Riduzione contributiva artigiani e commercianti: possibile presentare la domanda anche con il profilo “associazioni”, oltre che con i profili “cittadino” e “consulente/commercialista”

Con il messaggio 7 agosto 2025, n. 2449, l’Inps ha comunicato la possibilità di presentare domanda di riduzione contributiva del 50%, prevista dalla legge di bilancio 2025, per coloro che nel 2025 si sono iscritti per la prima volta alle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

Ad integrazione, con il messaggio 6 ottobre 2025, n. 2954 (di seguito riportata), l’Istituto previdenziale informa che è possibile presentare la domanda anche con il profilo “associazioni”, oltre che con i profili “cittadino” e “consulente/commercialista”.

Per accedere al beneficio, è necessario compilare il modulo “Riduzione 50% ART-COM 2025” presente sul Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo).

 

Di seguito il testo integrale del messaggio Inps 6 ottobre 2025, n. 2954:

 

Oggetto: Riduzione contributiva per i soggetti iscritti per la prima volta nell’anno 2025 alle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di cui all’articolo 1, comma 186, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Integrazione al messaggio n. 2449/2025.

Con il messaggio n. 2449 del 7 agosto 2025 è stata comunicata la possibilità, per i soggetti iscritti per la prima volta nell’anno 2025 alle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, di presentare la domanda di riduzione contributiva del 50% prevista dall’articolo 1, comma 186, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025).

Nello specifico, con il citato messaggio è stato precisato che, in fase di prima applicazione, la presentazione della domanda è consentita con i profili “cittadino” e “consulente/commercialista”.

Tanto rappresentato, con il presente messaggio si comunica che è possibile presentare la domanda compilando il modulo “Riduzione 50% ART-COM 2025” presente sul “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo), oltre che con con i profili “cittadino”, “consulente/commercialista”, anche con il nuovo profilo “associazioni”.

Si chiarisce altresì che l’accesso con il profilo “cittadino” consente di inserire la domanda al solo titolare della posizione aziendale per sé stesso o per i componenti del proprio nucleo familiare.

Si ricorda che l’accesso può essere effettuato al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > sezione “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” > “Utilizza lo strumento”, autenticandosi con la propria identità digitale di tipo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0.

 




Agenzia delle entrate: tre risoluzioni, nuovi codici per il trattamento integrativo (recupero), reverse charge logistica e credito formazione agricola

Con un tris di risoluzioni (51/E, 53/E e 54/E) l’Agenzia delle Entrate aggiorna codici e modalità di versamento: la 51/E istituisce i codici 7909 e 7910 (e 700E, 701E per F24 EP) per il recupero, a seguito di controllo sostanziale, del credito da trattamento integrativo indebitamente compensato, da versare senza ulteriore compensazione ai sensi dell’art. 38-bis DPR 600/1973; la 53/E introduce il codice identificativo “66” per indicare nel modello F24 il soggetto solidalmente responsabile nell’inversione contabile IVA per il settore logistica; la 54/E istituisce il codice tributo “7040” per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per la partecipazione a corsi di formazione sulla gestione dell’azienda agricola.

 

Link al testo delle risoluzioni:

Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 54 E del 7 ottobre 2025 – oggetto: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda …

Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 53 E del 7 ottobre 2025 – oggetto: Inversione contabile settore logistica – Versamento, tramite modello F24, dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta dal committente in nome e per conto del prestatore …

Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 51 E del 6 ottobre 2025 – oggetto: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite i modelli F24 e “F24 enti pubblici” (F24 EP), delle somme dovute dal sostituto di imposta a seguito del recupero del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, indebitamente utilizzato in compensazione …

 




Riforma della professione di commercialista. Brevi note introduttive 

Stato: DdL delega “annunciato” alla Camera (A.C. 2628) – stato: testo “bollinato” non ancora stampato.

 

Stato e tempi della delega – Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge, un decreto legislativo di riforma dell’ordinamento dei dottori commercialisti e degli esperti contabili “anche al fine di adeguarla al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, nonché di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente”.

