SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 28 del 2024

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Gli approfondimenti

Eliminazione passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e assoggettamento a imposizione della sopravvenienza attiva
di Marco Orlandi

 

Il rapporto tra tributario e penal-tributario ha importanti punti di contatto: aspetti di riflessione
di Alvise Bullo, Elena De Campo e Fabio Gasparini

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

Cedolare secca sugli affitti – Contratto concluso dal conduttore nell’esercizio della sua attività professionale

 

Canoni derivanti dalla locazione di un immobile ad uso abitativo. Cedolare secca applicabile anche quando il conduttore è una società

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 12395 del 7 maggio 2024: «CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI – IMPOSTA DI REGISTRO – Locazioni o affitti e contratti assimilati – Redditi da locazione -Regime della cedolare secca – Opzione del locatore – Contratto concluso dal conduttore nell’esercizio della sua attività professionale – Nella Specie, immobile ad uso abitativo, sito in Milano, destinato al legale rappresentante della società (parte conduttrice del contratto di locazione) – Esclusione – Insussistenza – Fondamento – Principio di diritto – Art. 3, comma 6, del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23»

Diritto di detrazione IVA – Prospetticità e potenzialità

IVA su anticipi in sede di preliminare di vendita di un immobile da destinare ad uso ufficio classificato catastalmente come abitazione. Il requisito della “prospetticità” salva la detrazione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 15617 del 4 giugno 2024: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Detrazione dell’IVA, da parte di professionista, indicata su fatture emesse per anticipi su un preliminare di vendita di un immobile da destinare ad uso ufficio (studio legale) censito in catasto alla categoria abitativo [nella specie, signorile (A/1)] – Condizioni – Rilevanza non della categoria catastale, bensì dell’effettiva destinazione dell’immobile anche in funzione programmatica – Necessità della verifica dell’intenzione ad uso ufficio (anche tenendo conto di una valutazione meramente prospettica) del soggetto passivo di destinare all’attività professionale/d’impresa dell’immobile oggetto del preliminare»

Termine per la proposizione del ricorso avverso l’atto impositivo

Eventi “interruttivi” e ricorso: al termine di proroga semestrale di impugnazione va sommato quello per fare istanza di accertamento con adesione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 17328 del 24 giugno 2024: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Termine per la proposizione del ricorso avverso l’atto impositivo – Eventi interruttivi -Venir meno, per morte o altre cause, o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti, diversa dall’ufficio tributario, o del suo legale rappresentante o la cessazione di tale rappresentanza – Proroga semestrale ex art. 40, comma 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992 per la proposizione del ricorso – Decorrenza – Pendenza di ulteriori termini -Sommatoria con la sospensione relativa alla procedura di accertamento con adesione – Sussistenza – Fattispecie (dichiarazione di fallimento) – Artt. 21 e 40, commi 1 e 4, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546»

Plusvalenze immobiliari – Cessione infraquinquennale di immobile

(Ri)vendita infraquinquennale di un immobile classificato ad uso ufficio utilizzato per la maggior parte del periodo come effettiva abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. Esclusa la tassazione dell’eventuale plusvalenza

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 17528 del 25 giugno 2024: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi diversi – Plusvalenze immobiliari – Cessione infraquinquennale di immobile – Plusvalenza realizzata a seguito di una (ri)vendita infraquinquennale di un immobile in comproprietà, iscritto in catasto in categoria A/10 (uso ufficio) – Definizione del concetto di «abitazione principale» utilizzato dall’art. 67, comma 1, lett. b), del TUIR – Rilievo della oggettiva destinazione abitativa di fatto impressa all’immobile – Onere della prova -Spettanza al contribuente – Periodo intercorso tra l’acquisto e la cessione – Tassazione della plusvalenza – Esclusione -Condizioni – Fondamento – Artt. 67, comma 1, lett. b) e 68, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR)»

Giudizio civile e penale – Rapporto

L’efficacia della sentenza penale irrevocabile di assoluzione nel giudizio tributario ex art. 21-bis del D.Lgs. n. 74/2000 si applica anche ai procedimenti instaurati prima del 29 giugno 2024, a condizione che siano ancora pendenti

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 23570 del 3 settembre 2024: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento – GIUDIZIO CIVILE E PENALE – Rapporto – Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione – Sentenza penale irrevocabile di assoluzione con formula assolutoria di merito ex art. 530 c.p.p. – Deposito con memoria difensiva di attestazione di passaggio in giudicato di assoluzione perché il fatto non sussiste ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p. – Giudizio di cassazione contro la sentenza tributaria – Automatica efficacia di giudicato – Ius superveniens – Applicabilità – Art. 21-bis, del D.Lgs. 10/03/2000, n. 74, come introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. m), del D.Lgs. 14/06/2024, n. 87»

Prassi (con appendice normativa)

Agenzia delle entrate

Speciale – Concordato preventivo biennale

Le linee guida sul Concordato preventivo biennale

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18 E del 17 settembre 2024: «CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) – Condizioni per l’adesione – Cause di cessazione e decadenza – Effetti derivanti dalla adesione – Determinazione degli acconti – Modalità di adesione alla proposta di concordato – Attività di controllo – Oneri dichiarativi – Nuovo sistema (facoltativo) di tassazione sostitutiva del maggior reddito concordato rispetto al reddito dichiarato nel 2023 – Risposte ai quesiti – Artt. 6 a 37, del D.Lgs. 12/02/2024, n. 13, come modificati dall’art. 4, del D.Lgs. 05/08/2024, n. 108 – D.M. del 14 giugno 2024 – D.M. del 15 luglio 2024»

I codici tributo per il versamento delle maggiorazioni degli acconti e della sostitutiva sul reddito eccedente

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 48 E del 19 settembre 2024: «RISCOSSIONE – CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) – Acconto per il primo anno di applicazione del concordato – Nuovo sistema (facoltativo) di tassazione sostitutiva del maggior reddito concordato rispetto al reddito dichiarato nel periodo antecedente – Istituzione codici tributo – Artt. 20, 20-bis, 31 e 31-bis, del D.Lgs. 12/02/2024, n. 13»

 

Il D.M. “CPB forfetari” di approvazione della metodologia di calcolo della proposta (p.i. 2024) e delle fattispecie sintomatiche della presenza di circostanze eccezionali

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 luglio 2024: «Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale destinata ai contribuenti che aderiscono al regime forfettario»

Il testo del Titolo II del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, aggiornato con le modifiche apportate dal Decreto Legislativo 5 agosto 2024, n. 108, coordinato con le norme richiamate

Titolo II – Disciplina del concordato preventivo biennale

  • Capo I, articoli da 6 a 9: disposizioni generali;
  • Capo II, articoli da 10 a 22: disposizioni relative ai contribuenti per i quali si applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale;
  • Capo III, articoli da 23 a 33: disposizioni relative ai contribuenti che aderiscono al regime forfetario;
  • Capo IV, articoli da 34 a 37: disposizioni comuni di coordinamento e conclusive.

 

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Codice della crisi e dell’insolvenza. In Gazzetta le disposizioni integrative e correttive

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 227 del 27 settembre 2024 il Decreto Legislativo 13 settembre 2024, n. 136, recante: «Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14».

Il Decreto Legislativo entra in vigore il 28 settembre 2024, giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Inoltre, come precisato dai commi 2 e 3 dell’articolo 56, le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 9, lettera b), numero 3), del D.Lgs. n. 136/2024 si applicano alle trattative avviate con istanza depositata ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 14 del 2019 successivamente alla data della sua entrata in vigore. Le disposizioni di cui agli articoli 16, comma 6 (vedi infra), 17, comma 1, lettera a), e 21, comma 4 (vedi infra), del D.Lgs. n. 136/2024 si applicano alle proposte di transazione presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore.

Mentre, il comma 4 del medesimo articolo 56, dispone che salva diversa disposizione, il D.Lgs. n. 136/2024 si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente. Come spiega la relazione illustrativa, “in coerenza con la natura correttiva delle modifiche apportate, le disposizioni del decreto legislativo sono applicabili anche a tutti gli istituti in corso al momento della sua entrata in vigore. La finalità di ricomprendere ogni istituto è perseguita facendo riferimento alla composizione negoziata ed ai piani attestati di risanamento – quali strumenti stragiudiziali – nonché a tutti gli strumenti giudiziali ai quali si accede mediante il procedimento unitario introdotti prima nonché a strumenti e/o procedure aperte o pendenti. Tale previsione risulta anche in linea con quanto richiesto nei pareri delle Commissioni giustizia di Camera e Senato nei quali, ‘in applicazione del principio del favor debitoris, secondo cui dovrebbe trovare applicazione la norma più favorevole tra due che prevedono una minore afflizione del debitore” si chiede” di prevedere che la disciplina dell’esdebitazione si applichi alle procedure pendenti’”.

 

Transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione dei debiti

 

Si ricorda che l’articoli 16, comma 6, del richiamato dal citato articolo 56, comma 3 del D.Lgs. n. 136 del 2024 sostituisce l’articolo 63 del D.Lgs. n. 14 del 2019 sulla transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione dei debiti.

L’articolo 63 viene sostituito al fine di risolvere i problemi applicativi determinatisi dopo la sua entrata in vigore e la modifica tiene conto della disciplina emergenziale introdotta dal decreto-legge n. 69 del 2023 che ha sospeso l’efficacia delle disposizioni del Codice in esame e dell’articolo 4-quinquies del decreto-legge n. 145 del 2023 con cui sono state dettate disposizioni relative alla presentazione della proposta di transazione, alla documentazione da allegare e all’individuazione degli uffici competenti ad esprimere o meno l’adesione alla proposta.

Nel dettaglio, i commi 1 e 2 del nuovo articolo 63 consentono la presentazione della proposta di transazione agli enti pubblici creditori. Il comma 3 detta le necessarie disposizioni di raccordo tra i tempi per il perfezionamento della transazione e l’eventuale domanda di omologazione. La disposizione è, in particolare, resa necessaria dall’attuale disallineamento tra il termine concesso dal tribunale a seguito della presentazione di domanda di accesso con riserva ai sensi dell’articolo 44 ed il termine entro il quale i creditori pubblici possono aderire. Sono inoltre trasposte nel comma in esame le disposizioni vigenti dettate dall’articolo 1-bis, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 103 del 2023, con le quali si prevede l’obbligo del debitore di inviare via PEC agli enti competenti un avviso di deposito della proposta di transazione prevedendo che i termini per proporre opposizione decorrano dalla ricezione di tale avviso. Nel comma 4 e 5 dell’articolo 63 è recepita nel Codice la disciplina del c.d. cram–down fiscale contenuta nel citato decreto-legge n. 69 del 2023, che condiziona l’omologazione nonostante il dissenso del creditore pubblico ad una serie di presupposti, tra cui la natura non liquidatoria degli accordi e l’entità dei crediti vantati da creditori aderenti non pubblici, volti ad evitare gli abusi che sono stati registrati nel periodo di prima applicazione dell’istituto in esame.

Il comma 6 contiene ulteriori previsioni “anti abuso”, vale a dire alcune circostanze in presenza delle quali il cram-down non è consentito. In tali ipotesi, quindi, senza l’intervento del tribunale, gli accordi non possono essere omologati.

