Aggiornamento sui Decreti delegati attuativi della Delega per la riforma fiscale (Legge 9 agosto 2023, n. 111)

Riforma fiscale –  Ultimi Atti del Governo sottoposti a parere

Atto del Governo 171 – «Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA»

Testi disponibili:

Testo dell’atto trasmesso il 27 giugno 2024

Relazione illustrativa, relazione tecnica, ATN e AIR

 

Atto del Governo 170 – «Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale»

Testi disponibili:

Testo dell’atto contente lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 20 giugno 2024, recante: «Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale», trasmesso il 27 giugno 2024, al fine dell’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari.

Relazioni (illustrativa e tecnica) allegate allo schema di decreto legislativo trasmesso il 27 giugno 2024 alla Camera dei Deputati.

Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) e dell’analisi tecnico-normativa (ATN)

 

Atto del Governo 166 – «Schema di decreto legislativo recante disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi»

Testi disponibili:

Testo dell’atto trasmesso

Relazione illustrativa, relazione tecnica, ATN e AIR

Intesa della Conferenza unificata




Approvate le “Linee guida” del credito d’imposta in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica

Dall’8 luglio i certificatori potranno presentare la documentazione

Modelli di certificazione

I modelli che il certificatore dovrà compilare per la corretta applicazione del credito d’imposta sono stati pubblicati con il decreto 5 giugno 2024 (allegato 1).

Accedendo come certificatori alla piattaforma dedicata è quindi ora possibile scaricare e consultare i sopraccitati modelli riferiti alle diverse tipologie di investimenti e attività e ai diversi settori e comparti economici.

 

Con il decreto direttoriale Mimit del 4 luglio 2024 sono state approvate le Linee guida per la corretta applicazione del credito d’imposta.

A partire dalle ore 14.00 dell’8 luglio 2024 i certificatori potranno quindi inviare alla piattaforma dedicata le certificazioni richieste dalle imprese e ad esse rilasciate.

Il credito d’imposta ha l’obiettivo di sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare, design e ideazione estetica.

Le Linee guida hanno l’obiettivo di fornire indicazioni di carattere generale e trasversale in merito ai criteri che devono essere seguiti dai valutatori ai sensi dell’art. 23, comma 5 del D.L. n. 73/2022, convertito, con modifiche, dalla L. n. 122/2022, per la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione, design ed ideazione estetica ammissibili al beneficio di cui all’art. 1, commi 198–208 della L. 160/2019, per i periodi di imposta dal 2020 in poi, o nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del D.L. n. 145/2013, convertito in L. n. 9/2014, per i periodi di imposta dal 2015 al 2019, in riferimento a progetti condotti da un soggetto che intenda usufruire (o abbia già usufruito) di tale beneficio, in assenza di constatazione di violazioni circa l’utilizzo del credito d’imposta. 

Linee guida sono state redatte sulla base (oltre che della normativa suindicata) del decreto emanato dal Ministro dello Sviluppo Economico in data 26 maggio 2020) e del decreto emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, in data 27 maggio 2015 nonché tenendo conto della normativa di fonte comunitaria, dei principi generali e dei criteri contenuti nel c.d. Manuale di Frascati * e nel c.d. Manuale di Oslo * e della prassi interpretativa. Le Linee guida verranno successivamente integrate per esaminare casi concreti, determinate tipologie di attività o fattispecie particolari e periodicamente aggiornate per tener conto di modifiche normative, interventi giurisprudenziali o orientamenti di prassi.

* Link esterni verso:
OECD (2015), Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation  OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264239012-en.
Link – OECD/Eurostat (2018), Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th Edition, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264304604-en.

 

Link al testo del Decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit) 4 luglio 2024, recante: «Approvazione della le “Linee Guida” per la corretta applicazione del credito d’imposta in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica (art. 23, comma 5, del D.L. n. 73/2022 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2022 e art. 3, comma 5 del D.P.C.M. 15 settembre 2023)» – Nell’Allegato 1, le Linee Guida integrative per la corretta applicazione del credito d’imposta – Data Versione – Luglio 2024 v. 1.0

Link al Decreto Mimit del 5 giugno 2024 – Credito d’imposta R&S. Modelli di certificazione
Il decreto approva i modelli che il certificatore dovrà compilare per la corretta applicazione del credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design ed ideazione estetica.

