TAX JUSTICE DGT UPDATE – Agevolazioni R&S: giurisprudenza a confronto – 19/12/2025

È stato pubblicato un nuovo Quaderno dal titolo “Agevolazioni R&S: giurisprudenza a confronto (a cura del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Giustizia tributaria).

In questo documento sono analizzate diverse sentenze delle Corti di giustizia tributaria e della Cassazione sul tema delle agevolazioni R&S.

Le tematiche emergenti dalla giurisprudenza di merito e di legittimità hanno ad oggetto in particolare le attività e le spese ammissibili, la documentazione richiesta, l’obbligatorietà del parere del MIMIT, l’utilizzo del Manuale di Frascati, nonché, da ultimo, il profilo sanzionatorio, profondamente rinnovato dalla recente riforma.

Il Quaderno del Dipartimento della Giustizia tributaria offre una lettura “ragionata” del contenzioso sul credito d’imposta Ricerca & Sviluppo (ex art. 3, D.L. 145/2013) e, soprattutto, mette a fuoco i nodi operativi che più spesso determinano il recupero del credito: qualificazione delle attività, tenuta documentale, ruolo del parere tecnico ministeriale, (in)applicabilità del Manuale di Frascati e profili sanzionatori.

Il valore pratico del documento di studio sta nel fatto che fotografa un contenzioso nato da una “lacuna strutturale”: la normativa del vecchio credito R&S non contiene una definizione autosufficiente di “ricerca e sviluppo”, con conseguente oscillazione interpretativa (anche in relazione ai criteri OCSE/Frascati) e contestazioni spesso impostate su parametri tecnico-scientifici non sempre esplicitati nella fonte primaria.

Da qui gli impatti operativi:

  • aumenta la necessità di dossier tecnici (non solo “contabili”);
  • diventa decisivo presidiare il riparto dell’onere della prova tra contribuente e Ufficio;
  • la qualificazione del credito come “non spettante” vs “inesistente” incide su decadenza, sanzioni e rischio penale.

 

“Ricerca” & “sviluppo”: la linea di confine 

 

Nel riepilogo giurisprudenziale, alcune pronunce di merito insistono sulla distinzione: la “ricerca” va intesa in senso tecnico-scientifico, mentre lo “sviluppo sperimentale” resta agevolabile solo se conserva contenuti di progettazione/validazione non riducibili a ordinaria produzione o applicazione commerciale. È richiamata, in particolare, la lettura per cui il rischio agevolato è il rischio tecnico di insuccesso, non l’insuccesso “di mercato” (rischio d’impresa).

Ricaduta pratica: in perizia/relazione va spiegato che cosa fosse ignoto all’inizio (gap di conoscenza/capacità), quale incertezza tecnica fosse presente e quali prove (test, prototipi, validazioni) abbiano governato il processo.

 

La Documentazione decide la causa

 

Il Quaderno valorizza la casistica in cui i giudici hanno ritenuto “provati” i costi quando il contribuente ha prodotto un set documentale completo: relazione tecnica, prospetti di calcolo del credito e della media storica, schede/fogli presenza, dettaglio attività dei dipendenti, contratti di ricerca extra-muros, oltre a certificazioni e prospetti riepilogativi.

Parallelamente, sul piano normativo-operativo viene ricordato che:

  • la relazione del responsabile R&S (rafforzata nel tempo) e la certificazione contabile non vivono su piani “separati”: nella pratica si intrecciano con la verifica e con la difesa in giudizio;
  • il decreto attuativo impone la conservazione di ogni ulteriore documentazione utile (clausola “aperta”), con elenchi solo esemplificativi.

 

Il parere Ministero delle imprese e del made in Italy: facoltà, (quasi) necessità o “peso” probatorio?

 

Sul punto, il Quaderno ricostruisce il dato di partenza: l’Agenzia delle Entrate può chiedere il parere tecnico (non “deve”), quando servano valutazioni tecniche sull’ammissibilità delle attività o sulla congruità/pertinenza dei costi.

La giurisprudenza di merito, però, si articola in filoni:

a) parere come facoltà istruttoria (nessun vizio se manca);

Alcune decisioni affermano che l’omessa richiesta non integra di per sé un vizio procedimentale né incide automaticamente sul merito.

b) parere come “necessario” in concreto per reggere l’onere probatorio;

Altre pronunce, pur partendo dalla non obbligatorietà letterale, enfatizzano che, a fronte di una perizia tecnica solida del contribuente, l’Ufficio che contesti nel merito deve attrezzarsi con un corredo tecnico adeguato, che spesso “passa” proprio dal coinvolgimento ministeriale.

c) Se il parere c’è, non è automaticamente “vincolante”;

È evidenziato che il parere, pur autorevole, può essere sindacato quanto a logicità e completezza; e, se generico, può indebolire la motivazione dell’atto.

Ricaduta operativa per i difensori: costruire perizia e dossier in modo da “alzare l’asticella” dell’onere tecnico dell’Ufficio; se l’atto è fondato su valutazioni tecnico-scientifiche senza adeguato supporto (o con parere apodittico), la contestazione va impostata su motivazione e prova.

 

Manuale di Frascati: valore giuridico e (non) retroattività

 

Il Quaderno mostra che il “Manuale di Frascati” è uno snodo centrale proprio perché, almeno fino al 2020, nel vecchio regime mancava un richiamo espresso; da qui il contenzioso sulla possibilità di usarlo come criterio “retroattivo”.

a) orientamento “pro-Frascati” (rilevanza già dal 2014 via UE)

Una parte della giurisprudenza ritiene che i criteri Frascati abbiano assunto rilievo quantomeno dal 2014, in quanto richiamati (almeno come esempi/criteri) nella disciplina UE e nelle definizioni comunitarie utilizzate dal legislatore nazionale.

b) orientamento “legalità/gerarchia delle fonti” (Frascati solo dal 2020)

Un altro filone sostiene che, mancando il rinvio nella norma speciale per le annualità pregresse, l’ammissibilità vada valutata solo alla luce di fonte primaria e secondaria nazionale applicabili “ratione temporis”; in questo solco si innesta anche la presa di posizione che evidenzia profili di legalità tributaria e gerarchia delle fonti.

 

Profilo sanzionatorio: la distinzione che cambia tempi, sanzioni e penale

 

Il Quaderno collega la stagione del recupero crediti R&S alla corretta qualificazione del credito contestato come “non spettante” o “inesistente”, evidenziando effetti operativi su:

  • termini di decadenza dell’atto di recupero;
  • intensità sanzionatoria;
  • potenziale rilevanza penale in tema di indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000), inclusa l’attenzione del legislatore alla “obiettiva incertezza” per le valutazioni tecniche.

In questa cornice, il Quaderno richiama l’evoluzione della disciplina dell’atto di recupero e la razionalizzazione con termini differenziati (5 anni per non spettanti, 8 per inesistenti) e strumenti deflattivi, segnalando la rilevanza pratica del corretto inquadramento.

Punto-chiave (operativo): il Quaderno evidenzia l’indirizzo secondo cui il mero difetto di “qualità tecniche” (innovatività/novità) tende a ricadere nella non spettanza, mentre l’inesistenza è riservata a ipotesi più “oggettive” e gravi (frode/mancanza materiale), con riduzione del rischio sanzionatorio-penale per chi ha operato in buona fede.

Il quaderno è prelevabile in formato .pdf  nel sito web:  https://www.dgt.mef.gov.it/gt/-/tax-justice-dgt-update-agevolazioni-r-s-giurisprudenza-a-confronto?search=true

 

 




Buone Feste da Finanza & Fisco

Buone Feste da tutto il team di Finanza & Fisco, con i nostri migliori auguri di un felice anno nuovo.

Grazie per averci scelto anche per il 2026.




Il Senato ha approvato il ddl Bilancio 2026. L’esame passa alla Camera

L’Assemblea del Senato ha approvato, con 110 voti favorevoli, 66 contrari e 2 astensioni, il ddl Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 (A.S. 1689), che passa all’esame della Camera, dopo il via libera alla Nota di variazioni e al rinnovo della fiducia al Governo con l’approvazione, con 113 voti favorevoli, 70 contrari e 2 astensioni, l’emendamento 1.9000 interamente sostitutivo degli articoli della prima sezione del ddl.

Il testo del ddl Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 (A.S. 1689), approvato dal Senato della Repubblica il giorno 23 dicembre 2023

 

Vedi anche:

Atto Camera: 2750

S. 1689. – “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028” (approvato dal Senato) (2750) – Disegno di legge trasmesso dal Senato il 23 dicembre 2025

 

Ddl di bilancio 2026. Via libera dalla Commissione V Bilancio del Senato. Gli interventi su locazioni brevi, plusvalenze, dividendi e nuovi presidi su IVA e compensazioni

 

 

 

 

 

 




Spese per trasferte e missioni. Fuori dalla tassazione i rimborsi ai dipendenti. Una circolare illustra le regole

Escono dal reddito imponibile i rimborsi riconosciuti ai dipendenti per l’utilizzo dell’automobile privata per trasferte e missioni anche all’interno del comune, a patto che le spese siano comprovate e documentate.

È una delle indicazioni contenute nella circolare n. 15/E di oggi, con cui l’Agenzia fornisce istruzioni sulle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) in merito al trattamento fiscale delle indennità di trasferta o di missione per la determinazione del reddito di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e d’impresa.

Il documento di prassi definisce in modo puntuale le condizioni da rispettare e anche i casi in cui è richiesto l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabile, offrendo un quadro unitario delle regole da applicare.

 

I rimborsi esclusi dal reddito

 

La circolare illustra in prima battuta le regole relative al trattamento fiscale delle trasferte o missioni del lavoratore dipendente, nonché dei relativi rimborsi di spese. In ottica di semplificazione, per quanto riguarda i rimborsi di spese di viaggio e trasporto per trasferte o missioni all’interno del territorio comunale, la norma ha eliminato il riferimento ai documenti provenienti dal vettore. Di conseguenza, questi rimborsi non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente nel caso in cui le spese siano “comprovate e documentate” anche con altre modalità. Non concorre quindi più al reddito il rimborso chilometrico riconosciuto al lavoratore per l’utilizzo del mezzo privato, calcolato secondo le tabelle Aci, anche in caso di trasferta nell’ambito del territorio comunale. La disciplina si applica anche ai rimborsi, erogati nel 2025, relativi a spese sostenute nel periodo d’imposta precedente. Fuori dal reddito imponibile, inoltre, i rimborsi delle spese di pedaggio, documentate, sostenute durante le trasferte e quelli relativi alle spese di parcheggio.

 

Le regole sulla tracciabilità

 

La circolare analizza poi le modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) e dal decreto fiscale (D.L n. 84/2025) in materia di tracciabilità delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e NCC).

In particolare, la condizione di tracciabilità si applica sia per le trasferte all’interno del comune, sia per quelle al di fuori dello stesso. Dal 1° gennaio 2025, quindi, i rimborsi di queste spese non concorrono al reddito di lavoro dipendente solo se sostenute con mezzi di pagamento tracciabile. L’obbligo di tracciabilità riguarda anche i casi in cui il trasportatore operi mediante l’utilizzo di “piattaforme di mobilità”, mentre continuano a non essere assoggettate alla condizione di tracciabilità le spese per viaggi e trasporti effettuati con mezzi diversi dal taxi e NCC – come, per esempio, autobus, treni, aerei, navi – e i rimborsi effettuati sotto forma di indennità chilometrica.

(Così, comunicato stampa del 22 dicembre 2025)

 

 

 




Ddl di bilancio 2026. Via libera dalla Commissione V Bilancio del Senato. Gli interventi su locazioni brevi, plusvalenze, dividendi e nuovi presidi su IVA e compensazioni

Il testo A.S. 1689-A, come risultante dall’esame in V Commissione, concentra una serie di interventi puntuali su regimi sostitutivi, tassazione finanziaria e strumenti di compliance.

Di seguito un sintesi dei contenuto di talune disposizioni:

  • articolo 7 – Modifiche alla disciplina sulle locazioni brevi
  • articolo 15 – Razionalizzazione della disciplina in materia di rateizzazione per la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali
  • articolo 18 – Modifica alla disciplina dei dividendi
  • articolo 25 – Misure di contrasto agli inadempimenti in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto
  • articolo 26 – Misure di contrasto alle indebite compensazioni
  • articolo 32 – Norme di razionalizzazione delle regole di determinazione del reddito d’impresa
  • articolo 35 – Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
  • articolo 36-bis – Imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni.

 

 

 

 

Art. 7 – Modifica alla disciplina sulle locazioni brevi

 

L’intervento della V Commissione del Senato incide sulla soglia massima di immobili che consente l’applicazione della cedolare secca sulle locazioni brevi: per fruire del regime sostitutivo, il contribuente deve destinare alle locazioni brevi non più di due appartamenti (in luogo della soglia previgente di quattro), con efficacia dall’anno 2026.

A tal fine viene modificato l’articolo 1, comma 595 della legge n. 178 del 2020 che dispone, nel testo vigente, che, a decorrere dall’anno 2021, il regime fiscale della cedolare secca per le locazioni brevi sia applicabile a non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta e che negli altri casi l’attività di locazione, da chiunque esercitata, si presuma svolta in forma imprenditoriale.

Pertanto, a seguito delle modifiche introdotte:
• l’aliquota del 21 per cento resta in ogni caso, applicabile al primo immobile;
al secondo immobile si applica l’aliquota del 26 per cento;
dal terzo immobile il reddito viene considerato reddito d’impresa.

