Bonus per riduzione del cuneo fiscale ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. I codici tributo per la compensazione da parte dei sostituti d’imposta

I commi da 4 a 8 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 hanno introdotto disposizioni di favore per i lavoratori dipendenti di cui all’art. 49 del TUIR, esclusi i titolari di redditi da pensione di cui al comma 2, lettera a), del TUIR.

In particolare, il comma 4, ai fini della riduzione del cuneo fiscale dall’anno d’imposta 2025, ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, è riconosciuto un bonus determinato secondo il seguente schema:

 

Il comma 7 del citato articolo 1 della legge n. 207 del 2024 prevede che i sostituti d’imposta riconoscono in via automatica la somma di cui al comma 4 all’atto dell’erogazione delle retribuzioni.

La somma erogata è recuperata dai sostituti d’imposta sotto forma di credito da utilizzare in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Ciò premesso, per consentire ai sostituti d’imposta di utilizzare in compensazione il suddetto credito, con la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 9 del 31 gennaio 2025 sono stati istituiti i seguenti codici tributo da utilizzare nei modelli F24 e F24 “Enti pubblici” (F24 EP).

Per il modello F24:

  • “1704” denominatoCredito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione ai lavoratori dipendenti della somma di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.

In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo “1704” è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il sostituto d’imposta debba procedere al riversamento della somma già erogata e poi recuperata in capo al dipendente, nella colonna “importi a debito versati”. Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione ovvero il recupero della somma, nei formati “00MM” e “AAAA”.

Per il modello F24 “Enti pubblici” (F24 EP):

  • “175E” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione ai lavoratori dipendenti della somma di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.

 

In sede di compilazione del modello F24 EP, il codice tributo “175E è esposto nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il sostituto d’imposta debba procedere al riversamento della somma già erogata e poi recuperata in capo al dipendente, nella colonna “importi a debito versati”. Nei campi “riferimento A” e “riferimento B” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione ovvero il recupero della somma, nei formati “00MM” e “AAAA”.

Link al testo della Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 9 del 31 gennaio 2025, con oggetto: RISCOSSIONE – Riconoscimento per i titolari di reddito di lavoro dipendente che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro di una somma che non concorre alla formazione del reddito – Codici tributo per l’utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite i modelli F24 e F24 “Enti pubblici” (F24 EP), del credito maturato per effetto dell’erogazione della somma di cui all’articolo 1, comma 4, della L. 30/12/2024, n. 207




Dichiarazione IVA 2025. Rilasciato il Software di compilazione | L’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale in misura superiore a 5.000 euro può essere effettuato a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione

Rilasciato dall’Agenzia delle entrate il software IVA 2025 (Versione software: 1.0.0 del 30/01/2025) che consente la compilazione della dichiarazione modello IVA 2025 e della dichiarazione modello IVA Base 2025.

In base all’art. 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (nel testo risultante dopo le modifiche apportate dall’art. 4, comma 4, lett. c), D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225), la dichiarazione IVA, relativa all’anno 2024 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2025. Il citato D.P.R. 322 del 1998, non prevede un termine di consegna della dichiarazione ai soggetti incaricati della trasmissione delle stesse, di cui all’art. 3, comma 3 del medesimo D.P.R, abilitati al servizio Entratel, che dovranno poi provvedere alla trasmissione telematica, ma viene unicamente stabilito il termine entro cui le dichiarazioni devono essere presentate telematicamente all’Agenzia delle entrate.

Ai sensi degli artt. 2 e 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono valide, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta. Per le sanzioni riguardanti gli adempimenti dichiarativi IVA, vedi: l’articolo 5, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e il Titolo II del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, Capo I dedicato ai «Delitti in materia di dichiarazione». In particolare, vedi i quattro delitti in materia di dichiarazione previsti dagli articoli da 2 a 5, che portano le rubriche seguenti: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2); dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3); dichiarazione infedele (art. 4); omessa dichiarazione (art. 5). Per il Ravvedimento, vedi, lart. 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 241 del 1997, (nel testo risultante dopo le modifiche apportate dall’art. 1, comma 97, lett. a), della L. 30/12/2023, n. 213), l’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale in misura superiore a 5.000 euro può essere effettuato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge. Inoltre, il comma 1, lett. a), n. 7, dell’art. 10 del decreto-legge n. 78 del 2009 (nel testo risultante dopo le modifiche apportate dall’art. 3, comma 2, lett. a), del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96), subordina l’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale per importi superiori a 5.000 euro alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione. In alternativa, all’apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile.

 

Attenzione alle novità della casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità

Nella casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità” riservata ai contribuenti esonerati dall’apposizione del visto di conformità ai sensi dell’art. 9-bis, comma 11, lett. a) e b), del D.L. n. 50 del 2017, chiarito che tale casella deve essere barrata anche dai contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui al D.Lgs. n. 13 del 2024, ai quali sono riconosciuti i benefici previsti dall’art. 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50 del 2017. A tal riguardo, si ricorda che l’articolo 19, comma 3 del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, prevede tout court che per i periodi d’imposta oggetto di concordato preventivo, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall’Agenzia delle entrate, sono riconosciuti i benefici previsti al comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, «compresi quelli relativi all’imposta sul valore aggiunto». La logica dell’estensione dei benefici ai contribuenti ISA che accedono al CPB risiede nella circostanza che l’accesso al CPB e la definizione dei redditi concordati per il biennio avviene sulla base di un rapporto fiduciario che si fonda sul reciproco affidamento e trasparenza.

 

Link ai Software 2025

Dichiarazione Iva annuale 2025: software di controllo (versione 1.00)
Dichiarazione Iva annuale 2025: software di compilazione (versione 1.00)

(Link esterno verso sito dell’Agenzia delle entrate)

 

Vedi anche:

Periodo di sperimentazione dei precompilati IVA. Esteso al 2025

Gen 29, 2025 Redazione Fiscale
Estesa al 2025 la fase di sperimentazione per la predisposizione delle bozze dei registri, …

Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni IVA 2025

Gen 29, 2025 Redazione Fiscale
Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione annuale IVA 2025 relativa all’anno 2024.

Dichiarazione IVA 2025. Novità, termini, soggetti esonerati, utilizzo del credito IVA 2024 e benefici premiali soggetti ISA e CPB

Gen 27, 2025 Redazione Fiscale
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2025, prot. n. 9491/2025, approvati i nuovi modelli di dichiarazione …

Passaggio al regime forfetario. Gli adempimenti in dichiarazione IVA 2025 legati alla rettifica della detrazione

Gen 27, 2025 Redazione Fiscale
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2025, prot. n. 9491/2025, sono stati approvati i nuovi modelli …

 

 




Periodo di sperimentazione dei precompilati IVA. Esteso al 2025

Estesa al 2025 la fase di sperimentazione per la predisposizione delle bozze dei registri, dei prospetti riepilogativi, delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche (Lipe) e della dichiarazione annuale IVA. Lo stabilisce il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 gennaio 2025, prot. n. 21477/2025.

In pratica, è stato prolungato il periodo sperimentatale anche al 2025 al fine di verificare l’utilizzo del nuovo servizio di scarico massivo in cooperazione applicativa dei documenti precompilati da parte dei soggetti IVA e degli intermediari. Inoltre, provvedimento al punto 2, dispone che le funzionalità previste nell’area web per la visualizzazione, modifica e integrazione dei registri IVA mensili saranno attivabili anche nel caso di un numero di operazioni mensili superiore a 1.000, ma inferiore a 2.000. Nel caso di un numero di operazioni mensili superiore a 2.000, l’utente potrà solo scaricare i dati. Confermate, infine, le modalità di accesso all’applicativo web, le regole tecniche per l’elaborazione delle bozze dei documenti IVA, le modalità e i termini per la convalida dei registri e le connesse condizioni per la memorizzazione dei registri convalidati da parte dell’Agenzia delle entrate, disciplinate con i precedenti provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

A tal proposito si ricorda che l’articolo 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 nei primi 2 commi, prevede che «1. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021, in via sperimentale, nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente e sugli ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell’Anagrafe tributaria, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione di tutti i soggetti passivi dell’IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:

a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) liquidazione periodica dell’IVA;

1.1. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2022, in via sperimentale, oltre alle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettere a) e b), l’Agenzia delle entrate mette a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell’IVA».

Di conseguenza, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 183994 dell’8 luglio 2021 sono state individuate le regole tecniche per l’elaborazione delle bozze dei documenti elencati nel comma 1 del citato articolo 4, la platea dei destinatari e le modalità di accesso da parte degli operatori IVA e degli intermediari delegati.

Al citato provvedimento ha fatto seguito l’ampliamento della platea dei soggetti destinatari dei documenti IVA elaborati dall’Agenzia e l’estensione al 2023 del periodo di sperimentazione (cfr. provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 9652 del 12 gennaio 2023). Allo stesso modo, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 11806 del 19 gennaio 2024 è stato esteso il periodo sperimentale anche al 2024. Questo, come spiega la parte motiva del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 gennaio 2025, prot. n. 21477/2025, per consolidare le funzionalità dell’applicativo web dei documenti IVA precompilati, per una più corretta integrazione dei registri IVA proposti e per migliorare la determinazione della liquidazione IVA periodica e annuale. Peraltro, nel corso del 2024 per consentire una maggiore fruizione dei documenti IVA precompilati predisposti dall’Agenzia, è stata estesa ai registri IVA e alla Lipe la funzionalità di scarico dei documenti tramite i servizi in cooperazione applicativa machine to machine di cui al punto 8 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 433608 del 24 novembre 2022, già attiva per i file delle fatture elettroniche, dei corrispettivi e degli elenchi A e B del bollo. Tale funzionalità permette un colloquio automatico tra sistemi informatici, per consentire ai soggetti IVA e ai loro intermediari di acquisire nei propri sistemi gestionali i dati precompilati in via automatica, oppure utilizzarli per un confronto con le informazioni a loro disposizione. Nel corso del 2025 la stessa funzione di scarico automatico verrà estesa anche alla dichiarazione IVA precompilata.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 gennaio 2025, prot. n. 21477/2025, recante: «Predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche dell’IVA e della dichiarazione annuale dell’IVA di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Ulteriore estensione del periodo sperimentale stabilito con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 183994 dell’8 luglio 2021». (Pubblicato il 28.01.2025 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

 

I Provvedimenti dell’Agenzia delle entrate richiamati

 

Prosegue anche per il 2024 il periodo di sperimentazione con i dati acquisiti con le fatture elettroniche, con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere e con i dati dei corrispettivi telematici

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 gennaio 2024, prot. n. 11806/2024, recante: «Predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche dell’IVA e della dichiarazione annuale dell’IVA di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Ulteriore estensione del periodo sperimentale stabilito con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 183994 dell’8 luglio 2021», pubblicato il 19.01.2024 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Estensione del periodo sperimentale e della platea di riferimento

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 gennaio 2023, prot. n. 9652/2023, recante: «Predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche dell’IVA e della dichiarazione annuale dell’IVA di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Estensione del periodo sperimentale e della platea di riferimento e modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 183994 dell’8 luglio 2021», pubblicato il 12.01.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Fatture elettroniche. Le nuove regole di memorizzazione anche al fine di utilizzarle per l’analisi del rischio e controllo a fini fiscali e per le funzioni di polizia economica e finanziaria

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 novembre 2022, prot. n. 433608/2022: «Regole tecniche  per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127»

 

Documenti IVA precompilati con le operazioni dal 1° luglio 2021. Il provvedimento con regole e destinatari

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 luglio 2021, prot. n. 183994/2021: «Modalità di attuazione dell’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, riguardante la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche dell’IVA e della dichiarazione annuale dell’IVA», pubblicato l’8.07.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 




Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni IVA 2025

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2025, prot. n. 9491/2025, sono stati approvati il modello di dichiarazione annuale IVA 2025 e il modello di dichiarazione annuale IVA BASE 2025, concernenti l’anno 2024. Il punto 4.1 di tale provvedimento ha fatto rinvio ad un successivo atto per la definizione delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati contenuti nei predetti modelli per via telematica.

Per questo motivo, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 gennaio 2025, prot. n. 21479/2025 sono state approvate le specifiche tecniche da adottare per la trasmissione per via telematica all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti nella dichiarazione IVA relativa all’anno 2024 da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento dichiarativo, che provvedono direttamente all’invio, nonché da parte degli altri utenti del servizio telematico che intervengono quali intermediari abilitati alla trasmissione. (Allegato A).

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 gennaio 2025, prot. n. 21479/2025, recante: «Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione annuale IVA 2025 relativa all’anno 2024». (Pubblicato il 28.01.2025 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)




Trasformazione progressiva da Snc a Srl e concordato preventivo biennale. Le modalità di compilazione REDDITI SP 2024 al fine dichiarare il reddito e il valore della produzione nel periodo ante trasformazione

L’Agenzia delle entrate in data 28 gennaio 2025 ha pubblicato il VII aggiornamento delle Faq relative al Concordato preventivo biennale di cui al Titolo II del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.

 

Di seguito le indicazioni fornite.

Condizioni di accesso e cause di esclusione (Rif. Artt. 10 E 11 del Decreto CPB)

 

Faq del 28 gennaio 2025

Una società in nome collettivo si è trasformata ad aprile 2024 in società a responsabilità limitata. In considerazione del fatto che le operazioni di trasformazione non sono comprese tra le cause di esclusione dal CPB, la società ha presentato la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2023 aderendo con la medesima al CPB per il biennio 2024 – 2025. La società dovrà, quindi, presentare il modello REDDITI SP 2024 e il modello IRAP 2024 relativi alla frazione di esercizio compresa tra il 1° gennaio 2024 e la data in cui ha effetto la trasformazione. Poiché nei predetti modelli non è gestito l’istituto del CPB, si chiede di precisarne le modalità di compilazione al fine dichiarare il reddito e il valore della produzione concordati, per la quota relativa alla frazione di anno 2024 che precede la trasformazione.

 

Nel caso rappresentato nel quesito, il modello REDDITI SP 2024 relativo alla frazione di esercizio compresa tra il 1° gennaio 2024 e la data in cui ha effetto la trasformazione (di seguito “periodo ante trasformazione”) va così compilato:

– nella sezione “ALTRI DATI” del frontespizio va indicato il codice 1 nella casella “Situazioni particolari” per segnalare di trovarsi nella situazione in esame;

– nel quadro RF, rigo RF63, va indicata la quota di reddito concordato relativa al periodo ante trasformazione. In particolare, tale quadro va compilato secondo le regole ordinarie giungendo, attraverso apposite variazioni in aumento o in diminuzione nei righi RF31 o RF55 (utilizzando il codice 99), ad indicare la quota di reddito concordato nel predetto rigo RF63;

– la quota di reddito concordato di cui al punto precedente è determinata moltiplicando il reddito concordato per l’anno 2024 per il rapporto tra il numero di giorni ricompresi nel periodo ante trasformazione e il numero di giorni dell’intero esercizio (365). Tale quota non può essere inferiore all’importo ottenuto moltiplicando 2.000 per il medesimo rapporto.

Nel caso in cui la società abbia applicato per il periodo ante trasformazione le regole di determinazione del reddito per le imprese minori di cui all’art. 66 del TUIR, occorre indicare la quota di reddito concordato nel quadro RG, rigo RG31. In particolare, tale quadro va compilato secondo le regole ordinarie giungendo, attraverso opportune correzioni degli altri componenti positivi o negativi nei righi RG10 o RG22 (utilizzando il codice 99), ad indicare la quota di reddito concordato nel predetto rigo RG31.

Si precisa che, per poter compilare la dichiarazione secondo le indicazioni sopra fornite, è necessario utilizzare il software di compilazione del modello REDDITI SP 2024 messo disposizione dall’Agenzia delle entrate sul proprio sito istituzionale. (Vedi: versione 1.3.1 del 28 gennaio 2025 – Aggiornamento per recepire quanto chiarito con la faq del 28 gennaio 2025 in materia di trasformazione progressiva e CPB).