Vedi anche:

Servizio on-line di consultazione e presentazione delle candidature all’albo dei certificatori abilitati al rilascio delle certificazioni attestanti la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2023. (Link al sito: https://certificatoricreditors.mimit.gov.it/)




Le novità del D.Lgs. per la revisione del sistema sanzionatorio tributario

Il Decreto Legislativo 14 giugno 2024, n. 87, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2024, è stato emanato ai sensi dell’art. 20 della legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), che provvede alla revisione complessiva del sistema sanzionatorio tributario.

L’articolo 20 della legge n. 111 del 2023 reca i princìpi e i criteri direttivi specifici per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto, di altri tributi erariali indiretti e di tributi degli enti territoriali.

L’obiettivo è quello di raggiungere una maggiore integrazione tra sanzioni amministrative e penali, evitando forme di duplicazione non compatibili con il divieto di bis in idem e, al contempo, di ridurre l’afflittività delle sanzioni, amministrative, penali e tributarie, abbandonando le cc.dd. “maxi-multe”, soprattutto con riferimento alle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive.
Il decreto incide su diverse disposizioni contenute nei decreti legislativi nn. 74 del 2000, 471 e 472 del 1997, che disciplinano il sistema sanzionatorio penale e amministrativo.
Il provvedimento è composto da 7 articoli, e, tranne che per le norme di carattere penale, troverà applicazione per le violazioni poste in essere dal 1° settembre 2024 in poi.
Il filo conduttore della riforma è rappresentato dall’abbassamento delle sanzioni rendendo il sistema repressivo più in linea con il principio di proporzionalità delle sanzioni rispetto alla gravità dell’illecito.

Le principali novità introdotte riguardano:

Crediti inesistenti e non spettanti ed il loro utilizzo

Il decreto introduce all’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 74/2000 due nuove lettere, g-quater) e g-quinquies), le quali, per le finalità di cui al medesimo decreto, precisano, rispettivamente, la definizione di “crediti inesistenti” e di “crediti non spettanti”.

Per crediti inesistenti si intendono:

  •  i crediti che mancano, in tutto o in parte, dei requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento;
  •  i crediti i cui requisiti oggettivi e soggettivi, di cui al n. 1, sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici.

In caso di utilizzo di un credito inesistente, l’art. 13, co. 5, D.Lgs. n. 471/97 dispone che si applica la sanzione pari al 70% del credito utilizzato in compensazione.

I crediti non spettanti sono quelli:

  • fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti, ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento;
  • che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito;
    utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza.

Sanzioni penali

La riforma, dal punto di vista penalistico, si conforma agli orientamenti giurisprudenziali in materia di non punibilità, venendo maggiormente incontro alle esigenze di chi non riesce a pagare quanto dovuto per cause di forza maggiore e di chi, invece, decida di regolarizzare la propria posizione, a seguito del mancato versamento. È prevista una maggiore severità in caso di comportamenti fraudolenti oppure omissivi. La ratio, infatti, è colpire gli evasori, venendo incontro ai contribuenti che si trovano in difficoltà.

Cause di non punibilità

In caso di omessi versamenti di IVA e ritenute, potrebbero venire in rilievo delle cause di non punibilità in presenza di determinati presupposti:

  • deve trattarsi di un’ipotesi di rateazione del debito tributario oggetto di contestazione;
  • il contribuente non ha potuto versare l’IVA o le ritenute dovute per cause di forza maggiore ad esso non imputabili;
  • devono verificarsi crisi di liquidità non transitorie e oggetto di accertamento giudiziale.

Si andrà, invece, a colpire chi compie “comportamenti fraudolenti, simulatori ed omissivi a danno del Fisco”.

I reati di omesso versamento delle ritenute e di omesso versamento IVA (art. 10-bis e 10-ter, D.Lgs. n. 74/00) si realizzano al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. 