 

Art. 15 – Razionalizzazione della disciplina in materia di rateizzazione per la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali

 

Nuova regola: rateizzazione “selettiva”

Il testo Commissione riscrive l’art. 86, comma 4, TUIR, prevedendo che le plusvalenze concorrono per l’intero nell’esercizio di realizzo, ma ammette la tassazione in quote costanti (non oltre il quarto) solo per:

  • plusvalenze da cessione di azienda o rami d’azienda;
  • plusvalenze relative ai diritti di utilizzazione delle prestazioni dell’atleta (ambito sportivo professionistico),

a condizione che beni/diritti siano stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni

 

Necessaria la “Scelta” dichiarativa

 

La rateizzazione diventa un’opzione che deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; in mancanza di dichiarazione, la plusvalenza torna integralmente nell’esercizio di realizzo.

 

Decorrenza e acconti

 

Le nuove regole si applicano alle plusvalenze realizzate dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, con clausola di ricalcolo dell’acconto assumendo l’imposta “virtuale” determinata con le nuove disposizioni.

 

Rispetto alla vigente formulazione dell’articolo 86, comma 4, del TUIR, quindi la possibilità di rateizzare la tassazione, ai fini IRES, delle plusvalenze patrimoniali in quote annuali viene mantenuta solo per le plusvalenze:

  • derivanti dalla cessione di azienda o ramo di azienda, a condizione che questa sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni;
  • realizzate dalle società sportive professionistiche mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta, nei limiti della parte che proporzionalmente corrisponde al corrispettivo conseguito in denaro, a condizione che tali diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni.

Le altre plusvalenze, diverse da quelle derivanti dal realizzo di partecipazioni soggette al regime PEX, devono essere tassate, per l’intero ammontare, nell’esercizio in cui sono realizzate.

Il comma 2 stabilisce che le nuove disposizioni si rendono applicabili alle plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (per i soggetti solari, dal periodo d’imposta con inizio al 1° gennaio 2026).
Si stabilisce altresì il criterio per la determinazione degli acconti relativi al primo periodo d’imposta di applicazione delle nuove disposizioni.
Più precisamente, applicando il c.d. “criterio storico”, si considera l’imposta del periodo d’imposta precedente (per i soggetti solari, del periodo d’imposta che chiude al 31 dicembre 2025) che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni

 

 

Art. 18 – Modifica alla disciplina dei dividendi – Razionalizzazione con soglia “dimensionale”

 

La Commissione introduce un criterio selettivo per l’accesso ai regimi di esclusione (parziale) su utili e plusvalenze: i meccanismi agevolativi si ancorano al possesso di partecipazioni “rilevanti”:

  • soglia percentuale: partecipazione non inferiore al 5%;
  • oppure soglia di valore: valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.

 

Il perimetro e le conseguenze si colgono su tre assi principali.

 

1) Plusvalenze e dividendi in capo a imprenditori individuali e società di persone (art. 59 TUIR)

Larticolo inserisce una disciplina che condiziona l’operatività dell’esclusione alla soglia 5%/500.000 euro, con previsione espressa di nuovi commi nel corpo dell’articolo.

Nello specifico, lettera a),  novella l’articolo 58, comma 2, (rubricato «Plusvalenze») del Capo VI – «Redditi d’impresa» del Titolo I – IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE del TUIR, al fine di definire il nuovo regime di tassazione delle plusvalenze su partecipazioni applicabile, ai fini della determinazione del reddito imponibile IRPEF, agli imprenditori individuali.

Si dispone che le plusvalenze su partecipazioni siano esenti nei limiti del 41,86 per cento del loro ammontare, qualora siano soddisfatti i requisiti del c.d. “regime PEX”, di cui all’articolo 87 del TUIR, includendovi tuttavia anche le ulteriori condizioni previste dal nuovo comma 1.1 aggiunto al medesimo articolo 87. Pertanto, è necessario che le plusvalenze siano realizzate su partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5 per cento ovvero di importo non inferiore a 500 mila euro.

Per la misura del regime di esenzione delle plusvalenze (del 41,86 per cento, in luogo alla previgente misura del 60 per cento) applicabile agli imprenditori individuali, si veda l’articolo 2 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 26 maggio 2017.

La lettera b), novellando l’articolo 59 (rubricato «Dividendi») del Capo VI – «Redditi d’impresa» del  Titolo I – IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE del TUIR, definisce il nuovo regime fiscale dei dividendi applicabile, ai fini della determinazione del reddito imponibile IRPEF, agli imprenditori individuali.

In particolare, ai sensi della nuova formulazione del comma 1, si stabilisce – quale regola generale – che gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio netto di soggetti passivi IRES (società ed enti di cui all’articolo 73 del TUIR), concorrono per l’intero ammontare alla formazione del reddito complessivo dell’esercizio in cui sono percepiti. Tuttavia, se sono soddisfatti i requisiti dimensionali previsti dal nuovo comma 1-bis, tali utili concorrono alla formazione del reddito dell’esercizio nella misura del 58,14 per cento (c.d. “regime di esclusione” al 41,86 per cento).

In conseguenza delle modifiche operate, viene aggiunto all’articolo 59 il nuovo comma 1-bis, lettere a) e b), ai sensi del quale il citato regime di esclusione si applica agli utili relativi:

  • a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro. A tal fine, si precisa che, nella determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all’interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo (lettera a) del nuovo comma 1-bis);
  • a titoli e strumenti finanziari similari alle azioni, di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), del TUIR, e ai contratti di associazione in partecipazione, di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro (lettera b) del nuovo comma 1-bis).

Pertanto, il regime di esclusione dei dividendi trova applicazione con riguardo alle partecipazioni nelle società di capitali detenute direttamente o indirettamente – per il tramite di altra società che detiene la maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria e tenuto conto dell’effetto di demoltiplicazione prodotto dalla catena di controllo – dall’imprenditore in misura almeno pari al 5 per cento del capitale ovvero di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro.

 

2) Plusvalenze “PEX” (art. 87 TUIR)

È introdotto un comma 1.1 all’art. 87 TUIR, che innesta il requisito dimensionale (5%/500.000 euro) come condizione ulteriore per l’applicazione del regime di esenzione sulle plusvalenze da partecipazioni.

La lettera c), novellando l’articolo 87 (rubricato «Plusvalenze esenti») della Sezione I, Capo II – «Determinazione della base imponibile delle società ed enti commerciali residenti», Titolo II – IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ del TUIR, modifica il regime fiscale delle plusvalenze esenti al 95 per cento (c.d. “regime PEX”) applicabile, ai fini della determinazione della base imponibile IRES, alle società ed agli enti commerciali residenti.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 87, comma 1, del TUIR, il regime di esenzione al 95 per cento (c.d. “regime PEX”) è applicabile alle plusvalenze realizzate sulle partecipazioni in società per cui sono verificati tutti i seguenti requisiti:
a) possesso ininterrotto dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell’avvenuta cessione;
b) classificazione tra le immobilizzazioni finanziarie sin dal primo bilancio
chiuso durante il periodo di possesso;
c) residenza fiscale o localizzazione dell’impresa o ente partecipato in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato individuati secondo i criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, del TUIR (con un livello di tassazione effettiva inferiore al 15 per cento per le partecipazioni di controllo ovvero, in mancanza del requisito di controllo, livello nominale di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia). Tale requisito deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da più di cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, è sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i cinque periodi d’imposta anteriori al realizzo stesso;
d) esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale. Tale requisito deve sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo stesso.

Nello specifico, in conseguenza delle modifiche operate in sede referente al Senato, con il punto n. 1) viene aggiunto all’articolo 87 il nuovo comma 1.1, ai sensi del quale il citato regime di esenzione al 95 per cento si applica esclusivamente alle plusvalenze realizzate in relazione a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro.

La nuova disposizione precisa che, ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all’interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.

Il successivo punto n. 2), sostituendo il comma 3 dell’articolo 87, stabilisce che l’esenzione al 95 per cento si applica anche alle plusvalenze realizzate e determinate, ai sensi dell’articolo 86, commi 1, 2 e 3, del TUIR, relativamente:

  • alle partecipazioni al capitale o al patrimonio non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro;
  • ai titoli e altri strumenti finanziari similari alle azioni, di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), del TUIR, di valore non inferiore a 500 mila euro;
  • ai contratti di associazione in partecipazione, di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del TUIR, di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro.

Si precisa che concorrono a formare il reddito, per l’intero ammontare, gli utili derivanti da tali contratti, laddove non siano soddisfatte le condizioni previste dall’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo del TUIR (ovverosia che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente).

 

3) Dividendi IRES e coordinamenti su ritenute “intra-UE/SEE”

L’art. 89 TUIR viene integrato con il richiama il medesimo criterio dimensionale, e si coordina la disciplina delle ritenute sugli utili corrisposti a soggetti UE/SEE.

La lettera d), novellando l’articolo 89, commi 2 e 3 (rubricato «Dividendi e interessi»), della Sezione I, Capo II – «Determinazione della base imponibile delle società ed enti commerciali residenti», Titolo II – IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ del TUIR, definisce il nuovo regime fiscale dei dividendi applicabile, ai fini della determinazione della base imponibile IRES, alle società ed agli enti commerciali residenti.

Nello specifico, il punto n. 1.1.) della lettera d), modificando il primo periodo comma 2 dell’articolo 89, stabilisce in primo luogo – quale regola generale – che gli utili distribuiti dalle società ed enti commerciali e non commerciali residenti in Italia (articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c) del TUIR) concorrono per l’intero ammontare alla formazione del reddito dell’esercizio in cui sono percepiti. Tuttavia, gli utili distribuiti dalle medesime società ed enti per cui sono soddisfatti i requisiti dimensionali previsti alla lettera a) del nuovo comma 2.1, non concorrono alla formazione del reddito dell’esercizio della società ricevente nella misura del 95 per cento del loro ammontare (c.d. “regime di esclusione” al 95 per cento).

Inoltre, modificando il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 89, si stabilisce che la medesima esclusione al 95 per cento si applica alla remunerazione corrisposta relativamente ai contratti di associazione in partecipazione, di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del TUIR, che soddisfano i requisiti dimensionali previsti alla lettera b) del nuovo comma 2.1.

In conseguenza delle modifiche operate in sede referente al Senato, con il punto n. 2) viene aggiunto all’articolo 89 il nuovo comma 2.1, lettere a) e b), ai sensi del quale il citato regime di esclusione si applica agli utili relativi:

  • a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro. A tal fine, si precisa che, nella determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all’interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo (lettera a) del nuovo comma 2.1);
  • ai contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro (lettera b) del nuovo comma 2.1).

Analogamente, il punto n. 3) della lettera d), reca delle modifiche al comma 3  dell’articolo 89.

Più precisamente, modificando il primo periodo del comma 3 del citato articolo 89, stabilisce che l’esclusione pari al 95 per cento dell’ammontare percepito nell’esercizio trova applicazione anche nelle seguenti ipotesi:

  • agli utili provenienti da società o enti non residenti (articolo 73, comma 1, lettera d) del TUIR) nei quali è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro. Anche in tal caso, pertanto, ai fini della verifica della percentuale del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate di cui all’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, tenuto conto dell’eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo;
  • alle remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione, di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, stipulati con tali soggetti, purché non residenti in territori o localizzati in Stati a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1 (o, se ivi residenti o localizzati, sia dimostrato, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui al medesimo articolo 47-bis, comma 3, il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nel medesimo articolo, comma 2, lettera b), ovverosia che dalle partecipazioni non consegua l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato).

Inoltre, modificando il secondo periodo del comma 3 del citato articolo 89, stabilisce che sono esclusi dalla formazione del reddito dell’impresa (o dell’ente) ricevente, per il 50 per cento del loro ammontare, i seguenti proventi:

  • gli utili provenienti da società o enti non residenti (articolo 73, comma 1, lettera d) del TUIR), nei quali è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1;
  • le remunerazioni derivanti dai contratti di associazione in partecipazione, di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, stipulati con tali soggetti residenti in territori o localizzati in Stati a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1.

In entrambi i casi, l’applicazione del regime di esclusione al 50 per cento è riconosciuta a condizione che sia dimostrata, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui all’articolo 47-bis, comma 3, la sussistenza della condizione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo (ossia che il soggetto non residente svolga un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali).

Si ricorda che il regime di esclusione al 95 per cento degli utili provenienti da partecipazioni in società o enti non residenti è applicabile nei seguenti casi:

1. sia verificata la condizione di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del TUIR (rubricato «Redditi di capitale»), ossia deve trattarsi di dividendi provenienti da società ed enti non residenti relativi a titoli e strumenti finanziari per i quali nello Stato estero di residenza del soggetto emittente è prevista l’indeducibilità della relativa remunerazione dal reddito;
2. si tratti di utili provenienti da soggetti residenti in uno Stato membro dell’Unione europea per cui è verificata la condizione di cui al punto 1);
3. si tratti di utili provenienti da soggetti diversi da quelli residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati secondi i criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1 del TUIR, ovverosia che abbiano un livello di tassazione effettivo non inferiore al 15 per cento (criterio di cui alla lettera a), comma 1 dell’articolo 47-bis) o, in caso di partecipazioni non di controllo, con un livello nominale di tassazione non inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia (criterio di cui alla lettera b), comma 1, dell’articolo 47-bis);
4. si tratti di utili provenienti da soggetti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato secondo i criteri di cui all’articolo 47-bis, qualora sia dimostrato, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui al medesimo articolo 47-bis, comma 3, il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, che dalle partecipazioni non consegua l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (condizione indicata al comma 2, lettera b) del medesimo articolo 47-bis).