 

Il modello IRAP 2024 relativo al periodo ante trasformazione va così compilato:

– nella sezione II del quadro IP, rigo IP45, va indicata la quota di valore della produzione concordato relativa al periodo ante trasformazione. In particolare, la sezione II di tale quadro va compilata secondo le regole ordinarie giungendo, attraverso apposite variazioni in aumento o in diminuzione nei righi IP37 o IP43 (utilizzando il codice 99), ad indicare la quota di valore della produzione concordato nel predetto rigo IP45;

– la quota di valore della produzione concordato di cui al punto precedente è determinata secondo il medesimo criterio previsto per il calcolo della quota di reddito concordato;

– non vanno compilati i righi da IP67 a IP70 (mentre va compilata la sezione I del quadro IS) e il rigo IP73.

Nel caso in cui la società abbia applicato per il periodo ante trasformazione le regole di determinazione del valore della produzione di cui all’art. 5-bis del D.Lgs n. 446 del 1997, occorre indicare la quota di valore della produzione concordato nella sezione I del quadro IP, rigo IP12. In particolare, tale sezione va compilata secondo le regole ordinarie giungendo, attraverso opportune correzioni dei ricavi o dei costi nei righi IP1 o IP5, ad indicare la quota di valore della produzione concordato nel predetto rigo IP12. La restante parte del quadro IP va compilata secondo le indicazioni di cui sopra.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 38/39 del 2024

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“Finanza & Fisco” o il suo rinnovo

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Speciale Modulistica 2025

Modelli dichiarativi ai fini IVA
Modelli e istruzioni

 

 

 

Dichiarazione IVA 2025. Novità, termini, soggetti esonerati, utilizzo del credito IVA 2024 e benefici premiali soggetti ISA e CPB

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2025, prot. n. 9491/2025, approvati i nuovi modelli di dichiarazione …

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Passaggio al regime forfetario. Gli adempimenti in dichiarazione IVA 2025 legati alla rettifica della detrazione

L’art. 19-bis2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 prevede che la detrazione dell’IVA relativa agli acquisti di beni e servizi deve essere rettificata successivamente a quella inizialmente operata qualora il diritto alla detrazione sia variato al momento di utilizzazione dei beni e servizi.

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La dichiarazione annuale IVA 2025

 

Istruzioni e modelli per la dichiarazione IVA relativa all’anno 2024

Il testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2025, prot. n. 9491/2025: «Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2025 concernenti l’anno 2024, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2025 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto».

 

 

I documenti sono integrati dai link alle circolari e risoluzioni richiamate

 

 

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Dichiarazione IVA 2025. Novità, termini, soggetti esonerati, utilizzo del credito IVA 2024 e benefici premiali soggetti ISA e CPB

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2025, prot. n. 9491/2025, approvati i nuovi modelli di dichiarazione IVA/2025 concernenti l’anno di imposta 2024, con le relative istruzioni, da presentare nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2025 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

Si può inviare il modello entro il 28 febbraio 2025, qualora si intenda avvalersi della facoltà di comunicare con la dichiarazione IVA/2025 (Quadro VP) i dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre 2024. A tal proposito le istruzioni 2025 ricordano che “il Quadro VP – liquidazioni periodiche IVA è riservato ai contribuenti che intendono avvalersi della facoltà prevista dallarticolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dall’articolo 12-quater del decreto-legge n. 34 del 2019, di comunicare con la dichiarazione annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre.

Si evidenzia che, in tal caso, la dichiarazione annuale deve essere presentata entro il mese di febbraio. Il quadro, pertanto, non può essere compilato qualora la dichiarazione sia presentata successivamente a tale termine. Qualora il contribuente intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati occorre compilare:

  • il quadro VP, se la dichiarazione è presentata entro febbraio (in tal caso, non va compilato il quadro VH o il quadro VV in assenza di dati da inviare, integrare o correggere relativamente ai trimestri precedenti al quarto);
  • il quadro VH (o VV), se la dichiarazione è presentata oltre febbraio.

In linea generale, per le modalità di compilazione del quadro e per l’individuazione dei dati da indicare nei righi che lo compongono si fa rinvio alle istruzioni per la compilazione del modello di Comunicazione liquidazioni periodiche IVA.

Per quanto riguarda, invece, la compilazione dei campi 4 e 5 del rigo VP1 si precisa che:

  • la casella del campo 4 deve essere barrata se i dati indicati nel quadro si riferiscono alla liquidazione dell’IVA per l’intero gruppo di cui all’articolo 73;
  • il campo 5 deve essere compilato esclusivamente nei casi di operazioni straordinarie ovvero trasformazioni sostanziali soggettive avvenute nel corso dell’anno indicando la partita IVA del soggetto trasformato (società incorporata, scissa, soggetto conferente o cedente l’azienda, ecc.) nel modulo (o nei moduli) utilizzato per indicare i dati relativi all’attività da quest’ultimo svolta”

La compilazione di più moduli a causa della presenza di più quadri VP non modifica il numero di moduli di cui si compone la dichiarazione da indicare sul frontespizio.

 

Sono obbligati in linea generale alla presentazione della dichiarazione IVA annuale tutti i contribuenti esercenti attività d’impresa ovvero attività artistiche o professionali, di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R 26 ottobre 1972, n. 633, titolari di partita IVA (per gli esoneri vedi infra).

 

I termini di presentazione

 

In base all’art. 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, la dichiarazione IVA, relativa all’anno 2024 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2025.

Il D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, non prevede un termine di consegna della dichiarazione ai soggetti incaricati della trasmissione delle stesse, di cui all’art. 3, comma 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, abilitati al servizio Entratel, che dovranno poi provvedere alla trasmissione telematica, ma viene unicamente stabilito il termine entro cui le dichiarazioni devono essere presentate telematicamente all’Agenzia delle entrate.

Ai sensi degli artt. 2 e 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono valide, salvo l’applicazione delle sanzioni. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.

Per le sanzioni riguardanti gli adempimenti dichiarativi IVA, vedi: l’articolo 5, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e il Titolo II del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, Capo I dedicato ai «Delitti in materia di dichiarazione». In particolare, vedi i quattro delitti in materia di dichiarazione previsti dagli articoli da 2 a 5, che portano le rubriche seguenti: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2); dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3); dichiarazione infedele (art. 4); omessa dichiarazione (art. 5). Per il Ravvedimento, vedi, lart. 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

 

Versamenti e rateizzazione

 

L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo di ciascun anno (nella specie: termine prorogato al 17 marzo 2025, in quanto il 16 marzo 2025 cade di domenica) nel caso in cui il relativo importo superi euro 10,33 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).

I contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’IVA in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 dicembre.

Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e cosi via.

 Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (fissata al 30 giugno dall’art. 17, comma 1, primo periodo, del D.P.R. n. 435/2001), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 542 del 1999). Anche i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare possono avvalersi del differimento del versamento dell’IVA versando l’imposta entro il 30 giugno a prescindere dai diversi termini di versamento delle imposte sui redditi (anche per tali soggetti, pertanto, si tiene conto dei termini di versamento previsti dall’art. 17, comma 1, primo periodo, del D.P.R. n. 435/2001).

Si precisa che la maggiorazione dello 0,40%, prevista per ogni mese o frazione di mese, si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24.

Riepilogando, il soggetto IVA può:

  • versare in un’unica soluzione entro il 17 marzo 2025 oppure rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima;
  • versare in unica soluzione entro il 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo oppure rateizzare dalla data di pagamento, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.

È, in ogni caso, possibile avvalersi dell’ulteriore differimento del versamento del saldo IVA al termine fissato dal comma 2 dell’art. 17 del D.P.R. n. 435 del 2001 (30 luglio), applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40% (cfr. Risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017).

Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui all’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, compresi i versamenti rateali, che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 37, comma 11-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223).

Per le sanzioni civili tributarie riguardanti i ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione, vedi, l’art. 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per i reati riscossivi o legati alla indebita compensazione di crediti non spettanti, vedi, l’art. 10-ter (Omesso versamento di IVA) e l’articolo 10-quater (Indebita compensazione) del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

 

Contribuenti esonerati dalla dichiarazione IVA

 

Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA, i seguenti soggetti d’imposta:

  • i contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’ 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell’art. 36-bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti. L’esonero non si applica, ovviamente, qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata) ovvero se sono state registrate operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, del decreto-legge n. 331 del 1993) o siano state eseguite le rettifiche di cui all’art. 19-bis2 ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.);
  • i contribuenti che per tutto l’anno d’imposta si sono avvalsi del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (vedi: circolare n. 32 del 5 dicembre 2023, par. 3. Modifiche al regime forfetario: superamento del limite di 100.000 euro – tale chiarimento è collegato alla “nuova” speciale causa di fuoriuscita “immediata” dal regime forfetario, consistente nel superamento della soglia di 100mila euro di ricavi o compensi percepiti nel corso dell’anno);
  • i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;
  • i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’ 34, comma 6;
  • gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell’art. 74, sesto comma, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;
  • le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell’IVA (cfr. circolari 26 del 19 marzo 1985 e n. 72 del 4 novembre 1986);

Con le circolari n. 26 del 19 marzo 1985 e n. 72 del 4 novembre 1986, è stato precisato che nel caso in cui l’imprenditore individuale conceda in affitto l’unica azienda di cui è titolare viene sospesa la partita IVA. Ciò è stato consentito al fine di evitare l’osservanza di tutti gli adempimenti previsti nel titolo II del DPR n. 633 del 1972 per il periodo di durata dell’affitto. Pertanto, ove nel periodo di affitto il titolare dell’azienda ponga in essere cessioni di beni facenti parte della azienda stessa, l’operazione deve essere assoggettata ad IVA e devono essere osservati i conseguenti adempimenti di fatturazione, registrazione, liquidazione e versamento dell’imposta e presentazione della relativa dichiarazione annuale.

  • i soggetti passivi d’imposta nell’ipotesi di cui all’art. 44, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge n. 331 del 1993, qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
  • i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
  • i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art. 74-quinquies per l’assolvimento degli adempimenti relativi a tutti i servizi resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta;
  • i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 30 e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore ad euro 7.000 (art. 34-ter);
  • le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno optato per l’applicazione del regime speciale di cui all’ art. 1, commi da 54 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 

Utilizzo del credito IVA 2024

 

Nel Rigo VX5 è indicata la parte di credito che si intende portare in detrazione dall’IVA dovuta nell’anno successivo (compensazione “verticale” nel 2025), ovvero che si intende compensare nel Modello F24 (compensazione “orizzontale” nel 2025 con tributi/contributi).

Nelle istruzioni al Rigo VX5 chiarito che va indicato “l’importo che si intende riportare in detrazione nell’anno successivo o che si intende compensare nel modello F24”. Nella medesime istruzioni chiarito che i sensi dell’art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 241 del 1997, “l’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale in misura superiore a 5.000 euro può essere effettuato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge. Inoltre, il comma 1, lett. a), n. 7, dell’art. 10 del decreto-legge n. 78 del 2009, subordina l’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale per importi superiori a 5.000 euro alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione. In alternativa all’apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile. Il limite è elevato a 50.000 euro per le start up innovative dall’art. 4, comma 11-novies, del decreto-legge n. 3 del 2015”. La compensazione “verticale” non è, invece, soggetta ad alcuna limitazione.

Per chiarimenti ed approfondimenti sulle disposizioni introdotte dall’art. 10 del decreto-legge n. 78 del 2009, vedi provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2009 e le circolari n. 57 del 23 dicembre 2009 e n. 1 del 15 gennaio 2010.

Il credito indicato nel rigo VX5, per la parte eventualmente derivante dal rigo VL11, può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa (art. 8, comma 6-quater, del D.P.R. n. 322 del 1998).

Si ricorda che ai sensi dell’art. 30, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per le società e gli enti di comodo il credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale non può essere utilizzato in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997. Si evidenzia, inoltre, che, come precisato con la circolare n. 25 del 4 maggio 2007, l’ultimo periodo del citato comma 4, dell’art. 30, della legge n. 724 del 1994, prevede la perdita definitiva del credito IVA annuale per i soggetti che riscontrano la presenza congiunta delle seguenti condizioni:

  • società di comodo, oltre che nel presente esercizio, anche nel 2022 e nel 2023;
  • società che nel triennio 2022-2024 non ha effettuato operazioni rilevanti ai fini dell’IVA non inferiori all’importo che risulta dall’applicazione delle percentuali di cui all’art. 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994.

In caso di Gruppo IVA di cui agli artt. 70-bis e seguenti, il credito d’imposta annuale maturato dallo stesso non può essere utilizzato in compensazione ai sensi del citato art. 17 con i debiti relativi ad altre imposte e contributi dei partecipanti (art. 4, comma 4, del D.M. 6 aprile 2018).

 

Benefici premiali soggetti ISA – Esonero dal visto di conformità o dalla garanzia per il rimborso IVA (§ 3 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 aprile 2024, prot. n. 205127/2024)

 

Per quanto concerne il beneficio di cui alla lettera b) del comma 11 dell’ articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono state previste due ipotesi con una graduazione del beneficio in ragione del punteggio ISA ottenuto dal contribuente (per l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per i contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale, vedi infra).

Nella prima ipotesi è statuito che l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale (2025) per l’anno di imposta 2024, ovvero del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2025, per un importo non superiore a 70.000 euro annui, è condizionato all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 9 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2023, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi. Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2022 e 2023.

Nella seconda ipotesi è statuito che, all’attribuzione di un punteggio inferiore a 9 ma almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2023, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, è riconosciuto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale per l’anno di imposta 2024, ovvero del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2025, per un importo non superiore a 50.000 euro annui.

Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5 calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2022 e 2023.

Si tratta dei crediti di importo comunque superiore a 30.000 euro annui, considerato quanto disposto dall’articolo 38-bis, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

In questo caso l’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l’importo complessivo dell’esonero per le richieste di rimborso effettuate nell’anno è pari a 70.000 euro nella prima ipotesi e 50.000 euro nella seconda.

Sul punto, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E del 9 settembre 2019 (§ 7.4 — in “Finanza & Fisco” n. 25/2019, pag. 1297) ha chiarito che la “soglia complessiva dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia, pari a 50.000 euro, si riferisce alle richieste di compensazione o di rimborso effettuate nell’anno, sebbene la disciplina di riferimento in tema di compensazione o rimborso dei crediti IVA, fissi i limiti per l’apposizione del visto di conformità ovvero la prestazione della garanzia con riferimento a ciascun periodo d’imposta. … a nulla rilevando che gli stessi si riferiscono a due periodi d’imposta diversi”.

 

Le principali modifiche ai modelli

 

Si illustrano di seguito le principali modifiche, di carattere generale, introdotte nei modelli di dichiarazione IVA/2025.

 

Frontespizio – Firma della dichiarazione – La casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità

 

Nella casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità” riservata ai contribuenti esonerati dall’apposizione del visto di conformità ai sensi dell’art. 9-bis, comma 11, lett. a) e b), del D.L. n. 50 del 2017, chiarito che tale casella deve essere barrata anche dai contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui al D.Lgs. n. 13 del 2024, ai quali sono riconosciuti i benefici previsti dall’art. 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50 del 2017. A tal riguardo, si ricorda che l’articolo 19, comma 3 del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, prevede tout court che per i periodi d’imposta oggetto di concordato preventivo, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall’Agenzia delle entrate, sono riconosciuti i benefici previsti al comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, «compresi quelli relativi all’imposta sul valore aggiunto». La logica dell’estensione dei benefici ai contribuenti ISA che accedono al CPB risiede nella circostanza che l’accesso al CPB e la definizione dei redditi concordati per il biennio avviene sulla base di un rapporto fiduciario che si fonda sul reciproco affidamento e trasparenza.

 

Quadro VM – Versamenti auto F24 elementi identificativi

 

Il quadro è stato rinominato in “Versamenti auto F24 elementi identificativi” per dare seguito a quanto previsto dall’ art. 1, comma 93, della legge n. 213 del 2023.

Si ricorda che l’articolo 1, comma 93, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024 – in “Finanza & Fisco” n. 40/2023, pag. 2485), ha estenso alle operazioni di immatricolazione e voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi provenienti dal territorio degli Stati della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, gli obblighi previsti dalla legislazione vigente per contrastare le frodi IVA nel settore delle compravendite di automezzi tra Stati dell’Unione europea. In particolare, il citato comma 93 ha introdotto il comma 9-ter all’articolo 1 decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. In tale nuovo comma si prevede che, ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio degli Stati della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, di cui all’articolo 71 del D.P.R. n. 633 del 1972, si applicano gli obblighi di: trasmissione, a corredo della richiesta di immatricolazione, di copia del modello F24 recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l’ammontare dell’IVA assolta in occasione della prima cessione interna; verifica da parte dell’Agenzia delle entrate della sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento IVA mediante modello F24-elementi identificativi. Inoltre, per dare attuazione ai citati obblighi con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 luglio 2024, prot. n. 296689/2024, sono stati definiti i termini e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma 9-ter dell’articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio degli Stati di cui all’articolo 71 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Con il citato provvedimento sono, inoltre, stabilite le modalità e i termini delle verifiche, propedeutiche all’immatricolazione, che gli uffici dell’Agenzia delle entrate devono effettuare nelle ipotesi in cui non sia previsto il versamento dell’IVA con il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” in occasione dell’introduzione del territorio dello Stato di veicoli provenienti dai territori degli Stati di cui all’articolo 71 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

 

Quadro VO – Comunicazione delle opzioni e revoche

 

Regime speciale IVA organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps)

 

Nella sezione 1 (opzioni, rinunce e revoche agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto), è stato previsto il rigo VO18 riservato alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che hanno scelto di optare, nell’ anno oggetto della presente dichiarazione, per l’applicazione del regime previsto dall’art. 1, commi da 54 a 63, della legge n. 190 del 2014.

Si ricorda che il comma 15-quinquies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, conv. con mod. dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, prevede che «In attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000 applicano, ai soli fini dell’imposta sul valore aggiunto, il regime speciale di cui all’articolo 1, commi da 58 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190». Qualora al 1° gennaio 2024 le disposizioni del codice del Terzo settore (CTS) riguardanti il trattamento fiscale di organizzazioni di volontariato (OdV) e associazioni di promozione sociale (APS) non abbiano ancora trovato applicazione, a partire da tale data le OdV e le APS che nel periodo d’imposta precedente abbiano conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori ad euro 65.000 usufruiranno, ai soli fini dell’IVA, della disciplina prevista per i contribuenti del regime c.d. “forfetario” previsto dalla legge n. 190 del 2014. Tali enti, quindi:

  • emetteranno fattura senza addebitare l’IVA in via di rivalsa e non potranno detrarre l’IVA sulle fatture di acquisto;
  • saranno esonerati dagli obblighi di versamento dell’IVA, di presentazione della dichiarazione IVA e delle relative comunicazioni delle liquidazioni periodiche;
  • saranno tenuti ad integrare le fatture per le operazioni di cui risultino debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Resta fermo, per gli stessi, l’obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, nonché di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. Infine, il successivo comma 15-sexies, prevedendo che: «Le disposizioni di cui ai commi 15-quater e 15-quinquies rilevano ai soli fini dell’imposta sul valore aggiunto», circoscrive all’IVA l’ambito applicativo delle disposizioni in argomento.

Si ricorda ancora, che ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, le opzioni e le revoche previste in materia di IVA e di imposte dirette devono essere comunicate, tenendo conto del comportamento concludente assunto dal contribuente durante l’anno d’imposta, esclusivamente utilizzando il quadro VO della dichiarazione annuale IVA. Nelle ipotesi di esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale, il quadro VO deve essere presentato in allegato alla dichiarazione dei redditi. A tal fine è prevista nel frontespizio del modello REDDITI 2025 una specifica casella la cui barratura consente di segnalare la presenza del quadro VO compilato dai predetti soggetti. Si evidenzia che il ricorso a tale modalità di comunicazione delle opzioni o delle revoche si rende necessario esclusivamente nell’ipotesi in cui il soggetto non sia tenuto a presentare la dichiarazione annuale IVA con riferimento ad altre attività svolte ovvero, come precisato dalla circolare n. 209/E del 27 agosto 1998, qualora l’esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione permanga anche a seguito del sistema opzionale scelto.

Il quadro deve essere compilato per comunicare, mediante la barratura della casella corrispondente, l’opzione o la revoca delle modalità di determinazione dell’imposta o di un regime contabile diverso da quello proprio.

 

Regime agevolato per primo insediamento di imprese giovanili in agricoltura – Art. 4, comma 1, legge 15 marzo 2024, n. 36

 

Nella sezione 2 (opzioni e revoche agli effetti delle imposte sui redditi), è stato introdotto il rigo VO27, riservato alle imprese giovanili in agricoltura che hanno optato per l’applicazione del regime fiscale agevolato previsto dall’art. 4, comma 1, della legge n. 36 del 2024. Nel dettaglio, la casella 1 del citato Rigo VO27, deve essere barrata dalle imprese giovanili in agricoltura che hanno optato, nell’anno 2024, per l’applicazione del regime fiscale agevolato previsto dall’art. 4, comma 1, della Legge 15 marzo 2024, n. 36, recante: «Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo». L’opzione ha effetto per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro periodi d’imposta successivi. Il regime agevolativo è riconosciuto nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

 

Prospetto riepilogativo IVA 26 PR/2025 – Quadro VW – Liquidazione dell’imposta annuale di gruppo

 

Nel rigo VW 26 è stato introdotto il campo 2, che deve essere compilato per indicare i crediti trasferiti dalle società del gruppo ritornate operative, non più rientranti nella disciplina delle società di comodo di cui all’art. 30 della legge n. 724 del 1994.

 

Vedi anche: Passaggio al regime forfetario. Gli adempimenti in dichiarazione IVA 2025 legati alla rettifica della detrazione

 




Passaggio al regime forfetario. Gli adempimenti in dichiarazione IVA 2025 legati alla rettifica della detrazione

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2025, prot. n. 9491/2025, sono stati approvati i nuovi modelli di dichiarazione IVA/2025 concernenti l’anno di imposta 2024.

L’art. 19-bis2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 prevede che la detrazione dell’IVA relativa agli acquisti di beni e servizi deve essere rettificata successivamente a quella inizialmente operata qualora il diritto alla detrazione sia variato al momento di utilizzazione dei beni e servizi.

In particolare, prevede che

  • se «mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell’imposta sugli acquisti o nell’attività comportano la detrazione dell’imposta in misura diversa da quella già operata, la rettifica è eseguita limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni ammortizzabili, è eseguita se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione» (comma 3);
  • ai fini della rettifica, «i fabbricati o porzioni di fabbricati sono comunque considerati beni ammortizzabili ed il periodo di rettifica è stabilito in dieci anni, decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione» (comma 8);
  • le rettifiche delle detrazioni «sono effettuate nella dichiarazione relativa all’anno in cui si verificano gli eventi che le determinano, sulla base delle risultanze delle scritture contabili obbligatorie» (comma 9).

Ad esempio, per un bene ammortizzabile entrato in funzione nel 2021, il cui quinquennio scade nel 2025, è necessario restituire un quinto dell’IVA detratta (per gli immobili, la rettifica deve essere effettuata per decimi, tenendo conto non dell’entrata in funzione, ma della data di acquisto o ultimazione del fabbricato).

Inoltre, l’articolo 1, comma 61, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), prescrive che: «Il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto al regime forfetario comporta la rettifica della detrazione di cui all’articolo 19-bis.2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da operarsi nella dichiarazione dell’ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie. In caso di passaggio, anche per opzione, dal regime forfetario alle regole ordinarie è operata un’analoga rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo anno di applicazione delle regole ordinarie».

A tal fine, nelle istruzioni sono stati indicati gli adempimenti che i contribuenti che fino al 31 dicembre 2024 hanno operato in regime IVA ordinario e che dal 1° gennaio 2025, passano al regime forfetario, devono porre in essere. Queste le istruzioni: “I soggetti che a partire dall’anno d’imposta 2025 si avvalgono del regime forfetario disciplinato dall’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, devono indicare nel rigo VF70 l’eventuale imposta dovuta per effetto della rettifica della detrazione di cui all’art. 1, comma 61, della legge n. 190 del 2014.
Lo stesso rigo deve essere compilato nella dichiarazione relativa all’anno in cui è avvenuto il passaggio al regime ordinario indicando l’eventuale imposta a credito per effetto della rettifica della detrazione di cui all’art. 1, comma 61, della legge n. 190 del 2014”.

Per semplificare il calcolo delle rettifiche da indicare nel quadro VF della dichiarazione IVA, le istruzioni alla compilazione del modello riportano in appendice l’apposito prospetto D. È previsto un apposito rigo per ogni tipologia di rettifica disciplinata dall’art. 19-bis2. I relativi importi devono essere indicati con il segno (+) o (–) a seconda che si tratti di un aumento o di una diminuzione della detrazione. In particolare, in relazione al “Rigo 3, rettifica per mutamenti di regime fiscale”, chiarito che qualora mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell’imposta sugli acquisti o nell’attività comportino la detrazione dell’imposta in misura diversa da quella già operata, deve essere effettuata una rettifica limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni ammortizzabili, se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione

In tale ipotesi rientrano i seguenti casi: (omissis)

  • passaggio dal regime ordinario IVA al regime forfetario disciplinato dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • passaggio dal regime forfetario disciplinato dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al regime ordinario”.

 

Al riguardo, si richiama, la circolare n. 73/E del 21 dicembre 2007 – recante chiarimenti sul regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi di cui all’articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge Finanziaria per il 2008 – in “Finanza & Fisco” n. 41-42/2022, pag. 2543) – dove, al paragrafo 3.1.4 (in “Finanza & Fisco” n. 47/2007, pag. 4041), è stato precisato che l’“applicazione del regime dei contribuenti minimi comporta la rettifica dell’IVA già detratta negli anni in cui si è applicato il regime ordinario, ai sensi dell’art. 19-bis2 del D.P.R. n. 633 del 1972.”. Ai fini della rettifica in rassegna si rimanda ai chiarimenti della circolare n. 10/E del 2016, paragrafo 4.1.3 (in “Finanza & Fisco” n. 1/2016, pag. 55). Sull’argomento, vedi anche: “La rettifica della detrazione IVA per l’ingresso al regime forfetario” di Marco Peirolo (in “Finanza & Fisco” n. 37/2018, pag. 2580).

Inoltre, i contribuenti in parola dovranno barrare la casella del Rigo VA14. Tale rigo deve essere compilato dai contribuenti che a partire dal periodo d’imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione intendono avvalersi del regime forfetario disciplinato dall’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In particolare, deve essere barrata la casella 1 per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale IVA precedente all’applicazione del regime.

 

Vedi anche: Dichiarazione IVA 2025. Novità, termini, soggetti esonerati, utilizzo del credito IVA 2024 e benefici premiali soggetti ISA e CPB

 




ZES unica settore agricolo, pesca e acquacoltura. Istituiti i codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per gli investimenti

L’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, introdotto dall’articolo 1, comma 7, lettera b), del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, riconosce, alle condizioni ivi indicate, un contributo sotto forma di credito di imposta per gli investimenti nella ZES unica in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura.

Con decreto 18 settembre 2024 del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono state definite le modalità di attuazione del credito di imposta per gli investimenti nella ZES unica in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura.

In particolare, tale credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 novembre 2024 è stato approvato il modello di comunicazione per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura ed è stato definito il relativo contenuto e le modalità di trasmissione.

 

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, con la Risoluzione n. 6 del 24 gennaio 2025 è stato istituito il seguente codice tributo:

 

·  “7035” denominatocredito d’imposta investimenti ZES unica – imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale, della pesca e acquacoltura – articolo 16-bis, del decreto- legge 19 settembre 2023, n. 124”.

 

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimentoè indicato l’anno di sostenimento dei  costi, nel formato “AAAA”.

L’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che l’importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all’ammontare massimo fruibile sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate e della percentuale comunicata con provvedimento del Direttore dell’Agenzia, pena lo scarto del modello F24.

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 37 del 2024

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

 

“Finanza & Fisco” o il suo rinnovo

(https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/)

 

Speciale – “D.Lgs. Redditi”
Revisione del regime impositivo dei redditi

 

 

Reddito d’impresa: dalle modifiche alla disciplina delle operazioni straordinarie alla riduzione dei coefficienti delle società di comodo

 

Articolo per articolo, l’analisi normativa
degli articoli da 15 a 20 del D.Lgs. n. 192/2024

Art. 15 – Modifiche al regime di riporto delle perdite e operazioni straordinarie
Art. 16 – Scissione e scissione mediante scorporo
Art. 17 – Modifiche alla disciplina dei conferimenti
Art. 18 – Modifiche alla disciplina della liquidazione
Art. 19 – Modifiche alla disciplina della «tonnage tax»
Art. 20 – Modifiche al regime delle società di comodo

 

Con questo numero, si conclude l’analisi, articolo per articolo, del Decreto legislativo “Redditi” n. 192/2024, che ha apportato una significativa revisione del regime fiscale relativo ai redditi delle persone fisiche (IRPEF) e delle società e degli enti (IRES), nell’ambito della Riforma Fiscale.

 

 

Prassi 

 

Agenzia delle Entrate

 

Incentivi all’occupazione – Maggiorazione deduzione costi

 

Maxi deduzione per le nuove assunzioni (prorogata per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027). I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 del 20 gennaio 2025: «INCENTIVI FISCALI ALLE NUOVE ASSUNZIONI – Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni nei casi in cui si realizzi effettivamente un incremento occupazionale – Art. 4, del D.Lgs. 30/12/2023, n. 216 – D.M. Mef 25/06/2024Art. 1, commi 399 e 400, della L. 30/12/2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025)»

 

Legislazione

 

Nuova rateizzazione delle cartelle di pagamento

 

Il Decreto che disciplina le modalità per richiedere la dilazione dei pagamenti in caso di temporanea difficoltà economica

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2024: «Disciplina delle modalità di applicazione e documentazione dei parametri per la richiesta di dilazione dei pagamenti»

 

 

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La proroga di 85 giorni No limits

La proroga di 85 giorni introdotta dall’art. 67, 1° comma, D.L. n. 18/2020 si applica a tutte le annualità i cui termini di accertamento erano ancora aperti nel 2020. La prima sezione civile della Corte di Cassazione, interpellata ai sensi dell’art.363-bis c.p.c. ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dalla Corte di giustizia tributaria di Gorizia e dalla Corte di giustizia tributaria di Lecce con le ordinanze del novembre 2024.

La “risoluzione” della questione da parte della Corte di cassazione (Decreto del Primo Presidente della Corte di Cassazione n. 1630/2025 del  23/01/2025)

Ordinanza di rinvio pregiudiziale del 18/11/2024 con n. 6665/2024 – Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Gorizia, 64/2024
Ordinanza di rinvio pregiudiziale del 19/11/2024 – Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce, RG. 1620/2024

 




Cooperative compliance. La posizione nell’ambito dell’istituto si gestisce online | Sul sito dell’Agenzia delle entrate il nuovo servizio dedicato

I contribuenti ammessi alla Cooperative compliance e quelli che hanno presentato domanda di adesione hanno ora a disposizione un servizio web per gestire in maniera più semplice la loro posizione nell’ambito dell’istituto. Il nuovo applicativo, online in area riservata sul sito dell’Agenzia delle entrate, consente di inserire direttamente a sistema sia la Mappa dei rischi, compilata sulla base dei modelli disponibili, sia di caricare ed eventualmente aggiornare gli altri documenti necessari (come per esempio la strategia fiscale, la relazione agli organi di gestione e le certificazioni richieste).

 

Il nuovo servizio

 

L’applicativo “Regime adempimento collaborativo” può essere utilizzato sia dai contribuenti che hanno presentato istanza di adesione prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 221/2023 (“soggetti aderenti”), sia da coloro che, volendo aderire alla Cooperative, hanno già presentato la relativa istanza e sono stati inseriti nella lista dei soggetti in possesso dei requisiti soggettivi (“nuovi istanti”).

In particolare, il servizio consente di:

  • scaricare i modelli disponibili per la compilazione della Mappa dei rischi e dei controlli fiscali (ad oggi è disponibile il modello standardizzato di Mappa dei rischi per il settore industriale);
  • caricare la propria Mappa compilata a seguito delle verifiche eseguite con esito positivo dal sistema;
  • caricare gli ulteriori documenti richiesti tra cui, per esempio, il corpus normativo interno del TCF (TCM, Strategia Fiscale, ), la relazione agli organi di gestione e le certificazioni (art. 4 D.Lgs. n. 128/2015);
  • consultare e aggiornare la propria documentazione.

(Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 23 gennaio 2025)

 




Assenza prolungata e ingiustificata del lavoratore. On-line il modulo INL che il datore di lavoro deve inviare per procedere alla risoluzione del rapporto per “dimissioni per fatti concludenti”

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota prot. n. 579 del 22/01/2025, ha fornito le prime indicazioni operative sulle novità introdotte dall’art. 19 delle L. n. 203/2024 in materia di risoluzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata del lavoratore che si è protrae oltre il termine fissato dal Ccnl o, se questo termine manca, per un periodo superiore a 15 giorni.

Si ricorda che l’art. 19 della citata legge L. n. 203/2024 ha inserito nell’art. 26 (rubricato: Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 un nuovo comma, il 7-bis, secondo il quale «in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza».

Nel documento dell’Ispettorato evidenziato che “la previsione affida, anzitutto, lonere, in capo al datore di lavoro, di comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato, da individuarsi in base al luogo di svolgimento del rapporto di lavoro, l’assenza ingiustificata del lavoratore che si sia protratta oltre uno specifico termine”

La citata comunicazione, naturalmente, va effettuata solo laddove il datore di lavoro intenda far valere l’assenza ingiustificata del lavoratore ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro.

Dunque, laddove l’assenza ingiustificata abbia superato il termine eventualmente individuato dal contratto collettivo applicato o che, in assenza di una specifica previsione contrattuale, siano trascorsi almeno quindici giorni dall’inizio del periodo di assenza, il datore di lavoro, che intende far valere questa particolare ipotesi di “dimissioni per fatti concludenti”, deve inviare il nuovo modello di comunicazione allegato alla citata nota INL.

La comunicazione, inviata preferibilmente a mezzo PEC all’indirizzo istituzionale di ciascuna sede (per l’elenco delle sedi INL è consultabile la pagina https://www.ispettorato.gov.it/lagenzia/struttura-organizzativa/le-sedi-inl/), dovrà riportare tutte le informazioni a conoscenza del datore concernenti il lavoratore e riferibili non solo ai dati anagrafici ma soprattutto ai recapiti, anche telefonici e di posta elettronica, di cui è a conoscenza.

Questo perché, l’Ispettorato sulla base della comunicazione pervenuta e di eventuali altre informazioni già in suo possesso potrà (a propria discrezione) avviare verifiche sulla veridicità della comunicazione medesima. In tal caso, gli Ispettorati, potranno contattare il lavoratore – ma anche altro personale impiegato presso il medesimo datore di lavoro o altri soggetti che possano fornire elementi utili – al fine di accertare se effettivamente il lavoratore non si sia più presentato presso la sede di lavoro, né abbia potuto comunicare la sua assenza.

Link al testo della nota INL-Ispettorato Nazionale del Lavoro – DC-VIG. prot. n. 579 del 22/01/2025, con oggetto: LAVORO – Risoluzione del rapporto di lavoro – Assenza ingiustificata del lavoratore – Dimissioni di fatto – Prime indicazioni operative – Modello comunicazione ex art. 26, comma 7-bis, D.Lgs. n. 151/2015 – Contenuto della comunicazione e verifiche – Risoluzione del rapporto e prova contraria – Art. 19 (Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro) della L 13/12/2024, n. 203, recante: «Disposizioni in materia di lavoro» (cd. “Collegato lavoro”) – Art. 26 del D.Lgs. 14/09/2015, n. 151




Online la Guida di Ade-Ader sulla nuova rateizzazione delle cartelle

Il vademecum fornisce utili chiarimenti per l’applicazione della nuove regole per la richiesta di rateizzazione delle cartelle, introdotte dal Decreto per il riordino del sistema nazionale della riscossione (D.Lgs. n. 110/2024) e rese operative dal Decreto Mef del 27 dicembre 2024, entrate in vigore dal 1° gennaio 2025.

 

Link alla Guida alla nuova rateizzazione delle cartelle di pagamento (Aggiornamento: Gennaio 2025)Uno strumento utile a illustrare le novità apportate all’istituto del pagamento a rate, a partire dal 1° gennaio 2025, dal Decreto Mef del 27 dicembre 2024, in attuazione del Decreto legislativo di riordino del sistema nazionale della riscossione (D.Lgs. n. 110/2024), nell’ambito della Legge delega di Riforma del Fisco (Legge n. 111/2023).

 




Maxi deduzioni per le nuove assunzioni. Pronte le istruzioni operative

Arrivano le indicazioni delle Entrate in seguito alla proroga della misura di favore per i contribuenti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo che assumono a tempo indeterminato. Il beneficio fiscale, introdotto dal Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 (in “Finanza & Fisco” n. 4/2024, pag. 197), ed esteso al 2027 dall’ultima legge di Bilancio, consiste in una maggiorazione del 20% del costo ammesso in deduzione per l’incremento del personale, che sale al 30% per i dipendenti meritevoli di maggior tutela. Con la circolare (n. 1 del 20 gennaio 2025) di oggi, l’Agenzia delle Entrate ricorda i presupposti soggettivi dell’incentivo, le regole per determinare l’incremento occupazionale e l’ammontare della maggiore deduzione spettante e illustra anche alcuni casi particolari. 

 

Il perimetro dell’agevolazione

 

Il beneficio è rivolto ai titolari di reddito d’impresa e agli esercenti arti e professioni, anche in forma associata, a condizione che il reddito sia determinato analiticamente e che l’attività, antecedentemente all’inizio del periodo d’imposta agevolato, sia stata effettivamente avviata da almeno un anno. La maggiorazione spetta solo se, al termine del periodo d’imposta agevolato, l’incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato è accompagnato dall’incremento del numero complessivo dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato.

 

In cosa consiste il bonus

 

L’incentivo consente agli operatori economici di incrementare il costo ammesso in deduzione per assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato. La maggiorazione è pari al 20% e aumenta di un ulteriore 10% in caso di assunzione di persone meritevoli di maggior tutela, come ad esempio le persone con disabilità, le donne con almeno due figli minorenni, le donne vittime di violenza inserite nei percorsi di protezione e i giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 20 gennaio 2025)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 1 del 20 gennaio 2025, con oggetto: INCENTIVI FISCALI ALLE NUOVE ASSUNZIONI – Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni – Art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 giugno 2024 – Art. 1, commi 399 e 400, della legge 30 dicembre 2024, n. 207




Certificazione Unica 2025. Termini, sanzioni e alcune novità

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2025, prot. n. 9454/2025, approvata la Certificazione unica 2025 (Cu), per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi.

Le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e ai redditi diversi devono essere trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 17 marzo 2025 (il termine ordinario del 16 marzo cade di domenica) ovvero entro il 31 marzo 2025 in caso di certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale.

Con riferimento alle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione Precompilata, il termine previsto per la trasmissione telematica è fissato al 31 ottobre 2025 (termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta, modello 770).

Le predette certificazioni, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate al percipiente entro il 17 marzo 2025 (il termine ordinario del 16 marzo cade di domenica).

Si ricorda che la Certificazione Unica 2025 da rilasciare al contribuente entro il 17 marzo 2025, è la c.d. Certificazione Unica Sintetica ed è costituita dai soli punti tratteggiati. La c.d. Certificazione Unica Ordinaria è invece costituita da tutti i punti sia tratteggiati che non tratteggiati, da trasmettere all’Agenzia delle Entrate. I punti comuni da inviare sia al contribuente che all’Agenzia, sono riportati con la stessa numerazione ed evidenziati con il tratteggio. Le informazioni da trasmettere, esclusivamente, all’Agenzia delle Entrate sono riportate nelle caselle non tratteggiate.

 

Dal 2025 le CU lavoro autonomo inviate entro il 31 marzo

Si ricorda che il comma 5 dell’articolo 2 del Decreto Legislativo 5 agosto 2024, n. 108 ha inserito un nuovo periodo all’articolo 4, comma 6-quinquies, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 in materia di dichiarazione e certificazioni dei sostituti d’imposta, con cui si dispone che dal 2025 le certificazioni di cui al comma 6-ter del medesimo all’articolo 4, del D.P.R. n. 322/1998, contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale, sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti (la disciplina previgente fissava tale termine al 31 di ottobre).

 

Eliminazione della Certificazione Unica relativa ai soggetti forfettari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio

L’articolo 3 del Decreto Legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, ha esonerato i sostituti d’imposta dall’obbligo di rilascio della certificazione unica per contribuenti che applicano il regime forfettario ovvero il regime fiscale di vantaggio. Nel dettaglio, la disposizione citata ha introdotto un nuovo comma (il 6-septies) all’articolo 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, in materia dichiarazione e certificazioni dei sostituti d’imposta, volto a esonerare i sostituti d’imposta al rilascio della Certificazione Unica dei redditi di lavoro autonomo nei confronti dei soggetti forfetari o che si avvalgono del regime di vantaggio previsto per l’imprenditoria giovanile.

 

Sulla tardiva trasmissione delle Certificazioni Uniche

 

È prevista un’apposita sanzione per ogni certificazione omessa, tardiva o errata. Tuttavia nei casi di errata trasmissione, la sanzione non si applica se la certificazione corretta è inviata entro i cinque giorni successivi ai termini di scadenza per la trasmissione telematica di cui sopra. Va inoltre evidenziato, che con circolare n. 12 del 31 maggio 2024, l’Agenzia delle entrate, nel rispondere alle domande formulate dagli operatori sulla dichiarazione dei redditi 2024, ha ammesso il ravvedimento operoso per sanare il tardivo invio delle Certificazioni Uniche. In particolare nel citato documento si legge che “al fine di contemperare tale volontà con i principi generali dell’ordinamento tributario, tra i quali figura l’applicazione generale del ravvedimento operoso, in assenza di espressa previsione di segno contrario, devono ritenersi superate, sul punto, le indicazioni fornite con la richiamata circolare n. 6/E del 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 43/2014, pag. 3010). Ne consegue che è ammissibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso laddove l’invio della CU venga effettuato oltre i termini ordinariamente previsti. Se il sostituto trasmette all’Agenzia delle entrate e rilascia al percipiente una CU tardiva o rettificativa, il contribuente potrà esibirla al CAF o al professionista abilitato affinché quest’ultimo ne tenga conto ai fini della predisposizione o dell’eventuale rettifica della dichiarazione dei redditi”.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 4, comma 6-quinquies del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, per ogni Certificazione, omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di 100 euro in deroga a quanto previsto dall’articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (disciplinante l’istituto del cumulo giuridico), con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza. Se la certificazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dai termini previsti, la sanzione è ridotta a un terzo (quindi 33,33 euro), con un massimo di euro 20.000.

Inoltre ai sensi del successivo comma 6-quinquies.1. «Nei casi di tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche relative a somme e valori corrisposti per i periodi d’imposta dal 2015 al 2017, non si fa luogo all’applicazione della sanzione di cui al comma 6-quinquies, se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine indicato dal primo periodo del medesimo comma 6-quinquies».

 

La Certificazione Unica “CU 2025” per l’anno 2024

 

La Certificazione Unica è costituita da:

  • Frontespizio: dati anagrafici del sostituto, dati anagrafici del contribuente;
  • Certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati: dati fiscali (redditi, ritenute, acconti, oneri deducibili e detraibili, imposta lorda, dati dei conguagli, arretrati, TFR, ecc.), dati previdenziali e assistenziali, prospetto dei familiari a carico e TFR;
  • Certificazione dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi (dati fiscali relativi ai compensi erogati e alle ritenute operate) e le somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio;
  • Dati relativi alle locazioni Brevi.

 

Contestualmente alla trasmissione delle certificazioni, il sostituto d’imposta è tenuto ad allegare anche i dati relativi alla comunicazione per la ricezione in via telematica dei modelli 730-4 se tale comunicazione non è stata già validamente presentata con il relativo modello di comunicazione (CSO) ovvero con il quadro CT presente nella certificazione Unica relativa a precedenti anni d’imposta.

È data facoltà ai sostituti d’imposta di suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. È possibile effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni dati lavoro dipendente, qualora questo risulti più agevole per il sostituto.

 

Attribuito valore dichiarativo alla Certificazione Unica

 

Va evidenziato che la Legge di stabilità del 2016 (art. 1, comma 952, L. 28/12/2015, n. 208) nel modificare l’art. 4, comma 6-quinquies, del D.P.R. n. 322/98 ha assegnato, dal 2016, alla CU un indubbio “Valore Dichiarativo”. Come spiega la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 dell’8 aprile 2016 (par. 8.10 – in “Finanza & Fisco” n. 1/2016, pag. 80) “Con le modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 all’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, è stato semplificato il precedente impianto normativo attribuendo valore dichiarativo alla Certificazione Unica”.

 

Di seguito alcune delle novità presenti nella versione 2025 della Certificazione unica.

 

Il “bonus tredicesima”, l’indennità di importo fino a 100 euro riconosciuta per il 2024 ai titolari di reddito di lavoro dipendente con particolari condizioni economiche e familiari, trova spazio nella CU 2025.

 

 

La CU è stata, inoltre, aggiornata per tenere conto delle novità che lo scorso anno hanno interessato la disciplina del lavoro sportivo dilettantistico e professionistico e quella dei fringe benefit ai dipendenti. Un apposito campo è riservato al trattamento integrativo speciale erogato ai lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale. Nel modello fa il suo ingresso l’imposta sostitutiva sui compensi per le prestazioni aggiuntive del personale sanitario.

 

Da quest’anno, infine, così come previsto dall’art.1, comma 78 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in relazione alle locazioni brevi, va indicato nel punto 22 il codice identificativo nazionale (CIN), di cui all’art. 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.

 

 




Approvata la versione definitiva della dichiarazione IVA 2025

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2025, prot. n. 9491/2025, approvati i nuovi modelli di dichiarazione IVA/2025 concernenti l’anno di imposta 2024, con le relative istruzioni, da presentare nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2025 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

 

Principali modifiche ai modelli

Si illustrano di seguito le principali modifiche, di carattere generale, introdotte nei modelli di dichiarazione IVA/2025.

 

QUADRO VM – VERSAMENTI AUTO F24 ELEMENTI IDENTIFICATIVI

 

Il quadro è stato rinominato in “Versamenti auto F24 elementi identificativi” per dare seguito a quanto previsto dall’ art. 1, comma 93, della legge n. 213 del 2023.

Si ricorda che l’articolo 1, comma 93, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024 in “Finanza & Fisco” n. 40/2023, pag. 2485), ha estenso alle operazioni di immatricolazione e voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi provenienti dal territorio degli Stati della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, gli obblighi previsti dalla legislazione vigente per contrastare le frodi IVA nel settore delle compravendite di automezzi tra Stati dell’Unione europea. In particolare, il citato comma 93 ha introdotto il comma 9-ter all’articolo 1 decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. In tale nuovo comma si prevede che, ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio degli Stati della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, di cui all’articolo 71 del D.P.R. n. 633 del 1972, si applicano gli obblighi di: trasmissione, a corredo della richiesta di immatricolazione, di copia del modello F24 recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l’ammontare dell’IVA assolta in occasione della prima cessione interna; verifica da parte dell’Agenzia delle entrate della sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento IVA mediante modello F24-elementi identificativi. Inoltre, per dare attuazione ai citati obblighi con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 luglio 2024, prot. n. 296689/2024, sono stati definiti i termini e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma 9-ter dell’articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio degli Stati di cui all’articolo 71 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Con il citato provvedimento sono, inoltre, stabilite le modalità e i termini delle verifiche, propedeutiche all’immatricolazione, che gli uffici dell’Agenzia delle entrate devono effettuare nelle ipotesi in cui non sia previsto il versamento dell’IVA con il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” in occasione dell’introduzione del territorio dello Stato di veicoli provenienti dai territori degli Stati di cui all’articolo 71 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

 

QUADRO VO – COMUNICAZIONE DELLE OPZIONI E REVOCHE

 

Regime speciale IVA organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps)

Nella sezione 1 (opzioni, rinunce e revoche agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto), è stato previsto il rigo VO18 riservato alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che hanno scelto di optare, nell’ anno oggetto della presente dichiarazione, per l’applicazione del regime previsto dall’art. 1, commi da 54 a 63, della legge n. 190 del 2014.

Si ricorda che il comma 15-quinquies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, conv. con mod. dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, prevede che «In attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000 applicano, ai soli fini dell’imposta sul valore aggiunto, il regime speciale di cui all’articolo 1, commi da 58 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190». Qualora al 1° gennaio 2024 le disposizioni del codice del Terzo settore (CTS) riguardanti il trattamento fiscale di organizzazioni di volontariato (OdV) e associazioni di promozione sociale (APS) non abbiano ancora trovato applicazione, a partire da tale data le OdV e le APS che nel periodo d’imposta precedente abbiano conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori ad euro 65.000 usufruiranno, ai soli fini dell’IVA, della disciplina prevista per i contribuenti del regime c.d. “forfetario” previsto dalla legge n. 190 del 2014. Tali enti, quindi:

  • emetteranno fattura senza addebitare l’IVA in via di rivalsa e non potranno detrarre l’IVA sulle fatture di acquisto;
  • saranno esonerati dagli obblighi di versamento dell’IVA, di presentazione della dichiarazione IVA e delle relative comunicazioni delle liquidazioni periodiche;
  • saranno tenuti ad integrare le fatture per le operazioni di cui risultino debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Resta fermo, per gli stessi, l’obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, nonché di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. Infine, il successivo comma 15-sexies, prevedendo che: «Le disposizioni di cui ai commi 15-quater e 15-quinquies rilevano ai soli fini dell’imposta sul valore aggiunto», circoscrive all’IVA l’ambito applicativo delle disposizioni in argomento.

Si ricorda ancora, che ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, le opzioni e le revoche previste in materia di IVA e di imposte dirette devono essere comunicate, tenendo conto del comportamento concludente assunto dal contribuente durante l’anno d’imposta, esclusivamente utilizzando il quadro VO della dichiarazione annuale IVA. Nelle ipotesi di esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale, il quadro VO deve essere presentato in allegato alla dichiarazione dei redditi. A tal fine è prevista nel frontespizio del modello REDDITI 2025 una specifica casella la cui barratura consente di segnalare la presenza del quadro VO compilato dai predetti soggetti. Si evidenzia che il ricorso a tale modalità di comunicazione delle opzioni o delle revoche si rende necessario esclusivamente nell’ipotesi in cui il soggetto non sia tenuto a presentare la dichiarazione annuale IVA con riferimento ad altre attività svolte ovvero, come precisato dalla circolare n. 209/E del 27 agosto 1998, qualora l’esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione permanga anche a seguito del sistema opzionale scelto.

Il quadro deve essere compilato per comunicare, mediante la barratura della casella corrispondente, l’opzione o la revoca delle modalità di determinazione dell’imposta o di un regime contabile diverso da quello proprio.

Regime agevolato per primo insediamento di imprese giovanili in agricoltura – Art. 4, comma 1, legge 15 marzo 2024, n. 36

Nella sezione 2 (opzioni e revoche agli effetti delle imposte sui redditi), è stato introdotto il rigo VO27, riservato alle imprese giovanili in agricoltura che hanno optato per l’applicazione del regime fiscale agevolato previsto dall’art. 4, comma 1, della legge n. 36 del 2024. Nel dettaglio, la casella 1 del citato Rigo VO27, deve essere barrata dalle imprese giovanili in agricoltura che hanno optato, nell’anno 2024, per l’applicazione del regime fiscale agevolato previsto dall’art. 4, comma 1, della Legge 15 marzo 2024, n. 36, recante: «Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo». L’opzione ha effetto per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro periodi d’imposta successivi. Il regime agevolativo è riconosciuto nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO IVA 26 PR/2025 – QUADRO VW – LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA ANNUALE DI GRUPPO

 

Nel rigo VW 26 è stato introdotto il campo 2, che deve essere compilato per indicare i crediti trasferiti dalle società del gruppo ritornate operative, non più rientranti nella disciplina delle società di comodo di cui all’art 30 della legge n. 724 del 1994.




Aperta la stagione dichiarativa 2025. Online le prime bozze delle dichiarazioni 730 e 770

Perimetro allargato per il 730/2025, pubblicato oggi in veste non definitiva sul sito delle Entrate insieme alle istruzioni per la prossima stagione dichiarativa. Da quest’anno, infatti, i contribuenti non titolari di partita IVA potranno utilizzare il modello anche per indicare i redditi a tassazione separata o soggetti a imposta sostitutiva, che prima dovevano necessariamente transitare per Redditi.

Online anche la bozza del 770/2025 che datori di lavoro ed enti pensionistici utilizzano per comunicare i dati fiscali relativi alle ritenute operate nel 2024, i relativi versamenti e compensazioni. Il Fisco si prepara alla prossima stagione dichiarativa mettendo a disposizione di cittadini e operatori un primo schema dei modelli in vista dell’approvazione finale.

 

Modello 730/2025

 

In linea con le previsioni del Decreto “Adempimenti” (D.Lgs. n. 1/2024) nel modello 730/2025 sono stati introdotti due nuovi quadri (M e T) che consentono alle persone fisiche non titolari di partita IVA di utilizzare la dichiarazione semplificata anche in relazione ai redditi soggetti a tassazione separata, a imposta sostitutiva o derivati da plusvalenze di natura finanziaria. Spazio, inoltre, alla rimodulazione delle aliquote per scaglioni di reddito, al nuovo regime agevolativo per redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli e alle novità in materia di tassazione delle locazioni brevi, assoggettate alla cedolare secca con aliquote differenziate. Nel modello entra anche il “bonus tredicesima”, l’indennità di 100 euro, ragguagliata al periodo di lavoro, riconosciuta per il 2024 ai titolari di reddito di lavoro dipendente con particolari condizioni economiche e familiari. Aggiornate anche le regole relative al regime agevolato per i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e quelle sulla rideterminazione della detrazione spettante al personale del comparto sicurezza e difesa.

 

Modello 770/2025

 

Aggiornato anche il modello 770 da utilizzare da parte dei sostituti d’imposta: tra le novità, sono state rimodulate le note nei quadri ST e SV e gestito, nel quadro SX, il credito correlato al “bonus tredicesima” riconosciuto dal datore di lavoro. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 14 gennaio 2025)

 

Le prime bozze delle dichiarazioni 730 e 770

 

Modello 730 /2025 (bozze del 14 gennaio 2025)

Modello 730/2025 (bozza)

Istruzioni per la compilazione (bozza)

 

Modello 770 /2025 (bozze 14 gennaio 2025)

Modello 770/2025 (bozza)

Istruzioni per la compilazione (bozza)




Il Cdm approva lo schema di Ddl “annuale” sulle PMI

Il Consiglio dei ministri di martedì 14 gennaio 2025, un disegno di Legge “annuale” sulle PMI, che introduce misure strategiche per rafforzare le micro, piccole e medie imprese italiane, incentivando l’aggregazione, l’innovazione del sistema produttivo e l’accesso al credito.

Tra gli interventi principali del provvedimento, spiccano i “Mini Contratti di Sviluppo” per il settore Moda, le Centrali consortili per coordinare le filiere produttive e nuovi incentivi fiscali per le reti d’impresa.

Vengono promossi il ricambio generazionale con assunzioni agevolate di giovani, la tutela della concorrenza con norme contro le false recensioni online e il riordino della disciplina dei Confidi per semplificare l’accesso al credito.

Il Ddl rappresenta la prima attuazione dell’art. 18 della legge 11 novembre 2011, n. 180, recante: «Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese» , che ha previsto l’adozione di una legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese.

Nel dettaglio, vengono introdotte misure per incentivare forme di aggregazione tra imprese del settore Moda, per consentire alle Pmi del comparto di unire le forze e affrontare con maggiore efficacia le sfide del mercato globale, incrementando la capacità di investimento, di innovazione e la propria presenza sui mercati internazionali. A questo scopo sono destinati alle filiere del comparto Moda fino a 100 milioni di euro per i “Mini Contratti di Sviluppo, finalizzati a sostenere programmi di investimento di importo non inferiore a 3 milioni di euro e non superiore a 20 milioni.

Il disegno di legge introduce inoltre le “Centrali consortili” nuovi enti giuridici che fungono da strutture di indirizzo e coordinamento per le micro, piccole e medie imprese già organizzate in consorzi di filiera. Questi enti mirano a rafforzare la competitività e l’innovazione delle imprese attraverso modelli di cooperazione efficienti e solidali. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy esercita la vigilanza esclusiva per garantire il rispetto delle finalità mutualistiche. La norma delega il Governo a disciplinare il funzionamento e la vigilanza delle Centrali consortili entro 12 mesi.

Per favorire l’accesso al credito delle micro, piccole e media imprese, il disegno di legge attribuisce al Governo una delega per il riordino normativo della disciplina dei Confidi, a oltre vent’anni dall’emanazione della legge in materia. L’obiettivo dell’intervento è semplificare e riorganizzare le regole che disciplinano questo strumento, attraverso la revisione dei requisiti di iscrizione all’albo previsto dall’articolo 106 del Testo Unico Bancario (TUB), l’ampliamento delle attività consentite, la promozione di processi di aggregazione tramite agevolazioni normative e l’estensione delle possibilità operative per i Confidi iscritti. Sono inoltre previste misure per ridurre i costi di istruttoria nella valutazione del merito creditizio delle imprese e interventi volti a favorire l’integrazione tra consorzi, consentendo loro di partecipare ad altri enti senza modificare il proprio oggetto sociale.

Sono inoltre introdotti incentivi fiscali per le imprese che aderiscono a un contratto di “rete soggetto”, consentendo la sospensione d’imposta sulla quota di utili destinata a investimenti previsti dal programma comune di rete. L’agevolazione, finanziata fino a 45 milioni di euro dal 2027 al 2029, riguarda gli utili realizzati tra il 2026 e il 2028, destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio dedicato all’affare.

Al fine di incrementare l’occupazione giovanile, il Ddl contiene una disposizione sulla “staffetta generazionale” nelle imprese, che mira a liberare in anticipo nuovi posti di lavoro mediante un sistema di pensionamento flessibile, che consenta al lavoratore anziano una migliore conciliazione vita/lavoro e, al contempo, attui il trasferimento delle competenze professionali a favore di giovani lavoratori assunti in sua parziale sostituzione. Viene quindi introdotto, per le imprese fino a 50 dipendenti, un sistema di trasferimento generazionale con part-time incentivato per l’accompagnamento alla pensione e assunzioni agevolate di giovani under 35, garantendo così il passaggio di know-how. Il neoassunto potrà sostituire integralmente la posizione lavorativa del lavoratore anziano, una volta cessato il rapporto di lavoro di quest’ultimo.

Per contrastare il fenomeno delle false recensioni online nel mercato della ristorazione e del turismo e per garantire una concorrenza leale ed equa, il Ddl interviene prevedendo l’obbligo di verificare l’attendibilità della recensione, assicurandosi che questa sia realmente scritta da un consumatore che abbia effettivamente usufruito del servizio o acquistato il prodotto recensito. La disposizione definisce che il consumatore potrà rilasciare una recensione motivata entro 15 giorni dalla data di utilizzo del servizio. L’impresa interessata potrà richiederne la cancellazione nel caso in cui il giudizio risulti falso o ingannevole, o qualora il commento non dovesse più essere attuale trascorsi i due anni dalla sua pubblicazione o in ragione dell’adozione di misure idonee a superare le criticità che avevano dato origine al giudizio espresso.

Infine, a tredici anni dal primo “Startup Act”, il Ddl delega al Governo l’adozione di un decreto legislativo per la redazione di un testo unico in materia di startup, incubatori e Pmi innovative. L’obiettivo è coordinare le norme vigenti, apportando modifiche per migliorarne la coerenza giuridica, logica e funzionale, e abrogare espressamente le disposizioni obsolete o prive di contenuto normativo. Viene consolidata la figura del Garante per questo comparto di imprese e ampliati i suoi compiti, con lo scopo di promuovere la cultura, la formazione e la crescita dell’ecosistema italiano dell’innovazione tecnologica per massimizzarne la competitività.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 35/36 del 2024

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

 

“Finanza & Fisco” o il suo rinnovo

(https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/)

 

Speciale – “D.Lgs. Redditi”

 

Revisione del regime impositivo
dei redditi (IRPEF-IRES)

 

La “mappa” di tutti gli articoli del D.P.R. n. 917/86, aggiornati con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 192/2024

Tutte le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 192/2024 nel regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)

L’analisi normativa
Articolo per articolo, tutte le modifiche

Il testo del Decreto Legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, recante: «Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)»

 

Testo coordinato con le norme richiamate o modificate

 

Dal vecchio al nuovo 

Il testo a fronte, ante e post modifiche, del TUIR (testo unico delle imposte dirette, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) Artt. 54, 84, 172 e 182

 

 

 

Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES). La relazione illustrativa

 

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Legge di Bilancio 2025: conferma strutturale dei tre scaglioni dell’IRPEF, revisione del cuneo fiscale, decontribuzione Sud, ADI, SFL e altre le misure per lavoratori e imprese

La legge n. 207 del 30 dicembre 2024 recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», contiene una serie di misure che vanno ad interessare lavoratori, imprese e famiglie.

Di seguito alcune delle disposizioni di interesse.

 

Conferma strutturale dell’IRPEF a tre scaglioni, no tax area e trattamento integrativo

 

Stabilizza e porta a regime la riduzione a tre scaglioni di reddito dell’IRPEF, con le seguenti aliquote progressive:

– 23% per redditi fino a 28.000 euro;
– 35% per redditi tra 28.000 e 50.000 euro;
– 43% per redditi superiori a 50.000 euro.

La detrazione prevista dal TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) per i redditi da lavoro dipendente (esclusi i redditi pensionistici) viene innalzata da 1.880 euro a 1.955 euro per redditi fino a 15.000 euro. Questo incremento porta anche ad un ampliamento della “no tax area” fino a 8.500 euro, estendendola anche ai lavoratori dipendenti, come già previsto per i pensionati. Di conseguenza, viene stabilizzato il correttivo relativo al trattamento integrativo, il quale non subisce variazioni peggiorative con l’innalzamento limite di esenzione fiscale.

 

Cuneo fiscale

 

Si introduce un nuovo strumento che prevede il riconoscimento di una somma per i lavoratori dipendenti con reddito fino a 20.000 euro, che non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF,  determinata da una percentuale applicata al reddito da lavoro dipendente:

– 7,1% per redditi fino a 8.500 euro;
– 5,3% per redditi tra 8.500 e 15.000 euro;
– 4,8% per redditi superiori a 15.000 euro.

Se il reddito è compreso tra 20.000 e 32.000, la detrazione di riferimento equivale a 1.000 euro; oltre questo tetto, si applica una detrazione decrescente e graduale che si azzera alla soglia di 40.000 euro.

Per questa misura si tiene conto delle esenzioni concernenti il rientro dei lavoratori in Italia e delle detrazioni relative all’abitazione principale.

 

Riordino delle detrazioni

 

Introduce nel TUIR disposizioni che pongono limiti a oneri e spese ammissibili alle detrazioni fiscali, con la previsione di un limite complessivo per redditi oltre i 75.000 euro. L’importo massimo detraibile dipende dal reddito complessivo e dal numero di figli a carico, con coefficienti che aumentano in relazione al numero di figli. Il limite detraibile base è di 14.000 euro per chi ha un reddito tra 75.000 e 100.000 euro, e di 8.000 euro per chi ha un reddito superiore a 100.000 euro. Questi importi vengono moltiplicati per i coefficienti indicati in base al numero di figli a carico. Escluse dal calcolo del tetto massimo alcune spese tra cui quelle sanitarie detraibili, gli investimenti in startup o PMI innovative, e altre spese specifiche legate a mutui, assicurazioni e interventi edilizi effettuati fino al 31 dicembre 2024. Viene modificato il regime di detrazione per i figli a carico, con estensione della detrazione solo ai figli di età tra i 21 e i 30 anni, o ai figli con disabilità accertata. Inoltre, le detrazioni per altri familiari a carico (ad esempio, genitori) sono limitate ai familiari conviventi del contribuente. Tali detrazioni non spettano ai contribuenti non cittadini italiani o di uno Stato UE/SEE in relazione ai loro familiari residenti all’estero.

 

Prestazioni di formazione (ai fini IVA)

 

Diventano imponibili ai fini IVA le prestazioni di formazione rese da Enti e Società di formazione finanziate attraverso il fondo bilaterale costituito dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro.

 

Riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi

 

Per favorire la transizione ecologica ed energetica, la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici, viene modificata una disposizione del TUIR relativa alla tassazione dei redditi di lavoro dipendente in caso di concessione in uso promiscuo di autoveicoli, motocicli e ciclomotori. Pertanto, concorre alla formazione del reddito il 50% dell’importo calcolato sulla base di una percorrenza convenzionale di 15.000 km, utilizzando il costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI, al netto delle somme trattenute al dipendente. Inoltre, la percentuale di tassazione è ridotta al 10% per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica a batteria e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

 

Tracciabilità delle spese

 

Subordina la deducibilità di alcune spese per prestazioni di lavoro alla tracciabilità del pagamento. In particolare, la deducibilità delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute o rimborsate ai dipendenti, e quelle per trasferte tramite taxi e noleggio con conducente, è limitata ai pagamenti tracciabili, effettuati tramite sistemi bancari o di pagamento elettronico (carte di credito, debito, prepagate, assegni), anche nel caso di spese sostenute dai professionisti per le trasferte dei dipendenti. La tracciabilità si estende alle spese di rappresentanza, indipendentemente dai limiti di deduzione già esistenti, e alle indennità e rimborsi relativi a spese per vitto, alloggio e trasporto sostenute da chi produce reddito d’impresa. Tali spese concorrono alla formazione del reddito solo se pagate con metodi tracciabili e si applicano anche ai fini IRAP. Queste disposizioni entreranno in vigore a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Inoltre, l’obbligo di verifica preventiva, che già riguarda la pubblica amministrazione e le società a partecipazione pubblica per pagamenti superiori a 5.000 euro, viene esteso al pagamento di stipendi e indennità superiori a 2.500 euro, a condizione che l’importo dovuto per inadempimenti fiscali sia pari o superiore a 5.000 euro. L’applicazione di questa modifica è prevista dal primo gennaio 2026, per consentire i necessari adeguamenti tecnici ai sistemi di gestione dei pagamenti.

 

Lavoratori frontalieri

 

Introduce diverse misure per facilitare l’adattamento alle modifiche dell’Accordo Italia-Svizzera, in attesa della ratifica del Protocollo di modifica. Tra queste, la previsione che dal 1° gennaio 2024 e fino all’entrata in vigore del Protocollo, i lavoratori frontalieri possano svolgere fino al 25% del loro lavoro in modalità telelavoro, senza perdere lo status di frontaliere, e questa attività sarà considerata come svolta nel Paese di lavoro ai fini fiscali. Inoltre, precisa che i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa, con soggiorno di oltre 183 giorni all’anno, siano determinati anche per i lavoratori che rientrano in Italia una volta alla settimana.

 

Istituzione del Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola

 

Avrà una dotazione di 500.000 euro per il 2025 e il 2026, e 1 milione di euro annui dal 2027, da ripartire tra i comuni individuati con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il fondo è destinato a contribuire alle famiglie in difficoltà economica che non riescono a pagare le rette per la ristorazione scolastica nelle scuole primarie. Un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, stabilirà i criteri di riparto, le modalità di rendicontazione e il monitoraggio delle risorse.

 

Pubblico impiego

 

Le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale delle pubbliche amministrazioni potranno essere incrementate a partire dal 2025, con una spesa complessiva di 112,1 milioni di euro annui, distribuiti attraverso un apposito Fondo per le amministrazioni statali e sui bilanci delle altre amministrazioni.

 

Personale INPS

 

Prevede l’istituzione di tre posizioni dirigenziali di livello generale presso l’INPS al fine di supportare l’attuazione delle riforme PNRR e migliorare i servizi. Contestualmente, aumenta la dotazione organica della dirigenza di prima fascia e sopprime posizioni equivalenti in termini finanziari, senza creare nuovi oneri per la finanza pubblica. Inoltre, con un decreto di questo Dicastero e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sarà determinata la misura percentuale delle suddette risorse provenienti da attività di controllo ispettivo e amministrativo da destinare, a partire dal 2025, a potenziare la capacità amministrativa dell’INPS e a finanziare misure di welfare aziendale per i dipendenti dell’Istituto.

 

Personale Ispettorato Nazionale del Lavoro

 

Prevede l’assunzione di 250 unità di personale a tempo indeterminato da parte dell’INL, inquadrate nell’area funzionari, ispettori di vigilanza tecnica salute e sicurezza, secondo il contratto collettivo del comparto Funzioni centrali. La modifica del Decreto legge n. 19/2024 raddoppia le assunzioni già autorizzate, stabilendo che queste debbano avvenire entro il 2025 o 2026, con incremento della dotazione organica e l’esclusione dall’obbligo delle procedure di mobilità. Gli oneri finanziari per le assunzioni sono pari a 3,17 milioni di euro per il 2025 e 12,69 milioni annui dal 2026, con ulteriori 290.000 euro per la procedura concorsuale e 737.000 euro per il funzionamento nel 2025, aumentati a 1,36 milioni dal 2026.

 

Indennità di esclusività del personale medico INAIL

 

Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL con rapporto esclusivo e di favorirne l’attività di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori, a partire dal 1° gennaio 2025 l’indennità di esclusività per tale categoria sarà rideterminata secondo quanto previsto per i dirigenti del ruolo sanitario del Ministero della Salute dal DL n. 4/2022 (cd. D.L. Sostegni-ter, convertito in legge n. 25/2022). Per tale intervento è autorizzata una spesa di 960.000 euro annui a partire dal 2025. Inoltre, le indennità di esclusività, relative alle anzianità contributive maturate dal 2025, saranno utili ai fini del TFR o TFS, con una spesa di 343.021 euro annui a partire dal 2025.

 

Misure in materia di trattenimento in servizio

 

Si introducono modifiche al cd. Bonus Maroni, relativamente al trattenimento in servizio e la pensione anticipata flessibile (Quota 103). I lavoratori che, entro il 31 dicembre 2025, maturano i requisiti per la pensione anticipata, possono rinunciare all’accredito dei contributi a loro carico per l’AGO e forme equivalenti, esentando così il datore di lavoro dal versare i contributi relativi. A fronte di questa scelta, la somma che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare sarà interamente corrisposta al lavoratore e non concorrerà a formare reddito ai fini fiscali. La norma precisa che i diritti relativi alla pensione anticipata flessibile, se acquisiti entro il 31 dicembre 2024, possono essere esercitati anche successivamente. Le principali novità includono un allargamento della misura, che ora riguarda anche coloro che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2025, 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, oltre ai soggetti con 62 anni e 41 anni di contributi. Inoltre, viene confermata l’esclusione dall’imponibile fiscale della somma corrisposta al lavoratore. Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni è previsto che il limite massimo di età per la prosecuzione del servizio corrisponda al requisito generale anagrafico per la pensione di vecchiaia, pari attualmente a 67 anni (fermi restando sia i limiti ordinamentali più elevati già previsti per alcune categorie, sia la possibilità di trattenimento in servizio introdotta dal provvedimento); viene di conseguenza meno l’obbligo di collocamento a riposo per i dipendenti pubblici che, al compimento dell’attuale limite ordinamentale dei 65 anni di età (o successivamente), possano fruire del trattamento pensionistico anticipato (essendo in possesso del relativo requisito contributivo).

 

Maggiorazione della quota di aliquota contributiva pensionistica a carico del lavoratore

 

Prevede che gli iscritti all’AGO, alle forme sostitutive ed esclusive della stessa e alla Gestione separata, con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 2025, possano incrementare il montante contributivo individuale maturato versando all’INPS una maggiorazione della quota di aliquota contributiva pensionistica a proprio carico non superiore a 2 punti percentuali. La quota del trattamento pensionistico derivante dall’incremento del montante contributivo conseguente dalla maggiorazione non concorrerà al computo degli importi soglia previsti dalla normativa vigente per il conseguimento della pensione di vecchiaia e anticipata, e sarà corrisposta, a domanda, al soggetto pensionato successivamente alla maturazione dei requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia. I contributi versati dal lavoratore ai sensi sono deducibili dal reddito complessivo per il 50% dell’importo totale versato. Con decreto di questo Dicastero, di concerto con MEF, saranno disciplinate le modalità attuative della misura.

 

Misure di flessibilità in uscita dal rapporto di lavoro

 

Conferma “Opzione Donna nella versione prevista dall’ultima legge di bilancio e conseguentemente porta il termine entro il quale il personale del comparto scuola e AFAM può presentare la relativa domanda dal 28 febbraio 2024 al 28 febbraio 2025.

Conferma Quota 103 anche per il 2025, nella versione prevista dall’ultima legge di bilancio e conseguentemente, porta il termine entro il quale il personale del comparto scuola e AFAM può presentare la relativa domanda dal 28 febbraio 2024 al 28 febbraio 2025.

Conferma per il 2025 la versione dell’APE sociale prevista dall’ultima legge di bilancio e incrementa di 114 milioni di euro per l’anno 2025, 240 milioni di euro per l’anno 2026, 208 milioni di euro per l’anno 2027, 151 milioni di euro per l’anno 2028, 90 milioni di euro per l’anno 2029 e 35 milioni di euro per l’anno 2030 l’autorizzazione di spesa prevista nella norma originaria che dispone la misura. Sempre con riferimento ad APE Sociale, conferma anche la non cumulabilità con altri redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

 

Aumento pensioni minime

 

A completamento degli interventi transitori finalizzati a contrastare le tensioni inflazionistiche registrate negli anni 2022 e 2023 e nelle more dell’avvio di un programma di potenziamento, compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica, delle misure strutturali vigenti a sostegno dei pensionati in condizioni disagiate, proroga a esaurimento gli incrementi transitori previsti a legislazione vigente, con una determinazione del décalage della percentuale di incremento fissata in 2,2 punti percentuali per l’anno 2025 e in 1,3 punti percentuali per l’anno 2026.

 

Incremento maggiorazioni sociali per pensionati in condizioni di disagio

 

Limitatamente al 2025, incrementa di 8 euro mensili l’importo delle maggiorazioni sociali per i pensionati in condizioni disagiate – ossia i pensionati previdenziali e assistenziali, nonché i ciechi titolari di pensione, di età pari o superiore a 70 anni, e i soggetti di età superiore a 18 anni, invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione – che si trovano nelle condizioni reddituali richieste per beneficiare delle maggiorazioni. Conseguentemente, per il 2025, viene aumentato di 104 euro annui il limite reddituale massimo per il riconoscimento di tale incremento.

 

Accesso alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici con quattro o più figli

 

Innalza da 12 a 16 mesi il limite massimo di anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia per la lavoratrice madre di quattro o più figli quale periodo di accredito figurativo per i trattamenti pensionistici determinati secondo il sistema contributivo.

 

Previdenza complementare

 

Per i soggetti con primo accredito contributivo successivo al primo gennaio 1996, dal primo gennaio 2025 (ai soli fini del raggiungimento degli importi soglia mensili necessari per la liquidazione della pensione di vecchiaia o anticipata) può essere computato, unitamente all’ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare richieste dall’assicurato stesso, in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita non inferiore al 50% del montante accantonato nel fondo e solo su richiesta dell’assicurato. Per poter consentire una scelta consapevole da parte dell’assicurato, le forme di previdenza complementare metteranno a disposizione la proiezione certificata attestante l’effettivo valore della rendita mensile secondo gli schemi di erogazione adottati dalla singola forma di previdenza complementare. Prevede, inoltre, specifiche innovazioni relative al conseguimento di una delle forme di pensionamento anticipato previste dalla normativa vigente e la misura dell’anzianità contributiva necessaria per l’accesso alla misura. Con decreto questo Dicastero (di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze) saranno individuate le modalità di attuazione della disposizione in parola.

 

Riduzione contributiva per i nuovi artigiani e commercianti

 

Prevede che i lavoratori che si iscrivono nell’anno 2025 per la prima volta ad una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, che percepiscono redditi d’impresa, anche in regime forfettario, possano chiedere una riduzione contributiva al 50%. La riduzione potrà essere chiesta anche dai collaboratori familiari che si iscrivono per la prima volta alle gestioni speciali autonome. Prevede l’attribuzione della suddetta riduzione contributiva per 36 mesi senza soluzione di continuità di contribuzione ad una delle due gestioni dalla data di avvio dell’attività di impresa o di primo ingresso nella società avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025, e specifica che la riduzione contributiva è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota.

 

Misure in materia di ammortizzatori sociali e di formazione per l’attuazione del programma GOL

 

Prevede il finanziamento, nel limite di 30 milioni di euro per l’anno 2025, dell’indennità omnicomprensiva (di importo non superiore a 30 euro giornalieri per l’anno 2025) per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima (compresi i soci lavoratori della piccola pesca) in caso di cd. fermo pesca.

Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale, prevede lo stanziamento di ulteriori 70 milioni di euro per il 2025 che le regioni possono destinare, in aggiunta a quelle residue dei precedenti finanziamenti, alle finalità previste dalla norma originaria (per le imprese che operano in un’area di crisi industriale complessa e previo accordo presso il MLPS, che abbiano presentato piani di recupero occupazionali, concernenti percorsi di politiche attive del lavoro finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori), nonché alla prosecuzione del trattamento di mobilità in deroga. Il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l’azienda abbia cessato o cessi l’attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell’attività con conseguente riassorbimento occupazionale – oppure laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo, nonché in alternativa attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione interessata – può essere concesso anche in deroga alla disciplina vigente, che subordinava il trattamento anche al fatto che il datore avesse occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente la data di presentazione della domanda. Proroga quindi, per il 2025, il suddetto trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l’azienda abbia cessato o cessi l’attività produttiva, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di 12 mesi, destinando 100 milioni di euro (a valere sul fondo sociale per occupazione e formazione).

Proroga per l’anno 2025, nel limite di spesa di 19 milioni di euro, l’integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per dipendenti del gruppo ILVA, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche.

Proroga per il triennio 2025-2027 (senza modificare i requisiti previsti per l’accesso dalla normativa vigente, la quale sarebbe scaduta il 31 dicembre 2024) l’efficacia delle misure della cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale per imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale, previo accordo stipulato presso questo Dicastero con la presenza delle regioni interessate, destinando 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio, a carico del fondo sociale per occupazione e formazione.

Proroga al 31 dicembre 2025 le convenzioni sottoscritte tra questo Dicastero e le regioni nel cui territorio sono utilizzati lavoratori socialmente utili (appartenenti al bacino residuale a carico delle risorse statali del fondo sociale per occupazione e formazione), allo scopo di garantire ai medesimi il pagamento degli assegni mensili, nelle more dell’attuazione dei processi di stabilizzazione da parte delle regioni.

Prevede il finanziamento – nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2025 – delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center.

Prevede in via eccezionale in favore delle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1000, che abbiano in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, la possibilità di essere autorizzate con decreto di questo Dicastero (a domanda e in continuità con le tutele già autorizzate) a concedere un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2025, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze dell’impresa interessata. Prevede che all’ipotesi in parola non si applichino alcune disposizioni previste in via ordinaria relativamente al procedimento per la richiesta di CIG. Prevede che tale ulteriore trattamento sia riconosciuto nel limite di spesa di 63,3 milioni di euro per l’anno 2025 (a valere sul fondo sociale per occupazione e formazione).

Ai fini del conseguimento degli obiettivi e dei target del programma GOL, prevede che le risorse assegnate alle regioni nell’ambito del programma stesso possano essere destinate anche a finanziare le iniziative di formazione attivate dalle imprese a favore dei lavoratori rientranti nelle categorie individuate dal PNRR- Riforma M5C1 R1.1., in conformità alla normativa europea sugli aiuti di Stato.

 

Modifiche di requisiti e disciplina ADI e SFL

 

In primo luogo, modifica la disciplina dell’Assegno di Inclusione (ADI) e in particolare:

– il requisito ISEE del nucleo familiare da non superare viene portato a 10.140 euro (a fronte degli attuali 9.360 euro);
– il valore del reddito familiare da non superare sale a 6.500 euro annui (a fronte degli attuali 6.000 annui), fermo restando il meccanismo della moltiplicazione per il corrispondente parametro della scala di equivalenza; inoltre, porta a 8.190 euro annui (a fronte degli attuali 7.560 euro annui) il valore di reddito familiare da non superare, se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza (sempre mantenendo il meccanismo della moltiplicazione per il corrispondente parametro della scala di equivalenza). Prevede che, in ogni caso, il valore di reddito familiare da non superare sia aumentato a 10.140 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, secondo quanto risulta dalla dichiarazione sostitutiva unica resa ai fini ISEE;
– adegua quindi il beneficio economico ADI alle nuove soglie, prevedendo che esso sia composto da una integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.500 euro annui (a fronte degli attuali 6.000 euro annui), ovvero di 8.190 euro annui (a fronte degli attuali 7.560 euro annui) se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza;
– del pari, adegua anche l’altra quota del beneficio ADI, prevista per i nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto ritualmente registrato. Mantiene l’attuale secondo cui il beneficio economico è altresì composto, in tali casi, da un’integrazione del reddito per un importo pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione, come dichiarato ai fini ISEE, portando però il massimo previsto a 3.640 euro annui (a fronte degli attuali 3.360 euro annui), ovvero a 1.950 euro annui (a fronte degli attuali 1.800 euro annui) se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.

 

In secondo luogo, modifica la disciplina del Supporto Formazione e Lavoro (SFL) e in particolare:

– porta a 10.140 euro annui (a fronte degli attuali 6.000 euro annui) il requisito del valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, per l’utilizzabilità di SFL;
– mantenendo il possesso degli altri requisiti già attualmente previsti per accedere a SFL, si adegua anche (portandola a 10.140 euro annui, a fronte degli attuali 6.000 euro annui) la specificazione che la soglia di reddito familiare per l’accesso alla misura si intende moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, come definita ai fini ISEE;
– l’importo mensile di SFL viene incrementato a 500 euro (a fronte degli attuali 350 euro);
– prevede che il limite temporale di erogazione dell’indennità di partecipazione (attualmente fissato in 12 mesi) sia prorogabile per una durata massima di ulteriori 12 mesi, previo aggiornamento del patto di servizio personalizzato, qualora alla scadenza dei primi 12 mesi di fruizione risulti la partecipazione del beneficiario a un corso di formazione. Il beneficio economico è erogato nei limiti della durata del corso.

 

Rifinanziamento del sistema duale

 

Incrementa le risorse destinate al finanziamento dei percorsi formativi inerenti alla tipologia di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché dei PCTO (originariamente denominato alternanza scuola-lavoro) di 100 milioni di euro per l’anno 2025, di 170 milioni di euro per l’anno 2026 e di 240 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.

 

Incremento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro

 

Si Le risorse sono aumentate di 500mila euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.

 

Bonus per le nuove nascite

 

Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, prevede il riconoscimento per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 di un importo una tantum pari a 1.000 euro, erogato nel mese successivo al mese di nascita o adozione. Questa somma non concorre alla determinazione del reddito complessivo). Il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’importo deve essere in una condizione economica corrispondente a un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui (nella cui determinazione non rilevano le erogazioni dell’assegno unico e universale).

 

Esclusione del computo dell’assegno unico e universale per il bonus asili nido

 

Prevede che le erogazioni relative all’assegno unico e universale non rilevino nella determinazione dell’ISEE utile ai fini dell’attribuzione del Bonus Nido e delle altre forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche. Incrementa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025 l’autorizzazione di spesa prevista.

 

Misure per il supporto al pagamento di rette di asili nido

 

Si estende la platea dei beneficiari. Eliminata la condizione (prima prevista per l’accesso alla maggiorazione) della presenza di almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni. Inoltre, incrementa l’autorizzazione di spesa prevista di 97 milioni di euro per l’anno 2025, 131 milioni di euro per l’anno 2026, 194 milioni di euro per l’anno 2027, 197 milioni di euro per l’anno 2028 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029.

 

Istituzione del Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali

 

Incardinato presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, persegue l’obiettivo di incentivare e sostenere in tutto il territorio nazionale le attività educative e ricreative, anche non formali, che coinvolgono bambini e adolescenti, di contrastare la povertà educativa e l’esclusione sociale; di favorire il protagonismo delle nuove generazioni anche con il coinvolgimento delle stesse nei processi decisionali che li riguardano, in coerenza con le linee guida per la partecipazione di bambine e bambini e ragazze e ragazzi. La dotazione economica è di 3 milioni di euro per l’anno 2025, di 3,5 milioni di euro per l’anno 2026 e di 4 milioni di euro per l’anno 2027.

 

Congedi parentali

 

Si eleva in via strutturale l’indennità del congedo parentale all’80% della retribuzione per 3 mesi, entro il sesto anno di vita del bambino. In particolare, per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2024 viene prevista a regime, dal 2025, l’aumento all’80% della retribuzione dell’indennità del congedo per il secondo mese entro il sesto anno di vita del bambino (prima era al 60%); per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2025 viene prevista, a regime dal 2025, l’elevazione all’80% della retribuzione dell’indennità del congedo, per un ulteriore mese entro il sesto anno di vita del bambino.

 

Decontribuzione per le lavoratrici con figli

 

Rende strutturale – modificandone la disciplina – la misura prevista dalla legge di Bilancio per il 2024. Dal 2025, è previsto un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per IVS, a carico del lavoratore per le lavoratrici, madri di due o più figli, dipendenti e autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario. Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico. L’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo e, a decorrere dal 2027, per le madri di tre o più figli, spetterà fino al mese del compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo. Per gli anni 2025 e 2026, l’esonero non spetterà alle lavoratrici beneficiarie dell’esonero contributivo previsto dalla scorsa legge di bilancio. L’esonero spetterà a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all’importo di 40.000 euro su base annua (salvo per le lavoratrici autonome, per cui si prevede uno specifico strumento di valutazione) e resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di Bilancio, con decreto di questo Dicastero, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, saranno disciplinate la misura dell’esonero, le modalità per il riconoscimento dello stesso e le procedure per il rispetto del limite di spesa.

 

Formazione delle donne vittime di violenza e rifinanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per incremento del Reddito di libertà e per interventi di formazione

 

Incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri), al fine di rafforzare l’orientamento e la formazione al lavoro delle donne vittime di violenza e di favorirne l’emancipazione e l’effettiva indipendenza economica. Per i medesimi fini, aumentato di 1 milione di euro annuo a partire dal 2025 anche il Fondo di riferimento per l’erogazione del reddito di libertà. Inoltre, si incrementa il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di 500.000 euro per l’anno 2025, al fine di promuovere, nell’ambito dei piani triennali dell’offerta formativa, interventi educativi e corsi di informazione e prevenzione rivolti a studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, relativamente alle tematiche della salute sessuale e dell’educazione sessuale e affettiva.

 

Contributi per enti, organismi e associazioni di promozione dei diritti delle persone con disabilità e misure in materia di cura e di assistenza del caregiver familiare

 

Istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze (per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri) un Fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l’anno 2025, da destinare all’erogazione di contributi a sostegno di enti, organismi e associazioni la cui finalità è la promozione dei diritti delle persone con disabilità e la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione sociale. Per l’implementazione della riforma in materia di disabilità, si concede all’INPS la facoltà di conferire incarichi, anche su base convenzionale con altre P.A., per prestazioni professionali a medici e figure professionali appartenenti alle aree psicologiche e sociali, utile al riconoscimento della condizione di disabilità, nel limite di spesa di 16 milioni di euro per l’anno 2025.

Si prevede, inoltre, che le risorse del “Fondo per il riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare” siano destinate a garantire le stesse finalità del Fondo per le non autosufficienze, ossia a garantire l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti.

 

Interventi in materia di premi di produttività

 

Si conferma, per il triennio 2025-2027, la riduzione al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate a titolo di premi di risultato o di partecipazione agli utili di impresa per i lavoratori dipendenti del settore privato titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato e che abbiano percepito nell’anno di imposta precedente redditi da lavoro dipendente di importo non superiore a 80.000 euro (già prevista per il 2024 dall’ultima legge di bilancio). Tale riduzione opera su un limite di reddito agevolato pari a 3.000 euro lordi, elevato a 4.000 euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

 

Misure fiscali in materia di welfare aziendale

 

Si prevedono gli specifici requisiti in base ai quali le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento di canoni di locazione e spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 non concorrano (per i primi due anni dalla data di assunzione) a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui. Per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027 (in deroga a quanto previsto in via ordinaria dal TUIR), non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale entro il limite complessivo di 1.000 euro. Tale limite è elevato a 2.000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico (compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati).

 

Fondo per incentivare i programmi di screening e prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche organizzati dai datori di lavoro

 

Al fine di promuovere la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, la legge di bilancio istituisce nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un Fondo per incentivare i programmi di screening e di prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche organizzati dai datori di lavoro, comprese le relative campagne di formazione e informazione, nonché l’acquisizione di defibrillatori semiautomatici e automatici da parte delle imprese. Le modalità e i criteri di ripartizione dei 500.000 euro annui (a decorrere dal 2026) del Fondo sono stabiliti con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

 

Detassazione del lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere

 

Al fine di garantire la stabilità occupazionale e sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, si riconosce ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, compresi gli stabilimenti termali – per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2025 – un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 % delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi. La misura si applica a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2024, a euro 40.000.

 

Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni

 

Si proroga la cd. maxi-deduzione sul costo del lavoro prevista per il 2024 con il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216. In particolare, nella determinazione degli acconti delle imposte sui redditi dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i successivi due si dovrà considerare l’imposta dell’anno precedente senza tener conto della maggiore deduzione del costo del personale risultante dall’applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 216/2023 e che anche nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi non si debba tener conto delle citate disposizioni.

 

Limiti temporale applicazione Decontribuzione Sud e tetti di spesa per Bonus Giovani, donne e ZES

 

A seguito della decisione della Commissione europea C(2024) 4512 final, del 25 giugno 2024, si prevede che:

  • la disciplina dell’esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato cd. Decontribuzione Sud, trovi applicazione fino al 31 dicembre 2024, con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024;
  • il limite di spesa per il cd. Bonus Giovani sia incrementato in misura pari a 0,7 milioni di euro per il 2024, 16,3 milioni di euro per il 2025, 15,9 milioni di euro per il 2026 e 5,6 milioni di euro per il 2027;
  • il limite di spesa per il cd. Bonus Donne sia incrementato in misura pari a 0,4 milioni di euro per il 2024, 14,4 milioni di euro per il 2025, 17,5 milioni di euro per il 2026 e 9,1 milioni di euro per il 2027;
  • il limite di spesa per il cd. Bonus ZES unica Mezzogiorno sia incrementato in misura pari a 2,1 milioni di euro per il 2024, 68,9 milioni di euro per il 2025, 73,5 milioni di euro per il 2026 e 28,7 milioni di euro per il 2027.

Esonero contributivo Sud per microimprese e PMI

 

Al fine di mantenere i livelli di crescita occupazionale nel Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, riconosce a favore dei datori di lavoro privati (con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico) l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti ad INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, limitatamente alle microimprese e PMI che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Prevede che tale agevolazione sia concessa nei limiti del Regolamento (UE) 2023/2831, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis». Specifica che nella nozione di microimpresa, piccola e media impresa rientrano i datori di lavoro privati che abbiano alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti (ai sensi del Regolamento UE). Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero è riconosciuto e modulato con un decalàge negli anni a partire da un contributo pari al 25% del dovuto per il 2025 con un tetto massimo di 145 euro mensili, per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2024.

La misura non è cumulabile con i seguenti incentivi: Bonus Giovani, Bonus Donne, Bonus ZES unica ed esonero per i soggetti che avviano sul territorio nazionale un’attività imprenditoriale che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.

 

Esonero contributivo Sud per datori di lavoro privati che non rientrano nella nozione di microimpresa, piccola e media impresa

 

Specularmente, si prevede il riconoscimento dell’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti ad INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, a favore dei datori di lavoro privati (con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico), che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. L’esonero è riconosciuto a condizione che il datore di lavoro dimostri al 31 dicembre di ogni anno un incremento occupazionale rispetto all’anno precedente dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. L’efficacia della disposizione in questione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

 

Incremento Fondo sviluppo e coesione Programmazione 2021-2027

 

Si aumentano le risorse di 28 milioni di euro nel 2026, di 1.748 milioni di euro nel 2027 e 310 milioni di euro nel 2028.

 

Riduzione aliquota IRES

 

Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, è prevista, al ricorrere di specifiche condizioni, la riduzione dell’aliquota IRES dall’ordinario 24% al 20%.

 

Fondo di garanzia PMI

 

Proroga al 31 dicembre 2025 la disciplina (in scadenza al 31 dicembre 2024) introdotta dal decreto legge n. 145/2023 (cosiddetto D.L. Anticipi, convertito in legge n. 191/2023), relativa alle modalità operative del Fondo di garanzia per le PMI ed alla possibilità di accedere al Fondo anche per gli Enti del Terzo Settore, purché iscritti al RUNTS nonché al Repertorio economico amministrativo presso il Registro delle imprese, in relazione a operazioni finanziarie di importo non superiore a euro 60 mila e senza l’applicazione del modello di valutazione previsto per il medesimo fondo.

 

Disposizioni in materia portuale

 

In considerazione delle conseguenze derivanti dal conflitto in Ucraina e della crisi nel Medio Oriente e nel Mar Rosso, stabilisce che le Autorità di sistema portuale possano erogare risorse in favore del soggetto fornitore di lavoro portuale e delle imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali titolari di contratti di appalto e di attività comprese nel ciclo operativo, nel limite di 2 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

 

Fondo ai fini dell’attuazione di disposizioni, anche di carattere fiscale, in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati di impresa

 

Istituisce il detto Fondo presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze con una dotazione di 70 milioni di euro nell’anno 2025 e di 2 milioni di euro nell’anno 2026, ai fini dell’attuazione di disposizioni (anche di carattere fiscale) in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati di impresa.

 

Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande per le relative prestazioni di lavoro

 

Prevede che il regime relativo alle mance si applichi:
– entro il limite del 30% (a fronte del precedente limite del 25%) del reddito percepito nell’anno precedente, per le relative prestazioni di lavoro;
– ai lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente, non superiore nell’anno precedente a 75 mila euro (prima il limite era 50 mila euro).

Tale regime è applicabile salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro.

 

Sostegno al settore dello spettacolo dal vivo

 

Al fine di assicurare il rilancio e il potenziamento del settore lirico-sinfonico e garantire stabilità e sostegno all’intero comparto, anche in ragione del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale impiegato nelle fondazioni liriche, dispone la ripartizione degli 8 milioni di euro del fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche a partire dal 2025. Si incrementa, inoltre, il Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo di 500mila euro per l’anno 2025 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Prevede alcune modifiche con riferimento alla indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo (introdotta con il decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175).

 

Istituzione Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera

 

Nello stato di previsione del Ministero dell’Interno, il Fondo ha una dotazione di 500mila euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, e persegue il fine di contrastare i fenomeni di reclutamento illegale della manodopera straniera, con particolare riferimento all’impiego irregolare di ospiti delle strutture temporanee, o nelle strutture del sistema di accoglienza e integrazione. Al Fondo accedono gli Enti del Terzo Settore disciplinati dal codice del Terzo settore, regolarmente iscritti alla prima sezione del registro delle associazioni e degli enti che operano in favore degli immigrati, autorizzati all’esercizio dell’attività di agenzia per il lavoro, titolari di piattaforme telematiche dedicate all’incontro tra domanda e offerta di lavoro da parte di lavoratori stranieri, regolarmente accreditate presso la società Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio, con decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità di attuazione.

 

Fonte: Il portale www.lavoro.gov.it  sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.




Razionalizzazione dell’imposta sulle successioni. Istituiti i nuovi codici tributo

Pubblicata, dalle Entrate, la Risoluzione n. 2/E di oggi che istituisce i codici tributo per i versamenti, attraverso F24, in seguito a successioni

 

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 2 del 10 gennaio 2025, con oggetto: RISCOSSIONE – COMPENSAZIONE – Imposta sulle successioni e donazioni – Utilizzo modello “F24” per imposte e sanzioni dovute per la dichiarazione di successione – Versamento delle somme dovute a titolo di sanzioni in sede di ravvedimento – Tasse per i servizi ipotecari e catastali – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme – Ridenominazione di codici tributo esistentiArtt. 19, 33 e 38, D.Lgs. 31/10/1990, n. 346, TUS – Modifiche alla disciplina introdotte da D.Lgs. 18/09/2024, n. 139 – Modifiche applicabili alle dichiarazioni di successione aperte dal 1° gennaio 2025.

 

Vedi anche:

Consiglio Nazionale del Notariato

Riforma delle imposte su successioni e donazioni

 

Prime note sul D.Lgs. n. 139/2024 – Modifiche in materia di registrazione e liquidazione di imposte di registro, di successione e donazione

Studio n. 114-2024/T del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Studi Tributari l’11 ottobre 2024

 

 

 

 




Cooperative compliance, l’Agenzia delle entrate approva le linee guida sul rischio fiscale | Una “bussola” per le nuove adesioni al regime

Pronte le indicazioni in materia di gestione del rischio fiscale per le imprese che aderiscono al regime di adempimento collaborativo. Con un provvedimento, (del 10 gennaio 2025, prot. n. 5320/2025) firmato oggi dal direttore vicario dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, sono approvate le “Linee guida per la redazione del documento che disciplina il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (c.d. Tax Compliance Model – TCM) e per la certificazione del sistema” a supporto delle nuove richieste.

Con il documento di oggi, inoltre, vengono fornite indicazioni sugli adempimenti necessari per la certificazione del sistema di gestione e controllo del rischio e approvate le “Linee guida per la compilazione della mappa dei rischi e dei controlli fiscali dei contribuenti del settore industriale”.

 

A chi sono destinate le linee guida

 

Le linee guida sono indirizzate alle imprese che intendono aderire alla Cooperative compliance e che di conseguenza necessitano di una certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale. I soggetti esonerati dalla presentazione della certificazione, in quanto già ammessi al regime o perché hanno presentato istanza prima della data di entrata in vigore del decreto delegato (D.Lgs. n. 221/2023), devono, invece, attestare l’efficacia operativa del sistema di controllo del rischio fiscale secondo modalità definite con apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Si ricorda che il regime di adempimento collaborativo dal 2024 ha ampliato la platea includendo anche i soggetti con volume di affari non inferiore a 750 milioni di euro.

Dal 2026, questa asticella si abbasserà a 500 milioni e dal 2028 ulteriormente a 100 milioni di euro.

 

La Cooperative compliance

 

Il regime di adempimento collaborativo o Cooperative compliance, istituito con il D.Lgs. n. 128/2015, si rivolge ai contribuenti dotati di un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso come rischio di operare in violazione di norme di natura fiscale o in contrasto con i principi o con le finalità dell’ordinamento tributario. L’istituto si pone l’obiettivo di instaurare un rapporto di fiducia tra amministrazione e contribuente al fine di aumentare il livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti. Questo obiettivo è perseguito tramite l’interlocuzione costante e preventiva, finalizzata ad una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 10 gennaio 2025)

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 gennaio 2025, prot. n. 5320/2025, recante: «Approvazione delle linee guida per la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale in attuazione dell’articolo 4, comma 1-quater del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128», pubblicato il 10.01.2025 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Il documento pubblicato contiene:

Il Provvedimento prot. n. 5320/2025
Linee guida per la redazione del documento che disciplina il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (c.d. Tax Compliance Model – TCM) e per la certificazione del sistema
Allegato 1 – Linee Guida TCF
Allegato 2 – Linee Guida TCF
Linee guida per la compilazione della Mappa dei Rischi e dei Controlli Fiscali dei contribuenti del settore industriale

Link alla Mappa dei rischi

 

Documentazione richiamata dal provvedimento:

 

Rischio fiscale cooperative compliance: i requisiti, compiti e adempimenti dei professionisti abilitati alla certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale

Link al testo del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 novembre 2024 n. 212, recante: «Regolamento recante disciplina di requisiti, compiti e adempimenti dei professionisti abilitati alla certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2025. Il decreto, in vigore dal 18 gennaio 2025, stabilisce i requisiti, i compiti e gli adempimenti per i professionisti abilitati a svolgere tali certificazioni.

 

Contribuenti che hanno aderito o richiesto l’accesso all’istituto di compliance prima del 18 gennaio 2024. Il D.M. Mef con le modalità per attestare l’efficacia operativa del sistema di controllo

Link al testo del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2024, recante: «Modalità di attestazione dell’efficacia operativa del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2024 (Link alla relazione illustrativa del D.M. Mef con le modalità per attestare l’efficacia operativa del sistema di controllo). L’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, come modificato dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 5 agosto 2024, n. 108, pone a carico dei soggetti già ammessi al regime di adempimento collaborativo o che hanno presentato istanza antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, esonerati dal rilascio della certificazione di cui all’articolo 4, comma 1-bis del decreto legislativo n. 128 del 2015, un obbligo di attestare con cadenza triennale l’efficacia operativa del sistema di controllo del rischio fiscale, secondo modalità definite con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Per questo motivo, nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2024, è stato pubblicato decreto Mef del 21 novembre 2024 recante le «modalità di attestazione dell’efficacia operativa del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale» (Tax control framework), per i soggetti già in adempimento collaborativo o che abbiano presentato istanza di adesione al regime di adempimento collaborativo antecedentemente alla data, del 18 gennaio 2024, di entrata in vigore del D.Lgs. n. 221/2023, i quali, pur esonerati dall’obbligo di certificazione, sono comunque tenuti ad attestare l’efficacia operativa del sistema integrato con cui viene monitorato il rischio fiscale adottato.




Speciale regime di ravvedimento ex art. 2-quater per le annualità dal 2018 al 2022. Indicazioni per il versamento con modello F24 dell’imposta sostitutiva per l’adesione da parte di società o associazioni “trasparenti”

Pubblicata dall’Agenzia della entrate, la risoluzione n. 1 del 9 gennaio 2025 che fornisce le indicazioni per il versamento con il modello F24 dell’imposta sostitutiva per l’adesione al regime di ravvedimento speciale ex articolo 2-quater del D.L. n. 113/2024 da parte di società o associazioni “trasparenti”, di cui all’articolo 5 ovvero 115 e 116 del TUIR, che hanno scelto di aderire al concordato preventivo biennale.

 

Il documento di prassi, “integra” il contenuto della risoluzione n. 50/E del 17 ottobre 2024 con la quale sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive per i soggetti che aderiscono al regime di ravvedimento di cui all’articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143. La prima risoluzione del 2025 fornisce, ora, le attese indicazioni sulle modalità di compilazione del modello F24 nel caso in cui lo speciale ravvedimento si riferisca a società o associazioni “trasparenti”.

 

Le nuove indicazioni per l’adesione di società e associazioni “trasparenti” di cui agli articoli 5, 115 e 116 del TUIR

 

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, prot. n. 403886 del 4 novembre 2024 (in “Finanza & Fisco” n. 31/2024, pag. 1713) sono state stabilite le modalità e i termini di comunicazione delle opzioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva in argomento.

In particolare, il paragrafo 3.2, ha previsto che «Per le società e associazioni di cui all’articolo 5 ovvero le società di cui agli articoli 115 e 116 del “Tuir” l’opzione di cui al precedente punto 3.1 è esercitata con la presentazione di tutti i “modelli F24” di versamento, relativi alla prima o unica rata:

  • dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive da parte della società o associazione;
  • delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati».

 

In relazione al versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati, per la quota di rispettiva competenza, in sede di compilazione del modello F24, nella sezione “Contribuente” sono riportati, negli appositi campi, il codice fiscale e i dati anagrafici del socio o associato; il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentareè valorizzato con il codice fiscale della società o associazione unitamente al codice “73” da riportare nel campo “codice identificativo”, come di seguito ridenominato.

  • “73” – “Contribuente – Società”.

 

Restano validi i versamenti effettuati senza l’indicazione del codice fiscale della società o associazione nel predetto campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” e del codice identificativo “73”.

 

Versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali effettuato da parte della società o associazione in luogo dei singoli soci o associati

 

L’articolo 7, comma 1, lett. a-bis), del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, intervenendo sul comma 8 dell’articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, ha previsto che con riguardo ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR, imputati ai singoli soci o associati, ovvero in caso di redditi prodotti dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del suddetto testo unico, imputati ai singoli soci ai sensi degli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati.

In proposito, per il versamento eseguito dalla società o associazione, in sede di compilazione del modello F24, occorre indicare il codice tributo “4075”, indipendentemente dalla compagine sociale.

Il versamento dovrà riferirsi all’intero ammontare dell’imposta dovuta relativo alla società o associazione, anche se effettuato in forma rateale.

Il versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRAP è eseguito dalla società o associazione con il codice tributo “4076”.

Restano ferme le altre indicazioni sulle modalità di compilazione contenute nella risoluzione n. 50/E del 17 ottobre 2024.




Dilazione delle somme iscritte a ruolo. Cartelle a rate fino a 7 anni

Cartelle a rate fino a 7 anni con una semplice richiesta online. Con l’entrata in vigore delle nuove regole in materia di rateizzazioni, previste dal Decreto Legislativo n. 110/2024 di riordino del sistema nazionale della riscossione, Agenzia delle entrate-Riscossione ha reso disponibile sul proprio sito la nuova versione del servizio “Rateizza adesso” per l’invio telematico delle richieste, oltre all’aggiornamento della modulistica e di tutte le informazioni utili.

Il decreto legislativo stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2025 e per tutto il 2026, su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, la rateizzazione di importi iscritti a ruolo fino a 120mila euro, compresi in ciascuna domanda di dilazione, può arrivare fino un massimo di 84 rate mensili (in luogo delle precedenti 72).

Il provvedimento prevede il progressivo innalzamento a 96 rate per le istanze che verranno presentate negli anni 2027-2028 e a 108 rate a partire dal 1° gennaio 2029.

Le rateizzazioni con semplice richiesta fino a 84 rate si possono ottenere direttamente presentando la domanda tramite il servizio “Rateizza adesso”, disponibile nell’area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, oppure compilando la nuova modulistica da trasmettere via pec o in alternativa da consegnare agli sportelli.

Per importi da rateizzare superiori a 120 mila euro (indipendentemente dalla data di presentazione della domanda) o per importi fino a 120 mila euro qualora si intenda ottenere una dilazione per un numero di rate maggiore di quelle concedibili con semplice richiesta (cioè più di 84 rate per le domande presentate nel 2025-2026), il decreto legislativo n. 110/2024 prevede che il contribuente debba comprovare la propria situazione di temporanea difficoltà economica allegando all’istanza di rateizzazione idonea documentazione (per esempio l’Isee per le persone fisiche). Per queste tipologie di richieste (c.d. documentate), in presenza dei requisiti per l’accesso alla dilazione, la ripartizione del pagamento può arrivare fino a un massimo di 120 rate mensili (10 anni).

Si ricorda che per le richieste presentate fino al 31 dicembre 2024 restano valide le modalità previste dalla precedente normativa.

 

Semplice richiesta via web fino a 84 rate

 

Le istanze di rateizzazione per debiti inferiori o pari a 120 mila euro possono essere presentare in autonomia attraverso il servizio “Rateizza adesso”, disponibile nella sezione “Rateizza il debito” dell’area riservata del sito di AdeR e dell’App Equiclick, a cui si accede con le credenziali Spid, Cie e Cns (per gli intermediari fiscali anche le credenziali dell’Agenzia delle Entrate). Il servizio consente di visualizzare i documenti interamente rateizzabili (cartelle e avvisi) con il relativo importo, selezionare gli atti da dilazionare, scegliere il numero di rate fino a un massimo di 84 e inviare la richiesta, ricevendo in tempo reale l’esito e via e-mail il provvedimento di accoglimento, il piano e i moduli di pagamento. In alternativa, la domanda di rateizzazione può essere effettuata anche utilizzando la nuova modulistica disponibile sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione da inviare, insieme alla documentazione utile al riconoscimento, tramite pec oppure da presentare, previo appuntamento, agli sportelli.

 

Richiesta documentata fino a 120 rate: online il simulatore

 

Per le richieste documentate che consentono di ottenere fino a un massimo di 120 rate mensili, la legge prevede l’obbligo di comprovare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti e della determinazione del numero massimo di rate concedibili, verranno presi in considerazione, in base alle modalità di applicazione e documentazione previste dal Decreto del 27 dicembre 2024 del Vice Ministro dell’economia e delle finanze, i seguenti indicatori: l’Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati; l’indice di Liquidità e l’indice Alfa per i soggetti diversi da persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati; l’indice Beta per i condomini. Certificazioni specifiche sono inoltre previste per le amministrazioni pubbliche (art 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e per i soggetti colpiti da eventi atmosferici, calamità naturali, incendi o altro evento eccezionale che abbiano determinato l’inagibilità totale dell’unico immobile, adibito ad uso abitativo in cui risiedono i componenti del nucleo familiare o dell’unico immobile adibito a studio professionale o sede dell’impresa.

Come previsto dal Decreto del 27 dicembre 2024, Agenzia delle entrate-Riscossione ha reso disponibile nella sezione “Rateizzazione del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it il servizio Rateizzazioni Documentate – Simula il numero delle rate” per verificare, preventivamente, se sussiste la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria e, in caso positivo, il numero massimo di rate concedibili e l’importo indicativo delle stesse.

Per le richieste di piani di rateizzazioni fino a 120 rate mensili, i contribuenti possono utilizzare la modulistica disponibile sul sito di AdeR e agli sportelli, predisposta per le diverse casistiche previste, e inviarla, corredata dalla documentazione a supporto, tramite pec oppure presentarla, previo appuntamento, agli sportelli.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione dell’8 gennaio 2025)