Non si consente quindi l’intervento del tribunale se il debitore si è già avvantaggiato di accordi negli ultimi cinque anni (sia direttamente sia assumendo una forma giuridica diversa). Tale condizione si applica inoltre, per espressa previsione del comma 7, anche se il debitore sia un soggetto diverso che tuttavia ha acquisito la propria attività produttiva nell’ambito dell’esecuzione di un accordo di ristrutturazione (acquistando cioè l’azienda da un’impresa che si è ristrutturata con tale meccanismo).

Altre condizioni impeditive del cram-down sono, congiuntamente:

  • che il debito, tributario o previdenziale maturato sino al giorno anteriore a quello del deposito della proposta di transazione sia pari o superiore all’ottanta per cento dell’importo dei debiti complessivi dell’impresa;
  • l’esistenza di un debito, tributario o previdenziale, pari o superiore a un terzo del complessivo debito oggetto di transazione con i creditori pubblici e derivante da omessi versamenti, anche solo parziali, di imposte dichiarate o contributi nel corso di almeno cinque periodi d’imposta, anche non consecutivi, oppure dall’accertamento di violazioni realizzate mediante l’utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o

Il comma 8 contiene le disposizioni sulla risoluzione di diritto della transazione per inadempimento.

 

Trattamento dei crediti tributari e contributivi

 

Vale, infine, evidenziare che il già citato articolo 56, comma 3 del D.Lgs. n. 136/2024, dispone anche sulla entrata in vigore dell’articolo 21, comma 4 del medesimo D.Lgs. n. 136/2024, che a sua volta sostituisce l’articolo 88 del D.Lgs. n. 14 del 2019 sul trattamento dei crediti tributari e contributivi.

Come spiega la relazione illustrativa, “le disposizioni sulla transazione fiscale nel concordato preventivo sono modificate al fine di chiarire i rapporti con il concordato in continuità aziendale e per allinearle alle modifiche apportate all’articolo 63 in relazione alle modalità di adesione ed all’individuazione degli uffici competenti. È inserito, innanzitutto, nel comma 1 il riferimento alle regole di redazione del piano dettate dai commi 6 e 7 dell’articolo 84 per il concordato in continuità aziendale. Si inserisce inoltre, in linea con ogni altra disposizione del Codice che prevede il confronto tra soddisfazione proposta e soddisfazione ricavabile in caso di liquidazione, la precisazione che il limite di decurtazione delle ragioni creditorie del creditore pubblico è quello del valore che lo stesso riceverebbe in caso di liquidazione “giudiziale” e, di conseguenza, si espunge l’indicazione “di mercato” rispetto al valore dei beni sui quali sussiste la causa di prelazione. Se infatti la soddisfazione va misurata rispetto al ricavato in caso di liquidazione giudiziale non appare corretto il riferimento al valore di mercato che presuppone una liquidazione di tipo negoziale. La norma è inoltre modificata per chiarire il dubbio applicativo sorto in relazione al significato delle parole “mancanza di adesione” e quindi per esplicitare che essa sussiste non solo in presenza di un comportamento omissivo del creditore pubblico – che non fornisce alcun riscontro alla proposta – ma anche nei casi in cui venga espresso un voto contrario. E’ stata inoltre inserita la precisazione che il giudizio di convenienza e di trattamento non deteriore (la prima in caso di concordato liquidatorio e il secondo per il concordato in continuità) deve essere compiuto anch’esso rispetto all’alternativa della liquidazione “giudiziale”.

Sono stati individuati quali sono gli uffici competenti alla ricezione della proposta in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 4-quinquies del decreto-legge n. 145 del 2023, disponendo che la domanda deve essere presentata alla competente direzione provinciale o regionale dell’Agenzia delle entrate, al competente agente della riscossione, alla competente direzione interregionale, regionale o interprovinciale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e ai competenti enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, individuati sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del debitore. Si individuano anche gli uffici competenti ad esprimersi sulla proposta di transazione fiscale e si fa, quindi, riferimento, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, alla competente direzione – su parere conforme della relativa direzione regionale ove competente sia una direzione provinciale-, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, alla competente direzione interregionale, regionale e interprovinciale.

I commi 3 e 4 si occupano del cram-down nel giudizio di omologazione. Il primo nell’ambito del concordato liquidatorio, dettando disposizioni analoghe a quelle previste dalla disciplina vigente, ed il secondo per il concordato in continuità.

Rispetto a quest’ultimo si chiarisce che se il trattamento è non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale, l’omologazione può avvenire se il dissenso dei creditori pubblici è ostativo al raggiungimento della maggioranza che consente la ristrutturazione trasversale ma non se il creditore pubblico diventa, a seguito dello stesso cram-down, l’unica classe interessata consenziente. In altre parole, si può superare il dissenso del fisco o degli enti previdenziali per la maggioranza necessaria per giungere alla ristrutturazione trasversale ma non per l’unanimità che consente l’omologazione né per considerare soddisfatto il requisito dell’unica classe di creditori disciplinata dalla lettera d) numeri 1 e 2 dell’articolo 112 (né, tantomeno, per avere l’unanimità necessaria per l’omologazione).

Come richiesto nel parere del Consiglio di Stato, si chiarisce che la norma contempla due meccanismi utili per ottenere la maggioranza: uno escludendo le classi di creditori pubblici dal computo delle maggioranze (quindi dal numero di classi necessario perché la maggioranza sia raggiunta) e tenendo conto solo delle altre classi, e l’altro non considerandole tra le dissenzienti fermo restando il numero complessivo di classi esistenti. Il comma 6 si occupa dell’individuazione degli uffici competenti ad esprimere il voto. In particolare si prevede che per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate il voto sulla proposta è espresso dalla competente Direzione, su parere conforme della relativa Direzione regionale ove competente sia una Direzione provinciale, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli il voto sulla proposta è espresso dalle competenti Direzioni territoriali, dalla competente Direzione territoriale interprovinciale ovvero da ciascuna Direzione centrale per gli atti impositivi direttamente emessi, per i contributi previdenziali amministrati dall’Istituto nazionale della previdenza sociale e per i premi amministrati dall’Istituto nazionale dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro il voto sulla proposta è espresso dalla competente Direzione territoriale su decisione del Direttore regionale. Si prevede al comma 7 che il voto è espresso dall’agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

 

Link al testo del Decreto Legislativo 13 settembre 2024, n. 136, recante: «Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2024.

 




Sostenibilità. Dai Commercialisti un inquadramento normativo della CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)

Il Consiglio e la Fondazione nazionali dei commercialisti hanno pubblicato il documento “Il decreto di attuazione della CSRD, inquadramento normativo”.

(Link esterno verso: sito web di Press – Professione Economica e  Sistema Sociale – Testata ufficiale del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili – CNDCEC)

In considerazione dell’entrata in vigore, prevista per domani, del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 di attuazione della direttiva (UE) 2022/2464 (Corporate Sustainability Reporting Directive), il documento contiene un’analisi di insieme delle principali novità dell’intervento normativo, focalizzando l’attenzione sugli aspetti definitori, utili ai fini dell’inquadramento concettuale e terminologico della materia, sull’ambito di applicazione delle disposizioni, sul regime di responsabilità e sanzionatorio, e sui tempi di applicazione.

Più nello specifico, il documento si sofferma sulle disposizioni relative alla rendicontazione di sostenibilità e sull’attività di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, prestando particolare attenzione alla figura del revisore della sostenibilità e alle modalità di svolgimento dell’incarico di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità.

Al fine di fornire un supporto operativo per i professionisti che, assunte differenti vesti, dovranno confrontarsi con la nuova normativa, la parte conclusiva del documento contiene alcune tabelle sinottiche ove si fornisce evidenza delle modalità con cui il D.Lgs. n. 125/2024 incide sulla normativa vigente, segnalando sia le abrogazioni, sia le integrazioni effettuate.

L’obiettivo è quello di supportare gli iscritti nella fase iniziale di applicazione della normativa, demandando a successivi lavori l’esame approfondito dei contenuti delle disposizioni e delle ricadute sistematiche che esse comportano. (Così, comunicato stampa del CNDCEC del 24 settembre 2024)

 




Patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili. On-line circolare Inl e autocertificazione

Al via dal 1°ottobre 2024 il “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti“

In attuazione del Decreto del Ministro del Lavoro e Politiche sociali – n. 132 del 18 settembre 2024 – che introduce il nuovo regolamento per il conseguimento della patente a crediti, l’Ispettorato Nazionale del lavoro pubblica la Circolare n. 4 del 23 settembre 2024 che definisce i diversi profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente.

A decorrere dal prossimo 1° ottobre le imprese e i lavoratori autonomi possono presentare la domanda per ottenere la patente tramite il Portale dei servizi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro al seguente indirizzo: https://servizi.ispettorato.gov.it/

In fase di prima applicazione, per le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantieri attivi, occorre presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.

L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo mailto:dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it secondo il modello allegato alla circolare e reperibile al seguente link.

Eventuali quesiti inerenti ai contenuti della circolare potranno essere inviati all’indirizzo e-mail: mailto:PatenteACrediti_FAQ@ispettorato.gov.it.

(Così, comunicato pubblicato nella sezione news del sito web dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (“INL”) accessibile all’indirizzo: www.ispettorato.gov.it)

Link al testo della circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 4 del 23 settembre 2024, con oggetto: SICUREZZA SUL LAVORO – Opere e cantieri – Patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili – DM 18/09/2024, n. 132, recante: «Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili» – Art. 29, comma 19 del D.L. n. 19 del 02/03/2024, conv., con mod., dalla L. n. 56 del 29/04/2024 (Decreto PNRR 2024) – Art. 27 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, rubricato: «Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti» – Autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 – Prime indicazioni.

Link al testo del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 settembre 2024, n. 132, recante: «Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. n. 221 del 20 settembre 2024

Vedi anche: Consiglio di Stato – Sezione Consultiva per gli Atti Normativi – Adunanza di Sezione del 27 agosto 2024 – Parere n. 1154 del 29 agosto 2024, con oggetto: Schema di Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali recante: “Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, dei suoi contenuti informativi, dei presupposti e del procedimento per la sua sospensione nonché dei criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale e delle modalità di recupero dei crediti decurtati, ai sensi dell’articolo 27, commi 3 e 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n., 81, come modificato dall’articolo 29, comma 19, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante Ulteriori disposizioni urgenti per, l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56” – Numero affare 01090/2024




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 27 del 2024

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Gli approfondimenti

 

La classificazione reddituale dei compensi arretrati erogati dalle A.S.L. in favore dei Medici di medicina generale (M.M.G.)
di Dario Festa

 

Legislazione

 

Speciale – Decreti legislativi delega fiscale: primi correttivi

Il D.Lgs. “Correttivo”
D.Lgs. 05/08/2024, N. 108

 

Cooperative compliance, adempimenti, concordato, “bonari” e sintetico. La guida al D.Lgs. n. 108/2024

Le disposizioni integrative e correttive introdotte dal D.Lgs. n. 108/2024 nel regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale

Il testo del Decreto Legislativo 5 agosto 2024, n. 108, recante: «Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale», coordinato con le norme richiamate o modificate

 

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730 precompilato, c’è tempo fino al 30 settembre 2024

Conto alla rovescia per il 730 precompilato. Manca una settimana al termine per l’invio, fissato al prossimo lunedì, 30 settembre. Dai primi dati, oltre il 50% dei modelli già restituiti al Fisco è stato trasmesso con la nuova modalità semplificata, che guida l’utente fino al click finale con un percorso più facile e parole di uso comune. Tra i 730 semplificati più di 4 su 10 sono stati accettati dai cittadini senza modifiche.

