa C-87/23.
Corte di Giustizia UE, sentenza 20 gennaio 2005, causa C-412/03.
Corte di Giustizia UE, sentenza 12 maggio 2016, causa C-520/14.
Corte di Giustizia UE, sentenza 9 giugno 2009, causa C-480/06.
Corte di Giustizia UE, sentenza 23 dicembre 2009, causa C-305/08.
Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 15 luglio 2013, n. 3849.
Consiglio di Stato, Sez. II, parere 28 novembre 2012, n. 9004.
Consiglio di Stato, Sez. II, parere 22 aprile 2015, n. 1178.
ANAC, parere n. 66 del 17 gennaio 2024.

 

Risposta n. 168 dell’01/09/2026

Maso chiuso: la permuta autorizzata di terreni equivalenti non fa decadere dalle agevolazioni, se resta la conduzione decennale

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 168 dell’1 settembre 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE – IMPOSTE INDIRETTE –  IMPOSTA DI REGISTRO – IMPOSTA IPOTECARIA E CATASTALE – Maso chiuso – Permuta di terreni di eguale estensione autorizzata dalla Commissione locale per i masi chiusi – Esclusione della decadenza dalle agevolazioni fiscali fruite in sede di donazione – Obbligo di conduzione diretta decennale – Articolo 5-bis, comma 3, del D.Lgs. 18/05/2001, n. 228.

La permuta di terreni appartenenti a masi chiusi di pari estensione, autorizzata dalla Commissione locale competente e realizzata mediante il contestuale distacco e l’incorporazione di superfici equivalenti, non determina la decadenza dalle agevolazioni fiscali fruite in occasione della donazione del maso chiuso, purché resti fermo l’impegno alla conduzione diretta per dieci anni.

 

Riferimenti normativi e documentali

D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, articolo 5-bis, commi 1, 2 e 3.
Legge 31 gennaio 1994, n. 97, articolo 5-bis, commi 1 e 2.
Legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, articoli 1, 4, 5 e 11.
Circolare Agenzia delle Entrate 31 gennaio 2002, n. 13/E.
Corte di cassazione, sentenza 6 ottobre 2011, n. 20460.
Consiglio di Stato, sentenza 14 marzo 2025, n. 2096.

 

Risposta n. 169 del 03/09/2026

ZES Unica 2026: leasing agevolabile anche se stipulato prima della comunicazione, purché l’avvio segua l’entrata in vigore della misura

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 169 del 3 settembre 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – CREDITI D’IMPOSTA – ZES Unica – Investimenti 2026 in beni strumentali mediante leasing – Principio di incentivazione e comunicazione preventiva – Rilevanza dell’avvio del progetto dopo l’entrata in vigore della misura agevolativa – Gli investimenti possono essere avviati anche prima della comunicazione preventiva, ma non possono essere avviati prima dell’entrata in vigore della misura agevolativa – Articolo 16 del D.L. 19/09/2023, n. 124, conv., con mod., dalla L 13/11/2023, n. 162

 

Ai fini del credito d’imposta ZES Unica 2026, il principio di incentivazione non richiede che l’investimento sia avviato successivamente alla presentazione della comunicazione preventiva. Un investimento realizzato mediante leasing, con contratto stipulato e bene consegnato nel febbraio 2026, può pertanto risultare agevolabile se il progetto di investimento è stato avviato dopo l’entrata in vigore della misura agevolativa, ferma restando la verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina. Questo perché, “per ‘avvio’ dell’investimento deve intendersi la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima (cfr. articolo 2, paragrafo 1, punto 23 del GBER)”. (Nella specie, acquisito mediante contratto di locazione finanziaria stipulato il […] febbraio 2026 e consegna il […] febbraio 2026, vale a dire prima dell’invio della comunicazione preventiva, da presentare nel periodo compreso dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026).

 

Riferimenti normativi e documentali

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articoli 109, commi 1 e 2, e 110.
D.L. 19 settembre 2023, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162,  articolo 16,
Legge 30 dicembre 2025, n. 199, articolo 1, commi 438, 439 e 443.
Legge 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, commi 485 e 491.
Decreto del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 17 maggio 2024.
DM 17 maggio 2024, articolo 3, commi 1, 4 e 7.
DM 17 maggio 2024, articolo 4, comma 5.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 30 gennaio 2026, n. 3882, punto 1.2.
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, articoli 2, paragrafo 1, punto 23; 6, paragrafi 2 e 4; 14.
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, articoli 107, paragrafo 3, lettere a) e c), e 108.
Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

 

Risposta n. 170 del 10/09/2026

Obbligazioni tokenizzate e imposta sostitutiva: il responsabile del registro DLT non è banca di primo livello senza una previsione normativa espressa

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 170 del 10 settembre 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – REDDITI DI CAPITALE – Strumenti finanziari digitali e obbligazioni tokenizzate – Imposta sostitutiva sugli interessi e altri proventi – Responsabile del registro DLT non equiparabile alla banca di primo livello – Articoli 2, 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 01/04/1996, n. 239.

