Riforma dello sport e fiscalità (D.Lgs. n. 36/2021): le risposte dell’Agenzia delle entrate contenute nella “consulenza giuridica” n. 14/2025

Con la risposta ad istanza di consulenza giuridica n. 14 del 30 settembre 2025, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in ordine all’applicazione di talune disposizioni introdotte dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, di riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, al fine di fornire indicazioni al riguardo agli enti sportivi.

Di seguito, la sintesi delle risposte fornite.

 

1) Ritenuta ex art. 25 D.P.R. n. 600/1973 e non imponibilità per i lavoratori sportivi del dilettantismo dei compensi fino a 15.000 euro

 

Nessuna ritenuta fino a 15.000 euro annui se, al momento del pagamento, l’atleta/tecnico rilascia l’autocertificazione ex art. 36, comma 6-bis D.Lgs. n. 36/2021; la ritenuta si applica solo sulla parte che fa superare la soglia.

Esempio operativo, in caso di pagamenti da più Asd, tratto dalla risposta:

Si consideri, a titolo esemplificativo, il caso di lavoratore sportivo autonomo che presta la propria attività nei riguardi di due diverse Asd. Egli deve rilasciare a ciascuna di esse, in occasione di ogni singolo pagamento che riceve, un’autocertificazione sui compensi complessivamente percepiti, fino a quel momento, nell’anno solare. L’Asd erogante può non applicare la ritenuta quando rileva, sulla base dell’autocertificazione ricevuta, che l’importo che deve erogare non supera l’importo complessivo di 15.000 euro fino a quel momento percepito dal lavoratore nell’anno solare. Qualora, di contro, l’importo erogato comporta il superamento dell’importo di 15.000 euro complessivi percepiti fino a quel momento dal lavoratore, l’Asd erogante è tenuta all’effettuazione della ritenuta di cui all’articolo 25 del D.P.R. n. 600 del 1973, per l’importo che eccede i 15.000 euro.

 

2) Soglia 15.000, in caso di lavoratori sportivi del dilettantismo che conseguono redditi di lavoro autonomo e per coloro che accedono al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

 

Autonomi: concorrono al reddito soltanto i compensi che eccedono 15.000 euro, cui si sommano gli altri componenti positivi e da cui si deducono i costi ammessi. Pertanto, ai fini del reddito di lavoro autonomo del lavoratore sportivo autonomo (che rientra tra i redditi di cui all’articolo 53, comma 1, del Tuir, da determinarsi secondo le regole di cui agli articoli 54 e seguenti) viene assunto, tra gli elementi positivi di reddito, l’importo dei compensi che eccede i 15.000 euro, al quale devono essere sommati gli importi relativi agli altri componenti positivi di reddito, procedendo, successivamente, con la deduzione delle spese ammissibili.

Forfetari: il coefficiente di redditività si applica solo ai compensi che eccedono 15.000 euro; la soglia dei 15.000 euro rileva comunque per verificare il limite di accesso/ permanenza al regime (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190). Più nel dettaglio, riguardo ai lavoratori autonomi sportivi dell’area del dilettantismo in possesso dei requisiti per l’accesso al regime forfetario, i componenti positivi cui applicare il coefficiente di redditività, sono unicamente i compensi che eccedono l’importo di 15.000 euro. In altri termini, detto coefficiente va applicato a detti compensi, al netto dell’importo di 15.000 euro. Il predetto importo concorre, invece, ai fini della verifica della soglia massima dei compensi percepiti nell’anno precedente di cui all’articolo 1, comma 54 della legge n. 190 del 2014 che consente l’applicazione di detto regime.

 

3) Cause ostative al forfetario (decorrenze 2023–2024)

 

Ai fini dell’accesso al forfetario dal 2024, si considerano solo i rapporti di lavoro sportivo sorti dal 1° luglio 2023 sotto la nuova riforma: i compensi 2023 inquadrati come “redditi diversiex art. 67, comma 1, lett. m) TUIR non rilevano. Se invece nel 2023 vi era già un rapporto di lavoro sportivo, questo può integrare causa ostativa.

In particolare, chiarito che ai fini della verifica delle cause ostative per l’accesso al citato regime forfetario nel periodo di imposta 2024, rilevino unicamente i rapporti di lavoro sportivo, così come disciplinato dal decreto legislativo, attivati nel 2023. Pertanto, a detti fini, non rilevano i compensi rientranti tra i redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del Tuir anche qualora i citati compensi siano stati erogati dal medesimo soggetto con il quale, nel 2024, viene attivato un rapporto di lavoro sportivo autonomo. Resta inteso, di contro, che qualora i compensi del 2023 originino da un rapporto di lavoro sportivo secondo la nuova disciplina, detto rapporto rileva quale causa ostativa ai medesimi fini.

 

4) Premi (art. 36, comma 6-quater) e ritenuta ex art. 30 D.P.R. n. 600/1973

 

i) I “premi di risultato” pattuiti nel contratto (parte variabile della retribuzione) non rientrano nella ritenuta-premi: si assoggettano ad imposizione secondo le regole della categoria reddituale del rapporto (subordinato/autonomo). In pratica, restano esclusi dal campo di applicazione della ritenuta a titolo di imposta le somme che atleti e tecnici del dilettantismo conseguono in dipendenza dei contratti di lavoro sportivo di cui sono titolari, anche qualora dette somme siano qualificate nei contratti come ”premi” correlati al raggiungimento di determinati risultati sportivi. Ciò in quanto tali somme costituiscono parti variabili della retribuzione fissata nel contratto e devono essere assoggettate ad imposizione unitamente alla parte fissa della retribuzione stessa, secondo le regole proprie della categoria reddituale in cui esse ricadono, in funzione della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (ad esempio, lavoro subordinato o autonomo).

ii) Premi corrisposti alla società/ente sportivo, non al singolo, non sono reddito per l’atleta/tecnico: sono, esclusi dall’ambito di applicazione della ritenuta di cui all’articolo 36, comma 6­quater i premi corrisposti non al singolo atleta o tecnico, ma direttamente all’ente sportivo di cui questi ultimi fanno

iii) La ritenuta-premi si applica anche a somme pagate dalle Federazioni a sportivi professionisti convocati in nazionale, poiché in quel contesto operano nel settore dilettantistico federale. Questo perché, in base a quanto rappresentato nell’istanza di consulenza giuridica, l’attività delle squadre nazionali rientra in ogni caso nell’ambito del settore del dilettantismo delle varie Federazioni, anche di quelle che hanno istituito il settore del professionismo sportivo. Pertanto, la disciplina di cui all’articolo 36, comma 6­quater, risulta applicabile anche alle somme corrisposte direttamente dalle Federazioni nazionali (a titolo di premio, ovvero per la partecipazione a raduni, come componenti delle squadre nazionali di disciplina, connessi alla preparazione delle predette manifestazioni nazionali e internazionali) ad atleti e tecnici che ordinariamente lavorano nel settore del professionismo (eventualmente istituito dalle medesime Federazioni), i quali vengono convocati a far parte delle squadre nazionali. Ciò in quanto, l’attività sportiva svolta da atleti e tecnici nell’ambito delle squadre nazionali si configura in ogni caso come attività di tesserato federale che opera nell’ambito del dilettantismo. Resta inteso che nella diversa ipotesi in cui le suddette somme siano individuabili come compensi (ancorché non certi e di importo variabile) di un’attività di lavoro prestata dallo sportivo del professionismo, nell’ambito di un eventuale rapporto contrattuale con la Federazione, tali compensi devono essere qualificati come componenti del reddito di lavoro dello sportivo, che, in base al contratto, può essere qualificato come reddito di lavoro dipendente ovvero di lavoro autonomo.

iv) Tali premi non sono oggetto di CU; vanno indicati nel Modello 770 (Quadro SH – Prospetto G; ritenute nel quadro ST). Con maggiore precisione, le somme di cui all’articolo 36, comma 6­-quater, che fa esplicito rinvio all’articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, non sono soggette all’obbligo di certificazione da parte del soggetto erogatore. Per i premi di cui al citato articolo 30, infatti, non sussiste l’obbligo di certificazione di cui al combinato disposto dell’articolo 4 commi 3­-bis e 6-­ter del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, 322 (cfr. al riguardo anche il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 9454/2025, di approvazione della Certificazione Unica ”CU 2025, relativa all’anno 2024). Le somme di cui all’articolo 36, comma 6-­quater, devono essere riportate nel modello dichiarativo 770 (all’interno del Quadro SH, Prospetto G ­- cfr. istruzioni per la compilazione del modello 770/2025), avendo cura di indicare la ritenuta operata, ai sensi dell’articolo 30 del D.P.R. n. 600 del 1973, nella terza sezione del quadro ST.

 

5) IRAP – CO.CO.CO. dilettantismo (soglia 85.000 euro per singolo compenso)

 

Non rilevano ai fini IRAP i singoli compensi inferiori a 85.000 euro; se il singolo compenso è pari o superiore a 85.000 euro, rileva per intero. Non è una franchigia. Ancora più nello specifico, chiarito che la disposizione agevolativa in materia di IRAP, di cui al secondo periodo del comma 6 dell’articolo 36 del decreto legislativo n. 36 del 2021, prevedendo che non concorrono alla determinazione della base imponibile i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo «inferiori all’importo annuo di 85.000 euro», non introduce una ”franchigia” da applicare ai singoli compensi di importo pari o superiore agli 85.000 euro. Di conseguenza qualora uno (o più) dei singoli compensi superi l’importo di 85.000 euro, detto compenso rileverà per intero ai fini della determinazione della base imponibile IRAP dell’ente erogatore.




Adempimento collaborativo: patti chiari, per imprese forti  | Si chiude a Milano il roadshow di Confindustria, Mef e Agenzia Entrate. In Lombardia più di 4.300 aziende potenzialmente interessate

Si è tenuto oggi a Milano, presso l’auditorium Assolombarda, l’evento finale di “Patti chiari, per imprese forti”, il roadshow promosso da Confindustria, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate per far conoscere l’istituto dell’adempimento collaborativo alle imprese italiane. In Lombardia dal prossimo anno saranno circa 1.500 le aziende che potranno accedere al regime (volume d’affari di almeno 500 milioni di euro), che diventeranno oltre 4.300 a partire dal 2028, quando la soglia di accesso scenderà a 100 milioni. Il ciclo di eventi si è chiuso oggi a Milano dopo aver fatto tappa nei mesi scorsi in 6 grandi città italiane (Bologna e Venezia a maggio; Napoli, Roma e Firenze a giugno; Torino lo scorso 23 settembre) con l’obiettivo di offrire una panoramica su vantaggi, modalità di adesione e modelli di successo in vista del progressivo ampliamento della platea potenziale nei prossimi anni.

La giornata di oggi è stata aperta dal Viceministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, dal Vicepresidente di Confindustria, Angelo Camilli e dal Presidente di Confindustria Lombardia, Giuseppe Pasini. Hanno partecipato anche Luigi Vinciguerra, Capo del III Reparto Operazioni del Comando Generale della Guardia di Finanza; Marcella Caradonna, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano e Vittorio Minervini, Coordinatore della Commissione Diritto Tributario del Consiglio Nazionale Forense.

 

Adempimento collaborativo: patti chiari, per imprese forti

 

Il titolo dell’iniziativa esprime il principio fondante dell’adempimento collaborativo: promuovere una relazione trasparente e strutturata tra imprese e Amministrazione finanziaria, basata sul confronto preventivo, sulla fiducia reciproca e sulla certezza del diritto. Il format degli incontri prevede una prima sessione di presentazione dell’istituto, seguita da una tavola rotonda sugli aspetti più operativi.

Al panel di oggi, moderato dalla caporedattrice di “Norme e Tributi” del Sole 24 Ore, Maria Carla De Cesari, hanno preso parte, tra gli altri, Paola Monica Giachetto, Tax Director Finecobank; Giuseppe Nicosia, Tax Director Snam; Massimo Ferrari, Group Tax Director Pirelli e Sergio Dompé President & CEO di Dompé farmaceutici.

 

L’adempimento collaborativo in breve

 

L’istituto dell’adempimento collaborativo, noto anche come cooperative compliance, è stato introdotto in Italia (D.Lgs n. 128/2015) con l’obiettivo di promuovere un nuovo modello di cooperazione trasparente e preventiva tra fisco e contribuenti. Rivolto alle imprese dotate di un sistema strutturato di gestione e controllo del rischio fiscale, prevede un dialogo costante finalizzato a individuare e risolvere in anticipo le potenziali situazioni di rischio, contribuendo così a rafforzare la certezza del diritto e l’affidabilità del sistema tributario. La soglia dimensionale per l’accesso è stata negli anni progressivamente ridotta fino a includere, dal 2024, i soggetti con volume d’affari di almeno 750 milioni di euro, 500 milioni dal 2026 e di almeno 100 milioni di euro a partire dal 2028, quando la platea potenziale sarà di oltre 11mila aziende a livello nazionale.

 

Tutte le tappe del roadshow

 

Il ciclo di eventi, organizzato in collaborazione con le Associazioni territoriali di Confindustria, ha toccato Bologna (9 maggio), Venezia (20 maggio), Napoli (9 giugno), Roma (12 giugno), Firenze (27 giugno) e Torino (23 settembre), prima di chiudersi oggi a Milano.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 29 settembre 2025)




In Gazzetta il Decreto MASE per l’incentivazione d’interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2025, il decreto Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) 7 agosto 2025 che disciplina l’ «Incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.»

Il nuovo decreto aggiorna e potenzia il meccanismo di incentivazione, amplia la platea dei beneficiari, aggiorna le tipologie di interventi agevolabili e le spese ammissibili, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica e dei prezzi di mercato.

Sono potenziati anche gli interventi ammissibili in ambito terziario.

Tra le principali novità introdotte vi è l’estensione dei beneficiari, con gli enti del Terzo Settore equiparati alle amministrazioni pubbliche. Sono aggiornati inoltre i massimali di spesa, specifici e assoluti, per adeguarli ai nuovi costi di mercato.

Il perimetro degli edifici coinvolti per gli interventi di efficienza energetica, finora riservati alla PA, è ampliato anche agli edifici non residenziali privati.

In aggiunta agli interventi già previsti, quali l’isolamento termico, l’installazione di pompe di calore o di collettori solari, sono incentivabili nuove tipologie di intervento quali ad esempio gli impianti solari fotovoltaici con sistemi di accumulo e colonnine di ricarica per veicoli elettrici, purché installati congiuntamente alla sostituzione dell’impianto termico con pompe di calore elettriche.

Viene introdotta la possibilità, per soggetti pubblici e privati, di accedere agli incentivi anche attraverso Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) o configurazioni di autoconsumo collettivo.

Si evidenzia che il decreto entra in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del 26 settembre 2025, quindi il 25 dicembre 2025. Da lì il MASE ha 60 giorni per approvare le regole applicative e entro altri 60 giorni il GSE deve aggiornare la Piattaforma; inoltre entro 60 giorni dall’entrata in vigore ARERA aggiorna il contratto-tipo. (cfr. artt. 20, 29 e 31 DM.)

Link al testo del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) 7 agosto 2025, recante: «Incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2025

 




Contributo elettrodomestici: pubblicato in Gazzetta il decreto attuativo. Ultimo step, l’adozione dei decreti direttoriali Mimit con cui saranno definiti i tempi di attivazione del voucher

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2025 il decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze dl 3 settembre 2025, con cui sono stati definiti criteri e modalità per la concessione del contributo elettrodomestici per 50 milioni di euro per l’anno 2025.

L’agevolazione consiste in un voucher, cui consegue uno sconto in fattura da parte del venditore al momento dell’acquisto dell’elettrodomestico, e riguarda sette categorie di prodotti (lavatrici; forni; cappe da cucina; lavastoviglie; asciugabiancheria; frigoriferi e congelatori; piani cottura).

Il contributo è riconosciuto in misura non superiore al 30% del costo di acquisto dell’elettrodomestico e, comunque, per un importo non superiore a 100 euro per ciascun elettrodomestico. È elevato a 200 euro se il consumatore ha un ISEE inferiore a 25.000 euro.

Il contributo non può essere cumulato con altre agevolazioni, nonché con altri benefici, anche di tipo fiscale, riferiti agli stessi costi ammissibili. L’agevolazione sarà fruibile da ciascun nucleo familiare «rispettando l’ordine temporale di presentazione delle istanze e il suo riconoscimento è subordinato all’effettiva disponibilità di risorse finanziarie» (“Click day” di fatto).

Condizione essenziale per l’erogazione del contributo è la consegna al venditore di un elettrodomestico della stessa tipologia e di classe energetica inferiore a quello agevolato. Il venditore deve, poi, provvedere al suo corretto smaltimento finalizzato al riciclo.

I prodotti incentivabili devono essere stati prodotti in uno stabilimento collocato nell’UE e devono possedere determinati standard di efficienza energetica, distinti per categorie di prodotto.

Con uno o più decreti direttoriali Mimit saranno indicate le tempistiche di attivazione dell’iniziativa, la durata della stessa, il funzionamento della piattaforma informatica, le attività di trattamento  dei dati personali, i criteri di verifica e controllo eseguiti da parte dei soggetti gestori, nonché saranno adottate linee guida esplicative inerenti la validità temporanea del voucher ed il suo utilizzo e le modalità di adesione all’iniziativa da parte di produttori e venditori, comprese le casistiche di vendita online e di reso dell’elettrodomestico.

Link al testo del decreto del Ministero delle imprese e del Made in Italy 3 settembre 2025, recante: «Disposizioni in materia di contributo per l’acquisto di grandi elettrodomestici». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2025




Legge n. 132/2025. Intelligenza artificiale nelle professioni solo di supporto | Cenni sulle regole per avvocati, commercialisti e consulenti (art. 13)

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025 la Legge 23 settembre 2025, n. 132, recante: «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale» La L. 132/2025 entra in vigore il  10 ottobre 2025  e si applica “in coerenza” con l’AI Act Regolamento UE 2024/1689: quindi l’“AI Act” resta il quadro di riferimento e la legge appena varata, quale fonte nazionale, si affianca al Regolamento (Ue) 2024/1689 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 Giugno 2024.

 

La legge n. 132/2025 tra riferimenti all’AI Act e deleghe al Governo

 

Secondo i principi stabiliti dalla Corte di giustizia dell’Unione europea e dalla stessa Corte costituzionale italiana (a partire, riguardo a quest’ultima, dalla sentenza cosiddetta Granital, n. 170 del 1984), il Regolamento ha preminenza sulla legge italiana. La L. n. 132/2025, pertanto, si intende rivolta agli aspetti tipici della realtà socio-economica nostrana e ai profili non espressamente coperti dalla normativa unionale e a quelli che quest’ultima rimette proprio alla disciplina dei singoli Stati membri. Si ricorda, l’AI Act mira a promuovere lo sviluppo e l’adozione di sistemi di intelligenza artificiale sicuri e affidabili nel mercato unico dell’UE da parte di soggetti pubblici e privati, attraverso un modello di governance armonizzato basato sulla classificazione dei rischi di questi sistemi. Si evidenzia, inoltre, che l’articolo 24, commi 1 e 2, contiene una delega al Governo per l’adozione, entro dodici mesi dall’entrata in vigore del provvedimento, di uno o più decreti legislativi che adeguino la normativa nazionale al citato regolamento (UE) 2024/1689.

 

Professioni intellettuali. Uso dell’Ai limitata solo alle attività strumentali e di supporto

 

Del contenuto della “legge italiana” sulla intelligenza artificiale, si evidenza che con l’articolo 13 (Disposizioni in materia di professioni intellettuali), con l’inserimento della locuzione «è finalizzato al solo esercizio» si è inteso esplicitare i limiti all’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali. La disposizione è diretta a rendere più chiari i limiti all’uso dei sistemi di IA in materia di professioni intellettuali, precisando che l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale.

L’articolo 13, limita alle attività strumentali e di supporto l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali e richiede che l’eventuale utilizzo dei medesimi sistemi sia oggetto di informativa ai clienti da parte dei professionisti in esame.

Più nel dettaglio, l’articolo 13 concerne l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale – come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera a) nelle professioni intellettuali. Peraltro, le definizioni di “sistema di IA” e “modelli di IA” rinviano direttamente all’AI Act.

 

Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale

Legge 23 settembre 2025, n. 132

 Art. 2
Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intendono per:

a) sistema di intelligenza artificiale: il sistema definito dall’articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) 2024/1689;

b) dato: qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva;

c) modelli di intelligenza artificiale: i modelli definiti dall’articolo 3, punto 63), del regolamento (UE) 2024/1689.

2. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle definizioni di cui al regolamento (UE) 2024/1689.

 

Il comma 1, dell’articolo 13, (testo di seguito riportato) come anticipato, limita alle attività strumentali e di supporto la possibile finalità di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali e specifica che, nell’ambito di queste ultime, l’attività professionale deve restare contraddistinta dalla prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera. Nella relazione illustrativa osservato che, in base al comma in esame, il pensiero critico umano deve sempre risultare prevalente rispetto all’uso degli strumenti di intelligenza artificiale. Il requisito di prevalenza appare, dunque, posto con riferimento al profilo della qualità della prestazione (e non implica una prevalenza anche di tipo quantitativo). Il successivo comma 2 dispone che le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista siano comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo (nel rispetto del rapporto fiduciario tra professionista e cliente). Riguardo all’uso dei sistemi di intelligenza artificiale da parte dei professionisti, cfr. anche la disciplina di delega di cui all’articolo 24, comma 2, lettera f), della legge in esame.

 

 

Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale

Legge 23 settembre 2025, n. 132

Art. 13
Disposizioni in materia di professioni intellettuali

1. L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera.

2. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.

 

Si sottolinea che la disciplina di cui al presente articolo 13 è inerente ai contratti di prestazione d’opera intellettuale e non anche a contratti (quali, per esempio, i contratti di edizione) di cessione o utilizzo di opere intellettuali precedentemente realizzate senza un incarico sottostante – opere che restano quindi al di fuori della disciplina limitativa in oggetto.

 

 

 

 




Invio spese sanitarie al Sistema Ts. Superato il termine del 30 settembre 2025 per l’invio delle spese sanitarie riferite al primo semestre 2025 |I calendari per la trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie per l’anno 2025 e 2026

Con una FAQ del 24 settembre 2025 (di seguito riportata), l’Agenzia delle entrate ha ricordato che, per le spese sanitarie riferite all’anno 2025, la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) avrà cadenza annuale ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1, come sostituito dall’art. 5 del D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81. È quindi superata la scadenza del 30 settembre 2025 prevista dal D.M. 8 febbraio 2024 per il primo semestre 2025. Il nuovo termine unico sarà individuato con apposito decreto del MEF e comunicato sul portale STS.

Si ricorda che l’articolo 5 del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81 è intervenuto sul termine per l’invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie, a partire da quelli concernenti l’anno 2025. In particolare, il citato art. 5 del D.Lgs. “Correttivo-bis ora dispone che la trasmissione avvenga a cadenza annuale e che il Ministero dell’economia e delle finanze individui precisamente il termine con decreto. La nuova data, pertanto, sarà fissata da un decreto del Mef. A tal riguardo si evidenza che nel portale del Sistema Tessera Sanitaria si legge: “25/09/2025 – La Nota esplicativa del Calendario, che recepisce la nuova scadenza annuale per l’invio dei dati relativi all’anno 2025, è in corso di pubblicazione sulla base del relativo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze in emanazione”.

Peraltro, la relazione illustrativa del citato art. 5 D.Lgs. 81/2025 precisa che “La disposizione non ha impatti sulla dichiarazione dei redditi precompilata in quanto, una volta che tutti i dati relativi all’anno precedente sono stati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria, quest’ultimo provvede, tramite sistemi informatici, a rendere disponibili all’accesso esclusivo dell’Agenzia delle entrate i dati aggregati per tipologia di spesa, che sono utilizzati ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata, la quale viene messa a disposizione dei cittadini a partire dal 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.”

Di seguito il testo della risposta:

Risposte alle domande più frequenti

Faq dell’Agenzia delle entrate del 24 settembre 2025

Qual è la scadenza per la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese sanitarie riferite all’anno 2025?

A partire dalle spese sanitarie riferite all’anno 2025, l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ha cadenza annuale, come previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, sostituto dall’articolo 5 del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81.

È da ritenersi, quindi, superato il termine del 30 settembre 2025 per l’invio delle spese sanitarie riferite al primo semestre 2025, previsto dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze dell’8 febbraio 2024.

La nuova scadenza per l’invio dei dati relativi all’anno 2025 sarà fissata con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze e ne sarà data evidenza sul portale del Sistema Tessera Sanitaria.

 

Aggiornamenti: (Link esterni verso: https://sistemats1.sanita.finanze.it)

Anno 2025

– 29/10/2025 – Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 29 ottobre 2025 di modifica al DM 19/10/2020 (G.U. n. 261 del 10 novembre 2025), inerente alle funzionalità per la consultazione dei dati di dettaglio delle spese sanitarie e veterinarie rese disponibili ai dipendenti dell’Agenzia delle entrate e alla scadenza annuale per la trasmissione al Sistema TS delle spese sanitarie, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81.

– 29/10/2025 – Nota esplicativa del Calendario, che recepisce la nuova scadenza annuale per l’invio dei dati relativi all’anno 2025, alla luce del Decreto RGS del 29/10/2025.

Si veda anche: Spese sanitarie

Anno 2026

–  07/01/2026 – Nota esplicativa del Calendario per la trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie relative all’anno 2026.

 

 




Concordato preventivo biennale: nuove Faq sulle cause di esclusione e cessazione

IX aggiornamento delle FAQ sul Concordato Preventivo Biennale – 25 settembre 2025

In data 25 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il nono aggiornamento delle FAQ relative al Concordato Preventivo Biennale (CPB), disciplinato dal Titolo II del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.

In particolare, con tre Faq l’Agenzia delle Entrate ha definito meglio chi può aderire e quando l’accordo cessa alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 81/2025 al citato D.Lgs. 13/2024)

  • Studi associati/STP: la presenza, tra gli associati, di un soggetto con causa di esclusione dagli ISA (es. forfettario) non preclude l’adesione al CPB dello studio e degli altri associati per i quali gli ISA si applicano.
  • Imprese individuali: la cessione di ramo d’azienda non integra la causa di cessazione ex art. 21, lett. b-ter (la norma fa “riferimento a società o enti“).
  • Biennio 2025-2026 e la situazione in cui associati e associazione/STP non hanno aderito al CPB nello stesso biennio (es. studio aderito 2024-2025, ma un associato solo dal 2025-2026, o viceversa): con le nuove clausole b-quinquies e b-sexies dell’articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 13/2024 (introdotte dall’articolo 9, comma 1, lettera a del D.Lgs. n. 81/2025):
    • associazione/STP aderito nel 2024-2025, associato non aderente  è l’associato può entrare nel 2025-2026; nel 2026 gli effetti continuano se lo studio rinnova. In mancanza, cessazione.
    • associati aderiscono nel 2024-2025, associazione/STP no  è  lo studio può aderire nel 2025-2026; nel 2026 gli effetti continuano se gli altri associati rinnovano. In mancanza, cessazione.

 

 

Di seguito il testo:

Condizioni di accesso e cause di esclusione (Rif. Artt. 10 E 11 del Decreto CPB)

 

Faq del 25 settembre 2025

In merito alle nuove cause di esclusione dal CPB di cui alle lettere b-quinquies) e b-sexies) dell’articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 13/2024 (introdotte dall’articolo 9, comma 1, lettera a del D.Lgs. n. 81/2025) si chiede se possono aderire al CPB per il biennio d’imposta 2025-2026 uno studio associato e gli associati dotati di partita IVA autonoma laddove per uno dei partecipanti ricorra una causa di esclusione dalla applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) nel 2024 quale, ad esempio, l’applicazione del regime forfettario.

 

Nel caso in esame è possibile richiamare i chiarimenti forniti con la circolare n. 9/E del 24 giugno 2025. In tale documento di prassi si rispondeva al quesito se una società tra professionisti, in quanto titolare di reddito di impresa, potesse accedere al CPB chiarendo che “L’articolo 10 del decreto CPB stabilisce che possono accedere al CPB .[omissis] Nel fornire risposta al quesito è stato affermato il seguente principio ”. Analogamente, nel caso oggetto del presente quesito la presenza per uno degli associati di una causa che impedisce l’applicazione degli ISA quale l’applicazione del regime forfettario, non preclude l’adesione al CPB da parte dell’associazione e degli altri associati per i quali, invece, trovano applicazione gli ISA.

 

Faq del 25 settembre 2025

Si chiede di sapere se, per una ditta individuale che ha aderito al CPB per il biennio 2024/2025 e che a fine 2024 ha ceduto un ramo d’azienda, opera la causa di cessazione di cui all’art. 21, lett. b-ter del decreto CPB

L’articolo 21, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, prevede, tra le cause di cessazione dal concordato, le ipotesi in cui “la società o l’ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento”. Con specifico riferimento all’operazione di cessione di ramo d’azienda, la circolare n. 18/E del 17 settembre 2024 ha chiarito che “anche nel caso in cui sia effettuata una cessione di ramo d’azienda ricorra una causa di esclusione dal CPB, attesi i molteplici punti in comune tra la cessione di ramo d’azienda e il conferimento”. Tuttavia, considerando che le società e l’impresa individuale sono soggetti giuridici distinti e che il legislatore ha espressamente fatto riferimento a “società ed enti” e non, in generale, all’imprenditore o al “soggetto giuridico” che ha aderito al concordato, si ritiene che l’ambito soggettivo di applicazione della norma non contempli le imprese individuali e pertanto, stando al tenore letterale della stessa, la causa di cessazione ivi richiamata non sia applicabile al caso in esame.

 

Faq del 25 settembre 2025 – Nuove clausole di esclusione

(Quesito a))

In merito alle nuove cause di esclusione dal CPB di cui alle lettere b-quinquies) e b-sexies) dell’articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 13/2024 (introdotte dall’articolo 9, comma 1, lettera a del D.Lgs. n. 81/2025) si chiede se gli associati di uno studio professionale dotati di partita IVA individuale, che non hanno aderito al CPB per il biennio d’imposta 2024-2025 possano farlo per il biennio d’imposta 2025-2026 nel caso in cui lo studio abbia già aderito al CPB per il biennio 2024-2025.

 

(Quesito b))

Si chiede, altresì, di sapere se può aderire al CPB per il biennio 2025-2026 lo studio professionale nel caso in cui gli associati (con partita IVA autonoma) abbiano aderito per la propria posizione individuale al CPB per il biennio 2024-2025.

 

L’articolo 11 del decreto legislativo n. 13 del 2024, così come modificato dal decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81, prevede che «Non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:

… (omissis) …

b-quinquies) con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, hanno dichiarato individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, contemporaneamente, partecipato a un’associazione di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del medesimo testo unico o a una società tra professionisti di cui all’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero a una società tra avvocati di cui all’articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247. La predetta causa di esclusione non opera se l’associazione o la società partecipata aderiscono al concordato preventivo biennale per i medesimi periodi d’imposta cui aderisce il socio o l’associato;

b-sexies) l’associazione di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero la società tra professionisti di cui all’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero la società di cui all’articolo 4-bis della legge 31dicembre 2012, n. 247, nelle ipotesi in cui non aderiscono al concordato preventivo biennale, nei medesimi periodi d’imposta, tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 54, comma 1, del suddetto testo unico delle imposte sui redditi».

Tanto premesso si ritiene che:

  • nell’ipotesi di cui al quesito a), gli associati dotati di partita IVA individuale che non hanno aderito al CPB per il biennio d’imposta 2024-2025, potranno aderirvi per il biennio d’imposta 2025-2026. Per il p.i. 2026 gli effetti del CPB continueranno a prodursi al rinnovo dell’adesione da parte dell’associazione professionale;
  • nell’ipotesi di cui al quesito b), in modo analogo, anche lo studio può aderire al CPB per il biennio 2025-2026. Per il p.i. 2026 gli effetti del CPB continueranno a prodursi al rinnovo dell’adesione da parte degli altri associati.

Resta fermo che, per i casi oggetto di risposta, nell’ipotesi di mancato rinnovo del CPB si verifica una causa di cessazione tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 21, comma 1 lettere b-quinquies) e b-sexies) del D.Lgs. n. 13 del 2024




Zone montane: focus sulle agevolazioni fiscali (L. 131/2025)

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2025 la Legge 12 settembre 2025, n. 131, recante: «Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane.».

Di seguito, una sintesi delle misure agevolative tributarie introdotte dalla L. 12 settembre 2025, n. 131, in vigore dal 20 settembre 2025

 

Cornice generale: finalità, classificazione comuni e delega

 

Finalità della Legge

 

Con l’articolo 1 individua le finalità che si intendono perseguire con l’intervento normativo. In particolare, si chiarisce che la Legge n. 131/2025 è volta a valorizzare e tutelare le specificità delle zone montane, al fine di promuovere processi di sviluppo coerenti con le caratteristiche di tali zone, limitando gli squilibri economici e sociali rispetto ai territori non montani, favorendone il ripopolamento e garantendo a coloro che vi risiedono l’effettivo e pieno esercizio dei diritti civili e sociali e l’agevole accesso ai servizi pubblici essenziali. Specificato, inoltre, che la legge mira alla tutela e alla promozione non solo delle zone montane, ma anche delle loro popolazioni, e che la crescita delle zone montane è rilevante anche ai fini della tutela delle risorse forestali, delle attività sportive e del contrasto della crisi climatica e demografica. Il comma 2, dispone che lo Stato, le regioni e gli enti locali devono intervenire per tutelare e valorizzare, oltre al patrimonio culturale, anche il patrimonio ambientale montano; infine, il comma 4, dispone che all’attuazione della legge debba provvedersi nel rispetto delle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia in materia di montagna e di sviluppo sostenibile.

 

Criteri di classificazione dei comuni montani

 

L’articolo 2, commi da 1 a 3, disciplina la classificazione dei comuni montani, definendo il perimetro applicativo della legge e consentendo l’individuazione dei comuni destinatari delle misure di sostegno ivi previste. Ai sensi del comma 1, i criteri per la classificazione dei comuni montani sono definiti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge in esame, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa con la Conferenza Unificata, in base ai parametri altimetrico e della pendenza. Ai fini della predisposizione della predetta proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri svolge apposita istruttoria tecnica anche con la collaborazione di sei esperti. Si tratta di rappresentanti delle diverse componenti della Conferenza unificata, che svolgono la loro attività a titolo del tutto gratuito. Il medesimo decreto definisce, contestualmente, l’elenco dei comuni montani che, ove necessario, viene aggiornato con DPCM in base ai dati forniti dall’ISTAT entro il 30 settembre di ciascun anno, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Nell’ambito dell’elenco dei comuni montani così definito, il comma 2 permette l’individuazione dei comuni destinatari delle particolari disposizioni di incentivazione di cui ai successivi capi III, IV e V, attraverso un secondo DPCM, adottato, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del primo DPCM di definizione dell’elenco dei comuni montani, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sulla base dei dati forniti dall’ISTAT, previa intesa con la Conferenza Unificata. La classificazione è effettuata sulla base dell’adeguata ponderazione, tenendo conto delle specificità e finalità delle suddette misure, dei parametri geomorfologici richiamati in precedenza in combinazione con parametri socioeconomici. Tra questi ultimi, a titolo esemplificativo, potrebbero essere ricompresi quelli del calo demografico, della distanza e della difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, dei tempi di collegamento stradali o ferroviari con i centri urbani, della densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi, nonché parametri reddituali. È prevista, inoltre, una specifica disciplina in caso di fusione o di scissione tra comuni montani e comuni non montani.

La classificazione non si applica per PAC e per l’IMU terreni montani (restano le discipline settoriali)

Il comma 3, infine, precisa che la classificazione dei comuni montani prevista ai sensi e per effetti della legge non si applica ai fini delle misure adottate nell’ambito della Politica Agricola Comune dell’Unione europea (PAC) né ai fini della individuazione dei comuni montani ai quali è riconosciuta l’esenzione dall’IMU ai sensi dell’articolo 1, comma 758, lettera d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le quali continua a trovare applicazione la specifica disciplina di settore, in considerazione delle specifiche esigenze a essa sottese. Si precisa che la composizione dell’elenco dei comuni montani di cui al comma 2 e, dunque, il numero di comuni ricompresi nel medesimo, non ha alcun impatto sulla quantificazione degli oneri. Tutte le misure onerose previste dalla legge, infatti, sono riconosciute entro i limiti di un tetto massimo; non dipendono dunque da quanto ampio sarà l’elenco dei comuni classificati come montani, e sono comunque riconosciute nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo di cui all’articolo 4. Con ciò si intende, quindi, che le misure previste in un dato ammontare saranno corrispondentemente ridotte qualora, in relazione al numero di richiedenti, il fondo risultasse incapiente.

Il comma 4 prevede una delega al Governo, da esercitare entro dodici mesi, per il riordino, l’integrazione e il coordinamento della normativa vigente in materia di agevolazioni, anche di natura fiscale, in favore dei comuni montani, al fine di renderla coerente con la nuova classificazione prevista dai commi da 1 a 3.

Il comma 5 stabilisce che lo schema di decreto legislativo di attuazione della delega debba essere adottato su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell’ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del made in Italy, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa nonché del Ministro del turismo, sentita la Conferenza Unificata. Lo schema del decreto legislativo dovrà essere trasmesso alle Camere per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che dovranno pronunciarsi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo potrà essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.

Con riferimento alla delega di cui al comma 4, si rileva che a seguito dell’introduzione dei nuovi criteri di classificazione dei comuni montani, basati sull’altimetria e sulla pendenza, la platea dei comuni attualmente destinatari delle agevolazioni potrebbe ridursi. Si ricorda che attualmente l’elenco dei comuni montani è di 4.423 comuni, sulla base della classificazione trasmessa all’Istat dall’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM) che contiene comuni totalmente e parzialmente montani. L’applicazione dei nuovi criteri di classificazione è stata sostanzialmente anticipata, in via sperimentale, già dall’ultimo decreto di riparto del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (D. M. 4 agosto 2023). Da tale applicazione ne è derivato un elenco di 1.778 comuni montani. Inoltre, si segnala che la formulazione del comma 6, vincolando l’effettivo esercizio della delega, è sufficiente a escludere che la rimodulazione delle agevolazioni, comunque denominate, previste in favore dei comuni montani, diverse dalle misure agevolative di cui alla legge in esame

 

Gli incentivi di natura fiscale

 

Soluzioni abitative per personale sanitario. Credito d’imposta annuale con plafond complessivo di 20 mln/anno dal 2025

 

L’articolo 6 riguarda la sanità di montagna. Il comma 2, a decorrere dal 2025, al fine di contenere l’impegno finanziario connesso al trasferimento in un territorio di montagna, riconosce annualmente un contributo sotto forma di credito d’imposta pari al minor importo tra il sessanta per cento del canone annuo di locazione dell’immobile e l’ammontare di euro 2.500  a favore di coloro che prestano servizio in strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali di montagna ovvero ai c.d. medici di base, ai pediatri di libera scelta, agli specialisti ambulatoriali, ai veterinari e ad ogni altro esercente una professione sanitaria ambulatoriale convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel comune montano presso cui prestano servizio o in un comune limitrofo. Il beneficio è concesso, ai sensi del comma 3, anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano nel medesimo comune montano o in un comune limitrofo un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario e spetta annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, in misura pari al minor importo tra il sessanta per cento dell’ammontare annuale del finanziamento e l’importo di euro 2.500. In base al comma 4, nei casi in cui le suddette agevolazioni siano richieste nel territorio di un comune montano di cui all’articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, in cui insista una minoranza linguistica storica, i cui appartenenti siano almeno il 15% dei residenti nel comune medesimo, il credito d’imposta sarà pari al minor importo tra il 75 per cento del canone annuo di locazione dell’immobile o dell’ammontare annuale del finanziamento e l’ammontare di euro 3.500.

I suddetti crediti d’imposta sono utilizzabili in dichiarazione dei redditi, e sono riconosciuti entro il tetto massimo di 20 milioni di euro annui. I suddetti crediti di imposta non sono cumulabili con il credito d’imposta per l’acquisto e la ristrutturazione di abitazioni principali in montagna, previsto dall’articolo 27, comma 1, della legge esame. La definizione dei criteri e delle modalità di concessione dei crediti di imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito sono demandate, dal comma 7, ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

 

Soluzioni abitative per personale scolastico per le scuole di montagna. Credito d’imposta annuale con plafond complessivo di 20 mln/anno dal 2025

 

L’articolo 7 riguarda le scuole di montagna.

Il comma 1 reca la definizione di scuole di montagna rilevanti ai fini della legge in esame. I commi da 5 a 7 prevedono:

  • a decorrere dal 2025, al fine di contenere l’impegno finanziario connesso al trasferimento in un territorio di montagna, il riconoscimento annuale di un contributo sotto forma di credito d’imposta pari al minor importo tra il sessanta per cento del canone annuo di locazione dell’immobile e l’ammontare di euro 2.500 a favore di coloro che prestano servizio nelle scuole di montagna di ogni grado e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio in un comune montano o ad esso limitrofo (comma 5);
  • il riconoscimento del medesimo credito d’imposta, sempre a decorrere dal 2025, anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano in un comune montano o in un comune limitrofo un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario e spetta annualmente in misura pari al minor importo tra il sessanta per cento dell’ammontare annuale del finanziamento e l’importo di euro 500 (comma 6);
  • l’applicazione di criteri diversi per il calcolo del credito d’imposta in esame, aumentandone i parametri a favore dei comuni montani con popolazione non superiore a 000 abitanti, in cui insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, e i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti. In questi casi, infatti, il credito d’imposta di cui ai commi 5 e 6 è riconosciuto in misura pari al minor importo tra il 75 per cento del canone annuo di locazione o dell’ammontare annuale del finanziamento e l’importo di euro 3.500 (comma 7).

In base al comma 8, il credito d’imposta previsto dai commi 5, 6 e 7 è riconosciuto nelle anzidette forme entro il tetto massimo di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 ed è utilizzabile in dichiarazione dei redditi. Il credito d’imposta non è cumulabile con il credito d’imposta per l’acquisto e la ristrutturazione di abitazioni principali in montagna, previsto dall’articolo 27, comma 1, della legge esame.

In base al comma 9, la definizione dei criteri e delle modalità di concessione del credito di imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito sono demandate ad un decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

 

Agricoltori e silvicoltori di montagna. Credito d’imposta per investimenti (servizi ecosistemici/ambientali e manutenzione del territorio). Plafond euro 4 mln/anno.

 

L’articolo 19 prevede incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna, tra i quali sono ricomprese anche le cooperative agricole e forestali nonché, tra i consorzi forestali, anche quelli partecipati dai comuni. La disposizione riconosce ai citati soggetti, che hanno sede ed esercitano prevalentemente la propria attività nei comuni montani e che effettuano investimenti volti all’ottenimento di servizi ecosistemici e ambientali benefici per l’ambiente e il clima, anche attraverso interventi di manutenzione del territorio, in coerenza con la normativa nazionale ed europea vigente, un contributo, sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 10 per cento del valore degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2027, nel limite complessivo di spesa di 4 milioni di euro per ciascun anno. Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nei limiti dei costi sostenuti, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ed a partire dall’anno successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti (comma 1). Il comma 2 prevede che il suddetto credito d’imposta sia riconosciuto in misura pari al 20% degli investimenti effettuati, nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all’articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge n. 482 del 1999, e i cui appartenenti rappresentino almeno il 15% dei residenti.

Il comma 3 demanda l’individuazione dell’elenco dei predetti servizi ecosistemici e ambientali benefici per l’ambiente e il clima, a un decreto MASAF, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della di legge in esame.

Ai fini dell’individuazione, per gli imprenditori forestali, di tali servizi benefici per l’ambiente e il clima, il comma 4 rinvia inoltre ai piani di indirizzo e di gestione o agli strumenti equivalenti di cui all’articolo 6, comma 6 del decreto legislativo n. 34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), sulla base di quanto previsto dal decreto di attuazione del 28 ottobre 2021, emanato dal Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della cultura e della transizione ecologica.

Il comma 5 demanda ad un decreto interministeriale la determinazione dei criteri e delle modalità di concessione del credito di imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché delle disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.

Il comma 6 specifica che il MASAF è tenuto a provvedere agli adempimenti di registrazione del credito d’imposta in esame, previsti dall’articolo 52 della legge n. 234 del 2012, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 7 consente ai comuni montani e alle loro forme associative, ai sensi del decreto legislativo n. 36 del 2023 (Codice dei contratti pubblici), l’affidamento diretto dei lavori pubblici di sistemazione e di manutenzione del territorio montano, di gestione forestale sostenibile, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea indicate dall’ articolo 14 del medesimo codice dei contratti pubblici, a coltivatori diretti, singoli o associati, consorzi forestali e associazioni fondiarie, che conducono aziende agricole e gestori di rifugi con impiego esclusivo del lavoro proprio e dei familiari di cui all’articolo 230-bis del codice civile nonché di macchine e attrezzature di loro proprietà, nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori.

Il comma 8 vieta il subaffitto o la subconcessione dei terreni pascolativi montani gravati da usi civici ed oggetto di affitto o di concessione a privati, a salvaguardia del corretto utilizzo e della destinazione dei predetti terreni. La violazione del divieto comporta la risoluzione di diritto del contratto di affitto o di concessione. Tali disposizioni si applicano ai rapporti instaurati o rinnovati dopo l’entrata in vigore della di legge in esame.

Infine, il comma 9 prevede l’istituzione, con decreto MASAF, di un tavolo tecnico per l’attuazione della disciplina in esame, composto da rappresentanti del citato ministero, del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE), del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e del Ministero del turismo. Alle riunioni del tavolo sono invitati a partecipare esperti con comprovata esperienza in materia di scienze forestali, agrarie e ambientali, politiche agricole e sviluppo delle zone montane, gestione ambientale e conservazione, tecnologie agrarie e innovazione. Per la partecipazione al tavolo non sono previsti gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni sono tenute a provvedere ai relativi adempimenti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Credito d’imposta per le nuove attività di giovani (micro/piccole imprese) nei comuni montani

 

L’articolo 25, comma 1, riconosce un contributo sotto forma di credito d’imposta ai titolari di piccole e microimprese che intraprendono nuove attività dopo l’entrata in vigore della legge, nei comuni montani (di cui all’articolo 2, comma 2) e che non abbiano compiuto 41 anni di età alla data di avvio dell’attività, ovvero alle società e alle cooperative i cui soci che, per più del 50%, non abbiano compiuto il 41° anno di età ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per più del 50% da persone fisiche che non abbiano compiuto il 41° anno di età. La misura, in particolare, riconosce, per il periodo d’imposta nel quale l’attività è intrapresa e nei successivi due periodi, un contributo, sotto forma di credito di imposta, in misura pari alla differenza tra l’imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito d’impresa determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell’importo di 100.000 euro, e l’imposta calcolata sul medesimo reddito applicando l’aliquota del 15 per cento. Il credito d’imposta è concesso nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025. Precisato che per poter beneficiare del credito d’imposta occorre che la nuova attività di impresa sia svolta per un periodo minimo di otto mesi, anche non continuativi, nel corso dell’anno solare di riferimento.

In base al comma 2 il meccanismo di calcolo del credito d’imposta è diverso nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all’articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una minoranza linguistica storica i cui appartenenti rappresentino almeno il 15% dei residenti.

Il comma 3 precisa che l’agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni individuati dalla normativa dell’Unione europea sugli aiuti di Stato mentre per la determinazione dei criteri e delle modalità di concessione del credito d’imposta, anche con riferimento all’accertamento del requisito anagrafico e ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsti, nonché per le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito, il comma 4 rinvia a un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da emanare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro per lo sport e i giovani, sentiti il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro del turismo.

Acquisto/ristrutturazione abitazione principale in montagna Credito d’imposta pari agli interessi passivi su mutui/finanziamenti per acquisto o ristrutturazione dell’abitazione principale (anche rurale) situata in comune montano

L’articolo 27 prevede che alle persone fisiche che stipulano un finanziamento ipotecario o fondiario per l’acquisto o la ristrutturazione edilizia dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, ivi compresi i fabbricati rurali ad uso abitativo, situata in uno dei comuni montani, spetta, per il periodo d’imposta nel corso del quale è acceso il finanziamento e per i quattro periodi d’imposta successivi, un credito d’imposta commisurato all’ammontare degli interessi passivi dovuti sul finanziamento stesso. Il credito d’imposta è riconosciuto ai contribuenti che non hanno compiuto il quarantunesimo anno di età nell’anno in cui è acceso il mutuo e spetta soltanto in relazione ad immobili diversi da quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.




730 precompilato. Mancano solo 5 giorni alla scadenza, c’è tempo fino al 30 settembre

Volata finale per il 730 precompilato. Mancano infatti solo 5 giorni alla scadenza, fissata a martedì 30 settembre. Dai primi dati, tra i cittadini che hanno già inviato la dichiarazione in autonomia circa 6 su 10 hanno scelto la “modalità semplificata”, che offre un percorso guidato senza campi né codici. Nei giorni scorsi l’Agenzia ha inviato un memo tramite l’App “IO” per ricordare l’imminente scadenza ai contribuenti che – pur essendo già entrati nell’applicativo – non hanno ancora cliccato sul tasto “invia”.

 

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Cresce il gradimento per la “semplificata

 

Anche quest’anno, chi presenta il 730 con l’applicativo dell’Agenzia può scegliere, in alternativa alla modalità tradizionale, la compilazione semplificata per visualizzare le informazioni all’interno di un’interfaccia che guida con parole di uso comune fino al click finale. In questo caso, non è necessario conoscere i campi della dichiarazione né i codici da indicare: è infatti il sistema a inserire automaticamente i dati all’interno del modello, come validati o integrati/modificati dal contribuente. Da un primo bilancio sui 730 già trasmessi in autonomia dai cittadini, circa 6 modelli su 10 sono stati inviati in modalità semplificata: lo scorso anno, a una settimana dal termine, erano il 52%. Inoltre, sempre considerando i 730 semplificati, il 41% è stato accettato così come predisposto dal Fisco.

 

Come inviare il 730

 

Per consultare e inviare il proprio modello basta entrare nell’applicativo, disponibile sul sito dell’Agenzia, tramite Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns). È possibile delegare un familiare o un’altra persona di fiducia a operare online nel proprio interesse: per farlo, è disponibile un’apposita funzionalità nella propria area riservata. In alternativa, si può inviare una pec o presentare la richiesta a un qualunque ufficio dell’Agenzia. Un mese in più per il modello Redditi, che va inviato entro il 31 ottobre 2025.

 

Guide, video e assistenza a disposizione dei cittadini

 

Oltre alla guida dedicata e al sito Info e assistenza, che raccoglie tutti i contenuti utili, sul canale YouTube “Entrate in video” e sugli altri social istituzionali è disponibile un breve video che riepiloga i passi principali fino all’invio.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 25 settembre 2025)




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 20/21 del 2025

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

 

Tramite il link sottostante potrai scaricare e compilare la cedola per l’abbonamento a “Finanza & Fisco” o il suo rinnovo

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Speciale – Decreto-legge “Fiscale” 2025 convertito in legge 

 

  Il decreto legge “Fiscale” 2025
convertito in legge

L. 17/06/2025, n. 84, conv., con mod., dalla L. 30/07/2025, N. 108

 

L’analisi normativa del “D.L. Fiscale” 2025
Articolo per articolo, tutte le novità introdotte

 

Il testo del Decreto-Legge 17 giugno 2025, n. 84, conv., con mod., dalla Legge 30 luglio 2025, n. 108, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale», coordinato con le norme richiamate o modificate

 

Ravvedimento ex art. 12-ter del D.L. n. 84 del 2025

 

Ravvedimento “speciale” legato all’adesione dei soggetti ISA al concordato preventivo biennale per gli anni 2025 e 2026. Modalità e termini di comunicazione dell’adesione

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 settembre 2025, prot. n. 350617/2025: «Modalità e termini di comunicazione delle opzioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale»

 

 

Cosa contiene il n. 20-21/2025 di Finanza & Fisco:

Decreto “Fiscale” 2025 convertito (D.L. 17/06/2025 n. 84 – L. 30/07/2025 n. 108).
Doppio contenuto: guida articolo per articolo alle novità e testo coordinato del decreto con la legge di conversione. Tra i temi: spese per dipendenti/autonomi, addizionale IRPEF su stock options, riporto perdite, maggiorazione costo deducibile per assunzioni, CFC, ibridi, IMU (proroga/sanatoria, esenzioni per attività sportive), biodiesel, Terzo settore, reverse charge logistica, split payment, accise, termini dichiarazioni 2024, interpretazione estinzione giudizi, motivazione nei verbali di accesso e versamenti 2025 differiti per soggetti ISA (e alcuni altri, inclusi i forfetari).

Ravvedimento “speciale” collegato al CPB 2025–2026 (art. 12-ter D.L. 84/2025). Accesso per chi applica gli ISA 2024 e aderisce al CPB entro il 30 settembre 2025. Opzione per singole annualità 2019–2023, con versamento 1° gennaio – 15 marzo 2026 (unica soluzione o prima rata);

Entrata in vigore  – Il D.L. 84/2025 è entrato in vigore il 18 giugno 2025; la legge di conversione il 2 agosto 2025.

 

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Schema di D.Lgs. su Terzo Settore, Sport, IVA e crisi d’impresa. Testo, relazione e sintesi delle novità in arrivo

È stato trasmesso alle Commissioni parlamentari lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto. (Atto n. 295).

Si allega, di seguito, il testo, accompagnato da una breve sintesi e dalle Relazioni (illustrativa e tecnica con ATN e AIR).

 

Lo schema di decreto legislativo dà attuazione ad alcuni dei princìpi e criteri direttivi indicati negli articoli 1, comma 6, e degli artt. 3, 7 e 9 della legge di delega per la riforma fiscale (legge n. 111 del 2023), volti, in particolare, ad adeguare il diritto tributario nazionale ai princìpi dell’ordinamento dell’Unione europea e a semplificare e razionalizzare i regimi agevolativi e la disciplina IVA previsti per gli enti del Terzo settore, nonché i diversi regimi di deducibilità dal reddito complessivo delle erogazioni liberali disposte in favore di questi ultimi.

Lo schema composto di 11 articoli contiene:

  • interventi di coordinamento del Codice del Terzo settore con il TUIR e l’IVA; misure su passaggi di beni tra attività commerciali e non commerciali; semplificazioni per ODV/APS in regimi agevolati.
  • l’aggiornamento della disciplina fiscale delle riduzioni di debito e dei principali strumenti del CCII, in chiave di neutralità e coerenza sistematica.
  • l’allineamento del perimetro soggettivo e dei regimi fiscali agevolati con la riforma dello sport;
  • interventi di semplificazione IVA (rettifiche/detrazione) e coordinamento con il diritto UE, inclusi i servizi connessi agli scambi internazionali e gli obblighi informativi dei prestatori di servizi di pagamento.

 

 

Ci sono punti dello schema di provvedimento su cui desideri chiarimenti? Siamo a tua disposizione

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Di seguito, articolo per articolo, una breve sintesi delle disposizioni all’esame delle commissioni parlamentari.

 

TITOLO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERZO SETTORE E DI SPORT

 

Capo I – Disposizioni in materia di imposte sui redditi

Articolo 1 (Inserimento dell’articolo 79-bis – “Passaggio di beni strumentali dall’attività commerciale a quella non commerciale per effetto del mutamento della qualificazione fiscale dell’attività esercitata” nel decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117)

L’articolo 1 interviene sul decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, introducendovi l’articolo 79-bis, rubricato «Passaggio di beni strumentali dall’attività commerciale a quella non commerciale per effetto del mutamento della qualificazione fiscale dell’attività esercitata”. Si riconosce agli enti del Terzo settore la possibilità di optare per la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile della plusvalenza derivante dal passaggio dall’attività commerciale a quella non commerciale dei beni relativi all’impresa. Affinché tale opzione possa operare è necessario il realizzarsi di una duplice condizione. Si richiede, anzitutto, che il suddetto passaggio al mutamento della qualificazione fiscale di tali attività sulla base dei nuovi criteri qualificatori delle attività di interesse generale introdotti dall’articolo 79 del codice del Terzo settore. Inoltre, occorre che i beni relativi all’attività di impresa siano utilizzati dall’ente per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le plusvalenze, “sospese” secondo la disciplina illustrata, concorrono invece a formare il reddito imponibile dell’ente, oltre che in caso di destinazione dei beni dell’ente a finalità diverse da quelle civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche in caso di cessione a titolo oneroso di tali beni ovvero di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la loro perdita o danneggiamento.

Capo II – Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto

Articolo 2 (Regime forfettario per le attività svolte dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale)

L’articolo 2 innalza da 65.000 a 85.000 euro la soglia massima dei ricavi entro la quale è consentito alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale di accedere, ai soli fini dell’imposta sul valore aggiunto, al regime forfetario. La norma, inoltre, prevede che tali enti possano applicare il regime forfetario anche per le attività commerciali svolte, se nel periodo d’imposta precedente abbiano percepito ricavi non superiori alla soglia di 85.000 euro (anziché di 130.000 euro) o alla diversa soglia che dovesse essere armonizzata in sede europea. In particolare, il comma 1, modifica l’articolo 5, comma 15-quinquies, del decreto-legge n. 146 del 2021 – il quale prevede in favore delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni di promozione sociale (APS) l’applicazione, ai soli fini IVA, del regime forfettario di cui all’articolo 1, comma 54 della legge n. 190 del 2014 – al fine di innalzare, da 65.000 euro a 85.000, la soglia di ricavi utili per l’accesso al predetto regime. In questo modo, si è allineata la soglia di ricavi applicabile alle ODV e alle APS per l’accesso al regime forfettario a quella applicabile alle persone fisiche che intendono accedere al regime speciale, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 54, della legge n. 190 del 2014. Il successivo comma 2 modifica l’articolo 86, comma 1, del CTS – che prevede l’applicazione del regime forfettario, ai fini della tassazione del reddito e dell’IVA, per le ODV e APS con ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a 130.000 euro o alla diversa soglia che dovesse essere armonizzata in sede europea – al fine di ridurre, da 130.000 a 85.000, la soglia di ricavi per l’accesso al predetto regime forfettario. Tale modifica viene adottata in vista della piena operatività delle norme del Titolo X del CTS e in modo da allineare la soglia di ricavi contenuta nell’articolo 86 a quella prevista per l’accesso al regime forfettario di cui all’articolo 1, commi 54 e seguenti della legge n. 190 del 2014.

Articolo 3 (Modifiche al regime speciale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale)

L‘articolo 3 prevede che le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale aderenti al regime forfetario siano esonerate sia dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi, sia – a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 – dall’obbligo di certificazione fiscale delle cessioni e delle prestazioni effettuate. Il comma 1, interviene sull’articolo 86, comma 8, del CTS, al fine di prevedere una ulteriore semplificazione a favore delle ODV e delle APS, rispetto a quelle già previste dal regime forfettario, eliminando anche l’obbligo di certificazione dei corrispettivi. In tal modo si allinea, altresì, il regime degli adempimenti IVA riservato a ODV e APS a quello già previsto per le associazioni sportive dilettantistiche che adottano il regime speciale di cui alla legge n. 398 del 1991. Il successivo comma 2 modifica, conseguentemente, l’articolo 2, comma 1, lettera hh), del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696, estendendo l’esonero dall’obbligo di certificazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale che si avvalgono del regime forfettario di cui all’articolo 86 del Codice del Terzo settore

Capo III – Disposizioni in materia di sport

Articolo 4 (Disposizioni fiscali in tema di enti sportivi dilettantistici)

L’articolo 4, in materia di associazioni sportive dilettantistiche, ridefinisce, con una norma di coordinamento, l’ambito soggettivo di applicazione del regime forfetario, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, prevedendo che tale regime sia applicabile alle associazioni ed alle società sportive dilettantistiche diverse dagli enti del Terzo settore, a condizione che abbiano conseguito proventi derivanti dall’esercizio di attività commerciali non superiori alla soglia di 400 mila euro. Più nel dettaglio, l’articolo 4 modifica l’articolo 1 della legge n. 398 del 1991, al fine di coordinare l’ambito soggettivo di applicabilità del regime agevolativo ivi previsto con le disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 28 febbraio 2021, n. 36, che ha disposto il riordino e la riforma della disciplina in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici e in materia di lavoro sportivo, in attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86. In particolare, la lettera a) della norma conferma espressamente l’estensione del regime agevolativo previsto in favore delle associazioni sportive dilettantistiche, anche per le società sportive dilettantistiche di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recependo il principio già previsto a legislazione vigente per mezzo del rinvio normativo di cui all’art. 90, comma 1, della legge n. 289/2002 e di quanto disposto dal citato D.Lgs. n. 36 del 2021, in materia di sport. La lettera b), inoltre, provvede all’aggiornamento della misura del plafond dei proventi commerciali pari attualmente ad euro 400.000 per effetto dell’art. 90, comma 2, della stessa legge n. 289 del 2002.

 

TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CRISI D’IMPRESA

 

Capo I – Disposizioni in materia di imposte sui redditi

Articolo 5 (Modifiche all’articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

L’articolo 5 reca delle modifiche alla disciplina delle sopravvenienze attive, al fine di aggiornare, nell’ambito delle procedure volte alla risoluzione dello stato di crisi o di insolvenza dell’impresa, le fattispecie di riduzione dei debiti non imponibili ai fini IRES. L’intervento nel sostituire l’articolo 88, comma 4-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), ne adegua, integrandolo, il dettato normativo con il riferimento ai nuovi strumenti di regolazione della crisi, così come individuati dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Tale adeguamento si rende necessario, poiché l’attuale disciplina fiscale, in particolare, in materia di tassazione delle sopravvenienze attive conseguenti alle riduzioni dei debiti dell’impresa derivanti dall’accesso alle procedure di gestione della crisi, nell’escludere, totalmente o parzialmente, l’imponibilità, fa riferimento unicamente agli istituti preesistenti al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e non a quelli successivamente introdotti dal Codice. La modifica normativa ha tuttavia mantenuto i richiami agli istituti della legge fallimentare, in considerazione della sua ultrattività per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza. Inoltre, mediante l’intervento di cui all’articolo 5 si è al contempo proceduto a un adeguamento terminologico e all’aggiornamento di un riferimento normativo.

 

TITOLO III – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

 

Capo I – Revisione della disciplina della detrazione

Articolo 6 (Modifiche alla disciplina della rettifica della detrazione)

L’articolo 6 abroga una disposizione in materia di rettifica della detrazione dell’IVA. Ciò – secondo quanto riportato nella relazione illustrativa – al fine di eliminare una previsione ridondante rispetto al contenuto complessivo dell’articolo, che già regola in modo compiuto il meccanismo della rettifica della detrazione. La novella modifica l’articolo 19-bis.2 del DPR n. 633 del 1972, che riguarda la disciplina della rettifica della detrazione dell’IVA, abrogando il comma 3. L’intervento mira a semplificare il testo normativo, eliminando una disposizione che di fatto riproduce quanto già compiutamente previsto nei commi 1 e 2 del medesimo articolo, in relazione alla disciplina del meccanismo della rettifica della detrazione per i beni e servizi utilizzati, in tutto o in parte, per operazioni che danno diritto a una detrazione diversa da quella inizialmente operata. L’abrogazione del comma consente quindi di razionalizzare il testo legislativo senza modificare il trattamento fiscale, ma eliminando un elemento di possibile confusione.

Articolo 7 (Modifiche alla disciplina della detrazione per gli Enti non commerciali)

L’articolo 7 stabilisce che per i soggetti che svolgono attività economica in via non esclusiva l’IVA sugli acquisti, anche intracomunitari, e le importazioni di beni e servizi in parte destinati a finalità estranee all’esercizio dell’attività economica, è detraibile esclusivamente per la quota imputabile a tale attività economica. La disposizione sostituisce integralmente l’articolo 19-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, con l’obiettivo di rendere la disciplina del diritto alla detrazione IVA per i soggetti che svolgono sia attività economiche che attività non rilevanti ai fini IVA (enti non commerciali, pubblici e privati) più aderente, dal punto di vista formale, ai principi stabiliti dalla normativa nazionale e dalla giurisprudenza unionale. Anche in questo caso, non vi è modifica sostanziale alla normativa vigente, ma un miglioramento formale e sistematico della chiarezza normativa.

Capo II – Disposizioni di armonizzazione della disciplina nazionale alla normativa unionale e ai principi fissati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea

Articolo 8 (Modifiche alle definizioni di prestatore di servizi di pagamento, servizio di pagamento e operazione di pagamento di cui all’articolo 40-bis del Testo unico IVA)

L’articolo 8 interviene sulle norme del Testo unico IVA relative alla conservazione e trasmissione dei dati sugli acquisti transfrontalieri da parte dei prestatori di servizi di pagamento. In particolare, esclude dalla definizione di prestatore di servizi di pagamento la BCE, le banche centrali e i soggetti pubblici, mentre vi include gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, nonché banche e Poste italiane S.p.a., quando prestano servizi di pagamento. Inoltre, l’articolo in esame ridefinisce anche il servizio di pagamento e le operazioni di pagamento. Più nel dettaglio la novella proposta apporta modifiche all’articolo 40-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, al fine di ridefinire in modo più puntale il perimetro di alcune definizioni ivi contenute, nell’ottica di una piena attuazione all’articolo 243-bis della direttiva 2006/112/CE (c.d. Direttiva IVA).

In particolare, interviene sulle definizioni di:

  • «prestatore di servizi di pagamento», contenuta nella lettera a), comma 1, dell’articolo 40-bis, da un lato, escludendo dalla definizione la BCE e le banche centrali nonché le pp.aa., a cui la formulazione previgente sembrava potersi estendere e, dall’altro, ricomprendendo nella stessa definizione i soggetti esenti di cui all’articolo 114-sexiesdecies, del D.Lgs. n. 385 del 1993, che ha di fatto recepito l’articolo 32 della direttiva (UE) 2015/2366;
  • «servizio di pagamento», prevista dalla lettera b), comma 1, dell’articolo 40-bis, in quanto nella versione originaria, tale definizione risultava più ampia di quella fornita dalla direttiva (UE) 2020/284, ricomprendendo anche le operazioni deposito e prelievo di contanti nonché i servizi di disposizione del pagamento e i servizi di informazione sui conti. È stato, inoltre, aggiornato il riferimento normativo contenuto nella citata lettera b) a seguito delle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 218 del 2017;
  • «operazione di pagamento», di cui alla lettera c), comma 1, del citato articolo 40-bis, sostituendo la definizione ivi contenuta con una nuova che tiene conto delle esclusioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, 11, e vi ricomprende anche la rimessa di denaro come definita dall’articolo 1, comma 1, lett. n), dello stesso decreto legislativo n. 11 del 2010.

Articolo 9 (Non imponibilità IVA dei servizi di trasporto resi a intermediari dell’esportatore, del titolare del regime di transito, dell’importatore, del destinatario dei beni o dello spedizioniere)

L’articolo 9 estende il regime della non imponibilità IVA ai servizi di trasporto internazionale resi all’esportatore, al titolare del regime di transito, all’importatore, al destinatario dei beni o al prestatore dei servizi di spedizione, ivi inclusi i servizi doganali, anche se svolti da intermediari. L’articolo apporta modifiche all’articolo 9, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, al fine di superare dubbi interpretativi e adeguare la normativa nazionale alla sentenza della CGUE sentenza 8 novembre 2018, C-495/17, (Cartrans Spedition SRL), la quale stabilisce che l‘esenzione per il trasporto di merci esportate dovrebbe applicarsi lungo l’intera catena di fornitura. In particolare, estende il regime di non imponibilità previsto per i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali alle operazioni rese da intermediari, che, a legislazione vigente, secondo l’interpretazione restrittiva dell’Agenzia delle entrate, sono invece soggette all’IVA.

Capo III – Abrogazioni

Articolo 10 (Abrogazione comma 151 della legge di bilancio 2023)

L’articolo 10 abroga l’articolo 1, comma 151, della legge n. 197 del 2022, il quale dispone che: «Il soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite di beni mobili individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, esistenti nel territorio dello Stato, effettuate nei confronti di un cessionario non soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto è tenuto a trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai fornitori e alle operazioni effettuate.». L’abrogazione è prevista in considerazione dell’evoluzione del quadro normativo e, in particolare, della emanazione del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, di recepimento della Direttiva UE 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021 (c.d. DAC 7), in tema di cooperazione amministrativa nel settore fiscale, che prevede l’obbligo per i gestori di piattaforme di trasmettere all’Agenzia delle entrate dati e informazioni relativi, tra gli altri, alle vendite di beni effettuate da venditori, che siano persone fisiche o entità, nei confronti di soggetti passivi IVA e non. Poiché gli obblighi comunicativi previsti dalla Direttiva DAC 7 includono anche quelli previsti dell’articolo 1, comma 151, della legge di Bilancio 2023, l’abrogazione di quest’ultima disposizione appare opportuna anche al fine di evitare ulteriori adempimenti comunicativi a carico delle imprese in considerazione della pubblicazione sulla GUUE Serie L del 25 marzo 2025 del pacchetto “VIDA” (VAT in the Digital Age), che intende modernizzare il sistema IVA europeo mediante regole comuni in ambito digitale e per consentire la verifica incrociata dei dati e accrescere la capacità di controllo delle amministrazioni fiscali.

Articolo 11 (Entrata in vigore)

L’articolo 11 disciplina l’entrata in vigore. In particolare, si prevede che il decreto legislativo entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Link al Testo dell’atto trasmesso (Atto n. 295) alle commissioni parlamentati, della Relazione illustrativa, della relazione tecnica, dell’analisi tecnico-normativa (ATN) e dell’analisi di impatto della regolazione (AIR)

 




Redditi da co.co.co. sportive. In una circolare Inps chiarito l’impatto le regole sul “cumulo” (divieto) delle prestazioni (su pensioni, APE, indennizzo)

Con la circolare n. 127 del 22 settembre 2025, l’Inps ha fornito indicazioni in merito alle misure previdenziali previste dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, emanato in attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, come modificato e integrato dal decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, che ha riordinato e riformato le disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo. Nella circolare in chiaro l’impatto le regole di cumulo delle prestazioni (su pensioni, APE, indennizzo) per i redditi da co.co.co. sportive.

La circolare riepiloga le principali regole per determinare il diritto e la misura dei trattamenti pensionistici a carico del FPSP.

In particolare:

  • fissa l’annualità minima di contribuzione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) utile per il diritto alla pensione in 260 contributi giornalieri;
  • descrive i rapporti tra la contribuzione FPSP e la contribuzione versata presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e la Gestione autonoma coltivatori diretti mezzadri e coloni;
  • definisce la contribuzione utile ai fini della pensione di vecchiaia anticipata;
  • illustra le disposizioni in materia di pensioni in regime internazionale, applicabili ai lavoratori iscritti al FPSP;
  • definisce il massimale giornaliero di retribuzione pensionabile e il massimale imponibile;
  • specifica i riferimenti normativi per i diversi trattamenti pensionistici erogati dal Fondo (pensione di vecchiaia anticipata per lavoratori già iscritti al FPSP al 31 dicembre 1995, pensione di vecchiaia, pensione anticipata, assegno ordinario di invalidità, pensione di inabilità, pensione ai superstiti, pensione supplementare, supplemento di pensione).

Negli allegati, inoltre, riepilogate le categorie di lavoratori iscritti al FPSP e i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche per gli iscritti al Fondo ante e post 31 dicembre 1995 (allegato n. 1). Gli allegati n. 2 e n. 3 illustrano, rispettivamente, gli schemi riepilogativi della contribuzione utile a pensione nel Fondo per gli iscritti ante e post 1° gennaio 1996, e alcuni esempi relativi all’applicazione della normativa di riferimento.

 

 

Riforma previdenziale per i lavoratori sportivi: operative le nuove disposizioni

Comunicato stampa Inps del 23 settembre 2025

 

A seguito della riforma introdotta dal decreto legislativo n. 36/2021, e dalle successive modifiche del decreto legislativo n. 163/2022, l’INPS ha pubblicato nella giornata di ieri la circolare 127/2025, che definisce le modalità di applicazione delle nuove norme previdenziali per il settore dello sport.

Il provvedimento stabilisce che tutti i lavoratori sportivi subordinati, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, siano iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP), già Fondo Pensione Sportivi Professionisti.

Nei casi previsti dal Legislatore, puntualmente indicati nella circolare, possono accedervi inoltre i lavoratori autonomi e i collaboratori coordinati e continuativi.

Tra le novità più interessanti vi è il riconoscimento di alcune categorie professionali, quali:

  • atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici e sportivi, preparatori atletici, direttori di gara;
  • altri tesserati che svolgono, a titolo oneroso, mansioni indispensabili allo svolgimento dell’attività sportiva, secondo i regolamenti delle singole discipline

Le nuove disposizioni introdotte dal Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi mirano a creare criteri uniformi per la maturazione dei diritti pensionistici. In particolare, l’annualità contributiva viene calcolata sulla base di 260 giornate lavorative. Inoltre, è prevista la possibilità di valorizzare i periodi contributivi maturati in altre gestioni previdenziali o all’estero, grazie agli strumenti di cumulo e totalizzazione. INPS precisa altresì che, per i soggetti già iscritti al Fondo prima del 1996, restano confermate le norme di raccordo con i regimi preesistenti.

Per quanto riguarda il calcolo della pensione e le prestazioni correlate, le regole variano in base all’anzianità contributiva.

Per i lavoratori con contributi maturati entro il 31 dicembre 1995 non vi sono modifiche: il calcolo delle pensioni resta conforme alle disposizioni già vigenti, come indicato nella circolare n. 17/2019.

Diversamente, per chi ha iniziato a versare contributi dopo il 31 dicembre 1995 o si è iscritto al Fondo a partire dal 1° luglio 2023, il diritto alla pensione e il relativo importo vengono determinati secondo il sistema contributivo previsto dalla legge n. 335/1995.

Il FPSP assicura un ampio ventaglio di prestazioni pensionistiche, tra cui la pensione di vecchiaia e anticipata, l’assegno ordinario di invalidità, la pensione di inabilità, la pensione ai superstiti, la pensione supplementare e il supplemento di pensione.

“La riforma previdenziale per i lavoratori sportivi – afferma il Presidente dell’INPS, Gabriele Fava – segna un cambio di passo che va oltre il perimetro delle regole. Con la circolare 127/2025, infatti, l’Istituto rende operativo un sistema capace di garantire parità di trattamento e tutele uniformi, restituendo dignità e riconoscimento a chi vive di sport. Lo sport non è solo competizione o spettacolo: è salute, disciplina, educazione, crescita sociale. È un motore di benessere collettivo, ed è per questo che meritava finalmente un impianto previdenziale all’altezza del suo valore”.

“Con questa riforma – conclude Fava – lo Stato dice con chiarezza che chi lavora nello sport ha finalmente tutele solide e un futuro previdenziale certo. L’INPS è al servizio di questa visione: un Paese che cresce quando mette al centro il lavoro, la tutela delle persone e la forza generativa dello sport come bene comune”.




Decreto Correttivo-Ter della Riforma Fiscale. Testo, relazione e sintesi delle novità in arrivo

È stato trasmesso alle Commissioni parlamentari lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e in materia di versamenti e di riscossione. (Atto n. 292).

 

Aggiornamento del 19 dicembre 2025

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 294 del 19 dicembre 2025 il decreto legislativo del 18 dicembre 2025, n.192, recante: «Disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in materia di versamenti e riscossione e di imposta di registro e di altri tributi indiretti». Il decreto delegato è entrato in vigore dal 20 dicembre 2025, giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella predetta Gazzetta Ufficiale (cfr. art. 20 del D.Lgs. n. 192/2025). Tuttavia, per la sua applicazione sono previste specifiche decorrenze.

 

Si allega, di seguito, il testo, accompagnato da una breve sintesi e dalle Relazioni (illustrativa e tecnica con ATN e AIR).

 

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e in materia di versamenti e di riscossione. (Atto n. 292).

Lo schema di decreto legislativo è emanato in attuazione delle disposizioni dell’articolo 1 della legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111).

Il provvedimento delegato “correttivo”) apporta ulteriori modifiche alle discipline in materia di IRPEF e IRES, fiscalità internazionale, imposta sulle successioni e donazioni, imposta di registro, statuto dei diritti del contribuente, già incise dai decreti legislativi di attuazione della legge delega.

Lo schema in esame reca un insieme eterogeneo di disposizioni.

 

Di seguito, articolo per articolo, una breve sintesi delle disposizioni all’esame delle commissioni parlamentari.

 

 

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CAPO I – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE

 

L’articolo 1 modifica, con finalità di coordinamento normativo, le vigenti definizioni di «familiari a carico» cui si deve fare riferimento ogniqualvolta una disposizione fiscale richiami i soggetti di cui all’articolo 12 del TUIR, avente ad oggetto disciplina le deduzioni IRPEF per carichi di famiglia. La misura è volta a neutralizzare gli effetti negativi derivanti da disposizioni normative che hanno circoscritto l’ambito applicativo delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all’articolo 12 del TUIR. L’intervento normativo consentirà a una platea più ampia di soggetti di poter beneficiare delle agevolazioni fiscali che spettano in relazione ai familiari fiscalmente a carico di cui all’articolo 12 del TUIR. Le norme in esame, come anche chiarito dalla Relazione tecnica che accompagna il provvedimento, non introducono nuove agevolazioni, limitandosi a disporre che le norme fiscali che fanno riferimento ai familiari continuano ad applicarsi anche in assenza del diritto alla detrazione, per i soggetti già individuati dall’articolo 12 del Testo Unico delle imposte sui Redditi – TUIR, per i quali la detrazione spettava fino al 31 dicembre 2024, ovvero gli altri familiari a carico, esclusi gli ascendenti. Rispetto alla formulazione vigente, che si riferisce esclusivamente ai figli, la nuova formulazione della norma viene così riferita anche agli altri familiari a carico, per alcuni dei quali la detrazione è stata abrogata dalla legge di Bilancio per il 2025.

L’articolo 2 apporta una modifica all’articolo 51, comma 2, lettera i-bis) del TUIR, allo scopo di confermare l’esclusione dalle imposte sui redditi per alcune quote di retribuzione corrisposte agli iscritti alle forme di previdenza esclusive del regime generale INPS; si tratta, più in dettaglio, delle quote di retribuzione derivanti dall’esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia – prevista da norme pensionistiche – all’accredito contributivo pensionistico per il periodo successivo alla prima decorrenza utile per il pensionamento di anzianità, in caso di domanda del lavoratore. Si intende coprire una lacuna normativa rispetto al regime fiscale applicabile alle quote di retribuzione derivanti dall’esercizio, da parte del lavoratore iscritto a una forma esclusiva dell’AGO, della facoltà di posticipo del pensionamento prevista dall’art. 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025); in particolare, si chiarisce che dette quote di retribuzione sono escluse dalla tassazione. Come emerge dalla Relazione illustrativa, tale esenzione è stata ritenuta applicabile in via di prassi. Con la modifica in esame si intende dunque disporre l’agevolazione in norma primaria.

 

CAPO II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REDDITO D’IMPRESA

 

L’articolo 3 interviene sulle disposizioni che disciplinano la determinazione del reddito imponibile dei soggetti passivi IRES, finalizzata a rafforzare il principio di avvicinamento dei valori fiscali ai valori contabili. Nello specifico, il principio di derivazione rafforzata è reso applicabile anche alle micro-imprese che optano per la redazione del bilancio in forma abbreviata, dunque non soltanto a quelle che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria. Inoltre, si estende l’ambito di applicazione della disciplina sulle divergenze tra valori contabili e valori fiscali, emerse in sede di cambiamento dei princìpi contabili, anche alle operazioni straordinarie fiscalmente neutrali effettuate tra soggetti che adottano i medesimi princìpi contabili, dunque non più solo a quelle realizzate tra soggetti che adottano princìpi contabili differenti o che hanno obblighi informativi di bilancio differenti. Si ricorda che il principio di derivazione rafforzata estende la validità ai fini fiscali, anche in deroga alle disposizioni contenute nel TUIR, dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti per la redazione del bilancio secondo i princìpi contabili.

In particolare, il comma 1, è volto ad estendere il regime di derivazione rafforzata di cui all’articolo 83 del TUIR anche alle micro-imprese che optano per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile. A tali soggetti, di conseguenza, si applicheranno anche tutte le disposizioni di coordinamento emanate in attuazione delle norme contenute nel comma 1-bis dell’articolo 83 del TUIR. Le modifiche apportate dal comma 2, all’articolo 10, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 192 del 2024, sono volte ad includere nell’ambito di applicazione della disciplina del nuovo riallineamento anche le fattispecie in cui, a seguito di un’operazione di riorganizzazione, si realizzi, seppur mantenendo il medesimo set di regole contabili, una modifica ai criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale adottati in bilancio, prima del momento di efficacia dell’operazione stessa.

La novella contenuta nello schema, vuole risolvere una criticità presente nell’attuale ambito soggettivo del regime di derivazione rafforzata del reddito imponibile dal risultato del bilancio di cui all’articolo 83 del TUIR. In particolare, per le micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter, il riconoscimento fiscale dei criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale (c.d. derivazione rafforzata) è consentito solo ai soggetti che hanno optato per il bilancio ordinario (bilancio ex articolo 2435 c.c.). In base alla disciplina vigente non possono, dunque, fruire della derivazione rafforzata le micro-imprese che optano per il bilancio in forma abbreviata (ex articolo 2435-bis), ancorché le società che naturalmente redigono il bilancio in forma abbreviata ricadano nell’ambito applicativo della derivazione rafforzata. Con l’articolo 3, comma 1, si interviene a estendere la derivazione rafforzata alle micro-imprese che optano per il bilancio abbreviato di cui all’articolo 2435-bis eliminando tale trattamento difforme in ragione delle caratteristiche del bilancio in forma abbreviata il quale consente la rappresentazione delle informazioni in linea con quello ordinario.

Si ricorda che l’articolo 10, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 192 del 2024 ha introdotto la disciplina del nuovo riallineamento dei valori fiscali e contabili disciplinando espressamente anche le ipotesi in cui la transizione a principi contabili diversi avviene mediante operazioni straordinarie fiscalmente neutrali. Le suddette norme, a seguito di operazioni di riorganizzazione tra soggetti che adottano principi contabili diversi (o tra soggetti che hanno obblighi informativi di bilancio differenti), consentono di:

  • riallineare con il metodo del saldo globale, di cui al comma 1 dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 192 del 2024, tutte le divergenze tra i valori contabili e fiscali che emergono;
  • in alternativa, resta ferma la facoltà di riallineare:
    • le singole fattispecie (in termini di diverse qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali), ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del d.lgs. n. 192 del 2024;
    • i maggiori valori iscritti sugli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali, incluso l’avviamento (applicando la disciplina dell’articolo 176, comma 2-ter, del TUIR).

Nell’ambito della disciplina attuale sono, tuttavia, emerse criticità interpretative circa la possibilità di avvalersi della disciplina del riallineamento anche nelle ipotesi in cui, a seguito di un’operazione di riorganizzazione, si realizzi, seppur mantenendo il medesimo set di regole contabili, una modifica ai criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale adottati in bilancio, prima del momento di efficacia dell’operazione stessa. Con le modifiche previste dall’articolo 3, comma 2, si include nell’ambito di applicazione della disciplina del nuovo riallineamento anche le suddette fattispecie, risolvendo le relative criticità interpretative.

L’articolo 4 modifica il trattamento fiscale, ai fini IRES ed IRAP, degli errori contabili. Nello specifico, per i soggetti che sottopongono il bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti assumono rilevanza fiscale – IRES ed IRAP –, anche in deroga alle altre disposizioni, gli errori contabili non rilevanti a specifiche condizioni. In particolare, essi rilevano se: la correzione è stata effettuata entro la data di chiusura dell’esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi, patrimoniali o reddituali, sono stati erroneamente rilevati o avrebbero dovuto esserlo; la correzione è stata effettuata prima che i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza della data di inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento. Ai soli fini IRAP è prevista, quale ulteriore condizione per la rilevanza fiscale di tali componenti reddituali, che sia il valore della produzione netta relativo al periodo d’imposta in cui è effettuata la correzione, sia quello in cui i relativi elementi, patrimoniali o reddituali, avrebbero dovuto essere correttamente rilevati non sia negativo, anche non tenendo conto dei predetti elementi. In sostanza, la disposizione dell’articolo 4 si propone di circoscrivere l’ambito applicativo della disciplina del riconoscimento fiscale della correzione degli errori contabili riducendo, altresì, le possibili aree di incertezza connesse all’individuazione delle tipologie di correzioni che rientrano nel relativo ambito di applicazione.

L’articolo 4 interviene a restringere e semplificare l’ambito applicativo della disciplina della correzione degli errori contabili che permette, allo stato attuale, di attribuire rilevanza fiscale alla correzione degli errori contabili (rilevanti e non rilevanti), seppur nel limite di quelle correzioni rilevate entro gli ordinari termini per lo svolgimento dell’attività di controllo.

Sin dall’introduzione della disciplina, sono sorti dubbi interpretativi circa il suo ambito oggettivo di applicazione, ossia a quali tipologie di errori contabili fosse applicabile. Inoltre, l’ampiezza dei termini entro cui è possibile effettuare validamente la correzione potrebbe determinare incertezza in relazione all’individuazione delle corrette qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali delle operazioni aziendali, ai fini della determinazione della base imponibile.

Al fine di superare le suddette criticità l’articolo 4 interviene a:

  • limitare la possibilità di effettuare la correzione entro la data di chiusura dell’esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali sono stati erroneamente rilevati o avrebbero dovuto esserlo;
  • limitare l’ambito oggettivo di applicazione ai soli errori non rilevanti (senza alcuna distinzione in relazione all’oggetto della correzione).

Ai sensi dell’articolo 5, le disposizioni aventi ad oggetto l’avvicinamento dei valori fiscali ai valori contabili, di cui all’articolo 3, si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Le disposizioni in materia di trattamento fiscale degli errori contabili, di cui all’articolo 4 del provvedimento in esame, si applicano alle correzioni di errori contabili rilevate nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025.

 

CAPO III – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ INTERNAZIONALE

 

L’articolo 6 novella l’articolo 4 del decreto legislativo n. 209 del 2023, recante la disposizione quadro in materia di misure fiscali compatibili con i princìpi e le disposizioni europee in materia di aiuti di Stato. Sono in particolare, modificate le condizioni alle quali sono riconosciute, ai soggetti lavoratori autonomi e agli imprenditori con sede o stabile organizzazione nel territorio dello Stato, le misure fiscali che presentano i requisiti di compatibilità con la disciplina in tema di aiuti di Stato contenuta nell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’unione europea. Più in dettaglio, viene chiarito che la disciplina in esame riguarda esclusivamente le misure fiscali che costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e non anche quelli di carattere generale. Inoltre si sostituisce il riferimento ai soli «incentivi» con il più generico riferimento alle misure fiscali al fine di ricomprendere anche gli aiuti aventi finalità diversa; a titolo esemplificativo, agli aiuti con finalità di ristoro concessi per i danni provocati dalle calamità naturali. Il comma 2, specifica che tali condizioni si applicano anche agli “incentivi fiscali” esistenti

L’articolo 7 apporta modifiche alla disciplina della global minimum tax con riferimento al calcolo dell’imposizione integrativa dovuta per un Paese; introduce nuove sanzioni in caso di violazione degli obblighi informativi e introduce novità, altresì, in materia di imposte anticipate, imposte differite e immobilizzazioni trasferite. La disposizione modifica e integra le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 (Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale). L’obiettivo perseguito consiste nel garantire un livello minimo di imposizione fiscale per i grandi gruppi multinazionali e nazionali, assicurando, al contempo, la coerenza dell’ordinamento interno con l’approccio concordato in sede OCSE. In particolare, l’intervento normativo recato dall’articolo 7 si articola in: i) adeguamenti tecnici e definitori; ii) modifiche agli aspetti sanzionatori riguardanti gli obblighi di notifica. La prima categoria di interventi è caratterizzata dalle integrazioni all’articolo 34, comma 5, e all’articolo 54 del Decreto Legislativo n. 209/2023 che sono necessarie per l’adeguamento tecnico della normativa nazionale ai chiarimenti forniti dall’OCSE con la Guida Amministrativa pubblicata a gennaio 2025. Tali modifiche non introducono misure sostanziali ma chiariscono e limitano l’ambito applicativo di alcuni benefici previsti dalla vigente normativa, escludendo comportamenti arbitrari e preservando il gettito della Global minimum tax. La modifica dell’allegato A del d.lgs. n. 209 del 2023, con cui si introduce, al numero 33-bis), la definizione di “imposte rilevanti semplificate”, è meramente funzionale alla disposizione del citato articolo 34, comma 5. La seconda categoria di modifiche ha ad oggetto l’articolo 51, comma 9, del Decreto Legislativo n. 209/2023 ed è finalizzata a correggere un refuso e a rendere più proporzionali ed eque le sanzioni previste per l’omessa, ritardata, errata o incompleta notifica prevista nel citato articolo 51, comma 4, del Decreto Legislativo n. 209/2023. Si tratta di un obbligo informativo che consiste nel comunicare all’Agenzia delle entrate l’eventuale impresa del gruppo che è stata designata a presentare la Comunicazione Rilevante per conto del soggetto italiano, tenuto a tale adempimento nel nostro Paese.

 

CAPO IV – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BASI IMPONIBILI DELL’IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI E DELL’IMPOSTA DI REGISTRO

 

L’articolo 8 reca disposizioni in tema di determinazione della base imponibile delle rendite e pensioni ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni e dell’imposta di registro. In particolare, la novella affida la determinazione di alcuni criteri rilevanti per la formazione della predetta base imponibile a decreti del Ministero dell’economia e finanze, in luogo di atti del Ministro, allo scopo di precisare che le norme di rango secondario sono atti di natura amministrativa e non, invece, di natura politico-amministrativa.

 

CAPO V – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

 

L’articolo 9 apporta modifiche di coordinamento alla disciplina dell’interpello probatorio, necessarie a seguito delle novelle dell’articolo 11 dello Statuto del contribuente operate con il decreto legislativo n. 219 del 2023, attuativo della legge delega. Inoltre, la disposizione modifica la disciplina sull’interpello per il superamento delle presunzioni sui vincoli relativi ai requisiti soggettivi del gruppo IVA. In particolare, si sostituisce il riferimento all’interpello probatorio con quello allo «specifico interpello diretto a ottenere la valutazione della sussistenza delle condizioni e la valutazione degli elementi probatori per l’applicazione del regime opzionale per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero, realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia».

L’articolo 10 modifica lo Statuto del contribuente in materia di tutela del medesimo avverso le attività delle amministrazioni finanziarie. In particolare: si chiarisce che il termine di 60 giorni, concesso al contribuente per presentare controdeduzioni e accedere al fascicolo, è unitario, non separato tra le due attività; si estende l’autotutela obbligatoria anche agli atti sanzionatori; si elimina il riferimento agli enti privati tra i soggetti legittimati a richiedere la consulenza giuridica e, da ultimo, si regola l’inammissibilità dell’istanza di interpello a seguito di richiesta di consultazione semplificata.

Il comma 1, lettera a), modifica l’articolo 6-bis, comma 3, primo periodo, della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente) in tema di contradditorio con l’amministrazione finanziaria. Si specifica che il termine di sessanta giorni per le controdeduzioni allo schema d’atto e l’accesso al fascicolo è da intendersi «complessivamente». In altre parole, il contribuente non ha a disposizione sessanta giorni per l’accesso al fascicolo e l’estrazione di copia e altri sessanta giorni per la presentazione di osservazioni. Il termine si riferisce all’insieme delle due operazioni, introducendo anche una modifica di coordinamento.

L’articolo 6-bis comma 3, nella sua formulazione vigente dispone che, per consentire il contradditorio, l’amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto autonomamente impugnabile dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo [tale termine, a seguito della modifica introdotta, è da considerarsi complessivamente inteso, nei termini sopra descritti]. L’atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l’adozione dell’atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l’esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

 

CAPO VI – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

 

L’articolo 11 modifica la disciplina – contenuta negli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 – che regola la nomina, la revoca e l’autorizzazione all’esercizio delle funzioni degli ufficiali della riscossione. In particolare, il novellato articolo 42 prevede che, ferme restando le abilitazioni già conseguite fino alla data del 31 dicembre 2024, gli ufficiali della riscossione siano nominati dal rappresentante legale dell’agente della riscossione, tra i dipendenti del medesimo agente, in base a specifiche valutazioni circa le effettive esigenze del sistema di riscossione. La novella, inoltre propone di espungere: le disposizioni inerenti alle modalità di indizione degli esami per l’abilitazione, le quali prevedono che tali esami siano indetti senza seguire una scansione temporale predeterminata; le disposizioni concernenti la revoca dell’ufficiale da parte del concessionario. Quanto all’articolo 43 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, ne viene riproposto il contenuto, con la precisazione che l’ufficiale della riscossione esercita le sue funzioni in tutto il territorio nazionale, coerentemente con l’attuale competenza territoriale dell’agente della riscossione. Riguardo alla revoca dell’agente della riscossione, il provvedimento mantiene tale competenza in capo al prefetto, espungendo però la disposizione che prevede che la revoca possa essere effettuata anche su segnalazione dell’ufficio competente del Ministero delle finanze.

 

CAPO VII – DISPOSIZIONI IN MATERIA IN MATERIA DOGANALE E DI ACCISE

 

L’articolo 12 modifica talune disposizioni relative alla confisca delle merci di contrabbando. Oltre a introdurre modifiche di coordinamento, la disposizione in esame prevede che la confisca non si applichi in caso di estinzione del reato, salvi i casi in cui le merci oggetto dell’illecito siano soggette al divieto di fabbricazione, possesso, detenzione o commercializzazione. Si prevede, altresì, che le merci confiscate in via amministrativa possano essere restituite al trasgressore previo pagamento delle somme dovute, nei termini fissati con provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

L’articolo 13 raggruppa le misure delle aliquote sul gas naturale, distinte per i diversi impieghi, nell’allegato I del decreto legislativo n. 504 del 1995, Testo Unico Accise, senza modificarne l’importo.

 

CAPO VIII – DISPOSIZIONI RELATIVE AI TESTI UNICI DELLE SANZIONI TRIBUTARIE AMMINISTRATIVE E PENALI, DEI TRIBUTI ERARIALI MINORI, DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA E IN MATERIA DI VERSAMENTI E DI RISCOSSIONE

 

Articolo 14, comma 1 (Ulteriori disposizioni in materia di ravvedimento), comma 2 (Deroga relativa all’imposta sulle assicurazioni obbligatorie RC auto per la regione Sicilia), comma 3 (Modifiche al codice di giustizia tributaria), comma 4 (Modifiche al testo unico in materia di versamenti e di riscossione)

L’articolo 14 ripropone, nell’ambito del testo unico delle sanzioni tributarie e amministrative, la disciplina del ravvedimento speciale, attualmente vigente, anche per ritenute o imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria nelle ipotesi in cui non siano state operate ovvero non siano stati effettuati dai sostituti d’imposta o dagli intermediari i relativi versamenti nei termini di legge. La norma inoltre esclude che le disposizioni sull’imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore si applichino alla Regione Siciliana. Al riguardo rammenta che la pronuncia della Corte costituzionale n. 97 del 2013 ha chiarito che, essendo l’imposta sulle assicurazioni obbligatorie contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore un tributo erariale, essa rientra nel novero delle entrate che spettano, in virtù dello Statuto della Regione Siciliana, alla regione medesima. L’articolo apporta poi modifiche al codice di giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo n. 175 del 2024, in materia di competenza territoriale degli organi giudiziari e di deposito, nel giudizio di appello, degli atti di conferimento del potere ai fini di verificare la legittimità delle sottoscrizioni degli atti. La norma detta, poi, disposizioni aventi natura di coordinamento normativo. Sono poi apportate novelle al Testo unico in materia di versamenti e riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025. Oltre ad alcune modifiche di coordinamento, novellando l’articolo 154 del Testo unico si prevede la possibilità di proporre opposizione – come regolata dal codice di procedura penale – nelle controversie che riguardano gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all’avviso contenente l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo.

 

CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI

 

L’articolo 15 prevede infine che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Link al testo dell’atto trasmesso (Atto n. 292) alle commissioni parlamentari, della Relazione illustrativa, della relazione tecnica, dell’analisi tecnico-normativa (ATN) e dell’analisi di impatto della regolazione (AIR)




Nuovo ravvedimento per i contribuenti che aderiscono al Concordato preventivo biennale 2025-2026. Pubblicato il provvedimento che fissa tempi e regole

Pronte le indicazioni per i soggetti ISA che aderiscono per gli anni 2025 e 2026 al Concordato preventivo biennale (Cpb) e intendono usufruire del regime di ravvedimento “speciale” previsto dal decreto fiscale di quest’anno (D.L. n. 84/2025, art. 12-ter). Con un il Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 19 settembre 2025, prot. n. 350617/2025, firmato dal direttore dell’Agenzia, vengono infatti definiti termini e modalità per comunicare la scelta, con riferimento a una o più annualità dal 2019 al 2023. In particolare, l’opzione per il ravvedimento va esercitata versando, tra il 1° gennaio e il 15 marzo del 2026, l’intero importo in unica soluzione o, in alternativa, la prima rata.

 

Chi può accedere all’istituto

 

Possono optare per il nuovo ravvedimento coloro che nel periodo d’imposta 2024 hanno applicato gli ISA e che aderiscono, entro i termini di legge (30 settembre 2025), al Concordato preventivo per il biennio 2025-2026. L’opzione può essere esercitata per singola annualità dal 2019 al 2023; anche coloro che nell’anno interessato dal ravvedimento hanno conseguito reddito sia d’impresa che di lavoro autonomo possono accedere all’agevolazione se esercitano l’opzione per entrambe le categorie di reddito.

 

Calendario e modalità operative

 

In base alla norma, l’opzione va esercitata tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2026, presentando l’F24 relativo al pagamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive. Con successiva risoluzione saranno istituiti i codici tributo. Il ravvedimento si considera perfezionato con il versamento dell’intero importo dovuto in unica soluzione o di tutte le rate previste.

 

Strumenti di supporto per chi vuole aderire

 

Nel cassetto fiscale dei contribuenti potenzialmente interessati è disponibile una nuova “Scheda di sintesi” aggiornata per il Cpb 2025/2026. Il prospetto informativo contiene anche una sezione dedicata all’istituto del ravvedimento speciale per le annualità d’imposta dal 2019 al 2023, che riporta i dati utili alla determinazione delle imposte sostitutive da versare per ciascuna annualità.

Nella stessa funzionalità del cassetto fiscale è resa disponibile anche la tabella con gli importi in formato elaborabile (.csv). (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 19 settembre 2025)




Ordinamenti professionali. Il Consiglio dei ministri approva la riforma dei Commercialisti

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell’ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile (disegno di legge)

Il Consiglio dei Ministri di giovedì 11 settembre 2025, su proposta del Ministro della giustizia Carlo Nordio, ha concluso l’esame e ha approvato il disegno di legge di delega al Governo per la riforma della disciplina dell’ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile.

Il testo mira a riorganizzare le attività professionali e a valorizzare i profili multidisciplinari della categoria dei commercialisti ed esperti contabili, al fine di rispondere in modo più efficace alle esigenze del mercato.

Il Governo è delegato a riordinare le attività professionali, distinguendo quelle riservate per legge da quelle che connotano tipicamente la professione nell’ambito tributario, economico-aziendale, finanziario, societario e giuslavoristico.

Si prevede la revisione della disciplina del tirocinio, con la possibilità di svolgerlo interamente durante il corso di studi, triennale per gli esperti contabili e magistrale per i commercialisti, al fine di ridurre i tempi per l’abilitazione e favorire un accesso più rapido al mondo del lavoro.

Si introducono misure per definire una disciplina specifica per le società tra professionisti, regolamentandone l’iscrizione all’albo e il funzionamento, in linea con gli obiettivi di semplificazione e innovazione.

Si rafforza l’obbligo di aggiornamento professionale per gli iscritti, con particolare attenzione alle nuove materie emergenti, come la crisi d’impresa.

 

 

 

 

 

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 19 del 2025

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Speciale Decreti legislativi delega fiscale: Correttivo-Bis

 

D.Lgs. “Correttivo-Bis

Su Adempimenti, Concordato, Giustizia Tributaria e Sanzioni tributarie
D.Lgs. 12/06/2025, n. 81

Tutte le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 81/2025 in materia di adempimenti, concordato, giustizia tributaria e sanzioni tributarie

L’analisi normativa del “D.Lgs. Correttivo-bis”. Articolo per articolo, tutte le novità introdotte

Il testo del Decreto Legislativo 12 giugno 2025, n. 81, recante: «Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie», coordinato con le norme richiamate o modificate

Il Provvedimento in sintesi*:

D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81 (“Correttivo-bis”): tutte le novità su adempimenti, concordato, giustizia tributaria e sanzioni;

Pubblicato in G.U. n. 134 del 12/06/2025 ed entrato in vigore il 13.06.2025. Il “Correttivo-bis” interviene su adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, processo tributario e sistema sanzionatorio.

Qui le novità in sintesi.

Novità sugli adempimenti tributari:

Forfettari e ATECO 2025: finché non saranno approvati i nuovi coefficienti, restano in vigore quelli basati su ATECO 2007 per la determinazione del reddito;

Sanità e fattura elettronica: diventa permanente il divieto di e-fattura verso persone fisiche;

Ricariche dei veicoli elettrici: obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, con regole tecniche demandate all’Agenzia delle Entrate;

Certificazione Unica e precompilata: dal 2026 CU lavoro autonomo/provvigioni entro 30 aprile; la precompilata per titolari di partita IVA sarà disponibile dal 20 maggio;

Spese sanitarie–STS: invio annuale dei dati a partire dall’anno d’imposta 2025, senza impatti sui tempi di predisposizione della precompilata;

Forfettari e reverse charge: versamento dell’IVA a debito entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre (non più mensile).

Concordato preventivo biennale (CPB):

Forfettari: il CPB è abrogato per chi è in regime forfettario dal 1° gennaio 2025;

Imposta sostitutiva opzionale : introdotta soglia 85.000 euro; oltre tale eccedenza si applicano le aliquote ordinarie (43% IRPEF / 24% IRES) sulla parte eccedente;

Esclusioni/cessazioni: nuove cause per lavoratori autonomi ISA e per associazioni/società tra professionisti collegate, per evitare disallineamenti tra posizioni individuali e partecipazioni;

Conferimenti: norma interpretativa per “conferimento” rilevano solo quelli di azienda/ramo (non denaro o partecipazioni);

Termini di adesione: slitta al 30 settembre (o ultimo giorno del 9° mese per esercizi non solari);

Maxi-deduzione lavoro (120%): esclusa dal reddito oggetto di concordato (si considera tra le variazioni);

Tetti per affidabilità alta (ISA 8–10): limiti massimi di aumento del reddito concordato 10% / 15% / 25% (con salvaguardia settoriale e riflessi IRAP);

Decadenza: omesso pagamento entro 60 giorni dalla comunicazione ex art. 36-bis → decadenza senza possibilità di ravvedimento oltre i termini;

Giustizia/Contenzioso tributario:

Depositi digitali: il difensore deve attestare la conformità della copia informatica al documento analogico detenuto; in mancanza il giudice non ne tiene conto;

Lettura dispositivo: la dà il Presidente; possibile deposito entro 7 giorni;

Rimborsi in eccesso: spettano anche dopo la seconda sentenza (accoglimento in appello);

Ottemperanza: messa in mora anche via PEC;

Conciliazione fuori udienza: estesa anche ai ricorsi pendenti in Cassazione anteriori al 5/1/2024.

Sistema sanzionatorio e dogane/accise:

Doganale: soglie rimodulate e distinzione tra dazi e altri diritti; cause di estinzione e non punibilità per favorire la compliance (prima dell’avvio degli accertamenti);

Autotutela parziale: continuità della definizione agevolata delle sanzioni anche per atti divenuti definitivi se l’istanza è presentata entro i termini di ricorso;

Ravvedimento/definizione sanzioni: ampliamenti e coordinamenti; sanzioni estese anche a violazioni su memorizzazione/trasmissione pagamenti elettronici e POS non collegato; previste sanzioni accessorie;

Custodia beni sequestrati: possibile assegnazione all’Amministrazione finanziaria dopo confisca definitiva;

Imposta di registro: introdotti minimi edittali (250 € per omessa registrazione; 150 € per ritardi < 30 giorni).

Accertamento e altri interventi:

Accertamento con adesione: coordinamento con il contraddittorio, scomputo perdite contestuale e limiti alle istanze multiple;

Stop “sospensione Covid”: dal 31/12/2025 non si applica più agli atti impositivi dell’Agenzia delle Entrate autonomamente impugnabili;

Aiuti di Stato “dichiarativi”: termini di recupero 8 anni (atti di recupero: da percezione/fruizione/violazione; avvisi: dall’anno di dichiarazione).

Dati di pubblicazione: Rivista: Finanza & Fisco – n. 19/2025

* Questa breve sintesi è stata elaborata con l’assistenza dei nostri sistemi di intelligenza artificiale (ai.finanzaefisco.com) a partire dal contenuto del settimanale n. 19/2025. Il testo è stato revisionato dalla redazione prima della pubblicazione. Pur ponendo la massima cura, possono verificarsi refusi o aggiornamenti normativi successivi. Non costituisce consulenza professionale. Hai individuato un errore?  Scrivici a redazioneff@tin.it

 

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In Gazzetta Ufficiale il Testo unico in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti

È stato pubblicato nel Suppl. Ord. n. 29/L alla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2025, il Decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti».

Il decreto legislativo persegue la finalità di una puntuale individuazione delle norme vigenti organizzandole in funzione dell’area tematica oggetto delle disposizioni di legge e tenendo conto delle scelte operate dal legislatore per il riassetto delle predette disposizioni.

Il decreto legislativo costituisce attuazione dell’articolo 21 della legge delega n. 111 del 2023 che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, uniformandosi ai principi e ai criteri direttivi in essa indicati.

Il TU raccoglie le principali imposte indirette diverse dall’IVA: imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale, imposta sulle successioni e donazioni, imposta di bollo e IVAFE. Il legislatore delegato ha escluso dalla ricognizione gli ambiti già disciplinati da altri testi unici (in particolare le sanzioni tributarie e il processo tributario), in un’ottica di chiarezza e coerenza sistematica. Il TU non introduce nuove agevolazioni, ma compie una ricognizione delle disposizioni vigenti, eliminando ridondanze e coordinandole con i principi generali delle singole imposte.

Il decreto legislativo si compone di 6 Parti e di 4 Allegati: la Parte I riguarda l’Imposta di registro, la Parte II riguarda le Imposte ipotecaria e catastale, la Parte III riguarda l’Imposta sulle successioni e donazioni, la Parte IV riguarda l’Imposta di bollo e imposta sul valore delle attività finanziarie estere, la Parte V afferisce ai Regimi sostitutivi e agevolazioni contiene e la Parte VI contiene le disposizioni varie, transitorie e finali.

Si precisa che il testo recepisce le modifiche già apportate dal Decreto Legislativo 18 settembre 2024, n. 139 – con specifico riguardo all’imposta di registro e all’imposta sulle successioni e donazioni, maggiormente interessate

Per approfondimenti relativi al contenuto dello schema di decreto legislativo (Atto del Governo n. 275), vedi, le relative “Schede di lettura” contenute nei dossier degli uffici parlamentari predisposti dai Servizi Studi e di documentazione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Vedi anche la Relazione illustrativa e analisi tecnico-normativa (A.T.N.) dello Schema di decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti (Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 275), successivamente approvato in via definitiva dal Governo il 22 luglio 2025. Il testo definitivo tiene conto dei pareri espressi in sede di Conferenza unificata e dalle competenti Commissioni parlamentari.

 

Link al testo del Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, recante: «Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni.».

Link al testo del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 «Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro.».

 

Vedi anche:

Disciplina dei tributi indiretti diversi dall’IVA

 

Le novità in materia di imposte di registro, ipocatastali, di bollo e altri tributi minori introdotte dai D.Lgs. nn. 87 e 139 del 2024 nell’ambito della Riforma fiscale

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 14 marzo 2025: «IMPOSTA DI REGISTRO – IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI – IMPOSTA DI BOLLO e altri tributi minori – Accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale -Aggiornamento delle intestazioni catastali – Tributi speciali per i servizi resi dagli Uffici dell’Agenzia delle entrate -Interventi modificativi apportati dal D.Lgs. n. 139/2024 – Modifiche al sistema sanzionatorioD.Lgs. 18/09/2024, n. 139Art. 4, del D.Lgs. 14/06/2024, n. 87 – D.P.R. 26/04/1986, n. 131 (TUR) – D.Lgs. 31/10/1990, n. 347 (TUIC) – D.P.R. 26/10/1972, n. 642»

 

Riforma delle imposte su successioni e donazioni

 

Aggiornamento del modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, delle relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 13 febbraio 2025, prot. n. 47335/2025, recante: «Aggiornamento del modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, delle relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica» – Istruzioni aggiornate al 15 luglio 2025

La Guida per l’utilizzo della procedura webDichiarazione di successione” (aggiornamento 10/07/2025)

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 2 del 10 gennaio 2025, con oggetto: RISCOSSIONE – COMPENSAZIONE – Imposta sulle successioni e donazioni – Utilizzo modello “F24” per imposte e sanzioni dovute per la dichiarazione di successione – Versamento delle somme dovute a titolo di sanzioni in sede di ravvedimento – Tasse per i servizi ipotecari e catastali – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme – Ridenominazione di codici tributo esistentiArtt. 19, 33 e 38, D.Lgs. 31/10/1990, n. 346, TUS – Modifiche alla disciplina introdotte da D.Lgs. 18/09/2024, n. 139 – Modifiche applicabili alle dichiarazioni di successione aperte dal 1° gennaio 2025.

Razionalizzazione dell’imposta sulle successioni e donazioni. Le novità in vigore dal 1° gennaio 2025

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3 E del 16 aprile 2025: «IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – Modifiche alle disposizioni concernenti ex art. 1 del D.Lgs. 18/09/2024, n. 139 – Art. 7 della L 04/07/2024, n. 104 – Art. 4 del D.Lgs. 14/06/2024, n. 87 – Principali novità – Introduzione del principio di autoliquidazione – Modalità di determinazione dell’imposta, delle aliquote e delle franchigie – Modifiche relative alle sanzioni – D.Lgs. 31/10/1990, n. 346 (c.d. TUS)»

 

Consiglio Nazionale del Notariato

Prime note sul D.Lgs. n. 139/2024 – Modifiche in materia di registrazione e liquidazione di imposte di registro, di successione e donazione

Studio n. 114-2024/T del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Studi Tributari l’11 ottobre 2024




Nuovo contributo Tax Justice. Art. 7, comma 5-bis: giurisprudenza a confronto nel processo tributario

È stato pubblicato a cura del Dipartimento della giustizia tributaria (MEF) il documento di ricerca “La prova nel processo tributario dopo la riforma fiscale: giurisprudenza a confronto nell’interpretazione dell’art. 7, comma 5-bis”.

La legge 31 agosto 2022, n. 130, ha disposto l’introduzione del comma 5-bis nell’art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992 con l’obiettivo di “superare tutte quelle inversioni probatorie via via elaborate nel tempo dalla giurisprudenza, quali eccezioni al generale onere della prova gravante in capo al fisco per porlo invece in capo al contribuente” e di attivare “una modifica culturale, un cambio di mappe cognitive per quanto riguarda l’inversione dell’onere della prova nel rapporto tra ordinamento tributario e contribuente. Si è messo un punto da valorizzare, che naturalmente non è esaustivo, ma che vale come luce per indicare il cammino nuovo, senza che questo scardini il meccanismo delle regole dell’ordinamento.” (dal resoconto della seduta 4 agosto 2022, Senato della Repubblica).

I giudici della Corte di Cassazione sono rimasti fermi sulle loro posizioni. Viceversa, la giurisprudenza di merito alcune volte ha preso le distanze dagli impulsi ermeneutici provenienti dalla Suprema Corte optando per l’interpretazione evolutiva della novella, tesa ad alleggerire il peso probatorio a carico dei contribuenti e, in buona sostanza, a riversarlo tutto sull’Amministrazione, eccettuate le liti da rimborso.

Il nuovo Update di Tax Justice fotografa le due letture che la giurisprudenza di prossimità dà della novella al solo scopo di evidenziare il contrasto giurisprudenziale che si è venuto a registrare.

 

I due orientamenti contrapposti

Tesi innovativa: alcune Corti di giustizia tributaria (Abruzzo, Padova, Pesaro, Roma, Salerno, Venezia) hanno riconosciuto al comma 5-bis una portata innovativa, ritenendo che l’onere della prova gravi interamente sull’Amministrazione finanziaria, eccettuate le liti da rimborso.

Tesi classica: altre Corti e la Cassazione interpretano la disposizione come conferma dei principi tradizionali, con un riparto dell’onere probatorio variabile a seconda delle fattispecie e con l’ammissibilità di presunzioni: da un lato, l’idea di una svolta che alleggerisce il peso probatorio per i contribuenti; dall’altro, la continuità con l’impianto preesistente e con l’art. 2697 c.c.

Dal documento emergono numerose decisioni di merito e di legittimità, che fotografano bene il contrasto interpretativo sull’art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. n. 546/1992.

 

Di seguito una selezione delle più significative suddivise per orientamento

 

Tesi innovativa (onere probatorio in capo all’Amministrazione – un’interpretazione più favorevole al contribuente, che alleggerisce il peso probatorio a carico di quest’ultimo)

 

CGT-Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, Sezione VII, 29.04.2025, n. 286 – Imponibilità IVA su cessione di yacht: onere della prova sull’Ufficio – La formulazione del comma 5-bis del art. 7 D.Lgs. n. 546/1992 costituisce una innovazione importante nei rapporti tra fisco ed i contribuenti e non può ritenersi solo un principio pleonastico o superfluo, e ciò in particolare nei casi in cui il contribuente si presti a fornire una prospettazione corroborata da documenti

CGT-Corte di giustizia tributaria di primo grado di Padova, Sezione II, 12.05.2025, n. 267 – Contributo consortile: il Consorzio deve dimostrare il beneficio concreto al fondo. É sempre onere del Consorzio fornire l’effettiva dimostrazione circa la sussistenza dei presupposti per l’esigibilità dei contributi di bonifica e comprovare, dunque, la piena legittimità della pretesa contributiva.

CGT- Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pesaro, Sezione I, 02.05.2025, n. 111 – Frode fiscale e fatture inesistenti: onere probatorio rafforzato per l’Amministrazione. Il Legislatore ha ritenuto di inserire la norma all’interno del decreto sul processo, in tal modo fissando espressamente, anche all’interno del giudizio, il principio, che vede l’Amministrazione finanziaria onerata dell’onere probatorio fin dalla fase di formazione della pretesa. Conseguentemente in capo al Giudice adito, dunque, non vi sarà una facoltà di valutazione, ma – piuttosto – “obbligo” al quale non potrà sottrarsi, poiché nell’ambito del thema decidendum delimitato dalle parti e, segnatamente, dal contribuente, dovrà verificare, comunque, che l’Ufficio finanziario abbia adempiuto all’onere probatorio posto a carico della stessa A.E.

CGT- Corte di giustizia tributaria di Roma, Sezione XIII, 28.04.2025, n. 5684 – Rettifica di valore basata su valori OMI: non sufficiente senza ulteriori riscontri. Se ciò è vero in punto di diritto è altrettanto vero che anche le quotazioni “OMI” che la stessa Agenzia ha posto ad (esclusivo) fondamento dell’impugnato avviso non assumono, di per sé, valore di prova circa la fondatezza della maggior pretesa impositiva. E tanto basterebbe, di per sé, inficiare la fondatezza dell’odierna ripresa a tassazione, col conseguente annullamento – per ciò solo – dell’impugnato atto, alla stregua dell’art. 7, comma 5-bis, secondo periodo, D.Lgs. n. 546/1992, come novellato dall’art. 7 della legge 130/2022 (secondo cui il giudice tributario, sulla base degli elementi di prova emergenti in giudizio, “annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni“), gravando ormai sull’ufficio impositore, in prima battuta, l’onus probandi della (legittimità della) pretesa impositiva che, attraverso l’atto emesso nei confronti del contribuente, è tenuto a fornire prova esaustiva circa le violazioni contestate, senza differenziazioni in ordine alla tipologia di contestazioni mosse. Invero, premesso che le quotazioni “OMI“, risultanti dal sito web dell’Agenzia delle Entrate, ove sono gratuitamente e liberamente consultabili, non costituiscono fonte tipica di prova ma mero strumento di ausilio ed indirizzo per l’esercizio della potestà di valutazione estimativa (Cass. Sez. VI-T, n. 25707/2015,), è ius receptum quello secondo il quale in tema di imposta di registro, l’avviso di liquidazione non può essere fondato esclusivamente sullo scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell’atto di compravendita ed il valore del bene risultante delle quotazioni OMI pubblicate sul sito web dell’Agenzia delle entrate, atteso che queste non costituiscono fonte di prova del valore venale in comune commercio, il quale può variare in funzione di molteplici parametri (quali l’ubicazione, la superficie, la collocazione nello strumento urbanistico), limitandosi a fornire indicazioni di massima e dovendo, invece, l’accertamento essere fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti (Cass., Sez. V, n. 21813/2018; Cass., Sez. V, ord. n. 22804/2024,). D’altra parte, neanche il giudice tributario può fondare il proprio convincimento su un unico elemento costituito unicamente dai valori OMI, siccome giustappunto “privi dei requisiti di precisione e gravità, i quali devono perciò combinarsi con ulteriori indizi se allegati” (Cass., Sez. V, ord. 24550/2020).

CGT- Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno, Sezione X, 09.05.2025, n. 2757 – Utili extracontabili in società a ristretta base: presunzione semplice, occorrono ulteriori prove. Il nuovo comma 5 bis, secondo cui “l’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato“, richiama alla mente l’obbligo di un’adeguata motivazione dell’atto impositivo, con l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste a fondamento della pretesa che devono poi trovare inequivocabile sbocco in giudizio, imponendo all’organo giudicante di, “fondare la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio“, con una precisa sanzione in caso di inosservanza da parte dell’amministrazione procedente. Invero, è espressamente previsto che il giudice annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni. Nel caso che ci riguarda, vale a dire la presunzione di distribuzione di utili ai soci, è di tutta evidenza che l’Ufficio è chiamato ad indicare esplicitamente gli elementi concreti sulla cui base le somme presuntivamente sottratte a imposizione da parte della società siano poi confluite ai soci. E questi elementi non sussistono certamente nei casi, come quello in esame, in cui la difesa erariale si limita ad accertare, in capo al socio, un maggior reddito come conseguenza dell’avviso di accertamento notificato alla società. Né, tanto meno, si può invocare alcun onere in capo al contribuente atteso che la prova contraria concerne un fatto negativo, e cioè la mancata percezione degli utili, che è inammissibile sul piano generale. Per tutto quanto sopra esposto e motivato, stante l’assenza di prove circostanziali e puntuali, alla luce del già citato articolo 7 D.Lgs. 546/92 l’atto impugnato deve essere annullato.

CGT- Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno, Sezione XI, 13.05.2025, n. 2784 – Contestata frode con cessione d’azienda: onere probatorio rafforzato, atti annullati. In definitiva, l’accoglimento del ricorso, sulla base di quanto fin qui evidenziato, costituisce l’inevitabile conclusione del presente giudizio sulla base anche della fedele applicazione del disposto dell’articolo 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546/92, secondo cui “Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni.” Nel caso di specie l’Agenzia delle Entrate ha fornito la prova della pretesa impositiva sulla base degli elementi valorizzati all’interno dell’avviso di accertamento e, segnatamente, in ragione della ritenuta sussistenza di fatti idonei a comprovare l’avvenuta cessione di azienda dalla V. S. alla T. S. s.r.l. Rispetto a tali fatti la prova contraria fornita dalla difesa, costituita dalla relazione del consulente tecnico, nonché dalle allegazioni a tale atto, nonché dalla successiva produzione, presenta carattere di idoneità a rendere quantomeno insufficiente la dimostrazione delle ragioni oggettive fondanti la pretesa impositiva. Tale giudizio deve essere mantenuto fermo anche alla luce degli argomenti svolti dall’ufficio in sede di costituzione in giudizio, essendosi la parte resistente limitata a ribadire la fondatezza degli elementi valorizzati nell’ambito dell’avviso di accertamento, senza, tuttavia, fornire dati oggettivi idonei a neutralizzare le difese formulate nel ricorso e, soprattutto, la portata dimostrativa delle allegazioni sopra menzionate.

CGT- Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia, Sezione I, 04.03.2025, n. 140Transfer pricing: l’Amministrazione deve fornire prova circostanziata e puntuale. L’art 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 546/92, a differenza delle previsioni recate dall’art. 2697 c.c., non richiede ad ognuno degli attori del giudizio di attivarsi per fornire, ciascuno, per l’Amministrazione finanziaria la prova, e per la parte ricorrente la controprova della spettanza, nel merito, della somma accertata e pretesa dall’Ufficio, ciò in quanto, esprimendosi in termini di prova, sufficiente, circostanziata, puntuale e non “contraddittoria, delle ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva e l’irrogazione della sanzioni avanzata dall’ente, la stessa non potrà che essere letta ed intesa quale elemento di conferma conclusiva del legittimo operato della parte che ha promosso il proprio atto.

CGT- Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia, Sezione I, 07.03.2025, n. 145 – Indennità di volo: la stabile organizzazione provata dal contribuente neutralizza l’atto impositivo. La legge 130/2022 ha modificato l’art. 7 D.Lgs. 546/92, aggiungendo il comma 5-bis, ristabilendo non solo le regole tradizionali in tema di onere probatorio, ma prevedendo, altresì, un maggiore rigore nell’individuazione delle prove da parte dell’Amministrazione Finanziaria, la quale deve provare i presupposti di fatto e di diritto della pretesa erariale. Ne consegue che il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni. La nuova disposizione prevede effetti sostanziali in quanto introduce, non solo è una nuova regola di giudizio che il giudice è chiamato a rispettare, ma anche una nuova “consistenza” della prova, la quale deve essere idonea a dimostrare in modo circostanziato e puntuale la pretesa tributaria. Pertanto, non può essere una presunzione di natura amministrativa che potrà derogare alla regola d’imputazione dell’onere probatorio, proprio perché sia nel processo tributario, come in quello penale, quello del lavoro e quello civile ordinario, è ormai consolidata l’affermazione che “l’onus probandi” grava in modo rigoroso e senza facili concessioni, sul soggetto processuale che ha formulato una o più affermazioni. Il bilanciamento degli interessi contrapposti non è più una questione astratta, ma assume un’espressione di concreta genuinità e civiltà giuridica, ed i requisiti imposti dalla normativa novellata richiedono tutti e inderogabilmente la calibrazione dell’impalcatura al caso concreto e pertanto impongono la valutazione delle peculiarità e delle circostanze che involgono la realtà d’impresa o del singolo soggetto sottoposto ad accertamento. Ciò comporta che l’architrave motivazionale dell’atto di accertamento debba essere arricchita da ulteriori elementi fattuali noti e dimostrati che consentano di implementare un ragionamento qualificato come conseguenza possibile della concreta realtà sottoposta ad accertamento. Gli elementi sopra delineati conducono ad affermare che non è prevista la sola obbligatorietà della motivazione ma anche l’analitica descrizione ed esternazione dei rilievi e degli elementi probatori su cui l’Amministrazione finanziaria fonda la propria azione di accertamento, con l’obbligo delle indicazioni dei fatti certi in base ai quali l’Ufficio ha presunto l’esistenza di omissioni ed inesattezze

 

Tesi classica (continuità con art. 2697 c.c. e sistema delle presunzioni)

 

CGT- Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari, Sezione VI, 05.05.2025, n. 1038 – Operazioni inesistenti: il comma 5-bis non modifica i principi consolidati sul riparto. Sulla valenza del nuovo comma 5-bis dell’articolo 7 D.Lgs. n 546 del 1992 e dell’onere di prova imposto all’Ufficio, oltre che evidenziare che la norma (il comma 5-bis) è stata introdotta con la legge n. 130 del 13 agosto 2022 ed è in vigore dal 16 settembre 2022, in realtà, anche nella nuova versione, non modifica, nella sostanza, i consolidati principi sul riparto dell’onere probatorio tra Amministrazione finanziaria e contribuente. Come affermato da S.C. (sentenza del 27 ottobre 2022, n. 31878): «è appena il caso di sottolineare che il comma 5-bis dell’art.7 D.Lgs. n. 546/1992, introdotto con l’articolo 6 della legge n. 130/2022, ha ribadito, in maniera circostanziata, l’onere probatorio gravante in giudizio sull’amministrazione finanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente, per le quali, come nel caso di specie, non vi siano presunzioni legali che comportino l’inversione dell’onere probatorio. Pertanto, la nuova formulazione legislativa, nel prevedere che “L’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni” non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all’istruttoria dibattimentale un ruolo centrale». In buona sostanza, la prova della inesistenza della operazione portata dalla fattura emessa ben può trovare la sua fonte negli elementi indiziari forniti e connotati, secondo quanto stabilito dall’art. 2729 c.c., da gravità, precisione e concordanza. Sulla ripartizione dell’onere probatorio, la Cassazione anche di recente ha affermato che, in tema di IVA, il principio di neutralità dell’imposizione comporta che l’Amministrazione finanziaria, ove contesti che siano state poste a fondamento della detrazione della relativa imposta operazioni soggettivamente inesistenti, ha l’onere di provare, anche in via presuntiva, la ricorrenza di elementi oggettivi dai quali emerga che il contribuente, nel momento in cui acquistò il bene o il servizio, sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’uso dell’ordinaria diligenza, che il soggetto formalmente cedente aveva evaso l’imposta o partecipato ad una frode.

CGT- Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari, Sezione VI, 12.05.2025, n. 1121 – Indeducibilità costi: restano valide le presunzioni legali che pongono l’onere al contribuente. L’articolo 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, così dispone: “L’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni.“. Tanto, in linea pure con quanto precisato dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza del 30 gennaio 2024, n. 2746, che rileva: «Può quindi affermarsi che “In materia di giudizio tributario, il nuovo comma 5-bis dell’art. 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall’art. 6 della L. n. 130 del 2022, secondo cui il giudice deve valutare la prova “comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale”, non si pone in contrasto con la persistente applicabilità delle presunzioni legali che, nella normativa tributaria sostanziale, impongano al contribuente l’onere della prova contraria”.». La società ricorrente, come illustrato, ha puntualmente adempiuto al suo onere probatorio con riferimento ad alcune spese riprese a tassazione producendo, come detto, regolari contratti di appalto, fatture, pagamenti tracciabili ed indizi sui quali basare il convincimento dell’effettività del costo sostenuto e dedotto fornendo così un’adeguata prova contraria. In parte dunque, il ricorso va accolto, con annullamento dell’atto impugnato nella parte in cui non riconosce la detraibilità dei costi sostenuti riferiti alle fatture emesse da U. in favore della ricorrente.

CGT- Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, Sezione II, 28.01.2025, n. 88 – Inerenza dei costi: onere probatorio a carico del contribuente. La fattispecie appare pertanto pienamente conforme al disposto dell’art. 7 del d.lgs. n. 546/1992, il cui comma 5 bis prevede: “l’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni“. Recentemente anche la Cassazione è tornata sull’argomento, ribadendo che la nuova formulazione legislativa non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova (recate dalla L. 130/2022), che assegnano all’istruttoria dibattimentale un ruolo centrale in sede processuale (ord. nn. 31878/2022 e 31880/2022 e 2746/2024). Nel caso di specie non può che prendersi atto della genericità e incompletezza delle fatture e dei documenti che dovrebbero, secondo la contribuente, provare l’effettività delle prestazioni e – conseguentemente – l’inerenza dei costi. Come puntualmente rilevato dall’Amministrazione, i contratti di collaborazione occasionale stipulati dalla società non riportano l’oggetto della collaborazione effettuata; le note per prestazioni occasionali, emesse dai collaboratori della srl, non riportano l’oggetto della prestazione, oppure presentano una descrizione della prestazione resa formulata in maniera estremamente generica e succinta; due note per prestazioni occasionali non riportano nemmeno il nome del collaboratore, benché i relativi costi siano stati registrati in contabilità; alcune prestazioni rese dai collaboratori risultano saldate senza che il percipiente avesse emesso apposita nota. È dunque insufficiente la prova del fondamento della pretesa (applicazione di un regime fiscale più favorevole, conseguente alla deducibilità), non già l’onere probatorio dell’Amministrazione.

CGT- Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento, Sezione III, 23.05.2025, n. 750 – Detrazione IVA per operazioni inesistenti: la novella non impedisce l’uso delle presunzioni. Né una differente soluzione potrebbe scaturire dall’applicazione del comma 5-bis dell’art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992 introdotto dalla L. 130/2022, che non preclude di certo la possibilità per l’Amministrazione Finanziaria di ricorrere alla prova per presunzioni. Come osservato dalla S.C., “la nuova formulazione legislativa, nel prevedere che «Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni» non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all’istruttoria dibattimentale un ruolo centrale” (Cass. 31878/2022; nello stesso senso, Cass. 2746/2024). Privo di rilievo è il riconoscimento dei costi di cui alle citate fatture ai fini IRES e IRAP. Invero (Cassazione n. 21706 del 08 ottobre 2020) i costi effettivamente sostenuti e riferiti ad operazioni soggettivamente false sono deducibili anche nell’ipotesi in cui l’acquirente risulti consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, a condizione però che tali costi non risultino essere stati dedotti in contrasto con i generali principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità previsti in via generale dall’art. 109 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.), ovvero relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di un delitto non colposo.

CGT- Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo, Sezione I, 30.04.2025, n. 225 – Utili extracontabili: confermata la validità delle presunzioni tradizionali. Va rilevato, quanto alla lamentata violazione dell’art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, che detta disposizione prevede quanto segue: “L’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato; il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’erogazione delle sanzioni“. Secondo il ricorrente, detta nuova norma preclude all’Ufficio l’utilizzo di presunzioni comportanti inversione di oneri probatori privi di riscontro in sede normativa. Sennonché, con essa si ribadisce quanto già espresso dall’art. 2697 c.c., secondo cui chi vuol far valere un diritto deve provare in giudizio i fatti che ne costituiscono il fondamento, affermando il principio che l’Amministrazione finanziaria prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impositivo e il Giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio: significato che richiama i nuovi contributi probatori versati in giudizio con la prova documentale, la prova tecnica e la prova testimoniale. Il Giudice, a questo punto, in esito alla valutazione di tutti gli elementi probatori confermerà l’atto impositivo o lo annullerà quando la prova della sua fondatezza manca, o è contraddittoria o se è, comunque, insufficiente. Sul punto appare risolutivo l’orientamento seguito con immediatezza dalla Suprema Corte che ha precisato, con chiarezza, che la nuova formulazione della predetta disposizione “non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano alla istruttoria dibattimentale un ruolo centrale” (cfr. Cass., 27.10.2022, n. 31878 e n. 31880). E tale orientamento va condiviso, sottolineando, altresì, che proprio la nuova norma specifica che la decisione deve essere espressa in coerenza con la normativa tributaria sostanziale.

CGT- Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce, Sezione IV, 18.04.2025, n. 731 – Utili extracontabili in società a ristretta base: confermata presunzione di distribuzione. Il comma 5-bis dell’art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 prevede che l’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato e il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni, mentre spetta al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati. Pertanto, se è vero che il comma 5 bis dell’art. 7 D.Lgs. n. 546/92, introdotto con l’articolo 6 della legge n. 130/2022, ha ribadito, in maniera circostanziata, l’onere probatorio gravante in giudizio sull’Amministrazione Finanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente, per le quali, come nel caso di specie, non vi siano presunzioni legali che comportino l’inversione dell’onere probatorio, tuttavia la nuova formulazione legislativa non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all’istruttoria dibattimentale un ruolo centrale. (Corte di Cassazione, Ordinanza del 27/10/2022 n. 31878) Nella presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili il fatto noto, che sorregge la distribuzione degli utili extracontabili, non è costituito dalla sussistenza di questi ultimi, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale (Cass., sez. 6-5, 19/03/2015, n. 5581). E tali principi sono stati completati con l’ulteriore precisazione che la presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio può essere vinta dal contribuente fornendo la dimostrazione della propria estraneità alla gestione e conduzione societaria (Cass., sez. VI-T, 2/02/2016, n. 1932; Cass., sez. V, 14/07/2017, n. 17461; Cass., Sez. VI-T, 22/12/2016, n. 26873; Cass., sez. VI-T, 9/07/2018, n. 18042; Cass., sez. V, 27/09/2018, n. 23247). Nel caso in oggetto il ricorrente non ha provveduto a fornire:

  • né la prova contraria del fatto che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti;
  • né la prova contraria della propria estraneità alla gestione e conduzione societaria.

 

Natura interpretativa del comma 5-bis

 

CGT-Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna, Sezione II, 20.05.2025, n. 591 – Confermata la natura interpretativa del comma 5-bis. La novella introdotta dall’articolo sei della legge n. 130/2022 è stato aggiunto, all’articolo sette del decreto legislativo n. 546/1992, il comma cinque-bis secondo cui: “l’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni…“. Tale disposizione è di portata non innovativa ma di più pregnante valenza interpretativa e si applica alle controversie in corso al 16 settembre 2022, data di entrata in vigore della legge. Cass. n. 730 del 11/01/2025: in tema di contenzioso tributario, l’avviso di accertamento ha carattere di “provocatio ad opponendum“, sicché l’obbligo di sua motivazione è soddisfatto, ai sensi dell’art. 56 del D.P.R. n. 633 del 1972, ogni qualvolta l’Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, e, quindi, di contestarne efficacemente l'”an” ed il “quantum debeatur“.

 

Corte di Cassazione (continuità con orientamento tradizionale)

Corte di Cassazione – Sezione V, Ordinanza, 27.10.2022, n. 31878




Il Consiglio dei ministri approva tre disegni di legge di delega per la Riforma generale delle professioni, dell’ordinamento forense e professioni sanitarie

Il Consiglio dei Ministri di giovedì 4 settembre 2025, su proposta dei Ministri competenti, ha approvato tre disegni di legge di delega al Governo per la riforma degli ordinamenti professionali. È stato rinviato a una prossima riunione l’esame del disegno di legge delega relativo alla professione di dottore commercialista e di esperto contabile.

 

1. Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento forense (disegno di legge)

 

Il testo, approvato su proposta del Ministro della giustizia Carlo Nordio, introduce importanti novità per la professione di avvocato.

Si ribadiscono la libertà e l’indipendenza dell’avvocato e si ripristina il giuramento professionale. Fatte salve le competenze attribuite ad altre professioni regolamentate, si considerano esclusive dell’avvocato le attività di consulenza e assistenza legale se svolte in modo continuativo, sistematico, organizzato e connesse all’attività giurisdizionale.

La delega interviene anche sulla disciplina del codice deontologico, prevedendo che la sua emanazione e il suo aggiornamento siano a cura del Consiglio nazionale forense (CNF), e rafforzando la disciplina del segreto professionale. Viene confermato il carattere personale dell’incarico, anche quando l’avvocato opera all’interno di un’associazione o società professionale e si conferma il principio della libera pattuizione delle parti e dell’equo compenso, introducendo la solidarietà nel pagamento da parte di tutti i soggetti coinvolti in un procedimento giudiziale.

In relazione allo svolgimento della professione in forma collettiva, per le associazioni professionali, vengono individuati gli elementi negoziali essenziali da includere nel contratto associativo e si stabilisce che un’associazione possa essere qualificata come “forense” solo se la maggioranza degli associati sono avvocati. Per le società tra professionisti (STP), si prevede che anche gli avvocati possano esercitare attività di consulenza all’interno di queste strutture. Per le società tra avvocati, la delega prevede che i titolari di una partecipazione sociale corrispondente ad almeno due terzi non solo del capitale e dei diritti di voto, ma anche del diritto di partecipazione agli utili, debbano essere avvocati iscritti all’albo. Viene inoltre specificato che i soci non professionisti possono essere ammessi solo per prestazioni tecniche o finalità di investimento. Le nuove norme escludono inoltre che la società possa prestare attività a favore del socio non professionista o di soggetti a lui collegati.

Un altro punto di rilievo è la disciplina delle reti professionali, che permette agli avvocati di esercitare la professione partecipando a reti, anche multidisciplinari, con altri professionisti come commercialisti e ingegneri, per progetti che richiedono competenze integrate. Viene precisato che un contratto di rete può avere per oggetto attività forensi solo se vi partecipano almeno due avvocati iscritti all’albo. La riforma interviene anche sull’esercizio dell’attività in regime di monocommittenza o di collaborazione continuativa, classificando tale attività come prestazione d’opera professionale intellettuale per favorire l’accesso al mercato e preservare l’autonomia e l’indipendenza dell’avvocato.

Il disegno di legge si occupa anche della formazione e dell’aggiornamento professionale, mantenendo l’obbligo di aggiornamento annuale e razionalizzando la disciplina delle specializzazioni forensi.

Infine, il provvedimento riforma il regime delle incompatibilità e amplia il catalogo delle attività “compatibili” con la professione di avvocato. A tal fine, vengono aggiunte cariche o funzioni quali amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, amministratore di condominio e agente sportivo. Viene confermata la compatibilità con l’insegnamento o la ricerca in materie giuridiche. Si armonizza, inoltre, la disciplina degli avvocati degli enti pubblici, rendendo obbligatoria l’iscrizione all’albo e prevedendo che le prestazioni professionali siano svolte esclusivamente in favore dell’ente di appartenenza.

 

2. Delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali

 

Il disegno di legge, approvato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone e del Ministro della giustizia Carlo Nordio, contiene la delega al Governo per la riforma degli ordinamenti professionali. L’obiettivo del provvedimento è di avviare una revisione e un riordino organici delle normative vigenti, garantendo una maggiore coerenza e modernizzazione del sistema delle professioni, in linea con gli standard europei.

Tra gli aspetti principali della delega, che dovrà essere attuata entro 24 mesi, si segnala la previsione di:

  • una revisione della formazione continua e del tirocinio, da rendere più aderenti alle esigenze del mercato del lavoro. Si prevede inoltre di riorganizzare la disciplina del tirocinio professionale, anche in ottica di snellimento e ottimizzazione dei percorsi di accesso alle professioni;
  • una revisione della disciplina delle società tra professionisti (STP), con particolare riferimento alle modalità di iscrizione agli Albi professionali e al registro delle imprese, al fine di semplificare le procedure e favorire nuove forme di esercizio della professione;
  • la promozione del ricambio generazionale e misure per favorire la trasparenza e la rappresentanza di genere e la meritocrazia negli organi professionali.

 

3. Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie

 

Il testo, approvato su proposta del Ministro della salute Orazio Schillaci con procedura d’urgenza e collegato alla legge di bilancio per il 2025, mira a un’ampia rimodulazione dell’attuale sistema delle professioni sanitarie, sia dal punto di vista formativo che ordinistico. L’obiettivo è quello di rafforzare l’attrattività del Servizio sanitario nazionale e di garantire elevati standard di qualità e sicurezza delle cure.

Tra le principali previsioni vi è una complessiva rimodulazione del sistema formativo, con l’avvio di un processo di aggiornamento dei percorsi di studio delle professioni sanitarie, al fine di renderli più adeguati alle esigenze della sanità moderna e integrati con le nuove tecnologie.

In materia di responsabilità professionale, il disegno di legge sostituisce la disciplina della responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario, limitando la punibilità per omicidio colposo e lesioni personali colpose, commessi nell’esercizio di una professione sanitaria, ai soli casi di colpa grave, purché siano state rispettate dal sanitario le linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge o le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le predette raccomandazioni o buone pratiche risultino adeguate alle specificità del caso concreto. Inoltre, si introduce un articolo in materia di colpa nell’attività sanitaria, individuando specifici parametri sulla base dei quale il giudice procede all’accertamento della stessa e del suo grado (es. la scarsità delle risorse umane e materiali disponibili, le eventuali carenze organizzative nonché la complessità della patologia del paziente).