Entro i 12 mesi successivi potrà adottare disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto. Lo schema di decreto legislativo è proposto dal Ministro della giustizia, sentito il CNDCEC; per i profili accademici e previdenziali sono coinvolti rispettivamente il MUR e il MLPS. Parere parlamentare: 30 giorni. Se il parere è reso a ridosso della scadenza della delega, il termine si proroga di 30 giorni. Il decreto legislativo di riforma dispone abrogazioni espresse delle norme oggetto di riordino e reca le necessarie disposizioni di coordinamento, transitorie e finali.

 

Compensi professionali ed equo compenso – Libertà di pattuizione nel rispetto dell’equo compenso (ex lege  49/2023): il compenso deve essere proporzionato alla quantità, qualità, contenuto e caratteristiche della prestazione.

Aggiornamento dei parametri di riferimento con decreto del Ministro della giustizia su proposta del CNDCEC, applicabili anche alle prestazioni rese in forma associata o societaria.

Chiarezza del rapporto contrattuale: si promuove la formalizzazione scritta dell’incarico, con indicazione puntuale delle attività, dei criteri di calcolo del compenso e delle condizioni di revisione.

 

Governance degli Ordini e processo elettorale – Accesso alle cariche: riduzione dell’anzianità di iscrizione richiesta; misure per equilibrio generazionale e parità di genere (es. doppia preferenza/alternanza o strumenti equivalenti).

Voto ed elezioni: introduzione del voto a distanza con modalità telematiche, in linea con l’obiettivo della transizione digitale e con garanzie di personale, libertà e segretezza del voto.

Struttura degli Ordini: revisione delle classi dimensionali e della composizione degli organi; soglia minima di preferenze per la rappresentanza delle minoranze.

Mandati: durata quadriennale; limite di due mandati consecutivi (coerente con il nuovo sistema elettorale).

Disciplina e funzionamento: riordino di competenze, incompatibilità, decadenze; procedimento disciplinare e regole dei consigli/collegi di disciplina; previsione espressa delle ipotesi di cancellazione dall’albo.

Entrata in vigore delle nuove norme elettorali: dalla consiliatura successiva all’adozione del decreto legislativo.

 

Specializzazioni, tirocinio e assicurazione – Specializzazioni: disciplina organica per gli iscritti delle Sezioni A e B dell’Albo; definizione e aggiornamento su proposta del CNDCEC.

Tirocinio: riforma per consentirne lo svolgimento anche durante il percorso di laurea, riducendo i tempi di accesso alla professione e favorendo l’attrattività per i giovani.

Assicurazione professionale: possibile forma collettiva di RC per tutti gli iscritti, a oneri del Consiglio nazionale, a tutela dei clienti; resta l’eventuale obbligo individuale per fattispecie non coperte o per adeguare i massimali alla specifica attività svolta.

 

Chiarezza su attività riservate e forme di esercizio – Perimetro delle attività: ricognizione e riordino con indicazione delle attività riservate per legge e distinzione dalle attività tipiche (tributario, economico-aziendale, finanziario, societario, crisi d’impresa, ecc.).

Forme di esercizio: disciplina organica dell’esercizio in forma associata e societaria (costituzione, governance, limiti e controlli) nel rispetto della normativa vigente (art. 10 L. 183/2011, L. 247/2012, disposizioni cod. civ.).

Incompatibilità: riordino del regime con eventuali deroghe temporanee per specifiche ipotesi, nel rispetto dei principi di indipendenza e tutela dell’utenza.

 

Coordinamento con altre professioni (L. 4/2013 e professioni regolamentate) – Coordinamento espresso con le competenze attribuite ad altre professioni regolamentate e alle professioni non organizzate ai sensi della L. 4/2013, al fine di evitare sovrapposizioni e contenziosi.

 

Questa nota riassume principi e criteri direttivi del testo “bollinato” della delega. Trattasi di Ddl “annunciato” (A.C. 2628) non ancora “Stampato” in versione ufficiale.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 22 del 2025

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Gli approfondimenti

 

Il riporto delle perdite fiscali in caso di operazioni straordinarie
di Marco Orlandi

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

 

Tassazione dei redditi dei terreni

 

Riordino dei redditi dei terreni: allineamento fiscale-civilistico (rinvio rafforzato all’art. 2135 c.c.), coltivazioni in fabbricato, beni ambientali e limiti di agrarietà in chiaro

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E dell’8 agosto 2025: «RIFORMA IRPEF – Revisione della disciplina dei redditi dei terreni e aggiornamento delle banche dati catastali – D.P.R. 22/12/1986, n. 917: art. 28 (Determinazione del reddito dominicale); art. 32 (Reddito agrario); art. 34 (Determinazione del reddito agrario); art. 36 (Reddito dei fabbricati); art. 56-bis (Altre attività agricole); art. 81 (Reddito complessivo) – Art. 1, comma 1093, della L. 27/12/2006, n. 296 – Artt. 1 e 2, del D.Lgs. 13/12/2024, n. 192 – Art. 2135 c.c. (Imprenditore agricolo) – Allineamento fiscale-civilistico (rinvio rafforzato all’art. 2135 c.c.) – Tipizzazione fiscale delle coltivazioni in fabbricati – Agrarietà delle produzioni in fabbricato – Attività “green” – Esempi numerici: calcolo dominicale/agrario nel regime transitorio; Cessioni crediti di carbonio; Criterio del limite di agrarietà calcolato nell’anno della cessione – Decorrenza – Disciplina transitoria -Disciplina a regime – Adempimenti dichiarativi – Attività agrituristica – Aggiornamento banche dati catastali e ruolo AGEA»

 

 

Lavoro sportivo – Trattamento tributario

 

Lavoro sportivo: le risposte su soglia di euro 15.000, forfetari, ritenute sui premi e profili IRAP

Risposta ad istanza di consulenza giuridica – Agenzia delle Entrate – n. 14 del 30 settembre 2025: «IMPOSTE SUI REDDITI – Lavoratori sportivi – Soglia di esenzione di euro 15.000 ex comma 6, dell’art. 36, D.Lgs. n. 36/2021 come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 29, D.Lgs. 29/08/2023, n. 120 – Ritenuta ex art. 25 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Regime forfetario (art. 1, commi 54-89, L. 23/12/2014, n. 190) – Applicazione del coefficiente di redditività sulla sola eccedenza e verifica delle cause ostative – Premi di cui al comma 6-quater, dell’art. 36, D.Lgs. n. 36/2021, così come inserito dall’art. 24, comma 1, lett. c), D.Lgs. 05/10/2022, n. 163 – Assoggettamento alla ritenuta ex art. 30, comma 2, D.P.R. n. 600/1973 – Esclusione dei premi di risultato “contrattuali” – Premi corrisposti all’ente – Adempimenti dichiarativi – Esclusione da CU e indicazione nel Modello 770 (Quadro SH – Prospetto G; ritenute in ST) – IRAP per CO.CO.CO. nell’area del dilettantismo – Irrilevanza dei singoli compensi inferiori all’importo annuo di 85.000 euro e rilevanza integrale se pari o superiore agli 85.000 euro – Risposte ai quesiti – Art. 36, del D.Lgs. 28/02/2021, n. 36 – Artt. 25 e 30, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

 

Legislazione

 

Smobilizzo delle riserve in sospensione d’imposta

 

L’affrancamento straordinario delle riserve alla luce delle disposizioni attuative

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 giugno 2025: «Regime di affrancamento straordinario dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi in sospensione di imposta»

Il testo della Relazione illustrativa

 

Enti del terzo settore – Vigilanza e controlli

 

Vigilanza e controllo degli ETS e relativi poteri degli uffici RUNTS: il quadro delineato dal D.M. MinLavoro 7 agosto 2025

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 agosto 2025: «Definizione di forme, contenuti, termini e modalità per l’esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio sugli enti del terzo settore»

 

 

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Chiarimenti Inps in materia di pignorabilità e trattenute sulle prestazioni previdenziali non pensionistiche in corso di pagamento

Indicazioni e approfondimenti sul quadro normativo vigente, riguardante il sostegno al reddito dei lavoratori e prestazioni previdenziali.

L’Inps, con la circolare 30 settembre 2025, n. 130, illustra il quadro normativo vigente in materia e fornisce le relative disposizioni operative in uso per la gestione dei casi in cui il pignoramento è disposto sulle somme erogate dall’Istituto previdenziale a titolo di prestazioni previdenziali non pensionistiche e indennità a sostegno al reddito dei lavoratori in conseguenza di cessazione, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Punti chiave della disciplina:

  • impignorabilità assoluta per prestazioni assistenziali vitali (maternità, malattia, sussidi funerari), salvo recupero di debiti verso l’INPS stesso, entro il limite di un quinto;
  • impignorabilità parziale per prestazioni sostitutive della retribuzione (NASpI, cassa integrazione, mobilità), pignorabili fino a un quinto per crediti ordinari e nella misura autorizzata dal giudice per crediti alimentari;
  • piena pignorabilità dell’anticipazione NASpI, che perde la natura di prestazione a sostegno del reddito per assumere quella di incentivo all’autoimprenditorialità;
  • limiti ridotti per pignoramenti dell’agente della riscossione: un decimo fino a 2.500 euro, un settimo fino a 5.000 euro, un quinto oltre tale soglia.

La circolare impartisce istruzioni sulla quota complessivamente pignorabile che non può superare la metà dell’importo in caso di simultaneo concorso tra diverse cause di credito.

Particolare attenzione è dedicata al pagamento diretto degli assegni di mantenimento e agli obblighi fiscali del sostituto d’imposta sulle somme riversate ai creditori.

Link al testo della Circolare INPS 30 settembre 2025, n. 130, con oggetto: INPS – Pignorabilità e trattenute sulle prestazioni previdenziali non pensionistiche e sulle indennità a sostegno del reddito conseguenti a cessazione/sospensione/riduzione dell’attività lavorativa – Pignoramenti su somme erogate dall’INPS con particolare attenzione alle prestazioni non pensionistiche, come indennità di disoccupazione, cassa integrazione e altre forme di sostegno al reddito – Quadro normativo e istruzioni operative – Impignorabilità assoluta di sussidi per maternità, malattia e funerali, con recuperi INPS – Applicazione dell’art. 69 L 30/04/1969, n. 153 – Impignorabilità parziale delle prestazioni sostitutive della retribuzione (es. NASpI, integrazioni salariali, mobilità) nei limiti dell’art. 545 c.p.c. (un quinto per crediti ordinari; misura autorizzata dal giudice per crediti alimentari) – Pignorabilità integrale dell’anticipazione NASpI quale incentivo all’autoimprenditorialità – Pignoramenti dell’Agente della riscossione ex art. 72-ter del DPR 29/09/1973, n. 602: un decimo fino a euro 2.500, un settimo fino a euro 5.000, un quinto oltre – Verifiche ex art. 48-bis del DPR 29/09/1973, n. 602 – concorso di gravami – Obblighi fiscali del sostituto d’imposta – Art. 2740 c.c. – Art. 473-bis.37 c.p.c.

 

 




Inps. Dal 15 ottobre 2025 via alle opzioni per maggiore aliquota e/o rinunciare, in tutto o in parte, alle detrazioni

L’Inps, con il messaggio 3 ottobre 2025, n. 2916, comunica che, dal 15 ottobre 2025, sarà possibile presentare la dichiarazione per il periodo d’imposta 2026 relativa alle aliquote fiscali e alle detrazioni d’imposta.

 

La dichiarazione riguarda tutti i beneficiari di prestazioni pensionistiche e previdenziali interessati:

  • all’applicazione dell’aliquota più elevata degli scaglioni annui di reddito;
  • al non riconoscimento totale o parziale delle detrazioni d’imposta per reddito.

Come presentare la richiesta

La dichiarazione può essere inoltrata online tramite il servizio dedicato “Dichiarazione per il diritto alle detrazioni d’imposta per reddito e per carichi di famiglia” disponibile sul sito dell’INPS

In mancanza di esplicita comunicazione, l’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, applicherà:

  • le aliquote per scaglioni di reddito previste dalla normativa vigente;
  • le detrazioni d’imposta sulla base del reddito erogato.

Famiglia e AUU

 

Anche se si percepisce l’Assegno unico e universale (AUU), è importante comunicare all’INPS i dati relativi ai figli a carico.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, i figli rilevano ai fini dei benefici fiscali anche quando:

  • il contribuente percepisce già l’AUU;
  • il figlio ha superato i requisiti anagrafici previsti dall’art. 12 del TUIR.

Si ricorda che i beneficiari delle prestazioni interessati al non riconoscimento, in misura totale o parziale, delle detrazioni in questione e/o all’applicazione della maggiore aliquota, sono tenuti a darne comunicazione all’INPS ogni anno. In assenza di esplicita comunicazione, l’Istituto applica le aliquote per scaglioni di reddito e riconosce le detrazioni d’imposta in relazione all’ammontare del reddito erogato e al numero dei giorni di godimento della prestazione.

 

Link al testo del messaggio Inps del 3 ottobre 2025, n. 2916, con oggetto: IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi di lavoro dipendente – Redditi da pensione – Richiesta per l’applicazione della maggiore aliquota e/o per la rinuncia alle detrazioni d’imposta. Indicazioni operative. Comunicazione dei dati dei familiari a carico ai fini della certificazione fiscale (CU/2026) – Art. 49 del DPR 22/12/1986, n. 917




Restituzione dell’IVA non dovuta: l’Agenzia dell’entrate chiarisce termini, presupposti e limiti applicativi

Con la Risoluzione n. 50 del 3 ottobre 2025, l’Agenzia delle entrate interviene sulla restituzione dell’IVA non dovuta ai sensi dell’articolo 30-ter del D.P.R. 633/1972, fornendo la sua versione su chi può chiedere il rimborso, quando e a quali condizioni, nonché i casi ostativi.

 

Il principio di neutralità e il ruolo della “rivalsa”

 

La risoluzione riafferma che il meccanismo di rimborso salvaguarda la neutralità dell’IVA: il cedente/prestatore può ottenere il rimborso solo dopo aver restituito al cessionario l’IVA indebitamente addebitata, a condizione che il cessionario abbia riversato all’Erario l’IVA indebitamente detratta a seguito di accertamento definitivo.

Tuttavia, va osservato che proprio, alla luce di ragionevolezza e neutralità, l’opzione che vincola il rimborso al solo cedente può produrre esiti iniqui nei casi limite in cui il cessionario resta definitivamente inciso dall’IVA non dovuta e la via civilistica è impraticabile (es. fornitore in procedura concorsuale, come nella vicenda della Risposta n. 66/2024 richiamata della risoluzione). In tali ipotesi, un approccio sostanzialistico e garantista suggerirebbe di riconoscere – con adeguate prove di impossibilità di recupero e assenza di frodi – un canale di rimborso diretto al cessionario, per rendere effettivi i principi di neutralità ed effettività.

Infine, nella risoluzione sottolineato che i principi sopra indicati sono da leggersi in combinato disposto con il successivo comma 3 del medesimo articolo 30-ter, a mente del quale «[l]a restituzione dell’imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale». Pertanto, nel caso – frequente in prassi – di riqualificazione del rapporto da appalto di servizi a somministrazione di lavoro, con esclusione del diritto alla detrazione dell’IVA collegata alle prestazioni (per invalidità del titolo e assenza di operazione imponibile in capo all’appaltatore), non si dà luogo alla restituzione dell’imposta. È quindi precluso l’accesso al rimborso in assenza dei presupposti sostanziali dell’art. 30-ter.

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 50 del 3 ottobre 2025, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Restituzione dell’IVA non dovuta – Soggetti legittimati: cedente/prestatore; rimborso subordinato alla preventiva restituzione al cessionario/committente e al riversamento all’Erario a seguito di accertamento definitivo – Termine decadenziale biennale – Esclusione in caso di frode fiscale – Richiamo a Risposta n. 66/2024 (allegata alla risoluzione) su neutralità/effettività e inammissibilità del rimborso diretto del cessionario – Caso della riqualificazione del rapporto da appalto di servizi a somministrazione di lavoro: esclusa la restituzione per assenza di operazione imponibile in capo all’appaltatore – Art. 30-ter del DPR 26/10/1972, n. 633




Trasferimento agli eredi delle detrazioni per interventi di recupero edilizio: requisito della detenzione materiale e diretta anche se acquisita dopo l’apertura della successione

Con il Principio di diritto n. 7 del 2 ottobre 2025, l’Agenzia delle entrate chiarisce che, in caso di successione, la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio (e, in quanto compatibili, anche il Bonus verde, l’Ecobonus e il Superbonus) si trasferisce all’erede che, anche in un momento successivo all’apertura della successione, acquisisca e mantenga la detenzione materiale e diretta dell’immobile per l’intero periodo d’imposta. Non è quindi necessario detenere l’immobile già nell’anno del decesso per subentrare nel diritto; tuttavia, la quota relativa all’anno del decesso non è detraibile se, alla data di apertura della successione, nessun erede detiene direttamente il bene. Le rate residue potranno essere fruite solo nei successivi periodi d’imposta in cui la detenzione sia ininterrotta dal 1° gennaio al 31 dicembre; se cambia nel tempo il numero degli eredi che detengono direttamente l’immobile, il diritto alla detrazione si ripartisce conseguentemente tra loro anno per anno.

Più nel dettaglio, poiché il diritto alla detrazione spetta al solo erede (o ai soli eredi) che mantenga(no) ininterrottamente la detenzione materiale e diretta del bene per l’intero periodo d’imposta – se il numero di eredi che detengono materialmente e direttamente l’immobile varia da un anno all’altro, anche il diritto alla detrazione deve essere ripartito in maniera consequenziale tra loro in ciascun anno.

Le considerazioni sopra esposte trovano applicazione anche con riferimento:

  • alla detrazione del 36% delle spese sostenute dal 2018 al 2024 per la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, comprese le pertinenze, e per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (c.d. Bonus verde) di cui all’articolo 1, commi da 12 a 15, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio per il 2018), in virtù di quanto disposto dall’articolo 1, comma 15, secondo periodo, della medesima L. n. 205 del 2017;
  • all’agevolazione per interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus) di cui all’articolo 1, commi da 344 a 349, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), considerato che l’articolo 9, comma 1, secondo periodo, del decreto interministeriale 6 agosto 2020 (Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici) reca una disposizione del tutto analoga a quella di cui all’articolo 16-bis, comma 8, secondo periodo, del TUIR;
  • alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi di efficienza energetica, antisismici e di installazione di impianti fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (c.d. Superbonus) di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 (Decreto Rilancio) poiché, come già indicato nella circolare n. 17/E/2023, i chiarimenti di prassi resi in relazione alle detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici devono intendersi riferiti, in quanto compatibili, anche al Superbonus.

 

Link al principio di principio di diritto dell’Agenzia delle entrate n. 7 del 2 ottobre 2025, con oggetto: Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio – Trasferimento mortis causa dell’immobile all’erede che non ne ha la detenzione materiale e diretta al momento di apertura della successione – Articolo 16-bis, comma 8, secondo periodo, del D.P.R. n. 917 del 1986.




Cartella di pagamento, avviso di presa in carico e avviso di accertamento esecutivo: la nuova guida operativa a cura di AdE e AdeR

Come leggere la cartella e cosa fare dopo la notifica: un vademecum aggiornato a ottobre 2025

È online la nuova “Guida alla cartella di pagamento”: uno strumento che spiega, cos’è la cartella, come si legge e quali sono le opzioni a disposizione dopo la notifica (pagamento, rateizzazione, sospensione legale, ricorso).  La guida illustra la struttura della cartella, dalle informazioni di AdeR alle pagine dell’Ente creditore, fino ai moduli di pagamento

Informazioni anche su “Avviso di presa in carico” e “Avviso di accertamento esecutivo”: quando e come vengono emessi, che cosa contengono e quali attività può avviare l’AdeR.

Link alla “Guida alla cartella di pagamento” – Un supporto per comprendere le informazioni contenute nella cartella di pagamento. Aggiornata al 1° ottobre 2025 – La guida è frutto della sinergia tra Agenzia delle entrate-Riscossione e Agenzia delle entrate.

 




Online il nuovo portale del Dipartimento della Giustizia Tributaria

Dal 1° ottobre è disponibile online il nuovo portale del Dipartimento della Giustizia Tributaria.

L’aggiornamento allinea il portale agli standard di qualità, sicurezza, accessibilità e coerenza visiva previsti per i siti della PA, in conformità alle Linee guida AgID e all’identità visiva del MEF.

Si ricorda che dal citato portale è possibile accedere alla banca dati delle sentenze tributarie.

Il servizio della Banca dati è gratuito e liberamente accessibile per la consultazione in forma pseudonimizzata di:

  • sentenze native digitali fino al 31 luglio 2025;
  • ordinanze di rinvio alle Corti superiori (Corte Costituzionale, Corte di Cassazione e Corte di Giustizia dell’Unione Europea).
  • sentenze in formato analogico per le quali è stato possibile avviare il processo di digitalizzazione (in corso).

 

Tutti i documenti disponibili sono stati emessi a partire dal 2021.