Il regime del D.Lgs. n. 239/1996 non consente, allo stato, di equiparare il responsabile del registro DLT alla banca di primo livello: per gli strumenti finanziari digitali l’imposta sostitutiva segue le regole dell’articolo 5,

 

Riferimenti normativi e documentali:

– D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, articoli 2, 5, 6, 7, 8 e 11, comma 4.
– D.L. 17 marzo 2023, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023, n. 52, articolo 19.
– Regolamento (UE) 2022/858 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022.
– Regolamenti (UE) n. 600/2014 e n. 909/2014; direttiva 2014/65/UE.
– D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articoli 44, 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), e 168-bis.
– D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, articolo 100.
– D.M. 12 dicembre 2001, schema di autocertificazione ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del D.Lgs. n. 239/1996.
– D.M. 4 dicembre 1996, n. 632.
– D.M. 11 dicembre 1996, modelli 116/IMP, 117/IMP e 118/IMP.
– Circolare Agenzia delle Entrate n. 30/E del 27 ottobre 2023, paragrafo 1.3.
– Risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-04222 – Centemero: Iniziative per differenziare il regime fiscale applicabile agli strumenti finanziari emessi in forma digitale – ALLEGATO 3 (Testo della risposta).

 

Risposta n. 171 del 11/09/2026

Fusione di società semplice in fondazione ETS: fuori campo IVA e imposte fisse se l’ente resta iscritto al RUNTS, senza realizzo sui beni agricoli che mantengono la loro destinazione

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 171 del 11 settembre 2026 – Oggetto: ENTI DEL TERZO SETTORE – Fusione per incorporazione di società semplice in fondazione ETS – Profili IRES, IVA e imposte di registro, ipotecaria e catastale – Articolo 67 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR) e articolo 82, comma 3, del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117.

La fusione della società semplice nella fondazione ETS non genera rilievo reddituale per i beni agricoli che conservano la destinazione, resta fuori campo IVA per difetto del presupposto soggettivo e beneficia delle imposte fisse previste per gli ETS.

 

Riferimenti normativi e documentali:

– D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articoli 9, 67, 68, 171, comma 2, 172, 173 e 174.
– D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), articoli 79, commi 5 e 5-bis, e 82, commi 1 e 3.
– D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articoli 2, terzo comma, lettera f), e 4, secondo comma, n. 2).
– D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, articolo 40, e Tariffa, Parte Prima, articolo 4.
– Codice civile, articolo 2249.
– Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 152/E del 15 aprile 2008.
– Risposta Agenzia delle Entrate n. 555 dell’8 novembre 2022.
– Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 febbraio 2026.
– Circolare Agenzia delle Entrate n. 26/E del 1° giugno 2016.
– Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 340/E del 23 novembre 2007.
– Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E del 2014.

 

Risposta n. 172 del 15/09/2026

Fusione inversa del veicolo nella target finanziata con equity: riporto integrale di perdite, interessi e ACE se manca il rischio di bara fiscale

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 172 del 15 settembre 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Fusione inversa del veicolo nella target a seguito di acquisizione finanziata con equity – Disapplicazione dei limiti al riporto di perdite fiscali, interessi passivi ed eccedenze ACE – Articolo 172, commi da 7 a 7-ter, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

I limiti antielusivi al riporto delle posizioni fiscali non operano se, nel concreto, target e veicolo non sono bare fiscali e le perdite, gli interessi passivi e l’ACE derivano dall’operatività o dalla struttura fisiologica dell’investimento.

 

Riferimenti normativi e documentali:

– Legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 11, comma 1, lettera d), e articolo 10-bis.
– D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articoli 84, comma 3, 89, comma 1, 96, comma 5, 172, commi 7, 7-bis, 7-ter e 9, 173, comma 10, e 177-ter.
– D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, articolo 15, comma 1, lettere b) e d), e comma 2.
– Legge 9 agosto 2023, n. 111, articolo 6.
– Decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, conv., con mod., dalla legge 30 luglio 2025, n. 108
– D.M. 27 giugno 2025, articolo 3, comma 1, lettera a).
– D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216, articolo 5.
– D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, articolo 1, comma 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
– Codice civile, articoli 2409-bis, 2425, 2501-ter, 2501-septies, 2504, 2504-bis e 2505.
– Codice di procedura civile, articolo 64.
– Risposta Agenzia delle Entrate n. 234 del 28 aprile 2022.
– Risposta Agenzia delle Entrate n. 465 del 13 ottobre 2020.