 

Oltre 1 contribuente su 2 sceglie la ‘semplificata’

 

Da quest’anno, chi ha i requisiti per presentare il 730 può scegliere, in alternativa alla modalità tradizionale, la nuova compilazione semplificata per visualizzare le informazioni all’interno di un’interfaccia senza campi e codici e più facile da navigare. In questo caso, è il sistema a inserire automaticamente i dati all’interno del modello, come validati o integrati/modificati dal contribuente. Da un primo bilancio, più della metà dei 730 sono stati inviati in modalità semplificata, il 52%. Sempre considerando i 730 semplificati, il 42% sono stati accettati così come predisposti dal Fisco.

 

Come inviare il 730

 

Per consultare e inviare il proprio modello occorre entrare nell’applicativo, disponibile sul sito dell’Agenzia, tramite Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns). Resta ferma la possibilità di “affidare” la propria dichiarazione a un familiare o una persona di fiducia: è possibile attivare l’abilitazione direttamente online nella propria area riservata, inviando una pec o ancora facendo richiesta presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia.

Il 730 precompilato deve essere inviato entro il 30 settembre 2024; un mese in più per il modello Redditi, la cui deadline è fissata al 31 ottobre.

 

Le guide e i tutorial

 

Un video-tutorial pubblicato sul canale YouTube dell’Agenzia spiega i passi fondamentali per consultare e inviare la dichiarazione mentre il sito dedicato “info730” raccoglie tutte le informazioni utili e le risposte alle domande più frequenti. L’Agenzia ha inoltre messo a disposizione online la guida La dichiarazione precompilata 2024. Quest’anno i dati precaricati dal Fisco – tra cui spese sanitarie, premi assicurativi, certificazioni uniche, bonifici per ristrutturazioni, interessi sui mutui, ecc. – ammontano a circa 1 miliardo e 300 milioni. (Così, comunicato Stampa Agenzia delle entrate del 23 settembre 2024).

 

Vedi anche: “La raccolta delle guide alle agevolazioni della dichiarazione 2024 per le persone fisiche. Tutte le istruzioni dell’Agenzia delle entrate in un unico documento” – Dalle spese sanitarie agli interessi sul mutuo prima casa, passando per contributi previdenziali, premi assicurativi e bonus edilizi. Tutte le istruzioni dell’Agenzia delle entrate in un unico documento (548 pagine).
Per agevolare la consultazione, raggruppate in un unico documento le guide alle agevolazioni delle dichiarazione 2024, modello 730 e Redditi Pf.

 




Dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro l’elenco delle violazioni assoggettabili alla nuova diffida amministrativa

Facendo seguito alla nota n. 1357 del 31 luglio 2024, con la quale sono state fornite prime indicazioni operative sull’applicazione del D.Lgs. n. 103/2024, con nota 6774 del 17 settembre 2024, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito un l’elenco delle violazioni che, sulla base del dettato normativo, si ritengono assoggettabili alla nuova diffida amministrativa disciplinata dagli artt. 1 e 6 del medesimo provvedimento.

Dall’elenco sono escluse tutte le violazioni che non rispettano le condizioni indicate dal legislatore, ivi comprese le violazioni di carattere amministrativo legate al corretto adempimento di obblighi che si ritengono direttamente incidenti sulla possibilità di garantire una efficace “sicurezza sociale” ai lavoratori, in applicazione dell’art. 38, comma 2, della Costituzione.

Nel documento di prassi evidenziato in relazione alle violazioni indicate nell’elenco, la nuova diffida non potrà trovare applicazione qualora, nei cinque anni precedenti l’inizio dell’accertamento, il medesimo trasgressore sia stato sanzionato per violazioni ritenute sanabili, sia ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 103/2024, sia ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004; ciò vale anche quando la violazione già commessa non sia necessariamente la medesima successivamente accertata, sia nelle ipotesi della c.d. diffida “ora per allora”, sia nelle ipotesi in cui la precedente violazione sia stata oggetto di verbale unico e non necessariamente di ordinanza-ingiunzione. Inoltre, come già chiarito con la nota prot. n. 1357 sopra citata, va ricordato che la disposizione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 103/2024 ha natura procedurale e che, pertanto, la stessa troverà applicazione anche per le violazioni commesse prima del 2 agosto e non ancora oggetto di contestazione con verbale unico, sebbene riferite ad accertamenti avviati prima di tale data.

 

Link alla nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) n. 6774 del 17 settembre 2024: LAVORO – Controlli ispettivi – Diffida amministrativa – Elenco delle violazioni oggetto di diffida amministrativa – Artt. 1 e 6 del D.Lgs. 12/07/2024 n. 103




In Gazzetta il D.M. MinLavoro con le regole della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. n. 221 del 20 settembre 2024 il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 settembre 2024, n. 132, recante: «Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili».

Ai sensi dell’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, così come modificato dall’articolo 29, del decreto legge n. 19 del 2024, che al comma 19, ha introdotto modifiche all’articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante la disciplina sul «Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti», il decreto entra in vigore a far data dal 1° ottobre 2024.

Link al testo del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 settembre 2024, n. 132, recante: «Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. n. 221 del 20 settembre 2024

Vedi anche: Consiglio di Stato – Sezione Consultiva per gli Atti Normativi – Adunanza di Sezione del 27 agosto 2024 – Parere n. 1154 del 29 agosto 2024, con oggetto: Schema di Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali recante: “Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, dei suoi contenuti informativi, dei presupposti e del procedimento per la sua sospensione nonché dei criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale e delle modalità di recupero dei crediti decurtati, ai sensi dell’articolo 27, commi 3 e 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n., 81, come modificato dall’articolo 29, comma 19, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante Ulteriori disposizioni urgenti per, l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56” – Numero affare 01090/2024




Concordato preventivo biennale. “L’ Agenzia ti scrive” nel cassetto fiscale

Nel Cassetto fiscale dei contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) e di coloro che aderiscono al Regime forfetario è disponibile una “Scheda di sintesi” che illustra i principali benefici fiscali derivanti dall’adesione al nuovo istituto del Concordato preventivo biennale.

La scheda contiene alcuni elementi di sintesi relativi all’attività economica esercitata.

 

 

 




Concordato preventivo biennale per forfetari e soggetti ISA. Diffuse le istruzioni. La deadline per l’adesione per questo primo anno di applicazione è fissata al 31 ottobre 2024

Pronte le indicazioni sul Concordato preventivo biennale (Cpb), l’istituto introdotto dal D.Lgs. n. 13/2024 al fine di favorire l’adempimento spontaneo agli obblighi dichiarativi.

Con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18 E del 17 settembre 2024, vengono tracciate le linee generali e spiegate le regole specifiche per i forfetari e per i contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA). Partendo dalla platea dei soggetti coinvolti, passando poi per benefici, condizioni, modalità e tempi per aderire, fino alle cause di cessazione e di decadenza: il documento di prassi fissa il perimetro di applicazione del nuovo istituto del Cpb. Nell’ultimo capitolo vengono infine fornite le risposte ad alcuni quesiti: viene ad esempio chiarito che il contribuente che ha già inviato la dichiarazione 2024 senza accettare la proposta di Cpb può ancora aderire, presentando una dichiarazione correttiva nei termini entro il prossimo 31 ottobre, scadenza per l’invio del modello Redditi per il periodo d’imposta 2023.

 

Chi può accedere al Cpb

 

Possono accedere al Concordato preventivo i contribuenti di minori dimensioni titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo. In particolare, il nuovo istituto è dedicato a coloro che aderiscono al regime dei forfetari e ai contribuenti che sono tenuti all’applicazione degli Isa. Tra le condizioni per l’adesione, non avere debiti per tributi amministrati dall’Agenzia o debiti contributivi o aver estinto, prima della scadenza del termine per aderire al Concordato, quelli di importo pari o superiore a 5mila euro. Il Cpb è precluso inoltre a coloro che nei tre anni precedenti a quello di applicazione non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, pur essendo tenuti a farlo. Ulteriore condizione è non essere stati condannati per determinati reati (decreto legislativo n. 74/2000, articolo 2621 del codice civile, articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale).

 

I benefici fiscali

 

L’adesione alla proposta consente di pianificare la propria tassazione per un anno in via sperimentale (2024) per i forfetari e per due anni (2024 e 2025) per i contribuenti ISA. Inoltre, nei confronti di tutti i soggetti che aderiscono non potranno essere effettuati gli accertamenti previsti dall’articolo 39 del D.P.R. n. 600/73 salvo che, in esito ad attività istruttorie dell’amministrazione Finanziaria, non si verifichi una causa di decadenza dal Cpb stesso. Ulteriori benefici riguardano i contribuenti che applicano gli ISA, che avranno diritto alle premialità specifiche del regime. L’adesione, invece, non ha alcun effetto ai fini IVA.

 

Come aderire

 

I contribuenti forfetari possono compilare il quadro LM del modello direttamente tramite il servizio “RedditiOnline” oppure tramite l’applicativo della dichiarazione precompilata per definire il proprio reddito 2024 e valutare se aderire all’istituto. I contribuenti Isa, invece, hanno a disposizione sul sito dell’Agenzia il software “Il tuo ISA 2024 CPB” per calcolare il proprio indice sintetico di affidabilità (Isa) e accedere alla proposta di Concordato preventivo biennale (Cpb). In entrambi i casi, la deadline per l’adesione per questo primo anno di applicazione è fissata al 31 ottobre 2024.

 

Le risposte ai quesiti

 

Il contribuente che ha già presentato la dichiarazione per il periodo d’imposta 2023 senza accettare la proposta Cpb, è ancora in tempo per formalizzare l’adesione all’istituto, presentando una dichiarazione correttiva nei termini entro il 31 ottobre. È una delle risposte fornite dall’Agenzia nel documento di prassi. Viene inoltre specificato che nel caso in cui un contribuente esercita due attività, una di impresa e una di lavoro autonomo, entrambe soggette a ISA, l’Agenzia formulerà due distinte proposte, cui il contribuente potrà aderire sia congiuntamente sia individualmente. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 17 settembre 2024)




Ancora qualche giorno per il pagamento della quinta rata della Rottamazione-quater. Con il “Correttivo“ tolleranza” fino al lunedì 23 settembre 2024

Il termine è fissato al 15 settembre dal decreto legislativo n. 108/2024 che ha posticipato la scadenza originariamente prevista il 31 luglio scorso.

