Rottamazione-quater. Il 28 febbraio 2025 scade la prossima rata. Tempestivi i pagamenti effettuati entro il 5 marzo 2025

In arrivo una nuova scadenza per i contribuenti che sono in regola con i pagamenti precedenti della Rottamazione-quater. Il 28 febbraio 2025 è il termine per il versamento della prossima rata della Definizione agevolata delle cartelle. In considerazione degli ulteriori 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, saranno comunque ritenuti tempestivi i pagamenti effettuati entro il 5 marzo 2025.

Per pagare si devono utilizzare i moduli allegati alla Comunicazione delle somme dovute inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione, anche disponibile in copia sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

In caso di mancato versamento, oppure qualora venga effettuato oltre il termine ultimo o per importi parziali, la legge prevede la perdita dei benefici della Definizione agevolata e gli importi già corrisposti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

A tale riguardo si specifica che, per i piani di pagamento in regola con i versamenti delle rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024, i contribuenti, al fine di non perdere i benefici della Definizione agevolata, devono continuare a rispettare le scadenze indicate nelle Comunicazioni delle somme dovute già in loro possesso, a partire, appunto, dalla prossima rata del 28 febbraio.

Ciò in quanto, per tali piani, non si applicano le previsioni della riammissione alla “Rottamazione-quater prevista dalla legge n. 15/2025, di conversione del decreto Milleproroghe (D.L. n. 202/2024).

 

Come e dove pagare

 

È possibile pagare in banca, agli uffici postali, nelle tabaccherie e ricevitorie, agli sportelli bancomat (Atm) abilitati, utilizzando i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPa, sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it oppure con l’App Equiclick. Si può pagare anche direttamente agli sportelli di Agenzia delle entrate- Riscossione prenotando un appuntamento.

 

Servizi online.

 

I contribuenti che hanno necessità di recuperare la Comunicazione delle somme dovute e i moduli di pagamento possono sempre scaricarne una copia direttamente nell’area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it oppure riceverli via e-mail inviando una richiesta dall’area pubblica, senza necessità quindi di credenziali di accesso, allegando un documento di riconoscimento. Sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione è disponibile anche ContiTu, il servizio che consente di scegliere di pagare in via agevolata soltanto alcuni degli avvisi/cartelle contenuti nella Comunicazione delle somme dovute.

 

Cosa prevede la definizione agevolata

 

La Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, la cosiddetta Rottamazione-quater introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), consente di versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio. In fase di adesione alla Rottamazione-quater, i contribuenti hanno potuto scegliere di dilazionare il pagamento fino a un massimo di 18 rate in cinque anni. Successivamente, l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha inviato agli interessati la Comunicazione delle somme dovute, cioè la lettera di risposta con l’esito della richiesta, l’elenco dei debiti “rottamati”, l’importo dovuto e i moduli di pagamento. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 26 febbraio 2025)

 

Vedi anche:

 Le scadenze fiscali del mese di marzo




Inquadramento previdenziale e contributivo per i creatori di contenuti digitali. Pubblicata la circolare Inps

L’Inps annuncia la pubblicazione di una nuova circolare (Circolare Inps n. 44 del 19 febbraio 2025) riguardante l’inquadramento previdenziale e contributivo dei creatori di contenuti digitali (DCC), un settore in rapida evoluzione che coinvolge soprattutto i giovani. Questa circolare fornisce linee guida chiare e pratiche per facilitare la gestione degli obblighi fiscali e contributivi legati a queste nuove professioni.

L’obiettivo principale della circolare è quello di adattare le normative esistenti alle specifiche esigenze delle professioni legate all’economia digitale, che spesso sfuggono a schemi consolidati. Essa descrive le caratteristiche distintive dell’attività di creazione di contenuti, le diverse modalità di svolgimento e remunerazione, e i vari rapporti di lavoro che possono sorgere tra i DCC, le aziende e le agenzie intermediarie.

Particolare attenzione è riservata alla figura del creator, comprendente influencer, youtuber, streamer, podcaster e pro gamer, con l’intento di fornire un quadro flessibile e comprensibile che possa evolvere con il settore. La circolare non intende creare un elenco rigido di figure professionali, ma piuttosto stabilire principi comuni per inquadrare le diverse attività.

“La circolare Inps sull’inquadramento previdenziale di creator digitali ed influencer è un segno concreto dell’attenzione dell’Istituto ai giovani e alle nuove professioni sui temi previdenziali e al contempo risulta coerente con l’obiettivo di promuovere lavoro in regola in un mercato, quello dei lavori digitali, dove c’è grande rischio di speculazione. Questa iniziativa, che ha trovato la valutazione positiva del Ministero del Lavoro, rientra nel più ampio progetto di promozione della cultura previdenziale che caratterizzerà i prossimi anni e punta a portare a bordo il maggior numero di giovani”, afferma il presidente INPS, Gabriele Fava.

La parte centrale del documento si concentra sulla disciplina previdenziale applicabile, affrontando l’inquadramento giuridico di queste professioni in mancanza di normative specifiche. L’INPS utilizza criteri già esistenti per definire il regime previdenziale appropriato, esaminando variabili chiave come le modalità di attività e l’organizzazione del lavoro.

Inoltre, la circolare è stata elaborata con il coinvolgimento del mondo associativo di settore, garantendo che le osservazioni e le indicazioni dei professionisti siano state integrate nel testo.

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la circolare Inps n. 44 del 19 febbraio 2025 sul sito dell’INPS.

(Così, comunicato Stampa Inps del 19 febbraio 2025)

 




D.L. Milleproroghe 2025. Approvato dal Senato. Il decreto passa alla Camera per la conversione in legge

Giovedì 13 febbraio 2025, con 97 voti favorevoli, 57 contrari e nessuna astensione, l’Assemblea del Senato ha rinnovato la fiducia al Governo con l’approvazione, con modificazioni, del Ddl di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (A.S. 1337), nel testo licenziato nella stessa giornata dalla 1a Commissione. Il provvedimento è ora all’esame della Camera dei Deputati (A.C. 2245)

Link al Ddl di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi approvato dal Senato e ora all’esame della Camera dei Deputati (A.C. 2245)

Link al testo del Decreto-Legge n. 202 del 27/12/2024, conv., con mod., dalla Legge n. 15 del 21/02/2025, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi» – TESTO INTEGRALE

 

Di seguito alcune delle novità introdotte in ambito fiscale:

 

Divieto/Esonero delle fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie anche per il 2025

 

L’articolo 3, comma 6, nel testo approvato dal Senato, estende anche all’anno 2025 il divieto di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.

In particolare la disposizione estende anche all’anno 2025 il divieto di fatturazione elettronica previsto, in via transitoria, dall’articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 relativo alla semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture recanti tali dati.

I soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata sono quelli indicati all’articolo 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 175 del 2014, nonché in appositi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze.

Secondo l’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 175 del 2014, sono tenuti all’invio dei dati le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di  assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, le strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate. Con dei decreti ministeriali è stato esteso l’ambito dei soggetti tenuti all’obbligo di trasmissione dei dati.

Da ultimo, con decreto ministeriale del 1° febbraio 2024, il Mef ha definito le modalità di utilizzo dei dati fiscali delle fatture trasmessi al Sistema tessera sanitaria in attuazione di quanto disposto dal sopra citato articolo 10-bis.

La norma in esame era stata già prorogata dal decreto-legge n. 124 del 2019, dalla legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), nonché dai decreti-legge n. 146 del 2021, n. 198 del 2022, n. 215 del 2023.

 

Rottamazione-quater. Riammissione alla definizione agevolata

 

 

L’articolo 3-bis, nel testo approvato dal Senato, prevede la riammissione alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. Rottamazione-quater), riconoscendo ai contribuenti la facoltà di adesione entro il 30 aprile 2025.

Il comma 1 prevede la riammissione alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. Rottamazione-quater di cui ai commi da 231 a 252, dell’articolo 1, della legge n. 197 del 2022 – legge di bilancio 2023) per i debitori che, al 31 dicembre 2024, siano incorsi nell’inefficacia della definizione per omesso, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell’adesione alla procedura medesima.

La riammissione in oggetto opera limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni rese ai fini della predetta adesione.

È possibile beneficiare della riammissione presentando, entro il 30 aprile 2025, la dichiarazione sopra citata con modalità esclusivamente telematiche, pubblicate dall’agente della riscossione nel proprio sito internet entro venti giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Peraltro, nella medesima dichiarazione, il debitore è tenuto a indicare il numero di rate scelto ai fini del pagamento, entro il limite massimo di dieci.

Il comma 2 prevede, ai fini di cui sopra, l’applicazione dell’articolo 1, commi da 231 a 233 e da 236 a 252, della legge n. 197 del 2022, con le seguenti deroghe:

  • la dichiarazione può essere integrata, relativamente ai soli debiti sopra citati, entro il 30 aprile 2025;
  • il pagamento delle somme dovute, alle quali sono applicati gli interessi al tasso del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° novembre 2023, è effettuato alternativamente:
    • in unica soluzione, entro il 31 luglio 2025;
    • nel numero massimo di dieci rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027;
  • l’agente della riscossione comunica al debitore entro il 30 giugno 2025 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, ivi incluso quello delle singole rate, nonché il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse;
  • le dilazioni di pagamento sospese a seguito della presentazione della suddetta dichiarazione saranno revocate alla data del 31 luglio 2025.

 

Aggiornamento del 25.02.2025

Riammissione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”)

 

La Legge n. 15/2025, di conversione del D.L. n. 202/2024 (“Milleproroghe”), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025, ha previsto, limitatamente ai debiti indicati nelle dichiarazioni presentate a suo tempo per aderire alla “Rottamazione-quater“, che i contribuenti incorsi alla data del 31 dicembre 2024 nell’inefficacia della predetta misura agevolativa (c.d. “decaduti”) a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere, possano essere riammessi alla Definizione agevolata di tali debiti.

Rientrano, pertanto, nella possibilità di riammissione solo i debiti – già oggetto di un piano di pagamento della “Rottamazione-quater” – per i quali:

  • non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024;
  • per almeno una rata del piano di pagamento agevolato in scadenza fino al 31 dicembre 2024 il versamento è stato effettuato in ritardo rispetto al previsto termine (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) o per un importo inferiore a quello dovuto.

 

Pertanto, per i debiti per i quali i relativi piani di pagamento risultano in regola con i versamenti delle rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024, si dovrà invece proseguire con il piano di pagamento già in corso e pertanto, versare la prossima rata in scadenza il 28 febbraio (5 marzo considerando i cinque giorni di tolleranza previsti dalla legge) e proseguire i successivi versamenti secondo le scadenze previste dal piano già in loro possesso, al fine di mantenere i benefici della Definizione agevolata.

 

 

Cosa fare per essere riammessi

 

Per aderire alla riammissione i contribuenti devono presentare apposita domanda entro il 30 aprile 2025, secondo le modalità, esclusivamente telematiche, che Agenzia delle entrate-Riscossione, pubblicherà sul proprio sito entro venti giorni dall’entrata in vigore della Legge di conversione del decreto.

Nella domanda il contribuente dovrà indicare, oltre ai debiti, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, anche le modalità con le quali effettuerà il pagamento di quanto dovuto a titolo di Definizione agevolata.

In particolare, in base a quanto previsto dalla legge:

in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2025,
oppure fino a un numero massimo di dieci rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

 

Cosa succede dopo

 

Per i debiti indicati nella domanda di adesione alla riammissione presentata entro il prossimo 30 aprile, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà ai richiedenti, entro il 30 giugno 2025, una Comunicazione con l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
Alle somme da corrispondere a titolo di Definizione agevolata saranno, altresì, dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023.

Il nuovo importo complessivo dovuto a titolo di Definizione agevolata, terrà conto di eventuali pagamenti che potrebbero essere stati effettuati anche successivamente all’intervenuta “decadenza” del piano agevolativo originario, con riferimento alla quota parte imputata a titolo di “capitale”.

Si rammenta infatti che la “decadenza” da un piano di pagamento della Definizione agevolata comporta automaticamente la cessazione del piano stesso, la perdita delle agevolazioni previste e il ripristino del debito residuo, comprensivo di “sanzioni” e “interessi”. Conseguentemente, qualsiasi pagamento effettuato successivamente alla “decadenza” del piano, viene considerato, come stabilisce la legge, a titolo di acconto sulle somme residue del debito complessivo, che include pertanto, oltre agli importi dovuti a titolo di “capitale” (ossia le somme da corrispondere a titolo di Definizione agevolata), anche quelli dovuti a titolo di sanzioni e interessi.

Fonte: portale è Agenzia delle entrate-Riscossione – www.agenziaentrateriscossione.gov.it

 

Inoltre, si segnala:

  • Articolo 1, commi 2-bis e 2-ter (Delibere relative ad alcuni tributi comunali)
  • Articolo 3, comma 10 (Proroga del regime di esenzione IVA)
  • Articolo 3, comma 14 (Disposizioni in materia di cessioni di compendi assicurativi e allineamento di valori contabili per le imprese)
  • Articolo 3, commi 14-bis e 14-ter (Rendicontazione di sostenibilità)
  • Articolo 3, comma 14-sexies (Proroga di termini in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti)
  • Articolo 3, comma 14-septies (Accertamento e riscossione entrate locali)
  • Articolo 3, commi da 14-octies a 14-decies (Credito d’imposta nelle Zone logistiche semplificate)
  • Articolo 3, comma 14-undecies (Intermediari finanziari non professionali – società cooperative)
  • Articolo 13, comma 1-bis (Proroga disciplina Camere di commercio)
  • Articolo 13, comma 1-quinquies (Credito d’imposta incentivi Transizione 5.0)
  • Articolo 14, comma 1 (Proroga del termine credito d’imposta e contributo a fondo perduto riconosciuto alle imprese turistico alberghiere e ricettive)
  • Articolo 14, comma 2 (Proroga semplificazioni per impianti fotovoltaici in strutture turistiche o termali)
  • Articolo 14, comma 3 (Contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato)
  • Articolo 17 (Proroga di termini in materia di editoria)



Regime del registrato dei semplificati. Confermata la facoltà di registrazione delle fatture in base alla “Data” indicata nella sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica

In una Faq, la n. 13 del 13 febbraio 2025 (di seguito riportata), l’Agenzia delle entrate ha precisato che, per i contribuenti in regime di contabilità semplificata che hanno adottato il cosiddetto metodo del registrato,

resta in ogni caso confermata, per motivi di semplificazione, la facoltà di registrazione delle fatture in base alla “Data” indicata nella sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica, come precisato nella circolare n. 14/e del 2019, § 3.2.

 

 

Si riporta il testo integrale della risposta:

Faq del 13 febbraio 2025Regime del registrato e imputazione dei ricavi. Fatture elettroniche emesse a cavallo d’anno dai contribuenti in regime di contabilità semplificata con opzione per il comma 5 dell’articolo 18 del D.P.R. 600/73. Per esempio: fattura redatta in data 29 dicembre 2023 ma inviata allo Sdi l’8 gennaio 2024. Si chiede conferma della corretta imputazione del ricavo ai fini dei redditi, che può essere a scelta del contribuente nel 2023 o 2024, alla luce del fatto che, in questi casi, la registrazione del documento potrà avvenire indifferentemente nel 2023 oppure nel 2024.

L’articolo 18, comma 5, del D.P.R. n. 600 del 1973 prevede che «Previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini dell’imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.».

Come precisato nella circolare n. 11/E del 2017 tale opzione, vincolante per almeno un triennio, introduce una ulteriore semplificazione ai fini della determinazione del reddito delle imprese minori, consentendo al contribuente, che ha scelto di utilizzare i soli registri IVA, di non effettuare a fine anno le annotazioni dei mancati incassi e pagamenti, e di considerare incassato il ricavo e pagato il costo alla data di registrazione ai fini IVA del documento contabile.

Tanto premesso, ai sensi dell’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, «[…] per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. […]».

Come più volte chiarito dalla prassi, dunque, una fattura si ha per emessa quando la stessa risulta trasmessa al sistema di interscambio (SdI). Nel caso di specie la fattura elettronica, essendo stata trasmessa al sistema di interscambio (SdI) l’8 gennaio 2024, si considera emessa in tale data.

Ne deriva che la medesima fattura non potrà che essere registrata nel registro IVA vendite a partire dall’8 gennaio 2024 e, conseguentemente, configurandosi l’incasso al momento della registrazione, i relativi ricavi andranno imputati al periodo d’imposta 2024.

Al riguardo, con la Circolare n. 11/E del 2017, con riferimento ai ricavi percepiti, è stato, infatti, chiarito che gli stessi “si considereranno incassati al momento della registrazione delle fatture nonostante, ai fini della liquidazione dell’IVA a debito periodica, la registrazione del documento (…) produca effetto per il periodo in cui le operazioni sono state effettuate”.

Resta in ogni caso confermata, per motivi di semplificazione, la facoltà di registrazione delle fatture in base alla “Data” indicata nella sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica, come precisato nella circolare n. 14/e del 2019, § 3.2.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 40 del 2024

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

 

“Finanza & Fisco” o il suo rinnovo

(https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/)

 

 

Gli approfondimenti

 

Sul tema degli 85 gg. pare essersi abbattuta la “tempesta perfetta”: aspetti di riflessione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

La nuova tassazione dei contributi in conto capitale dopo la riforma fiscale (D.Lgs. n. 192/2024)
di Marco Orlandi

 

Speciale – Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (ZES unica)

 

Credito d’imposta per gli investimenti nella Zes unica. La proroga per il 2025 e i nuovi modelli di comunicazione

Comunicazioni ZES Unica: tutti i modelli 2025 e le modalità di utilizzo del credito e dei controlli antimafia

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2025, prot. n. 25972/2025: «Approvazione dei modelli di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 487, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con le relative istruzioni, e definizione delle modalità di trasmissione telematica»

 

 

Legislazione

 

Comunicazione mensile delle ritenute/trattenute

 

Datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti al 31 dicembre dell’anno precedente. Approvato il provvedimento per l’abbandono del modello 770

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2025, prot. n. 25978/2025: «Disposizioni di attuazione dell’articolo 16 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 – Semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta»

 

 

Avvertenze Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito




Iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali: la misura delle aliquote contributive in vigore per l’anno 2025

Con circolare del 7 febbraio 2025, n. 38, l’Inps riepiloga gli importi dei contributi dovuti per il 2025, dagli iscritti alla Gestione Artigiani e alla Gestione Commercianti.

Le aliquote contributive di finanziamento delle gestioni pensionistiche sono fissate al 24% per i titolari e collaboratori anche di età non superiore ai 21 anni.

Si ricorda che, dal 1° gennaio 2022, inoltre, l’aliquota contributiva aggiuntiva – dovuta per finanziare l’indennizzo in caso di cessazione dell’attività commerciale senza aver raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia – è pari allo 0,48%.

Per quanto riguarda il 2025, le aliquote di tutti i titolari, coadiuvanti o coadiutori, risultano il 24% per gli artigiani e il 24,48% per i commercianti.

La circolare specifica la contribuzione dovuta sui minimali e sui massimali di reddito.

Gli artigiani e gli esercenti over 65 di attività commerciali, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto e in possesso dei requisiti previsti, usufruiranno della riduzione del 50% dei contributi dovuti.

Nella circolare evidenziato che l’articolo 1, comma 186, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025), ha previsto una riduzione contributiva in misura del 50% dei contributi previdenziali dovuti a favore dei lavoratori che si iscrivono nel corso dell’anno 2025  per la prima volta a una delle Gestioni speciali autonome degli  artigiani  e  degli  esercenti attività commerciali di cui al comma 1 dell’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e che percepiscono redditi di impresa, anche in regime forfetario.

Infine, il documento di prassi ricorda che il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, ha introdotto l’istituto del concordato preventivo biennale, volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi da parte dei contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano gli indici sintetici di affidabilità (ISA) di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. L’istituto del concordato preventivo biennale non fa venire meno gli obblighi contributivi, e la base imponibile concordata assume rilevanza, tra l’altro, ai fini della determinazione dei contributi previdenziali obbligatori. Resta ferma la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato come integrato ai sensi degli articoli 15 e 16 del citato decreto legislativo n. 13/2024. 

 

Link al testo della Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 38 del 7 febbraio 2025: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI -Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2025 – Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile – Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214»




Speciale Modulistica 2025. La Certificazione unica “CU 2025”

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

 

“Finanza & Fisco” o il suo rinnovo

(https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/)

 

Speciale Modulistica 2025

La Certificazione unica “CU 2025”
Modello e Istruzioni

 

 

Certificazione Unica 2025. Termini, sanzioni e alcune novità

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2025, prot. n. 9454/2025, approvata la Certificazione unica 2025 (Cu), …

Continua a leggere →

 

 

Il Modello e le istruzioni della Certificazione Unica “CU 2025”

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2025, prot. n. 9454/2025: «Approvazione della Certificazione Unica “CU 2025”, relativa all’anno 2024, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni. Individuazione delle modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvazione delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica.».

 

 

I documenti sono integrati dai link alle circolari e risoluzioni richiamate

 

 

Avvertenze Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito




Online le bozze dei modelli Redditi 2025 e IRAP aggiornate con le ultime novità normative

Disponibili sul sito dell’Agenzia i modelli Redditi Persone fisiche, Società di persone, Società di capitali, Enti non commerciali, Consolidato nazionale e mondiale e IRAP, in veste non definitiva. Dopo le bozze di 730 e 770, il Fisco si prepara alla stagione dichiarativa 2025 mettendo a disposizione un primo schema della modulistica. Già definitivamente approvate a metà gennaio, invece, la dichiarazione IVA e la Certificazione Unica (CU) 2025.

 

Il modello Redditi 2025 persone fisiche (Pf)

 

Nella bozza spiccano diverse novità, tra cui la rimodulazione delle aliquote per scaglioni di reddito, il nuovo regime agevolato per redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e imprenditori agricoli e quelle in materia di tassazione delle locazioni brevi. Il modello fa spazio, nel quadro Rc, al “bonus tredicesima” così come alle nuove regole relative al regime agevolato per i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia. Il quadro LM del modello Redditi Persone fisiche, riservato ai contribuenti forfetari, è in corso di definizione e quindi non è incluso nella bozza.

 

I modelli per le Società e gli Enti non commerciali (Sc, Sp, Enc) e la dichiarazione Irap 

 

In pista anche le bozze dei modelli riservati alle dichiarazioni dei redditi delle Società di persone, di Capitali, degli Enti non commerciali e dei gruppi di imprese che aderiscono ai consolidati fiscali (CNM). Online, infine, il modello IRAP, aggiornato con le novità che hanno interessato la relativa disciplina. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 4 febbraio 2025)

 

Modelli in bozza – Aggiornamento: 4 febbraio 2025

Modello e istruzioni 730/2025 (bozze)

Modello e istruzioni 770/2025 (bozze)

Modello e istruzioni Redditi persone fisiche 2025 (bozze)

Modello e istruzioni Redditi società di persone 2025 (bozze)

Modello e istruzioni Redditi società di capitali 2025 (bozze)

Modello e istruzioni Redditi enti non commerciali 2025 (bozze)

Modello e istruzioni Consolidato nazionale e mondiale 2025 (bozze)

Modello e istruzioni IRAP 2025 (bozze)

 

 




Sostenibilità. Adottati dalla Ragioneria Generale dello Stato due nuovi principi per la rendicontazione | Dai Commercialisti 2 informative

Lo comunica il Consiglio nazionale dei commercialisti, che li ha elaborati con Assirevi e INRL, unitamente a MEF e Consob. De Nuccio: “Commercialisti protagonisti della sostenibilità. In questo ambito l’attestazione della conformità della rendicontazione è una nostra esclusiva”

Il Consiglio nazionale dei commercialisti, con le informative11/2025 e 12/2025 (link esterni verso: https://commercialisti.it/informative/) comunica che, con due diverse Determine della Ragioneria generale dello Stato (RGS) dello scorso 30 gennaio, sono stati adottati il Principio Italiano di Etica e Indipendenza per l’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e quello di attestazione della Rendicontazione di Sostenibilità.)

Il Principio italiano di etica e indipendenza per l’attestazione della rendicontazione di sostenibilità è stato elaborato da Consiglio nazionale dei commercialisti, Assirevi e INRL, unitamente al MEF e alla Consob, sulla base delle convenzioni già in essere ed estende al revisore della sostenibilità, in via transitoria e con alcune specificazioni, le previsioni dettate per il revisore legale nell’esercizio dell’attività di revisione del bilancio dal Codice italiano di etica e indipendenza adottato con determina della RGS del 23 marzo 2023.

Il principio entra in vigore per gli incarichi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità relativi ai periodi amministrativi che iniziano il 1° gennaio 2024 o successivamente.

Il Principio Nazionale di Attestazione della Rendicontazione di Sostenibilità, elaborato anch’esso da Consiglio nazionale dei commercialisti, Assirevi e INRL, con MEF e Consob, descrive le procedure per lo svolgimento degli incarichi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità conferiti ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 che ha recepito nel nostro Paese la direttiva Corporate Sustainability Reporting (CSRD).

Il principio consentirà al revisore della sostenibilità di esprimere le proprie conclusioni, basate su un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato, circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità alle norme ed ai principi che ne disciplinano i criteri di redazione nonché agli obblighi di informativa previsti dal Regolamento Tassonomia (Regolamento UE 2020/852).

Anche le regole e le linee guida dettate dal principio di Attestazione della Rendicontazione di Sostenibilità entrano in vigore per gli incarichi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità dei periodi amministrativi che iniziano in data 1° gennaio 2024 o successivamente.

Il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, sottolinea come “Salutiamo con estremo favore l’adozione da tempo attesa di questi due nuovi principi. L’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità è un’esclusiva dei Commercialisti, nel loro ruolo di revisori legali. Un riconoscimento dell’importanza della nostra professione nel garantire che le aziende siano davvero allineate agli obiettivi ESG”. (Così, comunicato stampa CNDCEC del 3 febbraio 2025)

 

I principi adottati:

 

Adottato il Principio Italiano di Etica e Indipendenza per l’attestazione della rendicontazione di sostenibilità

 

Con determina del Ragioniere generale dello Stato, prot. n. RR 12 del 30 gennaio 2025 è stato adottato il «Principio in materia di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale, nonché di indipendenza e obiettività del soggetto incaricato della attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità», elaborato ai sensi dell’art. 10, comma 13-ter, del decreto legislativo n. 39 del 2010 e dell’art. 18, comma 8, del decreto legislativo n. 125 del 2024, denominato in breve «Principio Italiano di Etica e Indipendenza per l’attestazione della rendicontazione di sostenibilità».

Il Principio entra in vigore per gli incarichi di attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità relativi agli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 o successivamente.

Link ai documenti:

Link esterni verso il portale della revisione legale – Ragioneria Generale dello Stato-Mef: https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it

 

Adottato il principio di attestazione della rendicontazione di sostenibilità

 

Con determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. RR 13 del 30 gennaio 2025 è stato adottato il «Principio di Attestazione della Rendicontazione di Sostenibilità – Standard on Sustainability Assurance Engagement – SSAE (Italia)» riguardante le responsabilità del soggetto incaricato della attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità, ai sensi dell’articolo 11, comma 2-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125.

Il Principio entra in vigore per gli incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità relativi ai periodi amministrativi che iniziano in data 1° gennaio 2024 o successivamente.

Link ai documenti:

 

Link esterni verso il portale della revisione legale – Ragioneria Generale dello Stato-Mef: https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it