 

Risposta n. 173 del 15/09/2026

Trattamento accessorio dei dipendenti pubblici: imposta sostitutiva del 15 per cento su 800 euro annui e soglia di reddito verificata nel 2026

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 173 del 15 settembre 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – LAVORO DIPENDENTE – Imposta sostitutiva del 15 per cento sul trattamento economico accessorio del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni – Limite di 800 euro e soglia reddituale di 50.000 euro riferiti al 2026 – Articolo 1, comma 237, della L. 30/12/2025, n. 199

Per il 2026 l’imposta sostitutiva del 15 per cento si applica al trattamento accessorio dei dipendenti pubblici non dirigenti entro 800 euro annui e solo se il reddito di lavoro dipendente dello stesso 2026 non supera 50.000 euro.

 

Riferimenti normativi e documentali:

– Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), articolo 1, comma 237.
– D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, articolo 1, comma 2.
– D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, articolo 45, comma 2.
– D.L. 7 giugno 2024, n. 73, articolo 7, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107.
– Legge 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, comma 354.

 

Risposta n. 174 del 16/09/2026

DURF: ai fini della soglia del 10 per cento concorrono anche le ritenute d’acconto sugli interessi attivi versate dal sostituto d’imposta e le imposte pagate all’estero, fino a concorrenza del credito riconosciuto ai sensi dell’articolo 165 del TUIR.

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 174 del 16 settembre 2026 – Oggetto: RISCOSSIONE – APPALTI – Documento unico di regolarità fiscale (DURF) – Calcolo della soglia del 10 per cento – Requisito dei versamenti registrati nel conto fiscale pari ad almeno il 10 per cento dei ricavi o compensi – Computabilità delle le ritenute d’acconto su interessi attivi su disponibilità bancarie e depositi versate dal sostituto d’imposta e delle imposte pagate all’estero fino a concorrenza del credito riconosciuto – Articolo 17-bis, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241

 

Ai fini della verifica del requisito del 10 per cento necessario per il DURF, nel calcolo dei versamenti rilevano anche le ritenute d’acconto sugli interessi attivi su disponibilità bancarie e depositi, versate dal sostituto d’imposta, nonché le imposte pagate all’estero fino a concorrenza del credito d’imposta riconosciuto ai sensi dell’articolo 165 del TUIR.

 

Riferimenti normativi e documentali:

 

Risposta n. 175 del 17/09/2026

Colocation in data center: quando il cliente dispone in via esclusiva di una private cage specifica e identificabile, l’immobile è elemento essenziale della prestazione e il servizio è territorialmente rilevante in Italia; non trattandosi di mera locazione passiva, si applica l’IVA con aliquota ordinaria.

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 175 del 17 settembre 2026 – Oggetto: IVA – TERRITORIALITÀ – Servizi di colocation con private cage in data center sito in Italia – Utilizzo esclusivo di una porzione specifica e identificabile dell’immobile – Servizi relativi a beni immobili – Territorialità in Italia – Esclusione dell’esenzione IVA prevista per le locazioni immobiliari – Applicazione dell’aliquota ordinaria – Conseguenze – Diritto alla detrazione e ricorrendone i presupposti al rimborso del credito IVA maturato – Articolo 7-quater, comma 1, lettera a), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633

 

La private cage, essendo una porzione specifica del data center attribuita in uso esclusivo al cliente, costituisce un elemento essenziale e indispensabile della prestazione: il servizio di colocation è quindi un servizio relativo a un bene immobile, territorialmente rilevante in Italia. La presenza delle ulteriori prestazioni tecniche esclude però la qualificazione come mera locazione immobiliare: il servizio è assoggettato a IVA con aliquota ordinaria. Più nel dettaglio, a giudizio dell’Agenzia delle entrate “i servizi di colocation sono qualificabili come servizi relativi a beni immobili, ai sensi dell’articolo 7-quater, comma 1, lettera a), del decreto IVA, con la conseguenza che la prestazione degli stessi è territorialmente rilevante in Italia“. Per quanto riguarda il regime IVA dei servizi, sebbene la messa a disposizione della private cage costituisca l’elemento principale della prestazione ai fini della qualificazione territoriale ai sensi dell’articolo 7-quater del decreto IVA, il servizio non si esaurendosi in una mera messa a disposizione passiva di uno spazio immobiliare, essendo accompagnato da una serie di prestazioni tecniche e operative funzionali all’utilizzo della private cage per l’alloggiamento e il funzionamento dei server, non può essere ricondotto nell’ambito applicativo del regime di esenzione previsto, al ricorrere di determinate condizioni, per i fabbricati o porzioni di fabbricati dall’articolo 10, comma 1, n. 8), del decreto IVA e deve essere assoggettato ad IVA con applicazione dell’aliquota nella misura ordinaria.