Agenzia delle entrate-Riscossione ricorda che saranno comunque considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro il 23 settembre, in considerazione dei cinque giorni di tolleranza aggiuntivi concessi dalla legge e dei differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi.

I contribuenti in regola con i versamenti precedenti della Definizione agevolata devono utilizzare il modulo di pagamento allegato alla Comunicazione delle somme dovute che riporta la scadenza originaria del 31 luglio 2024 e che può essere richiesta in copia sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. In caso di pagamento non effettuato, eseguito oltre il termine ultimo oppure di ammontare inferiore rispetto all’importo previsto, verranno meno i benefici della Definizione agevolata e quanto già corrisposto sarà considerato a titolo di acconto sul debito residuo.

La Rottamazione-quater dei carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, consente di versare solo l’importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi, compresi quelli di mora, e l’aggio, mentre le multe stradali possono essere definite senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio.

 

I canali di pagamento a disposizione

 

È possibile pagare in banca, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con l’internet banking, agli uffici postali, dai tabaccai e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it oppure con l’App Equiclick tramite la piattaforma pagoPa. Si può pagare anche direttamente agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento.

 

Come richiedere la copia dei moduli di pagamento

 

I contribuenti che hanno necessità di recuperare la Comunicazione delle somme dovute e i moduli di pagamento possono sempre scaricarne una copia direttamente nell’area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it oppure riceverli via e-mail inviando una richiesta dall’area pubblica, senza necessità quindi di pin e password, allegando un documento di riconoscimento.

 

Il servizio ContiTu

 

Nell’area pubblica del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione è disponibile anche ContiTu, il servizio che consente di scegliere di pagare in via agevolata soltanto alcuni degli avvisi/cartelle contenuti nella Comunicazione delle somme dovute. Per farlo è necessario accedere alla voce ContiTu tra le pagine del sito dedicate alla Definizione agevolata e compilare la richiesta. Al termine della procedura il contribuente riceve via e-mail il prospetto di sintesi con le cartelle/avvisi che ha scelto di pagare e i relativi moduli di pagamento. Per i restanti debiti riportati nella Comunicazione la Definizione agevolata non produrrà effetti.

 

Cosa prevede la definizione agevolata

 

La Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), consente di versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio. I contribuenti hanno potuto presentare la domanda di adesione entro il 30 giugno 2023, scegliendo se effettuare il pagamento in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in cinque anni. Successivamente, l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha inviato agli interessati la Comunicazione delle somme dovute, cioè la lettera di risposta con l’esito della richiesta, l’elenco dei debiti “rottamati”, l’importo dovuto e i moduli di pagamento.

(Così, comunicato Stampa Agenzia delle entrate-Riscossione 12 settembre 2024)




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 26 del 2024

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Commenti

 

Si può forse (e quasi) avere una idea della epocale riforma del contenzioso tributario 2024: aspetti di riflessione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Limiti al potere di correzione e liquidazione dell’imposta ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 o art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972

 

Controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73: applicabile solo per la correzione di errori materiali o di calcolo certi e rilevabili ictu oculi. Con questa modalità non si risolvono questioni giuridiche

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 9759 dell’11 aprile 2024: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Controllo automatizzato – Potere di correzione e liquidazione dell’imposta ai sensi dell’art. 36-bis del DPR n. 600 del 1973 – Cartella emessa in seguito a controllo automatizzato – Ammissibilità solo se scaturisce da un controllo meramente formale dei dati forniti dallo stesso contribuente o da una mera correzione di errori materiali o di calcolo, ma non quando presuppone la risoluzione di questioni giuridiche – Contrasto sull’interpretazione di una disposizione normativa – Legittimità – Esclusione – Fondamento – Fattispecie – Disconoscimento di credito da acconti sospesi a causa di eventi eccezionali – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 e Art. 54-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Atti facoltativamente impugnabili

 

Controllo formale. L’omessa impugnazione dell’avviso bonario non preclude al contribuente la possibilità di impugnare successivamente la cartella esattoriale

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 14268 del 22 maggio 2024: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Atti impugnabili ex art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 – Avviso bonario emesso a seguito di controllo formale ex art. 36-ter, del D.P.R. n. 600 del 1973 – Autonoma impugnabilità – Ammissibilità – Fondamento – Omissione – Decadenza dalla possibilità di impugnare l’atto successivo (cartella di pagamento) – Esclusione -Art. 36-ter, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 19, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Artt. 24, Cost.»

 

Corti di Giustizia Tributarie di Primo Grado:

 

Limiti al potere di correzione e liquidazione dell’imposta ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 o art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972

 

Ulteriori conferme sulla cartella di pagamento da controllo automatico. Ipotesi tassative e divieto di integrazione postuma della motivazione

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Bergamo – Sezione I – Sentenza n. 239 del 14 maggio 2024: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – ACCERTAMENTI E CONTROLLI – AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivi fiscali alla ricerca – Potere di correzione e liquidazione dell’imposta ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 – Cartella emessa in seguito a controllo automatizzato – Correzioni di errori materiali o di calcolo o applicazione diretta e immediata di norme giuridiche senza necessità di preventivo accertamento in rettifica – Ipotesi non estensibili – Disconoscimento credito d’imposta ricerca e sviluppo e conseguente irrogazione di sanzione per omesso versamento e applicazione dei maturati interessi – Necessità del previo invio di un avviso di recupero di credito di imposta o quanto meno la notifica di un avviso bonario che consenta al contribuente di stabilire un contraddittorio con l’Ufficio – Sussistenza – Mancato invio – Conseguenze – Annullamento della cartella di pagamento – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 54-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Cartella emessa in seguito a controllo automatizzato -Motivazione – Integrazione in sede giudiziale – Ammissibilità – Esclusione – Fondamento – Art. 7, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 24 Cost.»

 

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

 

Plusvalenze da realizzo delle partecipazioni – Participation exemption

 

Come applicare il regime PEX alle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società non residenti UE o facenti parte dello SEE

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17 E del 29 luglio 2024: «IMPOSTE SUI REDDITI – Plusvalenze da realizzo delle partecipazioni – Plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti -Plusvalenze realizzate in Italia da società UE o facenti parte dello SEE – Applicazione del regime della participation exemption (Pex) – Ambito applicativo – Condizioni – Lett. c), comma 1, dell’art. 67 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Comma 2-bis dell’art. 68 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Lett. a), b), c) e d) del comma 1, dell’art. 87 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 1, comma 59, della L. 30/12/2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024)»

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

 

Modifiche al Codice del Terzo Settore

 

Pacchetto di semplificazioni per il Terzo settore. Primi chiarimenti da MinLavoro su disciplina contabile, incarichi di controllo e revisione legale dei conti e la revisione degli statuti

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Dipartimento per le politiche sociali, del Terzo settore e migratorie – n. 6 del 9 agosto 2024: «CODICE DEL TERZO SETTORE – Enti del Terzo settore – Redazione e deposito bilanci – Innalzamento dei limiti per l’utilizzo del modello di rendiconto per cassa – Effetti sull’ordinamento contabile degli enti del Terzo settore delle novelle introdotte dall’articolo 4 della Legge 4 luglio 2024, n. 104, recante: «Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore» – Organi di controllo – Nuovi per la nomina di un organo di controllo nelle associazioni del Terzo Settore – Revisore legale dei conti obbligatorio – Revisione dei limiti per la nomina obbligatoria di un revisore legale dei conti nelle associazioni e fondazioni del Terzo Settore – Artt. 13, 30 e 31 del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 – D.M. 05/03/2020»

 

Legislazione

 

Speciale – Riordino del sistema nazionale della riscossione

Le  disposizioni  di riordino del sistema nazionale della riscossione
D.Lgs. 29/07/2024, n. 110

  

La rassegna delle novità

Introdotte nuove dilazioni di pagamento per i contribuenti in temporanea crisi economica con modalità distinte per le difficoltà dichiarate e per quelle documentate

Le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 110/2024 nel sistema nazionale della riscossione

Il testo del Decreto Legislativo 29 luglio 2024, n. 110, recante: «Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione», coordinato con le norme richiamate o modificate

 

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Tax credit “Zona economica speciale per il Mezzogiorno”. Approvato il modello di comunicazione integrativa prevista dal D.L. “Omnibus”

Approvato il nuovo modello per trasmettere la comunicazione integrativa relativa al tax credit “Zona economica speciale per il Mezzogiorno”, prevista dal D.L. n. 113/2024.

Il provvedimento, del 9 settembre 2024, prot. n. 350036/2024, dell’Agenzia delle entrate, detta nuove regole per l’invio delle comunicazioni e modifica quanto indicato dal provvedimento dell’11 giugno 2024, stabilendo che non si terrà conto delle comunicazioni integrative già inviate sulla base del precedente provvedimento.

Gli operatori economici potranno usare il modello che sarà messo a disposizione sul sito delle Entrate dal 18 novembre al 2 dicembre 2024 per attestare l’avvenuta realizzazione, entro il termine del 15 novembre, degli investimenti già comunicati all’Agenzia a partire dallo scorso 12 giugno.

 

Come trasmettere la comunicazione

Il modello della comunicazione integrativa è disponibile sul sito internet dell’Agenzia e deve essere trasmesso esclusivamente in modalità telematica, utilizzando il software “ZES UNICA INTEGRATIVA”, che sarà reso disponibile gratuitamente. Il beneficiario o il soggetto incaricato che ha inviato la comunicazione riceverà, nella sua area riservata, un riscontro dall’Agenzia sotto forma di ricevuta oppure di scarto.

Se l’invio è stato effettuato entro i termini e nei quattro giorni precedenti, ma è stato scartato dal sistema telematico, sarà considerato tempestivo purché ritrasmesso entro i cinque giorni solari successivi al termine indicato.

 

Il Contributo

 

L’articolo 16 del D.L. n. 124/2023, ha istituito un contributo sotto forma di credito d’imposta a favore delle imprese che investono in beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che sono attivate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (c.d. “ZES unica”). Il credito, riconosciuto nella misura massima di 100 milioni di euro per ciascun progetto di investimento, è commisurato all’ammontare degli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 mentre non sono agevolabili gli investimenti il cui costo complessivo sia di importo inferiore a 200.000 euro.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate 9 settembre 2024)

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024, prot. n. 350036/2024, recante: «Approvazione del modello di comunicazione integrativa di cui all’articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti nella ZES unica, con le relative istruzioni e definizione delle  modalità di trasmissione telematica, da presentare a pena di decadenza dal contributo sotto forma di credito d’imposta di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124», pubblicato il 9.09.2024 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Sintesi del D.Lgs. “Correttivo” su cooperative compliance, adempimenti e concordato

 È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 agosto n. 182, il Decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108, recante: «Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale».

Il decreto delegato contiene disposizioni correttive del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, attuativo dell’istituto volto a favorire l’adempimento spontaneo dell’obbligazione tributaria e del decreto legislativo 12 febbraio 2024 n. 13, «Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale».

