Precompilate 2025 (730 o Redditi 2025). Da oggi possibile visualizzare la dichiarazione. Dal 15 maggio si parte con l’invio

Le dichiarazioni precompilate 2025 sono online. Sul sito delle Entrate sono ora disponibili in modalità consultazione i modelli già predisposti con i dati in possesso dell’Agenzia o inviati da enti esterni, come datori di lavoro, farmacie e banche. Le informazioni trasmesse per la stagione dichiarativa in corso sono circa un miliardo e trecento milioni.

 

Come consultare la propria dichiarazione

 

Per visualizzare e scaricare la dichiarazione (730 o Redditi, a seconda dei requisiti) basta accedere alla propria area riservata con Spid, Cie o Cns. È sempre possibile delegare un familiare o un’altra persona di fiducia a operare online nel proprio interesse: per farlo, basta utilizzare l’apposita funzionalità disponibile nella propria area riservata. In alternativa, si può inviare una pec o ancora presentare la richiesta a un qualunque ufficio dell’Agenzia. Tutte le informazioni utili sono raccolte all’interno del sito dedicato “Info e assistenza” e nella nuova guida della collana “L’Agenzia informa”.

 

Le prossime tappe

 

A partire dal 15 maggio sarà possibile “restituire” la dichiarazione al Fisco, con o senza modifiche. Chi presenta il 730 potrà optare anche quest’anno per la versione semplificata – che non richiede la conoscenza di quadri, righi e codici -, scelta nel 2024 da oltre metà della platea. Le scadenze per l’invio sono fissate al 30 settembre per il 730 e al 31 ottobre 2025 per il modello Redditi. Le regole erano state definite in un provvedimento firmato lo scorso 23 aprile dal direttore dell’Agenzia, Vincenzo Carbone. (Così, comunicato Stampa Agenzia delle entrate del 30 aprile 2025)




Riduzione del 50% dei contributi previdenziali per artigiani e commercianti neo-iscritti 2025. Le istruzioni Inps

Con la circolare n. 83 del 24 aprile 2025, n. 83, l’Inps fornisce le prime indicazioni in ordine all’ambito di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 186, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025), che ha previsto a decorrere dall’anno 2025 e per trentasei mesi una riduzione del 50% della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi iscritti per la prima volta nell’anno 2025 alle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

Con la circolare si forniscono sulla riduzione contributiva in misura pari al 50% dei contributi previdenziali dovuti a favore dei lavoratori che, nel corso dell’anno 2025, si iscrivono per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di cui al comma 1 dell’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e che percepiscono redditi d’impresa, anche in regime forfettario. La riduzione contributiva, che è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota, spetta anche ai soci di società che abbiano titolo all’iscrizione alle citate gestioni e per i collaboratori familiari.

Più nel dettaglio, l’Inps comunica che la riduzione è rivolta ai:

  • titolari di ditte individuali;
  • soci di società (sia di persone che di capitali);
  • coadiuvanti e coadiutori familiari.

Per accedere al beneficio è necessario avviare l’attività nel 2025 e iscriversi per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome nel medesimo periodo.

Le caratteristiche principali dell’agevolazione sono:

  • la durata di 36 mesi dalla data di avvio dell’attività;
  • la riduzione del 50% della sola aliquota IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti);

 

Restano dovuti per intero il contributo di maternità e, per i commercianti, l’aliquota aggiuntiva per l’indennizzo per cessazione attività.

L’incentivo è incompatibile con altre agevolazioni che prevedono riduzioni di aliquota, come il regime forfettario previdenziale o la riduzione per i pensionati over 65.

La richiesta va presentata attraverso il “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” dal titolare del nucleo aziendale. È necessario dichiarare sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti.

L’agevolazione ha un limite massimo di 300mila euro nell’arco di tre anni. L’INPS effettuerà verifiche sulla sussistenza dei requisiti e, in caso di irregolarità, procederà al recupero dei contributi dovuti con relative sanzioni.

Link al testo della Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 83 del 24 aprile 2025, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Opzione per una riduzione transitoria della contribuzione previdenziale – Riduzione contributiva per i soggetti iscritti per la prima volta nell’anno 2025 alle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali – Incompatibilità con altre agevolazioni – Art. 1, comma 186, della L 30/12/2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025)




Precompilata 2025. Dal 30 aprile modelli in consultazione, dal 15 maggio l’invio | L’invio dei 730 possibile entro il 30/9, per il modello Redditi la scadenza è il 31/10

A partire dal pomeriggio di mercoledì 30 aprile 2025, sul sito delle Entrate saranno disponibili in modalità consultazione i modelli già predisposti con i dati in possesso dell’Agenzia oppure inviati dagli enti esterni, come datori di lavoro, farmacie e banche. In totale sono circa 1 miliardo e 300 milioni le informazioni trasmesse per la stagione dichiarativa in corso.

A partire dal 15 maggio 2025, sarà possibile modificare e inviare i modelli dichiarativi. Anche quest’anno i contribuenti potranno optare per il 730 semplificato, che nel 2024 è stato scelto da oltre metà della platea. Con questa modalità, il cittadino non deve più conoscere quadri, righi e codici ma viene guidato fino all’invio della dichiarazione con una interfaccia intuitiva e parole semplici. I dati relativi all’abitazione (rendita, eventuali contratti di locazione, interessi sul mutuo ecc.) sono ad esempio raccolti nella sezione “casa”, gli oneri nella sezione “spese sostenute”, le informazioni su coniuge e figli nella sezione “famiglia”. Dopo aver accettato o modificato i dati, sarà il sistema a inserire automaticamente i dati all’interno del modello.

Per inviare la dichiarazione ci sarà tempo fino al 30 settembre 2025;

scadenza il 31 ottobre, invece, per chi presenta il modello Redditi.

 

Le regole sono definite in un provvedimento firmato ieri dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone.

 

Cosa c’è nei modelli

 

Sono 1.298.784.152 i dati ricevuti dal Fisco e precaricati nelle dichiarazioni 2025. Le spese sanitarie si confermano in testa alla classifica con oltre 1 miliardo di documenti fiscali trasmessi. Seguono i premi assicurativi (più di 98 milioni di dati), le certificazioni uniche di dipendenti e autonomi (quasi 75 milioni) e i bonifici per ristrutturazioni (10 milioni e mezzo). Rispetto al 2024, grande incremento per le ristrutturazioni condominiali (quasi 7 milioni e mezzo di dati, +32%), le erogazioni liberali (2 milioni e ottocentomila, +13%) e per le spese scolastiche (8 milioni e mezzo), universitarie (4 milioni) e per gli asili nido (oltre mezzo milione).

 

Le novità di quest’anno

 

Per rendere ancora più agevole l’adempimento dichiarativo, sono state riviste e migliorate alcune funzionalità a disposizione dei contribuenti: ad esempio, la scelta del sostituto d’imposta e il passaggio dalla compilazione con la modalità semplificata a quella con il metodo ordinario. In linea con le previsioni del decreto “Adempimenti” (D.Lgs. n. 1/2024), poi, sono stati introdotti due nuovi quadri (M e T) che consentono alle persone fisiche non titolari di partita IVA di utilizzare la dichiarazione semplificata anche in relazione ai redditi soggetti a tassazione separata, a imposta sostitutiva o derivati da plusvalenze di natura finanziaria. Novità anche per gli eredi, che prima potevano effettuare l’invio esclusivamente in prima persona: da quest’anno il servizio web per la gestione delle autorizzazioni in capo all’erede è stato reso fruibile anche a tutori, amministratori di sostegno e genitori abilitati all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Tra i dati utilizzati per l’elaborazione, quest’anno i contribuenti troveranno anche i proventi erogati dal Gestore dei servizi energetici (GSE) per la cessione di energia prodotta da impianti fotovoltaici per uso domestico. Significative novità anche per la dichiarazione modello Redditi Persone fisiche. Per i soggetti IVA in regime di vantaggio e forfetario, ad esempio, i dati reddituali desumibili dalle fatture elettroniche – trasmesse tramite lo SDI – e dai corrispettivi giornalieri inviati nel corso dell’anno saranno accostati alle informazioni precompilate. Con apposita delega, l’accesso ai dati precompilati del modello Redditi Persone fisiche è ora consentito, oltre che ai professionisti e ai Caf dipendenti e pensionati, a tutti gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, come ad esempio Caf imprese, avvocati o revisori.

 

Come scegliere il 730 semplificato

 

Una volta che il contribuente accede al servizio tramite le proprie credenziali Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns), se ha i requisiti per presentare il 730, potrà scegliere se accedere alla propria dichiarazione in modalità semplificata oppure ordinaria. Nel primo caso, potrà visualizzare i dati all’interno di un’interfaccia semplice da navigare anche grazie alla presenza di termini di uso comune che indicano in modo chiaro le sezioni in cui sono presenti dati da confermare o modificare: “casa e altre proprietà”, “famiglia”, “lavoro”, “altri redditi”, “spese sostenute”. Una volta che le informazioni fiscali saranno confermate o modificate, saranno riportate in automatico all’interno del modello.

 

Come visualizzare la propria dichiarazione

 

Per visualizzare e scaricare la dichiarazione occorre accedere alla propria area riservata con Spid, Cie o Cns. Come lo scorso anno, per consultare la dichiarazione e compiere le varie operazioni fino all’invio sarà possibile delegare un familiare o una persona di fiducia direttamente dalla propria area riservata sul sito dell’Agenzia. In alternativa, inviando una pec o formalizzando la richiesta presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia. (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 24 aprile 2025)

 

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 aprile 2025, prot. n. 193922/2025 – Accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati

 




In Gazzetta il decreto-legge sull’acconto IRPEF 2025

Il Decreto-legge 23 aprile 2025, n. 55, recante: «Disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l’anno 2025» (di seguito riportato), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2025 ed è entrato in vigore il giorno successivo, il 24 aprile 2025  La misura “urgente” introduce importanti novità in materia di acconti IRPEF, prevedendo che i lavoratori dipendenti e i pensionati privi di redditi aggiuntivi non siano tenuti al versamento di alcun acconto IRPEF per l’anno 2025.

Nel dettaglio, il  decreto-legge modifica la disciplina applicabile per la determinazione degli acconti IRPEF dovuti per l’anno 2025, riducendo al periodo d’imposta 2024 l’ambito temporale di applicazione dell’articolo 1, comma 4, del D.Lgs. n. 216/2023. Di conseguenza, l’acconto per l’anno 2025 potrà essere determinato applicando il metodo storico sul saldo 2024, che già riflette la riduzione delle aliquote IRPEF e l’incremento della detrazione per lavoro dipendente. In questo modo, i contribuenti possono beneficiare delle suddette modifiche già in sede di acconto.

 

 

Decreto-legge 23 aprile 2025, n. 55

Disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l’anno 2025.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2025). In vigore dal 24 aprile 2025

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi e, in particolare, l’articolo 1 recante revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025 – 2027 e in particolare l’articolo 1, comma 2, che ha modificato gli articoli 11, comma 1, e 13, comma 1, lettera a), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, riguardanti, rispettivamente, la determinazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e la detrazione per i redditi di lavoro dipendente;

Ritenuta la necessità e l’urgenza di dettare disposizioni in tema determinazione degli acconti sul reddito delle persone fisiche dovuti per l’anno 2025;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 aprile 2025; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1
Modifica della disciplina sugli acconti dovuti per l’anno 2025

  1. All’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, le parole: «i periodi d’imposta 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «il periodo d’imposta 2024».
  2. Il fondo di parte corrente di cui all’articolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è  incrementato di 245,5 milioni di euro per l’anno 2026.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 245,5 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento, pari a 245,5 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 245,5 milioni per l’anno 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 2
Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

      Giorgetti, Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Nordio




Rottamazione-quater. Domande entro il 30 aprile sul sito di Agenzia-Riscossione

Ancora qualche giorno per chiedere la riammissione alla Rottamazione-quater delle cartelle. C’è tempo fino al prossimo 30 aprile per presentare la domanda sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

La riammissione, prevista dalla legge n. 15/2025 di conversione del decreto Milleproroghe (D.L. n. 202/2024), riguarda i contribuenti che alla data del 31 dicembre 2024 sono decaduti dalla definizione agevolata a seguito del mancato, insufficiente o tardivo pagamento di quanto dovuto alle scadenze previste.

 

Come presentare la domanda

 

La richiesta di riammissione alla Rottamazione-quater deve essere presentata entro il 30 aprile 2025 utilizzando il servizio “Riammissione Rottamazione-quater disponibile sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione, sia in area riservata sia in area pubblica.

La procedura da seguire nei due casi è differente.

Nell’area riservata del sito, a cui si accede utilizzando le credenziali personali di accesso (Spid, Cie o Cns e, per gli intermediari fiscali, Entratel), la richiesta di riammissione è più immediata. In questo caso, infatti, il servizio propone in automatico solo le cartelle e gli avvisi per i quali ricorrono i presupposti per la riammissione e che quindi possono essere prontamente selezionati e inseriti nella domanda.

Nell’area pubblica del sito, invece, per presentare la domanda bisogna compilare il form online e allegare la documentazione di riconoscimento, indicare il numero della comunicazione delle somme dovute (già ricevuta a suo tempo a seguito dell’adesione alla Rottamazione-quater) nella quale erano ricomprese le cartelle e gli avvisi per i quali si sta chiedendo la riammissione e inserire il numero di tali cartelle/avvisi. Si ricorda che in caso di smarrimento della comunicazione delle somme dovute è possibile ottenere la copia con le modalità indicate sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione.

 

Piano di pagamento entro giugno

 

A coloro che presentano la richiesta per essere riammessi alla Rottamazione-quater, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà, entro il 30 giugno 2025, una comunicazione con l’ammontare delle somme dovute e i moduli di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di domanda di riammissione. Sarà possibile pagare in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2025, o in un numero massimo di 10 rate di pari importo previste, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025, e le successive il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

 

Che cos’è la Rottamazione-quater

 

Si ricorda che la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, cosiddetta Rottamazione-quater, è stata introdotta due anni fa dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) e consente di versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio.

(Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate-Riscossione del 23 aprile 2025)




Dal Cdm via libera al decreto-legge sull’acconto IRPEF 2025

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) dovuti per l’anno 2025.

Il provvedimento introduce norme di coordinamento tra il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, attuativo della delega sulla riforma fiscale, e la legge di bilancio per il 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207). In seguito all’intervento, si conferma che i lavoratori dipendenti e i pensionati senza redditi aggiuntivi non dovranno versare alcun acconto IRPEF per il 2025.

Il provvedimento “urgente” è in linea con quanto già anticipato nel comunicato stampa del Mef n. 32 del 25 marzo 2025, di seguito riportato.

 

 

Acconto IRPEF: Governo interviene per consentire applicazione aliquote 2025
Comunicato Stampa Mef  n. 32 del 25/03/2025

 

Relativamente all’applicazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, sono pervenute segnalazioni da parte di alcuni CAF, riportate anche dagli organi di stampa, in merito a un maggior carico fiscale per i lavoratori dipendenti che verrebbero gravati dell’onere di versare l’acconto IRPEF per l’anno 2025 anche in mancanza di redditi ulteriori rispetto a quelli già assoggettati a ritenuta d’acconto.

In particolare, il predetto maggior onere fiscale deriverebbe, secondo l’interpretazione riportata dai CAF, dall’applicazione della disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216, che, prevedendo la riduzione dal 25 al 23 per cento dell’aliquota IRPEF per i redditi da 15.000 a 28.000 euro e l’innalzamento della detrazione di lavoro dipendente da 1.880 euro a 1.955 euro, ha stabilito che tali interventi non si applicano per la determinazione degli acconti dovuti per gli anni 2024 e 2025 per i quali si deve considerare la disciplina in vigore per l’anno 2023.

Al riguardo, si premette che l’incongruenza evidenziata dai CAF deriva dal fatto che le aliquote, gli scaglioni e le detrazioni Irpef sono stati in una prima fase modificati in via temporanea, per un solo periodo d’imposta (2024), e successivamente stabilizzate a regime dal 2025.

Inoltre, si fa presente che con la disposizione in questione si intendeva sterilizzare gli effetti delle modifiche alla disciplina IRPEF soltanto in relazione agli acconti dovuti dai soggetti la cui dichiarazione dei redditi evidenziava una differenza a debito di IRPEF, in quanto percettori di redditi ulteriori rispetto a quelli già assoggettati a ritenuta d’acconto.

L’intenzione del legislatore non era, quindi, volta a intervenire nei confronti di soggetti, come la maggioranza dei lavoratori dipendenti e pensionati, che, in mancanza di altri redditi, non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Pertanto, la disposizione di cui all’articolo 1, comma 4, del D.Lgs. 216/2023 va interpretata nel senso che l’acconto per l’anno 2025 è dovuto, con applicazione delle aliquote 2023, solo nei casi in cui risulti di ammontare superiore a euro 51,65 la differenza tra l’imposta relativa all’anno 2024 e le detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto, il tutto però calcolato secondo la normativa applicabile al periodo d’imposta 2024.

 

In ogni caso, in considerazione dei dubbi interpretativi posti, e al fine di salvaguardare tutti i contribuenti interessati, il Governo interverrà anche in via normativa per consentire l’applicazione delle nuove aliquote del 2025 per la determinazione dell’acconto.

L’intervento sarà realizzato in tempo utile per evitare ai contribuenti aggravi in termini di dichiarazione e di versamento.

Roma 25/03/2025

 

 




Dal 15 aprile è attivo il servizio gratuito “Rettifica ATECO 2025”

Dal 15 aprile è disponibile il servizio gratuito “Rettifica ATECO 2025.

Dal 1° aprile 2025, il codice ATECO delle imprese è stata ridefinito automaticamente secondo la nuova classificazione ISTAT delle attività economiche ATECO 2025.
Grazie alla riclassificazione effettuata dalla Camera di Commercio, le imprese avranno un codice ATECO allineato alle nuove categorie.
Se il codice assegnato non è l’unico previsto dalla tabella ISTAT di conversione, puoi modificarlo con quello più adatto alla tua attività.
Il servizio è disponibile per imprese già riclassificate, con domicilio digitale registrato e attività dichiarata.

In questi casi, il legale rappresentante o delegato può accedere al portale rettificaateco.registroimprese.it tramite SPID, CIE o CNS.

Nel dettaglio:

  • il titolare o legale rappresentante dell’impresa, previa autenticazione con la propria identità digitale (SPID/CIE/CNS). Non è necessaria la firma digitale.
  • un soggetto terzo, previa autenticazione con la propria identità digitale (SPID/CIE/CNS), per conto dell’impresa. In questo caso il file xml della richiesta deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell’impresa. È richiesta la firma Cades (p7m).

 

Link alla “Guida alla rettifica ateco 2025″ (Link esterno verso: https://rettificaateco.registroimprese.it/guida)

Le Nuova classificazione ATECO 2025. I documenti Istat (struttura, codici e titoli, note esplicative e tabelle di corrispondenza)

 




Gli ultimi documenti di prassi dell’Agenzia delle entrate: focus su successioni, concordato preventivo biennale e bonus edilizi

Si segnalano gli ultimi documenti di prassi diffusi dall’Agenzia delle entrate, aggiornati al 17 aprile 2025. Tra i temi trattati, i chiarimenti in materia di imposta sulle successioni e donazioni, le condizioni di applicabilità del concordato preventivo biennale, le novità riguardanti lo sconto in fattura e la cessione del credito per i bonus edilizi.

Successioni, nella circolare dell’Agenzia focus sulle novità Con l’autoliquidazione l’imposta è determinata dal contribuente

 

Imposta di successione non più “richiesta” dall’Agenzia delle Entrate ma calcolata dal contribuente; chiarimenti sulle modalità di determinazione dell’importo; riduzione delle sanzioni per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Con la circolare n. 3 del 16 aprile 2025 l’Agenzia fa il punto sulle modifiche apportate al Testo unico successioni e donazioni (Tus), al fine di razionalizzare l’imposta e semplificare la sua applicazione.

 

Come funziona l’autoliquidazione

 

Per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025, non sono più gli uffici finanziari a determinare l’imposta e a richiederne il pagamento con avviso di liquidazione ma sono i soggetti obbligati in base alla dichiarazione di successione a provvedere autonomamente. Il versamento dell’imposta deve essere effettuato entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di successione (quindi entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, più 90 giorni).

Per esempio, se una successione viene aperta il 22 ottobre 2025 e la relativa dichiarazione presentata il 15 aprile 2026, il versamento dell’imposta può essere effettuato entro il 20 gennaio 2027 (90 giorni decorrenti dal termine finale del 22 ottobre 2026 per la presentazione della dichiarazione di successione).

 

Gli altri chiarimenti

 

Il documento di prassi fornisce indicazioni anche in merito alla determinazione dell’imposta sulle successioni e riepiloga le aliquote che si applicano sul valore complessivo netto dei beni e dei diritti devoluti. Inoltre, ricorda che il D.Lgs n. 139/2024 è intervenuto con riferimento all’individuazione dell’ufficio competente per l’applicazione dell’imposta. Si tratta, in particolare, dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione ricadeva l’ultima residenza della persona deceduta, oppure, se era residente all’estero, l’ufficio nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza in Italia o, se l’ultima residenza non è nota, l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Roma.

 

Le sanzioni

 

La circolare riepiloga, infine, l’ammontare delle sanzioni relative a violazioni delle norme sulle imposte di successione e donazione, commesse a partire dal 1° settembre 2024. Il decreto legislativo n. 87/2024 (articolo 4, comma 2) ha infatti modificato varie disposizioni, prevedendo un generale abbassamento delle percentuali applicabili. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 17 aprile 2025)

 

Tra gli interpelli, anche approfondimenti sulla tassazione dei compensi per opere d’ingegno estere, i patti di non concorrenza, e l’esenzione fiscale per ricercatori provenienti dai Paesi Bassi.

Di seguito gli ultimi documenti di prassi pubblicati dall’Agenzia delle entrate.

Ultimo aggiornamento: 17 aprile 2025

17/04/25

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 113 del 17 aprile 2025, con oggetto: Applicabilità ai ricercatori dell’esenzione prevista dall’articolo 20 della Convenzione per evitare la doppia imposizione stipulata con i Paesi Bassi

17/04/25

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 112 del 17 aprile 2025, con oggetto: Tassazione dei compensi economici per l’utilizzazione delle opere d’ingegno di fonte estera, erogati ad una persona fisica non residente iscritta all’AIRE

17/04/25

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 111 del 17 aprile 2025, con oggetto: Trattamento convenzionale del corrispettivo versato a fronte di un patto di non concorrenza

16/04/25

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3 del 16 aprile 2025, con oggetto: IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – D.Lgs. 31/10/1990, n. 346 – Decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139; Legge 4 luglio 2024, n. 104; Decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87 – Principali novità in materia di imposta sulle successioni e donazioni

16/04/25

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 110 del 16 aprile 2025, con oggetto: Interessi passivi – art. 96 del TUIR – Terreni – diritto di superficie – Acquisto – Finanziamenti garantiti da ipoteca – Destinazione alla locazione – Art. 1, co. 36, della legge n. 244 del 2007 – Non integrale deducibilità

16/04/25

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 109 del 16 aprile 2025, con oggetto: CONCORDATO PREVENTIVE BIENNALE – Trasformazione – Esercizio di durata superiore a 12 mesi – periodo d’imposta precedente a quello di applicazione del concordato – Causa di esclusione ex art. 11, del D.Lgs. 12/02/2024, n. 13 – Non sussiste

16/04/25

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 108 del 16 aprile 2025, con oggetto: CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE – Superamento soglia 40% redditi non concorrenti alla base imponibile – Nuovo Patent Box – Maggiorazione di determinati costi – Causa di esclusione ex art. 11, del D.Lgs. 12/02/2024, n. 13

16/04/25

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 107 del 16 aprile 2025, con oggetto: BONUS EDILIZI – sconto in fattura e cessione del credito – Limitazioni – deroga – Art. 1, comma 5, del D.L. 29/03/2024, n. 39, conv., con mod., dalla L. 23/05/2024, n. 67 – Più interventi riconducibili ad agevolazioni diverse – Lavori non ancora eseguiti – Condizioni – Sussistenza

16/04/25

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 106 del 16 aprile 2025, con oggetto: BONUS EDILIZI – Sconto in fattura e cessione del credito – Limitazioni – Deroga – Art. 1, comma 5, del D.L. 29/03/2024, n. 39, conv., con mod., dalla L. 23/05/2024, n. 67 – General contractor – Assenza di fatture emesse nei confronti del committente – Spese, documentate da fatture, sostenute dai soggetti coinvolti entro il 30 marzo 2024 – Rilevanza – Pagamento di spese per prestazioni professionali, di servizi tecnici preparatori all’inizio lavori e di mere attività preparatorie al cantiere – Non rilevanza




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 6 del 2025

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Gli approfondimenti

 

Il riallineamento dei maggiori valori derivanti da operazioni straordinarie societarie
di Marco Orlandi

L’intervento della Consulta sul deposito in appello di deleghe e procure merita qualche approfondimento e collegamento sistematico
di Alvise Bullo e Elena De Campo

CPB 2025-2026: il modello di adesione e le nuove regole in arrivo da conoscere
di Enrico Molteni

 

Giurisprudenza

Corte Costituzionale:

 

Riforma del processo tributario – Limiti e preclusioni di nuove prove in appello – Illegittimità costituzionale parziale

 

Giudizio di costituzionalità. Parzialmente illegittimo il nuovo divieto di nova in appello nel processo tributario

Corte Costituzionale – Sentenza n. 36 del 27 marzo 2025: «PROCESSO TRIBUTARIO – Nuove prove in appello – Divieto assoluto, introdotto per mezzo del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, di deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti -Irragionevolezza e violazione del diritto di difesa – Contrasto con il canone della ragionevolezza di cui all’art. 3, primo comma, Cost. – Lesione del diritto di difesa, inteso come diritto al giudizio e alla prova, in contrasto con gli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost. – Violazione del principio di eguaglianza tra le parti del processo di cui all’art. 111, secondo comma, Cost. – Illegittimità costituzionale parziale (limitatamente alle parole «delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti,») – Art. 58, comma 3, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, come introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 30/12/2023, n. 220 – Artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, comma secondo Cost. • PROCESSO TRIBUTARIO – Nuove prove in appello – Limiti e preclusioni – Disciplina transitoria introdotto per mezzo del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220 – Applicazione immediata ai giudizi di appello già instaurati a decorrere dal giorno successivo all’entrata in vigore della novella, anziché a quelli il cui primo grado sia instaurato successivamente all’entrata in vigore della novella – Irragionevolezza e violazione del principio del giusto processo – Contrasto con il canone della ragionevolezza di cui all’art. 3, primo comma, Cost. – Illegittimità costituzionale in parte qua (nella parte in cui prescrive che le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. n. 220 del 2023 “si applicano ai giudizi instaurati (…) in secondo grado (…) a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo” – Art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30/12/2023, n. 220 (Disposizioni in materia di contenzioso tributario) – Artt. 3 e 111, commi Cost. • PROCESSO TRIBUTARIO – Nuove prove in appello – Divieto assoluto, introdotto per mezzo del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, di deposito delle notifiche dell’atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell’articolo 14 comma 6-bis – Denunciata violazione dei criteri di delega, irragionevolezza, violazione del diritto di difesa e del giusto processo e del raggiungimento di una decisione giusta – Non fondatezza delle questioni – Art. 58, comma 3, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, come inserito dall’art. 1, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 30/12/2023, n. 220 – Artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 102, primo comma, e 111, commi primo e secondo Cost.»

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

 

Atti di costituzione di diritto di superficie sui terreni – aliquota dell’imposta di registro applicabile

 

Dietrofront. Agli atti di “costituzione” del diritto di superficie su terreni agricoli si applica l’aliquota del 9 per cento

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 23 E del 3 aprile 2025: «IMPOSTA DI REGISTRO – Atti “costitutivi” del diritto di superficie su terreni agricoli – Applicazione per la costituzione dell’aliquota ridotta al 9 per cento e non l’aliquota del 15 per cento – Rettifica di precedenti istruzioni (paragrafo 8 della circolare 29 maggio 2013, n. 18) – Art. 1, comma 1, primo periodo, della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131 (TUR) – Art. 952 c.c.»

 

Legislazione

 

 

Adesione al Concordato preventivo biennale (Cpb) 2025/2026

 

Il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della determinazione della proposta di Concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 aprile 2025, prot. n. 172928/2025: «Approvazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026 e per la relativa accettazione»

 

ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale)

 

Contribuenti ISA: le soglie di accesso ai benefici premiali relativi al periodo d’imposta 2024

Regime premiale per i contribuenti soggetti agli ISA nel periodo d’imposta 2024. Il provvedimento che disciplina le condizioni per l’applicazione dei benefici

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 aprile 2025, prot. n. 176203/2025: «Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96»

 

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CPB e variazioni nella compagine sociale: irrilevante la cessione delle quote nelle S.r.l.

Con la risposta ad interpello n. 102 del 15 aprile 2025, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che la cessione dell’intera partecipazione societaria da parte del socio unico di una società a responsabilità limitata non costituisce causa di cessazione del concordato preventivo piennale (CPB), ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. b-ter), del D.Lgs. n. 13/2024.

La disposizione citata, come precisato anche dalla circolare n. 18/E del 17 settembre 2024 e dalle successive FAQ, si riferisce esclusivamente a modifiche della compagine sociale che interessano società trasparenti ex art. 5 del TUIR, e non si applica alle società di capitali, neppure in presenza di cessioni totali delle partecipazioni. In definitiva, nelle SRL, il conferimento/la cessione delle quote non integrano un causa di cessazione del CPB prevista dall’articolo 21, comma 1, lettera b­ter), del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante «Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale».

Nel caso esaminato, la cessione delle quote da parte del socio della S.r.l. non integra una causa di cessazione del CPB, poiché:

  • la società non è parte attiva nell’operazione (non è né conferente né conferitaria);
  • la modifica riguarda la titolarità delle sue quote, non la società stessa.

 

Link al testo della risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 102 del 15 aprile 2025, con oggetto: CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB)– Cause di cessazione e decadenza del CPB – Cessione/conferimento di partecipazioni – Società a responsabilità limitata Srl che ha aderito al concordato -Conferimento/la cessione delle quote – Causa di cessazione ex art. 21, comma 1, lett. b–ter), del D.Lgs. n. 13 del 2024 (lettera aggiunta dall’art. 4, comma 1, lett. m), del D.Lgs. 05/08/2024, n. 108 e successivamente modificata dall’art. 7-quinquies, comma 1, lett. b), del D.L. 19/10/2024, n. 155, conv., con mod., dalla L. 09/12/2024, n. 189Esclusione – Art. 21, del D.Lgs. 12/02/2024, n. 13




Ulteriore irrigidimento ex comma 5, art. 1, del D.L. 39/2024 29 del blocco del cd. sconto in fattura o della cd. cessione del credito. Tris di chiarimenti sulla locuzione «lavori già effettuati»

On-line un tris di chiarimenti in merito all’applicazione, nell’ambito dei cd. bonus edilizi, dell’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, concernente un’ulteriore irrigidimento del blocco del cd. sconto in fattura o della cd. cessione del credito ivi previsto. Nei citati chiarimenti evidenziato che il “comma 5”, prevede che, per gli interventi edilizi per i quali opera la deroga al blocco del cd. sconto in fattura e della cd. cessione del credito di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e comma 3, lettere a) e b), del decreto-legge n. 11 del 2023, la medesima deroga non trovi applicazione nei casi in cui, nonostante la presentazione della CILA o di altro titolo abilitativo sia avvenuta in data antecedente all’entrata in vigore dello stesso decreto­legge n. 11 del 2023 (ossia, antecedente al 17 febbraio 2023), non risulti sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per «lavori già effettuati», alla data di entrata in vigore del decreto-­legge n. 39 del 2024 (ossia, alla data del 30 marzo 2024).

La ratio della norma è quella di impedire che i soggetti, che anteriormente alla data del 17 febbraio 2023 rientravano nelle deroghe previste dall’articolo 2, commi 2 e 3, del decreto­legge n. 11 del 2023, conservino il diritto all’esercizio delle opzioni del cd. sconto in fattura o della cd. cessione del credito, se non abbiano effettuato lavori per i quali abbiano “sostenut[o]” spese al 30 marzo 2024, documentate da fattura.

Dal tenore letterale del comma 5, dunque, l’applicabilità della deroga ivi prevista opera solo al contemporaneo ricorrere, al 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del decreto-­legge n. 39 del 2024), delle seguenti condizioni:

  • l’avvenuta esecuzione di lavori edili («lavori già effettuati»);
  • il sostenimento dei relativi costi («sostenuta alcuna spesa»);
  • la documentazione di questi mediante fattura («documentata da fattura»).

In considerazione della ratio della norma, a giudizio dell’Agenzia delle entrate, la locuzione «lavori già effettuati» si riferisce alla materiale esecuzione di interventi edilizi, escludendo, dunque, ogni prestazione attinente e/o riconducibile ad attività preparatorie all’effettuazione degli stessi.

In presenza di lavori effettivamente eseguiti alla data del 30 marzo 2024, ritiene l’Agenzia, le ulteriori due condizioni richieste dal richiamato articolo 1, comma 5, del decreto­legge n. 39 del 2024, relative al sostenimento, mediante pagamento, delle spese relative ai lavori effettuati e la loro documentazione mediante fattura, possano essere verificate sia nei rapporti tra committente e appaltatore, sia tra quest’ultimo e gli eventuali subappaltatori (cfr. risposta n. 105/2025)

Pertanto, ai fini dell’applicazione della deroga prevista dal richiamato articolo 1, comma 5, assumono rilevanza anche i pagamenti delle spese per lavori effettuati, documentati con fattura, dal subappaltatore nei riguardi dell’appaltatore e ciò anche nell’ipotesi in cui, alla data del 30 marzo 2024, l’appaltatore non abbia ancora ricevuto dal committente alcun pagamento per i lavori effettuati, né abbia ancora emesso, nei riguardi dello stesso committente, nessuna fattura al fine di documentare l’esecuzione dei lavori.

Al fine di assicurare la finalità del comma 5 (diretta a limitare i soggetti destinati a mantenere la facoltà di esercitare le opzioni di cui all’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020), dunque, il sostenimento della spesa relativa all’esecuzione dei lavori deve avvenire mediante il relativo pagamento entro la data del 30 marzo 2024 e tale pagamento può essere effettuato anche da un soggetto diverso dal committente principale (ad esempio, dall’appaltatore nei riguardi del subappaltatore e ciò indipendentemente dal fatto che, entro la data del 30 marzo 2024, vi sia stato anche un pagamento per lavori effettuati del committente nei riguardi dell’appaltatore).

Oltre al pagamento, il sostenimento delle spese relative a lavori effettuati deve essere documentato mediante fattura (sempre entro la predetta data).

Nei documenti di prassi chiarito che dal tenore della locuzione «lavori già effettuati» contenuta nel comma 5, tale disposizione faccia riferimento all’esecuzione, in senso stretto, di lavori edili.

In altri termini, a giudizio dell’Agenzia delle entrate, la deroga contenuta nel comma 5 opera esclusivamente laddove, alla data del 30 marzo 2024, siano stati sostenuti costi afferenti alla materiale esecuzione degli interventi edilizi (oggetto dell’agevolazione).

Pertanto, la deroga al blocco del cd. sconto in fattura o della cd. cessione del credito di cui al “comma 5non trova applicazione laddove sia stato effettuato esclusivamente il pagamento:

  • della tassa per l’occupazione di suolo pubblico entro la data del 30 marzo 2024 (risposta n. 103/2025);
  • ad opera del condominio/committente di servizi tecnici propedeutici all’inizio dei lavori, specificamente per il computo metrico (risposta n. 104/2025);
  • di prestazione professionali o di consulenza, nonché di oneri di urbanizzazione o per l’ottenimento di autorizzazioni amministrative (risposta n. 105/2025).

Link al testo della risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 105 del 15 aprile 2025, con oggetto: BONUS EDILIZI – Sconto in fattura e cessione del credito – Limitazioni – Deroga – Art. 2 del D.L. 16/02/2023, n. 11, conv., con mod., dalla L. 11/04/2023, n. 38 – Art 1, comma 5, del D.L. 29/03/2024, n. 39, conv., con mod., dalla L. 23/05/2024, n. 67 – Pagamento degli oneri di urbanizzazione – Non rilevanza – Interventi edilizi – Fatture emesse dai subappaltatori – Pagamento effettuato dopo il 30 marzo 2024 – Condizioni – Non sussistenza

Link al testo della risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 104 del 15 aprile 2025, con oggetto: BONUS EDILIZI – Sconto in fattura e cessione del credito – Limitazioni – Deroga – Art. 2 del D.L. 16/02/2023, n. 11, conv., con mod., dalla L. 11/04/2023, n. 38 – Art. 1, comma 5, del D.L. 29/03/2024, n. 39, conv., con mod., dalla L. 23/05/2024, n. 67 – Pagamento di spese per servizi tecnici propedeutici all’inizio dei lavori – Non rilevanza

Link al testo della risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 103 del 15 aprile 2025, con oggetto: BONUS EDILIZI – Sconto in fattura e cessione del credito – Limitazioni – Deroga – Art. 2 del D.L. 16/02/2023, n. 11, conv., con mod., dalla L. 11/04/2023, n. 38 – Art. 1, comma 5, del D.L. 29/03/2024, n. 39, conv., con mod., dalla L. 23/05/2024, n. 67 – Pagamento della tassa per l’occupazione di suolo pubblico – Non rilevanza




Riforma Fiscale. Trasmesso alle Commissioni parlamentari lo schema di D.Lgs. con le disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, contenzioso tributario e sanzioni tributarie

Trasmesso, al fine dell’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 13 marzo 2025che introduce disposizioni integrative e correttive in materia di:

  • Adempimenti tributari
  • Concordato preventivo biennale (CPB)
Principali interventi previsti dal Capo II (articoli 6-10) dello schema di D.Lgs.AG 262

  • Esclusione dei forfetari (art. 6) – A decorrere dal 2025, viene abrogata la possibilità di accesso al concordato preventivo biennale per i contribuenti in regime forfetario.
  • Soglia per l’imposta sostitutiva (art. 7) – Le aliquote dell’imposta sostitutiva si applicano nei limiti di un’eccedenza non superiore a ottantacinquemila euro.
  • Professionisti in forma associataRedditi prodotti in forma associata ed individuale – (art. 8) – Il CPB è ammesso solo se tutti i soci o associati aderiscono in modo unanime. In caso di perdita di tale condizione, l’adesione al CPB cessa automaticamente.
  • Chiarimenti in materia di conferimenti (art. 9) – Ai fini dell’esclusione o della cessazione dal concordato si considera rilevante esclusivamente il conferimento d’azienda o di ramo d’azienda. In pratica, i conferimenti bloccano il CPB solo se hanno ad oggetto aziende o rami d’azienda. Restano irrilevanti i conferimenti in denaro.
  • Proroga del termine di adesione al CPB (art. 10) – Il termine per l’adesione viene posticipato al 30 settembre (ovvero al nono mese successivo alla chiusura dell’esercizio, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare).

 

  • Contenzioso tributario
  • Sanzioni tributarie

Del provvedimento si segnala l’abrogazione della disciplina del concordato preventivo biennale per i soggetti che aderiscono al regime forfettario. Inoltre, viene modificata la disciplina sanzionatoria doganale. Si evidenzia, inoltre, che l’articolo 11 è finalizzato a confermare l’obbligo del difensore di attestare la conformità della copia informatica al documento analogico da lui detenuto, con la conseguenza che il giudice non terrà conto degli atti e documenti cartacei, depositati con modalità digitali, sprovvisti di tale attestazione di conformità. In particolare, la lettera a) modifica il comma 5-bis dell’articolo 25-bis del D.Lgs. n. 546/1992, introdotto dal recente decreto legislativo n. 220/2023. 

 

Link al testo dell’atto del Governo n. 262, recante: «Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, contenzioso tributario e sanzioni tributarie» – Atto del Governo n. 262

La ratio del provvedimento e la relazione tecnica

Link al testo della relazione illustrativa e della relazione tecnica dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, contenzioso tributario e sanzioni tributarie – Atto del Governo n. 262

ATN e AIR

Link al testo dell’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) e dell’analisi tecnico-normativa (ATN) allegate allo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, contenzioso tributario e sanzioni tributarie, trasmesso il 7 aprile 2025 alla Presidenza del Senato della Repubblica – Atto del Governo n. 262

 

 




Nuovi Codici Ateco 2025. Le procedure di acquisizione dei modelli anagrafici e dei modelli dichiarativi sono state adeguate alla nuova classificazione Istat

Con risoluzione dell’8 aprile 2025 (di seguito riportata) reso noto, che al fine di recepire la nuova classificazione ATECO 2025, l’Agenzia delle entrate ha adeguato le funzioni di acquisizione dei dati anagrafici e dei modelli dichiarativi.

L’adozione della nuova classificazione non comporta l’obbligo di presentare la dichiarazione di variazione dei dati ai sensi degli articoli 35 e 35-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e dell’articolo 7, comma 8, del D.P.R 29 settembre 1973, n. 605.

Tuttavia, il contribuente, in occasione della presentazione della prima dichiarazione di variazione dei dati effettuata ai sensi delle richiamate disposizioni generali, oppure se previsto da specifiche disposizioni normative o regolamentari, comunica i codici delle attività esercitate coerentemente con la nuova classificazione ATECO 2025.

 

 

La risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 24 dell’ 8 aprile 2025

 

Di seguito il testo integrale della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 24 dell’ 8 aprile 2025, con oggetto: Nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025

 

Con la pubblicazione del comunicato ISTAT in Gazzetta Ufficiale (n. 302 del 27 dicembre 2024), dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, disponibile sul sito internet www.istat.it, che sostituisce la precedente versione ATECO 2007 (aggiornamento 2022).

Dal punto di vista operativo, la nuova classificazione è attiva dal 1° aprile 2025 (1), sia per i contribuenti, sia per le Pubbliche Amministrazioni che la utilizzano per fini istituzionali.

Al fine di recepire la nuova classificazione ATECO 2025, l’Agenzia delle entrate ha adeguato le funzioni di acquisizione dei dati anagrafici e dei modelli dichiarativi.

 

Come verificare il codice attività attualmente presente in Anagrafe Tributaria

 

I contribuenti possono verificare i codici ATECO, prevalente e secondari, collegati alla propria posizione fiscale e registrati in Anagrafe Tributaria, accedendo alla propria area riservata (2) del sito internet dell’Agenzia delle entrate e consultando la sezione “Cassetto fiscale – Consultazioni – Anagrafica”.

 

Comunicazione del nuovo codice attività

 

A partire dal 1° aprile 2025, tutti gli operatori interessati dall’aggiornamento dei codici attività sono tenuti a utilizzare i nuovi codici negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle entrate (3).

L’adozione della nuova classificazione ATECO 2025 non comporta l’obbligo di presentare la dichiarazione di variazione dei dati ai sensi degli articoli 35 e 35-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e dell’articolo 7, comma 8, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

Tuttavia, il contribuente, in occasione della presentazione della prima dichiarazione di variazione dei dati effettuata ai sensi delle richiamate disposizioni generali, oppure se previsto da specifiche disposizioni normative o regolamentari (4), comunica i codici delle attività esercitate coerentemente con la nuova classificazione ATECO 2025.

Al riguardo, si ricorda che, se il contribuente è iscritto nel Registro delle Imprese, la dichiarazione di variazione dei dati dovrà essere effettuata con la Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere; altrimenti, il contribuente dovrà utilizzare uno dei modelli pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate (5).

IL CAPO DIVISIONE AGGIUNTO

  


(1) – Per maggiori dettagli è possibile consultare il sito dell’ISTAT al seguente link: https://imprese.istat.it.

(2) – Si ricorda che è possibile accedere all’area riservata mediante le credenziali SPID, Carta nazionale dei servizi (CNS), Carta d’identità elettronica (CIE) e, per i soggetti titolari di partita IVA, mediante le credenziali Entratel/Fisconline rilasciate dall’Agenzia.

(3) – Per le dichiarazioni IVA 2025 presentate dal 1° aprile 2025, i contribuenti possono indicare i codici ATECO 2007 (aggiornamento 2022), oppure i “nuovi” codici ATECO 2025, avendo cura di riportare il codice 1 nella casella “Situazioni particolari” presente nel frontespizio del modello (cfr. FAQ del 5 marzo 2025 – https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/risposte-alle-domande-frequenti-iva-2025).

Risposte alle domande più frequenti

Faq del 5 marzo 2025Dal 1° gennaio 2025 è in vigore la classificazione ATECO 2025 che, come comunicato dall’ISTAT, verrà adottata operativamente dal 1° aprile 2025. Per le dichiarazioni IVA 2025 che saranno presentate a decorrere dalla predetta data del 1° aprile 2025 quali codici ATECO dovranno essere indicati nei corrispondenti campi del modello?

Per le dichiarazioni IVA 2025 che saranno presentate a decorrere dal 1° aprile 2025, i contribuenti potranno indicare, in alternativa: i precedenti codici ATECO 2007 (aggiornamento 2022) oppure i “nuovi” codici ATECO 2025, avendo cura di riportare il codice 1 nella casella “Situazioni particolari” presente nel frontespizio del modello. A tal fine, prima della predetta data (1° aprile 2025), saranno aggiornati il software di compilazione e la procedura di controllo della dichiarazione annuale IVA 2025 per consentire questa modalità di compilazione. – (cfr. Versione software: 1.0.2 del 01/04/2025 – Aggiunta del codice 1 nella casella del frontespizio: “Situazioni particolari per permettere l’inserimento dei nuovi codici Ateco 2025 all’interno del quadro VA. In caso di non utilizzo della casella in questione i codici Ateco ammessi saranno quelli previsti dalla precedente codifica).

 

(4) – Si fa riferimento, ad esempio, alla comunicazione per la fruizione del credito d’imposta ZES unica, di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2025 (paragrafo 3.6, lettera c)).

(5) – Modelli AA5/6 e AA7/10 per i soggetti diversi dalle persone fisiche; modello AA9/12 per le persone fisiche; modello ANR/3 per l’identificazione diretta ai fini IVA dei soggetti non residenti.

Link ai modelli:

  • AA5/6 e AA7/10 (per soggetti diversi dalle persone fisiche)
  • AA9/12 (per imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti, ecc.)
  • ANR/3 (per l’identificazione diretta ai fini IVA dei soggetti non residenti).

 

Le Nuova classificazione ATECO 2025. I documenti Istat (struttura, codici e titoli, note esplicative e tabelle di corrispondenza)




Primi chiarimenti sulla sterilizzazione dei Titoli di Stato, Buoni fruttiferi postali e Libretti di risparmio postale ai fini ISEE

Da giovedì 3 aprile sarà possibile escludere (per un importo massimo di 50mila euro per nucleo familiare) i Titoli di Stato, i Buoni Fruttiferi postali (inclusi quelli trasferiti allo Stato) e i libretti di risparmio postale dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’ISEE.

Per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate, le DSU già presentate nell’anno in corso restano valide fino alla naturale scadenza, ferma restando la facoltà di richiedere una nuova attestazione ISEE per escludere, nel limite massimo di 50mila euro, gli strumenti di risparmio richiamati dalla norma.

Con la pubblicazione, nella sezione pubblicità legale, del Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 75 del 2 aprile 2025, di approvazione del modello aggiornato della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’ISEE e le relative istruzioni per la compilazione, di cui all’Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento, adottato ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, è infatti approvato il modello aggiornato della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’ISEE e le relative istruzioni per la compilazione, come riportato nell’Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto.

Il provvedimento rende operativo quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera d), numero 5, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2025, n. 13, entrato in vigore il 5 marzo 2025 che, esclude dal patrimonio mobiliare rilevante ai fini dell’indicatore, i titoli di Stato di cui all’articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, i buoni fruttiferi postali, inclusi quelli trasferiti allo Stato, e i libretti di risparmio postale, per un importo massimo di 50.000 euro per nucleo familiare.

La nuova modulistica sostituisce, dal 3 aprile 2025, i precedenti modelli e istruzioni. Resta fermo, invece, il modello di tipo dell’attestazione ISEE.

Per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate, le DSU già presentate nell’anno in corso restano valide fino alla naturale scadenza. Permane però la facoltà di richiedere una nuova attestazione ISEE, presentando una nuova DSU calcolata secondo la normativa di recente introduzione.

 

Pubblicata la circolare Inps con i chiarimenti sulle modifiche apportate al Regolamento ISEE e alla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’ISEE

 

Al riguardo, con  circolare n. 73 del 3 aprile 2025, l’Inps ha fornito le prime indicazioni in merito alle modifiche apportate al Regolamento ISEE, di cui al D.P.C.M. n. 159 del 2013, dal D.P.C.M. n. 13 del 2025, con il quale vengono recepite nel citato Regolamento ISEE le disposizioni normative introdotte successivamente all’entrata in vigore del medesimo e viene integrato l’articolo 5 dello stesso al fine di attuare le disposizioni dell’articolo 1, comma 183, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

 

Le modifiche e integrazioni al Regolamento ISEE che recepiscono e coordinano le disposizioni già previste a livello legislativo

 

Come anticipato, a seguito delle modifiche apportate dal D.P.C.M. n. 13 del 2025, nel Regolamento ISEE sono state recepite disposizioni emanate successivamente all’entrata in vigore del medesimo, in particolare:

a) l’articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, che ha previsto:

– l’esclusione dai redditi ai fini ISEE dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari, laddove non già inclusi nel reddito complessivo ai fini IRPEF, percepiti in ragione di una condizione di disabilità (cfr. la lettera f del comma 2 dell’art. 4 del Regolamento ISEE);

– la riformulazione della disciplina relativa alla sottrazione dall’ISEE del trattamento percepito ai fini dell’accertamento dei requisiti per il mantenimento dello stesso (cfr. il comma 5 dell’art. 4 del Regolamento ISEE);

– l’introduzione della maggiorazione dello 0,5 al parametro della scala di equivalenza per ogni componente del nucleo con disabilità media, grave o non autosufficiente, sopprimendo contestualmente alcune previsioni del Regolamento ISEE che escludevano dal computo dei redditi alcune spese o importi forfettari a titolo di franchigia, in relazione alla presenza di soggetti non autosufficienti o con disabilità di cui alle lettere b), c) e d) del previgente comma 4 dell’articolo 4 del Regolamento ISEE (cfr. la lettera c-bis dell’Allegato n. 1 al Regolamento ISEE e il nuovo comma 4 dell’articolo 4 del medesimo Regolamento);

 

b) l’articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, che ha previsto:

– l’introduzione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) precompilata, che consente di acquisire nella DSU i dati già disponibili presso le Amministrazioni pubbliche (cfr. la lettera n-bis) del comma 1 dell’art. 1 del Regolamento ISEE);

– la modifica del periodo di validità della DSU, prevedendo che la stessa abbia validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre (cfr. il comma 1 dell’art. 10 del Regolamento ISEE);

– la modifica dell’anno di riferimento del patrimonio immobiliare e mobiliare, prevedendo che sia il secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (cfr. i commi 2, 3 e 4 dell’art. 5 del Regolamento ISEE);

– la modifica del periodo di validità dell’ISEE corrente e l’estensione dell’utilizzo nel caso di rilevanti variazioni del patrimonio (cfr. l’art. 9 del Regolamento ISEE).

 

Al riguardo, l’Istituto ha fornito indicazioni relative alle modifiche apportate dalle citate norme con la circolare n. 137 del 25 luglio 2016 e i messaggi n. 3418 del 20 settembre 2019 e n. 3835 del 23 ottobre 2019.

 

Esclusione dei titoli di Stato, dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali dal patrimonio mobiliare ai fini dell’ISEE

 

Il comma 4-bis dell’articolo 5 del Regolamento ISEE, inserito dall’articolo 1, comma 1, lettera d), numero 5), del D.P.C.M. n. 13 del 2025, dispone che: «Dal patrimonio mobiliare di cui al comma 4 sono esclusi i titoli di Stato di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, i buoni fruttiferi postali, ivi inclusi quelli trasferiti allo Stato, e i libretti di risparmio postale, nel limite complessivo di 50.000 euro, ai sensi dell’articolo 1, comma 184, della legge 30 dicembre 2023, n. 213».

Pertanto, sono esclusi dalla determinazione del valore dell’ISEE, nel limite complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato, i buoni fruttiferi postali, inclusi quelli trasferiti allo Stato, e i libretti di risparmio postale dando, quindi, attuazione all’articolo 1, comma 183, della legge n. 213 del 2023 (cfr. l’art. 1, comma 184, della legge n. 213 del 2023).

 

Aggiornamento della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’ISEE e delle relative istruzioni per la compilazione.Entrata in vigore dell’articolo 5, comma 4-bis, del Regolamento ISEE

 

Con il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze 2 aprile 2025, n. 75, pubblicato il 2 aprile 2025 nella sezione pubblicità legale del sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sono stati approvati, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del Regolamento ISEE, il modello aggiornato della DSU e le relative istruzioni, che sostituiscono dal 3 aprile 2025, giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto, il precedente modello DSU e le relative istruzioni (cfr. l’art. 1 del decreto direttoriale).

Dal 3 aprile 2025 è possibile, pertanto, non indicare o ridurre nel Quadro FC2, sezione I e II, del Modulo FC.1 della DSU Mini o Integrale, il valore dei titoli di Stato di cui all’articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, dei buoni fruttiferi postali, inclusi quelli trasferiti allo Stato, dei libretti di risparmio postale, posseduti alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU, fino a un valore complessivo massimo di 50.000 euro per nucleo familiare.

Per la DSU corrente è possibile applicare le medesime modalità nel Quadro S5 del Modello MS con riferimento al patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre dall’anno precedente a quello di presentazione della DSU.

Il valore dei predetti rapporti mobiliari, eccedente il valore complessivo di 50.000 euro per nucleo familiare, deve essere riportato nei Quadri sopraindicati.

Per le DSU precompilate è onere del dichiarante eliminare o ridurre il valore dei rapporti finanziari precompilati dall’Agenzia delle Entrate per le predette tipologie di rapporto fino a un valore complessivo massimo di 50.000 euro per nucleo familiare.

 

 Il nuovo modello DSU

 

Si riepilogano le principali modifiche e integrazioni apportate alla modulistica e alle istruzioni della DSU:

– sono state aggiornate le indicazioni alle varie annualità dei dati presenti nell’ISEE e sono stati inseriti i riferimenti (righi, colonne, codici) alle dichiarazioni e alle certificazioni fiscali relative all’anno di imposta 2023;

– è stata integrata la legenda del Quadro FC2 del Modulo FC.1 della DSU Mini e Integrale e del Quadro S5 del Modello MS della DSU corrente ed è stato inserito un nuovo paragrafo nelle istruzioni (istruzioni, parte 2, paragrafo 4.3) aggiornate con le disposizioni di cui al citato comma 4-bis dell’articolo 5 del Regolamento ISEE;

– sono state integrate le istruzioni per la compilazione (istruzioni, parte 2, paragrafo 5), precisando che, per le DSU presentate nell’anno 2025 non rilevano nel calcolo dell’ISEE gli immobili distrutti o dichiarati inagibili a seguito di calamità naturali (  l’art. 1, comma 667, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).

 

La nuova modulistica e le relative istruzioni per la compilazione sono disponibili nel sito dell’Istituto www.inps.it al servizio “ISEE Portale Unico”, sezione “Informazione” > “Modulistica e Modelli”.

Infine, nella circolare evidenziato che i cittadini che hanno già presentato a decorrere dal 1° gennaio 2025 la DSU per l’attestazione ISEE e che vogliano avvalersi delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 4-bis, del Regolamento ISEE devono presentare una nuova DSU.

 

Fonte: Portale: www.lavoro.gov.it e Inps.it

 




Dietrofront. Agli atti di “costituzione” del diritto di superficie su terreni agricoli si applica l’aliquota del 9 per cento

È stata pubblicata dall’Agenzia delle entrate, la risoluzione n. 23/E di oggi (3 aprile 2025) che, alla luce del recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, precisa che agli atti di “costituzione” del diritto di superficie su terreni agricoli si applica l’aliquota del 9 per cento prevista dal primo periodo dell’articolo 1, comma 1, della Tariffa allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (TUR), approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in luogo dell’aliquota del 15 per cento di cui al terzo periodo del medesimo comma. La risoluzione in esame, risulta in linea di con la risoluzione n. 4 del 15 gennaio 2021, in tema di tassazione degli atti “costitutivi” di servitù su terreni agricoli.  Anche nella citata risoluzione del 2021 si afferma che in tema di imposta di registro, il termine «trasferimento» contenuto nell’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 è stato adoperato dal legislatore per indicare tutti quegli atti che prevedono il passaggio da un soggetto ad un altro della proprietà di beni immobili o della titolarità di diritti reali immobiliari di godimento e non può essere riferito agli atti costituenti diritti reali di godimento come la servitù, la quale non determina il trasferimento ma la compressione del diritto di proprietà del fondo servente per l’ “utilitas” del fondo dominante, non autonomamente trasferibile dalla proprietà del medesimo; ne consegue che all’atto costitutivo di servitù su terreni agricoli si applica non già l’aliquota del 15%, prevista per gli atti di trasferimento di terreni agricoli a soggetti diversi dagli imprenditori agricoli a titolo principale, ma l’aliquota del 9 per cento, prevista per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali di godimento. (Cfr, Sentenza n. 22198 del 5 settembre 2019 della Suprema Corte di Cassazione; conf: Cass. nn. 22199, 22200, 22201 del 2019 nonché nn. 6761, 6762, 6763, 6764, 22188 del 2020).

 

La risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 23 del 3 aprile 2025

 

Di seguito il testo integrale della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 23 E del 3 aprile 2025, con oggetto: IMPOSTA DI REGISTRO – Atti “costitutivi” del diritto di superficie su terreni agricoli – Articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR) – Art. 952 e seguenti del c.c.

 Con riferimento alla tassazione, ai fini dell’imposta di registro, di un atto di “costituzione” del diritto di superficie su terreni agricoli ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della Tariffa, Parte prima (di seguito, Tariffa), allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (TUR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, si forniscono le seguenti indicazioni.

Il diritto di superficie è disciplinato dagli articoli 952 e seguenti del codice civile. In particolare, l’articolo 952 (rubricato “Costituzione del diritto di superficie”) prevede, al primo comma, che «Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà» e, al secondo comma, che «Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo».

Dal punto di vista fiscale, l’articolo 43, comma 1, lettera a), del TUR stabilisce che «La base imponibile, salvo quanto disposto negli articoli seguenti, è costituita: […] per i contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali dal valore del bene o del diritto alla data dell’atto […]».

In relazione all’aliquota applicabile, l’articolo 1, comma 1, della Tariffa dispone, al primo periodo, che sono soggetti a imposta di registro con l’aliquota del 9 per cento gli «Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi» e, al terzo periodo, che l’imposta di registro si applica con l’aliquota del 15 per cento «Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale».

Al riguardo, la circolare 19 dicembre 2013, n. 36/E (in “Finanza & Fisco” n. 39/2013, pag. 3192), al paragrafo 8 concernente il “Diritto di superficie su terreni destinati alla realizzazione di impianti fotovoltaici”, aveva chiarito che “in base al disposto dell’articolo 1 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento sono assoggettati all’imposta nella misura dell’8 per cento (n.d.r. ora 9%). Tuttavia, nell’ipotesi in cui oggetto della concessione del diritto di superficie sia un terreno agricolo, l’imposta è applicata nella misura del 15 per cento” e che “per effetto delle modifiche introdotte con l’articolo 10 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR, gli atti aventi ad oggetto la concessione del diritto di superficie di cui si tratta, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2014, saranno soggetti ad imposta di registro nella misura proporzionale del 9%”. (1)

Diversamente, la Corte di Cassazione, con ordinanza 22 ottobre 2024, n. 27293, ha affermato l’applicabilità a un atto di “costituzione” del diritto di superficie su terreni agricoli per la realizzazione di un impianto fotovoltaico dell’imposta di registro con l’aliquota dell’8 per cento prevista, ratione temporis, dall’articolo 1, comma 1, primo periodo, della Tariffa, in luogo di quella del 15 per cento di cui al successivo terzo periodo.

Nella citata pronuncia la Corte, dopo aver ricostruito la disciplina civilistica del diritto di superficie (2), ha precisato che la disposizione del terzo periodo dell’articolo 1, comma 1, della Tariffa “è applicabile al trasferimento e non alla “costituzione” di un diritto reale di godimento“.

L’orientamento espresso dalla citata ordinanza n. 27293 del 2024 è conforme a quello precedentemente riportato nell’ordinanza 11 febbraio 2021, n. 3461, ove la Cassazione, sempre con riferimento alla tassazione di un atto di “costituzione” del diritto di superficie su terreni agricoli per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, ha condiviso «l’indirizzo già espresso con sentenza n. 16495 del 2003 […] in fattispecie riguardante la costituzione di un diritto di servitù (ai fini fiscali assimilabile a quella in esame), secondo cui: “Il termine trasferimento contenuto nel D.P.R. 131 del 1986, art. 1, della tariffa allegata è stato adoperato dal legislatore per indicare tutti quegli atti che prevedono il passaggio da un soggetto ad un altro della proprietà di beni immobili o della titolarità di diritti reali immobiliari di godimento e non può essere riferito agli atti che costituiscono diritti reali di godimento come la servitù, la quale non comporta trasferimento di diritti o facoltà del proprietario del fondo servente ma compressione del diritto di proprietà di questi a vantaggio di un determinato fondo (dominante)””.(3)

Tanto premesso, alla luce del richiamato orientamento della giurisprudenza di legittimità, devono ritenersi superate le indicazioni contenute nei documenti di prassi sopra indicati, con specifico riferimento alla tassazione, ai fini dell’imposta di registro, degli atti di “costituzione” del diritto di superficie su terreni agricoli.

Pertanto, agli atti di “costituzione” del diritto di superficie su terreni agricoli si applica l’aliquota del 9 per cento prevista dal primo periodo dell’articolo 1, comma 1, della Tariffa, in luogo dell’aliquota del 15 per cento di cui al terzo periodo del medesimo comma.

***

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

 

 

 


Nota (1)Cfr. anche circolare 10 giugno 1986, n. 37, parte n. 39, la quale aveva precisato che l’articolo 1-bis della Tariffa, Parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, secondo cui si applica l’aliquota del 15 per cento agli «Atti traslativi a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, atti traslativi e costitutivi di diritti reali immobiliari, compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi», è stato assorbito nel vigente articolo 1 della Tariffa; risoluzione 22 giugno 2000, n. 92, che, sia pure con riferimento agli atti di “costituzione” di servitù di elettrodotto su terreni agricoli, aveva chiarito che le disposizioni del comma 1 dell’articolo 1 della Tariffa “attengono alle diverse tipologie di atti traslativi elencati nel primo periodo, nonché alle diverse ipotesi che si possono verificare nell’ambito della medesima categoria di atti, individuati nei periodi successivi al primo.

Il primo periodo del comma 1, infatti, espressamente stabilisce l’obbligo della registrazione in termine fisso per gli “atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi”.

Nei successivi periodi viene altresì precisata la modalità di tassazione di ogni singolo “trasferimento”; è evidente che devono intendersi ricompresi in tale termine anche gli atti “costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento”, in quanto espressamente indicati nel primo periodo del comma in esame.

Da quanto precisato consegue che non vi è alcun dubbio circa l’applicabilità agli atti costitutivi di servitù su di un terreno agricolo dell’aliquota proporzionale del 15 per cento, prevista dal più volte citato art. 1 della Tariffa. Tale trattamento va esteso a tutti i trasferimenti di terreni di natura agricola che non si avvalgono di particolari regimi agevolativi”; nonché, da ultimo, risposta a interpello n. 365, pubblicata il 3 luglio 2023.

 


Nota (2) – La Corte ha evidenziato che l’articolo 952 del codice civile individua due fattispecie distinte: “La prima è la concessione da parte del proprietario di un fondo del diritto di erigere e mantenere una costruzione al di sopra di esso a favore di un terzo, il quale acquisirà la proprietà del manufatto, una volta completato. La seconda consiste nel trasferimento della titolarità giuridica di un immobile separatamente dalla proprietà del suolo che rimane in capo al concedente.

2.8. In entrambe le configurazioni contemplate dall’art. 952 cod. civ., si assiste alla separazione tra la titolarità giuridica del fondo e quella della costruzione (da edificare o già esistente).

L’istituto non comporta, però, un frazionamento della titolarità giuridica del suolo che […] rimane in capo al concedente, ma una compressione per quest’ultimo del diritto di proprietà a seguito della rinuncia ad esercitare il suo pieno potere di disposizione sul bene gravato dal diritto di superficie. Pertanto, la peculiarità del diritto di superficie è quella di mantenere distinta la proprietà della costruzione dalla proprietà del suolo. La “costituzione” a favore di terzi di un diritto reale di godimento (quale il diritto di superficie) non determina alcun effetto estintivo della titolarità del diritto di proprietà in capo all’originario proprietario […].

3. In ragione della chiara distinzione rilevabile dal disposto dell’art. 952 cod. civ. va precisato che alla formazione della proprietà superficiaria si perviene mediante la “costituzione” del diritto di superficie (Cass. n. 1844/1993) […], atteso che la costituzione di un diritto di superficie ha consentito successivamente di costruire e mantenere la proprietà dell’impianto fotovoltaico distinta da quella del suolo, sicché solo tale proprietà superficiaria può essere “trasferita””.

 


Nota (3) – Con riferimento all’applicazione dell’imposta di registro agli atti “costitutivi” di servitù su terreni agricoli, si rinvia alla risoluzione 15 gennaio 2021, n. 4/E, che, nel richiamare, tra le altre, la citata sentenza n. 16495 del 2003, ha affermato che, ai fini dell’imposta di registro, la tassazione degli atti “costitutivi” di servitù su terreni agricoli è operata con l’aliquota prevista dall’articolo 1, comma 1, primo periodo, della Tariffa, in luogo di quella prevista dal terzo periodo del medesimo comma, superando, sul punto, le indicazioni contenute nella citata risoluzione n. 92 del 2000 e riprese nella circolare 29 maggio 2013, n. 18/E, paragrafo 4.16. (in “Finanza & Fisco” n. 15/2013, pag. 1004)

 

Vedi anche:

Soggetta al registro con l’aliquota del 9% l’atto di costituzione del diritto di superficie sul terreno agricolo destinato alla costruzione di un impianto fotovoltaico

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 3461 del 11/02/2021 (Presidente: Zoso Liana Maria Teresa, Relatore: Fasano Anna Maria) – IMPOSTA DI REGISTRO – Tariffa – Imposta proporzionale di registro – Atti previsti nell’art. 1, primo e secondo periodo, della tariffa allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131 (TUR) – Interpretazione del termine “trasferimento” – Riferibilità agli atti di costituzione di diritti reali di godimento su terreni agricoli, con applicazione della maggiore aliquota del 15 per cento – Esclusione – Fondamento – Fattispecie in tema di diritto di superficie – Art. 952 c.c.

In tema di imposta di registro, il termine “trasferimento”, contenuto nell’art. 1 della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, è stato adoperato dal legislatore per indicare tutti quegli atti che prevedono il passaggio da un soggetto ad un altro della proprietà di beni immobili o della titolarità di diritti reali immobiliari di godimento e non può essere riferito agli atti che costituiscono diritti reali di godimento come (nella specie) la superficie, la quale non comporta trasferimento di diritti ma “si costituisce” attraverso la separazione tra la proprietà del suolo e quella della costruzione soprastante già esistente o da costruire con effetti in confronto del concedente (l’obbligo di consentire la costruzione e di non recarvi pregiudizio) e del superficiario (diritto di fare e mantenere l’opera o diritto di proprietà sulla costruzione).

 

I documenti di prassi richiamati dalla risoluzione

 

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18 E del 29 maggio 2013, con oggetto: IMPOSTA DI REGISTRO (c.d. TUR) – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI (c.d. TUS) – IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE (c.d. TUIC) – Tassazione degli atti notarili – Guida operativa – D.P.R. 26/24/1986, n. 131 – D.Lgs. 31/10/1990, n. 346 – D.Lgs. 31/10/1990, n. 347

Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 92 E del 22 giugno 2000, con oggetto: IMPOSTA DI REGISTRO – Atto di costituzione di servitù di elettrodotto – Applicabilità agli atti costitutivi di servitù su di un terreno agricolo dell’aliquota proporzionale del 15 per cento, prevista dall’art.1 della Tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 5 del 2025

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Gli approfondimenti

 

Le differenze di cambi delle poste monetarie in valuta dopo la riforma fiscale (D.Lgs. n. 192/2024)
di Marco Orlandi

 

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni Unite Civili

 

Responsabilità dei soci ex art. 36 D.P.R. n. 602 del 1973 – Motivazione, prove e diritto alla difesa

 

Responsabilità dei soci di una società S.r.l. cancellata dal registro delle imprese. Va accertata in un diverso e autonomo accertamento (ai soci) adeguatamente motivato, con onere probatorio a carico del Fisco

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 3625 del 12 febbraio 2025: «SOCIETÀ DI CAPITALI – Società a responsabilità limitata – Scioglimento – Procedimento civile – Domanda giudiziale – Interesse ad agire – Cancellazione della società dal registro delle imprese – Responsabilità dei soci ex art. 36 D.P.R. n. 602 del 1973 – Presupposto – Riscossione in base al bilancio di liquidazione (art. 2495 c.c.) – Natura – Apposito avviso di accertamento – Onere probatorio – Art. 36, comma 5, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – Art. 2495, comma 3, c.c. – Art. 100 c.p.c. • SOCIETÀ DI CAPITALI – Società a responsabilità limitata – Scioglimento – Responsabilità dei soci per debito tributario della società estinta – Presupposto – Riscossione in base al bilancio di liquidazione – Accertamento nei confronti dei soci ex art. 36, comma 5, D.P.R. n. 602 del 1973 – Necessità – Apposito avviso di accertamento – Onere probatorio – Art. 36, comma 5, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – Art. 21, del D.Lgs. 31/12/1992 n. 546 – Art. 7, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 24 Cost.»

 

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

 

Disciplina dei tributi indiretti diversi dall’IVA

 

Le novità in materia di imposte di registro, ipocatastali, di bollo e altri tributi minori introdotte dai D.Lgs. nn. 87 e 139 del 2024 nell’ambito della Riforma fiscale

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 14 marzo 2025: «IMPOSTA DI REGISTRO – IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI – IMPOSTA DI BOLLO e altri tributi minori – Accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale -Aggiornamento delle intestazioni catastali – Tributi speciali per i servizi resi dagli Uffici dell’Agenzia delle entrate -Interventi modificativi apportati dal D.Lgs. n. 139/2024 – Modifiche al sistema sanzionatorio – D.Lgs. 18/09/2024, n. 139 – Art. 4, del D.Lgs. 14/06/2024, n. 87 – D.P.R. 26/04/1986, n. 131 (TUR) – D.Lgs. 31/10/1990, n. 347 (TUIC) – D.P.R. 26/10/1972, n. 642»

 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti

 

Disciplina delle società sportive dilettantistiche (SSD)

 

Le società sportive dilettantistiche: profili civilistici e fiscali 

Documento di Ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 20 marzo 2025

 

 

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Nuova Classificazione delle Attività Economiche ATECO 2025. Per le nuove iscrizioni Inps necessario il controllo di coerenza tra la descrizione del codice ATECO 2025 indicato e l’inquadramento automatizzato

Dal 1° aprile l’iscrizione delle aziende con dipendenti è effettuata con l’indicazione della nuova classificazione ATECO 2025, predisposta dall’Istat. Per le iscrizioni antecedenti a tale data sarà necessario continuare a indicare il codice Ateco 2007.

Si sottolinea l’importanza di controllare che ci sia coerenza tra la descrizione del codice ATECO 2025 indicato e l’inquadramento automatizzato generato dalla procedura di iscrizione dei datori di lavoro, rispetto all’attività economica effettivamente svolta.

Questa nuova classificazione rappresenta un importante aggiornamento, volto a rappresentare in maniera più adeguata i cambiamenti in atto nella realtà economica nazionale e a garantire una lettura uniforme del tessuto produttivo da parte di tutti gli operatori economici.

Per i dettagli si rinvia alla Circolare n. 71 del 31 marzo 2025, oltre che alle indicazioni visualizzabili accedendo al menzionato servizio iscrizioni.

(Così, comunicato stampa Inps dell’1° aprile 2025)

 

Le Nuova classificazione ATECO 2025. I documenti Istat (struttura, codici e titoli, note esplicative e tabelle di corrispondenza)