“Collegato” lavoro. Pubblicato in Gazzetta

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 303 del 28 dicembre 2024, la Legge 13 dicembre 2024, n. 203, recante: «Disposizioni in materia di lavoro».

La legge composta da 34 articoli, entra in vigore dal 12 gennaio 2025. Il provvedimento è finalizzato ad introdurre norme che incidono in materia di lavoro e politiche sociali, con particolare riferimento ai temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, della disciplina dei contratti di lavoro, dell’adempimento degli obblighi contributivi, nonché degli ammortizzatori sociali.

 

Aggiornamento del 2 gennaio 2025

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con  la nota n. 9740 del 30 dicembre 2024, ha fornito le prime indicazioni sui contenuti del cd. “Collegato Lavoro” 

In particolare, la nota dell’Inl si sofferma sui seguenti articoli della L. n. 203/2024, recante: «Disposizioni in materia di lavoro»:

  • Art. 1 (Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81);
  • Art. 6 (Sospensione della prestazione di cassa integrazione);
  • Art. 10 (Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di somministrazione di lavoro);
  • Art. 11 (Norma di interpretazione autentica dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di attività stagionali);
  • Art. 13 (Durata del periodo di prova)
  • Art. 14 (Termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile);
  • Art. 17 (Applicazione del regime forfetario nel caso di contratti misti);
  • Art. 18 (Unico contratto di apprendistato duale);
  • Art. 19 (Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro);
  • Art. 20 (Disposizioni relative ai procedimenti di conciliazione in materia di lavoro).

 

Disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro

 

Formazione continua dei medici competenti. Utilizzando i dati dell’anagrafe nazionale dei crediti formativi, il Ministero della salute verificherà periodicamente il mantenimento del requisito della partecipazione al programma di educazione continua in medicina ai fini della permanenza nell’elenco dei medici competenti istituito presso il medesimo Dicastero

Visite mediche. In un’ottica di semplificazione, si prevede che il medico competente possa tener conto, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio, al fine di evitarne la ripetizione. Con riferimento all’obbligo di visita medica precedente alla ripresa del lavoro per i casi di assenza del lavoratore, per motivi di salute, di durata superiore a 60 giorni continuativi previsto dalla normativa vigente, l’obbligo permane solo qualora la visita sia ritenuta necessaria dal medico competente che, altrimenti, è tenuto ad esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

 

Disposizioni in materia di contratti a tempo determinato e di somministrazione

 

Esclusi dal computo dei limiti quantitativi relativi alla somministrazione a tempo determinato di lavoratori (che non può superare il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei medesimi contratti) i casi in cui la somministrazione a termine riguardi lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato o lavoratori con determinate caratteristiche o assunti per determinate esigenze (svolgimento di attività stagionali o di specifici spettacoli, start-up, sostituzione di lavoratori assenti, lavoratori con più di 50 anni). Eliminata la previsione secondo cui, se il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore è a tempo indeterminato, non trovano applicazione i limiti di durata complessiva della missione a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore (e attualmente pari a 24 mesi).

Interpretazione autentica della disposizione che definisce le caratteristiche delle attività stagionali escluse dall’ambito di applicazione dei termini dilatori per la riassunzione a tempo determinato di un lavoratore se richiamate nei contratti collettivi. In particolare, si intendono attività stagionali (oltre quelle previste dal D.P.R. n. 1525/1963) le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria.

 

Disposizioni in materia di rapporto di lavoro

 

Fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova nell’ambito del rapporto di lavoro a tempo determinato è fissata in un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso, non può essere inferiore a 2 né superiore a 15 giorni per i contratti con durata massima di 6 mesi, e non può essere inferiore a 2 e superiore a 30 giorni per quelli con durata da 6 a 12 mesi (articolo 13).

Comunicazioni telematiche delle prestazioni di lavoro svolte in modalità agile. I nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di fine delle prestazioni in smart working vanno comunicati entro 5 giorni dalla data di avvio del periodo. L’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile deve essere comunicato entro i 5 giorni successivi alla data in cui si verifica (articolo 14).

In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a 15 giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla competente sede dell’INL, che può verificarne la veridicità. Ne consegue la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore e a tale fattispecie non si applica la disciplina vigente in materia di dimissioni telematiche. Tale previsione non si applica se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano l’assenza (articolo 19).

Disciplina dei contratti misti. Potranno accedere alla tassazione agevolata (c.d. regime forfettario) i professionisti iscritti in albi o registri professionali che svolgono la propria prestazione nei confronti di datori di lavoro con più di 250 dipendenti, anche se risultano già assunti dagli stessi con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato. L’applicazione del regime agevolato necessita che il contratto subordinato preveda un orario pari a un minimo del 40% e a un massimo del 50% del tempo pieno e soltanto se il contratto di lavoro autonomo è certificato dagli organi competenti e qualora non si configuri (rispetto al contratto di lavoro subordinato) alcuna forma di sovrapposizione riguardo all’oggetto e alle modalità della prestazione, nonché all’orario e alle giornate di lavoro (articolo 17).

Unico contratto di apprendistato duale. È introdotta la possibilità di trasformare l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, anche nella terza tipologia di apprendistato, ossia quella concernente l’apprendistato di alta formazione e di ricerca.  Procedimenti di conciliazione in materia di lavoro. È previsto che i procedimenti di conciliazione in materia di lavoro previsti dagli articoli 410, 411 e 412 ter c.p.c. possano svolgersi in modalità telematica e mediante collegamenti audiovisivi. Con decreto di questo Dicastero, di concerto con il Ministero della Giustizia (da adottare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge), sentiti l’Agid e il Garante per la Protezione dei dati personali, siano stabilite le regole tecniche per l’adozione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Fino all’entrata in vigore del decreto indicato, i suddetti procedimenti continueranno a svolgersi secondo le modalità vigenti (articolo 18).

 

Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di politiche formative

 

Sospensione della prestazione di cassa integrazione per le giornate di lavoro subordinato o di lavoro autonomo svolte durante il periodo di integrazione salariale. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell’INPS dello svolgimento dell’attività lavorativa. Le comunicazioni telematiche previste dalla legge assolvono l’obbligo del lavoratore (articolo 6).

Incremento di 5 milioni di euro per il 2024 delle risorse destinate alla copertura delle spese di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative.

Dal 2024, estensione a tutte le tipologie di apprendistato delle risorse destinate annualmente per la formazione del solo apprendistato professionalizzante.

Istituzione presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, dell’Albo delle buone pratiche dei PCTO, al fine di condividere e diffondere soluzioni organizzative ed esperienze di eccellenza e dell’Osservatorio nazionale per i PCTO, con compiti di sostegno delle attività di monitoraggio e di valutazione dei medesimi percorsi.

 

Disposizioni in materia previdenziale e contributiva

 

Dal primo gennaio 2025 sarà possibile rateizzare fino ad un massimo di 60 rate mensili i debiti per contributi, premi e accessori di legge, dovuti all’INPS e all’INAIL e non affidati agli agenti della riscossione, nei casi da definirsi con decreto ministeriale e secondo i requisiti, i criteri e le modalità successivamente stabiliti da un atto emanato dal consiglio di amministrazione di ciascuno dei due enti (articolo 23).

Uniformati i tempi di presentazione delle domande di accesso ad Ape Sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto, prevedendo che tali domande siano presentate entro il 31 marzo, il 15 luglio e, comunque, non oltre il 30 novembre di ciascun anno (articolo 29).

 

Ulteriori disposizioni

 

Estensione del c.d. legittimo impedimento per i liberi professionisti iscritti in albi anche ai casi di parto della libera professionista e ai casi di ricovero ospedaliero del figlio minorenne che necessita di assistenza da parte del genitore libero professionista (articolo 7).

Il riconoscimento della possibilità per le parti dell’atto di cessione di un bene immobile di dichiarare, in alternativa all’ammontare della spesa sostenuta, il numero della fattura emessa dal mediatore e la corrispondenza tra l’importo fatturato e la spesa effettivamente sostenuta, dovendo, in ogni caso, indicare le analitiche modalità di pagamento della stessa (articolo 22).

 

Link al testo della Legge 13 dicembre 2024, n. 203, recante: «Disposizioni in materia di lavoro». Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024 e in vigore dal 12 gennaio 2025.




Consiglio dei ministri. Approvato un D.L. con misure urgenti in materia di cultura e avviato l’esame di un disegno di legge sulle Piccole e medie imprese (PMI)

Misure urgenti in materia di cultura (Decreto-legge)

 

Il Consiglio dei ministri di lunedì 23 dicembre 2024, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha approvato un decreto-legge relativo a misure urgenti in materia di cultura.

