SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 14/15 del 2023

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

 

Tramite il link sottostante potrai scaricare e compilare la cedola per l’abbonamento a “Finanza & Fisco” o il suo rinnovo

(https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/)

 

Speciale Modulistica 2023

I modelli 730/2023 concernenti l’anno 2022, con le relative istruzioni

Modelli e Istruzioni

 

 

Modello 730 del 2023. Le novità

 

La nuova modulistica 2023 per la dichiarazione mod. 730

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 febbraio 2023, prot. n. 34545/2023: «Approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2023 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale»

 

La circolare per la liquidazione ed il controllo del mod. 730/2023 aggiornata il 26 aprile 2023

Link al testo della circolare per la liquidazione ed il controllo del mod. 730/2023, contenente le “Istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei professionisti abilitati e dei CAF” (Doc. prelevato il giorno 28/04/2023) – Allegato C al Provvedimento 24 febbraio 2023, Prot. n. 52627/2023, aggiornamento al 26 aprile 2023

 

I modelli e le istruzioni sono stati prelevati dal sito internet: www.agenziaentrate.it il giorno 26.04.2023 e tengono conto delle modifiche apportate dal Comunicato (errata-corrige) del 26 aprile 2023.

I documenti sono integrati dai link alle circolari e risoluzioni richiamate

 

Vedi anche, il “vademecum” (circolare 24 del 7 luglio 2022) delle Entrate per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativo al periodo di imposta 2021. Una guida per i contribuenti, con la trattazione sistematica delle disposizioni riguardanti ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al CAF o al professionista abilitato e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria. Il documento diffuso sotto forma di circolare tiene conto delle novità normative ed interpretative intervenute relativamente all’anno d’imposta 2021 (valido, per la quasi generalità dei casi, per il periodo di d’imposta 2022).

Con circolare n. 28 del 25 luglio 2022, l’Agenzia delle entrate ha diffuso il seguito della citata circolare 24 del 7 luglio 2022. Con la seconda parte della Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2021, l’Agenzia fornisce una trattazione sistematica delle disposizioni normative e delle indicazioni di prassi riguardanti le detrazioni pluriennali relative a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, Sisma bonus, Bonus verde, Bonus facciate, Eco bonus e Superbonus, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato, e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria.

I chiarimenti forniti sono rivolti essenzialmente ai soggetti che possono utilizzare, ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi, il modello 730/2022; per ragioni di completezza espositiva, tuttavia, vengono richiamati altri soggetti che, seppur beneficiari delle agevolazioni fiscali, non possono utilizzare il predetto modello 730/2022.

Le circolari, che fanno seguito alle precedenti edizioni pubblicate con le circolari del 4 aprile 2017, n. 7/E, del 27 aprile 2018, n. 7/E, del 31 maggio 2019, n. 13/E, dell’8 luglio 2020, n. 19/E, e del 25 giugno 2021, n. 7/E, tengono conto delle novità normative ed interpretative intervenute relativamente all’anno d’imposta 2021.

 

Tutte le guide pubblicate dall’Agenzia delle entrate

 

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 7 del 4 aprile 2017 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità.

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 7 del 27 aprile 2018 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità.

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 13 E del 31 maggio 2019 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità.

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 19 E dell’8 luglio 2020 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità.

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 7 E del 25 giugno 2021 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per e per l’apposizione del visto di conformità – Raccolta dei principali documenti di prassi

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 24 E del 7 luglio 2022 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per e per l’apposizione del visto di conformità – Raccolta dei principali documenti di prassi – Parte prima – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28 del 25 luglio 2022, con oggetto: Detrazioni pluriennali relative a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, Sisma bonus, Bonus verde, Bonus facciate, Eco bonus e Superbonus – Obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato, e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria – Raccolta dei principali documenti di prassi utili per la compilazione della Dichiarazione 730 o Redditi 2022 – Parte seconda

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Modello 730 del 2023. Le novità

Pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate il comunicato 26 aprile 2023 per l’aggiornamento delle istruzioni al modello 730/2023. L’aggiornamento si è reso necessario per la correzioni alcuni errori materiali di non particolare rilevanza. (link il testo integrale del comunicato correttivo).

Ciò detto, vediamo ora quali sono le novità del nuovo 730/2023 per l’anno d’imposta 2022, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 febbraio 2023, prot. n. 34545/2023.

Nel nuovo modello trovano spazio diverse novità, tra cui la rimodulazione degli scaglioni di reddito e la ridefinizione delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente, pensione e per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Al debutto il bonus riconosciuto per le spese relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili e quello per le spese sostenute per fruire di attività fisica adattata (Afa), ossia di programmi di esercizi fisici destinati alle persone che hanno patologie croniche o disabilità fisiche e che li eseguono in gruppo sotto la supervisione di un professionista, per migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione. Nel nuovo modello è inserito anche il credito d’imposta per le erogazioni liberali alle fondazioni ITS Academy. Il bonus spetta nella misura del 30 per cento delle somme erogate ed è elevato al 60 per cento se le erogazioni sono dirette alle fondazioni ITS Academy che operano in territori con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale. Di seguito, le principali modifiche introdotte nel modello 730/2023.

 

Le principali novità contenute nel modello 730/2023

 

Modifica scaglioni di reddito e delle aliquote IRPEF

 

A seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022 — in “Finanza & Fisco” n. 40/2021, pag. 2773) all’articolo 11, comma 1, del TUIR, sono state modificate le aliquote IRPEF da applicare ai redditi da 15.000 euro a 50.000 euro ed è stato ampliato lo scaglione di reddito a cui si applica l’aliquota più alta del 43%. (Vedi. Tabella n. 1 in appendice istruzioni modello 730/2023).

 

Rispetto alla previgente disciplina:

  • la seconda aliquota è ridotta dal 27 al 25 per cento;
  • la terza aliquota è ridotta dal 38 al 35 per cento e si applica ai redditi fino a 50.000 euro;
  • è soppressa l’aliquota del 41 per cento;
  • i redditi sopra i 50.000 euro sono tassati al 43 per cento.

 

Rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente

 

È stato innalzato a 15.000 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi da lavoro dipendente pari a 1.880 euro. La detrazione spettante è aumentata di 65 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 euro e 35.000 euro (v. Tabella n. 6 in appendice istruzioni modello 730/2023, sotto riportata).

 

 

Rimodulazione delle detrazioni per redditi di pensione

 

È stato innalzato a 8.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi di pensione pari a 1.955 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 e 29.000 euro (v. Tabella n. 7 in appendice istruzioni modello 730/2023 sotto riportata).

 

 

Rimodulazione delle detrazioni per redditi assimilati e altri redditi

 

È stato innalzato a 5.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e altri redditi pari a 1.265 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 11.001 e 17.000 euro (v. Tabella n. 8 in appendice istruzioni modello 730/2023 sotto riportata).

 

Modifica alla disciplina del trattamento integrativo

 

Il trattamento integrativo è riconosciuto anche ai titolari di reddito complessivo compreso tra 15.001 euro e 28.000 euro a condizione che l’ammontare di alcune detrazioni sia di ammontare superiore all’imposta lorda.

Si ricorda che il comma 3 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022 – in “Finanza & Fisco” n. 40/2021, pag. 2774) ha modificato l’art. 1 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, recante «Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente», rimodulando l’istituto del “Trattamento integrativo” e abrogando l’art. 2 del suddetto decreto legge che aveva introdotto l’ulteriore detrazione fiscale.

Il citato comma 3 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha sostituito il previgente limite di reddito di euro 28.000, con riferimento al quale è spettante il trattamento integrativo, con il nuovo limite di euro 15.000 disponendo inoltre che:

«Il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, a condizione che la somma delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle detrazioni di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-ter, dello stesso testo unico, limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31dicembre 2021, e delle rate relative alle detrazioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettera c), e 16-bis del citato testo unico nonché di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, sia di ammontare superiore all’imposta lorda. Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dal secondo periodo, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l’imposta lorda».

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4 del 18 febbraio 2022 (in “Finanza & Fisco” n. 7/2022, pag. 418) ha fornito puntuali indicazioni circa le nuove modalità di applicazione dell’istituto in oggetto, di cui di seguito si riportano gli aspetti principali.