Pertanto, in tali ipotesi è richiesta l’ulteriore condizione che la società o ente residente detenga direttamente o indirettamente, per il tramite di una società controllata, una partecipazione almeno pari al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro.

Tale requisito della partecipazione almeno pari al 5 per cento (valore fiscale non inferiore a 500 mila euro) deve sussistere anche ai fini della fruizione del regime di esclusione nella misura del 50 per cento, applicabile agli utili provenienti da società o enti localizzati in territori a regime fiscalità privilegiata secondo i criteri di cui all’articolo 47-bis, qualora sia dimostrata, anche a seguito di interpello, la sussistenza della condizione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo 47-bis (ossia lo svolgimento di un’attività economica effettiva). In tal caso, si ricorda che al percettore spetta un credito “indiretto” per le imposte assolte dal soggetto estero in proporzione alla quota imponibile del dividendo stesso.

In considerazione delle modifiche apportate al secondo periodo del comma 3 dell’articolo 89 del TUIR, inoltre, il percettore di dividendi provenienti da società o enti localizzati in territori diversi da Paesi a fiscalità privilegiata può dimostrare la sussistenza della condizione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo 47-bis, ovvero lo svolgimento di un’attività economica effettiva, solo con riferimento ai soggetti nei quali è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento (non inferiore 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, in base alle citate modifiche operate in sede referente al Senato). In tal caso i dividendi concorrono solo per il 50 per cento del loro ammontare e al percettore spetta un credito “indiretto” per le imposte assolte dal soggetto estero in proporzione alla quota imponibile del dividendo stesso.

Il punto n. 4) della lettera d), sostituendo la lettera a) al comma 3-bis del citato articolo 89 del TUIR, stabilisce che l’esclusione al 95 per cento è applicabile alle remunerazioni sui titoli, strumenti finanziari e contratti di associazione in partecipazione, di cui all’articolo 109, comma 9, lettere a) e b), del TUIR, di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro. In tal caso, l’esclusione opera limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile ai sensi dello stesso articolo 109.

 

4) Modifiche alla disciplina della ritenuta fiscale sui dividendi

Il comma 2, sostituendo l’articolo 27, comma 3-ter (rubricato «Ritenuta su dividendi»), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, stabilisce che la ritenuta dell’1,20 per cento, è operata, a titolo di imposta, sugli utili corrisposti alle società e agli enti non residenti che soddisfano i seguenti requisiti:

  • sono soggetti all’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 239 del 1996;

Ai sensi del citato articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 239 del 1996, con uno o più decreti il Ministero dell’economia e delle finanze stabilisce l’elenco degli Stati e territori di cui all’articolo 6, comma 1, che consentono un adeguato scambio di informazioni; tale elenco è aggiornato con cadenza semestrale.
A tal fine, l’elenco degli Stati e territori che assicurano, sulla base di convenzioni, uno scambio di informazioni (c.d. “white list”) è stato approvato con il decreto ministeriale del 4 settembre 1996.

  • sono residenti negli Stati di cui sopra;
  • tali utili sono corrisposti in relazione alle partecipazioni con i requisiti di cui all’articolo 89, comma 2.1, lettera a), del TUIR. Perciò deve trattarsi di partecipazioni dirette nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro;

e, qualora sia soddisfatta la condizione di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, quelli corrisposti in relazione agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), del TUIR ed ai contratti di associazione in partecipazione, di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

 

Decorrenza e regole transitorie operative

 

Le nuove disposizioni si applicano alle distribuzioni deliberate dal 1° gennaio 2026; per le plusvalenze e per gli strumenti/contratti assimilati è rilevante anche la data di acquisizione/sottoscrizione e opera una regola tipo FIFO (“ceduti per primi i più risalenti”). 

In particolare, il comma 4 stabilisce che le nuove disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione alle distribuzioni dell’utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Si ricorda che, in ossequio al c.d. “criterio di cassa”, nel reddito d’impresa – sia ai fini IRES, sia ai fini IRPEF – i dividendi sono tassati nell’esercizio di effettiva percezione.

Dalla medesima data del 1° gennaio 2026, tali disposizioni trovano applicazione anche per i seguenti componenti positivi di reddito:

  • plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale in società ed enti di cui all’articolo 73 del TUIR;
  • plusvalenze da cessione di titoli e strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell’articolo 44, comma 2, lettera a);
  • proventi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione, di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del TUIR, acquisiti o sottoscritti a decorrere dalla medesima data.

A tal fine, la norma precisa che si considerano ceduti per primi gli strumenti finanziari acquisiti o i contratti sottoscritti in data meno recente (criterio del FIFO).

Il comma 5 stabilisce altresì il criterio per la determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (periodo d’imposta 2026, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).
Più precisamente, applicando il c.d. “criterio storico”, si considera l’imposta del periodo d’imposta precedente (per i soggetti solari, del periodo d’imposta che chiude al 31 dicembre 2025) che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni di cui al comma 1.

 

Art. 25 – Misure di contrasto agli inadempimenti in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto

 

1) Nuovo art. 54-bis.1 D.P.R. n. 633/1972: liquidazione IVA “potenziata” su base dati

Viene introdotto un meccanismo di liquidazione fondato su elementi informativi (in particolare, flussi digitali), con:

  • comunicazione degli esiti e finestra di 60 giorni per fornire elementi o pagare;
  • applicazione della sanzione, con riduzione a un terzo se il pagamento avviene nei 60 giorni;
  • soprattutto, un vincolo forte: per il pagamento non è possibile usare la compensazione ex art. 17 D.Lgs. n. 241/1997 e, in caso di iscrizione a ruolo, resta preclusa anche la compensazione ex art. 31 D.L. n.  78/2010.

È inoltre previsto un coordinamento sanzionatorio (definizione di “imposta dovuta” in caso di successivo accertamento dopo la comunicazione).

Nel dettaglio, il comma 1, lettera a), inserisce una nuova norma al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Si tratta dell’articolo 54-bis.1, rubricato «Liquidazione IVA nel caso di dichiarazioni omesse». Il comma 1 di tale nuovo articolo consente all’Agenzia delle entrate, «senza pregiudizio dell’azione accertatrice» e anche avvalendosi di procedure automatizzate, di procedere alla liquidazione dell’IVA anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale. L’azione dell’Agenzia può essere notificata entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. La liquidazione può avere luogo sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche. Non si tiene invece conto del credito risultante dalla dichiarazione presentata per il periodo di riferimento antecedente a quello oggetto di liquidazione e dall’imposta dovuta sono scomputati solo i versamenti effettuati. L’eventuale dichiarazione presentata senza i quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell’imposta è equiparata a una dichiarazione omessa.
Il comma 2 del nuovo articolo 54-bis.1 illustra la procedura da seguire qualora dai controlli eseguiti emerga un’imposta da versare e disciplina il contraddittorio: l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente che, nei successivi sessanta giorni, può segnalare eventuali dati o elementi non considerati, o valutati erroneamente, e fornire i chiarimenti necessari, oppure provvedere al versamento dell’imposta dovuta, unitamente a interessi e sanzioni. Decorso tale termine, in caso di inerzia del contribuente, oppure qualora i riscontri forniti non siano idonei a modificare l’importo dell’imposta liquidata, le somme dovute per imposta, sanzioni e interessi sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo.

Qualora gli elementi forniti dal contribuente portino ad una diversa determinazione dell’imposta dovuta, l’esito della liquidazione gli viene comunicato nuovamente, con decorrenza del medesimo termine di sessanta giorni per l’eventuale adempimento.

La relazione illustrativa indica in particolare il contraddittorio come sede in cui valutare, tra l’altro, il credito eventualmente indicato dal contribuente in relazione a un periodo temporale antecedente rispetto a quello oggetto di liquidazione. Di tale circostanza non tiene infatti conto la liquidazione, che si basa su “ipotesi semplificatorie”.

È espressamente esclusa la possibilità di ricorrere a compensazione orizzontale, ovvero di utilizzare eventuali crediti relativi a imposte diverse dall’IVA per il pagamento delle somme dovute (articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) e delle somme iscritte a ruolo (articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

Nel caso in cui dai controlli emerga un’imposta da versare, si applica la medesima sanzione amministrativa prevista per i casi di omessa presentazione della dichiarazione IVA, ovvero il centoventi per cento dell’ammontare del tributo dovuto per il periodo d’imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di 250 euro (articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471). Detta sanzione è ridotta a un terzo in caso di adempimento volontario entro il termine (comma 3).
Il comma 4 esclude che a seguito della ricezione della comunicazione il contribuente possa avvalersi di benefici in termini di riduzione delle sanzioni a fronte di un comportamento conforme. Dopo che siano stati comunicati gli esiti della liquidazione, infatti, non vi è possibilità di applicazione della sanzione amministrativa ridotta per i versamenti effettuati in ritardo (articoli 5, comma 1-bis, e 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471).
Le modalità per la comunicazione delle risultanze delle liquidazioni e i dati utilizzabili per effettuarle saranno oggetto di un provvedimento attuativo del Direttore dell’Agenzia delle entrate (comma 5).

La relazione illustrativa cita, quale possibile contenuto di tale provvedimento, l’utilizzo di informazioni diverse da quelle connesse all’IVA (ad esempio dati delle transazioni elettroniche) o le specifiche modalità di invio della comunicazione.

Il comma 1, lettere b) e c), della disposizione in esame recano disposizioni di coordinamento stabilendo che, se in riferimento allo stesso arco temporale intervengono sia la liquidazione introdotta dall’articolo in esame sia l’accertamento, l’imposta su cui applicare la sanzione è pari alla differenza tra imposta accertata e quella liquidata. Non viene contemplata l’ipotesi inversa perché, intervenuto l’accertamento, non è più possibile ricorrere alla liquidazione.

 

2) Estensione della ritenuta anche ai corrispettivi d’impresa, con logica premiale (CPB / cooperative compliance)

La V Commissione inserisce commi aggiuntivi che modificano l’art. 25 D.P.R. n. 600/1973: la ritenuta viene calibrata come incentivo alla compliance, prevedendo che:

  • sia applicata con aliquota 0,5% per il 2028 e 1% dal 2029;
  • colpisca corrispettivi per prestazioni/cessioni nell’esercizio di imprese effettuate da residenti e stabili organizzazioni, quando il percettore non ha aderito al concordato preventivo biennale o non è in regime di adempimento collaborativo;
  • non si applichi se il pagamento avviene con modalità tracciate richiamate dalla norma.

 

 

Art. 26 – Misure di contrasto alle indebite compensazioni

 

Nel testo proposto dalla V Commissione risulta soppresso l’intervento più ampio previsto in origine, mentre viene confermato l’abbassamento della soglia che attiva i presìdi: il riferimento agli importi “superiori a 100.000 euro” è sostituito con “superiori a 50.000 euro”

Più nel dettaglio, l’articolo in esame, modificato in sede referente, riguarda il regime delle compensazioni di crediti tributari.

Il comma 2,  interviene sulla soglia prevista per poter accedere alle compensazioni di crediti nelle deleghe di pagamento da parte di contribuenti con importi iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per importi superiori a 50.000 euro (la vigente soglia è di 100.000 euro).
Il divieto di compensazione, (con la sola eccezione dei sopra menzionati crediti relativi a contributi previdenziali e premi INAIL) opera in presenza di ruoli scaduti o accertamenti esecutivi affidati in riscossione di importo complessivamente superiore a 50.000 euro.

 

Art. 32 – Norme di razionalizzazione delle regole di determinazione del reddito d’impresa

 

a) Azioni proprie assegnate ai soci: assimilazione ai meccanismi distributivi

L’articolo interviene sull’art. 85, comma 5, TUIR includendo espressamente le azioni proprie assegnate ai soci nel perimetro rilevante, con effetti di sistematizzazione del trattamento fiscale dell’assegnazione.

In estrema sintesi, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 in deroga all’articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, si comprende tra i ricavi la differenza tra il corrispettivo derivante dalla cessione di proprie azioni o quote, effettuate, anche a norma degli articoli 2357, quarto comma, 2357-bis, secondo comma, e 2359-ter, del codice civile e a norma dell’articolo 121 del decreto legislativo n. 58 del 1998, nel medesimo periodo d’imposta, e il relativo costo di acquisto; a tal fine si considerano cedute per prime le proprie azioni o quote acquisite in data meno recente.

 

b) Piani di incentivazione “cash settled”: nuova simmetria tra costo deducibile e reddito del dipendente

Periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 le disposizioni di cui all’articolo 95, comma 6-bis, del TUIR si applicano anche alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa relative a piani deliberati nel medesimo periodo d’imposta;

La relazione illustrativa chiarisce che le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), sono finalizzate ad estendere il trattamento fiscale delle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale, anche in presenza di assegnazione a titolo gratuito (cc.dd. stock option o stock grant equity settled), così come previsto dal vigente articolo 95, comma 6-bis, del TUIR, a seguito delle modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2025 (legge n. 207 del 2024), anche alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa (cc.dd. stock option o stock grant cash settled).