Il D.L. introduce misure volte a favorire e promuovere la cultura e la lettura e apporta molteplici novità, tra cui:

  • adozione del “Piano Olivetti per la cultura”, al fine di: favorire lo sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale; promuovere la rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e delle aree svantaggiate; valorizzare le biblioteche quali strumenti di educazione intellettuale e civica, di socialità e di connessione sociale; promuovere la filiera dell’editoria libraria, anche attraverso il sostegno alle librerie caratterizzate da lunga tradizione, interesse storico-artistico e di prossimità; tutelare e valorizzare il patrimonio e le attività degli archivi nonché degli istituti storici e culturali, quali custodi della storia e della memoria della nazione;
  • istituzione di una unità di missione per la cooperazione culturale con l’Africa e il Mediterraneo allargato che esercita funzioni di indirizzo e di coordinamento di progetti e interventi di cooperazione culturale con Stati e Organizzazioni internazionali africane, promuove il dialogo tra enti e istituzioni culturali italiani e quelli degli Stati africani e del Mediterraneo allargato e sostiene la realizzazione di progetti di rigenerazione culturale nelle aree del Mezzogiorno, coordina i programmi di ricerca e alta formazione promossi dal MIC a beneficio di tali enti e istituzioni e promuove forme di partenariato pubblico-privato per il sostegno alla valorizzazione del patrimonio culturale africano. Il responsabile opera in stretto coordinamento con la Cabina di regia del “Piano Mattei”, di cui fa parte a pieno titolo; disposizione equivalente viene stabilita per le iniziative analoghe del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
  • stanziamenti volti a: favorire l’apertura di nuove librerie da parte di giovani fino a 35 anni di età con 4 mln. di euro per il 2024; sostenere l’editoria libraria con 30 mln. di euro per il 2024 e ampliare l’offerta culturale dei quotidiani in formato cartaceo con 10 mln. di euro per il 2024; permettere la celebrazione del 25° anniversario della Convenzione europea del paesaggio; assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali di Giunta storica nazionale, Istituto italiano per la storica antica, Istituto storico italiano per l’età moderna e contemporanea e dell’Istituto italiano di numismatica; contribuire al funzionamento della Fondazione Museo di Fotografia Contemporanea; incrementare il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato spettante al personale dirigenziale di livello non generale del MIC, al fine di incentivare responsabilità connesse al sensibile incremento dei visitatori nei luoghi della cultura;
  • ulteriori interventi: stabilizzazione del regime semplificatorio per la realizzazione degli spettacoli dal vivo; introduzione di una nuova categoria riferita alle opere cinematografiche non adatte ai minori di 10 anni; ridenominazione della “Scuola dei beni e delle attività culturali” in “Scuola nazionale del patrimonio culturale”; eliminazione, dal campo di applicazione dell’esecuzione forzata, dei fondi destinati alla tutela del patrimonio culturale e alla valorizzazione del patrimonio culturale e delle attività culturali.

 

Ddl annuale sulle piccole e medie imprese (Disegno di legge)

 

Il Consiglio dei ministri di lunedì 23 dicembre 2024, su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha avviato l’esame di un disegno di legge annuale sulle Piccole e medie imprese. Il provvedimento interviene, tra gli altri, sui seguenti profili:

  • sospensione di imposta in favore delle imprese aderenti ad un contratto di rete;
  • risorse per programmi di investimento nella filiera della moda;
  • “centrali consortili” quali enti mutualistici di sistema;
  • pensionamento flessibile, mediante riduzione dell’orario di lavoro di lavoratori in procinto di raggiungere l’età pensionabile e contestuale assunzione di lavoratore di età non superiore a 34 anni;
  • riforma della disciplina dei confidi;
  • fattispecie oggetto di cartolarizzazione estendendola ai destocking di magazzino;
  • esonero dall’assicurazione obbligatoria ai carrelli elevatori e veicoli utilizzati in zone portuali e aeroportuali;
  • modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • disposizioni in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, anche in “lavoro agile”;
  • definizione degli operatori del settore Horeca;
  • termini previsti perché i Consorzi industriali possano riacquistare le aree cedute;
  • contrasto alle false recensioni online;
  • testo unico in materia di start up innovative, incubatori di start up e PMI innovative;
  • ruolo e funzioni del Garante per le micro, piccole e medie imprese.

 

Albo Nazionale delle attività commerciali, botteghe artigiane e esercizi pubblici tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale – Disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – Animal Health Law, modifiche ai decreti nazionali – Dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività

 

Il Consiglio dei ministri di lunedì 23 dicembre 2024 ha approvato, in esame definitivo, i seguenti decreti legislativi:

  • su proposta del Presidente Giorgia Meloni e dei Ministri per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, del Turismo, Daniela Garnero Santanchè, della Cultura, Alessandro Giuli, dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, la costituzione dell’albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività. Il testo tiene conto dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, del Consiglio di Stato, della Conferenza delle regioni e dall’Anci;
  • su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, le disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Il testo tiene conto dei pareri di Consiglio di Stato, Conferenza unificata e competenti Commissioni parlamentari;
  • su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro della Salute, Orazio Schillaci, le disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134, 135, 136, emanati per conformare la normativa nazionale al Regolamento (UE) 2016/429 “Normativa in materia di sanità animale – “Animal Health Law”. Il testo tiene conto dei pareri di Conferenza Stato-Regioni, competenti Commissioni parlamentari e MAECI, Ministero del Made in Italy e Ministero della Difesa;
  • su proposta dei Ministri per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione, Tommaso Foti, e dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, e per l’attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall’articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113.

 




Buone Feste da Finanza & Fisco

Buone Feste da tutto il team di Finanza & Fisco, con i nostri migliori auguri di un felice anno nuovo.

Grazie per averci scelto anche per il 2025.




Approda in Senato il Disegno di Legge di Bilancio 2025 (già approvato dalla Camera)

Approvato (e profondamene emendato) dalla Camera dei deputati, nella seduta di venerdì 20 dicembre 2024 con 204 voti favorevoli, 110 contrari e 6 astenuti, il Disegno di Legge di Bilancio 2025 è ora sottoposto in seconda lettura all’esame del Senato.

Link al testo del Disegno di legge 1330 «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-20277

Preleva il Disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2025 E bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» – (A.C. 2112-bis-A).

Il testo (a fronte) dell’Atto (A.C. 2112-bis-A) è un riferimento prezioso per analizzare le modifiche apportate dalla Camera al disegno di legge originariamente presentato dal Governo.




Agevolazione “prima casa” e presentazione della dichiarazione di successione. Emendabilità oltre il termine ordinario di dodici mesi dall’apertura della successione

È stata pubblicata, la risoluzione n. 66/E del 20 dicembre 2024 in materia di richieste di riconoscimento dell’agevolazione “prima casa”, in sede di presentazione della dichiarazione di successione oltre il termine ordinario di dodici mesi dall’apertura della successione stessa.

Nel documento di prassi, evidenziato che riguardo alla emendabilità della dichiarazione di successione, la risoluzione 13 gennaio 2012, n. 8/E ha già chiarito che “i contribuenti possano procedere alla rettifica di errori contenuti nella dichiarazione di successione anche non meramente materiali o di calcolo, e gli uffici dell’Agenzia sono tenuti a valutare tali rettifiche, a condizione che tali modifiche vengano dichiarate prima della notificazione dell’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta ovvero prima del decorso del termine ultimo previsto dall’articolo 27, comma 3, del TUS, per la notifica del medesimo (due anni dal pagamento dell’imposta principale)”. Dai chiarimenti di cui alla citata risoluzione del 2012, precisa ora l’Agenzia delle entrate, consegue, la possibilità di richiedere l’agevolazione ”prima casa”, con dichiarazione integrativa o sostitutiva, entro il limite temporale della notifica dell’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta, ex articolo 27, comma 3, del TUS.

Peraltro, osservano i tecnici di via Giorgione, in caso di dichiarazione di successione omessa, l’agevolazione ”prima casa” può essere richiesta entro il termine di decadenza dall’azione di accertamento dell’omessa dichiarazione e, dunque, entro cinque anni dal termine ordinario di presentazione della dichiarazione omessa, ai sensi del citato articolo 27, comma 4 del TUS. Tuttavia, nelle ipotesi in cui la dichiarazione di successione sia presentata in un momento successivo allo scadere del termine di diciotto mesi per il trasferimento della residenza, si ritiene che l’agevolazione ”prima casa” non possa essere richiesta in mancanza del suddetto requisito al momento dell’apertura della successione, atteso che la dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto (ex Nota II-bis, lettera a) o in un atto integrativo prima dello scadere del termine di diciotto mesi (cfr. risoluzione 27 aprile 2017, n. 53).




Legge di Bilancio 2025. Camera ha votato la fiducia | Approvazione finale attesa in tarda serata

 

Aggiornamento del 21.12.2024 – Approvata legge di bilancio

Nella seduta di venerdì 20 dicembre l’Assemblea della Camera, con 204 voti favorevoli, 110 contrari e 6 astenuti, ha approvato il disegno di legge: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027 (C. 2112-bis-A). Il provvedimento passa al Senato.

In precedenza, con 211 sì e 117 no, ha votato la fiducia posta dal governo sul medesimo provvedimento. 

 

Con 211 sì e 117 no la Camera ha votato la fiducia, posta dal Governo, sul disegno di legge: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. Approvazione finale della Camera attesa in tarda serata. Il testo passerà così, senza modifiche, all’esame del Senato.

Di seguito le novità fiscali più rilevanti della consueta “giungla” di 908 commi

Preleva il Disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2025 E bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» – (AC. 2112-bis-A).

In materia fiscale, il disegno di legge di bilancio stabilizza il passaggio da quattro a tre aliquote IRPEF (23, 35 e 43 per cento) già prevista, in deroga alla disciplina del TUIR, per l’anno 2024. A favore dei contribuenti con redditi da lavoro dipendente inferiori a 20.000 euro si riconosce una somma calcolata per classi in misura inversamente proporzionale al crescere del reddito – che non concorre alla formazione del reddito – e una detrazione in cifra fissa, anche in tal caso in misura differenziata al crescere del reddito fino alla soglia dei 40.000 euro. Si prevedono inoltre una limitazione alla fruizione delle detrazioni per i percettori di reddito superiore a settantacinquemila euro nonché limitazioni alle detrazioni per familiari a carico.

Nel corso dell’esame in sede referente, sono state introdotte, con riferimento all’imposizione dei redditi sulle persone fisiche, modifiche alla disciplina relativa ai limiti alle detrazioni sopra descritta, escludendo le somme investite nelle startup innovative e quelle investite nelle PMI innovative dal computo complessivo degli oneri e delle spese da prendere in considerazione ai fini dell’applicazione della norma, prevedendo inoltre, per il 2024, le spese derivanti da contratti conclusi entro il 31 dicembre 2024 per i premi di assicurazione per morte, invalidità permanente o non autosufficienza nonché quelli aventi ad oggetto i rischi di calamità naturali detraibili ai sensi del TUIR ed è stata integrata la detrazione per carichi di famiglia anche ai figli del solo coniuge deceduto di età compresa fra i 21 e i 30 anni, conviventi con il coniuge superstite.

Viene inoltre innalzata da 1.000 a 1.100 euro la detrazione per il mantenimento dei cani guida.

E’ stata inoltre elevata da 30 a 35 mila euro la soglia limite di reddito da lavoro dipendente e assimilato percepita nell’anno precedente fino alla quale i soggetti percettori possono avvalersi del regime forfetario.

 Sono infine aumentati i limiti di reddito e l’importo massimo delle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione, rispetto alle quali viene riconosciuta la tassazione agevolata al 5% (imposta sostitutiva dell’IRPEF sulle mance).

Viene ridotto dal 65% al 54% il limite all’uso delle perdite fiscali pregresse e delle eccedenze residue di ACE conseguente ai differimenti dei componenti negativi di reddito disposti dai commi precedenti, con riguardo alla determinazione del reddito imponibile del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025.

Con riferimento all’imposta sui servizi digitali viene reintrodotto, rispetto al testo originario del disegno di legge di bilancio, il solo limite minimo di 750 milioni di euro per quanto concerne i ricavi totali di qualunque natura ovunque realizzati, quale presupposto per l’applicazione dell’imposta e viene introdotto, altresì, in luogo dell’attuale versamento dell’imposta in una unica soluzione, un acconto, da versare entro il 30 novembre dell’anno solare in cui sorge il presupposto d’imposta, pari al 30 per cento dell’imposta dovuta per l’anno solare precedente.

Viene elevata al 33 per cento (anziché al 42 per cento, come era prevista nel disegno di legge di bilancio) l’aliquota della imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti da operazioni in cripto attività, per le plusvalenze e gli altri proventi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Viene, altresì, eliminata la soglia di esenzione di 2 mila euro attualmente vigente ai fini della loro tassazione e della deducibilità dell’eccedenza delle relative minusvalenze sulle plusvalenze, con conseguente ampliamento della base imponibile.

Si prevede la facoltà di assumere per ciascuna cripto-attività posseduta al 1° gennaio 2025, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore esistente in tale data, purché lo stesso sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18 per cento.

Viene inoltre chiarito l’ambito applicativo del regime addizionale IRPEF del 10 per cento previsto per le forme di remunerazione operate sotto forma di bonus e stock option ai dirigenti del settore finanziario.

Si eleva dal 16% al 18% l’aliquota dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni.

Per quanto riguarda la fiscalità di vantaggio per le imprese viene prevista la riduzione dell’aliquota IRES dal 24 per cento al 20 per cento, per il solo periodo d’imposta 2025, per le società e gli enti commerciali o non residenti i crediti d’imposta che destinino a riserva una quota minima dell’80 per cento degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 di una quota pari ad almeno il 30 per cento e che destinino una quota di tali utili accantonati di ammontare non inferiore, in ogni caso, a 20 mila euro, a investimenti nell’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi di cui al credito d’imposta Transizione 4.0 e di beni strumentali Transizione 5.0. Sono introdotte modifiche al regime dei crediti d’imposta Transizione 4.0 e Transizione 5.0, viene incrementato il limite di spesa per il credito d’imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica.

Viene altresì riproposto il regime fiscale temporaneo di “assegnazione agevolata” di beni (immobili o mobili registrati) non strumentali ai soci entro il 30 settembre 2025 prevedendo il versamento in due rate di un’imposta sostitutiva pari all’8 per cento (ovvero pari al 10,5 per cento se la società non è operativa) sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei medesimi beni.

Con riferimento all’IVA si prevede l’imponibilità, ai fini IVA, delle prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro e si assoggetta all’aliquota del 5 per cento IVA i corsi di attività alpinistica effettuati dalle guide alpine in attività autonoma. Si estende il meccanismo di reverse charge “interno” (o inversione contabile) di cui all’articolo 17, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 1972, alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera e beni strumentali di proprietà del committente, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica.

Con riferimento alle imposte ipotecarie si prevedono alcune modifiche riferiti ai territori cui si applica il sistema catastale tavolare (provincia di Bolzano).

In materia di accise si prevede a decorrere dall’anno 2025, l’applicazione a regime dell’aliquota di accisa ridotta pari al 50 per cento per i microbirrifici (fino a 10 mila ettolitri), e si prevede una riduzione di accisa anche per i birrifici con produzione tra 10 mila e 30 mila ettolitri e da 30 a 60 mila ettolitri.

Per quanto riguarda i giochi viene ridefinita l’aliquota dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse nonché il regime fiscale dei compensi degli addetti alle corse ippiche.

Con riguardo alla fiscalità locale sono modificate la disciplina del presupposto del Canone unico patrimoniale di competenza comunale per le insegne pubblicitarie e si precisa cosa debba intendersi per maggior gettito accertato e riscosso con riguardo agli accertamenti IMU e TARI e cosa si intenda invece per adempimento spontaneo.

 




Mercato e concorrenza. In Gazzetta la Legge annuale 2023

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 295 del 17 dicembre 2024 e in vigore dal 18 dicembre 2024, la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023. La Legge, che rientra tra gli atti legislativi da adottare nell’ambito dell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), componente 2 concernente «Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo», Missione 1 in materia di digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo (M1C2-11) contiene disposizioni in materia di riordino delle concessioni autostradali, intervenendo su molteplici aspetti, quali: le procedure di aggiudicazione, gli affidamenti in house, i contratti concessori, la loro durata e le relative procedure di recesso e risoluzione, nonché sulla fissazione e l’aggiornamento delle tariffe autostradali e sulla pianificazione degli investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle autostrade. Altre disposizioni della legge concernono la rilevazione dei prezzi e gli usi commerciali, la tutela dei consumatori dalle operazioni di riporzionamento dei prodotti preconfezionati, nonché la concorrenza nel settore assicurativo, i trasporti, le comunicazioni e le strutture amovibili funzionali all’attività dei pubblici esercizi (cd. dehors). Introdotte, inoltre, disposizioni concernenti le informazioni che devono essere fornite ai clienti finali delle società di vendita di energia al dettaglio. Sono state anche introdotte disposizioni in materia di buoni pasto. Vi sono, poi, disposizioni riguardanti la start-up e agli incubatori certificati. In particolare, nel Capo III, agli articoli da 26 a 37, reca disposizioni di sostegno alle start-up e agli incubatori certificati.

Link al testo della legge 16 dicembre 2024, n. 193, recante: «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023». Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 295 del 17 dicembre 2024.




Transizione 5.0, imposta sostitutiva con riferimento alle società estere controllate (CFC) e tax credit per le erogazioni liberali in denaro a favore degli enti del Terzo settore. Un Tris di risoluzioni per l’istituzione di codici tributo

Sono state pubblicate, nel sito internet dell’Agenzia delle entrate, le seguenti risoluzioni del 18 dicembre 2024:

 

  • la n. 63/E con cui l’Agenzia istituisce il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per gli investimenti che rientrano nel Piano Transizione 5.0 (articolo 38 del decreto-legge n. 19/2024).
  • la n. 64/E con cui l’Agenzia istituisce i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva con riferimento al società estere controllate (CFC) (articolo 3 del decreto legislativo n. 209/2023);
  • la n. 65/E con cui l’Agenzia istituisce il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro a favore degli enti del Terzo settore (articolo 81 del decreto legislativo n. 117/2017)




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 34 del 2024

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Gli approfondimenti

 

Il nuovo schema d’atto: aspetti di riflessione e analisi empirica
di Alvise Bullo e Elena De Campo

con Bozza di controdeduzioni da presentare dopo la comunicazione di uno schema di accertamento 

 

Il metodo dell’analisi strutturale della motivazione e la sua applicabilità all’atto impositivo con “motivazione rafforzata”
di Eugenio Grimaldi

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

La motivazione della sentenza. Analisi del processo cognitivo e degli elementi di prova

 Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 27945 del 29 ottobre 2024: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento – Sentenza – Forma e contenuto – Motivazione – Analisi strutturale della motivazione – Elementi di prova – Esame – Enunciazione del relativo giudizio -Sufficienza – Esclusione – Descrizione del processo cognitivo determinante il giudizio finale – Necessità – Art. 36, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 132 c.p.c. – Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.»

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Accertamento di utili extracontabili a società di capitali a ristretta base sociale
Presunzione di distribuzione ai soci

 

Accertamento di utili extracontabili e giudicato tributario riflesso: gli effetti delle decisioni sulla società si estendono ai soci, anche nei giudizi contro la cartella, nonostante l’accertamento presuntivo “presupposto” del socio sia divenuto definitivo

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 25267 del 20 settembre 2024: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi da partecipazione in società di capitali a ristretta base sociale – Accertamento in via presuntiva di utile extrabilancio di società a ristretta compagine sociale – Impugnazione – Giudizi separati per soci e società aventi ad oggetto maggiori redditi – Efficacia riflessa del giudicato – Definitività accertamento nei confronti dei soci per mancata impugnazione – Accertamento alla società a ristretta compagine sociale – Accertamento giudiziale di utile extrabilancio minore rispetto a quello accertato dal Fisco – Riduzione in pari misura percentuale del maggior reddito da partecipazione accertato nei confronti dei soci – Necessità – Anche nel corso del processo di impugnazione della cartella emessa per definitività dell’accertamento presupposto – Irrilevanza della cristallizzazione dell’accertamento “presupposto” a seguito sentenza definitiva per mancata impugnazione – Art. 68, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 336, comma 2, c.p.c. • COSA GIUDICATA CIVILE – Eccezione di giudicato – Giudicato esterno a seguito di sentenza della Corte di cassazione»

 

Prassi 

 

Agenzia delle Entrate

 

Concordato preventivo biennale (Cpb) – Condizioni per l’adesione – Cause di cessazione e decadenza

 

La trasformazione da associazione professionale a società tra professionisti (STP S.r.l.) mal si concilia con il Concordato preventivo biennale (Cpb). Le condizioni per accedere al Cpb per l’ex neo forfetario, fuoriuscito nell’anno, per il superamento della soglia di 100 mila euro
di Enrico Molteni