 

Riferimenti normativi e documentali:

 

Risposta n. 176 del 21/09/2026

Conferimento di partecipazioni in una società semplice: il realizzo controllato dell’articolo 177, comma 2, del TUIR non è applicabile, poiché la società semplice non dispone di un patrimonio netto contabile determinato secondo criteri legali; il valore di realizzo va quindi determinato secondo il valore normale dell’articolo 9 del TUIR.

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 176 del 21 settembre 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Conferimento di partecipazioni – Società semplice conferitaria – Inapplicabilità del regime del realizzo controllato – Applicazione del criterio del valore normale – Articoli 9, commi 2 e 5, e 177, comma 2, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR)

 

Il regime del realizzo controllato previsto dall’articolo 177, comma 2, del TUIR non può essere applicato quando la conferitaria è una società semplice. Il criterio speciale resta ancorato al patrimonio netto contabile della conferitaria, mentre la società semplice non è soggetta a un apparato contabile e a criteri legali di formazione del patrimonio netto analoghi a quelli previsti per le società commerciali. Pertanto, al conferimento in esame deve essere applicato il criterio del ”valore normale” ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 2 e 5 dell’articolo 9 del TUIR.

 

Riferimenti normativi e documentali:

 

Risposta n. 177 del 23/09/2026

Pensione pubblica svizzera: la doppia cittadinanza italiana e svizzera non esclude l’applicazione dell’articolo 19 della Convenzione; se la prestazione deriva da servizi resi all’amministrazione federale ed è corrisposta da Cassa pubblica, la tassazione spetta esclusivamente alla Svizzera.

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 177 del 23 settembre 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – PENSIONI ESTERE – Convenzione Italia-Svizzera – Pensione pubblica percepita da soggetto residente in Italia con doppia nazionalità italiana e svizzera – Irrilevanza della doppia cittadinanza – Tassazione esclusiva nello Stato erogatore – Articolo 19, paragrafo 1, della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera – La Legge federale sulla Cassa pensioni della Confederazione (‘”Legge su PUBLICA”),

 

La pensione corrisposta da Cassa pubblica in relazione alla precedente attività prestata presso il Dipartimento federale svizzero della difesa è qualificabile come pensione pubblica. La doppia cittadinanza italiana e svizzera non impedisce l’applicazione dell’articolo 19 della Convenzione: gli emolumenti sono pertanto soggetti a tassazione esclusiva in Svizzera. Ciò in quanto la formulazione del citato articolo 19 non attribuisce rilievo alla circostanza che il contribuente possieda anche la nazionalità dell’altro Stato contraente, né prevede deroghe in caso di doppia nazionalità.

 

Riferimenti normativi e documentali:

 

Risposta n. 178 del 30/09/2026

Rimborsi sanitari dell’ente bilaterale: se i contributi del datore di lavoro concorrono al reddito del lavoratore e la quota a carico del lavoratore non è deducibile, le spese rimborsate restano fiscalmente a suo carico; nel caso esaminato l’ente non deve comunicare i rimborsi ai sensi dell’articolo 78, comma 25-bis, della legge n. 413 del 1991.

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 178 del 30 settembre 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – SPESE SANITARIE – Ente bilaterale di categoria – Rimborso delle spese sanitarie agli iscritti – Contributi del datore di lavoro imponibili e quota del lavoratore non deducibile – Spese rimaste a carico – Insussistenza dell’obbligo di comunicazione – Articolo 78, comma 25-bis, della L. 30/12/1991, n. 413

 

Quando i contributi versati all’ente bilaterale non producono alcun beneficio fiscale per il lavoratore, le spese sanitarie successivamente rimborsate devono considerarsi comunque rimaste a suo carico. Nel caso esaminato, pertanto, non sussiste l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati delle spese sanitarie rimborsate. Resta distinta la qualificazione dell’ente come soggetto avente esclusivamente fine assistenziale, rimessa alla competenza del Ministero della Salute.

Più nel dettaglio, a giudizio dell’Agenzia delle entrate, “non sussistendo alcun beneficio fiscale in capo al lavoratore a fronte del versamento del contributo da parte del datore di lavoro e non essendo deducibile fiscalmente ai fini dell’IRPEF la quota contributiva versata dal lavoratore, deve concludersi che le spese sanitarie rimborsate dall’Ente bilaterale debbano considerarsi ‘rimaste a carico’ dei lavoratori. Conseguentemente, si ritiene che non sussista in capo all’Ente istante alcun obbligo di comunicazione delle spese sanitarie rimborsate ai sensi dell’articolo 78, comma 25­-bis, della L. n. 413 del 1991″

 

Riferimenti normativi e documentali: