Autodichiarazione Aiuti di Stato Covid: accolta richiesta di proroga del Consiglio Nazionale Commercialisti

De Nuccio: “Provvedimento necessario, ma in questi casi occorre maggiore tempestività”

 

È stata accolta la richiesta di proroga dell’Autodichiarazione Aiuti di Stato Covid-19 avanzata nei giorni scorsi dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili a seguito delle ripetute segnalazione di impossibilità ad accedere al sito rna.gov.it nel quale sono reperibili informazioni essenziali per la corretta gestione dell’adempimento.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, appena diffuso, è stata disposta la proroga al 31 gennaio 2023 per la presentazione dell’autodichiarazione.

Per il Presidente dei commercialisti Elbano de Nuccio si tratta di “un provvedimento necessario, che ha richiesto una fitta interlocuzione istituzionale con i vertici del Ministero dell’Impresa e del Made in Italy e con l’Agenzia delle Entrate, per limitare i disagi che i Commercialisti ed i loro assistiti hanno subito in questi giorni nei quali, peraltro, sono in scadenza numerosi altri adempimenti. Quando l’apparato pubblico evidenza difficoltà nel fornire i servizi necessari ai cittadini è però indispensabile una maggiore tempestività per evitare che all’adempimento si sommino difficoltà operative che non possono che creare tensioni e malumori”.

“Auspichiamo un futuro, molto prossimo”, conclude de Nuccio, “in cui non sia più necessaria la continua richiesta di proroghe, ma che sia caratterizzato da un minor numero di adempimenti di cui, sovente, non si scorge l’effettiva utilità. I Commercialisti sono pronti a contribuire in modo decisivo a quest’opera di semplificazione”.

(Così, comunicato stampa Consiglio nazionale commercialisti)




Autodichiarazione requisiti Temporary framework: la proroga al 31 gennaio 2023

Per garantire all’utenza la fruibilità dei servizi disponibili nel portale RNA, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 novembre 2022, prot. n. 439400/2022, disposta la modifica dei punti 2.3 e 2.4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 143438 del 27 aprile 2022, prevedendo che l’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final debba essere presentata entro il 31 gennaio 2023 anziché entro il 30 novembre 2022. Inoltre, con il medesimo provvedimento disposta anche la proroga del termine per il riversamento degli importi eccedenti i limiti dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework, di cui al punto 1.5 del citato provvedimento prot. n. 143438 del 27 aprile 2022.

Si ricorda che con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 143438 del 27 aprile 2022 sono stati definiti le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19” (Temporary Framework), come modificate con la Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 233822 del 22 giugno 2022 il termine di presentazione dell’autodichiarazione, inizialmente fissato al 30 giugno 2022, è stato prorogato al 30 novembre 2022 (ora prorogato ulteriormente al 31 gennaio 2023).

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 398976 del 25 ottobre 2022 il modello di Autodichiarazione è stato modificato al fine di renderne più agevole la compilazione.

 

 

 

Autodichiarazioni per gli aiuti di Stato Covid-19. Due mesi in più per l’invio telematico all’Agenzia.
Termine rinviato dal 30 novembre 2022 al 31 gennaio 2023
Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 29 novembre 2022

 

Due mesi di tempo in più per inviare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione sostitutiva da parte delle imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19. Un provvedimento firmato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, sposta il termine per l’invio dell’autodichiarazione dal 30 novembre 2022 al 31 gennaio 2023.

Il termine di presentazione dell’autodichiarazione, inizialmente fissato al 30 giugno 2022, era stato prorogato al 30 novembre 2022 da un precedente provvedimento. Il nuovo rinvio viene incontro alle segnalazioni pervenute da alcuni professionisti incaricati all’invio dai propri assistiti, che negli ultimi giorni hanno riscontrato difficoltà nell’accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), operazione utile a reperire le informazioni necessarie alla compilazione delle dichiarazioni da inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

L’autodichiarazione serve ad attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework” e il rispetto delle varie condizioni previste. 

 

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 novembre 2022, prot. n. 439400/2022, recante: «Proroga del termine di presentazione dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 143438 del 27 aprile 2022», pubblicato il 29.11.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

 




Nuovo aggiornamento della raccolta delle risposte dell’Entrate alle domande più frequenti sulle modalità di compilazione dell’autodichiarazione per gli aiuti di stato Covid 19

Online le risposte dell’Agenzia delle entrate alle domande (aggiornamento del 29 novembre 2022) più frequenti sulle modalità di compilazione dell’autodichiarazione per gli aiuti di stato Covid 19 da presentare entro il 30 novembre 2022.




Revisione legale dei conti 2022: dal Consiglio nazionale dei commercialisti corso e-learning gratuito per gli iscritti all’albo

Realizzato dal Consiglio nazionale della categoria, è articolato in 20 moduli e permetterà di acquisire la totalità dei 20 crediti formativi richiesti annualmente per assolvere l’obbligo formativo

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha reso disponibile per gli iscritti all’Albo il corso e-learning gratuito “Revisione legale dei conti 2022”, utile per assolvere l’obbligo formativo previsto dal D.Lgs. n. 39 del 29 gennaio 2010 (art. 5).

Il corso formativo, articolato in 20 moduli per un totale di 20 ore, è incentrato sui nuovi principi di revisione ISA Italia, che sono entrati in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi all’esercizio 2022, e su altre novità e prospettive inerenti alla revisione legale.

I commercialisti potranno seguire le lezioni sulla piattaforma Concerto, acquisendo in questo modo la totalità dei 20 crediti formativi richiesti annualmente in quanto i 20 moduli hanno per oggetto le materie cosiddette caratterizzanti per la revisione legale.

I relatori sono: Valerio Antonelli, Cristina Bauco, Marcello Bessone, Ermando Bozza, Nicola Cavalluzzo, Annalisa De Vivo, Ciro Di Carluccio, Giuseppe D’Onza, Riccardo Losi, Maurizio Masini, Claudio Miglio, Alessandra Pagani, Laura Pedicini, Alfonsina Pisano, Luisa Polignano, Matteo Pozzoli, Amedeo Sacrestano.

(Così, comunicato stampa CNDCEC del 24 novembre 2022)

 

 




Bozza del disegno di legge di Bilancio 2023: le modifiche al regime forfettario

Capo I
Riduzione della pressione fiscale

ART. 11.
(Modifiche al regime forfetario)

 

1.  All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 54, lettera a), le parole: “euro 65.000” sono sostituite dalle parole: “euro 85.000”;
b) al comma 71 sono aggiunti i seguenti periodi: “Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l’imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.”.

 

In pratica, la soglia di ricavi e compensi entro cui si può beneficiare del regime forfettario viene elevato a 85.000 euro. Previsto, inoltre, che il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l’IVA a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite. Pertanto, in caso di superamento nell’anno della nuova e più elevata soglia di 85.000 euro ma non quella di 100.000 euro, la fuoriuscita dal regime sarà posticipata all’anno successivo.

Link alla bozza al 23 novembre 2023 del disegno di legge di Bilancio 2023




Le relazioni (illustrativa e tecnica) del decreto-legge “Aiuti-quater”

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge presentato dal presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Meloni) e dal Ministro dell’economia e delle finanze (Giorgetti) di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy (Urso) con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica (Pichetto Fratin) con il Ministro della difesa (Crosetto) con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (Salvini) e con il Ministro per lo sport e i giovani (Abodi), trasmesso al Senato della Repubblica, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n.176, recante: ‘Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica’» – (Atto Senato n. 345).

 

La ratio del decreto-legge “Aiuti-quater”

Link al testo della relazione illustrativa del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante: «Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica» – (A.S. n. 345).

 

La relazione tecnica del decreto-legge “Aiuti-quater”

Link al testo della relazione tecnica del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante: «Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica» – (A.S. n. 345).

 

Il decreto-legge “Aiuti-quater”

Link al testo del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante: «Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022 e in vigore dal 19 novembre 2022.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 36 del 2022

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Commenti

 

La presunzione di distribuzione di utili extracontabili da società a ristretta base sociale e/o familiare nella giurisprudenza della Corte di Cassazione
di Enrico Molteni

La Corte di Cassazione inizia ad esprimersi sul nuovo comma 5-bis dell’art. 7, D.Lgs. n. 546/1992: aspetti di riflessione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

Accertamento di utili extracontabili a società di capitali a ristretta base sociale
Presunzione di distribuzione ai soci

 

Società a responsabilità limitata a ristretta base partecipativa. Nullo l’accertamento dell’utile extracontabile al socio receduto motivato solo per relationem

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 4239 del 10 febbraio 2022: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Motivazione – Accertamento di maggior reddito nei confronti di società di capitali – Società a responsabilità limitata e a ristretta base partecipativa – Accertamento conseguente nei confronti del socio – Obbligo di motivazione dell’atto impositivo notificato al socio – Rinvio “per relationem” alla motivazione dell’avviso emesso nei confronti della società e notificato esclusivamente a quest’ultima – Idoneità – Limiti – Compromissione del diritto di difesa del contribuente – Sussistenza – Art. 7, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 42, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 2476 c.c. – Art. 24 Cost.»

Raddoppio dei termini e imputazione dell’utile extracontabile delle società di capitali a ristretta base sociale. La “difficile” posizione del socio subentrante

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 21295 del 5 luglio 2022: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Termini per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento – Raddoppio del termine ordinario in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 – Società di capitali a ristretta base partecipativa – Presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili – Raddoppio dei termini per l’accertamento nei confronti di una società di capitali a ristretta base sociale – Conseguenze – Raddoppio dei termini per l’accertamento nei confronti dei soci – Art. 43, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 • IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi di capitale -Imputazione – Società di capitali a ristretta base sociale – Accertamento di utili extracontabili – Presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati – Subentro di un socio nella posizione giuridica di altro socio – Redditi relativi all’esercizio sociale – Utili extra bilancio – Imputazione – Criteri – Art. 44, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

La definitività dell’accertamento nei confronti della società di capitali a ristretta base societaria costituisce un punto fermo per il socio. Non sempre

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 21356 del 6 luglio 2022: «AVVISO DI ACCERTAMENTO – Notifica – Avviso di accertamento nei confronti di società di capitali – Società a ristretta base sociale – Notifica ai soci – Necessità – Limiti – Atto impositivo emesso nei confronti del socio – Validità – Condizioni -Uscita del socio dalla compagine sociale – Contestabilità di tutti i fatti costitutivi dell’obbligazione tributaria -Ammissibilità – Allegazione degli atti impositivi e istruttori relativi alla società – Necessità – Omessa allegazione o riproduzione del contenuto essenziale del verbale di contestazione nell’avviso di accertamento notificato al socio -Conseguenze – Illegittimità dell’avviso al socio – Limitazione del diritto alle difesa riguardo motivi riferiti alla infondatezza/illegittimità dell’accertamento nei confronti della società»

Accertamento con adesione e “simili” da parte della S.p.A. a ristretta base sociale. L’accertamento conseguenziale nei confronti dei soci, di fatto, “incontestabile”