Trasformazione in STP S.r.l.: ostacoli al Cpb

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 247 del 6 dicembre 2024: «CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) – Condizioni per l’adesione – Cause di cessazione e decadenza – Trasformazione “eterogenea” da associazione professionale a società tra professionisti (Stp a responsabilità limitata) – Causa di cessazione del CPB – Ragioni -Avviene perché si modifica la categoria di reddito: da redditi di lavoro autonomo a redditi d’impresa – La modifica della tipologia di reddito comporta regole diverse per il calcolo della base imponibile e la determinazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili – Art. 21, lett. b-ter), del D.Lgs. n. 13 del 2024 – Modifica dell’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso – Configurabilità di ulteriore causa di cessazione del CPB – Ragioni – Modifica di attività nei sensi indicati nella lettera a) dell’art. 21, del D.Lgs. n. 13 del 2024 poiché il soggetto risultante dalla trasformazione non applicherà alcun ISA (ovvero applicherà un ISA diverso da quello utilizzato ai fini della definizione della proposta di CPB) – Cause di cessazione del CPB di cui al citato articolo 21 – Applicazione quanto previsto dal comma 3-bis dell’articolo 22 del D.Lgs. n. 13 del 2024 disciplinante il caso di decadenza dal concordato – Esclusione – Conseguenze – Nel periodo d’imposta in cui si verifica una delle fattispecie di cessazione del Concordato prevista dal citato articolo 21, il contribuente non dovrà determinare le imposte e i contributi tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati, ma della sola dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo d’imposta – Artt. 21 e 22, del D.Lgs. 12/02/2024, n. 13»

Concordato preventivo biennale e neo forfetario. Le condizioni per l’adesione in caso di superamento della soglia di 100.000 euro nel corso del 2024

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 248 del 6 dicembre 2024: «CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) – REGIME FORFETARIO – Cambio di regime – Condizioni per l’adesione al Cpb – Passaggio del neo forfetario al regime ordinario – Superamento della soglia di 100.000 euro in corso d’anno ex articolo 1, comma 71, della L. 23/12/2014, n. 190 con conseguente adozione del regime ordinario per l’intero periodo di imposta (nella specie, 2024) – Adesione al Concordato – Condizioni – Che il superamento/passaggio di regime sia avvenuto prima della scadenza del termine per l’adesione alla proposta di Concordato – Art. 11, del D.Lgs. 12/02/2024, n. 13»

 

Redditi di lavoro dipendente – Omaggi aziendali

 

Chiarimenti sul regime fiscale applicabile ai beni offerti in omaggio ai dipendenti

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 89 dell’11 aprile 2024: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di lavoro dipendente – Determinazione del reddito imponibile – Regime fiscale dei beni e servizi erogati ai dipendenti – Omaggi aziendali – Caffè, bevande e articoli di merchandising – Requisiti per l’esclusione dal reddito imponibile – Interesse datoriale – Limiti per l’esclusione – Applicazione degli articoli 9 e 51 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Art. 1, commi da 16 a 18, della L. 30/12/2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024)»

 

Consiglio Nazionale del Notariato

Riforma delle imposte su successioni e donazioni

 

Prime note sul D.Lgs. n. 139/2024 – Modifiche in materia di registrazione e liquidazione di imposte di registro, di successione e donazione

Studio n. 114-2024/T del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Studi Tributari l’11 ottobre 2024

 

 

Legislazione

 

Il decreto fiscale “Collegato” convertito in legge

La guida alla normativa

Decreto Fiscale: le misure fiscali su ravvedimento speciale, Cpb, bonus Natale, ZES e acconti

Il testo del Decreto-Legge 19 ottobre 2024, n. 155, conv., con mod., dalla Legge 9 dicembre 2024, n. 189, recante: «Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali» – Artt. 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 8 e 11

Testo coordinato con le norme richiamate o modificate

 

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Cooperative compliance. DM Mef e provvedimento Ae per disciplinare il restyling dei requisiti di accesso | Approvato il nuovo “Modello di adesione al regime di adempimento collaborativo”

Il decreto legislativo del 30 dicembre 2023, n.221 ha esteso l’accesso al regime dell’adempimento collaborativo ai contribuenti che conseguono un volume di affari o di ricavi:

  • a decorrere dal 2024 non inferiore a 750 milioni di euro;
  • a decorrere dal 2026 non inferiore a 500 milioni di euro;
  • a decorrere dal 2028 non inferiore a 100 milioni di

Inoltre in relazione ai requisiti soggettivi, il decreto legislativo del 5 agosto 2024, n. 108, recante: «Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale», ha previsto l’estensione del regime, altresì, ai contribuenti che appartengono a un gruppo di imprese, inteso quale insieme delle società, delle imprese e degli enti sottoposti a controllo comune ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numeri 1) e 2), e comma 2 del codice civile, a condizione che almeno un soggetto del gruppo possieda i requisiti dimensionali indicati nel comma 1-bis dell’articolo 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 e che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, certificato ai sensi dell’articolo 4, comma 1-bis del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128

Infine, in merito ai requisiti oggettivi, il decreto legislativo del 30 dicembre 2023, n. 221, ha aggiunto i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater all’articolo 4 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128, ai sensi dei quali il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale di cui al comma 1 del medesimo articolo deve essere certificato, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, da parte di professionisti indipendenti già in possesso di una specifica professionalità iscritti all’albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Ciò, premesso considerato che il modello “Adesione al regime di adempimento collaborativo”, deve essere adeguato alla luce delle modifiche intervenute con l’emanazione del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 dicembre 2024 attuativo delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n.221, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 dicembre 2024, prot. n. 450193/2024, approvato il nuovo “Modello di adesione al regime di adempimento collaborativo”.

Il modello sostituisce, a far data del 17.12.2024 quello approvato con Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate prott. n. 54237 e 54749 del 14 aprile 2016 e successivamente modificato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 153271 del 4 maggio 2022.

Il modello, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate, in formato elettronico, sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, è sottoscritto e presentato all’Ufficio Adempimento collaborativo della Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale, esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, indicato nelle istruzioni per la compilazione del modello. Per i soggetti non residenti privi di PEC la domanda di accesso può essere presentata alla casella di posta elettronica ordinaria indicata nelle istruzioni per la compilazione del modello. Nel dettaglio, modello va inviato alla seguente casella di posta elettronica certificata (PEC) dc.acc.cooperative@pec.agenziaentrate.it, ovvero, per i soggetti non residenti privi di PEC alla seguente casella di posta elettronica ordinaria dc.gci.adempimentocollaborativo@agenziaentrate.it .

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 dicembre 2024, prot. n. 450193/2024, recante: «Approvazione del nuovo “Modello di adesione al regime di adempimento collaborativo” di cui agli articoli 3 e ss. del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128», pubblicato il 17.12.2024 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Il Decreto Mef recante le condizioni soggettive e le modalità di accesso al regime di adempimento collaborativo, coordinato dalle relazioni (illustrativa e tecnica)

Link al testo del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 dicembre 2024. Aggiornamento modalità di applicazione del regime di adempimento collaborativo, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale – Relazione illustrativa e tecnica

(Aggiornamento del 18.12.2024) – Il Decreto Mef è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale:  Serie Generale n. 295 del 17-12-2024

 

 

 

 




ZES Unica. Le percentuali del credito d’imposta effettivamente fruibile sono entrambe pari al 100 per cento

Con provvedimento del 12 dicembre 2024, prot. n. 446421/2024, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che le percentuali del credito d’imposta effettivamente fruibile, di cui ai commi 2 e 3-bis dell’articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, come modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, sono entrambe pari al 100 per cento.

L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari alla somma dei crediti di cui al comma 1, primo e terzo periodo, dell’articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, come modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, risultanti dall’ultima comunicazione integrativa validamente presentata ai sensi del citato comma 1, secondo le modalità definite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 350036 del 9 settembre 2024, come modificato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 406943 del 6 novembre 2024, in assenza di rinuncia, moltiplicati per le sopra citate percentuali, troncando il risultato all’unità di euro.

Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Si ricorda che l’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, ha riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica.

L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, ha previsto che, a pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024 per l’accesso al contributo sotto forma di credito d’imposta per investimenti nella ZES unica, inviano dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 all’Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto articolo 5, comma 1.

L’articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, ha sostituito il terzo periodo del comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 113/2024, prevedendo la possibilità per i beneficiari di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del citato decreto, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, unitamente all’ammontare del maggior credito d’imposta maturato e alla documentazione probatoria.

Il medesimo articolo 8 del decreto-legge n. 155 del 2024 ha, inoltre, inserito nell’articolo 1 del decreto-legge n. 113/2024 il comma 3-bis con il quale viene disposto che qualora il credito di imposta fruibile, come determinato ai sensi del comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge, risulti pari al limite massimo di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate è determinato l’ammontare massimo del credito di imposta residuo fruibile da ciascun beneficiario in relazione agli ulteriori o maggiori investimenti realizzati. Detta percentuale è determinata, fermo restando il limite di cui al citato comma 1 dell’articolo 16, rapportando l’importo delle eventuali risorse residue risultanti a seguito dell’applicazione della procedura prevista dal comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 113/2024, all’ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative ai sensi del comma 1, terzo periodo, del medesimo articolo 1.

Tanto premesso, con il provvedimento del 12 dicembre 2024, prot. n. 446421/2024 reso noto che l’ammontare complessivo del credito d’imposta di cui al comma 1, primo periodo, dell’articolo 1 del citato decreto-legge n. 113/2024, richiesto in base alle comunicazioni integrative validamente presentate dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024, è risultato pari a 2.336.465.840 euro, a fronte di 3.270 milioni di euro di risorse disponibili, che costituiscono il limite di spesa. L’ammontare complessivo del credito d’imposta di cui al comma 1, terzo periodo, dell’articolo 1 del decreto-legge, richiesto in base alle comunicazioni integrative validamente presentate nel suddetto periodo, è risultato pari a 214.824.865 euro, a fronte di 933.534.160 euro di risorse disponibili (3.270.000.000 – 2.336.465.840).