 

c) Marchi e avviamento “vita utile indefinita”: deduzione 1/18 e presidio dichiarativo

Si interviene sull’art. 103, comma 1, TUIR, precisando la deduzione (massimo un diciottesimo) per marchi e avviamento a vita utile indefinita, indipendentemente da imputazioni contabili e con riferimento anche a fattispecie collegate a differenze rilevate in bilancio. 

Più nel dettaglio, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la deduzione del costo dei marchi d’impresa, dell’avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita iscritti, o dei maggiori valori riconosciuti ai fini fiscali, nel medesimo periodo d’imposta, in deroga all’articolo 103, comma 3-bis, del TUIR è ammessa in misura non superiore a un diciottesimo del loro valore, a partire dal periodo d’imposta in cui sono imputati a conto economico i relativi costi e fino a concorrenza di questi ultimi.

Con una modifica inserita in sede referente, si specifica che la deduzione del valore fiscale dei beni di cui al primo periodo riconosciuti, ai sensi dell’articolo 166-bis del TUIR nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, è ammessa in misura non superiore a un diciottesimo della differenza tra tale valore e quello rilevato in bilancio, a prescindere dall’imputazione a conto economico.

Come chiarito dalla relazione illustrativa, le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) razionalizzano le regole di deduzione dell’avviamento e delle altre attività immateriali tenendo conto del peculiare trattamento contabile dei soggetti IAS/IFRS. In particolare, i nuovi limiti posti alla deduzione evitano che, nei periodi d’imposta in cui nessuna svalutazione transita a conto economico, sia consentito, ai soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali, di operare deduzioni extracontabili, seppure nei limiti imposti dal TUIR (articolo 103). La contabilizzazione degli avviamenti secondo le regole contabili degli IAS/IFRS, come noto, non consente l’ammortamento dell’avviamento, a differenza di quanto avviene per i soggetti OIC adopter sulla base dell’OIC 24. Per i principi contabili internazionali, infatti, il valore dell’avviamento può essere sottoposto esclusivamente a svalutazioni periodiche sussistendone gli elementi costitutivi (in seguito al processo del c.d. “impairment test”).

 

Nuovi obblighi dichiarativi 

 

Il comma 2 specifica che le operazioni di cui al comma 1, lettere da a) a c), dovranno essere indicate in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.

 

Art. 35 – Modifiche al D.P.R. n. 633/1972 e al D.P.R. n. 600/1973

 

1) Base imponibile IVA nelle permute/operazioni a corrispettivo “non monetario”: criterio dei costi

È modificato l’art. 13, comma 2, lett. d), D.P.R. 633/1972: la base imponibile non è più ancorata al «valore normale», ma al valore determinato dall’ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni/prestazioni. Applicazione alle operazioni successive all’entrata in vigore, con salvezza dei comportamenti pregressi.

Nella relazione tecnica il Governo mette in luce che, poiché il valore normale determinato ai sensi dell’articolo 14 del D.P.R. n. 633 del 1972 può essere superiore rispetto ai costi sostenuti dal cedente o prestatore, dalla norma può derivare una perdita di gettito, calcolata in 15,25 milioni di euro l’anno a partire dal 2026.

La relazione illustrativa del provvedimento in esame, nel delineare la ratio dell’intervento modificativo, riferisce come esso si sia reso necessario dopo che i servizi della Commissione europea hanno segnalato possibili disallineamenti della normativa sopra descritta rispetto alla direttiva IVA. Tale segnalazione ha avuto luogo tramite la comunicazione EU Pilot (2022) 10314

Il comma 2 disciplina la decorrenza dell’efficacia del nuovo criterio di determinazione della base imponibile, specificando che esso si potrà applicare solamente «alle operazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge» Sono espressamente fatti salvi i comportamenti pregressi.

 

2) Ritenute su provvigioni: ampliamento soggettivo (fine di esenzioni settoriali) e decorrenza

Sono soppresse alcune esclusioni dall’obbligo di ritenuta su provvigioni intervenendo sull’art. 25-bis, quinto comma, D.P.R. n.  600/1973 e, in coordinamento, sull’art. 39, comma 5, del TU versamenti e riscossione (D.Lgs. 33/2025).

La decorrenza è fissata alle provvigioni corrisposte dal 1° marzo 2026.

Nel dettaglio, il comma 2-bis modifica il D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 ed in particolare l’articolo 25-bis, comma V. La norma abolisce la vigente esenzione dal pagamento della ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari per i seguenti soggetti

1) agenzie di viaggio e turismo;
2) agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
3) agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente.

 

Art. 36-bis – Imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni

 

L’articolo innalza l’aliquota dell’imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni, modificando l’art. 5, comma 2, L. 448/2001: dal 18% al 21%.




Disciplina fiscale degli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). In consultazione la bozza di circolare

È disponibile da oggi in consultazione pubblica, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, la bozza di circolare sulla disciplina fiscale degli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). In particolare, il documento fornisce i primi chiarimenti sulle disposizioni del Codice del Terzo settore, come recentemente modificato dal D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186, in materia di imposte sui redditi e sulla qualificazione fiscale degli enti iscritti nel Runts.

Lo scopo della consultazione è consentire all’Agenzia di valutare i contributi pervenuti, al fine di recepirli eventualmente nella versione definitiva della circolare.

 

Come inviare i contributi

 

I soggetti interessati possono inviare osservazioni e proposte di modifica o di integrazione da oggi, 19 dicembre, fino a venerdì 23 gennaio 2026 all’indirizzo e-mail dc.pflaenc@agenziaentrate.it.

Per favorire un’efficace analisi dei contributi, è richiesto l’utilizzo del seguente schema: Tematica/Paragrafi della circolare interessati/Osservazioni/Contributi.

Al termine della consultazione, l’Agenzia pubblicherà i commenti ricevuti, fatta eccezione per quelli contenenti espressa richiesta di non divulgazione.

(Così, comunicato Stampa dell’Agenzia delle entrate del 19 dicembre 2025)




Campagna dichiarativa 2026. Pronte le bozze per 730, Redditi, Certificazione unica, 770, IVA e IRAP

Disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate i modelli (in bozza) da utilizzare nella campagna dichiarativa 2026.

Nel dettaglio sono stati pubblicati, in veste non definitiva: 730, Redditi, Certificazione unica (Cu), 770, IVA e IRAP (consultabili tramite i link riportati in calce alla pagina). Tra gli aggiornamenti dettati dalle novità normative spiccano i benefici per i lavoratori con reddito fino a 20mila euro o tra 20mila e 40mila euro, la detassazione delle somme erogate per canoni di locazione ai neoassunti a tempo indeterminato e il riordino delle detrazioni d’imposta. Nei modelli per le società trova inoltre spazio l’IRES premiale, cioè la riduzione dal 24% al 20% dell’aliquota IRES per l’anno 2025.

 

Le novità 730, Redditi Pf e Cu

 

I modelli 730 e Redditi e la Certificazione unica 2026 accolgono diverse novità. Tra le principali, è previsto il riconoscimento di una somma variabile fino a 960 euro, fuori dalla base imponibile, per i lavoratori con redditi complessivi fino a 20mila euro, oltre a una nuova detrazione dell’imposta lorda per i lavoratori dipendenti con redditi compresi tra 20mila e 40mila euro. Spazio anche alla detassazione delle somme anticipate o rimborsate dai datori di lavoro, entro il limite complessivo di 5mila euro annui, per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione eseguite sui fabbricati presi in affitto dai neoassunti, a tempo indeterminato, nell’anno 2025. Tra le novità anche la modifica delle detrazioni per figli e altri familiari a carico e il riordino delle detrazioni d’imposta.

 

Redditi Pf Imprenditori e professionisti, società ed enti

 

I modelli e le istruzioni sono stati aggiornati per accogliere le modifiche previste dal 2025, tra cui l’introduzione del nuovo regime d’imposta sostitutiva per i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026. Nei modelli delle società di capitali, degli enti non commerciali e nel Consolidato nazionale e mondiale è stata inoltre gestita la riduzione dell’aliquota Ires dal 24% al 20% (IRES premiale), prevista per l’anno 2025. Novità anche per il modello IRAP in cui è stata implementata la sezione del quadro IS, nella quale viene determinato il credito d’imposta collegato all’agevolazione c.d. “ACE” (aiuto alla crescita economica), per dare evidenza dei trasferimenti a seguito di operazioni straordinarie.

 

Cosa cambia nel modello IVA e nel 770

 

Il modello IVA è stato adeguato alle novità normative in vigore dal 2025: per esempio, nei quadri VE e VJ trovano spazio le prestazioni di servizi rese alle imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica per le quali è stata esercitata l’opzione per il pagamento dell’imposta da parte del committente, in nome e per conto del prestatore. Quanto al 770, aggiornate le note dei quadri ST e SV e inserito, nel quadro SX, un nuovo rigo per la gestione del credito collegato alla “somma che non concorre alla formazione del reddito” riconosciuta dal sostituto d’imposta.

(Così, comunicato Stampa dell’Agenzia delle entrate del 19 dicembre 2025)

 

 

Modelli in bozza

Data di pubblicazione: 19 dicembre 2025

Link esterni verso:  https://www.agenziaentrate.gov.it/

 

730 2026 (bozze)

Modello 730 2026

Istruzioni per la compilazione 730 2026

 

Redditi Enti non commerciali 2026 (bozze)

Modello Enc 2026

Istruzioni per la compilazione Enc 2026

Parte generale istruzioni

 

Redditi Società di capitali 2026 (bozze)

Modello Sc 2026

Istruzioni per la compilazione Sc 2026

 

Redditi Società di persone 2026 (bozze)

Modello Sp 2026

Istruzioni per la compilazione Sp 2026

 

Consolidato nazionale e mondiale 2026 (bozze)

Modello Cnm 2026

Istruzioni per la compilazione Cnm 2026

 

IRAP 2026 (bozze)

Modello IRAP 2026

Istruzioni per la compilazione IRAP

 

IVA annuale 2026 (bozze)

Modello IVA annuale 2026

Istruzioni per la compilazione IVA annuale

Specifiche tecniche IVA annuale

 

Certificazione unica 2026 (bozze)

Modello Cu 2026

Istruzioni per la compilazione Cu 2026

Specifiche tecniche Cu 2026

 

Redditi Persone fisiche 2026 (bozze)

Modello Redditi PF 2026 (fascicolo1)

Istruzioni per la compilazione Redditi PF 2026 (fascicolo1)

Modello Redditi PF 2026 (fascicolo 2)

Istruzioni per la compilazione Redditi PF 2026 (fascicolo 2)

Modello Redditi PF 2026 (fascicolo 3)

Istruzioni per la compilazione Redditi PF 2026 (fascicolo 3)

 

770 2026 (bozze)

Modello 770 2026

Istruzioni per la compilazione 770 2026

Specifiche tecniche 770 2026




Nuovo ravvedimento ex art. 12-ter del D.L. 84/2025 per i contribuenti che hanno aderito al Concordato preventivo biennale 2025-2026. Approvati i nuovi codici tributo

L’articolo 12-ter del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 108, consente ai soggetti che hanno applicato gli ISA e che hanno aderito entro i termini di legge al CPB di adottare il regime di ravvedimento disciplinato da medesimo articolo 12-ter versando le imposte sostitutive sia delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sia dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Il “Ravvedimento anni pregressiex art. 12-ter si rivolge a coloro che, nelle annualità per le quali è possibile accedere al ravvedimento:

— hanno applicato gli ISA;

— ovvero, hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19, introdotta con i decreti attuativi dell’articolo 148 del decreto-legge n. 34 del 2020;

— ovvero, hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività di cui all’articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 50 del 2017;

— ovvero, hanno dichiarato una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata all’esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati.

In relazione alle modalità di adesione al ravvedimento, atteso che il comma 11 dell’articolo 12-ter citato prevede che il perfezionamento del ravvedimento avvenga con il versamento delle imposte sostitutive, con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 settembre 2025, prot. n. 350617/2025, previsto che, per l’adozione del ravvedimento, l’opzione è esercitata, per ogni annualità, mediante presentazione del modello F24 relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive con l’indicazione dell’annualità per la quale è esercitata l’opzione.

Per le società e associazioni di cui all’articolo 5 ovvero le società di cui agli articoli 115 e 116 del TUIR:

— la presentazione del modello F24 di versamento dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive è effettuata da parte della società o associazione;

— la presentazione dei modelli F24 di versamento relativi alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è effettuata da parte dei soci o associati ovvero, in luogo di questi, da parte della società o associazione, ai sensi dell’articolo 12-ter, comma 11 del citato decreto-legge n. 84/2025.

In tali casi l’opzione risulta esercitata solo a seguito della presentazione dei modelli F24 relativi al versamento complessivo delle imposte sostitutive dovute per la prima o unica rata.

Viene quindi previsto che, in caso di pagamento rateale, considerato che l’opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il versamento di tutte le rate, nel modello F24 venga indicato il numero della rata in versamento e il numero complessivo delle rate; con l’indicazione del codice tributo viene, infine, individuata l’imposta sostitutiva per la quale si sta effettuando, tramite il versamento, l’adesione al ravvedimento.

Con riferimento ai termini per l’esercizio dell’opzione il citato provvedimento ricorda che la stessa è effettuata tra il 1° gennaio 2026 e il 15 marzo 2026 e che, nel caso di pagamento rateale, il versamento è possibile in un massimo di dieci rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15 marzo 2026.