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 21487 del 7 luglio 2022: «IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi di capitale – Imputazione – Società di capitali (S.p.A.) a ristretta base sociale – Accertamento di utili extracontabili – Avviso di accertamento nei confronti del socio per redditi extracontabili – Legittimità – Estraneità del socio all’accertamento verso società – Motivazione “per relationem” – Irrilevanza – Fondamento – Fattispecie – Adesione ai verbali di constatazione ex art. 5-bis del D.Lgs. n. 218/97 – Avviso di accertamento “di natura consequenziale ad atto di definizione dei P.V.C. notificati alla società – Artt. 2261 e 2476 c.c. – Art. 5-bis, del D.Lgs. 19/06/1997, n. 218 – Art. 7, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 42, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 • ADESIONE AI PVC – Società a ristretta base azionaria – Presunzione di distribuzione nei confronti dei soci – Operatività – Fondamento – Prova contraria – Ammissibilità – Art. 5-bis, del D.Lgs. 19/06/1997, n. 218 – Art. 7, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 42, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 2697 c.c. – Art. 2729 c.c. • IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi di capitale – Imputazione – Società a ristretta base sociale – Accertamento di utili extracontabili – Presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati – Conseguenze – Presunzione di maggior reddito – Presunzione della distribuzione degli utili nello stesso periodo d’imposta in cui sono stati conseguiti – Legittimità – Art. 44, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 • IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi di capitale – Imputazione – Società a ristretta base sociale (nella specie S.p.A.) – Accertamento di utili extracontabili – Presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati – Subentro di un socio nella posizione giuridica di altro socio – Nella specie, modifica delle percentuali di titolarità di azioni – Redditi relativi all’esercizio sociale – Imputazione degli utili – Criteri – Compagine sociale al 31 dicembre del periodo di imposta – Rilevanza – Fondamento»

La presunzione di distribuzione ai soci degli utili non dichiarati della società di società a ristretta base sociale tra accertamento pregiudicante e accertamento pregiudicato e prova contraria

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 33978 del 17 novembre 2022: «AVVISO DI ACCERTAMENTO – Presunzione di distribuzione ai soci dei ricavi non dichiarati della società di società a ristretta base sociale della quale il contribuente è socio al 90 per cento – Accertamento pregiudicante e accertamento pregiudicato – Accertamento a carico dei soci – Presupposto – Validità accertamento a carico di S.r.l. a ristretta base azionaria – Art. 38, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 44, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Redditi da partecipazione in società di capitali a base ristretta – Accertamento nei confronti della società e dei soci -Impugnazione – Giudizi separati aventi ad oggetto maggiori redditi – Sospensione ex art. 295 c.p.c. – Necessità – Fondamento – Art. 2909 c.c. • AVVISO DI ACCERTAMENTO – Avviso di accertamento nei confronti di società di capitali – Utili extracontabili – Imputazione – Società di capitali a ristretta base partecipativa – Utili extracontabili – Distribuzione ai soci – Presunzione – Prova contraria – Ammissibilità – Limiti – Art. 2729 c.c.»

 

Codificazione in materia tributaria delle regole sul riparto dell’onere della prova

 

Prova (e ripartizione dell’onere) in giudizio delle violazioni contestate con l’atto impugnato. Dalla riforma del processo solo ribadito il ruolo centrale dell’istruttoria dibattimentale

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 31878 del 27 ottobre 2022: «IMPUGNAZIONI CIVILI – Ricorso per cassazione – Modifica dell’art. 43 L Fall. per effetto dell’art. 41 del D.Lgs. n. 5 del 2006 – Apertura del fallimento – Interruzione del processo – Applicabilità nel giudizio di cassazione – Esclusione – Fondamento – Art. 43 comma 3, L Fall. • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Processo – Riparto dell’onere della prova – Operazioni soggettivamente inesistenti triangolari – Onere probatorio dell’Amministrazione finanziaria – Prova della consapevolezza del contribuente – Necessità – Prova contraria del contribuente – Contenuto – Rilevanza dell’introduzione del comma 5-bis dell’art. 7 D.Lgs. n. 546/1992 – Codificazione in materia tributaria delle regole sul riparto dell’onere della prova – Esclusione dell’introduzione di oneri probatori diversi o più gravosi rispetto ai principi già vigenti in materia – Affermazione – Ragioni – Novella “evolutiva” di adeguamento alle ulteriori modifiche legislative in tema di prova che assegnano all’istruttoria dibattimentale un ruolo centrale – Art. 2697 c.c. – Art. 7, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 6, comma 1, della L. 31/08/2022, n. 130»

 

Compensazioni oltre il limite annuo. L’innalzamento successivo del limite riduce l’ambito della condotta illecita

 

L’estensione del limite annuo dei crediti compensabili rileva sull’applicazione delle sanzioni conseguenti alla indebita compensazione per superamento del “vecchio” plafond annuale

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 14795 del 10 maggio 2022: «SANZIONI TRIBUTARIE – Compensazione di un credito di imposta superiore a quello previsto dalla legge – Omesso versamento del tributo – Equiparazione della condotta – Innalzamento ex art. 9, comma 2, DL n. 35 del 2013 – Rilevanza – Conseguenze sulla disciplina sanzionatoria – Applicazione del principio del “favor rei” – L’innalzamento del limite per la compensazione riduce l’ambito della condotta rilevante – Sanzionabilità circoscritta all’omesso versamento di importi eccedenti il più elevato tetto – Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Art. 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 34, comma 1, della L. 23/12/2000, n. 388 – Art. 9, comma 2, del D.L. 08/04/2013, n. 35, conv., con mod., dalla L. 06/06/2013, n. 64 – Art. 22, comma 1, del DL 25/05/2021, n. 73, conv., con mod., dalla L 23/07/2021, n. 106»

 

Calcolo del limite massimo dei proventi (“plafond”) per la permanenza nel regime tributario agevolato ex L. n. 398/1991

 

Associazioni/società sportive dilettantistiche in regime Legge n. 398/91. Per il computo del “plafond” limite di proventi commerciali si applica il criterio di cassa

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 22440 del 15 luglio 2022: «IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Regime fiscale applicabile alle associazioni sportive dilettantistiche (Asd) e alle società sportive dilettantistiche (Ssd) senza fine di lucro – Primo periodo di esercizio sociale – Esercizio sociale inferiore all’anno – Rilevanza ai fini del calcolo del limite massimo dei proventi (“plafond”) per la permanenza nel regime tributario agevolato ex L. n. 398/1991 – Conseguenze – Ragguaglio alla minore durata del periodo di imposta – Computo del “plafond” – Applicazione del criterio di cassa, con conseguente esclusione dei corrispettivi fatturati ma non ancora incassati – Fondamento – Ragioni – Artt. 1 e 2, della L. 16/12/1991, n. 398 – D.M. 18/05/1995, all. E»

 

Divieto sanzioni sproporzionate – Applicabilità della rideterminazione in melius della sanzione per tardivi o omessi versamenti

 

Sanzioni sproporzionate rispetto all’entità del tributo o della violazione. La riduzione fino al 50% si applica anche ai tardivi o omessi versamenti

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 33097 del 9 novembre 2022: «SANZIONI TRIBUTARIE – Accise – Cause di non punibilità – Mancato o ritardato pagamento – Esimente della forza maggiore – Situazione di illiquidità – Sufficienza – Esclusione – Fondamento – Causa di non punibilità della forza maggiore – Nozione – Art. 6, comma 5, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 • SANZIONI TRIBUTARIE – Criteri di determinazione della sanzione – Art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 472 del 1997 – Possibilità di riduzione di sanzioni sproporzionate – Ambito di applicazione – Sanzioni determinate in misura fissa o proporzionale – Applicabilità della rideterminazione in melius della sanzione per tardivi o omessi versamenti – Ragioni – Art. 7, comma 4, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471»

 

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio:

 

 

Calcolo del contributo unificato – Ricorso contro intimazione di pagamento

 

Processo tributario. Nel ricorso avverso l’intimazione di pagamento il contributo unificato si calcola anche in relazione agli atti presupposti

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado (ex CTR) del Lazio – Sezione XI – Sentenza n. 4001 del 20 settembre 2022: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Spese di giustizia – Contributo unificato (CUT) – Modalità di calcolo in relazione a ricorsi cumulativi – Calcolo del contributo unificato – Modalità – Somma dei contributi dovuti per ciascun atto impositivo – Sussistenza – Fattispecie – Ricorso contro intimazione di pagamento coinvolgente anche le cartelle prodromiche e presupposte – Calcolo del contributo unificato sul valore di tutti gli atti oggetto di impugnazione in base al valore di tutti gli atti impugnati – Il contributo unificato si applica anche su valore degli atti presupposti – Affermazione – Art. 12, comma 2, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 14, comma 3-bis, del D.P.R. 30/05/2002 n. 115»

 

 

Prassi

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

 

Bilancio degli enti del terzo settore

 

Enti del Terzo settore: ulteriori chiarimenti di MinLavoro su redazione e deposito dei bilanci

Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 17146 del 15 novembre 2022: «CODICE DEL TERZO SETTORE – Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) – Enti del Terzo – Redazione e deposito bilanci – Obbligo di deposito del bilancio 2021 per gli enti costituiti prima del 2022 che acquistano la qualifica di Ets mediante iscrizione al Runts nel corso del 2022 – Obbligo di depositare nel Runts oltre al bilancio anche la relazione dell’organo di controllo e del revisore legale – Rendicontazione raccolte fondi – Enti dotati di personalità giuridica con ricavi, rendite, proventi o entrate inferiori a 220mila euro – Adozione degli schemi di bilancio – Enti trasmigrati – Procedimento di verifica -Integrazione documentale – Natura dei termini per adempiere – Artt. 13 e 48, del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 – D.M. 05/03/2020 – D.M. 15/09/2020 – D.M. 09/06/2022»

 

Enti del Terzo settore e bilancio d’esercizio: il punto, per tipologia di ente, sulle decorrenze delle nuove regole

Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 5941 del 5 aprile 2022: «CODICE DEL TERZO SETTORE – Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) – Enti del Terzo – Redazione e deposito bilanci – Tempistica per adempiere – Tabella riepilogativa decorrenze – Art. 13, del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 – D.M. 05/03/2020 – D.M. 09/06/2022»

 

 

Legislazione

 

 

Istituti tecnologici (ITS Academy) – Agevolazioni fiscali

 

Misure in favore degli istituti tecnologici (Its Academy). Definite le modalità di fruizione dei bonus per le erogazioni liberali e per coloro che seguono i percorsi formativi

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 novembre 2022, prot. n. 414366/2022: «Definizione delle modalità di fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 4, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99, riconosciuto per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy, nonché delle altre agevolazioni previste dal medesimo articolo 4»

 

Erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy: il codice tributo per compensare il credito di imposta

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 68 E del 18 novembre 2022: «RISCOSSIONE – Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta di cui all’art. 4, comma 6, della L. 15 luglio 2022, n. 99, riconosciuto per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy»

 

 

 

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Al via la presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto (per ristoranti, bar e altri settori in difficoltà)

Da oggi (22 novembre 2022) è possibile inviare i file contenenti le istanze per ottenere il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1-ter, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Con il provvedimento del 18 novembre 2022 sono state definite le regole per richiedere e ottenere il nuovo contributo a fondo perduto per il sostegno di ristoranti, bar e altri settori in difficoltà.

Per l’invio delle istanze mediante flusso massivo, si evidenzia che i file dovranno essere sottoposti ai controlli di conformità operati con il software reso disponibile dall’Agenzia delle entrate, i file non controllati saranno scartati e le istanze in essi contenuti non saranno acquisite.

A tal riguardo, nell’ambito della piattaforma “Desktop Telematico” dell’Agenzia delle entrate è disponibile, per le applicazioni “Entratel” e “File Internet“, all’interno della categoria Agevolazioni la versione 1.0.0 del 22/11/2022  relativa al modulo Controlli Istanza Contributo a fondo perduto per ristoranti, bar e altri settori in difficoltà (codice fornitura: RIS22).

Per maggiori informazioni consulta la scheda informativa pubblicata nel sito web dell’Agenzia delle entrate.

La misura, introdotta dal decreto “Sostegni-bis”, prevede lo stanziamento di 40 milioni di euro per il 2022 che saranno ripartiti, secondo la modalità fissata dal decreto interministeriale del 19 agosto 2022, nella misura del 70% a tutti i richiedenti che presenteranno istanza, per il 20% alle imprese con ricavi superiori a 400mila euro e per il 10% a quelle con ricavi superiori a 1 milione di euro.

Tra i requisiti di accesso è necessario che le imprese abbiano subito nel 2021 una riduzione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto a quelli del 2019. Per le imprese costituite nel 2020, invece, il meccanismo di quantificazione del danno è differente e terrà conto della riduzione del fatturato mensile del 2020 confrontato con quello del 2021.

Il contributo sarà accreditato direttamente sul conto corrente indicato dal beneficiario nell’istanza.




Revisori e società di revisione degli enti del terzo. Avviso Mef sugli obblighi di comunicazione al registro della revisione legale

Con Decreto del 26 ottobre 2021 del Direttore Generale del Terzo Settore e della Responsabilità Sociale delle Imprese del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato disposto che il trasferimento dei dati degli Enti del Terzo Settore (ETS) al Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) decorra dal 23 novembre 2021. Dalla medesima data il RUNTS è operativo.

Si ricorda che ai sensi delle disposizioni contenute all’articolo 31 del Codice del Terzo settore (decreto legislativo n. 117/2017 e s.m.i.), le associazioni, riconosciute o non riconosciute, nonché le fondazioni del Terzo Settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell’articolo 10 del citato Codice.

Si richiama pertanto l’attenzione dei revisori e delle società di revisione titolari di siffatti incarichi sugli obblighi di comunicazione di cui rispettivamente agli articoli 11 e 13 del D.M. n. 145/2012. Ai sensi di tali disposizioni, le persone fisiche e giuridiche titolari di incarichi di revisione legale dei conti devono comunicare, tramite le modalità indicate dagli uffici di questo Ministero dell’economia e delle finanze, al registro della revisione legale dei conti di cui agli articoli 6 e ss. del decreto legislativo n. 39/2010, tra l’altro, gli incarichi stessi, anche in quanto componenti dell’organo di controllo (ai sensi dell’articolo 30, comma 6, D. Lgs. n. 117/2017), la durata e i corrispettivi pattuiti, qualsiasi rinnovo e la cessazione per la scadenza naturale dell’incarico o per effetto di dimissioni, revoca o risoluzione consensuale.

Si precisa che i dati e le informazioni in discorso sono pubblicate nel registro in forma elettronica e non sono soggette a pubblicità.

I medesimi obblighi di comunicazione si applicano anche alla revisione legale dei conti delle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, articolo 10, comma 5, qualora l’impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell’articolo 2435-bis del codice civile.

Infine, si evidenzia che la mancata comunicazione di quanto sopra è sanzionabile ai sensi dell’articolo 24, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. (Così, comunicazione pubblicata 18 novembre 2022 nel portale della revisione legale della Ragioneria generale dello Stato – Mef: https://www.revisionelegale.mef.gov.it/)




Approvato dal Cdm il Ddl Bilancio 2023. Le novità

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (disegno di legge)

Il Consiglio dei Ministri di lunedì 21 novembre 2022, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 e l’aggiornamento del Documento programmatico di bilancio (DPB).

I provvedimenti, che verranno trasmessi al Parlamento e alle autorità europee, prendono come riferimento il quadro programmatico definito nell’integrazione alla Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2022 e quantificano l’ammontare del valore delle misure contenute nella manovra di bilancio in 35 miliardi di euro.

La manovra si basa su un approccio prudente e realista che tiene conto della situazione economica, anche in relazione allo scenario internazionale, e allo stesso tempo sostenibile per la finanza pubblica, concentrando gran parte delle risorse disponibili sugli interventi a sostegno di famiglie e imprese per contrastare il caro energia e l’aumento dell’inflazione.

Altre risorse sono stanziate per interventi di riduzione del cuneo fiscale e dell’IVA su alcuni prodotti, di aumento dell’assegno unico per le famiglie, per agevolazioni sulle assunzioni a tempo indeterminato per donne under 36 e per percettori di reddito di cittadinanza, per la proroga delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa per i giovani.

In materia fiscale, si estende la flat tax fino a 85.000 euro per autonomi e partite IVA e si ampliano le misure per la detassazione ai premi dei dipendenti, oltre a intervenire con una “tregua fiscale” per cittadini e imprese che in questi ultimi anni si sono trovati in difficoltà economica anche a causa delle conseguenze del COVID-19 e dell’impennata dei costi energetici.

Sul fronte delle pensioni, oltre alla conferma di “opzione donna” rivisitata e “Ape sociale”, si attua l’indicizzazione delle pensioni al 120% e si introduce per l’anno 2023 un nuovo schema di anticipo pensionistico, che permette di uscire dal lavoro con 41 anni di contributi e 62 anni di età e prevede bonus per chi decide di restare al lavoro.

 

Misure contro il caro energia

 

Le risorse destinate alle misure contro caro energia per i primi tre mesi del 2023 che consentiranno di aumentare gli aiuti a famiglie e imprese allargando anche la platea dei beneficiari ammontano a oltre 21 miliardi di euro. Nel dettaglio, confermata l’eliminazione degli oneri impropri delle bollette, rifinanziato fino al 30 marzo 2023 il credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale che per bar, ristoranti ed esercizi commerciali salirà dal 30% al 35% mentre per le imprese energivore e gasivore dal 40% al 45%.

Per il comparto sanità e per gli enti locali, compreso il trasporto pubblico locale, stanziati circa 3.1 miliardi.

 

Pacchetto famiglia

 

Bonus sociale bollette – Per le famiglie più fragili confermato e rafforzato il meccanismo che consente di ricevere il bonus sociale bollette, con un innalzamento della soglia Isee da 12.000 euro a 15.000 euro.

Misure contro inflazione – Riduzione dell’IVA dal 10 al 5% per i prodotti per l’infanzia e per l’igiene intima femminile. Viene inoltre istituito un fondo di 500 milioni di euro destinato alla realizzazione di una “Carta Risparmio Spesa” per redditi bassi fino a 15mila gestita dai comuni e volta all’acquisto di beni di prima necessità. Si tratta di una sorta di “buoni spesa” da utilizzare presso punti vendita che aderiscono all’iniziativa con un’ulteriore proposta di sconto su un paniere di prodotti alimentari.

Assegno unico per le famiglie con 3 o più figli (610 milioni) – Per il 2023 sarà maggiorato del 50% per il primo anno, e di un ulteriore 50% per le famiglie composte da 3 o più figli. Confermato l’assegno per i disabili.

Premi di produttività detassati – Per i dipendenti aliquota al 5% per premi di produttività fino a 3.000 euro.

Agevolazioni assunzioni a tempo indeterminato – Agevolazioni alle assunzioni a tempo indeterminato con una soglia di contributi fino a 6 mila euro per chi ha già un contratto a tempo determinato e in particolare per le donne under 36 e per i percettori del reddito di cittadinanza.

Agevolazioni per acquisto prima casa – Proroga per il 2023 delle agevolazioni per acquisto prima casa per i giovani under 36

Flat tax incrementale per i lavoratori al 15% – Introduzione per i lavoratori autonomi di una flat tax incrementale al 15% con una franchigia del 5% e un tetto massimo di 40.000 euro.

 

Scuole

 

Per le scuole partitarie è previsto il ripristino del contributo (70 mln) + trasporto disabili (24 mln)

 

Pensioni

 

Si avvia un nuovo schema di anticipo pensionistico per il 2023 che consente di andare in pensione con 41 anni di contributi e 62 anni di età anagrafica (quota 103). Per chi decide di restare a lavoro decontribuzione del 10%.

Opzione donna – Prorogata per il 2023 Opzione donna con modifiche: in pensione a 58 con due figli o più, 59 con un figlio, 60 altri casi.

Confermata anche Ape sociale per i lavori usuranti.

 

Reddito di cittadinanza

 

Dal 1° gennaio 2023 alle persone tra 18 e 59 anni (abili al lavoro ma che non abbiano nel nucleo disabili, minori o persone a carico con almeno 60 anni d’età) è riconosciuto il reddito nel limite massimo di 7/8 mensilità invece delle attuali 18 rinnovabili. E’ inoltre previsto un periodo di almeno sei mesi di partecipazione a un corso di formazione o riqualificazione professionale. In mancanza, decade il beneficio del reddito. Si decade anche nel caso in cui si rifiuti la prima offerta congrua.

 

Tetto al contante

 

Dal 1° gennaio 2023 la soglia per l’uso del contante salirà da 1.000 a 5.000 euro.

 

Imprese

 

Sospensione plastic e sugar tax – Prevista la sospensione anche per il 2023 dell’entrata in vigore di plastic e sugar tax, le imposte sui prodotti in plastica monouso e sulle bevande zuccherate. 600mln

Fondo garanzia Pmi – Rifinanziato il fondo per 1 miliardo per il 2023. Il fondo garantisce tutte le operazioni finanziarie direttamente finalizzate all’attività d’impresa concesse da un soggetto finanziatore (banca o altro). Prorogato bonus Ipo (credito imposta per favorire la quotazione pmi in borsa)

 

Riattivazione società Ponte Stretto

 

Per riavviare il progetto di realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina prevista la riattivazione della società Stretto di Messina spa attualmente in liquidazione.




Il decreto legge “Aiuti-quater” in Gazzetta

Nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022 è stato pubblicato il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 , recante: «Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica».

Link al testo del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante: «Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 270 del 18 novembre 2022) e in vigore dal 19.11.2022.




Contributi a fondo perduto per ristoranti, bar, piscine e catering. Dal 22 novembre al 6 dicembre 2022 la domanda

Pronti modello e istruzioni per i titolari di ristoranti, bar, piscine, attività di catering e di organizzazione di cerimonie che intendono richiedere i contributi destinati a questi settori in difficoltà dal decreto “Sostegni-bis” (art. 1-ter del D.L. n. 73/2021 come modificato dall’art. 3, comma 2, del D.L. n. 4/2022, conv., con mod., dalla L. n. 25/2022). Un provvedimento (del 18 novembre 2022, prot. n. 423342/2022) del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, detta le regole per presentare la domanda e stabilisce il calendario per l’invio: da martedì 22 novembre a martedì 6 dicembre. Le imprese richiedenti devono aver registrato nel 2021 una riduzione dei ricavi di almeno il 40% rispetto a quelli del 2019.

 

Come compilare e inviare la domanda

 

Per compilare e inviare la domanda si può utilizzare il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Per la compilazione è anche possibile utilizzare software di mercato che rispettino le specifiche tecniche emanate con il provvedimento, inviando la domanda tramite i canali telematici Entratel o Fisconline dell’Agenzia. L’istanza può essere trasmessa – a cura del richiedente o di un intermediario delegato alla consultazione del Cassetto fiscale o al servizio di consultazione delle fatture elettroniche nel portale “Fatture e corrispettivi” o sulla base di specifica delega – a partire dal 22 novembre al 6 dicembre 2022. Nello stesso periodo è possibile, in caso di errore, presentare una nuova richiesta, in sostituzione di quella precedentemente inviata.

 

Chi può accedere al bonus

 

Possono richiedere il contribuito le imprese che esercitano come attività prevalente una di quelle individuate dai codici ATECO 2007: 56.10 (ristoranti), 56.30 (bar), 93.11.2 (gestione di piscine), 56.21 (catering per eventi), 96.09.05 (organizzazione di feste e cerimonie) e hanno subito nell’anno 2021 una riduzione dei ricavi di almeno il 40 per cento rispetto a quelli del 2019. Per le imprese costituite nel corso del 2020 la riduzione del 40 per cento è determinata tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021 rispetto all’ammontare medio mensile dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA. Inoltre, le imprese devono essere regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese alla data di presentazione della domanda e devono avere sede legale o operativa ubicata in Italia.

 

Il calcolo del contributo

 

Trascorso il termine per la presentazione delle domande, l’Agenzia delle Entrate suddividerà i finanziamenti disponibili per il contributo stabiliti dal D.L. n.73/2021. L’importo del contributo per ciascuna impresa sarà pari al minore tra la somma determinata a seguito della ripartizione e quella residua di aiuti ancora fruibili, determinata in base all’ammontare di aiuti in regime “de minimis” riportato nella domanda. Il contributo sarà accreditato direttamente sul conto corrente indicato dal beneficiario nell’istanza. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 18 novembre 2022)

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 novembre 2022, prot. n. 423342/2022, recante: «Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1-ter, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106», pubblicato il 18.11.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Il Dossier Inps sulle indennità una tantum previste dai Decreti “Aiuti” e “Aiuti-ter”. Un sintesi sistemica per orientarsi tra Bonus

Con la circolare 73 del 24 giugno 2022, Inps ha recepito il disposto del “Decreto Aiuti” (decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022) attraverso cui il Legislatore ha stabilito – tra le altre misure – l’introduzione di una indennità una tantum di 200 euro per una vasta platea di cittadini. Il provvedimento normativo si è inserito nel novero delle misure urgenti adottate in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti.

Successivamente, sulla base del “Decreto Aiuti-ter” (decreto-legge n. 144 del 23 settembre 2022), il Legislatore ha rinnovato l’indennità una tantum nella misura di 150 euro (il cd. “bonus 150″). Inps ha quindi provveduto a recepire le nuove indicazioni con la pubblicazione delle circolari 116/2022 e 127/2022.

La rilevanza dei sostegni e la necessità di provvedere tempestivamente all’erogazione delle prestazioni ha impegnato l’Istituto all’emanazione di una serie di atti che approfondiremo nel presente documento, atti che hanno progressivamente delineato i confini della platea di beneficiari.

Questo dossier rappresenta, quindi, uno sforzo di sintesi sistemica per orientarsi sulla materia.

 

Bonus 200: una priorità per il paese

 

  1. Destinatari dell’indennità

 

La platea è composita, abbraccia lavoratori pubblici e privati, soggetti ancora attivi e pensionati, subordinati e liberi professionisti, disoccupati e categorie colpite dall’emergenza pandemica.

Nel dettaglio hanno beneficiato/stanno beneficiando dell’indennità:

  • i lavoratori dipendenti, del pubblico e del privato;
  • i titolari di pensione, a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria;
  • i titolari di pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti;
  • i titolari di trattamenti di accompagnamento alla pensione;
  • i beneficiari di NASpI, Dis-COLL per il mese di giugno 2022, disoccupazione agricola di competenza 2021;
  • i percettori delle indennità Covid 19 ai sensi dei decreti Sostegni e Sostegni bis;
  • i lavoratori domestici;
  • i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, dottorandi e assegnisti di ricerca;
  • i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti con 50 giornate di lavoro nel 2021;
  • i lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) con 50 contributi giornalieri nel 2021;
  • i lavoratori autonomi occasionali privi di partita IVA;
  • gli incaricati di vendite a domicilio;
  • i nuclei beneficiari di Reddito di Cittadinanza;
  • i lavoratori autonomi e i liberi professionisti.

 

  1. Lavoratori dipendenti

 

Nel parterre dei lavoratori dipendenti sono ricompresi i lavoratori del pubblico e del privato, titolari di uno o più contratti di lavoro, stipulati entro il 23 giugno del 2022 e destinatari del diritto all’esonero contributivo dello 0,8%.

Il datore è stato chiamato a riconoscere in modo automatico il sostegno nel mese di luglio 2022, previa acquisizione di una dichiarazione da parte del lavoratore di non essere titolare di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale, di trattamenti di accompagnamento alla pensione e di RdC. L’Istituto, sul punto, ha fornito precise indicazioni nell’ambito del messaggio 2259/2022, evidenziando gli elementi da porre in risalto nell’ambito della dichiarazione con l’intento di agevolare ogni potenziale beneficiario.

Fin dall’emanazione della circolare 73/22, il bonus è stato riconosciuto anche in presenza di eventi tutelati che azzerassero la retribuzione nel mese di luglio 2022. Con successivo messaggio, il 3805/2022, Inps ha chiarito che gli eventi tutelati, oltre a CIGO/CIGS, Fis o Fondi di Solidarietà, CISOA e congedi sono anche l’aspettativa sindacale, le aspettative/i congedi previsti dai CCNL di settore comunque denominati e le eventuali sospensioni dall’esercizio delle professioni sanitarie a carico di soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale.

La circolare 111/2022, infine, recependo quanto previsto dal decreto-legge n. 115 del 9 agosto 2022, ha annoverato fra i destinatari del provvedimento anche i lavoratori che non hanno beneficiato dell’esonero dello 0,8% poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’Inps nei primi mesi dell’anno. Questi ultimi, per l’accesso all’indennità, sono stati chiamati a presentare una dichiarazione con cui affermavano di non aver già fruito del bonus, di essere stati destinatari degli eventi con copertura di contribuzione figurativa nell’intervallo tra il 1° gennaio e il 18 maggio del 2022 (indipendentemente se sorti in data antecedente e/o proseguiti al termine della deadline indicata) e di essere consapevoli di non avere diritto al bonus laddove rientranti in altre categorie beneficiarie dell’erogazione d’ufficio da parte dell’Istituto.

Al termine della prima tranche di pagamenti si sono registrate sporadiche situazioni di criticità: alcuni lavoratori non avevano potuto accedere al bonus in virtù dell’abbattimento della contribuzione o in ragione di errori formali (es. una tardiva dichiarazione resa al datore). Per consentire la fruizione dell’indennità, anche in ragione della ratio del provvedimento, Inps è intervenuta col già citato messaggio 3805/2022, consentendo di sanare tali posizioni.

 

  1. Le indennità liquidate d’ufficio da Inps

 

Per poter intervenire tempestivamente e rispondere alle esigenze della cittadinanza, Inps ha effettuato una distinzione tra le indennità che l’Istituto avrebbe potuto liquidare autonomamente e quelle per cui, invece, era necessario realizzare una procedura per la ricezione delle istanze. In entrambi i casi è stato sfruttato il processo di digitalizzazione che l’Ente porta avanti e per il quale l’esperienza pandemica è stata, alla prova dei fatti, un acceleratore involontario. In tal senso è stato possibile, già nella fase di definizione dei processi, stilare una periodizzazione dei pagamenti, un calendario delle liquidazioni che in un’ottica di massima trasparenza è stato reso noto già nella circolare 73/2022.

Massimizzando le informazioni possedute nei database dell’Istituto, Inps ha potuto erogare la prestazione nel mese di luglio a:

  • 13 milioni e 137 mila pensionati;
  • 753mila nuclei percettori di Reddito di Cittadinanza;
  • 634 lavoratori domestici.

Uno sforzo che è fondamentale sottolineare, rimarcando l’importanza del pronto intervento al termine della “fase uno” del processo. Dalla pubblicazione della prima circolare in materia, datata 24 giugno, al momento dell’erogazione della valuta il lasso temporale è stato estremamente ridotto.

 

  1. I titolari di pensione

 

Tra le categorie aventi diritto all’indennità figurano i titolari di pensione, a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché i titolari di trattamenti di accompagnamento alla pensione.

Per l’accesso all’indennità l’Istituto ha processato le informazioni correlate ai requisiti richiesti dal Legislatore, vale a dire la titolarità del trattamento a giugno 2022 e un reddito personale IRPEF – al netto dei contributi previdenziali e assistenziali – non superiore, per l’anno 2021, a 35.000 euro.

I soggetti in attesa del rinnovo dell’invalidità al 30 giugno hanno ottenuto l’accredito ove il trattamento sia stato confermato senza soluzione di continuità.

 

  1. I lavoratori in stato di disoccupazione e i lavoratori “ex Sostegni”

 

Tra i destinatari dell’indennità il Legislatore ha ricompreso i titolari di disoccupazione. In tal senso ai percettori di NASpI, Dis-COLL e ai beneficiari di disoccupazione agricola di competenza 2021 è stato riconosciuto l’importo spettante. Parallelamente il bonus è stato erogato anche agli ex beneficiari delle indennità Covid varate dai decreti Sostegni e Sostegni bis. La liquidazione di tali indennità era stata calendarizzata ad ottobre, proprio per consentire – tra le diverse prestazioni – di identificare i profili aventi titolarità. Anche qui i dati confermano l’impegno profuso da Inps.

 

 

Prestazione Pagate
Percettori NASpI/DisColl 755.033
Percettori Disoccupazione Agricola 441.294
Percettori bonus covid 2021 183.511
1.379.838

Dati al 17.11.2022

 

  1. Gli altri lavoratori e le categorie chiamate a presentare domanda

 

Oltre al processo d’erogazione d’ufficio, Inps ha costruito un’infrastruttura digitale sul portale dell’istituto (www.inps.it) per poter registrare le istanze pervenute dalle altre categorie professionali tutelate dalla normativa. È un lavoro di back-end che è oggi possibile sviluppare agilmente grazie ai fondi garantiti dal Pnrr e all’impegno profuso sotto il profilo dell’Innovazione, cui dedicheremo un ulteriore approfondimento. Hanno dovuto trasmettere domanda i lavoratori:

  • titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all’art. 409 del c.p.c., con un contratto attivo ed iscritti alla Gestione Separata Inps alla data del 18 maggio 2022 e reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per il 2021;
  • stagionali, a tempo determinato e intermittenti con 50 giornate di lavoro effettivo nel 2021, da cui è derivato un reddito non superiore a 35.000 euro. Nella platea dei destinatari sono ricompresi anche i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo;
  • iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) con 50 contributi giornalieri nel 2021, da cui è derivato un reddito non superiore a 35.000 euro;
  • autonomi occasionali privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, già titolari nel 2021 di contratti disciplinati dall’art.2222 del Codice civile, iscritti alla Gestione Separata Inps alla data del 18 maggio 2022, con almeno un contributo mensile versato nel corso del 2021;
  • incaricati di vendite a domicilio, iscritti alla Gestione Separata Inps alla data del 18 maggio 2022, con un reddito 2021 derivante da tale attività superiore a 5.000 euro.

La circolare 103/2022 ha poi ampliato il range dei potenziali beneficiari, recependo quanto disposto dal decreto-legge n. 50/2022, cui è seguito il decreto interministeriale attuativo del 19 agosto 2022. Inps ha così riconosciuto il beneficio anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti individuati dal Legislatore. Nel dettaglio hanno potuto presentare istanza i lavoratori:

  • iscritti alla gestione speciale Inps degli artigiani;
  • iscritti alla gestione speciale Inps degli esercenti attività commerciali;
  • iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti, per i coloni e mezzadri, compresi gli imprenditori agricoli professionali;
  • pescatori autonomi di cui alla legge n. 250/1958 iscritti all’Inps;
  • liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata Inps, ivi compresi i componenti degli studi associati o società semplici;
  • iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali, coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

 

Poiché per la libera professione è possibile la contemporanea iscrizione a Inps e a uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza (vd. decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103), la circolare 103/2022 ha altresì chiarito in forma preventiva che, nell’ipotesi del caso, la competenza a gestire la domanda sarebbe stata esclusivamente di Inps.

Per poter accedere alla prestazione, per un importo pari a 200 euro, i richiedenti hanno dovuto rispettare i requisiti previsti dal Legislatore. Hanno potuto ottenere l’accredito quanti hanno percepito, nel periodo d’imposta 2021, un reddito complessivo lordo non superiore a 35.000 euro, a condizione che non avessero già fruito del bonus 200 euro nelle more degli artt. 31 e 32 del “Decreto Aiuti”.

Nella medesima circolare 103 è stato chiarito che, ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge n. 144/2022, l’indennità a favore delle sopra richiamate categorie di lavoratori autonomi e liberi professionisti è incrementata di 150 euro per coloro che, nell’anno d’imposta 2021, hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

 

Il bonus 150: un sostegno per chi versa in maggiori difficoltà

 

In armonia col percorso intrapreso, il Legislatore ha deciso di introdurre nell’impianto normativo un altro strumento a supporto dei soggetti più esposti alla difficoltà congiunturale vissuta dal Paese. Con il “Decreto Aiuti ter“, come abbiamo anticipato, è stata così varata una nuova indennità una tantum, ribattezzata dalla stampa e dall’informazione online “Bonus 150″.

La circolare 127/2022 fornisce in tal senso tutte le indicazioni utili per l’individuazione dell’utenza che può accedere alla prestazione con erogazione da parte dell’Inps. Le caratteristiche, i profili se vogliamo, dei beneficiari sono simili a quelli già indicati in precedenza e oggetto del presente dossier. A cambiare è principalmente il criterio reddituale, laddove la soglia limite – rispetto al reddito ottenuto nel 2021 – non si ancora più ai 35.000 euro, bensì a quota 20.000.

 

  1. Le categorie che hanno ricevuto il bonus d’ufficio

 

Il bonus è stato liquidato da Inps, senza la necessità che sia trasmessa alcuna istanza, ai soggetti residenti in Italia e titolari al 1° ottobre di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché titolari di trattamenti di accompagnamento alla pensione.

Gli interessati sopra indicati hanno potuto beneficiare della misura con la mensilità di novembre 2022, ove siano risultati in possesso di un reddito personale, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 20.000 euro. I titolari di assegno ordinario di invalidità in scadenza al 30 settembre 2022 sono stati ricompresi tra i destinatari del beneficio qualora il trattamento sia stato confermato dal 1° ottobre 2022.

Oltre ai titolari di pensione, hanno beneficiato della prestazione senza necessità di trasmettere domanda:

  • i lavoratori domestici, che avevano uno o più rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del decreto (23.09.2022), già fruitori del “Bonus 200”;
  • i nuclei beneficiari del Reddito di Cittadinanza, a patto che i componenti non risultassero fruitori dell’indennità in quanto appartenenti ad altra categoria titolare del diritto alla prestazione;
  • i beneficiari delle indennità Covid – 19 derivanti dai Decreti Sostegni e Sostegni bis;
  • i percettori di NASpI o Dis-COLL, mobilità in deroga e trattamenti di importo pari alla mobilità per il mese di novembre 2022;
  • i titolari dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza 2021;
  • i lavoratori autonomi occasionali e i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio beneficiari del “bonus 200”.

 

  1. I lavoratori dipendenti

 

Detto il diverso ancoraggio al criterio reddituale, i lavoratori dipendenti hanno potuto accedere al beneficio sempre grazie al tramite offerto dal datore di lavoro, ottenendo l’indennità con la retribuzione della competenza del mese di novembre. Unico passaggio formale richiesto era la presentazione di una dichiarazione resa dal lavoratore attraverso la quale lo stesso precisasse “di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 19, commi 1 e 16 del decreto-legge n. 144/2022”. Un modello di tale dichiarazione è stato allegato al messaggio 3806/2022.

Come già sancito dalla circolare 116/2022, per accedere al beneficio era necessario avere, a novembre 2022, una retribuzione imponibile ai fini previdenziali non eccedente l’importo di 1.538 euro, anche nelle ipotesi in cui – per tale mese – fosse presente una copertura figurativa parziale. Sul punto, poi, con messaggio 4159 del 17 novembre 2022 Inps ha precisato che – in riferimento alla posizione dei lavoratori dipendenti, con l’esclusione dei lavoratori domestici – il limite retributivo previsto dalla norma è da considerare al netto della tredicesima mensilità, o di eventuali ratei della stessa, laddove l’erogazione avvenga nella competenza del mese di novembre 2022.

Hanno potuto ottenere la prestazione i lavoratori dipendenti, anche somministrati, presso datori pubblici e privati, ivi compresi quelli interessati nel mese di novembre da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale Inps (congedi parentali, CIGO/CIGS, Assegno di integrazione salariale garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà e CISOA, percepiti in ragione della sospensione del rapporto di lavoro).

Con la retribuzione di novembre 2022, i datori hanno assunto l’obbligo di pagare l’indennità anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato (esclusi gli operai agricoli), intermittenti e iscritti al FPLS, laddove in forza nello stesso mese e con il limite retributivo sopra indicato.

 

  1. I lavoratori chiamati a presentare domanda

 

Tra i soggetti vincolati alla trasmissione dell’istanza risultano invece i lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al FPLS che non abbiano percepito la stessa dal datore di lavoro. Devono quindi presentare domanda entro il 31 gennaio 2023:

  • i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti con 50 giornate di lavoro effettivo nel 2021, da cui deriva un reddito non superiore a 20.000 euro. Nella platea dei destinatari sono ricompresi anche i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo;
  • gli iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo con 50 contributi giornalieri nel 2021, da cui deriva un reddito per lo stesso anno non superiore a 20.000 euro;
  • i Collaboratori coordinati e continuativi con rapporto ai sensi dell’articolo 409 del c.p.c., i dottorandi e gli assegnisti di ricerca. Tali lavoratori devono avere un contratto attivo alla data del 18 maggio 2022, devono essere iscritti alla Gestione separata e non devono aver maturato – nel 2021 – un reddito derivante dai suddetti rapporti superiore a 20.000 euro.

 

  1. Il cronoprogramma del bonus 150

 

Nel mese di novembre 2022 l’indennità è stata liquidata ai beneficiari dei trattamenti pensionistici, di assegno sociale, ai titolari di invalidità, ciechi e sordomuti, ai titolari di trattamenti di accompagnamento alla pensione, ai lavoratori domestici e ai nuclei beneficiari del Reddito di Cittadinanza.

A febbraio 2023 il bonus sarà erogato ai titolari di NASpI, Dis-COLL, mobilità in deroga e trattamenti di importo pari alla mobilità, disoccupazione agricola 2021, ai beneficiari delle indennità Covid – 19 di cui ai decreti Sostegni e Sostegni bis, ai lavoratori autonomi occasionali, agli incaricati di vendite a domicilio che hanno fruito del bonus 200 e – infine – ai lavoratori chiamati a presentare domanda.

 

Uno sforzo costante per raggiungere l’obiettivo

 

È chiaro che un processo così articolato, strutturato per step, non è di semplice gestione e il suo perfezionamento è soggetto a continuo monitoraggio da parte del personale Inps. A dispetto delle possibili insidie, e delle criticità legate ai tempi di reazione imposti dal contesto esterno, l’Istituto è riuscito a realizzare la mission assegnata in tempi estremamente contenuti, risolvendo anche le possibili difficoltà legate alla eccezionalità di alcune situazioni.




Il Senato ha approvato definitivamente il c.d. decreto-legge Aiuti-ter

Con 100 voti favorevoli, 5 contrari e 55 astensioni, l’Assemblea del Senato ha approvato definitivamente il ddl n. 311 (c.d. decreto-legge aiuti-ter) recante: conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),

Il decreto-legge, varato dal precedente Governo, stanzia ulteriori 14 miliardi per mitigare gli effetti del caro energia. Il provvedimento reca, al Capo I, misure quali la proroga dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia, la sua estensione ai settori dell’agricoltura e della pesca, le garanzie Sace sui finanziamenti alle imprese, la riduzione delle accise sui carburanti e l’IVA al 5 per cento sul gas, lo stanziamento di 200 milioni a sostegno degli enti locali, l’incremento del Fondo per il trasporto pubblico locale, la disciplina per i rigassificatori. Il capo II reca disposizioni in materia di politiche sociali (indennità per lavoratori dipendenti e pensionati, sostegno al reddito dei lavoratori autonomi); il capo III reca interventi per l’attuazione del Piano di ripresa e resilienza. Fra le ulteriori disposizioni va evidenziata la proroga in materia di occupazione di suolo pubblico per gli esercizi commerciali e il fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa.

 

Link al  testo del decreto-legge n. 144 del 23 settembre 2022, conv., con mod., dalla legge n. 175 del 17 novembre 2022, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)». Testo coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 269 del 17 novembre 2022)

 




Webinar Commercialisti sull’autodichiarazione per gli aiuti di stato covid-19. Le slide utilizzate durante le relazioni

Entro il 30 novembre prossimo, i beneficiari degli aiuti riconosciuti nell’ambito del c.d. “regime ombrello” di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID19” dovranno presentare all’Agenzia delle Entrate un’autodichiarazione per verificare l’effettivo rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal citato Quadro Temporaneo (c.d. Temporary Framework).

Per accompagnare i professionisti nell’avvio di questo adempimento, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in collaborazione con la Fondazione Nazionale dei Commercialisti e l’Agenzia delle Entrate, ha tenuto un webinar dal titolo “L’autodichiarazione per gli aiuti di Stato Covid-19: semplificazione della modulistica e questioni applicative”. Dopo un inquadramento normativo della disciplina di fonte unionale in materia di aiuti di Stato, durante il webinar sono stati esaminati l’ambito soggettivo dell’adempimento, le fattispecie di esonero e quelle ammesse alle semplificazioni recentemente introdotte.

Fornite, inoltre, indicazioni sulla compilazione del modello, sulla riallocazione degli aiuti nelle sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro Temporaneo, sulla gestione del superamento dei massimali e sul riversamento volontario degli aiuti eccedenti. Svolta, infine, un’analisi sul rapporto con il prospetto aiuti di Stato contenuto nel Modello REDDITI 2022.

Nel corso del webinar i rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate hanno dato risposta ad alcuni quesiti su taluni aspetti di criticità dell’adempimento.

 

Di seguito il link alle slide utilizzate durante le relazioni (link esterni: https://www.commercialisti.it/).

Slide Relazioni Mauro Nicola – Presidente Fondazione Nazionale di Formazione dei Commercialisti

Slide Relazioni Pasquale Saggese – Coordinatore Area Fiscalità Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti

Webinar in differita

 

Online le risposte dell’Agenzia delle entrate alle domande più frequenti sulle modalità di compilazione dell’autodichiarazione per gli aiuti di stato Covid 19 da presentare entro il 30 novembre 2022.

 

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 35 del 2022

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Commenti

 

Il contratto di lease back: aspetti contabili e fiscali
di Marco Orlandi

Con la chiusura attraverso la pace fiscale della causa presupposta la giurisprudenza inizia a pronunciarsi sulle cause c.d. “dipendenti”: aspetti di riflessione e valutazioni sistematiche
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Mancata apposizione del visto di conformità – Natura della violazione

 

La compensazione di crediti “sopra soglia” senza visto di conformità costituisce violazione meramente formale non sanzionabile

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 25736 del 1° settembre 2022: «SANZIONI TRIBUTARIE – Cause di non punibilità – COMPENSAZIONE – Compensazione dei crediti IVA (esistente) per il pagamento, mediante modello F24, di imposte, tributi e contributi – Mancata apposizione del visto di conformità ex art. 10, comma 1, lett. a), n. 7, del D.L. n. 78 del 2009 – Natura della violazione – Carattere meramente formale – Configurabilità – Fondamento – Fattispecie – Illegittimità atto di recupero per indebita compensazione di crediti senza dichiarazione di conformità con irrogazione della sanzione ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. n. 471 del 1997 – Art. 35, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 10, del D.L. 01/07/2009, n. 78, conv., con mod., dalla L. 03/08/2009, n. 102 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 10, comma 3, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 6, comma 5-bis, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472»

 

Consolidato nazionale – Costo per la costituzione di un diritto di superficie a tempo determinato. Iscrizione nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni materiali

 

Disciplina fiscale del costo una tantum per il diritto di superficie a tempo determinato “accessorio” e divieto di “travaso” delle perdite fiscali pregresse della consolidata nella fiscal unit

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 29345 del 7 ottobre 2022: «IRES (Imposta sul reddito delle società) – Consolidato nazionale – Redditi di impresa – Rettifiche di consolidamento – Perdite pregresse -Utilizzabilità in relazione alla quota di dividendi percepiti dalla consolidata – Esclusione – Fondamento – Artt. da 117 a 129, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – DM 09/06/2004 • IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Determinazione – Costo una tantum per la costituzione di un diritto di superficie a tempo determinato – Iscrizione nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni materiali – Patrimonializzazione unitamente al costo sostenuto per la realizzazione del fabbricato – Presupposti – Costo accessorio a quello del fabbricato – Necessità – Ammortamento omogeneo al fabbricato – Applicabilità – Artt. 83, 102 e 103, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Artt. 934 e 952 c.c. – Art. 2426, primo comma, n. 1, c.c.»

 

Processo tributario – Obbligo dell’Agenzia delle entrate di prendere posizione sui fatti dedotti dal contribuente

 

Il diritto alla detrazione IVA tra applicazione del principio di neutralità e obbligo del Fisco di prendere posizione nel processo

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 29415 del 10 ottobre 2022: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Istruzione del processo – Ricorso del contribuente – Amministrazione finanziaria – Obbligo di prendere posizione sui fatti dedotti dal contribuente – Inottemperanza – Conseguenze – Fattispecie – Non contestazione dell’esistenza di credito IVA a fronte della consegna presso l’Ufficio di registri IVA e scritture contabili – Annullamento cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 54-bis D.P.R. n. 633/72, con cui l’Agenzia ha recuperato l’IVA compensata nella dichiarazione modello unico 2008 per il periodo 2007 non essendo stata presentata la dichiarazione IVA nell’anno precedente – Art. 18, della L. 07/08/1990, n. 241 – Art. 6, della L. 27/07/2000, n. 212 – Artt. 88 e 116 c.p.c. – Art. 54-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 • IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Diritto alla detrazione IVA – Requisiti sostanziali – Requisiti formali – Mancato rispetto di requisiti formali – Omissione di obblighi formali da parte di soggetti passivi – Omessa o tardiva (oltre i novanta giorni) dichiarazione IVA sui crediti IVA – Principio di neutralità fiscale – Conseguenze sul diritto alla detrazione IVA in presenza dei presupposti sostanziali del diritto di detrazione – Ammissibilità del diritto di detrazione IVA – Artt. 19, 27, 28, 30 e 55, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

 

Fringe benefit
Istruzioni per l’utilizzo dei nuovi bonus 2022

 

Bonus carburante 200 euro per i dipendenti del settore privato: le regole per la detassazione in capo ai percipienti e la deducibilità dal reddito d’impresa

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27 E del 14 luglio 2022: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di lavoro dipendente – Determinazione periodo d’imposta 2022 – Bonus carburante per i dipendenti del settore privato – Ambito applicativo – Art. 51, comma 3, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 2, del D.L. 21/03/2022, n. 21, conv., con mod., dalla L. 20/05/2022, n. 51, cd. decreto-legge “Ucraina”»

 

Welfare aziendale: il vademecum delle Entrate sulle nuove misure di favore introdotte per il periodo d’imposta 2022

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 35 E del 4 novembre 2022: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente – Agevolazioni fiscali per il Welfare aziendale – Nuova disciplina temporanea (ambito applicativo, documentale e temporale) – Allargamento della quota di non concorrenza alle utenze domestiche (somme o rimborsi per contenere il costo di energia elettrica, acqua e gas naturale) – Rapporti con il bonus carburante – Art. 51, comma 3, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 12, del D.L. 09/08/2022, n. 115, conv., con mod., dalla L. 21/09/2022, n. 142, cd. decreto-legge “Aiuti-bis”»

 

Piani di incentivazione offerti al top management

 

Bonus ai manager. Deduzione ammessa anche se “exit”

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 539 del 31 ottobre 2022: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Criteri di valutazione – Costi ed oneri – Riferimento – All’oggetto dell’impresa – Principio di inerenza – Premi incentivanti – Piano di incentivazione offerto al top management (per l’amministratore e per il direttore finanziario) -Inerenza dei bonus all’attività di impresa – Affermazione – Fattispecie – Remunerazione dell’apporto di una prestazione di lavoro resa dall’amministratore e dal dipendente con l’obiettivo di stimolare l’impegno degli stessi al miglioramento della performance aziendale, introducendo una componente retributiva proporzionata a quest’ultima (“Exit bonus” ai manager) – Art. 109, comma 5, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 • IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Compensi corrisposti in relazione agli uffici di amministratore – Assimilazione sotto profilo fiscale dei redditi a quelli di lavoro dipendente ex art. 50, comma 1, lettera c-bis), del TUIR – Assimilazione solo sulle modalità di determinazione del reddito delle due tipologie di rapporto di lavoro – Non equiparazione generale a tutti gli effetti di legge – Conseguenze – Non applicazione delle deduzioni IRAP previste per i costi del lavoro sostenuti in relazione a personale dipendente impiegato a tempo indeterminato – Caso di specie – Non applicazione delle deduzioni ai compensi corrisposti agli amministratori – Art. 11, comma 4-octies, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446»

 

Deduzione delle spese dei mezzi di trasporto utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni

 

Automezzi. L’integrale deduzione passa dall’essenzialità per lo svolgimento dell’attività

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 553 del 7 novembre 2022: «IMPOSTE SUI REDDITI – Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni – Istituti di vigilanza ed investigativi – Autovetture con utilizzo esclusivo – Automezzi dotati delle attrezzature obbligatorie ai sensi del DM n. 269/2010 – Beni strumentali interamente deducibili – Affermazione – Art. 164-bis, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – D.M. del Ministero dell’Interno 1° dicembre 2010, n. 269»

 

Enti del terzo settore
Modifiche alla disciplina delle agevolazioni

 

Le novità per il Terzo Settore nel c.d. “Decreto Semplificazioni”

Documento di Ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 26 ottobre 2022

 

 

 

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Erogazioni liberali a favore degli Istituti tecnologici (Its Academy). Definite le modalità di fruizione dei bonus, in dichiarazione o in F24

Pronte le regole per beneficiare del bonus pari al 30% o al 60% riconosciuto a coloro che effettuano erogazioni liberali a favore delle fondazioni Its Academy, gli Istituti tecnologici superiori previsti dalla legge di riforma n. 99/2022. Un provvedimento di oggi, firmato dal Direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, definisce le modalità di fruizione del credito d’imposta e fa il punto sulle altre agevolazioni connesse.

 

Il credito d’imposta

 

La Legge di riforma degli Istituti tecnici superiori ha previsto un credito d’imposta pari al 30% per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di fondazioni Its Academy, cui è affidato il compito di potenziare e ampliare, tramite gli Istituti tecnologici superiori, la formazione professionalizzante nel nostro Paese. Sono ammesse al beneficio le elargizioni effettuate con versamento bancario o postale o altri sistemi di pagamento così come donazioni, lasciti e altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche. Il credito d’imposta sale al 60% se la fondazione beneficiaria opera in province con un tasso di disoccupazione superiore a quello medio nazionale.

 

Come si utilizza il bonus

 

Il provvedimento spiega che il credito d’imposta è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo a partire dalla dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta nel corso del quale è effettuata l’elargizione. In alternativa, potrà essere usato in compensazione tramite F24, esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia, con un codice tributo che verrà successivamente istituito. Per i titolari di reddito d’impresa il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo.

 

Le altre agevolazioni dell’universo ITS Academy

 

Il provvedimento ricorda gli altri benefici stabiliti dalla legge n. 99/2022: in particolare, è prevista la possibilità, per chi segue i percorsi formativi degli ITS Academy, di riscattare ai fini previdenziali il relativo periodo di frequenza e la deduzione ai fini IRPEF dei relativi contributi oppure la detrazione nella misura del 19% da parte dei soggetti di cui l’interessato risulti fiscalmente a carico. Per gli iscritti sono inoltre detraibili al 19% le rette per la frequenza così come le erogazioni liberali finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e universitaria e all’ampliamento dell’offerta formativa. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 10 novembre 2022)




Cdm. Approvato un nuovo decreto-legge su energia, superbonus e benefit aziendali

Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti (decreto-legge)

 

Link al testo del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante: «Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 270 del 18 novembre 2022) e in vigore dal 19.11.2022.

 

Il Consiglio dei Ministri di giovedì 10 novembre 2022, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti.

Sulla base dell’autorizzazione parlamentare già ricevuta, il decreto prevede uno stanziamento pari a circa 9,1 miliardi di euro, provenienti dall’extragettito fiscale, per finanziare interventi contro il caro energia.

Di seguito le principali misure introdotte.

 

Benefit aziendali esentasse

 

Si tratta di una misura di welfare aziendale che punta a incrementare gli stipendi dei lavoratori, attraverso il rimborso anche delle utenze (acqua, luce e gas).

 

Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022

 

Con uno stanziamento di 3,4 miliardi di euro, si proroga fino al 31 dicembre 2022 il contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese e delle attività come bar, ristoranti ed esercizi commerciali per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Confermate le aliquote potenziate del credito di imposta pari a:

40 per cento per le imprese energivore e gasivore;
30 per cento per imprese piccole che usano energia con potenza a partire dai 4,5 kW.

 

Disposizioni in materia di accise e d’imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti

 

Si stanziano 1,3 miliardi di euro per la proroga dal 19 novembre al 31 dicembre 2022 dello sconto fiscale sulle accise della benzina e del diesel, che conferma il taglio di 30,5 centesimi al litro (considerato anche l’effetto sull’IVA). Per il GPL lo sconto vale 8 centesimi di euro ogni kg, che sale a circa 10 centesimi considerando l’impatto sull’IVA.

 

Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette

 

Per fronteggiare l’incremento dei costi dell’energia, le imprese potranno richiedere ai fornitori la rateizzazione, per un massimo di 36 rate mensili, degli importi dovuti relativi alla componente energetica di elettricità e gas naturale per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.

Al fine di assicurare la più ampia applicazione della misura, SACE S.p.a. è autorizzata a concedere una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia. La garanzia è rilasciata a condizione che l’impresa non abbia approvato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni negli anni per i quali si richiede la rateizzazione, sia per sé stessa che per quelle del medesimo gruppo.

 

Misure per l’incremento della produzione di gas naturale

 

Al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale è previsto un finanziamento a copertura delle spese sostenute dal GSE (Gestore dei servizi energetici). Si proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 il termine entro il quale il GSE potrà cedere a prezzi calmierati il gas naturale.

Sono previste inoltre, al fine di incrementare la produzione nazionale di gas naturale, l’aumento delle quantità estratte da coltivazioni esistenti in zone di mare e l’autorizzazione di nuove concessioni tra le 9 e le 12 miglia.

 

Misure urgenti in materia di mezzi di pagamento

 

Si stanziano 80 milioni di euro per la concessione di un credito d’imposta agli esercenti per la trasmissione della fattura telematica all’Agenzia delle entrate. Il contributo è pari al 100 per cento della spesa sostenuta, fino a 50 euro per ogni registratore telematico acquistato.

 

Tetto al contante

 

Dal 1° gennaio 2023 la soglia massima per il pagamento in contanti passa da 1.000 a 5.000 euro.

 

Superbonus

 

Si anticipa la rimodulazione al 90 per cento per le spese sostenute nel 2023 per i condomini e si introduce la possibilità, anche per il 2023, di accedere al beneficio per i proprietari di singole abitazioni, a condizione che si tratti di prima casa e che i proprietari stessi non raggiungano una determinata soglia di reddito (15mila euro l’anno, innalzati in base al quoziente familiare).

Il superbonus si applica invece al 110 per cento fino al 31 marzo 2023 per le villette unifamiliari che abbiano completato il 30 per cento dei lavori entro il 30 settembre 2022.

 

Esenzioni in materia di imposte

 

Per il settore dello spettacolo (cinema, teatri, sale per concerti) non è dovuta la seconda rata IMU per gli immobili, a condizione che i proprietari siano anche i gestori delle attività.

 

Rinnovo del contratto degli insegnanti

 

Si stanziano ulteriori 100 milioni per il rinnovo del contratto del comparto istruzione e ricerca.

 

Esenzione imposta di bollo emergenze

 

Si introduce una disposizione che prevede, a regime, l’esenzione dall’imposta di bollo per le domande presentate per la richiesta di contributi, aiuti o sovvenzioni, comunque denominati, a favore delle popolazioni colpite da eventi calamitosi.




Welfare aziendale: il vademecum delle Entrate sulle nuove misure di favore introdotte nel periodo d’imposta 2022

Pronte le istruzioni per i datori di lavoro che intendono erogare ai propri dipendenti somme o rimborsi per contenere il costo di energia elettrica, acqua e gas naturale. Il decreto Aiuti-bis, infatti, ha innalzato per il 2022 fino a 600 euro (al posto degli ordinari 258,23 euro) il limite entro il quale è possibile riconoscere ai dipendenti beni e servizi esenti da imposte, includendo anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche. Con la circolare n. 35/E del 4 novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti sulla nuova disciplina del welfare aziendale, soffermandosi in particolare sull’ambito applicativo, documentale e temporale.

 

Nei fringe benefit anche le utenze domestiche

 

Per il 2022 sono incluse tra i fringe benefit concessi ai lavoratori dipendenti anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche. Al riguardo, la circolare spiega che per utenze domestiche si intendono quelle relative a immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che vi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio. Vi rientrano, quindi, anche le utenze per uso domestico intestate al condominio (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari.

 

Non imponibilità anche per beni e servizi ceduti al coniuge o ai familiari

 

Rientrano tra i fringe benefit anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi. Tali benefit, inoltre, sono erogabili anche ad personam e riguardano sia i titolari di redditi di lavoro dipendente che di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. (Così, comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 4 novembre 2022)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 35 E del 4 novembre 2022, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente – Welfare aziendale – Nuova disciplina temporanea (ambito applicativo, documentale e temporale) – Allargamento della quota di non concorrenza alle utenze domestiche (somme o rimborsi per contenere il costo di energia elettrica, acqua e gas naturale) – Rapporti con il bonus carburante – Art. 51, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 12 del D.L. 09/08/2022, n. 115, conv., con mod, dalla L. 21/09/2022, n. 142, cd. decreto-legge Aiuti-bis




Riordino e riforma disposizioni enti sportivi professionistici e dilettantistici e lavoro sportivo. In Gazzetta il correttivo

Nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2022 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, recante: «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo».




Credito d’imposta del 40% per l’e-commerce delle reti di imprese agricole e agroalimentari o aderenti alle cd. “strade del vino”. Un provvedimento fissa la percentuale di utilizzo al 100%

Le reti di imprese agricole e agroalimentari che hanno comunicato le spese sostenute lo scorso anno per potenziare i loro sistemi di vendita a distanza possono beneficiare in misura piena del bonus introdotto dalla legge di Bilancio 2021 a sostegno del commercio elettronico nel settore. Un provvedimento, firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, fissa infatti al 100% la percentuale del credito d’imposta effettivamente riconosciuto agli operatori che hanno validamente fatto domanda entro lo scorso 20 ottobre.

 

Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile dalle reti di imprese agricole e agroalimentari per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, di cui all’articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Provvedimento del 02/11/2022, Prot. n. 2022/406604

«1.1. La percentuale di cui al punto 3.4 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 174713 del 20 maggio 2022 è pari al 100 per cento.

1.2. L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pertanto pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata ai sensi del citato provvedimento del 20 maggio 2022, in assenza di rinuncia.

1.3. Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, determinato ai sensi del periodo precedente, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

1.4. Il credito d’imposta è utilizzato dai beneficiari, secondo quanto disposto dal punto 6.1 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 174713 del 20 maggio 2022, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».

 

Per l’utilizzo in compensazione, con la risoluzione n. 64/E di oggi viene istituito il codice tributo 6990, denominato “credito d’imposta e-commerce delle imprese agricole”.

 

Investimenti 100% agevolati

 

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta, utilizzabile solo in compensazione, pari al 40 per cento degli investimenti sostenuti per realizzare o ampliare infrastrutture informatiche utili a potenziare il commercio elettronico nell’agroalimentare e le potenzialità di vendita a distanza anche a clienti finali residenti fuori dall’Italia.

In seguito al provvedimento, l’importo riconosciuto potrà essere visualizzato da ciascun richiedente direttamente sul proprio cassetto fiscale e sarà pari al 100% dell’importo del credito richiesto con la comunicazione relativa alle spese 2021, considerato che l’ammontare dei crediti richiesti è risultato inferiore al limite di spesa.

 

Chi può accedere all’incentivo

 

Destinatarie della misura sono le reti di imprese agricole e agroalimentari (costituite ai sensi dell’articolo 3 del D.L. n. 5/2009), anche in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle “strade del vino”. Il credito d’imposta ha un limite di 50mila euro per le piccole e medie imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli e per le pmi agroalimentari, mentre per le grandi imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli è previsto un tetto pari a 25mila euro. Per gli investimenti realizzati nel 2022 e nel 2023 la finestra utile per accedere al bonus sarà dal 15 febbraio al 15 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono sostenute le spese.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 3 novembre 2022)

 

 




Approvata la dichiarazione (sostitutiva di atto notorio) per il riconoscimento del contributo a fondo perduto “Maggiorazione “Wedding-HO.RE.CA.” per bar e ristoranti

Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell’attività delle imprese operanti nel settore della ristorazione, l’articolo 1, comma 17-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, ha previsto un contributo a fondo perduto a favore delle suddette imprese stanziando un fondo pari a 10 milioni di euro.

Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del Turismo e con il Ministro dell’economia e delle finanze del 29 aprile 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2022, (link sito www.gazzettaufficiale.it) sono stati determinati i soggetti beneficiari e l’ammontare del contributo, nonché le modalità di erogazione.

Gli aiuti di cui al citato articolo 1 del D.L. n. 152/2021 sono erogati ai soggetti ai quali è stato riconosciuto il contributo di cui all’articolo 1-ter, comma 1, del decreto legge n.73 del 25 maggio 2021. In pratica, hanno già ottenuto precedente contributo “Wedding/Horeca” e quindi svolgono come attività prevalente, comunicata con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 35 del D.P: R. 29 ottobre 1972, n.633, una di quelle individuate dai seguenti codici ATECO 2007:

1) 56.10 – Ristoranti e attività di ristorazione mobile;
2) 56.21 – Fornitura di pasti preparati (catering per eventi);
3) 56.30 – Bar e altri esercizi simili senza cucina.

Al fine dell’erogazione del contributo i soggetti in possesso dei requisiti sopracitati sono tenuti ad inviare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, mediante procedura web, all’Agenzia delle entrate attestante l’ammontare degli aiuti di Stato nell’ambito del regime “de minimis” ai sensi del regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, la cui registrazione nel RNA è avvenuta o avverrà nel triennio 2022-2024. Questo, al fine di consentire la verifica del rispetto del limite triennale di aiuti di Stato previsto dal regime “de minimis”.

La citata dichiarazione può essere presentata a partire dal giorno 7 novembre 2022 e non oltre il giorno 21 novembre 2022. Nel periodo citato è possibile, in caso di errore, presentare una nuova dichiarazione con dati corretti, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa

L’Agenzia delle entrate procede alla erogazione delle risorse finanziarie assegnate dall’articolo 1, comma 17-bis, del decreto legge 6 novembre 2021, n.152 a tutti coloro che hanno ottenuto il contributo di cui all’articolo 1-ter, comma 1, del decreto legge n.73 del 2021, che svolgono come attività prevalente una di quelle individuate dai seguenti codici ATECO 2007: 56.10, 56.21, 56.30, e che hanno presentato la dichiarazione di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 novembre 2022, prot. n. 406608/2022.

In particolare, il 70% delle predette risorse finanziarie viene ripartito in egual misura tra tutti i beneficiari; in aggiunta, il 20% dell’assegnazione viene ripartita tra le imprese beneficiarie che nell’anno 2019 presentano un ammontare di ricavi superiore a 100 mila euro e il restante 10% si aggiunge alle precedenti ripartizioni per le imprese con un ammontare di ricavi 2019 superiori a 300 mila euro.

L’ammontare del contributo riconosciuto a ciascuna impresa a fronte della dichiarazione presentata è pari al minore tra l’importo determinato a seguito della ripartizione e l’importo residuo di aiuti ancora fruibili, determinato sulla base dell’ammontare degli aiuti di Stato in regime “de minimis” indicato dal soggetto nella dichiarazione ora approvata.

Si ricorda che l’articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del Turismo e con il Ministro dell’economia e delle finanze del 29 aprile 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2022, (link sito www.gazzettaufficiale.it), stabilisce che per l’attribuzione del contributo si applicano le procedure di cui al decreto del 30 dicembre 2021, (link sito www.gazzettaufficiale.it) attuativo dell’articolo 1-ter, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021 n.73.

Ciò premesso, con il citato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 novembre 2022, prot. n. 406608/2022 definite le modalità di presentazione della dichiarazione degli aiuti ricevuti in regime “de minimis”, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione, e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni dei predetti decreti.

Nella dichiarazione approvata, oltre ai dati identificativi del soggetto dichiarante e del suo rappresentante legale qualora si tratti di un soggetto diverso dalla persona fisica, contiene l’indicazione dell’ammontare degli aiuti di Stato in regime “de minimis”, la cui registrazione nel RNA è avvenuta o avverrà nel triennio 2022-2024, ricevuti dallo stesso e dall’intera impresa unica di cui il dichiarante fa parte. Se l’impresa ha già superato il limite “de minimis”, questa non potrà ricevere il contributo.

L’Agenzia delle entrate determina i contributi sulla base delle informazioni contenute nella dichiarazione. I contributi sono erogati sullo stesso conto corrente sul quale è stato erogato il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1-ter, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n.73. L’Agenzia comunica al soggetto che ha inviato la dichiarazione ovvero al suo intermediario delegato, nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito” –, l’importo del contributo riconosciuto e l’avvenuto mandato di pagamento del contributo.

Prima di effettuare l’accredito, l’Agenzia delle entrate effettua alcuni controlli con i dati presenti in Anagrafe Tributaria al fine di individuare anomalie e incoerenze che determinano il mancato riconoscimento del contributo.

Qualora non sono superati i controlli nella citata area del portale è comunicato il mancato riconoscimento del contributo e i motivi che lo hanno determinato.

Per le successive attività di controllo dei dati dichiarati si applicano gli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Qualora i contributi riconosciuti siano in tutto o in parte non spettanti, l’Agenzia delle entrate recupera i contributi (in tutto o in parte) non spettanti, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e gli interessi dovuti ai sensi dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Si rendono applicabili le disposizioni di cui all’articolo 27, comma 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché, per quanto compatibili, anche quelle di cui all’articolo 28 del decreto 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Per le controversie relative all’atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

È consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante restituzione del contributo indebitamente percepito e dei relativi interessi, nonché mediante versamento delle sanzioni a cui è possibile applicare le riduzioni disposte dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

I dati e le informazioni contenute nelle istanze e nelle dichiarazioni pervenute e relative ai contributi erogati sono trasmesse – sulla base di protocolli d’intesa – dall’Agenzia delle entrate alla Guardia di Finanza per le attività di polizia economico- finanziaria di quest’ultima e al Ministero dell’Interno per i controlli di cui al libro II del decreto legislativo n. 159 del 2011. Inoltre, in caso di indebita percezione dei contributi, si applicano le disposizioni dell’articolo 316-ter del codice penale.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 novembre 2022, prot. n. 406608/2022, recante: «Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione del modello di dichiarazione degli aiuti ricevuti in regime “de minimis” al fine del riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, comma 17-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233», pubblicato il 02.11.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 34 del 2022

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Commenti

 

Applicazione del cumulo giuridico previsto dall’art. 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997. Un dovere dell’Ufficio e del Giudice
di Enrico Molteni

Semplificato il modello di autocertificazione degli aiuti Covid, ma non la compilazione dei righi RS401 e RS402 dei modelli “Redditi 2022” (e corrispondenti righi della dichiarazione Irap)
di Eugenio Grimaldi

 

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie
Concorso di violazioni e continuazione (Art. 12)

Violazioni della stessa indole reiterate in diversi anni d’imposta

 

Unificazione per «continuazione» delle sanzioni per violazioni della stessa indole (che vengono commesse in periodi di imposta diversi) fino al momento della «constatazione». Ammessa una distinta operatività della «continuazione» dopo la prima interruzione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 16017 del 9 giugno 2021: «SANZIONI TRIBUTARIE – Disposizioni generali – Violazioni della stessa indole reiterate in diversi anni d’imposta (nella specie, omessa dichiarazione della dichiarazione fiscale annuale) – Applicazione della continuazione ex art. 12, comma 5 D.Lgs. 472/97 «Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi …» – Interruzione -Constatazione dell’illecito da parte del Fisco – Rilevanza – Definitività della contestazione dell’illecito tributario -Rilevanza – Esclusione – Ammissibilità per una distinta e rinnovata operatività della continuazione anche dopo la prima interruzione – Ripresa per le violazioni successive – Fondamento – Fattispecie – Avvisi di accertamento per IVA, IRPEF e IRAP per gli anni 2004-2007 emessi dall’Agenzia delle entrate per l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali di pertinenza – Art. 12, commi 5 e 6, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 81 c.p.»

Omessi versamenti reiterati per più anni. Cumulo giuridico ex art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 472/97 solo se scaturenti da accertamenti con cui l’ente impositore ha proceduto alla rideterminazione del tributo dovuto per ciascuna annualità

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 11432 dell’8 aprile 2022: «SANZIONI TRIBUTARIE – Disposizioni generali – Violazioni della stessa indole reiterate in diversi anni d’imposta – Applicazione della continuazione ex art. 12, comma 5 D.Lgs. 472/97 «Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi …» – ICI (Imposta comunale sugli immobili) – Omesso o insufficiente versamento per più annualità in esito di accertamenti con cui l’ente locale ha proceduto all’esatta determinazione del tributo dovuto per ciascuna annualità (“omessi versamenti per dichiarazione infedele”) – Continuazione attenuata di cui all’art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 472 del 1997 – Applicabilità – Ragioni – Art. 12, comma 5, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 10, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504»

Mancata presentazione del quadro RW per diversi anni: automatica la presunzione di fruttuosità delle attività finanziarie, ma alle sanzioni va applicato l’istituto della continuazione ex art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 472/97

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 16517 del 23 maggio 2022: «ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – SCUDO FISCALE – Rientro di capitali cd. “scudati” – Esenzione dall’accertamento tributario – Condizioni – Diniego di opponibilità – Effetto preclusivo del potere di accertamento previsto dall’art. 14, comma 1, lett. a) del D.L. n. 350 del 2001 – Esclusione – Condizioni – Fattispecie – Art. 14, del D.L. 25/09/2001, n. 350, conv., con mod., dalla L. 23/11/2001, n. 409 • ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Omessa indicazione di redditi detenuti all’estero nel quadro RW – Presunzione di fruttuosità – Onere della prova contraria – A carico del contribuente – Art. 6, del D.L. 28/06/1990, n. 167, conv., con mod., dalla L. 04/08/1990, n. 227 • SANZIONI TRIBUTARIE – Disposizioni generali – Violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale – Violazioni della stessa indole reiterate in diversi anni d’imposta legate all’omessa o infedele compilazione del modulo RW – Applicazione della continuazione ex art. 12, comma 5, D.Lgs. 472/97 «Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi …» – Fondamento – Art. 5, del D.L. 28/06/1990, n. 167, conv., con mod., dalla L. 04/08/1990, n. 227 – Art. 12, comma 5 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472»

Violazioni della stessa indole: le condizioni per l’applicazione del cumulo giuridico agli omessi versamenti e “potere-dovere” del giudice di riunificazione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 22477 del 18 luglio 2022: «SANZIONI TRIBUTARIE – Disposizioni generali – Violazioni della stessa indole reiterate in diversi anni d’imposta – Applicazione della continuazione ex art. 12, comma 5, D.Lgs. 472/97 «Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi …» – ICI (Imposta comunale sugli immobili) – Omesso o insufficiente versamento per più annualità in esito di un accertamento con cui l’ente locale ha proceduto alla rideterminazione, in aumento, del tributo dovuto per ciascuna annualità (“omessi versamenti per dichiarazione infedele”) – Fattispecie riguardante sei avvisi di accertamento ICI/IMU relativi ai periodi d’imposta 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, e 2015 in cui l’ente impositore ha assoggetto dei terreni all’imposta dovuta per “aree fabbricabili”, diversamente da quanto ritenuto dal contribuente secondo cui gli stessi avevano natura di “terreni agricoli” – Continuazione attenuata di cui all’art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 472 del 1997 – Applicabilità – Ragioni – Art. 12, comma 5, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 10, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 • SANZIONI TRIBUTARIE – Disposizioni generali – Violazioni della stessa indole reiterate in diversi anni d’imposta – Applicazione della continuazione ex art. 12, comma 5 D.Lgs. 472/97 «Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi …» – Avvisi contenenti irrogazioni di sanzioni della stessa indole – Separati processi – Processi riuniti – Irrilevanza – Determinazione della sanzione complessiva – Competenza – Potere-dovere del giudice»

 

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

Trust – Disciplina discale

 

Trust. I chiarimenti in materia di fiscalità diretta e indiretta alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, nonché delle modifiche normative. Focus sugli obblighi di monitoraggio fiscale e applicazione dell’IVIE e dell’IVAFE

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34 E del 20 ottobre 2022: «TRUST – IMPOSTE SUI REDDITI – IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI – Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva con L 16/10/1989, n. 364 – Recepimento dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità -Trust istituiti a favore dei soggetti con disabilità gravi con la legge 22 giugno 2016, n. 112 (cd. “Legge Dopo di Noi”) – Obblighi di monitoraggio fiscale – IVIE (imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero) – IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute dall’estero) – Art. 2, commi da 47 a 49, del D.L. 03/10/2006, n. 262, conv., con mod., dalla L. 24/11/2006, n. 286 – Art. 13, del D.L. 26/10/2019, n. 124, conv., con mod., dalla L. 19/12/2019, n. 157 – D.Lgs. 31/10/1990, n. 346 – DL 28/06/1990, n. 167, conv., con mod., dalla L. 04/08/1990, n. 227 – Art. 19, commi da 13 a 23, del D.L. 06/12 2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214»

 

 

Legislazione

 

Aiuti covid ricevuti
Monitoraggio e restituzione

Modificazioni al modello di autodichiarazione

 

Aiuti di Stato erogati alle imprese durante l’emergenza Covid-19. La nuova versione semplificata del modello di dichiarazione

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 ottobre 2022, prot. n. 398976/2022: «Modificazioni al modello di autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19», approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 aprile 2022»

 

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