Pertanto, con il citato provvedimento del 12 dicembre 2024, prot. n. 446421/2024 stabilito che le percentuali del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario, di cui ai commi 2 e 3-bis dell’articolo 1 del decreto-legge, sono entrambe pari al 100 per cento (3.270.000.000/2.336.465.840 e 933.534.160/214.824.865) dell’importo del credito richiesto.

Inoltre, ai sensi del comma 4 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 113/2024, sono altresì resi noti, per ciascuna regione della ZES unica ed in modo distinto per ciascuna delle categorie di microimprese, di piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese come definite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027:

  • il numero delle comunicazioni inviate entro i termini;
  • la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 15 novembre 2024;
  • l’ammontare complessivo del credito di imposta complessivamente richiesto.

 




Revisione IRPEF E IRES, il Decreto Legislativo in Gazzetta

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024, l’atteso Decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, recante: «Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)».

Il decreto legislativo, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introduce una complessiva revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF e IRES). Il testo ha ottenuto l’intesa in sede di Conferenza unificata e tiene conto dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari.

 

 

Link al testo del Decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, recante: «Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)». In Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024

Vedi anche: Riforma Fiscale. Trasmesso alle Commissioni parlamentari lo schema di D.Lgs. per la revisione del regime impositivo dei redditi




Approvata la comunicazione per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti effettuati nelle Zone Logistiche Semplificate. Domande fino al 30 gennaio 2025

Le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, interessate al tax credit hanno tempo fino al 30 gennaio 2025 per inviare la comunicazione all’Agenzia, utilizzando l’apposito modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 dicembre 2024, prot. n. 445771/2024.

Si ricorda che in base all’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 30 agosto 2024, per accedere al contributo sotto forma di credito d’imposta i soggetti interessati comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dall’8 maggio 2024 al 15 novembre 2024.

L’articolo 7, comma 14, del citato decreto prevede che, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 dicembre 2024, prot. n. 445771/2024 è stata, come anticipato, approvata la “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate (ZLS)”, con le relative istruzioni, e sono stati definiti il contenuto e le modalità di trasmissione.

La Comunicazione è inviata dal 12 dicembre 2024 al 30 gennaio 2025, come stabilito dall’articolo 5, comma 1, del decreto, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

Al fine di effettuare controlli formali automatizzati sulla sussistenza dei requisiti previsti dal decreto per la fruizione del credito, ossia che l’investimento sia stato realizzato e sia stata rilasciata l’apposita certificazione, nella Comunicazione viene richiesta l’indicazione dei dati delle fatture elettroniche ricevute e degli estremi della certificazione.

Il credito d’imposta, nella misura spettante ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto, è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento con il quale è resa nota la percentuale per la determinazione dell’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile, nel rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto- legge n. 60 del 2024.

Gli investimenti agevolati possono essere destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle Zls, istituite ai sensi dell’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge di Bilancio 2018, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2, punti 49, 50 e 51 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, realizzati dall’8 maggio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZLS, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva di cui all’art. 2, comma 1. del decreto

Sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita nonché i materiali di consumo. Gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, punti 49, 50 e 51, e 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, del 17 giugno 2014.

 

Zone logistiche semplificate: il decreto attuativo

 

Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 30 agosto 2024 (in Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2024) approvata la disciplina di dettaglio per la concessione del credito di imposta, previsto dall’articolo 13, comma 3 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 per gli investimenti in beni strumentali destinati ad imprese ubicate nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), autorizzando una spesa nel limite di 80mln di euro per il 2024.

Le ZLS sono state istituite dall’articolo 1, comma 61 della legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio per l’anno 2018) al fine di favorire nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni più sviluppate.

Possono accedere al beneficio tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nelle zone logistiche semplificate.

Sono agevolabili gli investimenti relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZLS, nonché all’acquisto di terreni o all’acquisizione, realizzazione o all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.

Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato che, a sua volta, deve essere compreso tra 200 mila e 100 mln di euro.

Sono agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non sussistono rapporti di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato.

Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore a 200.000 euro.

Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ed è cumulabile con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’importo di aiuto più elevato consentito dalla disciplina europea.

 

Link al testo del Decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 30 agosto 2024, recante: «Modalità di accesso al credito d’imposta ZLS». In Gazzetta Ufficiale n.226 del 26 settembre 2024

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 dicembre 2024, prot. n. 445771/2024, recante: «Approvazione del modello di comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, con le relative istruzioni, e definizione del contenuto e delle modalità di trasmissione», pubblicato il 12.12.2024 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Link al Software di compilazione Credito d’imposta per gli investimenti realizzati nel 2024 nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS)

(Link al sito dell’Agenzia delle entrate: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/credito-imposta-per-gli-investimenti-nelle-zone-logistiche-semplificate-zls-/software-di-compilazione-credito-imposta-per-gli-investimenti-nelle-zone-logistiche-semplificate-zls-imprese)




Milleproroghe 2025 in Gazzetta Ufficiale

Il Consiglio dei ministri di lunedì 9 dicembre 2024, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di termini normativi (successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 302 del 27 dicembre 2024, – in vigore dal giorno successivo).

Il testo interviene con proroghe e modifiche normative volte a garantire la continuità dell’azione amministrativa e a introdurre misure organizzative essenziali per l’efficienza e l’efficacia dell’azione delle pubbliche amministrazioni.

Di seguito le principali in materia fiscale:

  • proroga al 31 marzo 2025 il termine dell’esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie verso consumatori finali.

Il comma 6 dell’articolo 3 (Proroga di termini in materia economica e finanziaria) del decreto-legge n. 202 del 27 dicembre 2024, prevede che il divieto di fatturazione elettronica di cui all’articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è prorogato fino al 31 marzo 2025.

 

  • proroga al 1° gennaio 2026 il termine a decorrere dal quale trova applicazione il nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni realizzate dagli enti associativi di cui all’articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.

Il comma 10 dell’articolo 3 (Proroga di termini in materia economica e finanziaria) del decreto-legge n. 202 del 27 dicembre 2024, modifica l’articolo 1, comma 683, della legge n. 234 del 2021 (Legge di Bilancio 2022) per rinviare al 1° gennaio 2026 l’applicazione del nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni realizzate dagli enti associativi di cui all’articolo 5, comma 15-quater del D.L. n. 146 del 2021, attualmente prevista per il 1° gennaio 2025. La modifica del regime fiscale IVA di talune prestazioni rese da enti associativi è stata disposta al fine di superare la procedura d’infrazione 2008/2010, con la quale la disciplina nazionale era stata censurata per aver escluso dal campo di applicazione dell’IVA le operazioni effettuate dagli enti associativi aventi una specifica natura o qualifica (associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona), dietro corrispettivo specifico o contributo supplementare e in ossequio ai fini istituzionali dell’ente.

In tale contesto, è stato quindi integrato l’articolo 10, del D.P.R. n. 633 del 1972 per rendere esenti dall’imposta le operazioni appena citate e precedentemente escluse dal campo di applicazione dell’IVA, a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza.

L’articolo 1, comma 683, della citata legge n. 234 del 2021 ha originariamente fissato la decorrenza del citato articolo 5, comma 15-quater al 1° gennaio 2024.

Con l’articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge n. 51 del 2023 il medesimo termine è stato posticipato al 1° luglio 2024; da ultimo, l’articolo 3, comma 12-sexies, del D.L. n. 215 del 2023 ha previsto che l’articolo 5, comma 15-quater si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2025.

 

In tema di  proroghe di termini in materia di lavoro:

  • prorogata al 31 dicembre 2025 la facoltà di utilizzo nei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato della causale basata sulle “esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti”, qualora non vi siano causali individuate dalla contrattazione collettiva, come previsto dall’art. 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
  • sono limitate a 3 anni a decorrere dal 2025 le facoltà assunzionali previste nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni;
  • prorogata al 31 dicembre 2025 la facoltà per le ONLUS di accreditarsi per l’accesso alla ripartizione del cinque per mille anche se non iscritte al RUNTS.

 

 

Aggiornamento al 27/12/2024

Disposizioni urgenti in materia di termini normativi

Decreto-legge n. 202 del 27 dicembre 2024 – Disposizioni urgenti in materia di termini normativi – TESTO INTEGRALE
www.pianetafiscale.it/files/Legis/2024/DL_202.pdf

 

DDL e relazioni – Disegno di legge 1337 – “Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi” – A.S. 1337 

 

 




Aggiornate le Faq del CPB – Contribuenti ISA: le prime indicazioni in tema dichiarazioni integrative, ravvedimento e acconti maggiorati

L’Agenzia delle entrate in data 9 dicembre 2024 ha pubblicato il VI aggiornamento delle Faq relative al Concordato preventivo biennale di cui al Titolo II del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.

Con cinque ulteriori risposte l’Agenzia delle entrate fornisce indicazioni in tema di dichiarazioni integrative, ravvedimento, acconti maggiorati e cause di esclusione.

Di seguito le indicazioni fornite.

 

 

Risposte alle domande più frequenti

 

Dichiarazioni integrative (Rif. Art. 1 D.L .14 novembre 2024, n. 167 poi trasfuso nell’art. 7-bis D.L. n. 155 (cd. Decreto fiscale)

 

Faq n. 1 del 9 dicembre 2024

Per i contribuenti che, pur avendo validamente presentato la dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre 2024, non hanno ancora accettato la proposta concordataria, si chiede a quale data debba essere verificato il requisito previsto dall’articolo 10, comma 2, del decreto CPB per l’accesso al relativo regime.

 

L’articolo 1 del decreto-legge n. 167 del 2024 espressamente prevede che «I soggetti che hanno validamente presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024 e non hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui agli articoli da 10 a 22 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, possono aderire al predetto concordato preventivo biennale entro il 12 dicembre 2024».

 

Tale disposizione, quindi, non individua espressamente il termine entro il quale verificare il rispetto dei requisiti al ricorrere dei quali il contribuente può aderire al CPB.

 

Pertanto, si ritiene che possa accedere al CPB il contribuente che, pur non possedendo al 31 ottobre 2024 il requisito richiesto dall’articolo 10, comma 2, del decreto CPB, soddisfi lo stesso alla data in cui accetterà la proposta concordataria.

 

Faq n. 2 del 9 dicembre 2024

Il comma 1 dell’art. 1 del decreto legge n. 167 del 14 novembre 2024 dispone che «I soggetti che hanno validamente presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024 e non hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui agli articoli da 10 a 22 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, possono aderire al predetto concordato preventivo biennale entro il 12 dicembre 2024 mediante la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all’articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322». Si chiede conferma che non sia applicabile alcuna sanzione ai contribuenti ISA che presentano una dichiarazione integrativa entro il termine del 12 dicembre 2024 al solo fine di aderire al CPB e, dunque, senza apportare alcuna modifica al contenuto della dichiarazione dei redditi tempestivamente presentata.

 

Per il caso proposto nel quesito, si conferma la soluzione prospettata.

 

Faq n. 3 del 9 dicembre 2024

Si chiede di sapere se alla riapertura dei termini per l’adesione al CPB possano accedere i contribuenti ISA che presentano una dichiarazione integrativa, oltre che per aderire al CPB, anche al fine di correggere errori od omissioni della dichiarazione presentata entro il 31 ottobre 2024.

 

Come disposto dal secondo periodo dell’articolo 1 del decreto-legge n. 167 del 14 novembre 2024, «L’esercizio della facoltà di cui al primo periodo non è consentito nei casi in cui nella predetta dichiarazione integrativa sono indicati un minore imponibile o, comunque, un minore debito d’imposta ovvero un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro la data del 31 ottobre 2024».

 

In base al tenore letterale della richiamata disposizione, la dichiarazione integrativa, nella quale viene anche esercitata, per la prima volta, l’adesione al CPB, può essere utilizzata anche per correggere errori o omissioni, purché dalla rimozione di questi ultimi risulti un maggior imponibile o, comunque, un maggior debito d’imposta ovvero un minor credito «(…) rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro la data del 31 ottobre 2024 (…)».

 

Resta ferma, in tale ipotesi, l’irrogazione delle sanzioni e l’applicazione dell’art.13 del D. Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997.

 

Faq n. 4 del 9 dicembre 2024

Si chiede se, per i contribuenti ISA che aderiscono al CPB entro il 12 dicembre 2024, restano valide le regole ordinarie per il versamento degli acconti, comprensivi delle maggiorazioni, stabilite dal comma 2 dell’art. 20 del decreto CPB, in base al quale «le maggiorazioni di cui al comma, lettere a) e b), sono versate entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto».

 

In merito, si ritiene che, anche per i contribuenti ISA che aderiscono al CPB entro il 12 dicembre 2024 e ai quali non si applica il differimento al 16 gennaio 2025 della seconda rata di acconto delle imposte dirette disposto con emendamento recentemente approvato in sede di conversione del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 185 (cfr. Comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle finanze n. 136 del 27 novembre 2024), restano applicabili le regole ordinarie per il versamento degli acconti stabilite dal comma 2 dell’articolo 20 del decreto CPB.

 

Tuttavia, considerato che la maggiorazione dell’acconto prevista dall’articolo 20, comma 2, richiede l’adesione al CPB, si ritiene che, ove alla data del 2 dicembre non fosse stata ancora manifestata la predetta adesione, non sia ravvisabile alcuna violazione.

 

Di conseguenza, la violazione riferita al versamento della maggiorazione dell’acconto prevista dall’articolo 20, comma 2, è ravvisabile nell’ipotesi in cui il pagamento avvenga oltre il giorno in cui viene manifestata l’adesione al CPB.

 

Resta inteso che il pagamento della seconda rata dell’acconto, da calcolare in base alle modalità ordinarie, deve essere avvenuto entro il 2 dicembre, salvo che non sia possibile fruire del ricordato differimento al prossimo 16 gennaio.

 

Va da sé che l’omesso o tardivo pagamento sia della seconda rata d’acconto che della maggiorazione prevista dal richiamato articolo 20, comma 2, del decreto CPB possono essere regolarizzati mediante il pagamento delle relative sanzioni (articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471) e interessi. A tal riguardo, il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Di seguito sono indicati i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, della maggiorazione e degli eventuali interessi e sanzioni da ravvedimento:

 

Versamento maggiorazione acconto

Versamento sanzioni e interessi da ravvedimento

Codice tributo

Denominazione

Tipo

Codice tributo

Denominazione

4068

CPB – Soggetti ISA persone fisiche – Maggiorazione
acconto imposte sui redditi

Sanzioni

8901

Sanzione pecuniaria IRPEF

Interessi

1989

Interessi sul ravvedimento IRPEF

4069

CPB – Soggetti ISA diversi
dalle persone fisiche –
Maggiorazione acconto
imposte sui redditi

Sanzioni

8918

IRES – Sanzione pecuniaria

Interessi

1990

Interessi sul ravvedimento IRES

4070

CPB – Soggetti ISA –
Maggiorazione acconto IRAP

Sanzioni

8907

Sanzione pecuniaria IRAP

Interessi

1993

Interessi sul ravvedimento IRAP

4072

CPB – Soggetti forfetari –
Maggiorazione acconto
imposte sui redditi

Sanzioni

8944

Sanzione per ravvedimento – imposta sostitutiva sul regime forfetario

Interessi

1944

Interessi per ravvedimento – imposta sostitutiva sul regime forfetario

 

Condizioni di accesso e cause di esclusione (Rif. Artt. 10 E 11 del Decreto CPB)

 

Faq n. 1 del 9 dicembre 2024 – L’articolo 11, comma 1, lettera b-bis) preclude l’adesione al CPB se nel periodo d’imposta 2023 l’impresa ha conseguito redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio dell’attività d’impresa. Al riguardo, si chiede se i dividendi e le plusvalenze pex debbano essere ricompresi nel calcolo della soglia 40%.

 

L’articolo 11, comma 1, lettera b-bis) del decreto CPB stabilisce che «Non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione: (…) con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, aver conseguito, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni»

La ratio della richiamata condizione di accesso, come chiarito nel paragrafo 2.1 della Circolare n. 18 del 2024, risiede nell’esigenza di evitare distorsioni nel meccanismo applicativo dell’istituto nelle ipotesi in cui il contribuente abbia conseguito, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dalle richiamate attività.

Al riguardo, nella faq n. 8 del 8 ottobre 2024, è stato chiarito che la richiamata causa di esclusione ricorre, a titolo esemplificativo, nei riguardi dei seguenti soggetti:

  • le imprese che esercitano la pesca costiera, nonché le imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari. Difatti, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, il reddito d’impresa di tali imprese concorre a formare il reddito complessivo assoggettabile all’imposta sul reddito in misura pari al 36%. Pertanto, atteso che detto reddito non concorre alla base imponibile nella misura del 64%, tali imprese non possono aderire al CPB;
  • i docenti e i ricercatori che, al ricorrere delle condizioni previste dall’articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, beneficiano del regime di esenzione nella misura del 90% del proprio reddito di lavoro autonomo.

 

Ne consegue che, ai fini del raggiungimento della soglia indicata all’art. 11, comma 1, lettera b-bis) del decreto CPB, concorrono solo i redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile in forza di disposizioni agevolative riguardanti specifiche attività, non rilevando, invece, le componenti di reddito, come, ad esempio, le plusvalenze pex derivanti dalla cessione delle partecipazioni d’impresa oppure i dividendi percepiti nell’esercizio dell’attività d’impresa, citati nel quesito.




Concordato preventivo biennale. Pubblicata una nuova Faq sulle lettere di compliance (CPB – ISA)

Pubblicata una nuova Faq sulle lettere di compliance (CPB – ISA) inviate ai contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA)

 

Faq del 6 dicembre 2024

 

Ho ricevuto la vostra comunicazione riguardante una possibile anomalia relativa al reddito che ho dichiarato. Dall’esame della mia dichiarazione, però, non ho riscontrato inesattezze. Cosa devo fare?

“Non occorre fare nulla. La comunicazione ricevuta ha un valore puramente informativo, non anticipa un’attività di controllo e non richiede di attivarsi per fornire un riscontro all’Agenzia delle entrate”.

Qual è il senso di questa comunicazione?

“In un’ottica di trasparenza e per far conoscere gli strumenti introdotti dal Legislatore, l’Agenzia delle entrate condivide preventivamente i dati di cui dispone. L’intento dell’informativa è di richiamare l’attenzione sulla possibilità di verificare quanto dichiarato e consentire la correzione in autonomia di eventuali errori”.

Se invece ho riscontrato un’inesattezza nel reddito che ho dichiarato, che cosa devo fare?

“Nel caso in cui, dopo aver ricevuto la comunicazione, riscontra un’anomalia nella sua dichiarazione, il nostro sistema tributario mette a sua disposizione diverse possibilità, a cominciare dal ravvedimento operoso che, dopo la recente riforma del sistema sanzionatorio, consente di beneficiare di sanzioni più favorevoli rispetto al passato”.




Contribuenti che hanno aderito o richiesto l’accesso all’istituto di compliance prima del 18 gennaio 2024. Il D.M. Mef con le modalità per attestare l’efficacia operativa del sistema di controllo

L’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, come modificato dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 5 agosto 2024, n. 108, pone a carico dei soggetti già ammessi al regime di adempimento collaborativo o che hanno presentato istanza antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, esonerati dal rilascio della certificazione di cui all’articolo 4, comma 1-bis del decreto legislativo n. 128 del 2015, un obbligo di attestare con cadenza triennale l’efficacia operativa del sistema di controllo del rischio fiscale, secondo modalità definite con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Per questo motivo, nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2024, è stato pubblicato decreto Mef del 21 novembre 2024 recante le «modalità di attestazione dell’efficacia operativa del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale» (Tax control framework), per i soggetti già in adempimento collaborativo o che abbiano presentato istanza di adesione al regime di adempimento collaborativo antecedentemente alla data, del 18 gennaio 2024, di entrata in vigore del D.Lgs. n. 221/2023, i quali, pur esonerati dall’obbligo di certificazione, sono comunque tenuti ad attestare l’efficacia operativa del sistema integrato con cui viene monitorato il rischio fiscale adottato.




Italia-Cina. In Gazzetta la Legge di ratifica della nuova Convenzione contro le doppie imposizioni

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 283 del 3 dicembre 2024, la Legge 18 novembre 2024, n. 182 di ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019.

L’intesa bilaterale si applica alle persone fisiche e giuridiche residenti nei due Stati contraenti (art. 1), in relazione all’imposizione sui redditi, in particolare – per la parte italiana – all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), all’imposta sul reddito delle società (IRES) e all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nonché alle imposte di natura analoga o identica eventualmente istituite in data successiva (art. 2).

Dopo aver offerto un quadro delle definizioni di carattere generale (art. 3) e delle nozioni di residenza (art. 4) e di stabile organizzazione (art. 5), il testo disciplina le modalità di tassazione dei redditi immobiliari (art. 6), il regime di imponibilità degli utili delle imprese e delle imprese associate (artt. 7 e 9) e di quelli derivanti dall’esercizio della navigazione marittima ed aerea internazionale, imponibili, in via generale, esclusivamente nello Stato in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa di navigazione (art. 8).

Gli articoli da 10 a 13 disciplinano quindi le modalità di tassazione dei redditi da capitale (dividendi, interessi, canoni), stabilendo, in via generale, la tassazione da parte dello Stato di residenza del beneficiario, e prevedendo al contempo specifiche ipotesi di tassazione concorrente.

Ulteriori disposizioni riguardano le modalità di tassazione dei redditi derivanti da professioni indipendenti (art. 14), da lavoro subordinato (art. 15), quelle relativa ai compensi ricevuti dagli amministratori di società (art. 16), da attività artistiche e sportive (art. 17), da pensioni (art. 18) e da remunerazioni percepite nello svolgimento di funzioni pubbliche (art. 19). Forme di esenzione temporanee sono previste a beneficio di studenti o apprendisti (art. 20), nonché di professori ed insegnanti (art. 21), temporaneamente soggiornanti in uno dei due Stati contraenti.

L’Accordo pone altresì una regola di carattere generale secondo cui un reddito che non disciplinato dagli articoli precedenti è tassato nello Stato di residenza del soggetto interessato (art. 22). Con riferimento ai meccanismi volti ad evitare le doppie imposizioni, l’Accordo prevede, per entrambe le Parti, il ricorso al metodo di imputazione ordinaria (art. 23).

L’intesa pone altresì una norma antiabuso, in accoglimento delle azioni elaborate in ambito OCSE/G20 (art. 24), un principio di non discriminazione (art. 25), una procedura amichevole per la risoluzione di eventuali casi di controversie interpretative o applicative dell’Accordo (art. 26) e norme per lo scambio di informazioni fra le autorità (art. 27).

Il testo prevede infine che le disposizioni dell’accordo non pregiudichino il trattamento fiscale previsto per agenti diplomatici e funzionari consolari (art. 28).

Il protocollo annesso all’accordo si compone 6 paragrafi recanti ulteriori disposizioni e chiarimenti relativi alla determinazione degli utili delle imprese, alla tassazione degli interessi pagati ad un ente pubblico o ad un ente il cui capitale sia interamente posseduto dal Governo, ai redditi derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche ed allo scambio di informazioni relative a procedimenti penali.

Link al testo della Legge 18 novembre 2024, n. 182, recante: «Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019». Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2024 – L’efficacia prevista nel 2026.

Link al testo al Disegno di legge trasmesso dal Senato in data 11 settembre 2024 (A.C. 2030)

Per la Relazione, la Relazione tecnica e l’Analisi tecnico-normativa, vedi: Atto Senato n. 1127




La Camera approva definitivamente il D.L. economico e fiscale collegato alla Manovra 2025

La Camera nella seduta di giovedì 5 dicembre 2024 ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali (A.C. 2150).

Il decreto-legge, ora convertito in legge, prodromico alla Manovra di bilancio 2025, contiene importanti interventi in materia fiscali.

Link al testo della Relazione tecnica aggiornata – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali (approvato dal Senato e definitivamente dalla Camera) (A.C. 2150)

Vedi tutte le novità fiscali introdotte dal Capo II del decreto-legge

(vedi: A.C. 2150 – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali” – approvato dal Senato – Stampato del  28-11-2024)




Le modifiche al Codice della strada e al Codice penale in vigore il 14 dicembre 2024

Le modifiche al Codice della strada e al Codice penale, introdotte con la legge 25 novembre 2024, n. 177, prevedono:

  • tolleranza zero per guida in stato di ebrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti, sospensioni più lunghe della patente, obbligo di installazione del dispositivo di rilevazione del tasso alcolemico e conseguente blocco del motore (alcolock) sui veicoli guidati da individui sottoposti a limitazioni dell’uso della patente per abuso di alcol alla guida;
  • maggiori limitazioni per i neopatentati nei primi tre anni;
  • sanzioni più onerose e sospensioni brevi della patente per l’uso del cellulare al volante;
  • nuove regole per la contestazione delle violazioni del limite di velocità con dispositivi autovelox;
  • maggiore regolamentazione per i monopattini elettrici;
  • maggiore tutela per i ciclisti e pene inasprite per l’abbandono di animali.

Le novelle entreranno in vigore il 14 dicembre 2024.

Il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 280 del 29 novembre 2024, si articola in due sezioni: la prima è dedicata alle modifiche specifiche al Codice della Strada e al Codice penale (Titoli I, III e IV) e alla normativa extra-codice, in particolare per la regolamentazione della micromobilità (Titolo II); la seconda riguarda, invece, una delega al Governo per la revisione del sistema normativo in materia di motorizzazione e circolazione stradale. La delega prevede anche che, per alcune materie tecniche soggette a frequenti aggiornamenti, eventuali modifiche e perfezionamenti possano essere apportati direttamente dall’esecutivo (Titolo V – Delega al governo e delegificazione in materia di circolazione stradale e disposizioni finali).

Tra le principali variazioni vi è l’inasprimento delle sanzioni di contrasto alla guida in stato di ebbrezza. Per i recidivi scatta l’obbligo di installare in auto il dispositivo alcolock, che impedisce l’accensione del motore se viene rilevato un tasso alcolemico sopra lo zero, oltre alla revoca della patente e al divieto assoluto di assumere bevande alcoliche prima della guida per un periodo di due o tre anni, in base alla gravità dell’infrazione.

Per chi si mette al volante sotto l’effetto di droghe saranno più semplici gli accertamenti: aver assunto stupefacenti comporterà in ogni caso il ritiro immediato della patente. Chi invece userà il telefono alla guida riceverà pene più severe rispetto al passato, con multe fino a 1400 euro. In ogni caso scatta la sospensione breve della patente che va da 15 giorni a 90 nei casi più gravi.

L’inasprimento delle pene e sanzioni riguarda anche l’occupazione dei posti relativi ai disabili e il superamento dei limiti consentiti nei centri urbani, per cui si prevede il ritiro breve della patente. I motorini parcheggiati in sosta irregolare potranno ricevere multe, fino a 87 euro se posizionati in modo da limitare la viabilità. All’interno della legge sono anche indicate norme più severe per chi, abbandonando animali su strada, causi incidenti.

Introdotte nuove norme anche per le multe da autovelox e prescrizioni affinché tutti gli strumenti di controllo da remoto vengano omologati. Vengono anche previste norme specifiche: l’ auto familiare potrà essere usata dai neopatentati, sempre che non superi i 75kW/t.

Un capitolo a parte per i monopattini che dovranno essere identificabili tramite un contrassegno e avere l’assicurazione. Per guidarli bisognerà usare il casco; per quelli in sharing sarà inibito l’uso in are extraurbane. Infine, chi guida le due ruote sarà considerato utente vulnerabile della strada. Oltre alla prescrizione, per le biciclette, di una distanza minima di sicurezza di 1.5 m, si promuove l’adozione sulle strade dei cosiddetti guardrail salvamotociclisti, per i quali il MIT ha già stabilito, in via amministrativa, incentivi per gli Enti locali.

Link al testo della Legge 25 novembre 2024, n. 177, recante: «Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285». In vigore dal 14 dicembre 2024 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 280 del 29 novembre 2024.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 33 del 2024

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Gli approfondimenti

 

L’intreccio tra la “nuova” L. n. 212/2000 e il D.Lgs. n. 546/1992, oramai, risulta granitico. Aspetti di riflessione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Per le SS.UU. della Cassazione il nuovo principio di unicità dell’accertamento ex art. 9-bis dello Statuto del contribuente non scalfisce la possibilità dell’autotutela sostitutiva in malam partem
di Enrico Molteni

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni Unite Civili

Ammissibilità dell’esercizio del potere di autotutela in peius per il contribuente. Legittimata una sostanziale reiterazione (dalle SS.UU. esclusa) della pretesa anche in aumento, salvo che sia intervenuta la decadenza oppure una sentenza passata in giudicato per vizi di carattere sostanziale

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 30051 del 21 novembre 2024: «AUTOTUTELA TRIBUTARIA – Presupposti – Vizi solo formali o anche sostanziali dell’atto impositivo – Finalità – Perseguimento dell’interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi legalmente accertati – Esercizio del potere di autotutela – Sostitutiva in malam partem, con adozione di un nuovo atto per una maggiore pretesa in sostituzione di quello annullato – Differenza strutturale e funzionale dall’accertamento integrativo – Deroga al principio di unicità dell’accertamento – Art. 2-quater, del D.L. 30/09/1994, n. 564, conv., con mod., dalla L. 30/11/1994, n. 656, in materia di autotutela dell’Amministrazione finanziaria – D.M. Finanze 11/02/1997, n. 37 – Artt. 43, comma 3, D.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 4, D.P.R. n. 633 del 1972»

 

Prassi 

 

Agenzia delle Entrate

 

Operazioni esenti dall’IVA – Prestazioni sanitarie mediche o paramediche

 

Chirurgia estetica. Le prestazioni dell’anestesista sono sempre esenti da IVA. L’affitto della sala operatoria, l’utilizzo della camera nella fase post intervento e i medicinali scontano invece l’IVA al 10%

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 211 del 28 ottobre 2024: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazioni esenti dall’imposta – Prestazioni sanitarie mediche o paramediche – Chirurgia estetica – Aliquote IVA applicabili ai diversi servizi resi nell’ambito della prestazione di chirurgia – Servizi prestati da medici anestesisti resi nell’ambito di interventi di chirurgia estetica – Applicazione dell’esenzione – Ragioni – Trattasi comunque di prestazioni caratterizzate da una finalità terapeutica anche quando l’intervento chirurgico avvenga solo per motivi puramente estetici – Altri servizi – Affitto/messa a disposizione della sala operatoria, nonché la messa a disposizione della camera nella fase post intervento, da parte di una clinica privata non convenzionata – Aliquote IVA applicabili – Del 10 per cento – Farmaci utilizzati in sala operatoria in fase di intervento e fatturati unitamente all’affitto della predetta sala operatoria anch’essi soggetti all’aliquota IVA del 10 per cento – Art. 10, comma 1, nn. 18) e 19) del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Tabella A, Parte Terza, nn. 114) e 120), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Passaggio dal regime ordinario/semplificato al regime forfetario

 

Passaggio al regime forfettario “start-up” dal semplificato. Escluso per il tempo residuo al compimento del quinquennio

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 226 del 22 novembre 2024: «REGIME FORFETARIO – Cambio di regime – Passaggio dal regime ordinario/semplificato al regime forfetario – Aliquota agevolata del 5% – Applicabilità dell’aliquota super agevolata per gli anni residui del primo quinquennio – Passaggio al regime forfettario adottando l’aliquota del 5% (forfettario start-up) per il tempo residuale al compimento del quinquennio – Non applicabilità -Ragioni – Per l’applicazione del regime agevolato per le start-up si devono possedere i requisiti fin dall’origine, ossia all’atto dell’apertura della partita IVA, a nulla rilevando l’ottenimento degli stessi nell’arco del tempo residuale al compimento del quinquennio – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190 (legge di Stabilità per il 2015)»

 

Consiglio Nazionale del Notariato

Riforma delle imposte su successioni e donazioni

Prime note sul D.Lgs. n. 139/2024 – Trasferimento di aziende e partecipazioni sociali

Studio n. 100-2024/T del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Studi Tributari l’11 ottobre 2024

 

Legislazione

 

Start-up e PMI innovative – Legge 28/10/2024, n. 162

Start-up e PMI innovative. Le nuove regole per chi investe in attesa delle modifiche della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 in corso di approvazione. Detrazione fiscale anche in caso di “incapienza”

Le nuove disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle PMI innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti

Il testo della Legge 28 ottobre 2024, n. 162, recante: «Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti», coordinato con le norme richiamate o modificate

 

Rafforzamento del contenuto conoscitivo del cassetto fiscale

 

Esito dei controlli “automatici” sulle dichiarazioni. Le nuove funzionalità web di gestione delle comunicazioni di irregolarità

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 novembre 2024, prot. n. 419815/2024: «Attuazione delle disposizioni in materia di rafforzamento del contenuto conoscitivo del cassetto fiscale, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1. Disponibilità nell’area riservata delle funzioni di consultazione e gestione delle comunicazioni emesse ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»

 

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La sentenza penale definitiva di assoluzione ha efficacia di giudicato nel processo tributario anche se divenuta irrevocabile prima dell’entrata in vigore del nuovo art. 21-bis, D.Lgs. n. 74/2000. L’assoluzione deve essere pronunciata perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso

La sentenza penale di assoluzione ha efficacia di giudicato nei giudizi tributari anche se emessa prima del 29 giugno 2024 data di dell’entrata in vigore della nuova norma. L’art. 21-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000 espressamente attribuisce valore di giudicato sostanziale, «in ogni stato e grado» del processo tributario, alla sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione con una delle formule ivi previste («perché il fatto non sussiste» o «perché l’imputato non lo ha commesso»), ammettendo la possibilità di depositare tale sentenza anche nel giudizio di cassazione, entro il limite temporale da essa stabilito (ovvero non oltre quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza camerale). L’efficacia vincolante del giudicato penale assolutorio non è subordinata alla sua sopravvenienza nel corso del giudizio in cui viene effettuato il deposito della sentenza, né tantomeno alla formulazione di un’apposita eccezione della parte interessata ad avvalersene, in conformità al principio generale della rilevabilità officiosa del giudicato esterno in ogni stato e grado del processo (sull’argomento, ex ceteris, Cass. n. 17070/2024, Cass. n. 5836/2024, Cass. n. 25632/2021, Cass. n. 27161/2018, Cass. Sez. SS.UU. n. 691/2016).

Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza della Sez. V, n. 30675 del 28/11/2024 (Presidente: Giudicepietro Andreina, Relatore: Chieca Danilo) che dà seguito all’Ordinanza interlocutoria n. 22181 del 06/08/2024 (Presidente: Giudicepietro Andreina, Relatore: Chieca Danilo – in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) sull’incidenza dello “ius superveniens” nei procedimenti tributari, di sentenza penale dibattimentale del Tribunale di Roma n. 8313/14, depositata il 13 maggio 2014 divenuta irrevocabile, nella quale il ricorrente è stato assolto con la formula “perché il fatto non sussiste” dai reati tributari contestatigli, in parte riguardanti i medesimi fatti di evasione fiscale posti a base degli avvisi di accertamento oggetto della controversia tributaria pendente.

Conf.: Cass., Sez. V, Ordinanza n. 23570 del 3 settembre 2024 (Presidente: Napolitano Lucio, Relatore: Napolitano Angelo — in “Finanza & Fisco” n. 28/2024, pag. 1467)

Conf.: Cass., Sez. V, Ord. n. 23609 del 03/09/2024 (Presidente: Napolitano Lucio, Relatore: Napolitano Angelo)

Si evidenzia, infine, che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata «perché il fatto non costituisce reato», a giudizio della recente Ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. V, n. 25402 del 23/09/2024 (Presidente: Manzon Enrico, Relatore: Caradonna Lunella — in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) non fa scattare l’automatica efficacia di giudicato, nella specie, favorevole al contribuente, nel procedimento tributario riguardante i medesimi fatti, previsto dall’art. 21-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000, introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 87 del 2024, rubricato «Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione»

 

Per le Corti di Giustizia Tributaria, vedi:

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia – Sezione IV – Sentenza n. 2763 del 23 ottobre 2024: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Provvedimenti del giudice civile – Sentenza – Deliberazione – Ordine delle questioni – Principio della “ragione più liquida” – Operatività – Conseguenze – Deroga alla trattazione delle questioni secondo l’ordine prestabilito – Ammissibilità – Artt. 24 e 111 Cost. • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento – GIUDIZIO CIVILE E PENALE – Rapporto – Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione – Sentenza penale irrevocabile di assoluzione con formula assolutoria di merito ex art. 530 c.p.p. (perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non l’ha commesso) – Automatica efficacia di giudicato – Ius superveniens – Applicabilità – Art. 21-bis, del D.Lgs. 10/03/2000, n. 74, come introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. m), del D.Lgs. 14/06/2024, n. 87»




Cdm. Approvato il decreto legislativo recante revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF e IRES) | Commercialisti: “grande soddisfazione per via libera a norma su aggregazioni”

Il Consiglio dei Ministri di martedì 3 dicembre 2024 su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introduce una complessiva revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF e IRES). Il testo ha ottenuto l’intesa in sede di Conferenza unificata e tiene conto dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari.

Vedi anche: Riforma Fiscale. Trasmesso alle Commissioni parlamentari lo schema di D.Lgs. per la revisione del regime impositivo dei redditi

 

Prime reazioni

 

Commercialisti: “grande Soddisfazione per via libera a norma su aggregazioni”

De Nuccio sul Decreto IRPEF-IRES: “Approvata la nostra proposta sulla neutralità fiscale”. Regalbuto: “Una grande spinta al rafforzamento del sistema professionale”

“Il Consiglio nazionale dei commercialisti esprime grande soddisfazione per l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri del decreto Irpef-Ires che introduce la possibilità per gli studi professionali di aggregarsi in regime di neutralità fiscale. Si tratta di una nostra proposta per la cui approvazione ci battiamo da anni e per il cui accoglimento ringraziamo il Viceministro Maurizio Leo, come sempre disponibile a confrontarsi con noi sulle istanze dei commercialisti italiani”.

È quanto afferma il presidente nazionale della categoria, Elbano de Nuccio.

“La misura che rende neutrali i processi di riorganizzazione degli studi professionali è un traguardo storico da accogliere con estrema soddisfazione in quanto viene rimosso un ostacolo che non aveva ragion d’essere”, spiega il numero uno dei commercialisti.

“D’ora in avanti – aggiunge il tesoriere e consigliere nazionale delegato alla fiscalità, Salvatore Regalbuto – saranno facilitati i percorsi aggregativi, anche multidisciplinari, indispensabili per creare strutture che sappiano meglio intercettare le esigenze del mercato. Una norma utile non solo alla nostra categoria, ma all’intero settore della consulenza professionale determinante per il sistema economico, che necessita di strutture dimensionalmente più significative e meglio organizzate”.

(Così, comunicato stampa Cndcec del 3 dicembre 2024)