 

Le novità in sintesi:

 

Adempimento collaborativo

 

  • viene prevista una specifica disposizione di carattere sanzionatorio per le ipotesi in cui venga rilasciata una certificazione infedele del sistema integrato di rilevazione dei rischi fiscali;
  • vengono introdotti alcuni chiarimenti circa la disciplina di favore prevista per le violazioni dipendenti da rischi di natura fiscale;
  • viene esclusa la cumulabilità delle riduzioni dei termini di decadenza dell’azione accertativa, introdotte dal D.Lgs. n. 221/2023, con quella prevista dall’articolo 3, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015;
  • vengono previste alcune modifiche in materia di requisiti soggettivi di accesso al regime di adempimento collaborativo, con particolare riguardo al concetto di gruppo cui fanno parte i contribuenti.

 

Adempimenti tributari

 

  • il versamento dell’imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica per il mese di dicembre va effettuato entro il 16 gennaio dell’anno successivo;
  • viene anticipato al 16 novembre il termine entro cui effettuare il versamento dell’IVA, risultante dalle liquidazioni periodiche relative ai primi tre trimestri dell’anno, qualora l’importo dovuto sia inferiore a 100 euro;
  • a decorrere dal 2025, viene ampliata la platea dei soggetti che possono accedere alla dichiarazione precompilata che sarà resa disponibile, in presenza di apposita delega, anche attraverso uno degli altri soggetti incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998;
  • viene spostato al 31 ottobre il termine per la presentazione in via telematica delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi delle persone fisiche e di IRAP. Per l’IRES, il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato all’ultimo giorno del decimo mese, anziché del nono mese, successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;
  • si prevede che l’Agenzia delle entrate metta a disposizione dei contribuenti, in un’apposita area riservata, servizi digitali per la consultazione e l’acquisizione dei dati, degli atti e delle comunicazioni gestiti dalla stessa Agenzia delle entrate che li riguardano, compresi quelli riguardanti i ruoli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall’Agenzia delle entrate.
  • l’ampliamento del termine di versamento delle somme richieste a seguito delle attività di liquidazione e controllo automatico e formale delle dichiarazioni.

 

Concordato preventivo biennale

 

  • la data per la messa a disposizione dei contribuenti, da parte dell’Agenzia, dei programmi informatici per acquisire i dati necessari per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale viene prorogata dal 1° aprile al 15 aprile; per il solo anno 2024 tali programmi sono resi disponibili entro il 15 giugno ovvero entro il 15 luglio per i contribuenti in regime forfetario già dall’anno 2023;
  • sono modificati i termini per l’adesione alla proposta formulata dall’Agenzia stabilendo che la stessa debba avvenire entro il 31 luglio, ovvero entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare;
  • vengono modificati i criteri di accesso al concordato preventivo: possono accedervi i contribuenti che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, non hanno debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate o debiti contributivi;
  • sono previsti alcuni correttivi nella determinazione della base imponibile oggetto della proposta di concordato, allo scopo di escludere quanto non rientra nella gestione caratteristica dell’attività di impresa e di lavoro autonomo;
  • viene introdotto un regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale;
  • si prevede un regime opzionale di imposizione sostitutiva del maggior reddito concordato per i soggetti che aderiscono al regime forfetario.

 

Modifiche alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche

 

Il decreto prevede modifiche alla disciplina della determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche. In particolare, viene previsto che la determinazione sintetica del reddito complessivo sia effettuata a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato e, comunque, di almeno dieci volte l’importo corrispondente all’assegno sociale annuo, il cui valore è aggiornato per legge, con periodicità biennale, anche sulla base degli indici di adeguamento Istat.

 

Differimento rottamazione-quater

 

Si prevede il differimento al 15 settembre 2024 del termine di pagamento della rata della definizione agevolata delle cartelle (rottamazione-quater) con scadenza 31 luglio 2024. In particolare, l’articolo 6 stabilisce che il mancato, insufficiente o tardivo versamento della rata in scadenza il 31 luglio 2024 non determina l’inefficacia della definizione se il debitore effettua l’integrale pagamento di tale rata entro il 15 settembre 2024.

Peraltro, tenuto conto dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, e dei differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi (15, 21 e 22 settembre), saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro lunedì 23 settembre 2024.

Fonte: sito web dell’Ufficio per il programma di Governo della Presidenza del Consiglio dei Ministri accessibile via Internet al seguente indirizzo: www.programmagoverno.gov.it

 

Link al testo del Decreto Legislativo 5 agosto 2024, n. 108, recante: «Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale». Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2024




La circolare n. 25877 del 16 agosto 2024 Mimit-GSE sul piano Transizione 5.0

Con circolare n. 25877 del 16 agosto 2024 Mimit-GSE sul piano Transizione 5.0, fornite le linee guida per le imprese che desiderano accedere all’incentivo dedicato alla doppia transizione digitale e green. Il documento “operativo” si propone di fornire chiarimenti tecnici in relazione a specifici profili, utili ai fini della corretta applicazione della nuova disciplina agevolativa, e si suddivide in 9 capitoli, affrontando in dettaglio le seguenti tematiche:

  • determinazione dei risparmi energetici nelle fasi ex ante ed ex post, con focus particolare sui concetti di “struttura produttiva”, “processo produttivo”, “processo interessato” dall’investimento e “scenario controfattuale”;
  • presentazione di esempi numerici specifici per il calcolo della riduzione dei consumi energetici conseguibile nelle possibili casistiche;
  • requisiti necessari per gli impianti finalizzati all’autoproduzione destinata all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, con particolare attenzione alla metodologia di determinazione del fabbisogno energetico della struttura produttiva utile ai fini del dimensionamento delle diverse tipologie dii impianti di produzione a fonte rinnovabile;
  • indicazioni utili ai fini del rispetto del principio “Non arrecare un danno significativo” (DNSH) ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020;
  • procedure di invio e gestione della comunicazione di prenotazione del beneficio;
  • procedura per la comunicazione di avanzamento del progetto di innovazione;
  • procedura per la comunicazione del completamento del progetto di innovazione;
  • modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e dei controlli;
  • esempi di calcolo del credito d’imposta spettante relativo a un progetto di innovazione in relazione al processo interessato dall’investimento o alla struttura produttiva.

Con successiva circolare saranno forniti chiarimenti in relazione a taluni profili applicativi concernenti gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma “4.0”.

 

Link al testo della circolare Operativa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dal GSE 16 agosto 2024, n. 25877, con oggetto: TRANSIZIONE 5.0 – Chiarimenti tecnici in relazione a specifici profili, utili ai fini della corretta applicazione della nuova disciplina agevolativa

 

Vedi anche: il decreto interministeriale (cd. “DM Transizione 5.0”) adottato il 24 luglio 2024 che reca le modalità attuative del Piano Transizione 5.0. In particolare, il provvedimento disciplina le disposizioni relative all’ambito soggettivo e oggettivo, nonché alla misura del beneficio, le previsioni concernenti la procedura di accesso all’agevolazione e alla relativa fruizione, i connessi oneri documentali, le attività di vigilanza e controllo, le cause di decadenza e recupero dell’agevolazione.




Correttivo al Codice della crisi e dell’insolvenza. Testo e relazione illustrativa

Il Consiglio dei ministri di mercoledì 4 settembre 2024, ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo, recante: «Disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14». Il decreto legislativo approvato in via definitiva è atteso in Gazzetta Ufficiale.

Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari e dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato.

Link al testo dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, coordinato dalla relazione illustrativa.




Le novità del D.Lgs. Riscossione

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 2024 ed entrato in vigore in data 8 agosto 2024 il Decreto legislativo 29 luglio 2024 n. 110, recante: «Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione».

Le principali novità introdotte dal decreto delegato: 

  • Pianificazione annuale

Il Decreto legislativo prevede una pianificazione annuale dell’attività di riscossione anche secondo logiche di raggruppamento dei crediti per codice fiscale, da inserire nell’ambito della convenzione stipulata tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle entrate. Dalla data di entrata in vigore delle norme di revisione del sistema di riscossione delle entrate delle Regioni, delle Provincie autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali, viene adottata tale pianificazione, sentita la Conferenza Unificata. A tal fine, sono individuati gli adempimenti a carico dell’agente della riscossione per le quote affidate dal 1° gennaio 2025.

  • Discarico

Con il termine “discarico” si fa riferimento alla speciale procedura attivata dall’agente della riscossione in presenza di un credito ormai inesigibile o per il quale ogni azione esecutiva sia ormai infruttuosa. Nello specifico, si prevede che le quote affidate all’Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento siano automaticamente discaricate, secondo quanto stabilito con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. In alcuni casi e a determinate condizioni è possibile il discarico anticipato. Mentre ipotesi di differimento del discarico automatico operano in pendenza di procedure esecutive o concorsuali, qualora siano conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, oppure, in alternativa, siano intervenute dilazioni nelle ipotesi di difficoltà economica del debitore o a seguito di istituti agevolativi previsti dalla legge. 

  • Riaffidamento dei carichi

Il riaffidamento è finalizzato all’esercizio da parte dell’Agenzia delle entrate-Riscossione di azioni di recupero del credito in presenza di nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore, individuati a seguito delle segnalazioni di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del Dpr n. 602/1973, oppure dell’affidamento di nuovi carichi relativi allo stesso debitore. Nel caso in cui si sia proceduto al discarico anticipato per “nullatenenza” del debitore e l’ente creditore acquisisca nuovi, circostanziati e significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al debitore, si prevede la possibilità per l’ente stesso, e sempre che il diritto di credito non si sia prescritto, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell’affidamento, di comunicare tale circostanza e i beni da aggredire all’Agenzia delle entrate-Riscossione, che procederà al relativo recupero.

  • Controlli sul recupero crediti e responsabilità dell’agente della riscossione

Il Decreto legislativo disciplina anche le verifiche e i controlli da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’ente creditore circa l’azione di recupero dei crediti affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione e delinea la responsabilità di quest’ultima. L’attività di controllo inizia con la notificazione da parte dell’ente creditore all’Agenzia delle entrate-Riscossione della comunicazione di avvio del procedimento.

  • Magazzino

Il Decreto legislativo istituisce una commissione (composta da un presidente di sezione della Corte dei conti, che la presiede, e da un rappresentante, rispettivamente, del dipartimento delle Finanze e del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché da un rappresentante delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e da un rappresentante degli enti locali designati dalla Conferenza Unificata), che, con il supporto istruttorio dell’Agenzia delle entrate, dovrà procedere all’analisi del magazzino in carico all’Agenzia delle entrate-Riscossione, proponendo al Ministero dell’Economia e delle Finanze le possibili soluzioni per conseguire il discarico di tutto o parte dello stesso. 

  • Quote non riscosse risorse UE e aiuti di Stato

Il Decreto legislativo disciplina il trattamento delle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali UE e delle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato rispettivamente affidate dal 1° gennaio 2025 e dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024.

  • Integrazione logistica tra Entrate e Riscossione

Al fine di realizzare un’effettiva integrazione logistica tra l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione si prevede che la Riscossione possa fruire di tutte le soluzioni allocative nella disponibilità delle Entrate. 

  • Modifiche in tema di impugnabilità avverso la cartella di pagamento invalidamente notificata

Il Decreto legislativo sostituisce il comma 4-bis dell’articolo 12 del Dpr n. 602/1973, il quale, pur confermando la non impugnabilità dell’estratto di ruolo, prevede alcune ipotesi in cui è possibile proporre impugnazione avverso il ruolo e la cartella di pagamento.