Si prevede che non sia punibile il contribuente che si adegua alle indicazioni rese dall’amministrazione competente mediante circolari, interpelli o consulenze, provvedendo, entro i successivi sessanta giorni dalla data di pubblicazione delle stesse, alla presentazione della dichiarazione integrativa e al versamento dell’imposta dovuta, sempreché la violazione sia dipesa da obiettive condizioni d’incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria.

È esclusa anche la punibilità dei reati di riscossione per i contribuenti che non siano in regola con il fisco per cause a loro non imputabili. Il giudice tiene conto della crisi non transitoria di liquidità dell’autore dovuta alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi.

Sequestro finalizzato alla confisca

Si prevede una limitazione dell’ambito applicativo del sequestro finalizzato alla confisca, per cui non si potrà procedere allo stesso, se non in presenza di rischi concreti di dispersione del patrimonio. La necessità di ricorrere a sequestro e confisca può essere determinata presuntivamente, tenendo conto delle condizioni economiche del debitore e della gravità del reato commesso.
Non sarà necessario procedere al sequestro nel caso in cui, invece, il reo stia regolarizzando la sua posizione debitoria, se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che, in detti casi, il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti.

Dimezzamento delle sanzioni e non applicazione di pene

Un ulteriore alleggerimento del carico afflittivo è previsto nei casi in cui il debitore, prima della chiusura del dibattimento di primo grado, provveda ad estinguere il debito, oppure si accordi con l’amministrazione per una rateizzazione dello stesso. Infatti, le pene per i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie se, prima della chiusura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, è estinto. Quando, prima della chiusura del dibattimento, il debito è in fase di estinzione, mediante rateizzazione, anche a seguito delle procedure conciliative e di adesione all’accertamento, l’imputato ne dà comunicazione al giudice che procede, allegando la relativa documentazione, e informa contestualmente l’Agenzia delle entrate con indicazione del relativo procedimento penale.

Recidiva

Qualora il contribuente, dopo 3 anni dalla condanna passata in giudicato o divenuta inoppugnabile, compia una violazione analoga a quella precedente, gli verrà inflitta una sanzione raddoppiata.

Sanzioni in caso di omessa e infedele dichiarazione dei redditi

Riduzioni delle sanzioni massime

In caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, le sanzioni massime sono ridotte dal 140% al 120% delle imposte dovute.
Altra riduzione riguarderà i casi di presentazione della dichiarazione oltre il termine di 90 giorni. In questo caso se la dichiarazione viene presentata in ritardo, ma comunque prima di eventuali accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, si applica, sull’ammontare delle imposte dovute, la sanzione prevista per l’omesso versamento (che dal 30% passa al 25%) aumentata al triplo (75%).

Se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un’imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, viene, inoltre, prevista una sanzione fissa del 70%, con un minimo di 150 euro in caso di dichiarazione infedele. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d’imposta ovvero indebite deduzioni dall’imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte.

Ravvedimento operoso

Altra novità è rappresentata dalla possibilità di applicare, anche in caso di ravvedimento operoso, il “cumulo giuridico” che consente, a fronte di più violazioni, di scontare una sanzione unica debitamente aumentata mediante le regole dettate dal nuovo articolo 12 del D.Lgs. n. 472/1997.

Rapporti tra procedimento penale e processo tributario e ne bis in idem

Uno degli obiettivi della riforma è infatti evitare il “bis in idem”, ovvero che il contribuente sia chiamato a rispondere davanti a un giudice per lo stesso reato. La norma infatti stabilisce che «Quando, per lo stesso fatto è stata applicata, a carico del soggetto, una sanzione penale ovvero una sanzione amministrativa o una sanzione amministrativa dipendente da reato, il giudice o l’autorità amministrativa, al momento della determinazione delle sanzioni di propria competenza e al fine di ridurne la relativa misura, tiene conto di quelle già irrogate con provvedimento o con sentenza assunti in via definitiva».

Con l’introduzione delle nuove disposizioni, nell’ambito di procedimenti concernenti i reati di cui al D.Lgs. n. 74/2000, il giudice deve tenere in considerazione le definizioni raggiunte in sede amministrativa e giudiziaria concernenti i medesimi fatti. In particolare, il nuovo articolo 20 del citato decreto sancisce che le sentenze rese nel processo tributario, divenute irrevocabili, e gli atti di definitivo accertamento delle imposte in sede amministrativa, anche a seguito di adesione, aventi come oggetto violazioni derivanti dai medesimi fatti per cui è stata esercitata l’azione penale, possono essere acquisiti nel processo penale ai fini della prova del fatto in essi accertato. Al novellato articolo 21-bis è previsto, altresì, che la sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, abbia, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, relativamente ai fatti accertati. Inoltre, introducendo il nuovo articolo 21-ter, il decreto rafforza il divieto di duplicazione dei procedimenti e delle sanzioni nei confronti della medesima persona.

Le sanzioni a società ed enti con o senza personalità giuridica

Il decreto interviene anche sul decreto legislativo n. 472/1997, prevedendo, tra l’altro, che la disciplina delle violazioni e delle sanzioni tributarie deve essere improntata anche ai principi di proporzionalità e offensività. Il nuovo articolo 2 sancisce che la sanzione pecuniaria relativa al rapporto tributario proprio di società o enti, con o senza personalità giuridica, di cui agli articoli 5 e 73 del Tuir, è esclusivamente a carico della società o dell’ente. Resta ferma, nella fase di riscossione, la disciplina sulla responsabilità solidale e sussidiaria prevista dal Codice civile per i soggetti privi di personalità giuridica. Nel caso in cui si dimostri che la persona giuridica, la società o l’ente privo di personalità giuridica sono fittiziamente costituiti o interposti, la sanzione è irrogata nei confronti del soggetto che ha agito per loro conto.

Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

Si prevede un’attenuazione delle sanzioni tributarie in caso di reddito dichiarato inferiore a quello accertato o in caso di un’imposta inferiore a quella dovuta o di un credito superiore a quello spettante: in tale caso si applicherà la sanzione amministrativa del 70% della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato, con un minimo di 150 euro. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione si rilevano indebite detrazioni d’imposta ovvero indebite deduzioni dall’imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte.
Nel caso in cui non siano dovute imposte, le sanzioni possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili. È punito con una sanzione pari al 50% del tributo chi effettua cessioni di beni senza addebito d’imposta, qualora il bene sia trasportato in altro Stato membro dal cessionario o da terzi per suo conto e il bene non risulti pervenuto in detto Stato entro novanta giorni dalla consegna.

Link al testo del Decreto Legislativo 14 giugno 2024, n. 87, recante: «Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell’articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111». Il provvedimento è entrato in vigore il 29 giugno 2024. Tuttavia, le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

Fonte: Ufficio per il programma di Governo, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Sito www.programmagoverno.gov.it




Riforma fiscale. Dal Governo il via libera definitivo al decreto legislativo per il riordino del sistema nazionale della riscossione

Il Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2024, ha approvato in via definitiva il decreto legislativo, recante: «Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione».

 In attesa del testo definitivo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, preleva la bozza del decreto legislativo coordinata con la relazione illustrativa.

 

Questo il link:
https://www.finanzaefisco.com/wp-content/uploads/SchRisc.pdf




Adempimento collaborativo, concordato preventivo biennale e termini fiscali. Le disposizioni correttive | Il testo trasmesso alle Commissioni parlamentari coordinato dalle relazioni, ATN e l’AIR

Trasmesso il 27 giugno 2024, al fine dell’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 20 giugno 2024, recante: «Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale».
Atto del Governo: 170

Lo schema di decreto legislativo, che è costituito di tre articoli, modifica tre diversi decreti legislativi attuativi della delega fiscale.

 In particolare:

  • l’articolo 1 apporta varie modifiche al decreto legislativo, 5 agosto 2015, n. 128, come modificato dal decreto legislativo n. 221 del 2023, avente ad oggetto le disposizioni in materia di adempimento collaborativo. In particolare viene introdotta una specifica sanzione nell’ipotesi di certificazione infedele del sistema integrato di rilevazione dei rischi fiscali e vengono precisati alcuni effetti dell’adempimento collaborativo con particolare riferimento alle fattispecie cui sono applicabili sanzioni;
  • l’articolo 2 contiene le modifiche e le integrazioni al decreto legislativo n. 1 del 2024 avente ad oggetto razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari. In particolare vengono modificati i termini per la trasmissione dei programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati per l’applicazione degli indici ISA; vengono precisati i termini per i versamenti periodici con riferimento al mese di dicembre; vengono modificati i termini per i versamenti IVA per i contribuenti minori; vengono modificate le modalità per la messa disposizione delle dichiarazioni precompilate (a decorrere dal 2025); vengono ridefiniti i termini iniziali e finali per la presentazione della dichiarazione dei redditi in via telematica sia per i contribuenti IRPEF che per i contribuenti IRES; vengono integrate le informazioni che devono essere messe a disposizione del contribuente nel cassetto fiscale; viene chiarito il contenuto della trasmissione telematica dell’importo complessivo dei corrispettivi giornalieri anonimi in capo ai soggetti obbligati;
  • l’articolo 3 reca disposizioni integrative e correttive in materia di concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo n. 13 del 2024. In particolare: è modificato il termine per la messa a disposizione dei contribuenti dei programmi informatici ai fini dell’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale; è modificato il termine per l’adesione alla proposta di concordato preventivo biennale; sono introdotte ulteriori cause di esclusione dalla proposta di concordato preventivo biennale; vengono ad essere modificati i valori da prendere in considerazione ai fini del concordato preventivo biennale con riferimento al reddito da lavoro autonomo e al reddito d’impresa, nonché ai fini dell’individuazione del valore della produzione netta ai fini IRAP; viene modificata la disciplina relativa agli acconti anche con riferimento ai contribuenti che rientrano nel regime forfetario; sono individuate nuove cause di cessazione e una nuova causa di decadenza dal concordato.

Link al testo dell’atto del Governo n. 170, contente lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 20 giugno 2024, recante: «Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale», trasmesso il 27 giugno 2024, al fine dell’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari.

 

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate allo schema di decreto legislativo trasmesso il 27 giugno 2024 alla Camera dei Deputati.

 

La ratio dello schema “preliminare” di decreto legislativo con le disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale

Link al testo della relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo con le disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale

 

La relazione tecnica dello schema di decreto legislativo con le disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale

Link al testo della relazione tecnica dello schema di decreto legislativo con le disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale

 

L’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) e dell’analisi tecnico-normativa (ATN)

Link al testo dell’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) e dell’analisi tecnico-normativa (ATN)




Sistema sanzionatorio tributario. In Gazzetta il decreto legislativo per la revisione

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2024 il Decreto Legislativo 14 giugno 2024, n. 87, recante: «Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell’articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111». Il provvedimento è entrato in vigore il 29 giugno 2024. Tuttavia, le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

 

Il Decreto Legislativo si compone dei seguenti articoli:

Art. 1 – Disposizioni comuni alle sanzioni amministrative e penali

Art. 2 – Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

Art. 3 – Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

Art. 4 – Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti

Art. 5 – Disposizioni transitorie e finali

Art. 6 – Disposizioni finanziarie

Art. 7 – Entrata in vigore

 

Il decreto delegato apporta modifiche alle norme in materia di violazioni e sanzioni tributarie di cui:

  • al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, recante «Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205.»;
  • alle disposizioni attuative del codice di procedura penale, D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271;
  • al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , recante: «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»;
  • al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante: «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito»;
  • al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, recante: «Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’art. 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662»;
  • al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 , recante: «Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’art. 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662. »;
  • al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, recante: «Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell’art.3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662.».



Al via le comunicazioni di anomalie nei dati degli ISA relative al triennio 2020-2021-2022

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 281202/2024 del 1° luglio 2024 individuate le anomalie nei dati degli ISA, afferenti il triennio di imposta 2020-2022, che saranno comunicate ai contribuenti interessati mediante pubblicazione nel proprio “Cassetto fiscale”.

I destinatari delle comunicazioni di anomalie nei dati degli Indici sintetici di affidabilità, all’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate (accessibile con le credenziali SPID, CIE, CNS o rilasciate dall’Agenzia), troveranno un avviso personalizzato nell’area autenticata. Sarà, altresì, inviato un messaggio, tramite posta elettronica o tramite posta elettronica certificata (PEC), con cui è data comunicazione che la sezione degli studi di settore/ISA del “Cassetto fiscale” è stata aggiornata con la pubblicazione delle citate comunicazioni di anomalie.

I contribuenti, in relazione alle citate comunicazioni di anomalie, potranno fornire chiarimenti e precisazioni, inviando eventuali risposte o direttamente o per il tramite del proprio intermediario, utilizzando esclusivamente lo specifico software gratuito reso disponibile dall’Agenzia delle entrate, sul sito istituzionale.

Gli elementi giustificativi eventualmente forniti secondo le modalità innanzi descritte, saranno successivamente resi disponibili all’interno del “Cassetto fiscale” mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° luglio 2024, prot. n. 281202/2024, «Definizione delle modalità con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti tenuti all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 o dei loro intermediari, elementi e informazioni al fine di introdurre nuove e più  avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili – disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190», pubblicato il 01.07.2024 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 




Nuova stretta sulle compensazioni a decorrere dal 1° luglio 2024. Prime istruzioni

Con la circolare n. 16 del 28 giugno 2024, l’Agenzia delle entrate, ha fornito le prime istruzioni sulle novità in materia di compensazioni dei crediti introdotte prima dalla legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi da 94 a 98, della L. 30 dicembre 2023, n. 213) e successivamente dell’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, che ha sostituito il comma 49-quinquies dell’articolo 37 del citato D.L. n. 223 del 2006.

Nel documento di prassi esaminato:

  • l’obbligo generalizzato di effettuare la compensazione dei crediti per mezzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (art. 1, comma 95, della legge di bilancio 2024), anche con riferimento ai crediti maturati nei confronti dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (art. 1, commi 94, lettera a), 97, lettera a), e 98, della legge di bilancio 2024);
  • l’esclusione, a decorrere dal 1° luglio 2024, dalla facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché di carichi affidati all’agente della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell’articolo 38-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, di importo complessivamente superiore a 100.000 euro (articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39).

 

Obbligo di utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate in caso di compensazione

 

Come evidenzia la circolare, per effetto delle modifiche introdotte dal comma 95 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2024, tutti i versamenti unitari da effettuare mediante l’utilizzo di crediti in compensazione, a decorrere dal 1° luglio 2024, devono essere eseguiti «esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate».

A partire dal 1° luglio 2024, l’obbligo sussiste, quindi, anche nel caso in cui la compensazione dei crediti con i debiti sia solo parziale, con modello F24 non a “saldo zero”. Peraltro, a giudizio dei tecnici di via Giorgione, tale obbligo si estende anche alla compensazione “verticale”, che interviene nell’ambito dello stesso tributo (ad esempio “acconti IRES con saldi IRES a credito”), nel caso in cui questa venga esposta nel modello F24.

In caso di delega con compensazione e saldo maggiore di zero, pertanto, laddove la stessa venga eseguita in data uguale o successiva al 1° luglio 2024, potranno essere utilizzati solo i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, non rilevando:

  • l’eventuale prenotazione effettuata entro il 30 giugno 2024 tramite i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati;
  • l’eventuale invio del modello F24 all’intermediario in data anteriore al 1° luglio 2024.

 

ATTENZIONE – Rientra, inoltre, nell’obbligo generalizzato di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate la delega con compensazione e saldo maggiore di zero eseguita il 1° luglio 2024, per effetto del rinvio del termine di versamento del 30 giugno 2024 (che quest’anno scade la domenica) al primo giorno lavorativo successivo, secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70.

 

Tale obbligo sussiste inoltre, a decorrere dal 1° luglio 2024, anche per l’utilizzo in compensazione dei crediti indicati all’articolo 1, comma 94, lettera a), della legge di bilancio 2024, ossia i crediti maturati:

  • a titolo di contributi nei confronti dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
  • a titolo di premi e accessori nei confronti dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

In sostanza, il citato l’obbligo di utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate riguarda tutte le compensazioni, sia quelle orizzontali, sia quelle verticali, nonché quelle comprendenti crediti maturati nei confronti dell’INPS e dell’INAIL.

 

Carichi affidati all’Agente della riscossione per importi superiori a 100mila euro. Esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione

 

Come anticipato, la legge di Bilancio 2024 prima e il decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 poi, hanno modificato l’articolo 37 del D.L. n. 223 del 2006. In base alle citate disposizioni, dal 1° luglio 2024 entra in vigore il divieto di avvalersi dell’istituto della compensazione per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo superiori a 100.000 euro. Divieto che opera sia per i crediti di natura erariale sia agevolativa. A tal riguardo, nella circolare n. 16 del 28 giugno 2024 chiarito che i carichi affidati all’agente della riscossione per i quali è stata concessa la rateazione, ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 1973, non contribuiscono, al raggiungimento della predetta soglia di 100.000 euro qualora le rate scadute siano state regolarmente pagate, ovvero quando il mancato o tardivo pagamento delle rate scadute non ha comportato la decadenza dal beneficio del relativo piano di rateazione. Allo stesso modo, anche in caso di adesione alla c.d. “Rottamazione-quater”) per la quale sia in essere il pagamento rateale, l’importo oggetto di definizione non contribuisce al raggiungimento della soglia qualora siano state versate tutte le rate nei termini previsti dal piano di rateazione. La decadenza dalla definizione agevolata dovuta all’omesso, insufficiente o tardivo versamento superiore a cinque giorni di una delle rate comporta, invece, che l’ammontare di tutto il carico residuo affidato all’agente della riscossione rilevi a tal fine.

Infine, nel documento di prassi, confermato che il divieto alla compensazione viene meno a partire dalla data in cui l’importo complessivo dei carichi affidati all’agente della riscossione e relativi accessori è ridotto a un ammontare inferiore o pari a 100.000 euro, per effetto:

  • della sospensione giudiziale o amministrativa dei carichi affidati;
  • della concessione, da parte dell’agente della riscossione, di un piano di rateazione finalizzato all’estinzione dei debiti, per il quale non sia intervenuta la decadenza dal beneficio della rateazione;
  • del pagamento delle somme dovute.

La nuova formulazione del comma 49-quinquies dell’articolo 37 del D.L. n. 223 del 2006, introdotta dall’articolo 4, comma 2, del D.L. n. 39 del 2024,  inoltre, – facendo salve, al terzo periodo, «le previsioni di cui al quarto periodo dell’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122» – consente il pagamento, anche parziale, delle somme affidate per imposte erariali e relativi accessori mediante l’utilizzo in compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte.

La rimozione, o la riduzione fino a 100.000 euro di importo complessivo, dei carichi affidati all’agente della riscossione per imposte erariali e relativi accessori, potrà, pertanto, essere conseguita dal contribuente anche per mezzo dell’utilizzo in compensazione di crediti concernenti le sole imposte erariali.

 

ATTENZIONE – Per gli atti di recupero di crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione – emessi ai sensi dell’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge finanziaria 2005, oppure ai sensi dell’articolo 38-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 – restano, tuttavia, ferme le specifiche disposizioni normativeche non consentono, ai fini della loro definizione, di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

I debiti riguardanti tali atti, pertanto, ai fini della rimozione dell’inibizione in esame, dovranno essere estinti o ridotti esclusivamente per mezzo del relativo pagamento senza compensazione.

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 16 del 28 giugno 2024, con oggetto: RISCOSSIONE – COMPENSAZIONE – Obbligo di utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate in caso di compensazione – Divieto in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori ad euro 100.000 – Preclusione alla possibilità di portare in compensazione i crediti fiscali ex art. 37, comma 49-quinquies, D.L. n. 223/2006) – Debiti che concorrono al raggiungimento dei 100.000 euro – Crediti per i quali opera l’esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione – Coordinamento con il divieto alle compensazioni di cui all’articolo 31 del D.L. n. 78 del 2010 – Art. 1, commi da 94 a 98, della L. 30/12/2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024) – Art. 4, commi 2 e 3, del D.L. 29 marzo 2024, n. 39, conv. con mod., dalla L. 23 maggio 2024, n. 67 – Modifiche alle procedure di compensazione di crediti di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/97 – Art. 37, comma 49-quinquies, del D.L. 04/07/2006, n. 223, conv. con mod., dalla L. 04/08/2006, n. 248 – Art. 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241