 

Tanto premesso, per consentire il versamento dell’imposta sostitutiva in argomento, mediante modello F24, con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 72 del 18 dicembre 2025 sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

  •  “4089” denominato “Ravvedimento anni pregressi di cui all’articolo 12-ter del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Soggetti persone fisiche che hanno aderito al CPB”;
  • “4090” denominato “Ravvedimento anni pregressi di cui all’articolo 12-ter del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno aderito al CPB”;
  • “4091” denominato “Ravvedimento anni pregressi di cui all’articolo 12-ter del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 – Imposta sostitutiva dell’IRAP – Soggetti che hanno aderito al CPB”.

 

In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo “4089” e “4090” sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo Anno di riferimento, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

Il codice tributo “4091” deve essere indicato nella sezione “Regioni” unitamente al codice regione, reperibile nella tabella denominata “Tabella T0- Codici delle regioni e delle Province autonome” pubblicata sul sito www.agenziaentrate.gov.it, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

In caso di versamento in forma rateale, il campo rateazione è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”.

Il versamento degli interessi dovuti in ipotesi di pagamento rateale è eseguito con i codici tributo già esistenti “1668”, in caso di utilizzo dei codici tributo “4089” e “4090”, e “3805”, in caso di utilizzo del codice “4091”.

Nel caso in cui il ravvedimento si riferisca a società o associazioni di cui all’articolo 5 e agli articoli 115 e 116 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 l’articolo 12-ter, comma 11, del D.L. n. 84 del 2025 prevede che «il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati».

In relazione al versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati, per la quota di rispettiva competenza, in sede di compilazione del modello F24, occorre indicare il codice tributo “4089”.

Nella sezione “Contribuente” sono riportati, negli appositi campi, il codice fiscale e i dati anagrafici del socio o associato; il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è valorizzato con il codice fiscale della società o associazione, unitamente al codice “73”, denominato “Contribuente – Società”, da riportare nel campo “codice identificativo”.

In relazione al versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte della società o associazione, in sede di compilazione del modello F24, occorre indicare il codice tributo “4090”, indipendentemente dalla compagine sociale.

Il versamento dovrà riferirsi all’intero ammontare dell’imposta dovuta relativo alla società o associazione, anche se effettuato in forma rateale.

Il versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRAP è eseguito dalla società o associazione con il codice tributo “4091”.

 

Link al testo della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 72 E del 18 dicembre 2025, con oggetto: CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE – RAVVEDIMENTO SPECIALE – Ravvedimento anni pregressi di cui all’articolo 12-ter del D.L. 17/06/2025, n. 84 – Imposta sostitutiva per annualità ancora soggette ad accertamento dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo per il biennio 2025-2026 – Versamento, mediante modello F24 – Art. 12-ter del DL 17/06/2025, n. 84, conv., con mod., dalla L 30/07/2025, n. 108 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate – del 19 settembre 2025, prot. n. 350617/2025 – Artt. da 6 a 37 del D.Lgs. 12/02/2024, n. 13, come modificati dal CAPO II del D.Lgs. 12/06/2025, n. 81

 




Atti “allucinati”, la risposta istituzionale dell’Ade: vietata l’IA generativa nella produzione diretta degli accertamenti

Una formula che appartiene al lessico della tecnologia – “allucinazioni” dell’Intelligenza Artificiale (IA) – entra nel linguaggio dell’accertamento tributario. Con comunicato stampa del 17 dicembre 2025, l’Agenzia delle entrate è intervenuta in relazione a quanto riportato dall’Unione nazionale delle camere degli avvocati tributaristi (Uncat), che in una propria nota aveva affermato, in termini generali, di aver “avuto notizia di atti di accertamento allucinati presumibilmente per l’utilizzo improprio di sistemi di intelligenza artificiale”.

Pur nella cornice di una notizia non circostanziata, l’Agenzia dichiara di aver attivato un approfondimento interno, con un obiettivo dichiarato: verificare il rispetto della policy interna sull’IA generativa, emanata il 23 ottobre.

La portata del comunicato, però, non risiede nella ricostruzione dell’episodio – che l’Agenzia stessa dichiara non supportato da elementi immediatamente verificabili – quanto nel richiamo netto alla regola organizzativa che presidia l’uso dell’IA nella formazione degli atti impositivi: i sistemi di IA generativa non devono essere impiegati per la produzione diretta di atti amministrativi relativi all’attività istituzionale. Il divieto viene esplicitamente esteso anche agli atti connessi alla gestione delle controversie, in sede giudiziale ed extragiudiziale, e persino alla fase endoprocedimentale.

Di seguito il testo integrale del comunicato.

 

Comunicato Stampa dell’Agenzia delle entrate del 17 dicembre 2025

In riferimento al comunicato stampa dell’Unione nazionale delle camere degli avvocati tributaristi, nel quale genericamente si asserisce che l’associazione “ha avuto notizia di atti di accertamento allucinati presumibilmente per l’utilizzo improprio di sistemi di intelligenza artificiale”, l’Agenzia delle entrate ha prontamente preso contatti con Uncat al fine di verificare la fondatezza di quanto riportato ed eventualmente intervenire presso le proprie strutture operative.

In base a quanto riferito, si tratterebbe di un unico atto di accertamento. L’associazione, tuttavia, non ha saputo fornire ulteriori elementi che consentissero all’Agenzia un pronto riscontro di quanto segnalato.

L’Agenzia ha in ogni caso avviato immediatamente un approfondimento che sta coinvolgendo tutte le strutture territoriali per verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nella policy interna per l’utilizzo di soluzioni di intelligenza artificiale di tipo generativo, emanata lo scorso 23 ottobre.

Qualora fossero effettivamente riscontrate violazioni, l’Agenzia provvederà ad adottare azioni disciplinari verso i responsabili, anche nel caso in cui dovessero riguardare un singolo atto.

L’Agenzia ribadisce con fermezza quanto riportato nella citata policy, ovvero che i sistemi di IA di tipo generativo non devono essere mai impiegati per la produzione diretta di atti amministrativi relativi all’attività istituzionale, anche di natura negoziale e della gestione delle controversie, sia in sede giudiziale che extragiudiziale, nonché in fase endoprocedimentale.

(Così, comunicato Stampa dell’Agenzia delle entrate del 17 dicembre 2025)




On-Line le linee guida per i difensori e le parti processuali che partecipano all’udienza da remoto mediante la piattaforma Microsoft teams

Disponibili on-line le linee guida tecnico-operative per i difensori e le parti processuali che partecipano all’udienza da remoto mediante la piattaforma Microsoft Teams, nel rispetto delle regole tecniche contenute nel D.M. 24 novembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 275 del 26 novembre 2025.

Le Linee guida, contengono le istruzioni necessarie per accedere, partecipare e interagire all’interno dell’udienza da remoto tramite Microsoft Teams. Il passaggio a Microsoft Teams permette di usufruire di un ambiente di videoconferenza più moderno e intuitivo, oltre che gratuito per le parti processuali. La nuova piattaforma è stata configurata dal Dipartimento della Giustizia Tributaria in modo da prevedere la presenza di una Sala di attesa virtuale che precede l’accesso all’udienza a distanza con l’organo giudicante, al fine di assicurare una migliore fruizione del servizio offerto nell’interazione con la Corte di giustizia tributaria.

Scarica le Linee guida tecnico-operative: Link esterno verso sito: https://www.dgt.mef.gov.it/ e la Presentazione operativa: Link esterno verso sito: https://www.dgt.mef.gov.it/

Vedi anche:

L’udienza a distanza (UaD) nel processo tributario su piattaforma Microsoft Teams: analisi del D.M. Mef 24 novembre 2025
di Enrico Molteni

Le regole tecnico-operative per lo svolgimento dell’udienza da remoto tramite la piattaforma Microsoft Teams, in sostituzione di quella utilizzata in precedenza (Skype for business)

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 novembre 2025: «Regole tecnico-operative relative all’udienza da remoto»




Nuovo regime di franchigia IVA transfrontaliero: le istruzioni dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 13 del 16 dicembre 2025, fornisce il quadro interpretativo del nuovo regime transfrontaliero di franchigia IVA introdotto dal D.Lgs. n. 180/2024 in attuazione delle direttive (UE) 2020/285 e 2022/542.

La circolare illustra condizioni di accesso e di permanenza nel regime per le piccole imprese che operano oltre confine, chiarendo in particolare:

  • il limite di 100.000 euro di volume d’affari annuo nell’UE e le soglie nazionali fissate dai singoli Stati (in Italia, 85.000 euro);
  • le regole per i soggetti stabiliti in Italia che intendono applicare la franchigia in altri Stati membri e per i soggetti UE che scelgono la franchigia in Italia;
  • gli adempimenti telematici (comunicazione preventiva, numero identificativo “EX”, comunicazioni trimestrali) e le ipotesi di decadenza dal regime.

Ampio spazio è dedicato al coordinamento con il regime forfetario, agli effetti del superamento delle soglie e ai controlli che l’A.F. potrà effettuare tramite gli strumenti di cooperazione amministrativa europea.

 

Link al testo della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13 del 16 dicembre 2025, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Nuovo regime transfrontaliero di franchigia in materia di imposta sul valore aggiuntoDecreto legislativo 13 novembre 2024, n. 180, di recepimento della Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 e della Direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022  –  In allegato alla Circolare:

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 dicembre 2025, n. 551770/2025, recante: «Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 460166 del 30 dicembre 2024, avente ad oggetto “Disposizioni attuative del decreto legislativo n. 180 del 13 novembre 2024 di attuazione della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese. Informazioni da trasmettere e modalità di trasmissione della comunicazione preventiva», pubblicato il 04.12.2025 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 dicembre 2025, prot. n. 2025/560356, recante: «Disposizioni attuative per l’applicazione del regime transfrontaliero di franchigia di cui al Titolo V-ter, Capo I, Sezioni I, II e III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633», pubblicato il 10.12.2025 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 




Cessione della clientela in vista della cessazione dell’attività professionale di Commercialista. Regime IVA, Registro, imposte dirette e ISA alla luce del D.Lgs. n. 192/2024

Con risposta ad interpello n. 311 del 12 dicembre 2025 l’Agenzia delle entrate ha fornito i chiarimenti sul trattamento fiscale, ai fini IVA, imposta di registro, imposte dirette e ISA, della cessione della clientela effettuata da un professionista che si appresta a chiudere lo studio.

La risposta n. 311/2025 in sintesi: la mera cessione della clientela tra professionisti è imponibile IVA (non è “complesso unitario” fuori campo), mentre ai fini delle imposte dirette i corrispettivi rientrano nel reddito professionale per cassa in applicazione del onnicomprensività di cui al nuovo art. 54 TUIR; registro in misura fissa sull’atto; ISA con cause di esclusione “4” (periodo di non normale svolgimento dell’attività) e poi “2” (cessazione dell’attività).

 

 

 

 

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 311 del 12 dicembre 2025, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Determinazione del reddito di lavoro autonomo – Cessione da parte di un professionista della propria clientela in vista della cessazione della propria attività professionale – Revisione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo – Nuovo art. 54 TUIR – Introduzione del principio di onnicomprensività – Conseguenze – Inclusione implicita dei corrispettivi da cessione di clientela – Art. 54, del DPR 22/12/1986, n. 917 così come modificato dall’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 13/12/2024, n. 192 – REGIMI CONTABILI E FISCALI – REGIME FORFETARIO – Regimi di determinazione d’imposta o i regimi contabili – Possibilità di essere cambiati solo a inizio dell’anno o dell’attività – Esclusa la possibilità passare dal regime ordinario al regime forfettario in corso d’anno – Art. 1, commi 54-89, della L 23/12/2014, n. 190 – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – -Esclusione dal campo IVA per trasferimenti di complessi unitari destinati all’attività professionale – Condizioni – Cessione di complesso organizzato (non basta la sola lista clienti) – Art. 2, comma 3, lett. b) del DPR 26/10/1972, n. 633 come modificato dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 13/12/2024, n. 192 – ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) – Periodo di imposta della cessione della clientela e quello successivo – Indicazione del codice “4” (periodo di non normale svolgimento dell’attività) alla colonna 2 del rigo RE1 – Indicazione del codice “2” (cessazione dell’attività) nell’anno di chiusura della Partita IVA




D.Lgs. su Terzo Settore, Sport, IVA e crisi d’impresa. Testo in Gazzetta

In Gazzetta il D.Lgs. n. 186/2025 che proroga al 2036 per il regime di esclusione IVA per corrispettivi specifici versati da associati, partecipanti o tesserati per lo svolgimento delle attività istituzionali

La proroga al 2036 evita l’assoggettamento agli obblighi strumentali ai fini IVA, di tenuta della contabilità e fatturazione, per gli enti benefici che svolgono prestazioni nei confronti dei propri associati.

 

Focus sul riordino delle disposizione IVA per ETS e coordinamento con il 5% per imprese sociali “Titolo V”

 

Con gli artt. 3 e 4 del D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186, il legislatore delegato interviene in modo mirato sul DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (Decreto IVA), con l’obiettivo di coordinamento tra disciplina IVA e Terzo settore.

Modifica per diversi numeri dell’art. 10;  in sostanza si riparte dal testo vigente prima delle modifiche introdotte dall’art. 89, comma 7, CTS, sostituendo i riferimenti alle ONLUS con quelli agli enti del Terzo settore (ETS), una clausola selettiva di esclusione per le imprese sociali costituite in forma societaria (Libro V, Titolo V c.c.).

Il decreto sopprime il comma 7 dell’art. 89 del CTS citato per evitare sovrapposizioni e riportare la disciplina dentro il Decreto IVA.