Nello specifico è previsto che il ruolo e la cartella di pagamento, invalidamente notificati, sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore, che agisca in giudizio, dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio.

  • Nuove dilazioni di pagamento per i contribuenti in difficoltà

È modificato l’articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973 in materia di dilazione del pagamento.

SI prevede che il contribuente che dichiari di trovarsi in una situazione di temporanea difficoltà e abbia somme iscritte a ruolo di importo inferiore o pari a 120mila euro, possa chiedere una rateazione del debito fino a un massimo di:

  • 84 rate mensili, per le richieste di dilazione presentate negli anni 2025 e 2026;
  • 96 rate mensili, per le richieste di dilazione presentate negli anni 2027 e 2028;
  • 108 rate mensili, per le richieste di dilazione presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Nel caso in cui il contribuente non solo dichiari, ma documenti la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la rateazione cambia a seconda che le somme iscritte a ruolo siano superiori o meno ai 120mila euro.

Se il debito iscritto supera i 120mila euro è possibile una ripartizione fino a un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta.

  • Riscossione nei confronti dei coobbligati solidali

È introdotto al D.P.R. n. 602/1973 l’articolo 25-bis, in base al quale qualora il debitore principale ottenga la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, è sospesa la prescrizione del diritto di credito anche nei confronti dei coobbligati in via sussidiaria, a decorrere dal versamento della prima rata e per l’intera durata del piano di rateazione ottenuto dal debitore principale.

Inoltre, al fine di garantire la massima tutela del diritto di difesa, vengono modificati gli articoli 45 e 50 del D.P.R. n. 602/1973 e si prevede che, prima di iniziare l’esecuzione forzata, è necessaria la preventiva notifica della cartella di pagamento al debitore principale o a quello in solido in via sussidiaria. In tal modo non sarà più sufficiente far precedere l’esecuzione forzata a carico del coobbligato dalla notifica del solo avviso di intimazione sulla base della cartella di pagamento notificata al debitore iscritto a ruolo.

  • Nuove regole di compensazione tra rimborsi e mancati versamenti degli importi dovuti a seguito di cartelle

Il decreto delegato semplifica le procedure amministrative e gli adempimenti connessi all’erogazione dei rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia delle entrate, in presenza di debiti iscritti a ruolo a carico dei beneficiari. In particolare, viene introdotta una nuova procedura che consente alla Riscossione, a seguito di segnalazione delle Entrate, di notificare una proposta di compensazione tra il debito non adempiuto e le somme che devono essere rimborsate al contribuente dalla stessa Agenzia delle entrate.

Fonte: sito web dell’Ufficio per il programma di Governo della Presidenza del Consiglio dei Ministri accessibile via Internet al seguente indirizzo: www.programmagoverno.gov.it




Editoria libraria. Alle prestazioni di composizione tipografica e digitale di libri effettuate con le “moderne tecnologie” si applica l’aliquota IVA ridotta del 4 per cento

L’Agenzia delle Entrate con una risposta ad una istanza di consulenza giuridica, la n. 5 del 2 settembre 2024, ha confermato che nelle operazioni di composizione del libro sempre applicabile l’aliquota IVA del 4 per cento di cui al numero 35) della Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. n. 633 indipendentemente dalla tecnologia utilizzata. Nel documento di prassi, l’Agenzia delle entrate conclude che “adeguatamente valutata la ragionevolezza e l’opportunità di un’interpretazione evolutiva, si ritiene che alle prestazioni di composizione tipografica e digitale di libri effettuate con le moderne tecnologie si applichi l’aliquota IVA ridotta del 4 per cento”.

Link al testo della risposta ad istanza di consulenza giuridica – Agenzia delle Entrate – n. 5 del 2 settembre 2024, con oggetto: Editoria – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime speciale IVA per il settore editoriale – Prestazioni di composizione tipografica e digitale di libri – Aliquota IVA 4 per cento – N. 35), Tabella A, Parte II, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

Raccolta di prassi (circolari e risoluzioni) in materia di regime speciale IVA per il settore editoriale

Regime speciale IVA editoria. Forfetizzazione della resa al 95% per tutto il 2021

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 207 del 22 aprile 2022, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime speciale IVA per il settore editoriale – Metodo della forfetizzazione della resa – Percentuale forfetaria di resa per l’anno 2021 – Al 95 per cento per l’intero anno 2021 per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi – Affermazione – Articolo 74, primo comma, lett. c), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Articolo 67, comma 7, del D.L. 25/05/2021, n. 73, conv., con mod., dalla L. 23/07/2021, n. 106, (cd. Decreto Sostegni-Bis)

Editoria digitale. Per l’IVA al 4 per cento i codici ISBN o ISSN da soli non bastano

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate n. 850 del 22 dicembre 2021, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime speciale IVA per il settore editoriale – Banche dati online in abbonamento – Applicazione dell’aliquota ridotta IVA del 4 per cento – Condizioni – Contenuti informativi con caratteristiche tipiche di giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici, muniti di codice ISBN o ISSN – Art. 1, comma 667, della L. 23/12/2014, n. 190 (c.d. legge di Stabilità 2015) – N. 18, Tabella A, Parte II, del DPR 26/10/1972, n. 633 – Direttiva (UE) 2018/1713 del Consiglio del 6 novembre 2018

Regime speciale IVA editoria. Il metodo della forfettizzazione della resa non esclude la variazioni IVA di cui all’articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 155 del 22 maggio 2019, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime speciale IVA per il settore editoriale – Metodo “della forfetizzazione della resa” – Fallimento del distributore – Variazioni in diminuzione per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose – Ammissibilità – Condizioni – Art. 26, secondo comma, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Articolo 74, primo comma, lett. c), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633

Banca dati. IVA al 4%, solo con contenuti editoriali “tipici” di giornali, libri e periodici muniti di codice ISBN o ISSN

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 69 del 1° marzo 2019: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime speciale IVA per il settore editoriale – Applicazione dell’aliquota ridotta IVA del 4 per cento ai prodotti editoriali in formato elettronico raccolti in banche dati – Condizioni – Contenuti informativi con caratteristiche tipiche di giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici, muniti di codice ISBN o ISSN – Art. 1, comma 667, della L. 23/12/2014, n. 190 (c.d. legge di Stabilità 2015) – N. 18, Tabella A, Parte II, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Direttiva (UE) 2018/1713 del Consiglio del 6 novembre 2018»

Gli abbonamenti alle banche dati di prodotti editoriali digitalizzati muniti di codice ISBN o ISSN scontano l’aliquota IVA del 4 per cento

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 120 E del 28 settembre 2017: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Settore editoriale – Applicazione dell’aliquota ridotta IVA del 4 per cento ai prodotti editoriali in formato elettronico raccolti in banche dati – Condizioni – Art. 1, comma 667, della L. 23/12/2014, n. 190 (c.d. legge di Stabilità 2015) – N. 18, Tabella A, Parte II, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

I chiarimenti sulle novità fiscali della Legge di stabilità 2016

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20 E del 18 maggio 2016: «LEGGE DI STABILITÀ 2016 – L. 28/12/2015, n. 208 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) – Primi chiarimenti»

La circolare n. 20/2016, al CAPITOLO III, paragrafo 4, chiarisce che per l’applicazione dell’aliquota del 4% agli e-book è necessario non solo che la pubblicazione sia in possesso del codice ISBN o ISSN, ma che abbia le caratteristiche distintive tipiche dei giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici. L’IVA ridotta del 4% si applica anche alle operazioni di messa a disposizione on line (per un periodo di tempo determinato) dei prodotti editoriali, come ad esempio i servizi di consultazione di biblioteche sul web.

Regime speciale IVA per l’editoria: i chiarimenti sulla stretta IVA per allegati e supporti integrativi di quotidiani e periodici

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23 E del 24 luglio 2014: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime speciale IVA per il settore editoriale – Commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi – Modifiche alla disciplina IVA delle cessioni congiunte di prodotti editoriali con supporti integrativi e altri beni – Analisi della disciplina e primi chiarimenti sulle novità applicabili alle cessioni di prodotti effettuate dal 1° gennaio 2014 – Art. 19, del D.L. 04/06/2013, n. 63, conv., con mod., dalla L. 03/08/2013, n. 90 – Art. 74, primo comma, lett. c), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – N. 18, Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – D.M. 02/09/1993»

Vendita a distanza di giornali o periodici nei confronti di privati consumatori italiani: la società Ue per scelta o, in ogni caso, al superamento della soglia dei 35mila euro annui, obbligata ad identificarsi e a versare l’Iva applicando, eventualmente, il sistema della resa forfetaria all’80%

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 90 E del 25 settembre 2012: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime speciale IVA per il settore editoriale – Prodotti editoriali – Operazioni in ambito UE – Attività di vendita a distanza di giornali quotidiani o periodici – Cessioni in abbonamento nei confronti di privati consumatori, di giornali o periodici commercializzati in Italia da un soggetto passivo comunitario (società inglese) – Rapporti intercorrenti tra il regime speciale dell’editoria (art. 74, lett. c), del D.P.R. 633 del 1972) e quello delle vendite a distanza (art. 40 del D.L. n. 331 del 1993) – Applicazione del regime delle “vendite a distanza” fino alla soglia di 35.000 euro su base annua – Possibilità di opzione per la tassazione in Italia da parte del cedente comunitario – Obblighi del soggetto passivo comunitario – Al superamento della soglia di 35.000 euro o in caso di opzione, necessità di identificarsi ai fini IVA in Italia, tramite la nomina di un rappresentante fiscale ovvero l’identificazione diretta (art. 17, terzo comma, e art. 35-ter del D.P.R. n. 633 del 1972), prima di procedere alle cessioni dirette a privati consumatori – Modalità di calcolo della soglia di euro 35.000 – Forfetizzazione – Esclusione – Calcolo della soglia sulla base dei corrispettivi effettivamente percepiti – Necessità – Conseguenze per il soggetto passivo comunitario identificato in Italia (per obbligo di legge o per scelta) – Assolvimento dell’imposta con il metodo del monofase per la commercializzazione di prodotti editoriali in Italia sulla base del prezzo di vendita al pubblico, con facoltà di applicare il meccanismo della resa forfettaria – Acquisti intracomunitari – Differente disciplina a seconda se gli stessi sono destinati o meno alla successiva commercializzazione – Se i beni non sono destinati alla successiva commercializzazione, l’IVA è dovuta dal cessionario sulla base del prezzo di vendita al pubblico nel territorio dello Stato e non è detraibile – Se i beni sono destinati alla successiva commercializzazione, l’imposta è dovuta dal cessionario sulla base del prezzo di vendita al pubblico, applicando la forfetizzazione della resa – Art. 40, del D.L. 30/08/1993, n. 331, convertito dalla L. 29/10/1997, n. 427 – Art. 34 della Direttiva 2006/112/CE – Art. 74, comma 1, lett. c), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 5, del D.M. 09/04/1993»

