Smart working e lavoro frontaliero. I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Con la circolare n. 25 del 18 agosto 2023, l’Agenzia delle entrate ha fornito gli attesi chiarimenti sull’imposizione del lavoro prestato attraverso il ricorso alla forma organizzativa da remoto o agile (smart working) e in materia di lavoro frontaliero, alla luce delle novità introdotte dall’ultimo accordo tra Italia-Svizzera e dalla legge 13 giugno 2023, n. 83. Con la citata circolare, si forniscono, in particolare, chiarimenti e istruzioni applicative sui profili fiscali del lavoro da remoto (c.d. smart working), focalizzando l’attenzione sui più recenti orientamenti della prassi sul punto, anche ai fini dell’applicazione dei regimi agevolativi rivolti alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia per svolgere un’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano, disciplinati dall’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (c.d. «regime speciale per lavoratori impatriati»), nonché dall’articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 («regime speciale per docenti e ricercatori»). Nel corposo documento di prassi, spazio anche alla speciale disciplina concernente i lavoratori “frontalieri”, alla luce anche dei recenti sviluppi e del nuovo Accordo internazionale siglato con la Svizzera, e delle novità introdotte dalla relativa legge di ratifica (legge 13 giugno 2023 n. 83).

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 25 del 18 agosto 2023, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di lavoro dipendente – Profili fiscali del lavoro da remoto (c.d. smart working) e disciplina tributaria dei lavoratori frontalieri – Novità introdotte dalla legge n. 83 del 2023 (Accordi tra Italia-Svizzera) – Art. 2 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – L. 13/06/2023, n. 83

 

Le risposte agli interpelli richiamate nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 25 del 18 agosto 2023 sui profili fiscali del lavoro da remoto (smart working) e disciplina tributaria dei lavoratori frontalieri

 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate n. 50 del 17 gennaio 2023
Residenza fiscale, prestazione di lavoro dipendente all’estero ed emergenza Covid

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate n. 55 del 17 gennaio 2023
Trattamento fiscale IRPEF di un soggetto residente in Svizzera che svolge attività di lavoro dipendente in modalità agile per una società italiana – Applicazione della Convenzione tra l’Italia e la Svizzera per evitare le doppie imposizioni

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate n. 99 del 19 gennaio 2023
Assoggettamento a imposizione in Italia di redditi da lavoro dipendente prodotti in smart working in Italia da soggetto italiano residente all’estero

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate n. 127 del 20 gennaio 2023
Imponibilità nel territorio dello Stato di redditi da lavoro dipendente corrisposti a fronte di attività svolta nel territorio dello Stato in modalità smart working a favore di datore di lavoro non residente ai sensi dell’articolo 15 della Convenzione stipulata tra Italia e Regno Unito per evitare le doppie imposizioni

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate n. 173 del 27 gennaio 2023
Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera: residenza fiscale, tie breaker rules e criterio dell’abitazione permanente

 

 

 

 

 




Emersione delle cripto-attività. Domanda e versamento entro il 30 novembre 2023

L’articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha introdotto una procedura di regolarizzazione delle cripto-attività.

Tale procedura consente alle persone fisiche, agli enti non commerciali e alle società semplici ed equiparate residenti in Italia che detengono cripto-attività entro la data del 31 dicembre 2021 in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale previsti dall’articolo 4, comma 1, del decreto 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 e/o hanno omesso di indicare i relativi redditi nella propria dichiarazione annuale dei redditi, di regolarizzare la propria posizione presentando spontaneamente apposita istanza e versando un importo commisurato al valore delle cripto- attività e/o dei redditi non dichiarati.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 290480 del 7 agosto 2023 è stato approvato il relativo modello di presentazione dell’istanza, unitamente alle relative istruzioni e ad uno schema per la redazione della relazione di accompagnamento e per la predisposizione della relativa documentazione probatoria.

 

Non è possibile regolarizzare cripto-attività frutto di attività illecite o acquistate attraverso proventi derivanti da attività illecite

 

La regolarizzazione delle cripto-attività avviene a seguito della dimostrazione della irrilevanza penale della provenienza delle somme investite, ivi compresi i delitti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e successive modificazioni nonché i delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale. A tal fine il contribuente allega al modello approvato una relazione di accompagnamento con relativa documentazione probatoria, unitamente ai dati e alle informazioni utili per la determinazione del valore al termine di ciascun periodo d’imposta e/o al termine del periodo di detenzione delle cripto- attività e/o dei relativi redditi omessi, agli effetti delle imposte sostitutive e delle sanzioni.

A titolo esemplificativo e non tassativo, potrà essere considerata documentazione probatoria: contabili bancarie relative all’acquisto delle cripto-attività indicate nel modello, wallet address, numeri di transactionID e ogni altra eventuale documentazione rilasciata dagli intermediari da cui si evinca con certezza la riconducibilità delle cripto- attività al soggetto che presenta l’istanza.

 

Il comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 7 agosto 2023

 

Regolarizzazione delle cripto-attività possedute al 31 dicembre 2021 

 

Approvato il modello: domanda e versamento entro il 30 novembre 2023

Pronti modello e istruzioni per regolarizzare le cripto-attività detenute e/o i relativi redditi realizzati entro il 31 dicembre 2021.

Un provvedimento firmato oggi (Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 7 agosto 2023, prot. n. 290480/2023, pubblicato il 07.08.2023) approva lo schema di domanda e fissa il calendario e le regole per accedere alla procedura prevista dall’ultima Legge di Bilancio (n. 197/2022). La richiesta deve essere presentata entro il prossimo 30 novembre dopo aver versato la sanzione per la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW) e/o l’imposta sugli eventuali redditi derivanti dalle cripto-attività. La procedura è aperta ai contribuenti persone fisiche, agli enti non commerciali e alle società semplici residenti in Italia. Con il provvedimento di viene inoltre approvato uno schema della relazione di accompagnamento che deve essere allegata all’istanza.

 

I soggetti interessati

 

Possono accedere alla regolarizzazione le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate (ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. n. 917/1986), residenti in Italia che entro il 31 dicembre del 2021 possedevano cripto-attività in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale e/o hanno omesso di indicare i relativi redditi in dichiarazione. La regolarizzazione è ammessa relativamente ai periodi d’imposta, fino al 2021, per i quali non sono ancora scaduti i termini per l’accertamento o per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione e quelli ai fini delle imposte sui redditi ed eventuali addizionali.

 

I tempi e le istruzioni

 

L’istanza va inviata, esclusivamente via Pec, entro il prossimo 30 novembre, alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale nell’ultimo anno d’imposta interessato dalla procedura. Alla richiesta va allegata la ricevuta del versamento F24, da effettuare in un’unica soluzione, e la relazione di accompagnamento con la documentazione utile a dimostrare la provenienza delle somme investite, come per esempio le contabili bancarie relative all’acquisto delle cripto-attività e ogni altro documento da cui si evinca la riconducibilità delle cripto-attività al richiedente. La procedura prevede il pagamento di una sanzione per la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale pari allo 0,5% del valore delle cripto-valute non dichiarate per ciascun anno e/o il pagamento di una imposta sostitutiva pari al 3,5% del valore delle cripto-attività, incluse le cripto-valute, cui si riferiscono i redditi omessi.

Con una risoluzione (n. 50 E del 9 agosto 2023) saranno istituiti i codici tributo per i versamenti, che non possono essere effettuati in compensazione

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 7 agosto 2023, prot. n. 290480/2023, recante: «Disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 138 a 142 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per la regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi», pubblicato il 07.08.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 50 del 9 agosto 2023, con oggetto: RISCOSSIONE – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), delle somme dovute per la regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi, di cui all’articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

 

 




In Gazzetta la Legge Delega per la riforma fiscale

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2023, la Legge 9 agosto 2023, n. 111, recante: «Delega al Governo per la riforma fiscale.».

Link al testo della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante: «Delega al Governo per la riforma fiscale.». Pubblicata in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 189 del 14 agosto 2023 e in vigore da 29 agosto 2023.




Ddl per la delega al Governo per la riforma fiscale. Approvato definitivamente dalla Camera

Con 184 voti favorevoli, 85 contrari, la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge, Atto Camera 1038-B, contenente la «Delega al Governo per la riforma fiscale».

 

Link al testo della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante: «Delega al Governo per la riforma fiscale.». Pubblicata in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 189 del 14 agosto 2023 e in vigore da 29 agosto 2023.




Il servizio “Esperti” va in ferie




Welfare aziendale 2023. Bonus ai dipendenti con figli a carico, fino a 3mila euro senza Irpef

Pronte le istruzioni per i datori di lavoro che intendono erogare ai propri dipendenti con figli a carico somme o rimborsi a titolo di benefit. La circolare n. 23/E dell’1° agosto 2023 fornisce i chiarimenti sulla nuova disciplina del welfare aziendale, a seguito delle novità introdotte dal “Decreto lavoro che ha innalzato per il 2023 fino a 3mila euro (al posto degli ordinari 258,23 euro) il limite entro il quale è possibile riconoscere ai dipendenti beni e servizi esenti da imposte. Lo stesso decreto (D.L. n. 48/2023) ha inoltre incluso tra i “bonus” che non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica, acqua e gas.

 

La platea dei beneficiari

 

Per i dipendenti con figli fiscalmente a carico, dunque, sono esenti dall’IRPEF, così come dall’imposta sostitutiva sui premi di produttività, i benefit fino a 3mila euro ricevuti dal datore di lavoro. Rientrano nell’agevolazione anche le somme corrisposte o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. La circolare precisa che l’agevolazione si applica in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un solo figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi, e ricorda che, per il Fisco, sono considerati a carico i figli con reddito non superiore a 2.840,51 euro (al lordo degli oneri deducibili). Poiché il beneficio spetta per il 2023, questo limite di reddito – che sale a 4mila euro per i figli fino a 24 anni – deve essere verificato al 31 dicembre di quest’anno. Il documento chiarisce inoltre che la nuova agevolazione spetta a entrambi i genitori anche nel caso in cui si accordino per attribuire la detrazione per figli a carico per intero al genitore che, tra i due, possiede il reddito più elevato.

 

Le regole per l’agevolazione

 

Per accedere al beneficio, il lavoratore deve dichiarare al proprio datore di lavoro di averne diritto, indicando il codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico. Non essendo prevista una forma specifica per questa dichiarazione, la stessa può essere resa secondo modalità concordate tra le due parti. Naturalmente, al venir meno dei presupposti per l’agevolazione – per esempio nel caso in cui, nel corso dell’anno, un figlio non sia più fiscalmente a carico – il dipendente è tenuto a darne tempestiva comunicazione al datore di lavoro. Quest’ultimo recupererà quindi il beneficio non spettante nei periodi di paga successivi e, comunque, entro i termini per le operazioni di conguaglio. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate dell’1° agosto 2023)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23 dell’1° agosto 2023, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di lavoro dipendente – Lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico – Agevolazioni fiscali per il Welfare aziendale – Nuova disciplina temporanea (ambito applicativo) – Periodo d’imposta 2023 – Innalzamento a euro 3.000 del limite di esenzione dei fringe benefit – Art. 51, comma 3, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 40, comma 1, del D.L. 04/05/2023, n. 48, conv., con mod., dalla L. 03/07/2023, n. 85

 

 

Il punto INPS sul trattamento contributivo dei premi di risultato trasformati in misure di welfare

 

Nel corso degli ultimi anni il legislatore è più volte intervenuto per ampliare le misure volte a favorire l’erogazione di interventi di welfare aziendale a favore dei lavoratori subordinati, in particolare con le leggi n. 208/2015, n. 232/2016, n. 205/2017 e, da ultimo, con il decreto-legge n. 48/2023.

A tal riguardo, con circolare 31 maggio 2023, n. 49, l’Inps ripercorre i più recenti sviluppi della normativa e della prassi in materia di premi di risultato trasformati in misure di welfare.

La circolare ricorda che l’art. 40, del cosiddetto Decreto Lavoro (decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48) ha previsto, limitatamente al periodo d’imposta 2023 e solo per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste, l’elevazione da 258,23 a 3mila euro, del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente. (Vedi per un approfondimento la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23 dell’1° agosto 2023).

Alla restante platea di lavoratori dipendenti continuerà ad applicarsi l’ordinario regime di esenzione ex art. 51, comma 3, del TUIR, il quale prevede, da un lato, una soglia di esenzione fino a 258,23 euro e, dall’altro, non si estende ai rimborsi e alle somme erogate per il pagamento delle bollette di luce e gas, per i quali resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito imponibile da lavoro dipendente.

Link al testo della circolare Inps n. 49 del 31 maggio 2023, con oggetto: WELFARE AZIENDALE – Lavoratori subordinati – Regime previdenziale di cui in relazione ai benefit – Ricognizione del relativo quadro normativo e delle interazioni con il trattamento contributivo dei premi di risultato trasformati in misure di welfare