In sintesi, in materia di trattamento integrativo, la legge di bilancio 2022 ha riconosciuto la possibilità di beneficiare dello stesso:

  • nell’ipotesi in cui il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro, qualora vi sia “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati rispetto alle detrazioni da lavoro dipendente e assimilati; in tal caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare pari a 1.200 euro, da rapportare al periodo di lavoro nell’anno;
  • nell’ipotesi in cui il reddito complessivo sia superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, qualora vi sia, oltre al requisito di cui al precedente punto, anche “incapienza” dell’imposta lorda: determinata secondo le regole ordinarie, rispetto alle detrazioni citate nel comma 3 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234; in tal caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare:
    • pari alla differenza tra la somma delle suindicate detrazioni d’imposta e l’imposta lorda;
    • comunque non superiore a 1.200 euro annui.

Il trattamento integrativo così determinato va comunque rapportato al periodo di lavoro dell’anno.

Per espressa previsione normativa, ai fini del riconoscimento del trattamento integrativo, il reddito complessivo è assunto:

  • considerando per intero i redditi agevolati dei docenti e ricercatori e dei soggetti impatriati;
  • al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze;
  • considerando anche i redditi assoggettati a cedolare secca sugli affitti.

Come chiarito nelle istruzioni al modello 730/2023, chi presta “l’assistenza fiscale ricalcola l’ammontare del trattamento integrativo tenendo conto di tutti i redditi dichiarati e le indica nel prospetto di liquidazione, mod. 730-3, che rilascia al dichiarante dopo avere effettuato il calcolo delle imposte.

Pertanto, se il datore di lavoro non ha erogato, in tutto o in parte, chi presta l’assistenza fiscale riconosce l’ammontare spettante nella presente dichiarazione. Le agevolazioni spettanti sono riconosciute nella presente dichiarazione anche se il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d’imposta”.

Se dal calcolo effettuato da chi presta l’assistenza fiscale l’agevolazione risulta, in tutto o in parte, non spettante, l’ammontare riconosciuto dal sostituto d’imposta in mancanza dei presupposti previsti (ad esempio perché il reddito complessivo risulta superiore al limite previsto), viene recuperato nel mod. 730.

Per consentire a chi presta l’assistenza fiscale di calcolare correttamente il trattamento integrativo, tutti i lavoratori dipendenti (codice 2, 3 o 4 nella colonna 1 dei righi da C1 a C3) devono compilare il rigo C14 del modello 730/2023.

Peraltro, come chiarito nelle istruzioni al modello di Certificazione Unica 2023, il sostituto d’imposta deve obbligatoriamente indicare se ha o meno erogato il Trattamento Integrativo al percipiente (Punto 390 della C.U.) e riportare l’ammontare del trattamento Integrativo eventualmente erogato (Punto 391 della C.U.). Le indicazioni presenti nei suddetti punti della C.U. devono essere obbligatoriamente riportate nel rigo C14 del modello 730/2023.

Sulla base anche di tali informazioni, si procede al riconoscimento ovvero al recupero del Trattamento Integrativo in sede di dichiarazione.

Gli importi delle agevolazioni da erogare o da recuperare in sede di dichiarazione costituiscono una componente positiva o negativa che rileva ai fini della determinazione dell’IRPEF e che trovano una loro collocazione nel modello 730-3, in particolare:

  • Rigo 68 del 730-3 – Trattamento integrativo spettante
  • Rigo 69 del 730-3 – Trattamento integrativo Riconosciuto in dichiarazione
  • Rigo 70 del 730-3 – Restituzione trattamento integrativo non spettante

 

 

Individuazione dei dati presenti in dichiarazione e relativi alla riduzione del Cuneo Fiscale

Al fine della definizione dei criteri di liquidazione e di controllo per la determinazione del Trattamento integrativo, di seguito, si riportano le informazioni presenti nel modello 730/2023 relative al cuneo fiscale.

 

 

 

Eliminazione delle barriere architettoniche

 

Dal 1° gennaio 2022, per le spese sostenute per interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti spetta una detrazione dall’imposta lorda del 75% del limite di spesa calcolato in funzione del tipo di edificio;

Come specifica un’avvertenza contenuta nelle istruzioni alla compilazione “per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022, per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, spetta una detrazione dall’imposta lorda, da ripartire in 5 rate, nella misura del 75% del limite di spesa calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto. Per usufruire dell’agevolazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989. La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito. Qualora le spese sostenute nel 2022, rappresentino una prosecuzione di interventi già iniziati in anni precedenti per le quali spetta la detrazione al 110%, fermi restando tutti i requisiti richiesti per l’applicazione di tale agevolazione, il contribuente può scegliere se continuare a fruire del Superbonus nel limite di spesa di 96.000 euro, comprensivo anche delle spese sostenute nel 2021 per il medesimo intervento, oppure fruire della nuova detrazione nella misura del 75 per cento delle spese sostenute e comunque nei limiti di spesa previsti dalla norma”.

Per saperne di più vedi: risposte a interpello nn. 455 e 456 del 16 settembre 2023, risposta n. 293 del 23 maggio 2022 e circolare n. 23 del 23 giugno 2022 in “Finanza & Fisco” n. 24/2022, pag. 1137).

Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche – righi da E41 a E43: nuovi codici 21 e 22, colonna 2 (Tipologia):

 

 

Detrazione per canoni di locazione ai giovani (nuovo comma 1-ter art 16 del TUIR)

 

Ai giovani fino a 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, è riconosciuta una detrazione pari al 20 per cento del canone di locazione. L’importo della detrazione non può eccedere i 2.000 euro. Questa detrazione è riconosciuta ai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti, che hanno stipulato un contratto di locazione, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l’unità immobiliare o per una porzione di essa da destinare a propria residenza purché il contratto sia stipulato prima del compimento del trentunesimo anno d’età. In tal caso la detrazione spetta solo fino all’anno d’imposta in cui si sono compiuti i 31 anni (Rigo E71 codice 4); Se i 31 anni sono compiuti il 1° gennaio 2022, per il 2022 la detrazione non spetta. Il requisito dell’età è soddisfatto se ricorre anche per una parte dell’anno in cui si intende fruire della detrazione. È necessario che l’immobile affittato sia diverso dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge. La detrazione spetta per i primi quattro anni dalla stipula del contratto. Ad esempio, se il contratto è stato stipulato nel 2022 la detrazione può essere fruita fino al 2025. La detrazione spetta nella misura del 20% del canone di locazione fino ad un massimo di 2.000 euro. Essa non può essere inferiore a 991,60 euro. Tale detrazione spetta per i primi quattro anni e deve essere calcolata in funzione di quanto dichiarato dal contribuente nel rigo E71 nel quale in colonna 1 è presente il codice “4” qualora il Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali (rigo 137 mod. 730-3) non sia superiore ad euro 15.494,00. (Cfr.: circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9 del 1° aprile 2022 (par. 5, in “Finanza & Fisco” n. 16/2022, pag. 735) che ha illustrato le novità per i giovani che prendono in affitto un appartamento. In particolare, in seguito alle modifiche introdotte dalla L. n. 234/2021 viene innalzato da 30 a 31 anni non compiuti il limite di età per beneficiare del bonus. Lo sconto fiscale può coprire fino al 20% dell’ammontare del canone, fino a un importo massimo di 2mila euro, viene esteso da tre a quattro anni e spetta anche nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto una porzione dell’unità immobiliare adibita a residenza (ad esempio una sola stanza).

 

 

Credito d’imposta social bonus

 

Per le erogazioni liberali agli enti del terzo settore è riconosciuto un credito d’imposta pari al 65 per cento dell’importo delle erogazioni stesse da utilizzare in tre quote annuali di pari importo. L’importo del credito d’imposta non può comunque essere superiore al 15 per cento del reddito complessivo. Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile in compensazione. Per le persone fisiche il credito d’imposta è fruibile a decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione liberale. La quota annuale non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi d’imposta successivi, fino ad esaurimento del credito. (Rigo G15, codice 11). (Cfr.: il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 23 febbraio 2022, n. 89, recante: «Regolamento concernente le modalità di attuazione del social bonus».

 

 

Credito d’imposta per attività fisica adattata (Afa)

 

È riconosciuto un credito d’imposta per le spese sostenute per l’attività fisica adattata a coloro che ne hanno fatto richiesta dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate (Rigo G15, codice 12).

Si ricorda che comma 737 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha previsto un credito d’imposta a favore delle persone fisiche che, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, sostengono spese documentate per fruire di attività fisica adattata di cui all’art. 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. Con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 maggio 2022 sono state definite le modalità per l’accesso al credito d’imposta. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 382131 dell’11 ottobre 2022, sono state definite le modalità applicative per il riconoscimento del suddetto credito d’imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa complessivo di 1,5 milioni di euro. Infine, con provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 24 marzo 2023, prot. n. 94779/2023 reso noto che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 97,5838 per cento (dell’importo del credito richiesto). Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute. L’eventuale ammontare del credito d’imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi (cfr. art. 4 del DM).

 

Credito d’imposta per installazione di sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili

 

È riconosciuto un credito d’imposta per le spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto. Il credito è riconosciuto a coloro che ne fanno richiesta dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate (Rigo G15 codice 13).

 

Si ricorda che la legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha previsto un credito d’imposta a favore delle persone fisiche che, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, sostengono spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 maggio 2022 sono definite le modalità per l’accesso al credito d’imposta. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 382045 dell’11 ottobre 2022, sono state definite le modalità applicative per il riconoscimento del suddetto credito d’imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa complessivo di 3 milioni di euro.  Infine, con provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 5 aprile 2023, prot. n. 120748/2023, reso noto che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 9,1514 per cento dell’importo del credito richiesto. Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute. L’eventuale ammontare del credito d’imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi (cfr. art. 4 del DM).

 

Credito d’imposta per le erogazioni liberali a favore delle fondazioni ITS Academy

 

Per le erogazioni liberali in denaro alle ITS Academy è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30 per cento dell’importo delle erogazioni stesse (Rigo G15 codice 14). L’importo del credito d’imposta è elevato al 60 per cento se le erogazioni sono effettuate a favore delle fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale. Il credito d’imposta è utilizzabile in tre quote annuali (Rigo G15 codice 15).

Si ricorda che i bonus pari al 30% o al 60% sono riconosciuto a coloro che effettuano erogazioni liberali a favore delle fondazioni Its Academy, gli Istituti tecnologici superiori previsti dalla legge di riforma n. 99/2022 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati). Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 novembre 2022, prot. n. 414366/2022, sono state definite le modalità di fruizione del credito d’imposta. La citata legge 15 luglio 2022, n. 99 di riforma degli Istituti tecnici superiori ha previsto un credito d’imposta pari al 30% per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di fondazioni Its Academy, cui è affidato il compito di potenziare e ampliare, tramite gli Istituti tecnologici superiori, la formazione professionalizzante nel nostro Paese. Sono ammesse al beneficio le elargizioni effettuate con versamento bancario o postale o altri sistemi di pagamento così come donazioni, lasciti e altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche. Il credito d’imposta sale al 60% se la fondazione beneficiaria opera in province con un tasso di disoccupazione superiore a quello medio nazionale.

 

Credito d’imposta per bonifica ambientale

 

Se in possesso dell’attestazione rilasciata dal portale gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex Ministero della Transizione ecologica), è possibile fruire del credito d’imposta spettante per le erogazioni liberali finalizzate alla bonifica ambientale di edifici e terreni pubblici. Come chiarito nelle istruzioni al modello 730/2023, per le erogazioni liberali in denaro per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un credito d’imposta in misura pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate. Il credito d’imposta spetta nel limite del 20 per cento del reddito imponibile e va ripartito in tre quote annuali di pari importo. (Cfr.: il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2021, recante: «Attuazione del credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi su edifici e terreni pubblici, ai fini della bonifica ambientale, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell’8 febbraio 2022.

Come chiarito nelle istruzioni al modello 730/2023, l’importo dell’erogazione per la quale si richiede di fruire del credito d’imposta va indicata nella colonna 2 del rigo G15 del quadro G indicando il codice “4” nella relativa casella “Codice” di col. 1.

 

Per saperne di più, vedi:

 

Il provvedimento di approvazione delle specifiche tecniche dei modelli 730/2023 e delle istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 febbraio 2023, prot. n. 52627/2023, recante: «Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2023, nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo, nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF. Approvazione delle istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati», pubblicato il 27.02.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Si ricorda che per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati devono essere seguite le istruzioni contenute nell’Allegato C al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 febbraio 2023, prot. n. 52627/2023

 

La circolare di Liquidazione del Modello 730/2023 aggiornata il 26 aprile 2023

Link al testo della circolare per la liquidazione ed il controllo del mod. 730/2023 contenente le “istruzioni per lo svolgimento da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale prestata” (Doc. prelevato il giorno 28/04/2023) – Allegato C al Provv. 24 febbraio 2023, Prot. n. 52627/2023, aggiornamento al 26 aprile 2023

 

Vedi anche: Precompilata 2023 online dal 2 maggio, invio dall’11 maggio. Approvato un nuovo modello per la richiesta di abilitazione/disabilitazione della persona di fiducia all’utilizzo dei servizi online | Da quest’anno si potrà delegare una persona di fiducia online o in videocall




Rottamazione-quater”. Domande di adesione fino al 30 giugno 2023. Diffuso il comunicato-legge Mef

Due mesi in più per presentare le dichiarazioni di adesione alla speciale procedura “Rottamazione-quater” delle cartelle, prevista dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi da 231 a 252).

Il nuovo termine per la presentazione delle domande all’Agenzia delle entrate-Riscossione passa, infatti, dal 30 aprile al 30 giugno 2023.

Conseguentemente è differito al 30 settembre 2023 (invece del 30 giugno 2023) il termine entro il quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione trasmetterà, ai soggetti che hanno presentato le suddette istanze di adesione, la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata.

Infine, una prossima disposizione stabilirà che la scadenza per il pagamento della prima o unica rata (originariamente fissata al 31 luglio 2023) slitta al 31 ottobre 2023. (Così, comunicato Stampa Mef n. 68 del 21 aprile 2023)

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 13 del 2023

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

 

Tramite il link sottostante potrai scaricare e compilare la cedola per l’abbonamento a “Finanza & Fisco” o il suo rinnovo

(https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/)

 

Speciale – Misure “blocca”, con deroghe, cessione del credito e sconto in fattura da bonus edilizi, contro il “Caro-bollette” e per la proroga dei termini della “Tregua fiscale”

 

Il decreto-legge

“Blocca cessione del credito e conto in fattura da bonus edilizi,”

convertito in legge

D.L. 16/02/2023, n. 11, conv., con mod., dalla L. 11/04/2023, n. 38

 

La guida alla normativa

Il testo del Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11, conv., con mod., dalla Legge 11 aprile 2023, n. 38, recante: «Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»

 Coordinato con le norme richiamate o modificate

 

Il nuovo decreto

“Bollette”

 con la proroga dei termini per la “tregua fiscale”

 D.L. 30/03/2023, n. 34

 

La guida alla normativa

Il testo del Decreto-Legge 30 marzo 2023, n. 34, recante: «Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali»

Coordinato con le norme richiamate o modificate e con il testo della Relazione illustrativa

 

 

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

 




L’OIC ha approvato in via definitiva il principio contabile OIC 34 Ricavi

Il Consiglio di Gestione dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), che si è riunito a Roma sotto la presidenza di Angelo Casò, ha definitivamente approvato il principio contabile n. 34 (Link esterno al sito dell’Organismo Italiano di Contabilità: https://www.fondazioneoic.eu/) sui ricavi che incorpora le modifiche intervenute a seguito del processo di consultazione.

Il nuovo principio contabile, che entrerà in vigore per i bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1°gennaio 2024, prende il posto dei riferimenti contenuti nel principio contabile n.15 (crediti) redatto dello stesso OIC ed è funzionale a risolvere i diversi problemi applicativi sorti in passato. Ed è per questo che l’OIC, venendo incontro a numerose richieste, ha redatto un principio specifico applicabile a tutte le transazioni che riguardano la vendita di beni e la prestazione di servizi. La principale novità in arrivo riguarda l’introduzione di tecniche contabili volte all’identificazione e valorizzazione delle “unità elementari di contabilizzazione”. Un unico contratto di vendita può infatti includere prestazioni diverse che richiedono una contabilizzazione separata. Può essere questo il caso, ad esempio, della vendita di un macchinario associata alla prestazione di un servizio di manutenzione per un certo numero di anni. In quell’eventualità il ricavato della vendita del bene – secondo il nuovo principio contabile – deve essere separato dal corrispettivo del servizio di manutenzione e contabilizzato a parte. È stata comunque prevista una procedura semplificata per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro imprese. Tra l’altro il tema della semplificazione è tra i piani operativi dell’Organismo che ha recentemente avviato un progetto volto a valutare come i principi contabili nazionali possono essere resi maggiormente fruibili dalle imprese di minori dimensioni.

Altra rilevante novità del nuovo principio contabile riguarda la contabilizzazione dei ricavi per la prestazione di servizi. È stato chiarito in quali casi questi vanno rilevati al conto economico in base allo stato di avanzamento.

Ad esito della consultazione pubblica, è stata tra l’altro inserita una specifica previsione riguardante le opzioni put or call (restituzione del bene oppure ricompra da parte della società). Si tratta in sostanza della forma traslata del diritto di reso, ipotesi già prevista per la cessione di asset materiali. Sia in caso di opzione call che di opzione put il venditore ne dovrà valutare la probabilità di esercizio. Qualora sia “ragionevolmente” certo che l’opzione di riacquisto non venga esercitata, l’operazione verrà contabilizzata come un’operazione di vendita. Diversamente l’operazione verrà contabilizzata come operazione di vendita con obbligo di riacquisto.

Per facilitare l’applicazione del nuovo principio contabile è stata aggiunta, in appendice, una guida applicativa con alcune fattispecie specifiche e diversi esempi che, seppure non sono parte integrante del principio, rispondono ad esigenze di chiarimento sollevate dagli stakeholder. (Così, comunicato stampa dell’Organismo Italiano di Contabilità del 19 aprile 2023)




Ultime dall’Agenzia delle entrate | Conciliazione agevolata con sanzioni ridotte a 1/18. Pubblicata la circolare con i chiarimenti delle Entrate

Pronte le istruzioni per i contribuenti che intendono accedere alla conciliazione agevolata prevista dall’ultima Legge di Bilancio nell’ambito delle misure di tregua fiscale. Con la circolare n. 9/E, firmata dal direttore dell’Agenzia, le Entrate forniscono i chiarimenti sulla procedura conciliativa “fuori udienza” che permette di definire con un abbattimento delle sanzioni a un diciottesimo del minimo e l’ulteriore beneficio di una rateazione in cinque anni le controversie tributarie pendenti davanti alle Corti di giustizia tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, che hanno ad oggetto atti impositivi.

I principali chiarimenti – La circolare illustra l’ambito applicativo della misura e le modalità di accesso. In particolare, dopo le modifiche introdotte dal D.L. n. 34/2023, la conciliazione agevolata è applicabile alle controversie pendenti al 15 febbraio 2023, mentre il termine per la sottoscrizione dell’accordo con cui si perfeziona la conciliazione totale o parziale è prorogato al 30 settembre 2023. Nell’accordo sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. A questo proposito, la circolare ricorda che è prevista la possibilità di effettuare i versamenti in forma rateale (fino a 20 rate di pari importo).

Somme già versate in pendenza di giudizio – La circolare chiarisce che, qualora gli importi pagati a titolo di riscossione provvisoria siano di ammontare superiore rispetto a quanto dovuto per la conciliazione agevolata, il contribuente può ottenere il rimborso della differenza. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 19 aprile 2023)

 

Le ultime dall’Agenzia delle entrate

 

Provvedimenti

 

Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo da parte dei beneficiari di aiuti di Stato e di aiuti in regime “de minimis” per i quali è stata rifiutata l’iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA per aver indicato nei modelli Redditi, IRAP e 770 – periodo d’imposta 2019 – dati non coerenti con la relativa disciplina agevolativa (Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 aprile 2023, prot. n. 133949)

 

Prassi

 

Conciliazione agevolata delle controversie tributarie – Articolo 1, commi da 206 a 212, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) (Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 9 del 19 aprile 2023)

Interpello: Vendite a distanza – Rimborso dell’IVA erroneamente corrisposta in Italia – Articolo 11-quater, c. 2, del D.L. n. 35 del 2005; Articolo 30-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 (Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate n. 299 del 19 aprile 2023)

Interpello: Imposta di bollo su istanza e provvedimento di autorizzazione a ospitare soggetti terzi in alloggi di edilizia residenziale pubblica (Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate n. 298 del 19 aprile 2023)

Interpello: Deleghe di pagamento a saldo zero – Presentazione tardiva – Necessaria utilizzabilità del credito in compensazione – Articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate n. 297 del 18 aprile 2023)




Precompilata 2023 online dal 2 maggio, invio dall’11 maggio. Approvato un nuovo modello per la richiesta di abilitazione/disabilitazione della persona di fiducia all’utilizzo dei servizi online | Da quest’anno si potrà delegare una persona di fiducia online o in videocall

Precompilata 2023 ai nastri di partenza: dal pomeriggio di martedì 2 maggio le dichiarazioni già compilate dall’Agenzia delle Entrate potranno essere consultate, mentre da giovedì 11 maggio sarà possibile accettare, modificare e inviare il 730 e il modello Redditi. Le dichiarazioni quest’anno saranno ancora più semplici da utilizzare, grazie anche alla possibilità, a partire dal prossimo 20 aprile, di delegare una persona di fiducia sia online che in videocall. Crescono ulteriormente i dati trasmessi all’Agenzia, che superano quest’anno quota 1 miliardo e 300 milioni (+8% rispetto al 2022). Di questi, oltre un miliardo (l’80% del totale) sono relativi a spese sanitarie. A seguire, premi assicurativi (99 milioni), certificazioni uniche di lavoratori dipendenti e autonomi (73 milioni), bonifici per ristrutturazioni (11 milioni), dati relativi agli interessi passivi sui mutui (8,5 milioni) e spese scolastiche (6,5 milioni). Saranno inoltre utilizzati nuovi dati: corsi post-diploma presso istituti statali di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, spese per canoni di locazione, spese di intermediazione per l’acquisto di immobili adibiti a prima casa. Tutte informazioni che si aggiungono a quelle già presenti negli anni scorsi, come ad esempio i contributi previdenziali e assistenziali, quelli versati per i lavoratori domestici, le spese universitarie, per gli asili nido, le spese per gli interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico. La stagione dichiarativa si chiuderà il 2 ottobre per chi invia il 730 direttamente tramite l’applicazione web e il 30 novembre per chi invece utilizza il modello Redditi precompilato.

Tutte le regole relative alle modalità di accesso e alle deleghe sono definite in due provvedimenti firmati dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini.

 

Richiesta via web o in videocall per “delegare” le persone di fiducia

 

Dal prossimo 20 aprile basterà accedere all’area riservata sul sito dell’Agenzia per autorizzare un familiare o una persona di fiducia a gestire la propria dichiarazione precompilata (visualizzarla, accettarla o modificarla, inviarla) e a utilizzare gli altri servizi online nel proprio interesse. La novità è pensata per andare incontro a chi, pur avendo le credenziali per accedere all’area riservata – Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns) – ha poca dimestichezza con le funzionalità web o non può gestirle in prima persona. In alternativa, si può autorizzare la persona di fiducia tramite una videochiamata con un funzionario delle Entrate. Queste due modalità si aggiungono a quelle attive già dallo scorso anno, ovvero l’invio di una pec o la presentazione della richiesta presso un qualunque ufficio dell’Agenzia. Quanto alle domande via posta elettronica certificata, potranno essere inviate anche dalla casella pec della persona di fiducia (non solo quindi da quella del delegante). Viene estesa inoltre la durata della delega: su richiesta del contribuente, potrà infatti essere valida fino a 3 annualità.

 

Come accedere alla precompilata

 

Per visualizzare e scaricare la dichiarazione occorre accedere alla propria area riservata tramite Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns).

In linea generale, il 730 precompilato è predisposto per i contribuenti che hanno percepito, per l’anno d’imposta precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati. Dal 2 maggio 2023 (il 30 aprile è domenica e il 1° maggio è festivo), saranno disponibili i seguenti documenti:

Il 730 precompilato dovrà essere inviato entro il 2 ottobre 2023, mentre il modello Redditi (e il modello Redditi correttivo del 730) entro il 30 novembre 2023. (Cosi, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 18 aprile 2023)

  

Le regole per l’accesso alla dichiarazione 730/2023 precompilata e l’elenco degli oneri (detraibili e deducibili), trasmessi da soggetti terzi, che sono utilizzati per l’elaborazione

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 aprile 2023, prot. n. 131884, recante: «Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati», pubblicato il 18.04.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Servizi on-line dell’Agenzia delle entrate. Approvato un nuovo modulo di richiesta per abilitazione/disabilitazione all’utilizzo da parte di persone di fiducia

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 aprile 2023, prot. n. 130859, recante: «Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 173217 del 19 maggio 2022 concernente l’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle entrate da parte dei rappresentanti legali e delle persone di fiducia», pubblicato il 17.04.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

(Aggiornamento) –  Attestazione dello stato di impedimento dell’interessato

 

 




Crediti da bonus edilizi oggetto di cessione e sconto in fattura: pronte le regole per utilizzarli in 10 anni con la rateizzazione lunga | Comunicazioni dal 2 maggio direttamente online

I soggetti titolari di crediti da Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche (imprese edilizie, banche e altri cessionari) possono ripartire in 10 anni i crediti non ancora utilizzati per i quali è stata comunicata la prima opzione entro lo scorso 31 marzo. Per farlo basterà utilizzare una nuova funzionalità disponibile dal prossimo 2 maggio nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre la comunicazione potrà riguardare anche solo una parte della rata del credito disponibile: con successive comunicazioni potranno essere infatti rateizzati sia la restante parte della rata sia eventuali altri crediti acquisiti nel frattempo.

Sono alcune delle novità contenute nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 aprile 2023, prot. n. 132123/2023, che, in attuazione delle ultime modifiche normative in materia (D.L. n. 11/2023 e relativa Legge di conversione n. 38/2023), fornisce le istruzioni ai fornitori e ai cessionari che intendono usufruire di questa possibilità.

 

Quali crediti possono essere “diluiti” in 10 anni

 

La novità si applica ai crediti d’imposta relativi a interventi agevolati con Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto in fattura comunicate alle Entrate entro il 31 marzo di quest’anno. Il provvedimento di oggi (del 18 aprile 2023) specifica che la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta, anche acquisita a seguito di cessioni successive alla prima opzione, e non utilizzata in compensazione, può essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo. In particolare, la nuova ripartizione può essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite:

  • agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate fino al 31 ottobre 2022, relative al Superbonus;
  • agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative al Superbonus, nonché dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative al Sismabonus e al Bonus barriere architettoniche.

Ciascuna nuova rata annuale potrà essere utilizzata esclusivamente in compensazione e non potrà essere a sua volta ceduta, né ulteriormente ripartita.

 

Come comunicare la scelta per la nuova rateizzazione lunga

 

Fornitori e cessionari potranno comunicare all’Agenzia la volontà di optare per la rateizzazione lunga – al posto di quella originariamente prevista – semplicemente accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia, dove, dal 2 maggio 2023, sarà attiva una nuova funzionalità all’interno della “Piattaforma cessione crediti”. Dal 3 luglio 2023 il servizio sarà attivo anche per gli intermediari provvisti di delega alla consultazione del Cassetto fiscale dei titolari dei crediti.

 

Un esempio di calcolo

 

La comunicazione può riguardare anche solo una parte della rata del credito al momento disponibile: con successive comunicazioni potranno essere infatti rateizzati, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti.

Per esempio, un soggetto che dispone della rata del 2023 relativa a crediti di tipo Sismabonus dell’importo di 100 euro – e prevede di non avere sufficiente capacità per assorbirla in compensazione tramite F24 entro il 31 dicembre di quest’anno – potrà stimare la quota della rata del 2023 che riuscirà a utilizzare in compensazione entro la fine dell’anno (per esempio 60 euro) e comunicare all’Agenzia delle Entrate la restante parte della rata che non prevede di utilizzare (40 euro): questo importo residuo sarà ripartito in dieci rate annuali di 4 euro ciascuna, utilizzabili in compensazione dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni dal 2024 al 2033. Se alla fine del 2023 il soggetto avrà altri crediti residui non compensabili, potrà comunicare all’Agenzia di volerli ripartire nei successivi dieci anni. In alternativa a questa prima soluzione, sarà possibile attendere la fine del 2023 per avere contezza dei crediti residui non compensabili e inviare la relativa comunicazione alle Entrate. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 18 aprile 2023)

 

Per una migliore comprensione del contenuto delle nuove disposizioni, si riporta la parte motiva del provvedimento:

 

Motivazioni

L’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, come modificato dall’articolo 2, comma 3-quinquies, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, prevede che per gli interventi di cui:

  • agli articoli 119 (c.d. Superbonus) e 119-ter (interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
  • all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (c.d. Sismabonus),

in deroga all’articolo 121, comma 3, terzo periodo, del predetto decreto-legge n. 34 del 2020, i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati possano essere fruiti in dieci rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La quota del credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

Il citato comma 4 prevede che con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate siano definite le modalità attuative delle richiamate disposizioni.

Tenuto conto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni e dalle relazioni illustrativa e tecnica, con il presente provvedimento viene stabilito che:

  • la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta di cui trattasi, non utilizzata in compensazione tramite modello F24, anche acquisita a seguito di cessioni del credito successive alla prima opzione, può essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo, decorrenti dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria;
  • la ripartizione può essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite:
    • agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate fino al 31 ottobre 2022, relative al Superbonus;
    • agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative al Superbonus, nonché dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative al Sismabonus e agli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche;
  • ciascuna nuova rata annuale risultante dalla ripartizione della rata originaria può essere utilizzata esclusivamente in compensazione tramite modello F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento e non può essere ceduta a terzi, né ulteriormente ripartita. La quota del credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi o richiesta a rimborso.

Per usufruire delle disposizioni di cui al presente provvedimento, anche con riferimento a una parte delle rate dei crediti disponibili, il fornitore o il cessionario titolare dei crediti comunica all’Agenzia delle entrate la tipologia di credito, la rata annuale da ripartire nei successivi dieci anni e il relativo importo.

La comunicazione può riferirsi anche solo a una parte della rata del credito al momento disponibile e con successive comunicazioni potranno essere rateizzati, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti. Si consideri, ad esempio, il caso di un soggetto che dispone della rata del 2023 relativa a crediti di tipo Sismabonus dell’importo di 100 euro e prevede di non avere sufficiente capacità per assorbirla in compensazione tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2023. Tale soggetto potrà, alternativamente:

  • stimare la quota della rata del 2023 che riuscirà a utilizzare in compensazione entro la fine dell’anno, per ipotesi pari a 60 euro e comunicare all’Agenzia delle Entrate la restante parte della rata che non prevede di utilizzare, pari a 40. Tale importo residuo sarà ripartito in dieci rate annuali di 4 euro ciascuna, utilizzabili in compensazione dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni dal 2024 al 2033 e non cedibili o ulteriormente rateizzabili. Se alla fine del 2023 avrà altri crediti residui non compensabili, potrà comunicare all’Agenzia di ripartirli nei successivi dieci anni;
  • attendere la fine del 2023 per avere contezza dei crediti residui non compensabili e comunicare all’Agenzia di ripartirli nei successivi dieci

La comunicazione è inviata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, denominato “Piattaforma cessione crediti”, direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti, a decorrere dal 2 maggio 2023.

A decorrere dal 3 luglio 2023, la comunicazione può essere inviata anche avvalendosi di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare dei crediti, ai sensi del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 92558 del 29 luglio 2013.

La comunicazione è immediatamente efficace e non può essere rettificata o annullata.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 aprile 2023, prot. n. 132123/2023, recante: «Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 – fruizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura relativi alle detrazioni spettanti per taluni interventi edilizi», pubblicato il 18.04.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Bonus trasporti 2023. Attiva la piattaforma digitale per chiedere il contributo fino a 60 euro

Attiva dalle ore 8 di oggi (17 aprile 2023) la piattaforma digitale per la richiesta del Bonus trasporti 2023, accessibile tramite SPID o Carta di Identità Elettronica (CIE) all’indirizzo bonustrasporti.lavoro.gov.it.

Le domande potranno essere inoltrate da persone con reddito complessivo non superiore a 20mila euro nel 2022 e valido alla richiesta un contributo fino a 60 euro per acquistare un abbonamento mensile, plurimensile e annuale per l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici su gomma e rotaia (ulteriori dettagli qui).

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha provveduto ad aggiornare le FAQ dedicate al Bonus trasporti per sciogliere eventuali dubbi, a cui si aggiungono i servizi dell’Urp online del Dicastero per eventuali chiarimenti di dettaglio.

Fonte: Portale web: www.lavoro.gov.it – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

 




Enti del Terzo settore, entro l’estate la piattaforma per chiedere il contributo energia

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11 aprile 2023 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2023, di concerto con il Ministro per le Disabilità e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, che individua i criteri e le modalità per l’accesso al contributo straordinario.

I Ministeri competenti stanno procedendo alla stipula della convenzione con Invitalia S.p.a. a cui sarà delegata la gestione della piattaforma informatica dedicata all’istruttoria delle domande inviate dagli enti per il “contributo energia”, riservato agli enti del Terzo Settore dall’articolo 8 del decreto Aiuti-ter (D.L. n. 144/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175).

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha destinato 100 milioni di euro del proprio bilancio a sostegno degli enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), inserendoli nell’apposito fondo di cui al comma 2, articolo 8, dell’Aiuti-ter. Sosterranno, proporzionalmente agli incrementi, i maggiori costi sostenuti per l’acquisto di energia e gas naturale nei primi tre trimestri del 2022 rispetto all’analogo periodo del 2021.

Fonte: Portale web: www.lavoro.gov.it – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali




Riforma della giustizia tributaria e chiusura agevolata liti pendenti 2023. Previste nuove tipologie di atti e documenti nel Ptt

Nel Processo Tributario Telematico (PTT) sono state aggiornate le voci relative alle tipologie di atti e documenti successivi, selezionabili al momento dell’upload dei file in fase di deposito.

Detto adeguamento è stato effettuato in attuazione della legge 31 agosto 2022, n. 130, recante disposizioni sulla riforma dell’ordinamento e del processo tributari, e della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sul Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.

Si ricorda che la citata la legge n. 130/2022, con l’articolo 4, comma 1, lettere g) e h), interviene sull’istituto della conciliazione giudiziale prevedendo la possibilità, per i giudici della Corte di Giustizia Tributaria, di poter formulare una proposta conciliativa tra le parti, sia in udienza che fuori udienza (cfr. art. 48-bis.1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, rubricato: «Conciliazione proposta dalla corte di giustizia tributaria»).

Nel PTT sono state introdotte le seguenti voci per consentire alle parti processuali e/o loro difensori il deposito degli atti riguardanti le proposte di conciliazione:

  • CONCILIAZIONE PROPOSTA DAL GIUDICE – ADESIONE
  • CONCILIAZIONE PROPOSTA DAL GIUDICE – NON ADESIONE
  • CONCILIAZIONE PROPOSTA DALLA PARTE – ADESIONE
  • CONCILIAZIONE PROPOSTA DALLA PARTE – NON ADESIONE

Un altro istituto introdotto dalla legge n. 130/2022, all’articolo 4, comma 1, lettera c), è la possibilità di utilizzare la prova testimoniale nel processo tributario, espressa esclusivamente in forma scritta. Ove il Giudice lo ritenga necessario, può ammettere tale prova anche in assenza di accordo tra le parti. In tal caso la deposizione sottoscritta con firma autenticata del testimone deve essere trasmessa all’ufficio di segreteria della Corte (art. 7, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, rubricato: «Poteri delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»).

Le voci previste nel PTT per la gestione della documentazione relativa alla prova testimoniale sono:

  • DEPOSITO PROVA TESTIMONIALE
  • RICHIESTA PROVA TESTIMONIALE

Per le controversie tributarie pendenti in ogni stato e grado del giudizio compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la legge n. 197/2022 (legge di bilancio per l’anno 2023) consente la definizione delle stesse tramite domanda di definizione agevolata effettuando il pagamento di un importo parametrato al valore della controversia.

Inoltre, per le controversie definibili, è prevista la sospensione delle stesse fino al 10 luglio 2023 nel caso in cui il contribuente faccia apposita richiesta di sospensione del giudizio, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata, depositando, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

In caso di deposito della documentazione sopra descritta il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.

Le voci da utilizzare nel PTT per il deposito delle suddette istanze sono:

  • DOMANDA DEFINIZIONE AGEVOLATA ART. 1, C. 186, L. 197/2022
  • RICHIESTA SOSPENSIONE GIUDIZIO ART. 1 C. 197 L. 197/2022

 

Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Portale Giustizia Tributaria – https://www.giustiziatributaria.gov.it

 

Per saperne di più:

 

Riforma della giustizia tributaria e del processo tributario

 

La Riforma della giustizia tributaria
e del processo tributario

 

Il nuovo comma 5-bis dell’art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992 merita qualche riflessione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

Divieto restituzione delle somme versate e acquiescenza/rinuncia: alcuni casi particolari/clinici riferiti alle nuove definizioni agevolate 2023
di Alvise Bullo e Elena De Campo

Con la riforma della giustizia tributaria si passerà dal “libero apprezzamento del giudice” al “libero convincimento” per (potenzialmente) arrivare al c.d. “oltre ogni ragionevole dubbio”: aspetti di riflessione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Tutte le modifiche alla giustizia tributaria
sotto il profilo ordinamentale e processuale

 

Le novità comma per comma

La schematizzazione delle decorrenze delle novelle

Il testo della Legge 31 agosto 2022, n. 130, recante: «Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari», coordinato con le norme richiamate o modificate

 

Definizione agevolata delle controversie tributarie

 

Liti pendenti. Il modello e le istruzioni per la domanda di definizione agevolata. Domande da oggi fino al 30 giugno 2023

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° febbraio 2023, prot. n. 30294/2023: «Modalità di attuazione dell’articolo 1, commi da 186 a 202, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate»

Modello e Istruzioni per la “Domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti”
(Articolo 1, commi da 186 a 202, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197)

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sulla cd. “Tregua fiscale”

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 27 gennaio 2023: «TREGUA FISCALE – Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178) – Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185) – Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) – Conciliazione agevolata delle controversie tributarie (commi da 206 a 212) – Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (commi da 213 a 218) – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) – Stralcio dei debiti fino a euro 1.000 affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (commi da 222 a 230) – Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 231 a 252) – Art. 1, commi da 166 a 231, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 

I codici tributo per il pagamento delle somme dovute per la fruizione della misure previste dalla “Tregua fiscale”

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 6 del 14 febbraio 2023, con oggetto: «RISCOSSIONE – TREGUA FISCALE – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per la fruizione delle misure previste dalla “Tregua fiscale” – Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178) – Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) – Art. 1, commi da 166 a 231, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 

Controlli automatizzati Lipe nella definizione degli avvisi bonari. La conferma delle dall’agenzia delle Entrate

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 7 del 14 febbraio 2023, con oggetto: «Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA – Nel perimetro della definizione anche le somme dovute a seguito del controllo delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, di cui all’articolo 21-bis del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv, con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Art. 1, commi da 153 a 159, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

 

Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Pronta la circolare e approvata la domanda | A partire dal 22 marzo 2023 l’invio delle domande

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 9, Prot. 141687/RU del 14 marzo 2023, con oggetto: «TREGUA FISCALE – Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in cui è parte l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai sensi dell’articolo 1, commi da 186 a 203, della legge n. 197 del 2022 – Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, prot. 141685/RU del 14 marzo 2023»

 

 




Il Ddl per la delega al Governo per la riforma fiscale approda alla Camera

Presentato alla Camera dei Deputati, in prima lettura, il disegno di legge delega (Atto Camera 1038).

Il testo si compone di venti articoli, suddivisi in cinque titoli:

 

TITOLO I
I PRINCÌPI GENERALI E I TEMPI DI ATTUAZIONE

 

Capo I – PRINCÌPI GENERALI E TERMINI

 Art. 1. – (Delega al Governo per la revisione del sistema tributario e termini di attuazione)

 Art. 2. – (Princìpi generali del diritto tributario nazionale)

 Art. 3. – (Princìpi generali relativi al diritto tributario dell’Unione europea e internazionale)

 

Capo II – STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

 Art. 4. – (Revisione dello statuto dei diritti del contribuente)

  

TITOLO II
I TRIBUTI

 

Capo I – LE IMPOSTE SUI REDDITI, L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E L’IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Art. 5. – (Princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche)

 Art. 6. – (Princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti)

 Art. 7. – (Princìpi e criteri direttivi per la revisione dell’imposta sul valore aggiunto)

 Art. 8. – (Princìpi e criteri direttivi per il graduale superamento dell’imposta regionale sulle attività produttive)

 Art. 9. – (Altre disposizioni)

 

Capo II – GLI ALTRI TRIBUTI INDIRETTI

 Art. 10. – (Imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni, imposta di bollo e altri tributi indiretti diversi dall’IVA)

 Art. 11. – (Revisione della disciplina doganale)

 Art. 12. – (Accisa e altre imposte sulla produzione e sui consumi)

 

Capo III – I GIOCHI

 Art. 13. – (Giochi)

 

TITOLO III
I PROCEDIMENTI E LE SANZIONI

 

Capo I – I PROCEDIMENTI

 Art. 14. – (Procedimenti dell’Amministrazione finanziaria e adempimenti dei contribuenti)

 Art. 15. – (Procedimento accertativo)

 Art. 16. – (Procedimenti di riscossione e di rimborso)

 Art. 17. – (Procedimenti del contenzioso)

 

Capo II – LE SANZIONI

 Articolo 18. – (Sanzioni)

 

 

TITOLO IV
TESTI UNICI E CODICI

 

Art. 19. – (Testi unici e codificazione della materia tributaria)

 

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

Art. 20. – (Disposizioni finanziarie)

 

  

Link al testo del disegno di legge, recante: «Delega al Governo per la riforma fiscale», Atto Camera, A.C. 1038, presentato il 23 marzo 2023

 

La Ratio della Riforma fiscale

Link al testo della relazione illustrativa del disegno di legge, recante: «Delega al Governo per la riforma fiscale», Atto Camera, A.C. 1038

 

La Relazione tecnica della Riforma fiscale

Link al testo della relazione tecnica del disegno di legge, recante: «Delega al Governo per la riforma fiscale», Atto Camera, A.C. 1038

 

 

 

 

 

 




Cassa forense: via libera alla definizione agevolata delle debiti previdenziali a ruolo

Comunicato del 5 aprile 2023 pubblicato nel sito web della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense

 

“Si comunica che i Ministeri Vigilanti, con nota del 30 marzo 2023, hanno approvato la delibera del Comitato dei Delegati adottata in data 27 gennaio 2023, con la quale  Cassa Forense ha deciso di applicare le disposizioni previste nella legge di bilancio per il 2023 (art. 1, commi 231 e ss., della legge 29 dicembre 2022, n. 197) che prevedono la possibilità di estinguere i debiti previdenziali affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 versando soltanto le somme dovute a titolo di contributi e di sanzioni amministrative, senza l’aggravio delle somme riferite a interessi e sanzioni civili.

Gli iscritti che intendano avvalersi di tale facoltà, quindi, potranno presentare – entro il 30 aprile 2023 – apposita domanda presso il sito web istituzionale dell’Agenzia delle Entrate ed effettuare il versamento delle somme dovute in unica soluzione entro il 31 luglio 2023 ovvero in un numero massimo di 18 rate con applicazione, a decorrere dal 1° agosto 2023, di un tasso di interesse pari al 2% su base annua”.

(Così, comunicato del 5 aprile 2023 pubblicato nel sito web alla pagina: https://www.cassaforense.it/notizie-in-evidenza/via-libera-alla-definizione-agevolata-delle-somme-a-ruolo/)




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 12 del 2023

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

 

Tramite il link sottostante potrai scaricare e compilare la cedola per l’abbonamento a 
“Finanza & Fisco” o il suo rinnovo

(https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/)

 

 

Commenti

 

Il dado sembra “tratto”: la Corte Cost. n. 10/2023 deve essere letta assieme al nuovo comma 5-bis dell’art. 7 D.Lgs. n. 546/92 e deve essere “sdoganato” nella sua essenza probatoria il comma 2 dell’art. 115 c.p.c.
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Giurisprudenza

 

Corte Costituzionale:

 

Accertamenti e controlli – Diritti e garanzie del contribuente

 

Verifiche c.d. “a tavolino” con rettifiche rilevanti ai fini di tributi “non armonizzati” (IRPEF, IRES, IRAP). La Consulta si rimette al Legislatore

Corte Costituzionale – Sentenza n. 47 del 21 marzo 2023: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Tributi “non armonizzati” – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Diritti e garanzie del contribuente – Diritto di ricevere copia del verbale di chiusura delle operazioni di accertamento e di disporre di un termine di sessanta giorni per eventuali controdeduzioni – Previsione nelle sole ipotesi delle verifiche c.d. in loco, anziché anche per quelle c.d. “a tavolino” – Denunciata violazione del principio di eguaglianza – Inammissibilità della questione – Necessità di un tempestivo intervento normativo – Art. 12, comma 7, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 3 Cost.»

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezione II Civile

 

Accettazione dell’eredità successiva alla rinuncia – Modalità

 

Rinuncia all’eredità. La revoca non può essere tacita

Corte Suprema di Cassazione – Sezione II Civile – Ordinanza n. 37927 del 28 dicembre 2022: «SUCCESSIONI “MORTIS CAUSA” – Disposizioni generali – Rinunzia all’eredità – Rinuncia all’eredità – Forma solenne – Revoca della rinuncia – Forma solenne – Necessità – Fondamento – Accettazione tacita dell’eredità successiva alla rinuncia – Esclusione – Artt. 519, comma 1 e 525 c.c.»

 

  • Sezioni tributarie

 

Esclusione dal reddito di impresa dei componenti positivi derivanti dall’utilizzo del bene “estraneo” all’attività commerciale destinato all’uso personale dei soci

 

Estraneità del bene. Esclusa l’inerenza, la rilevanza dei costi e di conseguenza dei ricavi

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 4365 del 13 febbraio 2023: «IMPOSTA SUL REDDITO – Base imponibile – Reddito complessivo – Deducibilità dei componenti negativi del reddito di impresa – Principio di inerenza – Costi – Deducibilità – Condizioni – Inerenza all’attività d’impresa – Nozione – Art. 109, comma 5 del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 • IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Diritto alla detrazione – Corresponsione di imposta indicata in fattura – Sufficienza – Esclusione – Inerenza operazione – Necessità – Art. 19, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 • AVVISO DI ACCERTAMENTO – Sottoscrizione – Delega – Natura – Delega di firma – Fondamento – Conseguenze – Necessaria indicazione del nominativo del delegato – Omissione – Nullità della delega e dell’atto impositivo – Esclusione – Ragioni – Art. 42, del D.P.R. 29/09/1973 n. 600 • IMPOSTA SUL REDDITO – Reddito d’impresa – Base imponibile – Operazioni relative a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati – Riconosciuta estraneità del bene all’attività commerciale – Indeducibilità dei relativi costi – Affermazione – Conseguenze – Esclusione dal reddito di impresa dei corrispondenti componenti positivi derivanti dall’utilizzo del medesimo bene – Caso di specie – Imbarcazione non considerata “effettivamente prestata” alla società e alla sua attività di impresa, per essere destinata all’uso personale dei soci – Applicazione estensiva dell’art. 8, comma 2, del D.L. 02/03/2012, n. 16, conv., con mod., dalla L. 26/04/2012, n. 44»

 

Prassi 

 

Agenzia delle Entrate

 

Professionisti iscritti ad albi professionali in caso di malattia o di infortunio – Sospensione dei termini relativi ad adempimenti tributari

 

Sospensione termini per gli adempimenti tributari a carico del professionista in caso di malattia o di infortunio. Procedura e termini

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 248 del 13 marzo 2023: «PROFESSIONI – Adempimenti tributari – Disciplina di sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico dei liberi professionisti, iscritti ad albi professionali, per i casi di malattia o di infortunio (nella specie, Dottore Commercialista) – Scadenze sospese e oneri comunicativi – Adempimenti che beneficiano di sospensione – Computo dei termini – Oneri comunicativi da espletare nei confronti dei competenti uffici della Pubblica Amministrazione – Art. 1, commi dal 927 al 944, della L. 30/12/2021, n. 234 – Art. 2704 del c.c.»

 

Strumenti di tax compliance – Interpello sui nuovi investimenti

 

Nuovi chiarimenti sull’interpello “dedicato” ai nuovi investimenti in Italia con ricadute occupazionali. Focus su vantaggi, documenti e soglie per l’accesso

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7 E del 28 marzo 2023: «INTERPELLO SUI NUOVI INVESTIMENTI – Nuovi chiarimenti sull’ambito applicativo e sulle modalità di presentazione dell’interpello sui nuovi investimenti – Riduzione soglia interpello sui nuovi investimenti – Modifiche di precedenti istruzioni (di cui alla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 25 del 1° giugno 2016) – Articolo 2, del D.Lgs. 14/09/2015, n. 147 (c.d. Decreto Internazionalizzazione), come modificato dall’articolo 8 della L. 31/08/2022, n. 130 – D.M. 29/04/2016 e provvedimento del 20/05/2016, prot. n. 77220/2016, così come modificato provvedimento del 01/03/2018 prot. n. 47688/2018»

  

 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti

Incentivi agli investimenti

Principali incentivi agli investimenti alla luce della Legge di Bilancio 2023

Documento di Ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 17 febbraio 2023

 

Legislazione

 

Imprese del commercio di prodotti di consumo al dettaglio – Le regole per la maggiorazione dell’ammortamento per i fabbricati strumentali

 

Talune imprese operanti nel commercio al dettaglio (alimentare e non, ivi compresi i grandi magazzini, tabacco ed elettronica). Approvate le disposizioni attuative per l’applicazione della maggiorazione della deducibilità delle quote di ammortamento degli immobili strumentali

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 marzo 2023, prot. n. 89458/2023: «Disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 65 a 67, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, concernente le disposizioni finanziarie per le imprese operanti nel settore del commercio di prodotti di consumo al dettaglio»

 

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

 




D.L. n. 11/2023 – Cessione dei crediti: approvato definitivamente in Aula al Senato

Mercoledì 5 Aprile 2023  – Con 94 voti favorevoli, 72 contrari e 2 astenuti, mercoledì 5 aprile, l’Assemblea di Palazzo Madama ha approvato la questione di fiducia posta dal Ministro per i rapporti con il Parlamento sen. Luca Ciriani sull’articolo unico del ddl n. 636 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 11/2023, in materia di cessione dei crediti, nel testo approvato dalla Camera dei Deputati.




Bonus imprese energia e gas I trimestre 2023. Comunicazione di cessione dal 5 aprile al 18 dicembre

 

Aggiornamento al 06/07/2023

Bonus imprese prodotti energetici: aggiornamento software di compilazione CCC22 (versione 1.5.0)
Bonus imprese prodotti energetici: aggiornamento software di controllo CCC22 (versione 1.5.0)

 

 

L’articolo 1, commi da 2 a 5, 45 e 46, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, (Legge di bilancio 2023 – in “Finanza & Fisco” n. 41-42/2022, pag. 2514) riconosce alle imprese alcuni crediti d’imposta, al ricorrere di determinate condizioni, pari a una quota delle spese sostenute nel primo trimestre 2023 per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti.

Le disposizioni citate regolano le modalità di fruizione dei crediti d’imposta e il regime di cedibilità dei seguenti crediti:

a) credito d’imposta a favore delle imprese energivore, pari al 45% delle spese sostenute;
b) credito d’imposta a favore delle imprese non energivore, pari al 35% delle spese sostenute;
c) credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, pari al 45% delle spese sostenute;
d) credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale, pari al 45% delle spese sostenute;
e) credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca, pari al 20% delle spese sostenute.

Come anticipato, i sopraelencati crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2023; in alternativa, le imprese beneficiarie possono cedere i crediti a soggetti terzi, alle seguenti condizioni:

  • il credito è cedibile «solo per intero» dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione);
  • in caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito medesimo;
  • il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite modello F24, entro lo stesso termine.

Inoltre, le disposizioni di riferimento prevedono che:

  • si applicano le disposizioni di cui all’articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, 34, in base alle quali, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione delle comunicazioni delle cessioni dei crediti, l’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a 30 giorni, le suddette comunicazioni che presentano profili di rischio, per effettuare i necessari controlli preventivi;
  • le modalità attuative della cessione e della tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 sono state approvate le disposizioni attuative per la cessione e la tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti nel primo e nel secondo trimestre 2022. Con i provvedimenti prot. n. 376961 del 6 ottobre 2022, prot. n. 450517 del 6 dicembre 2022 e prot. n. 24252 del 26 gennaio 2023, le citate disposizioni attuative sono state estese a ulteriori crediti d’imposta, indicati al punto 1.1 dei medesimi provvedimenti.

Tanto premesso, vista la sostanziale analogia delle norme primarie di riferimento, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 aprile 2023, Prot. n. 116285/2023, recante: «Estensione delle modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici – articolo 1, commi 8 e 48, della legge 29 dicembre 2022, n. 197», le disposizioni attuative del richiamato provvedimento del 30 giugno 2022 sono estese agli ulteriori crediti d’imposta di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del punto 1.1. del provvedimento (vedi infra), evidenziando, però, le diverse scadenze stabilite dal legislatore per la cessione e la fruizione dei crediti da parte dei cessionari.

 

Inoltre, il provvedimento del 3 aprile 2023 recepisce la nuova scadenza prevista dall’articolo 15, comma 1-quinquies, lettera a), del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, per l’utilizzo in compensazione e la cessione del credito d’imposta riconosciuto per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca nel terzo trimestre 2022, di cui all’articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115.

 

Si ricorda che l’articolo 15, comma 1-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, conv., con mod., dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 differisce dal 31 marzo al 30 giugno 2023 il termine di utilizzabilità del contributo, sotto forma di credito di imposta, riconosciuto alle imprese esercenti l’attività agricola e della pesca, a parziale compensazione della spesa sostenuta per l’acquisto di carburante nel terzo trimestre dell’anno 2022. La lettera a) del comma in esame, modificando l’articolo 7 del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, proroga al 30 giugno 2023 il termine di utilizzabilità del credito d’imposta.

 

 

I termini stabiliti dal nuovo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 aprile 2023

 

Comunicazione della cessione dei crediti d’imposta

Per i crediti d’imposta di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del punto 1.1. del provvedimento, la cessione è comunicata all’Agenzia delle entrate dal 5 aprile al 18 dicembre 2023.

Si tratta, in particolare, dei seguenti bonus:

a) credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, in relazione alla spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023, ovvero alla spesa per l’energia elettrica prodotta e autoconsumata nel medesimo trimestre;

b) credito d’imposta a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese di cui al punto a), in relazione alla spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023;

c) credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;

d) credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui alla lettera c), in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;

e) credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca e attività agromeccanica di cui al codice ATECO 01.61, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel primo trimestre 2023.

 

Per il credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel terzo trimestre del 2022, di cui all’articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, la cessione è comunicata all’Agenzia delle entrate entro il 21 giugno 2023.

 

Modalità di utilizzo dei crediti d’imposta ceduti

I cessionari utilizzano i crediti d’imposta esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, tramite modello F24, entro il:

  • 31 dicembre 2023, per i crediti d’imposta primo trimestre di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e);
  • 30 giugno 2023, per il il credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel terzo trimestre del 2022.

Con specifica risoluzione sono istituiti appositi codici tributo per la fruizione dei crediti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) da parte dei cessionari e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

 

Ulteriori cessioni dei crediti d’imposta a favore di soggetti qualificati

In alternativa all’utilizzo in compensazione tramite modello F24, l’ulteriore cessione dei crediti d’imposta di cui al provvedimento del 3 aprile 2023, secondo le disposizioni di cui al punto 5 del provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022, è comunicata all’Agenzia delle entrate entro gli stessi termini sopra indicati.

 

 

Nuovo modello per la comunicazione della cessione dei crediti

 

Per consentire l’acquisizione delle comunicazioni delle cessioni degli ulteriori crediti d’imposta di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), con il nuovo provvedimento sono approvate le nuove versioni del «Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta» delle istruzioni di compilazione e delle relative specifiche tecniche, in sostituzione di quelle approvate con il richiamato provvedimento del 26 gennaio 2023.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 aprile 2023, Prot. n. 116285/2023, recante: «Estensione delle modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici – articolo 1, commi 8 e 48, della legge 29 dicembre 2022, n. 197», pubblicato il 03.04.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Aggiornamento al 27 giugno 2023 

Bonus energia II trimestre 2023: la cessione va comunicata all’Agenzia delle entrate dal 6 luglio al 18 dicembre 2023

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 giugno 2023, Prot. n. 237453/2023, recante: «Estensione delle modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici – articolo 4, comma 8, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34», pubblicato il 27.06.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244