Prodotti editoriali su qualsiasi supporto fisico: necessaria la natura informativa e divulgativa per essere considerati libri e scontare l’IVA al 4%

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 223 E del 13 agosto 2009: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime speciale IVA per il settore editoriale – Prodotti editoriali – Opere librarie – Pubblicazioni di natura informativa – Applicazione regime speciale IVA per l’editoria – Condizioni per la qualificazione come “libri” ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA del 4 per cento – Art. 74, comma 1, lett. c), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Punti 18) e 35), Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Possibilità di applicazione del regime speciale IVA per l’editoria e delle aliquote agevolate per la stampa e allestimento di pubblicazioni di natura informativa e divulgativa occorrenti per le elezioni amministrative»

Free press: non applicabile né il regime speciale IVA per il settore editoriale né l’art. 2, secondo comma, n. 4) che assoggetta ad IVA le cessioni gratuite

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 13 E del 4 febbraio 2005: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – IMPOSTE SUI REDDITI – Cessioni di periodici in distribuzione gratuita – Free press – Cessioni di beni – Art. 2, secondo comma, n. 4) del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Non applicabilità – Regime speciale IVA per il settore editoriale – Art. 74, primo comma, lett. c), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Non applicabilità – Ricavi – Art. 85, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Destinazione dei periodici a finalità estranee all’esercizio dell’impresa editrice – Non configurabilità – Stretta correlazione tra vendita degli spazi pubblicitari e la distribuzione free press del periodico stampato – Conseguenze – Assoggettamento ad IVA del solo corrispettivo dovuto dagli inserzionisti pubblicitari»

L’attività di vendita diretta di libri ai rivenditori da parte dell’autore configura esercizio di attività di impresa ed ai fini IVA si rende applicabile il regime monofase ex art. 74, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/72

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 132 E del 15 novembre 2004: «IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Editoria – Artt. 53 e ss. del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 74, comma 1, lett. c), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Attività di vendita diretta di libri ai rivenditori da parte dell’autore – Esercizio di attività d’impresa – Sussistenza – Applicazione del regime monofase – Applicabilità»

Regime IVA delle cessioni dei prodotti editoriali rimasti invenduti, privi di valore intrinseco, effettuate nei confronti di raccoglitori o rivenditori di carta da macero

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 231 del 15 luglio 2002: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Cessione di prodotti editoriali invenduti come carta da macero, dopo aver provveduto ad accantonare un limitato numero di copie per soddisfare eventuali richieste di arretrati»

I dispacci a contenuto economico e finanziario delle agenzie di stampa iscritte nell’apposito registro sono soggetti all’aliquota IVA del 4%

Risoluzione dell’Agenzia dell’Entrate n. 127 E del 7 agosto 2001: « IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Dispacci delle agenzie di stampa – Aliquota IVA applicabile – Tab. A, parte II, n. 18, allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Condizioni e limiti per l’applicazione dell’IVA al 4%»

Prodotti editoriali: la registrazione al tribunale ex L. n. 47/1948 come periodico non determina l’automatica applicazione al regime IVA agevolato. Necessaria la periodicità e la presenza di contenuto divulgativo

Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 88 E del 19 giugno 2000: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime speciale IVA per il settore editoriale – Prodotti editoriali – Agenda-Diario – Registrazione al tribunale – L 06/02/1948, n. 47 – Applicazione regime speciale IVA per l’editoria – Condizioni – Art. 74, comma 1, lett. c), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – N. 18, tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Non applicazione regime agevolato ad agenda-diario»

Editoria. Il nuovo articolo 74, primo comma, lettera c) del D.P.R.  n. 633 del 1972, come sostituito dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 313 del 1997

Circolare del Ministero delle Finanze n. 328 E del 24 dicembre 1997 – Parte Seconda – CAPITOLO VII – Nuovo regime speciale IVA per il settore editoriale

Esercizio del diritto alla detrazione da parte dei rivenditori di prodotti editoriali

Circolare del Ministero delle Finanze n. 100 E del 23 aprile 1996: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Disposizioni relative a particolari settori – Editoria – Articolo 74, comma 1, lett. c) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – Esercizio del diritto alla detrazione ed all’eventuale rimborso da parte dei rivenditori di prodotti editoriali – Articolo 7, comma 3 del D.M. 9 aprile 1993 – È disposizione sostanziale e non interpretativa ed efficace quindi dall’1° gennaio 1993»




Modifiche al Codice del Terzo settore. Primi chiarimenti

L’articolo 4 della Legge 4 luglio 2024, n.104, recante: «Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore», in vigore dal 3 agosto 2024, detta alcune importanti modifiche al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo settore. La novella legislativa interviene in particolare sulla disciplina contabile degli enti del Terzo settore, involgendo sia profili di carattere sostanziali che aspetti temporali. Con le modifiche in esame, il legislatore ha inteso perseguire l’obiettivo della semplificazione degli oneri amministrativi, avuto particolare riguardo agli enti di più ridotte dimensioni, attraverso significative modifiche ai limiti dimensionali previsti.

Le modifiche, lettera per lettera, dell’unico comma articolo 4 della Legge 4 luglio 2024, n.104.

La lettera a) introduce un periodo, dedicato alle associazioni e società sportive dilettantistiche, alla fine all’articolo 6, comma 1, del Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, volto a fissare le condizioni alle quali gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di interesse generale. È aggiunta una previsione che tratta delle attività diverse esercitate dagli enti del Terzo settore iscritti al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Per tali enti è fatta salva la disposizione che stabilisce che i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, “promo-pubblicitari”, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive, ricevuti in qualità di associazione sportiva dilettantistica, sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti che devono essere rispettati per iscriversi al citato Registro, ma solo a condizione che i medesimi proventi siano impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche .

Si ricorda che citato articolo 6 del Codice del Terzo settore, dispone in particolare che, per gli enti del Terzo settore, lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale è possibile a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che tali attività siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, anche dal punto di vista delle risorse rispettivamente impiegate.

Il periodo aggiuntivo introdotto dalla disposizione in commento fa salva, per gli enti del Terzo settore che siano iscritti altresì al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport, l’applicazione dell’articolo 9, comma 1-bis, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, ai sensi del quale i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, “promo-pubblicitari”, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti entro cui è consentito alle associazioni e alle società̀ sportive dilettantistiche l’esercizio di attività diverse da quelle istituzionali loro proprie, purché secondarie e ad esse strumentali. La citata disposizione, tuttavia, è fatta salva a condizione che i citati proventi siano impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, ricomprendendo in tale nozione anche la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.

Si specifica che la disposizione introdotta rinvia, per la definizione di attività sportiva dilettantistica, all’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 36 del 2021, e all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2021. Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n.36, all’interno dello statuto delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche deve essere espressamente previsto l’oggetto sociale, con specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche sono iscritte tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche e gli altri enti sportivi dilettantistici che svolgono attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa, in possesso dei necessari requisiti. Il Dipartimento per lo sport verifica la natura sportiva dell’attività nei casi in cui l’attività dichiarata non rientri tra quelle svolte nell’ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP.

La lettera b) integra l’articolo 11, comma 3, del Codice del Terzo settore.

In particolare, all’articolo 11, comma 3, del Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per quelle costituite in forma di associazione o fondazione, è efficace anche ai fini dell’acquisto della personalità giuridica ai sensi dell’articolo 22 del presente Codice. I controlli e i poteri di cui agli articoli 25, 26 e 28 del Codice civile sono esercitati, nei confronti delle fondazioni di cui al primo periodo, dagli uffici del registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580». Trattasi di disposizione che attribuisce efficacia costitutiva all’iscrizione delle fondazioni ed associazioni aventi la qualifica di impresa sociale nell’apposita sezione speciale del registro imprese. Il citato articolo 11 prescrive l’obbligo, per gli enti del Terzo settore, di iscriversi nel Registro unico nazionale del Terzo settore e di indicare gli estremi dell’iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Oltre che nel Registro unico nazionale, gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese (commi 1 e 2). Il comma 3 prevede che, per le imprese sociali, l’iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese soddisfi il requisito dell’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

In base alla novella di cui alla lettera b) in esame, l’iscrizione oggetto del comma 3 è efficace, per le imprese sociali costituite in forma di associazione o fondazione, anche ai fini dell’ottenimento della personalità giuridica, ai sensi dell’articolo 22del Codice del Terzo settore. Riguardo alle fondazioni rientranti nel suddetto ambito, la medesima novella dispone che i controlli ed i poteri di cui agli articoli 25 (Controllo sull’amministrazione delle fondazioni), 26 (Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione) e 28 (Trasformazione delle fondazioni) del Codice civile siano esercitati dagli uffici del Registro delle imprese.

La lettera c) modifica l’articolo 13 del Codice del Terzo settore.

La novella di cui al numero 1) eleva a 300.000 euro il limite massimo dei proventi, comunque denominati, entro il quale il bilancio degli enti del Terzo settore può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa e limita la medesima possibilità agli enti suddetti che siano privi di personalità giuridica; la novella di cui al successivo numero 2) introduce, per tutti gli enti del Terzo settore (ivi compresi quelli con personalità giuridica), la possibilità di adozione del bilancio nella forma di rendiconto per cassa con entrate e uscite in forma aggregata, limitatamente ai casi in cui i proventi, comunque denominati, siano pari o inferiori a 60.000 euro;

La novella di cui al successivo numero 4) introduce la possibilità, per gli enti del Terzo settore che esercitino la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale e che non abbiano la qualifica di impresa sociale, di adozione del bilancio di esercizio secondo il modello previsto per gli enti del Terzo settore, anziché secondo le norme del Codice civile. Si evidenzia che la successiva lettera m), con una disposizione di coordinamento riferita alla novella di cui all’articolo 13 del Codice del Terzo settore, modifica l’articolo 87, comma 3, del Codice del Terzo settore. Nel testo modificato dalla novella di cui alla presente lettera m), il citato articolo 87, comma 3, prevede la possibilità, per gli enti del Terzo settore non commerciali e che non applichino il regime forfettario di cui all’articolo 86 del medesimo Codice, di adottare, in luogo della tenuta delle scritture contabili, il rendiconto per cassa ovvero per cassa in forma aggregata, qualora i proventi, comunque denominati, non superino i relativi limiti summenzionati; tale possibilità̀ prescinde dalla circostanza che l’ente abbia o meno personalità giuridica. Resta fermo l’obbligo di tenuta delle scritture contabili per l’attività commerciale eventualmente esercitata.

La lettera d) sostituendo il comma 4 dell’articolo 24 del citato Codice del Terzo settore, disciplinante l’assemblea delle associazioni del Terzo settore, dispone che salvo divieto espresso contenuto nell’atto costitutivo o nello statuto, gli associati possono intervenire all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. Alle medesime condizioni la disposizione in esame consente che l’atto costitutivo o lo statuto possano prevedere l’espressione del voto per corrispondenza.

La lettera e), reca alcune modifiche nell’articolo 30 (Organo di controllo), comma 2, del citato Codice del Terzo settore.

Le modifiche riguarda l’innalzamento dei limiti che rendono obbligatoria la nomina, per le associazioni del Terzo settore, dell’organo di controllo interno.