Il riassetto riguarda le esenzioni di cui all’art. 10, comma 1, nn. 15) (trasporto di malati/feriti), 19), 20) e 27-ter) (socio-sanitario/assistenziale ed educativo) del DPR IVA.

Per i nn. 19), 20) e 27-ter) la sostituzione da ONLUS in ETS avviene con una specificazione: «enti del Terzo settore, escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile».

Di conseguenza l’accesso al perimetro di esenzione viene riconosciuto agli ETS, ma viene negato (ai fini di questi numeri) alle imprese sociali in forma societaria ex Titolo V.

 

 

 

 

IVA al 5% per imprese sociali “Titolo V” 

 

Il decreto estende l’aliquota IVA 5% (Tabella A, parte II-bis, n. 1) anche alle imprese sociali costituite nelle forme del Libro V, Titolo V c.c., inserendole accanto a cooperative sociali e consorzi.

L’applicazione del IVA al 5% non è “generalizzata”: si applica alle prestazioni di cui ai nn. 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’art. 10, rese in favore dei soggetti indicati nel n. 27-ter). Ne consegue che l’agevolazione è condizionata al requisito del destinatario 27-ter (anziani, inabili adulti, persone con disabilità, malati di AIDS, ecc.).

 

Decorrenza

 

Le modifiche agli artt. 3 e 10 DPR IVA operate dall’art. 3 del decreto si applicano «a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025» ex dall’art. 104, comma 2, CTS.

 

Link al testo del Decreto Legislativo 4 dicembre 2025, n. 186, recante: «Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2025

 




Milleproroghe 2026: più tempo per garanzie PMI, incentivi per lo sviluppo occupazionale nella Zes unica e Testi Unici della riforma fiscale

Il Consiglio dei Ministri di giovedì 11 dicembre 2025, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

 

Aggiornamento del 28 febbraio 2026

Testo del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 200 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 302 del 31 dicembre 2025), coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2026, n. 26, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.». (In Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 49 del 28 febbraio 2026)

Il decreto-legge convertito in legge si compone di 17 articoli.

 

Di seguito alcune tra le principali previsioni.

Sostegno a imprese e lavoro: proroga al 31 dicembre 2026 delle modalità operative del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI). 

Sanità e sicurezza: prorogata al 31 dicembre 2026 la limitazione della responsabilità penale (“scudo penale”) degli esercenti professioni sanitarie ai casi di colpa grave. La validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco è estesa fino al 31 dicembre 2026.

Famiglie e territorio: il contributo per l’autonoma sistemazione (CAS) a favore dei cittadini colpiti da eventi calamitosi è prorogato fino al 31 dicembre 2026. L’attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) è prorogata al 31 dicembre 2026.

Misure economiche e regolatorie: sospeso anche per l’anno 2026 l’aggiornamento biennale delle sanzioni pecuniarie previste dal Codice della strada. Prorogato al 30 settembre 2026 il termine per lo svolgimento delle assemblee di società ed enti con le modalità speciali introdotte nel 2020.

Riforma fiscale: proroga di un anno per l’entrata in vigore dei Testi unici in materia di sanzioni tributarie amministrative e penali, tributi erariali minori,  versamenti e di riscossione, giustizia tributaria e imposta di registro e di altri tributi indiretti.

Normativa sanitaria e ricerca: vengono abrogati taluni divieti sull’utilizzo del modello animale negli studi su xenotrapianti d’organo e sostanze d’abuso.

 

La bozza del decreto Milleproroghe (articoli 3, 13, 14, 15 e 16)

 

 

Offerta Benvenuto 2026

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga, alla revisione o all’abrogazione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa, nonché di adottare misure essenziali per l’efficienza e l’efficacia dell’azione delle pubbliche amministrazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del dicembre 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

 

EMANA
il seguente decreto-legge:

 

Art. 3
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze)

1. All’articolo 102, comma 1, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».
2. All’articolo 100, comma 1, del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».
3. All’articolo 131, comma 1, del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».
4. All’articolo 243, comma 1, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».
5. All’articolo 205, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».
6. All’articolo 16-sexies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, relativo alla disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni statali, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, relativo alle riduzioni del canone mensile, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
b) comma 2, primo periodo, riguardante la disapplicazione nei confronti della società AMCO S.p.A. delle norme di contenimento della spesa a carico dei soggetti inclusi nell’elenco delle amministrazioni pubbliche redatto dall’ISTAT, le parole: «2021, 2022, 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2021 al 2026»;
c) alla rubrica, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
7. Agli oneri derivanti dal comma 7, lettera b), pari a 500.000 euro per l’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’ articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8. All’articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativo al termine per la presentazione all’Agenzia del demanio delle istanze di regioni, comuni, province e città metropolitane per il trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, dei beni immobili del demanio storico artistico o del patrimonio disponibile dello Stato interessati da progetti di riqualificazione finanziati, o da finanziare, in tutto o in parte, con risorse PNRR, PNC o PNIEC, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
9. All’articolo 36, comma 56-ter, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, relativo alla rideterminazione delle promozioni complessive al grado di colonnello, le parole «Per gli anni dal 2022 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 2022 al 2027».
10. All’articolo 1-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo agli importi e ai quantitativi degli strumenti di acquisto e negoziazione di servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività realizzati da Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori, le parole: «31 dicembre 2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
11. Il termine di cui all’articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, è differito al 30 settembre 2026.

Art.13
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

1. All’articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, relativo alle modalità operative del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, le parole “al 31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2026”.
2. Al decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All’articolo 21, comma 1, relativo agli incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e per la transizione digitale ed ecologica, le parole “31 dicembre 2025” sono sostitute dalle seguenti: “31 dicembre 2026” ovunque ricorrano;
b) All’articolo 22, comma 1, relativo agli incentivi per favorire l’occupazione giovanile, le parole “31 dicembre 2025” sono sostitute dalle seguenti: “31 dicembre 2026”;
c) All’articolo 23, comma 1, relativo agli incentivi per favorire l’occupazione delle lavoratrici svantaggiate, le parole “31 dicembre 2025” sono sostitute dalle seguenti: “31 dicembre 2026”;
d) All’articolo 24, comma 1, relativo agli incentivi per sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno, le parole “31 dicembre 2025” sono sostitute dalle seguenti: “31 dicembre 2026”

Art. 14
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)

1. All’articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, relativo alle tecniche di evoluzione assistita, le parole: “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”.
2. Al fine di tutelare l’integrità delle prove sperimentali dai rischi derivanti da atti vandalici, l’autorizzazione di cui all’articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n.68, non è soggetta, ove previsto, all’obbligo di pubblicazione della localizzazione geografica dei siti sperimentali autorizzati.
3. All’articolo 19, comma 1-quater, del decreto-legge 27 dicembre 2024 , n. 202, come convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, relativo alla stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte delle imprese della pesca e dell’acquacoltura, le parole “al 31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2026”.

Art. 15
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del turismo)

1. All’articolo 6, comma 2-septies, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, relativo alle procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili presso strutture turistiche o termali, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».
2. Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui dall’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, nonché per le imprese turistico ricettive, il termine previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 2025, n. 78, relativo alla stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte delle piccole e microimprese, è prorogato al 31 dicembre 2026.
3. All’articolo 7-quinquies, commi 3 e 6, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, relativo agli allestimenti mobili in strutture ricettive all’aperto, le parole: «15 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 2026».

Art. 16
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.




CUP e fatture elettroniche per incentivi pubblici: quadro normativo e nuove modalità di integrazione (Provv. AE 10.12.2025 e Circ. RGS 1/2025)

L’articolo 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, ha stabilito, al comma 6, che a partire dal 1° giugno 2023 le fatture relative all’acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il CUP (Codice Unico di Progetto) di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riportato nell’atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell’incentivo ovvero al momento della richiesta dello stesso. Al fine di una corretta compilazione e contabilizzazione, ai fini fiscali, delle fatture elettroniche relative ad operazioni oggetto di incentivi, con un provvedimento (del 10 dicembre 2025, prot. n. 563301/2025) l’Agenzia delle entrate ha stabilito le modalità per integrare l’informazione del CUP non riportato sulla fattura originaria o riportato in modo errato, mediante uno specifico servizio web reso disponibile al cessionario/committente, ovvero a un intermediario delegato, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate (portale “Fatture e Corrispettivi”).

Le fatture elettroniche per le quali è possibile integrare il CUP, utilizzando il citato servizio web, sono quelle con data operazione successiva al 31 maggio 2023.

La data di messa a disposizione del nuovo servizio web sarà resa nota con apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Al riguardo, appare opportuno chiarire il perimetro di valutazione soggettivo e oggettivo dell’articolo 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13.

In ordine al perimetro soggettivo, il citato comma 6, si riferisce agli incentivi pubblici erogati «a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati», prescindendo dalla natura delle risorse stanziate a tal fine.

Per la definizione di Amministrazione pubblica, in coerenza con l’articolo 11, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, si fa riferimento all’elenco di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2021, n. 165.

Il perimetro oggettivo, invece, pone al centro della sua interpretazione la definizione di «incentivi pubblici alle attività produttive». Tale locuzione è assimilabile alla medesima locuzione «interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive», di cui all’articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, che comprende «gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere» erogati, ai sensi del successivo articolo 7, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 123 del 1998, in una delle seguenti forme: «credito d’imposta, bonus fiscale, […] concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato».

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 dicembre 2025, prot. n. 563301/2025, recante: «Modalità di integrazione del Codice unico di progetto nelle fatture elettroniche emesse per gli acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive», pubblicato il 10.12.2025 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Vedi anche: Circolare Ragioneria Generale dello Stato (RGS) del 8 gennaio 2025, n. 1 in materia di apposizione del codice unico progetto (CUP) alle fatture per gli acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici. Articolo 5, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

La Circolare ha l’obiettivo di fornire indicazioni uniformi in ambito di apposizione del codice unico progetto (CUP) all’interno della fattura per gli acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici per una corretta applicazione dell’articolo 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, rubricato “Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell’attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali ed europee”.

 

Prassi dell’Agenzia delle entrate

Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14 E del 17 giugno 2019: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – FATTURAZIONE ELETTRONICA – Emissione, registrazione e conservazione – Gestione del reverse charge e autofatture – Servizio di conservazione – Applicazione dell’imposta di bollo – Fatturazione di beni estratti da deposito IVA – Fatturazione in nome e per conto – Chiarimenti in tema di documentazione di operazioni rilevanti ai fini IVA, alla luce dei recenti interventi normativi in tema di fatturazione elettronica – Art. 1, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127 – Art. 1, commi 909 e ss., della L 27/12/2017, n. 205 – Art. 10-bis, del DL 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L 17/12/2018, n. 136 – Provvedimento Agenzia delle entrate 30 aprile 2018, prot. n. 89757/2018»

 

 

 

 

 

 




Delega unica per i servizi online di Agenzia Entrate e Agenzia entrate-Riscossione. Basta una sola comunicazione per autorizzare il professionista di fiducia

Una delega unica agli intermediari fiscali per utilizzare uno o più servizi online di Agenzia delle Entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione.

È operativa dall’8 dicembre la nuova procedura esclusivamente telematica che consente ai contribuenti, con una sola comunicazione, di attivare il mandato al professionista di fiducia per operare in area riservata sui siti di entrambe le Agenzie. Le nuove deleghe resteranno efficaci fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di conferimento, salvo revoca o rinuncia. Deadline al 28 febbraio 2027, invece, per quelle già attive alla data del 5 dicembre 2025, se non ancora scadute.

Sui siti delle due Agenzie è disponibile una guida che illustra le nuove regole per cittadini e intermediari.

 

Le novità

 

Con la nuova delega unica, introdotta dal D.Lgs. n. 1/2024 (art. 21) e regolamentata dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 ottobre 2024, si uniformano le modalità di comunicazione e di rinnovo delle deleghe e si unificano le scadenze, semplificando così la gestione operativa da parte dei professionisti.

In particolare, dopo aver stipulato un accordo con l’intermediario, in formato cartaceo o digitale, i contribuenti possono attivare con un’unica operazione le deleghe rilasciate agli intermediari riferite ad uno o più servizi online di entrambe le Agenzie, tra cui quelli disponibili nel “Cassetto fiscale delegato” e nel portale “Fatture e corrispettivi” per Agenzia delle Entrate e quelli disponibili in “Equipro” per Agenzia delle entrate-Riscossione.

 

 

 

Come attivare la delega unica

 

Il contribuente può comunicare la delega unica direttamente online, accedendo con Spid, Cie o Cns alla propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate e indicando l’intermediario e i servizi da attivare. In alternativa, la comunicazione può essere effettuata dall’intermediario mediante modalità esclusivamente digitali. Il mandato resta valido fino al 31 dicembre del quarto anno successivo alla sua attivazione, salvo revoca o rinuncia.

Le deleghe attive alla data del 5 dicembre 2025 manterranno la loro validità fino alla data di scadenza prevista, ma comunque non oltre il 28 febbraio 2027. Sempre nell’ottica di semplificare l’iter, il rinnovo di una delega in scadenza potrà essere comunicato, con le stesse modalità, a partire dal 2 ottobre dell’ultimo anno di validità: in questo modo la delega sarà nuovamente attiva dal 1° gennaio dell’anno successivo.

 

I servizi online di Agenzia delle Entrate

 

In questa prima fase, i servizi online delegabili di Agenzia delle Entrate comprendono la consultazione del Cassetto fiscale delegato, uno o più servizi relativi alla Fatturazione elettronica/corrispettivi telematici (consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva, registrazione dell’indirizzo telematico, fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche, accreditamento e censimento dispositivi), l’acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale.

 

I servizi in Equipro per Agenzia delle entrate-Riscossione

 

I servizi online di Agenzia delle entrate-Riscossione a disposizione degli intermediari fiscali sono consultabili in Equipro, un’area del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it riservata ai professionisti che operano per conto dei propri assistiti.

I servizi a disposizione consentono di consultare la situazione debitoria (cartelle e avvisi di pagamento emessi dal 2000), i piani di rateizzazione dei loro assistiti, pagare cartelle e avvisi, ottenere direttamente online la rateizzazione per importi fino a 120mila euro, inviare istanze di sospensione legale della riscossione, gestire le istanze di definizione agevolata, ricevere assistenza e informazioni e prenotare un appuntamento in videochiamata.

 

La guida dedicata

 

Per agevolare la transizione al nuovo sistema, Agenzia delle Entrate e Agenzie delle entrate-Riscossione hanno realizzato una specifica guida consultabile sui rispettivi siti che illustra in modo dettagliato i passaggi da compiere per l’attivazione della nuova delega. Al contempo, a livello operativo, nell’area riservata agli intermediari dei siti di Entrate e Riscossione è disponibile un file con l’elenco delle deleghe attive e le relative scadenze, utile per monitorare e gestire i rinnovi. (Così, comunicato Stampa AdE -AdeR del 9 dicembre 2025)

 

Delega unica per l’utilizzo dei servizi online di AdE e AdeR. La guida che illustra le nuove regole per cittadini e intermediari

 

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 7 agosto 2025, prot. n. 321918/2025, recante: «Disponibilità delle funzionalità per la comunicazione dei dati relativi al conferimento della delega di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 ottobre 2024», pubblicato il 08.08.2024 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 20 maggio 2025, prot. n. 225394/2025«Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 375356 del 2 ottobre 2024 recante la disciplina della “Delega unica agli intermediari per l’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione”», pubblicato il 20.05.2024 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Oic ha pubblicato le modifiche ai principi contabili nazionali

Gli emendamenti ai principi contabili si applicheranno ai primi bilanci con esercizio a partire dal 1° gennaio 2026 ma potranno essere anticipati anche ai bilanci relativi al 2025

L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato le modifiche ai principi contabili nazionali, frutto del periodico aggiornamento degli standard per adattarli alla prassi societaria e chiarire dubbi interpretativi.

Gli emendamenti, che interessano i principi contabili OIC 13 – Rimanenze, OIC 16 – Immobilizzazioni materiali, OIC 24 – Immobilizzazioni immateriali, OIC 25 – Imposte sul reddito e OIC 31 – Fondo per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto, si applicheranno ai primi bilanci con esercizio a partire dal 1° gennaio 2026 ma potranno essere anticipati anche ai bilanci relativi al 2025.

Particolare rilevanza assumono le modifiche introdotte ai principi contabili relativi agli acquisti con opzione di rivendita in capo all’acquirente o al venditore (OIC 13, OIC 16 e OIC 24). È stato specificato che il bene acquistato è iscritto in bilancio solo se la società acquirente è ragionevolmente certa che l’opzione di rivendita non venga esercitata. Questo vale sia quando l’opzione è in capo all’acquirente, sia quando è in capo al venditore. Negli altri casi, il bene rimane iscritto nel bilancio del venditore.

In tema di ammortamenti è stato modificato il paragrafo 63 dell’OIC 24 per precisare che il ricorso ai ricavi, come criterio di stima della quota di ammortamento delle immobilizzazioni che sono maggiormente sfruttate nella prima parte della loro vita utile (ad esempio in caso di vendita di diritti per lo sfruttamento di un film), è possibile solo se si utilizza il metodo di ammortamento a quote decrescenti e sia dimostrabile che i ricavi rappresentino una approssimazione dello sfruttamento dell’attività immateriale stessa.

Quanto all’OIC 25, l’Organismo Italiano di Contabilità è intervenuto in tema di contabilizzazione dell’imposta sostitutiva da corrispondere per l’affrancamento delle riserve in sospensione di imposta. In particolare, la versione aggiornata del principio specifica che l’imposta sostitutiva vada rilevata in contropartita al patrimonio netto, senza individuare una specifica riserva; inoltre è stato indicato il trattamento contabile da seguire nel caso in cui la società avesse invece iscritto, in sede di rilevazione della riserva da rivalutazione, una passività per imposte differite.

Infine, sono stati modificati i principi OIC 16 e OIC 31 in tema di attualizzazione dei fondi oneri chiarendo la classificazione degli effetti che derivano dal trascorrere del tempo e dalla revisione del tasso. Se rilevanti, vanno esplicitati in una voce ad hoc della classe C di conto economico, quale “17-ter) effetti di attualizzazione dei fondi oneri”.

(Così, comunicato stampa OIC 8 dicembre 2025)

Link al testo degli emendamenti
(Link esterno al sito della fondazioneoic.it: https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2025/12/Emendamenti-ai-PCN.pdf)

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 26 del 2025

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Gli approfondimenti

 

L’udienza a distanza (UaD) nel processo tributario su piattaforma Microsoft Teams: analisi del D.M. Mef 24 novembre 2025
di Enrico Molteni

Non è più tempo di cartelle “mute” e motivazioni in controdeduzioni. Con lo Statuto il contenuto motivazionale dell’atto impositivo si gioca tutto ab origine

di Eugenio Grimaldi

 

 

Giurisprudenza

 

 

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni tributarie

 

Divieto di modificare in lite le ragioni dell’atto impositivo

 

Impugnazione-merito: le ragioni dell’atto non si cambiano nel corso del giudizio; fatture generiche integrabili con dati complementari; valori OMI insufficienti da soli

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 24881 del 9 settembre 2025: «AVVISO DI ACCERTAMENTO – Motivazione – Processo tributario – Mutatio libelli dell’Amministrazione finanziaria in giudizio – Limiti allo ius variandi e tutela del diritto di difesa – Divieto di modificare in lite le ragioni dell’atto impositivo – Caso di specie – Riqualificazione d’ufficio operazione economica in permuta con assoggettamento a IVA – Art. 7, della L. 27/07/2000, n. 212 • IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Permuta di beni/servizi – Scissione per la prima volta in giudizio di prestazioni permutative e rideterminazione della base imponibile (IVA e imposte sui redditi) al valore normale – Esclusione – Principio di diritto • ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Accertamento della base imponibile per atto di trasferimento di immobile – Presunzione semplice – Poteri del giudice – Valutazione sui soli valori OMI – Esclusione – Ragioni – Modifiche di cui alla Legge Comunitaria 2008 – Effetti – Necessità di ulteriori indizi -Fondamento – Art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 54, comma 3, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 24, comma 4, lett. f) e 5, della L. 07/07/2009, n. 88 (Legge Comunitaria 2008) • IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Diritto alla detrazione dell’IVA – Mancato rispetto di obblighi formali – Fattura generica – Prestazione di servizi -Carenza nel documento delle informazioni relative all’entità e alla natura delle cessioni o dei servizi resi – Conseguenze – Mancato rispetto dei requisiti formali – Esclusione dalla perdita del diritto alla detrazione del cessionario/committente in presenza dei requisiti sostanziali per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA – Condizioni – Presenza di informazioni complementari per provare aliunde sia la natura delle operazioni sia i requisiti sostanziali relativi al diritto alla detrazione IVA – Distribuzione dell’onere della prova – Artt. 19, 21 e 22, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Perdite su crediti – Transazione con il debitore

 

Deducibile il componente negativo di reddito emergente da perdite su crediti derivanti da una rinuncia “ragionevole” per intervenuta transazione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 27096 del 9 ottobre 2025: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi d’impresa – Determinazione del reddito – Perdite su crediti – Transazione con il debitore – Perdita conseguente – Deducibilità – Fondamento – Valutazione della deducibilità della perdita – Obbligo per il creditore di attivarsi per una dichiarazione giudiziale di insolvenza – Esclusione – Ragionevolezza oggettiva della rinuncia e sufficienza di una documentazione certa e precisa – Considerazione di fatti oggettivi che rendono ragionevole e giustificata la scelta dell’imprenditore di transigere – Ragionevolezza della rinuncia parziale al credito – Rilevanza – Caso di specie – Il bilancio della società debitrice costituisce sufficiente termine di riscontro di una situazione che rendeva ragionevole la rinuncia parziale al credito – Art. 101, comma 5, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Triangolazioni IVA – Campionario/catalogo e costi pluriennali

 

Triangolazioni IVA e “campionari”: fissati gli standard probatori e (ratione temporis) richiamati i vecchi criteri di capitalizzazione. Ma dal 2016 le regole sono cambiate

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 30192 del 16 novembre 2025: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Territorialità dell’imposta – Cessioni all’esportazione/operazioni assimilate – Operazioni triangolari – Requisiti della non imponibilità – Trasporto unico imputabile a una sola cessione – Vincolo di destinazione e assenza di una vera e propria “signoria dominicale” del primo acquirente – Onere della prova “ab origine” sulla comune volontà negoziale – Prova, a carico del contribuente, che l’operazione sia stata voluta e documentata ab origine come cessione nazionale “in vista” dell’estero (non basta il fatto che la merce vada fuori Italia) – Clausola “a cura o a nome del cedente” in chiave funzionale – Art. 8, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 58, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., in L. 29/10/1993 n. 427 – Art. 138, della direttiva IVA 2006/112/CE, c.d. “Direttiva IVA” • IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Detrazioni – Ammortamenti – Beni immateriali – Ammortamento – Spese di campionario – Esclusione – Fondamento – Art. 108, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Disciplina applicabile ante le novità introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015 e il nuovo OIC 24 – Bilancio d’esercizio – Immobilizzazioni immateriali – Costi di sviluppo – Campionario/catalogo – Capitalizzazione (ratione temporis: esercizio 2012) – Utilità pluriennale – Non ricorrenza – Recuperabilità – Competenza – Assenza di contropartite attive – Art. 2426 c.c. – OIC 24 previgente»

 

 

Corti di Giustizia Tributarie di Primo Grado:

 

Cartella motivata con un generico riferimento “omesso versamento”. Profili di illegittimità

 

Cartella di pagamento ex art. 36-bis D.P.R. n. 600 del 1973: una nuova conferma dei principi sulla tassatività delle ipotesi e sul divieto di integrazione postuma della motivazione

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Vicenza – Sezione II – Sentenza n. 475 del 26 agosto 2025: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Cartella emessa in seguito a controllo automatizzato – Motivazione – Integrazione in sede giudiziale – Ammissibilità – Esclusione – Fondamento – Ragioni – Lesione del diritto di difesa – Art. 7, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 24 Cost. – RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – A mezzo ruoli – Riscossione esattoriale – Cartelle – Motivazione – Obbligo – Cartella emessa in seguito a controllo automatizzato motivata con un generico riferimento “omesso versamento” – Motivazione insufficiente – Illegittimità – Integrazione in sede giudiziale – Ammissibilità – Esclusione – Fondamento – Ragioni – Lesione del diritto di difesa – Art. 7, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 24 Cost. • RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Potere di correzione e liquidazione dell’imposta ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 – Cartella emessa in seguito a controllo automatizzato motivata con un generico riferimento “omesso versamento” – Disconoscimento del credito IVA acquisito da terzi mediante contratti registrati indicati nella dichiarazione IVA – Disconoscimento di crediti d’imposta (IVA) acquisito da terzi e utilizzato in compensazione – Non applicabilità della procedura prevista dall’art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Obbligo di emissione di motivato e specifico avviso di recupero – Sussiste – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 54-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Prassi

 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e Fondazione Nazionale dei Commercialisti

 

Ravvedimento operoso

 

Revisione del sistema sanzionatorio amministrativo: come cambia il ravvedimento operoso

Documento di Ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 1° dicembre 2025

 

Legislazione

 

Processo tributario da remoto – Nuove regole tecniche

 

Le regole tecnico-operative per lo svolgimento dell’udienza da remoto tramite la piattaforma Microsoft Teams, in sostituzione di quella utilizzata in precedenza (Skype for business)

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 novembre 2025: «Regole tecnico-operative relative all’udienza da remoto»

 

Rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa

 

Dilazione dei debiti contributivi ancora in “fase amministrativa” presso l’INPS e l’INAIL. In Gazzetta il D.M. MinLavoro che disciplina la facoltà di richiedere una rateizzazione fino ad un massimo di 60 mesi

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24 ottobre 2025: «Dilazione del pagamento dei debiti contributivi»

 

 

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Rimborso della corsa in taxi in Italia al dipendente. Imponibile IRPEF con pagamento non tracciato

Con risposta ad interpello n. 302 del 4 dicembre 2025 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per i rimborsi di spese sostenute in Italia dai lavoratori dipendenti – in particolare per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati tramite taxi o NCC – la non imponibilità IRPEF è subordinata alla tracciabilità del pagamento (bonifico, carta o altri strumenti ex art. 23, D.Lgs. n. 241/1997). In mancanza di tracciabilità, il rimborso rientra nel reddito di lavoro dipendente ed è assoggettato a ritenuta.

Il caso nasce dal quesito di un datore di lavoro chiamato a rimborsare una dipendente per corse taxi effettuate durante missioni; per le tratte svolte sul territorio nazionale l’esborso è avvenuto in contanti. L’Agenzia richiama il principio di onnicomprensività del reddito (art. 51, comma 1, TUIR) e la disciplina delle trasferte (comma 5), sottolineando che l’ultimo periodo del comma 5 introduce una condizione specifica: i rimborsi delle spese sostenute nel territorio dello Stato per vitto, alloggio, viaggio e trasporto tramite autoservizi pubblici non di linea (taxi/NCC) non concorrono al reddito solo se i pagamenti sono stati eseguiti con strumenti tracciabili. 

Applicando la regola al caso concreto, poiché il pagamento delle corse in taxi in Italia è avvenuto in contanti, il rimborso concorre al reddito della dipendente e il sostituto d’imposta deve operare la ritenuta all’aliquota IRPEF marginale (ex art. 29, D.P.R. n. 600/1973).

La Risposta lo afferma espressamente, ribadendo l’operatività della condizione di tracciabilità come presupposto di esclusione da imponibile.

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 302 del 4 dicembre 2025, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito di lavoro dipendente – Determinazione del reddito di lavoro dipendente – Rimborsi di spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), sostenute nel territorio nazionale – Rimborso di corse taxi pagate in contanti dal dipendente – Obbligo di tracciabilità – Imponibilità con pagamento non tracciato con assoggettamento a ritenuta con l’aliquota IRPEF marginale ex art. 29, D.P.R. n, 600/1973 – Non imponibilità IRPEF subordinata al pagamento con strumenti tracciabili – Affermazione – Art. 51 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917




Commercialisti, l’IA entra nel codice deontologico

Novità introdotte in considerazione della legge che disciplina l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali. Modifiche anche al codice delle sanzioni. Violazioni punite con sospensione da tre a sei mesi

Il Consiglio Nazionale dei commercialisti, in considerazione delle previsioni contenute all’art. 13 della legge 23 settembre 2025, n. 132 relative alla disciplina dell’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali, ha deliberato di apportare modifiche agli articoli 21 e 45 del codice deontologico della professione.

Conseguentemente il Consiglio Nazionale ha deliberato anche le modifiche agli articoli 21 e 29 del Codice delle sanzioni. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 21 novembre 2025. Lo comunica lo stesso Consiglio nazionale con l’Informativa 178/2025.

Secondo quanto previsto dai nuovi commi dell’articolo 21 del codice deontologico, nell’esecuzione dell’incarico il professionista può impiegare i sistemi di intelligenza artificiale esclusivamente per le attività strumentali e di supporto alla propria attività professionale, dovendo assicurare che l’esito della prestazione sia il risultato prevalente della propria attività intellettuale resa nel rispetto dei principi di competenza, diligenza, qualità, indipendenza e autonomia. È fatto divieto al professionista di utilizzare i sistemi di intelligenza artificiale in modo tale che questi sostituiscano la propria attività intellettuale e la valutazione o interpretazione di fatti e delle norme oggetto dell’incarico professionale (Comma 8).

Quando si avvale del contributo dei sistemi di intelligenza artificiale, il professionista se ne assume pienamente la responsabilità e il controllo e ha il dovere di verificare le fonti e la veridicità dei dati e delle informazioni utilizzati e di accertarsi che i sistemi di intelligenza artificiale di cui si avvale siano dotati di adeguate misure di sicurezza e riservatezza e conformi alle normative in materia di protezione dei dati personali.

In caso di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale da parte del professionista, i doveri di competenza e di capacità adeguate comportano per il professionista medesimo e per i suoi dipendenti e collaboratori la conoscenza del funzionamento e della tecnologia utilizzata. In nessun caso il ricorso ai sistemi di intelligenza artificiale può considerarsi esimente in tema di obblighi derivanti dal codice deontologico e dalle norme vigenti in materia (Comma 9).

In ogni caso, per assicurare e mantenere il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, il professionista deve comunicare al cliente e alla parte assistita le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nell’erogazione della prestazione professionale, facendone menzione, con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo, anche nella eventuale documentazione prodotta (Comma 10).

Le novità introdotte nel codice delle sanzioni prevedono che la violazione dei doveri di cui all’articolo 21, commi 8 e 9 del Codice deontologico comporti l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione fino a sei mesi.

La violazione dei doveri di cui all’articolo 21, comma 10 del Codice deontologico comporta invece una sospensione fino a tre mesi.

(Cosi, comunicato stampa CNDCEC del 4 dicembre 2025)




Assirevi aggiorna le Checklist per la revisione dei bilanci redatti secondo i principi contabili Ifrs

Pubblicate la lista di controllo delle informazioni integrative da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili IFRS, così come omologati dall’Unione Europea e la lista di controllo relativa all’informativa aggiuntiva da fornire in accordo con norme di legge, regolamenti, raccomandazioni, delibere e comunicazioni Consob o di altre Autorità

 

ASSIREVI, l’Associazione italiana delle società di revisione legale, ha pubblicato nella sezione “Checklist del proprio sito la “Lista di controllo delle informazioni integrative da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili IFRS), così come omologati dall’Unione Europea” (anche Checklist IFRS), e la “Lista di controllo relativa all’informativa aggiuntiva da fornire in accordo con norme di legge, regolamenti, raccomandazioni, delibere e comunicazioni Consob o di altre Autorità

La Lista di controllo delle informazioni integrative da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili IFRS, così come omologati dall’Unione Europea pubblicata da ASSIREVI ha subito alcune modifiche rispetto allo scorso anno in quanto recepisce nuovi obblighi informativi previsti dai documenti, di seguito riepilogati, entrati in vigore a partire dai bilanci degli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2025:

 

Titolo documento Data emissione Data di entrata in vigore Data di omologazione Regolamento UE e data di pubblicazione
Impossibilità di cambio (Modifiche allo IAS 21) Novembre 2024 1° gennaio 2025 12 novembre 2024 (UE) 2024/2862

13 novembre 2024

 

Le modifiche allo IAS 21 forniscono criteri più chiari per stabilire se una valuta è convertibile e indicazioni per la stima del tasso di cambio appropriato quando la conversione non è possibile.

La Checklist IFRS è stata inoltre integrata per tenere conto dei nuovi principi o modifiche a principi esistenti, omologati dall’Unione Europea nel corso del 2025, che sono applicabili a partire dai bilanci degli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2026 ma la cui applicazione anticipata è consentita, e per i quali andranno rese apposite informazioni nella nota integrativa in base a quanto richiesto da IAS 8:

 

 

Titolo documento Data emissione Data di entrata in vigore Data di omologazione Regolamento UE e data di pubblicazione
Modifiche alla classificazione e alla valutazione degli strumenti finanziari (Modifiche all’IFRS 9 e all’IFRS 7) maggio  2024 1° gennaio 2026 27 maggio 2025 (UE) 2025/1047

28 maggio 2025

Contratti collegati all’energia elettrica dipendente dalla natura (Modifiche all’IFRS 9 e all’IFRS 7) dicembre 2024 1° gennaio 2026 30 giugno 2025 (UE) 2025/1266

1° luglio 2025

Ciclo annuale di miglioramenti ai principi contabili IFRS – Volume 11 (Modifiche all’IFRS 1, all’IFRS 7, all’IFRS 9, all’IFRS 10 e allo IAS 7) luglio 2024 1° gennaio 2026 9 luglio 2025 (UE) 2025/1311

10 luglio 2025

 

 

La lista di controllo relativa all’informativa aggiuntiva da fornire in accordo con norme di legge, regolamenti, raccomandazioni, delibere e comunicazioni Consob o di altre Autorità è stata aggiornata principalmente per recepire quanto indicato nella Comunicazione Consob 13/25 del 4 luglio 2025 e nel Richiamo d’attenzione Consob n. 2/24 del 20 dicembre 2024.

Non appena disponibili gli emendamenti ai principi contabili OIC, in corso di finalizzazione, saranno pubblicate anche la Lista di controllo dei principi di redazione del bilancio d’esercizio – Società ai cui bilanci sono applicabili le disposizioni degli artt. 2423 e successivi del Codice Civile e la Lista di controllo dei principi di redazione del bilancio consolidato – Società ai cui bilanci sono applicabili le disposizioni del Decreto Legislativo 9 aprile 1991, n. 127.

Le checklist costituiscono uno strumento utile e pratico di sintesi non solo per coloro che svolgono attività di revisione contabile, ma anche per coloro che sono direttamente coinvolti nel processo di redazione del bilancio.

Le liste di controllo sono presentate in file formato word scaricabili dal sito di ASSIREVI al fine di consentirne un più agevole utilizzo “sul campo” da parte degli operatori interessati, che potranno compilare digitalmente e stampare, in base alle specifiche necessità, i file in esso contenuti.

(Così, Comunicato stampa Assirevi del 4 dicembre 2025)




Intelligenza artificiale, dai Commercialisti le Linee guida di vigilanza del Collegio sindacale

Un documento CNDCEC-FNC propone raccomandazioni di carattere orientativo per l’organo di controllo. Le indicazioni non introducono obblighi ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla legge e dallo statuto

Linee guida di vigilanza del Collegio sindacale sull’adozione dell’Intelligenza artificialeè il titolo del documento pubblicato oggi da Consiglio e Fondazione nazionali dei commercialisti. Il lavoro rientra nell’attività dell’area “Sistemi di controllo e revisione legale (Financial e non financial)” alla quale sono delegati i Consiglieri nazionali Gian Luca Ancarani e Maurizio Masini.

La crescente regolamentazione della materia, in particolare il l’AI Act dell’Unione Europea e l’emergere di standard come la norma ISO/IEC 42001 per i sistemi di gestione dell’IA, richiedono di affiancare alle scelte tecnologiche un’adeguata attenzione ai profili di conformità, gestione dei rischi e responsabilità. In considerazione della crescente attenzione rivolta dal legislatore all’utilizzo di sistemi automatici e predittivi ai fini di controllo interno nelle società con azioni quotate (su questi temi, si veda anche il recente schema di decreto legislativo per la riforma del TUF), i commercialisti sottolineano come “accanto all’organo di amministrazione, responsabile per l’istituzione e l’implementazione dei sistemi di AI, anche il collegio sindacale deve sviluppare un nuovo approccio di vigilanza, verificando che l’adozione di tali tecnologie sia conforme alle leggi, agli standard di buona governance e agli interessi di lungo termine degli azionisti e svolgere un’azione di oversight generale sulla coerenza e sull’effettiva attuazione della pianificazione, affinché l’uso dell’IA generi valore sostenibile senza esporre l’impresa a rischi non solo di compliance ma anche di business non governati”.

Il documento offre quindi un quadro pratico per supportare il collegio sindacale nell’attuazione di tale vigilanza, mantenendo il focus del controllo sulle aree più rilevanti quali:

  1. la gestione strategica della transizione verso l’AI;
  2. la valutazione strategica dell’IA;
  3. la supervisione della governance interna;
  4. la gestione dei rischi legati all’IA;
  5. la compliance normativa e regolamentare;
  6. l’utilizzo dei sistemi di AI da parte degli organi di governance.

Il documento propone raccomandazioni di carattere orientativo per l’organo di controllo in ordine all’impiego dell’IA. È opportuno precisare che le indicazioni non introducono obblighi ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla legge e dallo statuto, né costituiscono attestazioni tecniche o verifiche sostitutive dell’operato del management e del Consiglio di amministrazione. Anche gli Use Case riportati hanno valore esemplificativo e di supporto alla comprensione delle raccomandazioni esplicitate e non sono esaustivi né prescrittivi, non costituiscono una check-list e non ampliano i doveri del collegio sindacale.

Chiude il documento un’Appendice in cui è riportato un glossario terminologico. (link esterno verso: https://press-magazine.it/wp-content/uploads/2025/12/2025_12_03_linee-guida-di-vigilanza-del-collegio-sindacale-sulla-adozione-dellintelligenza-artificiale.pdf)

(Cosi, comunicato stampa CNDCEC del 3 dicembre 2025)

 

 

 




Processo Tributario Telematico (PTT): da oggi gli avvisi delle comunicazioni delle Corti di giustizia tributaria sull’App IO

Un nuovo passo verso la digitalizzazione del Processo Tributario, per rendere più semplice e immediato l’accesso alle comunicazioni per i difensori

 Il Ministero dell’economia e delle finanze informa che, a partire da oggi, 3 dicembre 2025, è disponibile sull’App IO il servizio del Dipartimento della giustizia tributaria denominato “Avvisi comunicazioni delle Corti di giustizia tributaria”, nell’ambito del Processo Tributario Telematico (PTT).

Il servizio consente di ricevere un messaggio di avvenuta consegna delle PEC contenenti le convocazioni in udienza inviate dalle segreterie delle Corti di giustizia tributaria attraverso il sistema informativo della giustizia tributaria (SIGIT).

L’accesso al servizio è rivolto ai difensori associati alla casella PEC indicata nel ricorso, che siano anche registrati sulla App IO e abbiano attivato la funzione di ricezione dei messaggi dall’app stessa.

Questo servizio rappresenta un ulteriore passo del Ministero dell’economia e delle finanze verso la digitalizzazione completa del processo tributario e la semplificazione delle interazioni della pubblica Amministrazione con cittadini e professionisti.

Per ulteriori informazioni si rimanda al portale istituzionale del Dipartimento della giustizia tributaria.

(Cosi, comunicato Stampa Mef n. 118 del 3 dicembre 2025)