Si ricorda, che l’articolo 30  reca disposizioni in materia dell’organo di controllo delle associazioni, riconosciute e non riconosciute, e delle fondazioni del Terzo settore.

Ai sensi del comma 1, l’organo di controllo, costituito anche in forma monocratica, è organo necessario nelle fondazioni del Terzo settore.

Ai sensi del comma 2, nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, l’organo di controllo, costituito anche in forma monocratica, è organo necessario quando siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000 euro (ora 150.000 euro);
  • ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque denominate: 220.000 euro (ora 300.000 euro);
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità (ora 7 unità).

Ai sensi del comma 3, tuttavia, l’obbligo di nominare l’organo di controllo sulla base delle previsioni di cui al comma 2 viene nuovamente meno se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Le modifiche dettate dalla lettera e) in esame sono dirette ad elevare i limiti previsti attualmente per la nomina necessaria dell’organo di controllo (anche monocratico) nelle associazioni riconosciute o non riconosciute del Terzo settore, portandoli, rispettivamente, a:

  • 150.000 euro per l’attivo dello stato patrimoniale;
  • 300.000 euro per i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate;
  • 7 unità per il numero di dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

La lettera f), reca alcune modifiche nell’articolo 31 (Revisione legale dei conti), comma 1, del citato Codice del Terzo settore.

L’articolo 31 reca disposizioni sulla revisione legale dei conti per le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore.

Il comma 1 dispone che – fatto salvo quanto previsto dal comma 6 del precedente articolo 30 – le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore sono tenute a nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro (di cui al capo III del decreto legislativo n. 39/2010) quando superino, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000 euro (ora 1.500.000 euro);
  • ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque denominate: 2.200.000 euro (ora 3.000.000 euro);
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità (ora 20 unità).

Ai sensi del comma 2, tuttavia, l’obbligo di nominare l’organo di revisione legale dei conti sulla base delle previsioni di cui al comma 1 viene nuovamente meno se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Le modifiche dettate dalla lettera f) in esame sono dirette ad elevare i limiti previsti attualmente per la nomina necessaria di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro, da parte delle associazioni riconosciute o non riconosciute e delle fondazioni del Terzo settore, portandoli, rispettivamente a:

  • 1.500.000 euro per l’attivo dello stato patrimoniale;
  • 3.000.000 euro per i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate:
  • 20 unità per il numero di dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

La lettera g) apporta alcune modifiche nell’articolo 36 del Codice del Terzo settore in tema di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le associazioni di promozione sociale.

Il citato articolo 36 prevede che le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento (ora 20 per cento) del numero degli associati.

In base alla riformulazione operata dalla novella, viene elevata al venti per cento del numero degli associati la percentuale di lavoratori che può essere impiegata per lo svolgimento dell’attività̀ di interesse generale o per il perseguimento delle finalità delle associazioni di promozione sociale e viene aggiunto l’inciso diretto a salvaguardare espressamente il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 35, comma 1, del Codice del Terzo settore, relativamente alla prevalenza delle attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati. La modifica quindi intende consentire, nel rispetto della prevalenza dell’apporto volontario degli associati, la capacità delle APS di implementare lo svolgimento di attività di interesse generale, ricadenti in ambiti dotati anche di rilevanza sociale, senza trascurare i positivi effetti derivanti dall’incremento dei livelli occupazionali assicurati in tal modo dal Terzo settore.

La lettera h) inserisce un comma 2-bis nell’articolo 41 del Codice del Terzo settore, articolo disciplinante le reti associative.

Ai sensi del richiamato articolo 41 del D.Lgs. n. 117/2017, le reti associative sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che:

  • associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 100 enti del Terzo settore, o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome;
  • svolgono, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali (comma 1).

Viene poi stabilito (comma 2) che sono reti associative nazionali le reti associative di cui al comma 1 che associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 enti del Terzo settore o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci regioni o province autonome. Le associazioni del Terzo settore formate da un numero non inferiore a 100 mila persone fisiche associate e con sedi in almeno 10 regioni o provincie autonome sono equiparate alle reti associative nazionali ai fini di cui all’articolo 59, comma 1, lettera b), disciplinante la composizione del Consiglio nazionale del Terzo settore.

Il nuovo comma 2-bis dell’articolo 41 dispone che, se successivamente all’iscrizione delle reti associative nel registro unico nazionale del Terzo settore, il numero degli associati di esse diviene inferiore a quello stabilito nei commi 1 e 2 (cfr. supra), o, con riferimento alle reti operanti nel settore della protezione civile, a quello stabilito nell’articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, esso debba essere integrato entro un anno, trascorso il quale la rete associativa è cancellata dalla corrispondente sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

La lettera i), concerne l’articolo 47, comma 1, del Codice del Terzo settore, articolo disciplinante l’iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). La modifica interviene sul procedimento di iscrizione al RUNTS, prevedendo in coerenza con le regole civilistiche generali in tema di rappresentanza la possibilità che l’istanza di iscrizione possa essere presentata anche da un soggetto delegato dal legale rappresentante dell’ente o della rete associativa cui l’ente aderisce.

La lettera l), modifica l’articolo 48 del Codice del Terzo settore, articolo disciplinante il contenuto e l’aggiornamento del suddetto RUNTS.

La novella di cui al numero 1) della lettera l) interviene sul comma 3, primo periodo, dell’articolo 48, riguardante i termini di deposito dei rendiconti e bilanci e dei rendiconti delle raccolte fondi svolte nell’esercizio precedente.

La novella modificativa in esame prevede che il deposito dei rendiconti e dei bilanci degli enti del Terzo settore debba avvenire ogni anno presso il RUNTS entro il termine di centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio e che, per gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale (di cui all’articolo 13, comma 4), il citato deposito debba avvenire presso il registro delle imprese entro sessanta giorni dall’approvazione degli indicati documenti contabili.

La novella di cui al numero 2) della lettera l) integra il comma 4 del citato articolo 48 del Codice del Terzo settore. Il suddetto comma 4 dispone che in caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie di cui all’articolo 48 nel rispetto dei termini in esso previsti, l’ufficio del registro diffida l’ente del Terzo settore ad adempiere all’obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l’ente è cancellato dal Registro. La novella specifica che il termine (non superiore, come detto, a centottanta giorni) deve essere non inferiore a trenta giorni.

La lettera m), va riferita alla novella di cui all’articolo 13 del Codice del Terzo settore (vedasi sopra lettera c).

La lettera n), inserisce il comma 15-bis nell’articolo 89 del Codice del Terzo settore (coordinamento normativo). Il nuovo comma prevede che le associazioni fra militari delle categorie in congedo o pensionati che svolgano, in via principale, una o più attività di interesse generale, di cui all’articolo 5 del medesimo Codice, possano essere iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore. La disposizione estende la possibilità di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore alle associazioni incluse nell’albo di cui all’articolo 937 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (D.P.R. n. 90/2010) che svolgono in via principale una o più attività di interesse generale di cui all’articolo 5, nel rispetto della specificità della composizione della loro base associativa e delle finalità dì cui al medesimo articolo 937. In aggiunta è previsto che il requisito della strumentalità di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 117/2017 sussiste qualora le attività diverse siano esercitate per la realizzazione delle specifiche finalità delle associazioni medesime

La lettera o), interviene sul comma 8 dell’articolo 101 (Norme transitorie) del Codice del Terzo settore, ampliando le ipotesi in cui la perdita della qualifica di ONLUS non integra la fattispecie di scioglimento dell’ente. L’ipotesi prevista dalla norma vigente concerne la perdita della qualifica di ONLUS a seguito di iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, anche in qualità di impresa sociale.

Con la novella di cui alla lettera o) si inseriscono alcuni periodi dopo il primo periodo del comma 8 sopra citato, diretti ad estendere le ipotesi in cui la perdita della qualifica di ONLUS non integra la fattispecie di scioglimento dell’ente. La disposizione, è volta ad estendere anche ai trust dotati della qualifica di ONLUS e alle ONLUS “partecipate” la previsione dell’articolo 101, comma 8, del D.Lgs. n. 117/2017, riguardante la perdita di tale qualifica in conseguenza dell’iscrizione nel RUNTS. In particolare, il suddetto articolo 101, al comma 8, prevede che la perdita della qualifica di ONLUS, a seguito dell’iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, anche in qualità di impresa sociale, non integri un’ipotesi di scioglimento dell’ente, con la non applicazione della disciplina anche fiscale della devoluzione del patrimonio. La misura in esame estende la stessa disposizione anche ai trust dotati di qualifica ONLUS e alle ONLUS che non possano assumere la qualifica di ente del Terzo settore, a condizione che gli statuti delle predette organizzazioni prevedano espressamente lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività di interesse generale, senza finalità di lucro e che i beni siano destinati stabilmente allo svolgimento delle suddette attività. La garantisce continuità nello svolgimento di attività non commerciali da parte di soggetti, i quali solo per l’attuazione della disciplina del Terzo settore, e non per un’ipotesi di scioglimento dell’ente, ricadrebbero nella disciplina della devoluzione patrimoniale. Inoltre, la stessa disposizione in esame prevede che in caso di scioglimento per qualunque causa, ovvero di soppressione o modifica delle clausole statutarie riguardanti lo svolgimento di attività di interesse generale, l’assenza della finalità di lucro e la stabile destinazione dei beni, le ONLUS devolvano il patrimonio ad altro ente nel rispetto della disciplina anche fiscale vigente.

Vedi anche la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 9 agosto 2024, n. 6, avente ad oggetto: Legge 4 luglio 2024, n.104, recante: “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore”. Effetti sull’ordinamento contabile degli enti del Terzo settore”.

La Circolare, fornisce i primi chiarimenti operativi concernenti la prima adozione delle disposizioni contenute nell’articolo 4 della predetta legge 4 luglio 2024 n. 104 su temi concernenti la disciplina contabile, gli effetti derivanti dalle previsioni emendative sugli incarichi di controllo e revisione legale dei conti e la revisione degli statuti. Il documento di prassi esamina i seguenti punti:

  • l’innalzamento dei limiti per l’utilizzo del modello di rendiconto per cassa per gli enti privi di personalità giuridica;
  • gli ETS con entrate comunque denominate inferiori a 60.000 euro annui;
  • utilizzabilità dei modelli sulla base dei nuovi limiti dimensionali; l’adeguamento dei limiti dimensionali di cui agli articoli 30 e 31 CTS e gli effetti sugli incarichi in essere;
  • la nuova tempistica degli obblighi di deposito di bilanci e rendiconti delle raccolte fondi;
  • l’adeguamento degli statuti alle disposizioni del Codice.

Link al testo della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 9 agosto 2024, n. 6, con oggetto: CODICE DEL TERZO SETTORE – Enti del Terzo – Redazione e deposito bilanci – Innalzamento dei limiti per l’utilizzo del modello di rendiconto per cassa per gli enti privi di personalità giuridica – Interiori novelle introdotte dall’articolo 4 della Legge 4 luglio 2024, n.104, recante: «Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore» – Art. 13, del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 – DM 05/03/2020

Link al testo della Legge 4 luglio 2024, n.104, recante: «Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore»