Cdm del 31 ottobre 2022. Approvate nuove misure su benefici penitenziari, Covid e contrasto ai raduni illegali (in Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022)

Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefìci penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali (decreto-legge)

 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022 è stato pubblicato il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante: «Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali».

 

Il Consiglio dei Ministri di lunedì 31 ottobre 2022, sotto la presidenza del Presidente Giorgia Meloni. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, del Ministro della giustizia Carlo Nordio e del Ministro della salute Orazio Schillaci, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefìci penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali.

 

Giustizia

 

Il testo dà seguito alla sollecitazione al Parlamento contenuta nell’ordinanza n. 97 del 2021 della Corte Costituzionale in merito ai benefìci penitenziari da concedere ai detenuti per gravi reati che non collaborino con la giustizia.

Si indicano requisiti stringenti per recepire i rilievi della Consulta e allo stesso tempo impedire che siano ammessi a misure premiali soggetti che possano avere ancora collegamenti con il contesto criminale di provenienza. Nel formulare il testo, si è ripresa la proposta di legge – relativa all’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario – già approvata dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura.

Nel merito, il decreto prevede che, ai fini della concessione dei benefici al condannato per i reati cosiddetti ostativi, non basterà la sola buona condotta carceraria o la partecipazione al trattamento ma saranno previsti l’obbligo di risarcire i danni provocati, insieme con requisiti che consentano di escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o il rischio di ripristino di tali contatti, con l’esclusione pertanto di eventuali automatismi e con l’introduzione di un procedimento rafforzato di valutazione delle richieste, che prevede anche l’obbligo da parte del giudice di sorveglianza di acquisire i necessari pareri. Ai fini della liberazione condizionale, si prevede che la richiesta possa essere presentata dopo aver scontato 30 anni di pena.

Il testo interviene, inoltre, con riguardo alla riforma del processo penale e del sistema sanzionatorio e stabilisce, nel pieno rispetto della cornice del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il rinvio dell’entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, fino al 30 dicembre 2022, al fine di poter perfezionare misure organizzative già avviate e adeguati supporti tecnologici.

 

Salute

 

Il testo modifica le disposizioni vigenti in materia di obbligo vaccinale, in considerazione del mutato quadro epidemiologico. Si anticipa dal 31 dicembre al 1° novembre 2022 la scadenza dell’obbligo vaccinale per il personale esercente le professioni sanitarie, per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie e per il personale delle strutture che effettuano attività sanitarie e sociosanitarie.

Inoltre, con specifico riguardo alla categoria degli esercenti le professioni sanitarie, si elimina la misura della sospensione dall’esercizio della professione, al fine di contrastare la grave carenza di personale sanitario che si registra sul territorio.

 

Ordine pubblico

 

Si modificano le norme relative all’invasione di terreni o edifici, pubblici o privati, con la previsione della reclusione da 3 a 6 anni e della multa da 1.000 a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più di 50 persone allo scopo di organizzare un raduno dal quale possa derivare un pericolo per l’ordine pubblico o la pubblica incolumità o la salute pubblica. Nel caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti, si prevede la confisca delle cose utilizzate per commettere il reato.




Le ultime risposte agli interpelli – Pubblicazione del 31 ottobre 2021

Si va dai crediti d’imposta energetici fino al bonus beni strumentali nuovi; una attenzione particolare poi riservata al riallineamento gratuito per i settori alberghiero e termale.

Di seguito i link alle risposte dell’Agenzia delle entrate pubblicate il 31 ottobre 2022.

 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 541 del 31/10/2022, con oggetto: IVA INDETRAIBILE – Indeducibilità dell’onere corrispondente all’IVA divenuta indetraibile a seguito di accordi conciliativi – Articolo 99 del TUIR

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 540 del 31/10/2022, con oggetto: IVA – Utilizzo del plafond di esportatore abituale maturato nell’ambito di operazioni triangolari intracomunitarie – Art. 8 D.P.R. n. 633 del 1972 e artt. 40 e 41 D.L. n. 331/93

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 539 del 31/10/2022, con oggetto: PRINCIPIO DI INERENZA – Premi incentivanti e inerenza degli stessi all’attività di impresa – Articolo 109, comma 5, del TUIR

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 538 del 31/10/2022, con oggetto: CREDITI D’IMPOSTA PER LE IMPRESE ENERGIVORE – Modalità di calcolo dell’agevolazione – Articolo 15 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 e articolo 4 del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 537 del 31/10/2022, con oggetto: CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI – Momento di effettuazione dell’investimento – Articolo 1, commi 184-197, della legge n. 160 del 2019 e articolo 1, commi 1051-1063, della legge n. 178 del 2020

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 536 del 31/10/2022, con oggetto: CREDITI DI IMPOSTA PER LE IMPRESE ENERGIVORE E GASIVORE – Trasferimento al consolidato fiscale – Articolo 9 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 e articolo 15.1 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 535 del 31/10/2022, con oggetto: CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D’AZIENDA – Attività di commercio al dettaglio – Articolo 4, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 534 del 31/10/2022, con oggetto: RIALLINEAMENTO GRATUITO PER I SETTORI ALBERGHIERO E TERMALE – Revoca dell’opzione per il riallineamento oneroso e adesione al regime gratuito – Articolo 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 533 del 31/10/2022, con oggetto: RIALLINEAMENTO – Deduzione dell’importo riallineato relativo ad attività immateriali a vita utile definita – Articolo 110, comma 8-ter, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 532 del 31/10/2022, con oggetto: IPER AMMORTAMENTO – Effettuazione dei cc.dd. “investimenti sostitutivi” – Articolo 1, commi 9-13, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e articolo 1, comma 35, della legge 27 dicembre 2017, n. 205




Aiuti di Stato erogati alle imprese durante l’emergenza Covid-19. Pubblicata la versione semplificata del modello di dichiarazione

È online la versione semplificata del modello di dichiarazione sostitutiva che le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 devono inviare alle Entrate entro il 30 novembre 2022.

Il provvedimento firmato oggi dal direttore dell’Agenzia, infatti, approva la nuova versione del documento – condivisa con il Dipartimento delle Finanze del Mef nel rispetto delle indicazioni formulate dalla Commissione europea – con alcune modifiche che ne rendono più agevole la compilazione.

 

Le novità della versione semplificata

 

In particolare, se l’operatore economico si trova nella situazione più frequente, ossia se l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti durante l’emergenza Covid-19 non supera i limiti previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro Temporaneo (800 mila euro fino al 27 gennaio 2021 e 1 milione e 800 mila euro dal 28 gennaio 2021), compilando un’apposita casella è possibile non indicare nel modello l’elenco dettagliato degli aiuti COVID fruiti.

Sono esclusi dall’esonero gli aiuti IMU che vanno comunque indicati nel quadro A. La compilazione semplificata è facoltativa, quindi il dichiarante può comunque compilare l’autodichiarazione secondo le modalità ordinarie (elencando gli aiuti nel quadro A).

La presentazione dell’autodichiarazione con il modello aggiornato e con la modalità di compilazione semplificata è consentita a partire dal 27 ottobre 2022. Per i contribuenti che hanno già inviato l’autodichiarazione utilizzando il modello precedente non cambia nulla. Questi contribuenti non sono tenuti a ripresentare il modello nella nuova versione.

 

La finestra per l’invio si chiude il 30 novembre 2022

 

Con la dichiarazione sostituiva è possibile attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework” e il rispetto delle varie condizioni previste. La dichiarazione deve essere inviata entro il 30 novembre 2022, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente o tramite soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate oppure, in alternativa, tramite i canali telematici. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 25 ottobre 2022)




Bonus psicologo. Nuove istruzioni | Scade oggi, 24 ottobre 2022. Dall’8 dicembre 2022 on-line la procedura per le prenotazioni delle sedute

Scade oggi, 24 ottobre 2022, il termine per il cosiddetto “Bonus psicologo”, una misura finalizzata a sostenere le spese per sessioni di psicoterapia, che può essere richiesto attraverso il servizio online Contributo sessioni psicoterapia, secondo le indicazioni illustrate nel messaggio 21 luglio 2022, n. 2905.

L’INPS, con il messaggio 21 ottobre 2022, n. 3820, fornisce ora nuove istruzioni e comunica che entro il 7 dicembre 2022 ufficializzerà con un apposito messaggio l’approvazione delle graduatorie per l’assegnazione del beneficio.

Contestualmente, l’Istituto provvederà a informare gli interessati con le modalità già indicate nella circolare INPS 19 luglio 2022, n. 83, sulla base dell’ammontare delle risorse finanziarie disponibili. Dal giorno di pubblicazione del messaggio decorrono, per il beneficiario, i 180 giorni utili per usufruire del Bonus e sostenere le sessioni di psicoterapia.

Dall’8 dicembre 2022 sarà disponibile, inoltre, la procedura per le prenotazioni delle sedute e le conferme delle stesse da parte dei professionisti. Con un successivo messaggio saranno pubblicate le istruzioni operative per i professionisti.




Indennità di 150 euro per dipendenti. Dall’Inps la bozza di dichiarazione del lavoratore

Con la circolare n. 116 del 17 ottobre 2022, l’Inps ha fornito le istruzioni per accedere all’indennità una tantum di 150 euro in favore dei lavoratori dipendenti, prevista dal decreto Aiuti-ter.

Il lavoratore, per ricevere l’indennità, deve presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione con la quale afferma di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione o di non appartenere a un nucleo familiare beneficiario del Reddito di Cittadinanza.

Con il messaggio 20 ottobre 2022, n. 3806 (di seguito riportato), al fine di agevolare gli adempimenti da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro,  diffuso un fac-simile di dichiarazione, che costituisce solo uno strumento di supporto, personalizzabile dal datore di lavoro e non vincolante.

 

Il testo del messaggio Inps 20 ottobre 2022, n. 3806, con oggetto «INDENNITÀ UNA TANTUM PER I LAVORATORI DIPENDENTI – Indennità una tantum pari a 150 euro riconosciuta in via automatica – Articolo 18 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144. Dichiarazione del lavoratore»

“Con la circolare n. 116 del 17 ottobre 2022, alla quale si rinvia per la disciplina di dettaglio, l’Istituto ha fornito le istruzioni per accedere all’indennità una tantum di importo pari a 150 euro in favore dei lavoratori dipendenti, prevista dall’articolo 18 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144.

In particolare, tale articolo, al comma 1, prevede che l’indennità in argomento sia riconosciuta «previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 19, commi 1 e 16».

Il lavoratore, quindi, al fine di ricevere l’indennità dal proprio datore di lavoro, deve presentare allo stesso una dichiarazione con la quale afferma di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione ovvero di non appartenere a un nucleo familiare beneficiario del Reddito di cittadinanza. Si tratta delle categorie per le quali è previsto che sia l’Inps a erogare nel mese di novembre 2022 l’indennità una tantum, ai sensi dell’articolo 19 del medesimo D.L. n. 144/2022 (incompatibile con l’erogazione prevista dall’articolo 18).

Tanto rappresentato, al fine di agevolare gli adempimenti da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro, al presente messaggio si allega un fac-simile di dichiarazione (Allegato n. 1), che costituisce solo uno strumento di supporto, personalizzabile dal datore di lavoro e non vincolante”.

 

Fac-simile di dichiarazione
(personalizzabile dal datore di lavoro e non vincolante).

 

Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti (150 euro)
(Articolo 18, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144)

 

Dichiarazione di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 19, commi 1 e 16, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144

 

Io sottoscritto/a

Cognome …………………………………………………… Nome ……………………………………………………

Nato/a il………………… a ……………………………………… prov……… CF ………………………………………….

in qualità di lavoratore/lavoratrice dipendente, in forza al mese di novembre 2022, presso __________________________________, codice fiscale (p.IVA) _________________________,

con riferimento a quanto previsto dall’articolo 18 del D.L. n. 144/2022

 

DICHIARO

 

  • di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico   di   qualsiasi   forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022;
  • di non essere componente di nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza (Rdc) di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
  • di rendere la presente dichiarazione al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità, in quanto consapevole che a ciascun avente diritto l’indennità spetta una sola volta;
  • che le dichiarazioni rese e i documenti allegati, sotto la mia responsabilità, rispondono a verità;
  • di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non rispondenti a verità, oltre a incorrere nelle sanzioni stabilite dalla legge, l’indennità non spettante sarà recuperata.

 

Allego copia del documento di identità.

 

Data ………………………                                    Firma…………………….

 

 

 




Fissate le quote 2023 del Contributo annuale al CNDCEC

Con una informativa, la n. 98 del 20 Ottobre 2022, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ha reso noto quanto deliberato dal Consiglio stesso nella seduta del 19 ottobre 2022, in merito alla determinazione della quota di contribuzione dovuta per l’anno 2023 da tutti gli iscritti all’Albo ed all’Elenco Speciale.

Nell’informativa si legge che “pur in un contesto di fervida ripresa delle attività istituzionali e nonostante le dinamiche di sensibile aumento dei prezzi di beni e servizi (…), la quota di contribuzione viene confermata in:

  • euro 30,00 per i professionisti iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale che, al 31 dicembre 2022, non abbiano compiuto i 36 anni di età;
  • euro 130,00 per tutti gli altri iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale.

Nella medesima seduta consiliare è stata inoltre confermata in euro 130,00 la quota del contributo annuale dovuto dalle Società tra Professionisti costituite ai sensi dell’art. 10 della legge, 12 novembre 2011, n. 183 e del DM 34/2013”.

Nel documento, inoltre, precisato “che gli iscritti sono tenuti al versamento della quota contributiva al Consiglio Nazionale anche nel caso in cui chiedano la cancellazione in corso d’anno”.

Le scadenze per il versamento dei contributi dovuti sono fissate in due rate di uguale importo da corrispondersi nei termini seguenti:

  • la prima rata entro il 15 maggio 2023;
  • la seconda rata entro il 15 luglio 2023.

Ricordato, infine, che nei confronti degli iscritti che si rendano morosi, è applicabile l’art. 54, comma 1, del D.Lgs. 139/2005. Il citato articolo, letto in combinato disposto con gli articoli 12, comma 1, lett. p) e 29, comma 1, lettera h), dello stesso Decreto legislativo, prevede che mancato pagamento dei contributi ivi previsti può comportare la pronuncia di sospensione degli iscritti inadempienti. L’eventuale sospensione è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio dell’Ordine quando l’iscritto dimostra di aver pagato le somme dovute.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 33 del 2022

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Commenti

 

Sul termine per proporre il ricorso
di Sergio Mogorovich

 

Nel nuovo comma 5-bis (art. 7 D.Lgs. n. 546/1992) la puntualizzazione «comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale» merita qualche approfondimento
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni Unite Civili

 

 

Scissione in società semplice. Applicazione dell’imposta di registro – Interpretazione letterale. Criterio prioritario

 

Le SS.UU. della Cassazione. La scissione in società semplice soggetta a imposta di registro a misura fissa e nell’interpretazione delle norme tributarie il primato ce l’ha il criterio letterale

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 23051 del 25 luglio 2022: «IMPOSTA DI REGISTRO – Imposta di registro – Operazioni di fusione e scissione – Atto di scissione relativo a società semplice – Scissione di una holding di capitali a beneficio di una società semplice senza impresa (non commerciale) di gestione della partecipazione – Tassazione in misura fissa – Applicazione – Fondamento – Tariffa, Parte 1, art. 4, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 – Artt. 2247, 2251 e 2506 c.c. • FONTI DEL DIRITTO – Interpretazione degli atti normativi – Letterale – Norme tributarie -Interpretazione letterale – Primato – Fondamento – Art. 12, comma 1 Preleggi – Art. 53 Cost. – Art. 2, della L. 27/07/2000, n. 212»

 

Danno da evasione fiscale

 

Evasione fiscale. Condizioni per il maggior danno per la P.A. e ammissibilità della domanda “ab origine” limitata all’“an debeatur”

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 29862 del 12 ottobre 2022: «IMPUGNAZIONI CIVILI – Impugnazioni in generale – incidentali – Ricorso in Cassazione proposto successivamente al primo – Conversione in ricorso incidentale – Ammissibilità – Rispetto del termine di quaranta giorni – Necessità – Deroghe in caso di ricorso incidentale adesivo – Esclusione – Artt. 370 e 371 c.c. • RISARCIMENTO DEL DANNO – Domanda originaria dell’attore diretta soltanto ad una condanna generica – Ammissibilità – Art. 278 c.c. • RISARCIMENTO DANNI – Illecito tributario – Danno da evasione fiscale – Reato commesso da contribuente (caso di specie, reato di contrabbando nell’ambito delle importazioni di frutta da Paesi extracomunitari) – Danno risarcibile – Assoluta coincidenza con l’imposta evasa – Esclusione – Pregiudizio ulteriore e diverso – Perdita del credito o la ragionevole probabilità della sua infruttuosa esazione – Distribuzione dell’onere della prova – Pretesa risarcitoria in capo all’U.E. ovvero allo Stato membro – Risoluzione di questioni di massima di particolare importanza»

 

  • Sezioni tributarie

 

Responsabilità solidale dei soci per le obbligazioni sociali

 

Responsabilità dell’accomandante per le obbligazioni sociali. Possibile opporre il beneficium excussionis sin dalla notifica della cartella emessa nei confronti del socio per debiti della società

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 25750 del 1° settembre 2022: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – RISCOSSIONE COATTIVA – SOCIETÀ – Società in accomandita semplice (Sas) – Responsabilità dell’accomandante per le obbligazioni sociali – Estensione ai rapporti tributari – Cartella esattoriale notificata al socio senza previa escussione della società – Impugnazione – Eccezione di violazione del “beneficium excussionis” – Ammissibilità – Oneri probatori gravanti sulle parti – Criteri di ripartizione – Conseguenze – Nella specie, considerato che l’Agenzia delle entrate non ha dimostrato l’incapienza patrimoniale della società, presupposto dell’azione nei confronti della socia, la cartella va annullata – Art. 2291 c.c. – Art. 2304 c.c. – Art. 2313 c.c. – Art. 2315 c.c. – Art. 2268 c.c. – Art. 2697 c.c. – Art. 615 c.p.c.»

 

  • Sezioni Penali

 

Presunzioni legali in materia tributaria – Valore probatorio nel processo penale

 

Diritto al silenzio nel Penale tributario. Le presunzioni ricavate dai versamenti non giustificati non costituiscono prova dell’evasione fiscale

Corte Suprema di Cassazione – Sezione III Penale – Sentenza n. 32027 del 31 agosto 2022: «PENALE TRIBUTARIO – Reato di omessa dichiarazione – Soglia di punibilità del reato ex art. 5 D.Lgs. n. 74 del 2000 – Determinazione dell’ammontare dell’imposta evasa – Presunzioni legali in materia tributaria – Dato indiziario costituito movimentazioni bancarie non giustificate – Natura giuridica – Valore probatorio nel processo penale – Limiti – Utilizzabilità unitamente ad elementi di riscontro che diano certezza dell’esistenza della condotta criminosa – Affermazione – Art. 32, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 • PENALE TRIBUTARIO – Reato di omessa dichiarazione – Soglia di punibilità del reato ex art. 5 D.Lgs. n. 74 del 2000 – Imposta evasa – Nozione – Criteri di valutazione – Fattispecie – Inutilizzabilità della presunzione basata sui versamenti non giustificati di cui all’art. 32, D.P.R. n. 600 del 1973 per rappresentare, ex se, idoneo elemento di prova • PENALE TRIBUTARIO – Reati tributari – Omessa dichiarazione – Determinazione dell’imposta evasa – Dati bancari – Utilizzabilità – Condizioni – Utilizzabilità unitamente ad elementi di riscontro che diano certezza dell’esistenza della condotta criminosa – Comportamento dell’imputato – Negazione o mancato chiarimento di circostanze valutabili a suo carico – Silenzio – Valutazione – Possibilità – Limiti – Valenza di riscontro al silenzio serbato dall’imputato – Esclusione – Artt. 64 e 192 c.p.p.»

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

Associazioni professionali – Applicazione del nuovo regime fiscale dei dividendi distribuiti alle società semplici

 

Il regime di trasparenza “integrale” dei dividendi distribuiti a società semplice si applica anche agli utili percepiti da associazioni professionali. All’associato residente all’estero applicabili le convenzioni contro le doppie imposizioni

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 486 del 4 ottobre 2022: «REGIME DI TRASPARENZA “INTEGRALE” DEI DIVIDENDI DISTRIBUITI A SOCIETÀ SEMPLICE (S.S.) – Dividendi erogati ad associazione professionale – Nuovo regime fiscale dei dividendi distribuiti alle società semplici previsto dall’articolo 32-quater del D.L. 26/10/2019, n. 124 – Modifiche al regime fiscale degli utili distribuiti dalle società e dagli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b), c) e d), del TUIR a partire dal 1° gennaio 2020 – Applicabilità anche alle associazioni professionali – Coordinamento dell’ordinario regime di tassazione per trasparenza dei redditi prodotti dalle società di persone, in capo ai soci, con lo speciale regime di trasparenza “integrale” dei dividendi distribuiti a società semplice introdotto dall’articolo 32-quater del D.L. n. 124 del 2019 – Necessità – Criterio per la ripartizione in capo agli associati – Associati che risultano tali al momento in cui la società effettua il pagamento dei dividendi – Possibilità di applicare le convenzioni contro le doppie imposizioni al socio residente all’estero – Affermazione – Art. 5, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Art. 32-quater, del D.L. 26/10/2019, n. 124, conv., con mod., dalla L. 19/12/2019, n. 157»

 

 

Legislazione

 

Contratti pubblici – Motivi di esclusione

 

Cause di esclusione dagli appalti pubblici. Definite le gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 settembre 2022: «Disposizioni in materia di possibile esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate»

 

Agevolazioni impianti di produzione elettrica alimentati da energie rinnovabili

 

Bonus per l’installazione di sistemi collegati a impianti “green”. Approvate le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’istanza per il riconoscimento. Domande dal 1° al 30 marzo 2023

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 ottobre 2022, prot. n. 382045/2022: «Definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto dell’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per le spese sostenute relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili»

 

Aiuti di stato – Regolarizzazione delle anomalie

 

Prospetto “Aiuti di Stato” delle dichiarazioni 2019 Redditi, Irap e 770 (periodo di imposta 2018). Al via gli alert del Fisco

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 ottobre 2022, prot. n. 389471/2022: «Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo da parte dei beneficiari di aiuti di Stato e di aiuti in regime “de minimis” per i quali è stata rifiutata l’iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA per aver indicato nei modelli Redditi, IRAP e 770 – periodo d’imposta 2018 – dati non coerenti con la relativa disciplina agevolativa»

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Riforma del processo civile e penale. Pubblicate le relazioni illustrative

Nel Supplemento straordinario n. 5 alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2022 sono state pubblicate:




Le istruzioni sulla disciplina dei trust in veste definitiva

Con la circolare 34/E, firmata oggi dal direttore Ernesto Maria Ruffini, l’Agenzia fa il punto sul trattamento fiscale dei trust alla luce delle ultime modifiche normative e degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza. Il documento di prassi oggetto di consultazione pubblica sotto forma di bozza sul sito dell’Agenzia, contiene le indicazioni definitive delle Entrate anche alla luce dei numerosi contributi arrivati da studi professionali e associazioni di categoria che hanno portato a integrare e modificare alcuni punti della bozza.

 

Cosa contiene la circolare

 

Il documento di prassi fornisce chiarimenti in tema di imposte dirette, in particolare sulle attribuzioni a favore di soggetti residenti in Italia, provenienti da trust stabiliti in giurisdizioni che si considerano a fiscalità privilegiata nonché in tema di imposta sulle successioni e donazioni. Viene chiarito che tale imposta deve essere applicata, in linea generale, al momento delle attribuzioni patrimoniali ai beneficiari, recependo così i prevalenti orientamenti giurisprudenziali formatisi di recente. Inoltre, viene riconosciuto il diritto allo scomputo, a determinate condizioni, dell’imposta di successione e donazione eventualmente pagata, in base al precedente orientamento di prassi, all’atto dell’originario apporto di beni e diritti al trust. Spazio inoltre a chiarimenti sul monitoraggio fiscale e sull’applicazione dell’imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero (IVIE) e di quella sul valore delle attività finanziarie detenute dall’estero (IVAFE). Infine, la circolare esamina la disciplina agevolativa introdotta per i trust istituiti a favore dei soggetti con disabilità gravi con la legge n. 112/2016 (cosiddetta “Legge Dopo di Noi”). (Cosi, comunicato Stampa Agenzia delle entrate del 20 ottobre 2022)

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34 E del 20 ottobre 2022, con oggetto: TRUST – IMPOSTE SUI REDDITI -IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI – – Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva con L. 16/10/1989, n. 364 – Recepimento dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità – Art. 13 del DL 26/10/2019, n. 124, conv., con mod., dalla L 19/12/2019, n. 157 – D.Lgs. 31/10/1990, n. 346




Titoli non immobilizzati. OIC pubblica in consultazione il Documento Interpretativo 11

L’OIC ha diffuso in consultazione il Documento Interpretativo 11 “Decreto Legge 21 giugno 2022, n.73 (convertito con Legge 4 agosto 2022, n. 122) Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati”.

ll documento analizza sotto il profilo tecnico contabile le norme introdotte dall’articolo 45 comma 3-octies e 3-decies del decreto-legge 73/2022 convertito, con modificazioni, dalle legge 4 agosto 2022 n. 122 (cd. Decreto-legge “Semplificazioni e proroghe”).  Il documento si applica ai soggetti diversi da quelli che adottano i principi contabili internazionali.

I commenti possono essere inviati entro il 2 novembre 2022 all’indirizzo e-mail: staffoic@fondazioneoic.it

Link al documento Interpretativo 11 “Decreto Legge 21 giugno 2022, n.73 (convertito con Legge 4 agosto 2022, n. 122) Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati”. (Link esterno al sito della Fondazione Organismo Italiano Contabilità – https://www.fondazioneoic.eu/)

 

Nelle parta motiva (parte non integrante il documento) l’Organismo Italiano Contabilità ricorda che l’articolo 45 comma 3-octies del citato decreto-legge n. 73/2022, in sostanza, prevede che le imprese, che non adottano i principi contabili internazionali, possano valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio approvato anziché al minor valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

La norma “che ha carattere transitorio, concede la facoltà di derogare al criterio di valutazione previsto dall’articolo 2426 del codice civile e più in generale ai postulati di bilancio così come declinati nell’OIC 11 “Finalità e postulati del bilancio d’esercizio”, per i titoli iscritti nell’attivo circolante”.

Il Decreto-Legge, di fatto, ricalca le previsioni dell’articolo 40-quater del Decreto Legge 21 ottobre 2018, n. 119, convertito nella Legge 17 dicembre 2018, n. 136, a fronte del quale l’OIC aveva pubblicato il Documento Interpretativo 4 per disciplinarne gli aspetti tecnico contabili. (Link esterno al sito della Fondazione Organismo Italiano Contabilità – https://www.fondazioneoic.eu/)

Il documento, spiega la Fondazione, “è stato redatto tenendo conto:

  • delle posizioni assunte in sede di redazione del citato Documento Interpretativo 4 ritenute ancora applicabili;
  • della novità introdotta dal Decreto Legge secondo cui la società destina a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori iscritti in bilancio e i valori di mercato rilevati alla data di riferimento, al netto del relativo onere fiscale;

In particolare, con riferimento alle posizioni assunte nel citato Documento Interpretativo 4, l’OIC ha ritenuto opportuno confermare le seguenti posizioni:

  • la facoltà di applicare la norma solo ad alcune categorie di titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato (es. titoli con diverso ISIN di uno stesso emittente) e non considerare quindi la deroga come una scelta di politica contabile da applicarsi a tutti i titoli iscritti nell’attivo circolante;

“Tale impostazione è coerente con la finalità agevolativa della norma. Tuttavia per consentire al lettore del bilancio di comprendere le modalità di applicazione della deroga, è stata richiesto di specificare nella nota integrativa i criteri seguiti per l’individuazione dei titoli oggetto di deroga”.

  • non è ammesso il ricorso alla deroga nei casi in cui il minor valore desumibile dall’andamento del mercato assume carattere durevole;

“Pertanto non è consentito l’utilizzo della deroga nei casi in cui gli elementi che rendono accertato il minor valore espresso dal mercato alla data di chiusura dell’esercizio intervengono dopo tale data. È il caso, ad esempio, della rilevazione delle perdite conseguenti alla vendita dei titoli sul mercato dopo la chiusura dell’esercizio”.

  • la deroga non si applica agli strumenti finanziari derivati ancorché gli stessi possano rientrare nell’attivo circolante;

Gli strumenti finanziari derivati, disciplinati dall’OIC 32, sono valutati, ai sensi del comma 1, n. 11-bis, dell’articolo 2426 codice civile, al fair value alla data di rilevazione iniziale e ad ogni data di chiusura del bilancio. Alla data di chiusura del bilancio, a seconda del loro fair value, i derivati possono essere attivi (classificati nell’attivo circolante o immobilizzato) o passivi (classificati tra fondi rischi) e ad ogni data di valutazione successiva il loro valore è aggiornato per tenere conto delle variazioni di fair value intervenute. Tali variazioni potrebbero in alcuni casi anche portare a cambiare il segno del derivato da attivo a passivo o viceversa. Dal momento che la norma è rivolta ad eliminare le perdite dei titoli iscritti nel circolante per quei titoli valutati al minore tra il costo ed il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato si ritiene che i derivati, valutati con un criterio differente e soggetti ad una classificazione differente (attivo o passivo) a seconda del loro fair value, non possano ricadere nell’ambito di applicazione della norma.

  • restano inalterati i seguenti criteri di valutazione applicabili ai titoli. In particolare, si chiarisce che la deroga non disattiva:
    • l’operazione di copertura contabile del fair value di un titolo dell’attivo circolante, prevista dall’OIC 32. Nella copertura di fair value l’elemento coperto, in deroga ai principi di riferimento, è valutato al fair value per il solo rischio oggetto di copertura e tali variazioni di fair value sono compensate dalle variazioni di segno opposto dello strumento finanziario designato quale elemento di copertura. Diversamente, se si ritenesse applicabile la deroga al titolo oggetto di copertura, non sarebbe possibile rappresentare in bilancio l’effetto della copertura;
    • la valutazione al fair value di un titolo ibrido quotato ai sensi del paragrafo 50 dell’OIC 32. L’OIC 32 consente di evitare la separazione del derivato incorporato in un contratto ospite valutando l’intero strumento ibrido al fair value qualora questo sia uno strumento quotato (i.e. fair value di livello 1). La facoltà, concessa dall’OIC 32, deve essere applicata a tutti gli strumenti ibridi posseduti dalla società. In questo caso la società valuta al fair value il titolo ibrido invece di procedere allo scorporo e valutare il derivato al fair value e il titolo ospitante al minore tra costo e valore desumibile dal Se la società adotta tale politica contabile, coerentemente con quanto previsto per i derivati, si è ritenuto che non fosse possibile applicare la deroga a tali titoli. Tuttavia la società, come anche previsto dall’OIC 32 al paragrafo 50, può decidere di cambiare principio contabile applicando le previsioni dell’OIC 29 e procedere allo scorporo del derivato dal titolo. In tale caso il derivato sarebbe rilevato e valutato al fair value mentre il titolo, dovendo essere valutato al minore tra il costo ed il mercato, rientrerebbe nell’ambito di applicazione della norma;
  • per i titoli oggetto di deroga, al netto della rilevazione delle perdite di valore restano inalterati i seguenti criteri di valutazione:
    • la valutazione al costo ammortizzato prevista dall’OIC 20 per i titoli dell’attivo circolante. L’OIC 20 al paragrafo 59 prevede che “i titoli non immobilizzati sono valutati in base al minor valore fra il costo ammortizzato, così come determinato ai sensi del paragrafo 60, e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato”. Dal momento che l’obiettivo della norma è quello di evitare di rilevare la svalutazione dei titoli derivanti da un andamento negativo dei prezzi di mercato, il valore contabile dell’anno precedente viene preso a riferimento per la continuazione dell’applicazione del costo ammortizzato escludendo la rilevazione di eventuali perdite di valore in deroga al paragrafo 59 dell’OIC 20;
    • per le stesse ragioni del punto precedente restano valide le disposizioni contenute nell’OIC 26 relative alla conversione dei titoli in valuta estera.

 

 

Per le imprese del settore assicurativo di cui all’articolo 91, comma 2, del Codice delle assicurazioni private, vedi anche il Regolamento IVASS del 30 agosto 2022 relativo all’attuazione delle disposizioni introdotte dal dl 21 giugno 2022, n. 73, sulla sospensione temporanea delle minusvalenze per i titoli non durevoli e la valutazione in bilancio.




Detrazioni fiscali su pensioni e prestazioni Inps: aperto il canale online per la richiesta di aliquota maggiore o rinuncia detrazioni

L’Inps, con il messaggio 19 ottobre 2022, n. 3783 (di seguito riportato), comunica che i beneficiari delle prestazioni pensionistiche e previdenziali interessati all’applicazione dell’aliquota più elevata degli scaglioni annui di reddito e/o al non riconoscimento delle detrazioni d’imposta per reddito possono presentare domanda dal 15 ottobre 2022, anche per il periodo d’imposta 2023.

Le richieste possono essere inoltrate all’Istituto compilando la dichiarazione tramite il servizio online Detrazioni fiscali – domanda e gestione.

 

Il testo del messaggio Inps n. 3783 del 19 ottobre 2022, con oggetto: PENSIONI E PRESTAZIONI INPS – DETRAZIONI FISCALI – Richiesta per l’applicazione della maggiore aliquota e/o per la rinuncia alle detrazioni d’imposta. Indicazioni operative»

Come già illustrato nel messaggio n. 3404/2021, i beneficiari delle prestazioni pensionistiche e previdenziali interessati all’applicazione dell’aliquota più elevata degli scaglioni annui di reddito e/o al non riconoscimento, in misura totale o parziale, delle detrazioni d’imposta per reddito, di cui all’articolo 13 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), sono tenuti a darne comunicazione all’INPS ogni anno.

Al riguardo, si rende noto che le relative richieste possono essere inoltrate all’Istituto compilando l’apposita dichiarazione on line accedendo al servizio dedicato “Detrazioni fiscali – Domanda e gestione” disponibile sul sito www.inps.it.

Si comunica inoltre che, a partire dal 15 ottobre 2022, è possibile acquisire le suddette richieste anche per il periodo d’imposta 2023.

Resta fermo che, in assenza di esplicita comunicazione, l’Istituto in qualità di sostituto d’imposta procederà, ai sensi della normativa vigente, ad applicare le aliquote per scaglioni di reddito e a riconoscere le detrazioni d’imposta, di cui al citato articolo 13 del TUIR, sulla base del reddito erogato.




In Gazzetta Ufficiale i decreti legislativi delle riforme del processo civile, penale e sull’Ufficio per il processo

Nel supplemento ordinario n. 38/L alla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2022 sono stati pubblicati:

  • il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante: «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata»;
  • il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante: «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»;
  • il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, recante: «Norme sull’ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n.134».

Mercoledì 19 ottobre 2022, nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale, saranno pubblicate le rispettive relazioni illustrative.

È stata inoltre istituita un’area tematica dedicata sulla home page del sito della Gazzetta Ufficiale, a fronte dell’esigenza di massima diffusione dei testi degli schemi dei decreti legislativi, delle relazioni illustrative e di ogni ulteriore provvedimento connesso. La sezione, alla voce “Giustizia – Riforma del processo“, è già operativa.

 




Indennità una tantum (150 euro) corrisposta ai lavoratori dipendenti, esclusi i lavoratori domestici, anticipata dai datori di lavoro: pubblicata la circolare Inps

Con circolare n. 116 del 17 ottobre 2022, l’Inps fornisce le istruzioni applicative in materia di indennità una tantum per i lavoratori dipendenti prevista dall’articolo 18 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144. In particolare, il citato all’articolo 18, prevede che sia riconosciuta in via automatica, tramite i datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di 150 euro ai lavoratori dipendenti, con esclusione lavoratori domestici.

Tale indennità di 150 euro è riconosciuta in via automatica, in misura fissa, previa acquisizione – da parte del datore di lavoro – di una dichiarazione resa dal lavoratore con la quale lo stesso dichiari, ricorrendone le circostanze, “di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 19, commi 1 e 16” del decreto-legge n. 144/2022. Si tratta delle prestazioni per le quali è l’INPS a erogare direttamente l’indennità una tantum di 150 euro.

L’indennità una tantum spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro. Pertanto, il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro dovrà presentare la dichiarazione di cui all’articolo 18 del decreto-legge n. 144/2022, al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità. L’erogazione da parte del datore di lavoro trova applicazione per tutti i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 1.538 euro, nella competenza del mese di novembre 2022, anche nelle ipotesi in cui nel predetto mese vi sia copertura figurativa parziale.

L’indennità spetta nella misura di 150 euro, anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale.

Nella circolare individuate le specifiche informazioni da indicare nella apposita sezione del flusso UniEmens.

Link al testo della circolare Inps n. 116 del 17 ottobre 2022, con oggetto: Oggetto: INDENNITÀ UNA TANTUM PER I LAVORATORI DIPENDENTI – Indennità una tantum pari a 150 euro riconosciuta in via automatica – Istruzioni applicative e contabili. Variazioni al piano dei conti – Articolo 18 del DL 23/09/2022, n. 144 – Istruzioni applicative e contabili – Variazioni al piano dei conti.




Appalti pubblici. Le cause di esclusione per gravi violazioni in materia fiscale

Nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2022 è stato pubblicato il decreto 28 settembre 2022 del Ministero dell’economia e delle finanze, recante: «Disposizioni in materia di possibile esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate».

Si ricorda che decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e, in particolare, l’art. 80, comma 4, settimo periodo, come sostituito dall’art. 10, comma 1, lettera c) , n. 2, della legge 23 dicembre 2021, n. 238 prevede che costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, recante limiti e condizioni per l’operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell’appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro.

Link al testo del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 28 settembre 2022, recante: «Disposizioni in materia di possibile esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate».




Fondo Garanzia PMI. In vigore le modifiche alle condizioni di ammissibilità

Comunicato del Ministero dello sviluppo economico

 

Comunicato relativo al decreto 3 ottobre 2022 – Approvazione delle modifiche e delle integrazioni delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2022)

 

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 ottobre 2022 sono state approvate le modifiche ed integrazioni alle disposizioni operative per l’amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese adottate dal consiglio di gestione nella seduta del 27 maggio 2022.

Le nuove disposizioni operative, allegate al decreto stesso, si applicano a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente comunicato.

Ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it

 

Link ai documenti Mise:

 




IMU sulla “prima casa”: indipendentemente dal nucleo familiare, l’esenzione spetta sempre al possessore che vi risieda e vi dimori abitualmente

“Nel nostro ordinamento costituzionale non possono trovare cittadinanza misure fiscali strutturate in modo da penalizzare coloro che, così formalizzando il proprio rapporto, decidono di unirsi in matrimonio o di costituire una unione civile”.

È quanto si legge nella sentenza n. 209 depositata oggi (relatore Luca Antonini,) con cui la Corte costituzionale, accogliendo le questioni che aveva sollevato davanti a sé, ha dichiarato illegittimo l’articolo 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge n. 201/2011 là dove parlando di “nucleo familiare” finisce per penalizzarlo, in contrasto con gli articoli 3, 31 e 53 della Costituzione.

L’illegittimità è stata estesa anche ad altre norme, in particolare a quelle che, per i componenti del nucleo familiare, limitano l’esenzione ad uno solo degli immobili siti nel medesimo comune (quinto periodo del comma 2 dell’articolo 13, D.L. n. 201/2011) e che prevedono che essi optino per una sola agevolazione quando hanno residenze e dimore abituali diverse (comma 741, lettera b) della legge n. 160 del 2019, come modificato dall’articolo 5-decies del D.L. n. 146/2021).

Quest’ultima norma, ha precisato la Corte, è stata introdotta dal legislatore per reagire all’orientamento della giurisprudenza di legittimità: la Cassazione è infatti giunta “a negare ogni esenzione sull’abitazione principale se un componente del nucleo familiare risiede in un comune diverso da quello del possessore dell’immobile”.

La Consulta ha chiarito che questo orientamento è dipeso dal riferimento al nucleo familiare così come emerge dalla norma su cui la Corte si è autorimessa la questione di legittimità; ha poi precisato che in “un contesto come quello attuale”,“caratterizzato dall’aumento della mobilità nel mercato del lavoro, dallo sviluppo dei sistemi di trasporto e tecnologici, dall’evoluzione dei costumi, è sempre meno rara l’ipotesi che persone unite in matrimonio o unione civile concordino di vivere in luoghi diversi, ricongiungendosi periodicamente, ad esempio nel fine settimana, rimanendo nell’ambito di una comunione materiale e spirituale”.

Pertanto, ai fini del riconoscimento dell’esenzione sulla “prima casa”, non ritenere sufficiente – per ciascun coniuge o persona legata da unione civile – la residenza anagrafica e la dimora abituale in un determinato immobile, determina un’evidente discriminazione rispetto ai conviventi di fatto. I quali, in presenza delle medesime condizioni, si vedono invece accordato, per ciascun rispettivo immobile, il suddetto beneficio.

La Corte ha dunque ristabilito il diritto all’esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone sposate o in unione civile e però ha ritenuto “opportuno chiarire” che le dichiarazioni di illegittimità costituzionale non determinano, in alcun modo, una situazione in cui le cosiddette “seconde case” ne possano usufruire. Da questo punto di vista, le dichiarazioni di illegittimità costituzionale mirano a responsabilizzare “i comuni e le altre autorità preposte ad effettuare adeguati controlli”, controlli che “la legislazione vigente consente in termini senz’altro efficaci”.

(Così, Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale – comunicato stampa del  13 ottobre 2022)




Cessionari tax credit bonus energia. Approvati i codici tributo per la compensazione

Come preannunciato dal provvedimento n. 2022/376961 dello scorso 6 ottobre con il quale l’Agenzia delle entrate ha approvato i nuovi modelli per comunicare le opzioni per la cessione dei bonus contro il “caro bollette”, anche in relazione ai contributi maturati per costi di energia e gas sostenuti nel periodo luglio-settembre 2022 (salvo le imprese esercenti l’attività della pesca i cui crediti si riferiscono II trimestre), con “specifica” risoluzione (la 59/E del 11 ottobre 2022) sono stati istituiti appositi codici tributo e sono state impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24

Di seguito il testo  integrale della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 59 dell’11 ottobre 2022, con oggetto: «COMUNICAZIONE DELL’OPZIONE PER LA CESSIONE DEL CREDITO DEI BONUS CONTRO IL “CARO BOLLETTE” – Crediti d’imposta a favore delle imprese in relazione ai maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante – Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta acquistati dai cessionari – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 376961 del 6 ottobre 2022

“Con alcuni provvedimenti legislativi sono state introdotte misure agevolative, riconosciute nella forma del credito d’imposta, al fine di compensare parzialmente il maggior onere sostenuto dalle imprese per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante.

La disciplina di riferimento dei crediti d’imposta in parola prevede che gli stessi siano utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure ceduti solo per intero a soggetti terzi.

 

Per consentire ai beneficiari originari l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta di cui trattasi, con le risoluzioni di seguito specificate sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

Codice tributo Descrizione Risoluzione istitutiva
 

6967

credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca (secondo trimestre 2022) – art. 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50  

n. 48/E del 14 settembre 2022

 

6968

credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115  

n. 49/E del 16 settembre 2022

 

6969

credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115  

n. 49/E del 16 settembre 2022

Codice tributo Descrizione Risoluzione istitutiva
 

6970

credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115  

n. 49/E del 16 settembre 2022

 

6971

credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115  

n. 49/E del 16 settembre 2022

 

6972

credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) – art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115  

n. 49/E del 16 settembre 2022

 

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 376961 del 6 ottobre 2022 sono state estese le disposizioni del provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici.

Tanto premesso, per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione tramite modello F24, sono istituiti i seguenti codici tributo:

  •  “7727” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca (secondo trimestre 2022) – art. 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;
  • “7728” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
  • “7729” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
  • “7730” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
  • “7731” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
  • “7732” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) – art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.

I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di cessione, inviate all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini stabiliti dai citati provvedimenti del Direttore dell’Agenzia, per i quali i cessionari abbiano comunicato all’Agenzia, tramite la Piattaforma cessione crediti, l’accettazione della cessione e l’opzione per l’utilizzo in compensazione, ai sensi del richiamato provvedimento.

In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, l’Agenzia delle entrate effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare del credito utilizzato in compensazione non ecceda l’importo disponibile per ciascun cessionario, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

 

IL CAPO DIVISIONE

Firmato digitalmente”




Bonus per l’installazione di sistemi collegati a impianti “green”. Approvate le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’Istanza per il riconoscimento. Domande dal 1° al 30 marzo 2023

Pronte le regole per fruire del credito d’imposta riconosciuto per le spese di installazione di sistemi di accumulo dell’energia collegati ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, come i pannelli fotovoltaici. Con un provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, sono stabiliti i termini e le modalità per beneficiare dell’agevolazione prevista dalla legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2021, n. 234) per le spese sostenute nel 2022 e viene approvato il modello di istanza da trasmettere alle Entrate.

 

Chi può richiedere il tax credit

 

Possono beneficiare dell’agevolazione le persone fisiche che, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, sostengono spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto (D.L. n. 91/2014). Con successivo provvedimento l’Agenzia delle Entrate, sulla base del rapporto tra ammontare delle risorse stanziate (3 milioni di euro per il 2022) e ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze, renderà nota la percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun soggetto.

 

Come fare richiesta

 

L’istanza va inviata dal 1° marzo al 30 marzo 2023 esclusivamente con modalità telematiche, utilizzando il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario. Entro 5 giorni dall’invio viene rilasciata una ricevuta che attesta la presa in carico della domanda (o lo scarto, con le relative motivazioni). Il bonus è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2022, in diminuzione delle imposte dovute e l’eventuale ammontare non utilizzato potrà essere fruito negli anni successivi. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 12 ottobre 2022)

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 ottobre 2022, prot. n. 382045/2022, pubblicato l’11.10.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Vedi anche il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 maggio 2022, recante «Definizione delle modalità attuative del credito d’imposta relativo alle spese sostenute per l’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili».

 

 




Credito d’imposta per l’attività fisica adattata (Afa). Pubblicato il provvedimento attuativo | Domande dal 15 febbraio al 15 marzo 2023

Pubblicate le regole per accedere al credito d’imposta per attività fisica adattata (Afa), introdotto dalla legge di Bilancio 2022 per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022. Un provvedimento (dell’11 ottobre 2022, prot. n. 382131/2022) firmato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, detta le istruzioni e approva il modello per richiedere l’agevolazione. Domande in via telematica dal 15 febbraio al 15 marzo 2023.

 

Chi può accedere al bonus

 

Il credito d’imposta, introdotto dalla legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021), spetta per le spese documentate sostenute dal 1°gennaio al 31 dicembre 2022 per lo svolgimento di attività fisica adattata (Afa). Secondo la definizione prevista dalla norma (D.Lgs. n. 36/2021), si tratta degli esercizi fisici prescritti per situazioni specifiche, come patologie croniche o disabilità fisiche, svolti, anche in gruppo, sotto la supervisione di un professionista competente e in luoghi e strutture non sanitarie (come le “palestre della salute”), con lo scopo di migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita delle persone.

 

Come fare richiesta

 

La domanda va inviata dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario, attraverso il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia. Dopo la presentazione della richiesta viene rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico (o lo scarto con le relative motivazioni). Con successivo provvedimento, l’Agenzia delle Entrate, sulla base del rapporto tra ammontare delle risorse stanziate (1,5 milioni di euro per l’anno 2022) e ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze, renderà nota la percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun soggetto. Il bonus è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2022, in diminuzione delle imposte dovute. L’eventuale ammontare non utilizzato potrà essere fruito negli anni successivi. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 11 ottobre 2022)




In Gazzetta i nuovi parametri per la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense

Nella Gazzetta Ufficiale n. 236 dell’8 ottobre 2022 è stato pubblicato il Decreto Giustizia 13 agosto 2022, n. 147 che modifica la disciplina dei parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense. In vigore dal 23 ottobre 2022, le disposizioni del regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore.

 

Link al testo del decreto del Ministero della giustizia 13 agosto 2022, n. 147, recante: «Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247».




Pronto il codice tributo per il versamento della sanzione dovuta per avvalersi della remissione in bonis ai fini dell’invio della comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito dei bonus edilizi

Pubblicata dall’Agenzia delle entrate la risoluzione n. 58/E dell’11 ottobre 2022 che contiene le istruzioni per il versamento della sanzione dovuta per avvalersi della remissione in bonis (di cui all’articolo 2, comma 1, D.L. n. 16/2012), ai fini dell’invio della comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito dei bonus edilizi (di cui all’articolo 121 D.L. n. 34/2020).

Tale comunicazione, come spiega la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 33 del 6 ottobre 2022, è possibile trasmetterla anche successivamente agli ordinari termini previsti dall’articolo 10-quater, comma 1, decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. È infatti possibile ampliare la finestra temporale di invio per coloro che non hanno trasmesso entro i termini la comunicazione per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, ossia entro il 29 aprile 2022 per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e avvalersi, a determinate condizioni, della “remissione in bonis”: istituto che consente di inviare la comunicazione fino al 30 novembre 2022 (termine di presentazione della dichiarazione dei redditi), versando un importo pari alla misura minima della sanzione stabilita.

In altri termini, l’effetto salvifico del suddetto istituto, è ammesso anche per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito di cui al citato articolo 121 del decreto Rilancio, purché:

— sussistano tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell’anno di riferimento;

— i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione;

— non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo;

— sia versata la misura minima della sanzione prevista.

Come anticipato, se tali presupposti sussistono, l’invio della Comunicazione è consentito entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile successiva all’ordinario termine annuale di trasmissione dell’opzione. In particolare, per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue delle spese sostenute nel 2020, la Comunicazione può essere trasmessa entro il 30 novembre 2022, termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.

La trasmissione della nuova Comunicazione entro il termine di cui sopra è ammessa anche nelle ipotesi in cui sia stato chiesto all’Agenzia delle entrate, nel rispetto delle indicazioni fornite nella citata circolare n. 33 del 6 ottobre 2022, l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da una Comunicazione errata.

Per usufruire della remissione in bonis, come accennato, è necessario versare un importo pari alla misura minima della sanzione prevista dall’articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997, corrispondente a 250 euro. Detta sanzione:

— deve essere versata tramite modello F24, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, senza possibilità di effettuare la compensazione con crediti eventualmente disponibili;

— non può essere oggetto di ravvedimento ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 dal momento che la sanzione rappresenta l’onere da assolvere per aver diritto al riconoscimento dei benefici concessi dalla norma in esame

Per i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022 e per i quali è stata prevista la possibilità di trasmettere la Comunicazione entro il 15 ottobre 2022, la sanzione è dovuta solo nei casi in cui la trasmissione avvenga tra il 16 ottobre e il 30 novembre 2022.

 

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 58 dell’11 ottobre 2022, con oggetto: «COMUNICAZIONE DELL’OPZIONE PER LO SCONTO IN FATTURA O LA CESSIONE DEL CREDITO DEI BONUS EDILIZI – REMISSIONE IN BONIS – Adempimenti formali per la fruizione di benefici fiscali o l’accesso a regimi fiscali opzionali – Assolvimento tardivo – Versamento della sanzione dovuta per avvalersi della remissione in bonis (articolo 2, comma 1, D.L. n. 16/2012) – Art. 121, del DL 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio) – Art. 2, comma 1, del D.L. 02/03/2012, n. 16, conv., con mod., dalla L 26/04/2012, n. 44»

 

Vedi anche:

Cessione e sconto in fattura dei bonus edilizi. Le novità introdotte dai decreti Aiuti e Aiuti-bis. Nuovi chiarimenti sulla cessione crediti e istruzioni su come rimediare in caso di ritardi o errori nella comunicazione per l’esercizio dell’opzione

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 33 E del 6 ottobre 2022: «BONUS EDILIZI – Modifiche introdotte dal decreto “Aiuti-bis” alla disciplina dell’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 121 del D.L. n. 34/2020 – Attività di controllo e profili di responsabilità in tema di utilizzo dei crediti – Circolazione e utilizzo dei crediti derivanti da bonus edilizi – Disciplina della responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari in presenza di concorso nella violazione – Modifiche alla disciplina delle opzioni per la cessione o per lo sconto in tema di cedibilità ai “correntisti” – Regolarizzazione di errori nella indicazione dei dati nella comunicazione per l’esercizio dell’opzione – Richiesta di annullamento dell’accettazione dei crediti ceduti – Comunicazione di opzioni – Remissione in bonis – Criticità relative ai rapporti tra cedente e cessionario – Adempimenti – Art. 121, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (cd. Decreto Rilancio) – Art. 14, del D.L. 17/05/2022, n. 50, conv., con mod., dalla L. 15/07/2022, n. 91 – Art. 33-ter, del D.L. 09/08/2022, n. 115, conv., con mod., dalla L. 21/09/2022, n. 142»




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 32 del 2022

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Commenti

 

Con la riforma della giustizia tributaria si passerà dal “libero apprezzamento del giudice” al “libero convincimento” per (potenzialmente) arrivare al c.d. “oltre ogni ragionevole dubbio”: aspetti di riflessione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni Unite Civili

 

Ruolo e cartella non notificata – Interesse “qualificato” per l’impugnazione

 

Limiti alla diretta impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata. Per le SS.UU. della Cassazione lo ius superveniens si applica anche ai giudizi tributari in corso

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Estratto di ruolo – Limiti di impugnabilità degli atti in esso indicati – Limiti all’impugnabilità del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata – “Ius superveniens” – Art. 3-bis, del D.L. n. 146 del 2021 – Giudizi pendenti – Applicazione – Fondamento – Questioni di legittimità costituzionale della norma – Manifesta infondatezza – Art. 3-bis, comma 1, del D.L. 21/10/2021, n. 146, conv., con mod., dalla L. 17/12/2021, n. 215 – Art. 12, D.P.R. 29/09/1973, n. 602»

 

  • Sezione lavoro

 

Previdenza professionisti – Obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps

 

Gestione separata Inps per gli avvocati. Dirimente il modo in cui è svolta l’attività libero-professionale

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – L – Ordinanza n. 28576 del 3 ottobre 2022: «PROFESSIONISTI -INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo o ad un elenco – Obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. n. 335 del 1995 – Condizioni e limiti – Requisito dell’abitualità – Accertamento in concreto – Necessità – Art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Art. 44, del D.L. 30/09/2003, n. 269, conv., con mod., dalla L. 24/11/2003, n. 326»

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

 

  Superbonus e altri bonus edilizi 

 

Cessione e sconto in fattura dei bonus edilizi. Le novità introdotte dai decreti Aiuti e Aiuti-bis. Nuovi chiarimenti sulla cessione crediti e istruzioni su come rimediare in caso di ritardi o errori nella comunicazione per l’esercizio dell’opzione

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 33 E del 6 ottobre 2022: «BONUS EDILIZI – Modifiche introdotte dal decreto “Aiuti-bis” alla disciplina dell’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 121 del D.L. n. 34/2020 – Attività di controllo e profili di responsabilità in tema di utilizzo dei crediti – Circolazione e utilizzo dei crediti derivanti da bonus edilizi – Disciplina della responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari in presenza di concorso nella violazione – Modifiche alla disciplina delle opzioni per la cessione o per lo sconto in tema di cedibilità ai “correntisti” – Regolarizzazione di errori nella indicazione dei dati nella comunicazione per l’esercizio dell’opzione – Richiesta di annullamento dell’accettazione dei crediti ceduti – Comunicazione di opzioni – Remissione in bonis – Criticità relative ai rapporti tra cedente e cessionario – Adempimenti – Art. 121, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (cd. Decreto Rilancio) – Art. 14, del D.L. 17/05/2022, n. 50, conv., con mod., dalla L. 15/07/2022, n. 91 – Art. 33-ter, del D.L. 09/08/2022, n. 115, conv., con mod., dalla L. 21/09/2022, n. 142»

 

Pubblicata dall’Agenzia delle entrate la risoluzione n. 58/E dell’11 ottobre 2022 che contiene le istruzioni per il versamento della sanzione dovuta per avvalersi della remissione in bonis (di cui all’articolo 2, comma 1, D.L. n. 16/2012), ai fini dell’invio della comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito dei bonus edilizi (di cui all’articolo 121 D.L. n. 34/2020).

Tale comunicazione, come spiega la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 33 del 6 ottobre 2022, è possibile trasmetterla anche successivamente agli ordinari termini previsti dall’articolo 10-quater, comma 1, decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. È infatti possibile ampliare la finestra temporale di invio per coloro che non hanno trasmesso entro i termini la comunicazione per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, ossia entro il 29 aprile 2022 per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e avvalersi, a determinate condizioni, della “remissione in bonis”: istituto che consente di inviare la comunicazione fino al 30 novembre 2022 (termine di presentazione della dichiarazione dei redditi), versando un importo pari alla misura minima della sanzione stabilita.

 

 

 

Previdenza professionisti – Operazione Poseidone

 

Operazione Poseidone sui professionisti della Gestione separata Inps. Via le sanzioni civili per l’omessa iscrizione fino all’anno di imposta 2011

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – Coordinamento Generale Legale – n. 107 del 3 ottobre 2022: «PROFESSIONISTI – Previdenza – Attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo o ad un elenco -Obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. n. 335 del 1995 – Condizioni – Professionisti interessati dall’operazione Poseidone – Sentenza della Corte Costituzionale n. 104 del 22 aprile 2022 – Effetti – Esonero dal pagamento, in favore dell’Ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore dell’articolo 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»

 

Legislazione

 

Rivalutazione, riallineamento, affrancamento – Revoca

 

Rivalutazione, riallineamento, affrancamento: entro il 28 novembre “integrativa” per la revoca

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 settembre 2022, prot.n. 370046/2022: «Modalità e termini per l’esercizio della facoltà di revoca di cui all’articolo 1, commi 624 e 624-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dei regimi della rivalutazione, del riallineamento e dell’affrancamento previsti dall’articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126»

 

Bonus energia e gas – Utilizzo e cessione

 

Crediti d’imposta “Caro energia”: aggiornata la procedura per l’invio telematico delle comunicazioni delle cessioni

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 ottobre 2022, prot. n. 376961/2022: «Estensione delle modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici»

Come preannunciato dal provvedimento n. 2022/376961 dello scorso 6 ottobre con il quale l’Agenzia delle entrate ha approvato i nuovi modelli per comunicare le opzioni per la cessione dei bonus contro il “caro bollette”, anche in relazione ai contributi maturati per costi di energia e gas sostenuti nel periodo luglio-settembre 2022 (salvo le imprese esercenti l’attività della pesca i cui crediti si riferiscono II trimestre), con “specifica” risoluzione (la 59/E dell’11 ottobre 2022) sono stati istituiti appositi codici tributo e sono state impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24

 

 

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Rilasciata una nuova versione del software di compilazione della fattura elettronica

Il software Compilazione Fattura Elettronica (Versione 2.1.2 del 10/10/2022) consente la compilazione della comunicazione mediante una serie di domande che determinano la struttura del file xml da trasmettere all’Agenzia delle Entrate e predispone i pannelli per la compilazione.

 

Si ricorda che riguardo alla fatturazione elettronica è stata aggiornata la “Guida alla compilazione FE ed esterometro (versione 1.8)” in seguito alla definizione del nuovo tipo documento TD28 per la comunicazione esterometro nel caso di ricezione di fattura cartacea con addebito IVA da operatore sammarinese per acquisto di beni;

Inoltre sono state aggiornate le “Specifiche tecniche (versione 1.7.1)” le cui novità sono descritte nel documento “Motivi dell’aggiornamento” (link esterni al sito: https://www.agenziaentrate.gov.it/).

 

Indipendentemente dal sistema operativo, per eseguire il software selezionare il link Compilazione fattura elettronica.

E’ disponibile anche una guida per l’utilizzo del software.

Quando viene avviata per la prima volta, l’applicazione potrebbe visualizzare la finestra di dialogo Avviso di protezione contenente informazioni sul fornitore del software (Agenzia delle Entrate); considerare affidabile il fornitore di software e selezionare il tasto Esegui per continuare con l’installazione.

Attenzione: istruzioni in caso di messaggio “Impossibile avviare l’applicazione”

Per avviare l’applicazione successivamente alla prima volta, è sufficiente selezionare il precedente link oppure, esclusivamente sui sistemi operativi Windows, eseguire l’applicazione da Start/Tutti i programmi/Unico on line.

Indipendentemente dal metodo di avvio scelto, l’applicazione si connette al server Web per verificare l’esistenza di una versione più recente del software e, in caso positivo, procede all’eventuale aggiornamento. In tal modo l’utente ha la garanzia di utilizzare sempre l’ultima versione dell’applicazione senza dover eseguire complesse procedure di aggiornamento.

Il software Compilazione Fattura Elettronica consente la compilazione della comunicazione mediante una serie di domande che determinano la struttura del file xml da trasmettere all’Agenzia delle Entrate e predispone i pannelli per la compilazione.

Il file generato con il software avrà la seguente nomenclatura: ITCodiceFiscale_12345.xml (dove il codice fiscale è quello del soggetto che trasmette la fattura)

Attenzione: se si utilizza il Software di compilazione in modalità offline per lunghi periodi di tempo e si riscontra un problema tecnico, è consigliabile chiudere l’applicazione, collegarsi momentaneamente a internet e riaprirla. In questo modo il software verrà aggiornato automaticamente all’ultima versione disponibile.

 

Le modifiche introdotte nella nuova versione (Versione 2.1.2 del 10/10/2022)

 

Fonte: Agenzia delle Entrate, https://www.agenziaentrate.gov.it




Estensione ex D.L. “Aiuti-bis” della platea dei beneficiari dell’indennità una tantum dipendenti. Le istruzioni Inps

Con circolare n. 111 del 7 ottobre 2022, l’Inps ha fornito le istruzioni applicative in materia di indennità una tantum per i lavoratori dipendenti prevista dal decreto-legge n. 115/2022, all’articolo 22, rubricato «Estensione ad altre categorie di lavoratori dell’indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50». Le nuove istruzioni sono necessarie considerato che con la retribuzione del corrente mese di ottobre (competenza ottobre 2022), i datori di lavoro, in automatico, devono provvedere a erogare la predetta indennità ai lavoratori che siano in forza nel mese di ottobre 2022, che abbiano avuto un rapporto di lavoro nel mese di luglio 2022 (anche con altro datore di lavoro), che siano stati destinatari di eventi – con indennità mensile erogata entro i limiti di cui al comma 121 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 – con copertura figurativa integrale dall’INPS fino alla data del 18 maggio 2022 (a causa della quale non hanno beneficiato dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 121, della legge n. 234/2021) e che, infine, non siano destinatari delle indennità di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Nella circolare, evidenziato che gli eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS devono sussistere dal 1° gennaio 2022 fino alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022). Tali eventi possono essere sorti in data antecedente il 1° gennaio 2022 e proseguiti in data successiva al 18 maggio 2022.

 

L’indennità sarà riconosciuta in via automatica, tramite i datori di lavoro, e sarà erogata con la retribuzione di competenza del mese di ottobre 2022.

I lavoratori dovranno preventivamente presentare al datore una dichiarazione in cui indicheranno:

  • di non aver già beneficiato del bonus 200 euro;
  • di essere stati destinatari, nell’intervallo di tempo che va dal 1° gennaio 2022 al 18 maggio 2022, di eventi con copertura di contribuzione figurativa (indipendentemente se sorti in data antecedente il primo gennaio o proseguiti dopo il 18 maggio);
  • di essere consapevoli di non avere diritto al bonus, laddove già destinatari dello stesso con erogazione d’ufficio da parte dell’Inps.

Il lavoratore, titolare di più rapporti di lavoro, dovrà presentare tale dichiarazione al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità.

 

Link al testo della circolare Inps n. 111 del 7 ottobre 2022, con oggetto: INDENNITÀ UNA TANTUM – Indennità una tantum per dipendenti – Estensione del bonus anche ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere a luglio 2022, ma interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS – Istruzioni applicative – Art. 22 del D.L. 09/08/2022, n. 115, conv., con mod., dalla L. 21/09/2022, n. 142 – Art. 31 del D.L. 17/05/2022, n. 50, , conv., con mod., dalla L. 15/07/2022

 

Per saperne di più:

Link al testo della circolare Inps n. 73 del 24 giugno 2022, con oggetto: INDENNITÀ UNA TANTUM – Indennità una tantum pari a 200 euro. Istruzioni applicative e contabili. Variazioni al piano dei conti – Articoli 31 e 32 del decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50

Link al testo del messaggio Inps del 24 giugno 2022, n. 2559, con oggetto: INDENNITÀ UNA TANTUM – Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti – Art. 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 – Dichiarazione del lavoratore

Link al testo del messaggio Inps del 21 giugno 2022, n. 2505, con oggetto: INDENNITÀ UNA TANTUM– Messaggio n. 2397/2022 – Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti – Art. 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 – Precisazioni

Link al testo del messaggio Inps n. 2397 del 13 giugno 2022, con oggetto: INDENNITÀ UNA TANTUM  – Lavoratori dipendenti di cui all’art. 1, comma 121 della L.234/2021 anticipata dai datori di lavoro tenuti alla presentazione delle denunce rendiconto – Art. 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50

 




Crediti d’imposta “Caro energia”: aggiornata la procedura per l’invio telematico delle comunicazioni delle cessioni

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 6 ottobre 2022, prot. n. 376961/2022, la procedura per l’invio telematico delle comunicazioni delle cessioni dei crediti è stata estesa ai crediti d’imposta riconosciuti alle imprese in relazione alle spese sostenute nel terzo trimestre 2022 per l’acquisto di prodotti energetici.

 

Si ricorda che il legislatore ha recentemente emanato nuove disposizioni che riconoscono alle imprese ulteriori crediti d’imposta, al ricorrere di determinate condizioni, pari a una quota delle spese sostenute nel 2022 per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti.

Si tratta, in particolare dei seguenti crediti:

  1. credito d’imposta per l’acquisto di carburante a favore delle imprese esercenti l’attività della pesca (secondo trimestre del 2022), di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge n. 50 del 2022, pari al 20% delle spese sostenute;
  2. credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022, pari al 25% delle spese sostenute;
  3. credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 115 del 2022, pari al 25% delle spese sostenute;
  4. credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 115 del 2022, pari al 15% delle spese sostenute;
  5. credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 115 del 2022, pari al 25% delle spese sostenute;
  6. credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 7 del decreto-legge n. 115 del 2022, pari al 20% delle spese sostenute.

I crediti d’imposta di cui ai punti 1 (credito d’imposta per l’acquisto di carburante a favore delle imprese esercenti l’attività della pesca) e 6 (credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca) sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2022; gli altri crediti d’imposta sono utilizzabili entro il 31 marzo 2023.

In alternativa, ai sensi delle richiamate disposizioni, le imprese beneficiarie possono cedere i crediti a soggetti terzi, alle seguenti condizioni:

  • il credito è cedibile «solo per intero» dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione);
  • in caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito medesimo;
  • il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite modello F24, entro gli stessi termini.

Inoltre, le richiamate disposizioni prevedono che:

  • si applicano le disposizioni di cui all’articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, 34, in base alle quali, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione delle comunicazioni delle cessioni dei crediti, l’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a 30 giorni, le suddette comunicazioni che presentano profili di rischio, per effettuare i necessari controlli preventivi;
  • le modalità attuative della cessione e della tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 sono state approvate le disposizioni attuative per la cessione e la tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti nel primo e nel secondo trimestre 2022.

Tanto premesso, vista la sostanziale analogia delle norme primarie di riferimento, con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 6 ottobre 2022, prot. n. 376961/2022 le disposizioni attuative del richiamato provvedimento del 30 giugno 2022 sono state estese agli ulteriori crediti d’imposta di cui ai punti da 1 a 6, evidenziando, però, le diverse scadenze stabilite dal legislatore per la cessione e la fruizione dei crediti da parte dei cessionari.

Per consentire l’acquisizione delle comunicazioni delle cessioni degli ulteriori crediti d’imposta di cui ai punti da 1 a 6, con il nuovo provvedimento sono state approvate le nuove versioni del “Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta”, delle istruzioni di compilazione e delle relative specifiche tecniche, in sostituzione di quelle approvate con il richiamato provvedimento del 30 giugno 2022.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 ottobre 2022, prot. n. 376961/2022, recante: «Estensione delle modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici»




Cessione e sconto in fattura dei bonus edilizi. Le novità introdotte dai decreti Aiuti e Aiuti-Bis | Chiarimenti sulla cessione crediti ai correntisti e istruzioni su come rimediare in caso di ritardi o errori nella comunicazione

Pubblicata la circolare sulle novità che hanno interessato la cessione o lo sconto in fattura dei bonus edilizi dopo la conversione in legge dei decreti Aiuti (D.L. n. 50/2022) e Aiuti-bis (D.L. n.115/2022). Con la circolare n. 33/E di oggi, vengono in particolare forniti chiarimenti sulla cessione dei crediti ai “correntisti” e ulteriori precisazioni in merito agli “indici di diligenza”, già elencati nella circolare n. 23/E dello scorso giugno, nonché rese specifiche indicazioni a seguito delle modifiche apportate al Superbonus dal decreto Aiuti. Con l’occasione vengono inoltre date istruzioni per la gestione di eventuali errori nella comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.

 

I chiarimenti sulla responsabilità solidale di fornitore e cessionario

 

Il documento di oggi fornisce chiarimenti sulla disciplina della responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e del cessionario del credito, qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Sempre alla luce delle modifiche normative introdotte dal decreto Aiuti-bis (D.L. n.115/2022), la circolare fornisce inoltre una più specifica chiave di lettura degli indici di diligenza in capo agli acquirenti dei crediti d’imposta, che hanno un carattere esemplificativo e sono finalizzati a rendere omogenea e trasparente l’azione dell’Agenzia sul territorio nazionale.

 

Cessione dei crediti ai “correntisti”

 

La circolare commenta inoltre le novità introdotte in sede di conversione del decreto Aiuti, in merito alla possibilità per le banche o le società appartenenti ad un gruppo bancario di cedere i crediti ai “correntisti” (diversi dai consumatori o utenti), fermo restando il divieto per il correntista cessionario del credito di operare ulteriori cessioni.

 

Come rimediare in caso di ritardi nella comunicazione

 

Finestra temporale più ampia per coloro che non hanno inviato nei tempi la comunicazione per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, ossia entro il 29 aprile 2022 per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020. È infatti possibile avvalersi, a determinate condizioni, della “remissione in bonis”, istituto che consente di inviare la comunicazione fino al 30 novembre 2022 (termine di presentazione della dichiarazione dei redditi), versando un importo pari alla misura minima della sanzione stabilita.

 

Come rimediare in caso di errori nella comunicazione

 

La circolare contiene indicazioni utili nel caso siano stati commessi errori nella comunicazione di opzione inviata. In particolare, se l’errore nella comunicazione è formale, ad esempio sono stati riportati in modo sbagliato i dati catastali o lo stato di avanzamento lavori, è sufficiente inviare una segnalazione tramite PEC. Se invece l’errore è sostanziale, cioè se incide su elementi essenziali del credito ceduto, è possibile trasmettere una comunicazione sostitutiva entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio. Decorso tale termine, se il cessionario ha accettato il credito, le parti potranno richiedere l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette, inviando un apposito modello – allegato alla circolare – a una casella pec dedicata. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 6 ottobre 2022)




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 31 del 2022

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 Speciale – Decreti legge “Aiuti-Bis” e “Ter”

 

Il decreto-legge “Aiuti-Bis” convertito in legge

D.L. 09/08/2022, n. 115, conv., con mod., dalla L. 21/09/2022, n. 142

 

Le principali misure

La guida alla normativa

Il testo del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, conv., con mod., dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante: «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali»

 Coordinato con le norme richiamate o modificate

 

 

Il decreto-legge “Aiuti-Ter”

D.L. 23/09/2022, n. 144

 

Il testo del Decreto-Legge 23 settembre 2022, n. 144, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»

Coordinato con le norme richiamate o modificate e con il testo della Relazione illustrativa

 

 

 

Commenti

 

Il «sono posti a base» nelle indagini finanziarie non può essere eccessivamente “tirato per la giacchetta”: a ciò si oppongono gli artt. 3 e 53 Cost. Aspetti di riflessione e caso “clinico”
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

Termini per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento

 

Riduzione dei termini di accertamento per pagamenti “tracciabili” anche se per mezzo RIBA e MAV e con fatture passive in formato cartaceo

 

Riduzione termini di decadenza degli accertamenti per chi documenta le operazioni mediante fattura elettronica via SdI e/o mediante memorizzazione e invio dei corrispettivi. Per la tracciabilità dei pagamenti ammessi RIBA e MAV

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 404 del 2 agosto 2022: «AVVISO DI ACCERTAMENTO – Termini continua per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento – Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti – Termini per l’accertamento dell’IVA e delle imposte sui redditi (d’impresa o di lavoro autonomo) – Riduzione dei termini di accertamento di 2 anni, per i soggetti che utilizzano esclusivamente la fatturazione elettronica ovvero i corrispettivi telematici e che effettuano/ricevono pagamenti con mezzi tracciabili per gli importi superiori a euro 500 – Riduzione dei termini in caso di pagamenti tracciabili anche agli operatori che utilizzano RIBA (Ricevuta Bancaria) e MAV (Mediante Avviso) – Ammissibilità – Riduzione termini per chi riceve fatture cartacee (nella specie, da forfettario) – Art. 3, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127 – Art. 4, D.M. Mef 04/08/2016 – Art. 43, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 57, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Riduzione termini di accertamento in ipotesi di pagamenti tracciabili. Solo per chi documenta le operazioni mediante fattura elettronica via SdI e/o mediante memorizzazione e invio dei corrispettivi, anche se esonerato (come accade per le vendite per corrispondenza)

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 438 del 29 agosto 2022: «AVVISO DI ACCERTAMENTO – Termini per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento – Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti – Termini per l’accertamento dell’IVA e delle imposte sui redditi (d’impresa o di lavoro autonomo) – Riduzione dei termini di accertamento di 2 anni, per i soggetti che utilizzano esclusivamente la fatturazione elettronica ovvero i corrispettivi telematici e che effettuano/ricevono pagamenti con mezzi tracciabili per gli importi superiori a euro 500, anche nell’ipotesi di esonero dagli obblighi (nella specie, vendita per corrispondenza) – Art. 3, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127 – D.M. Mef 04/08/2016 – Art. 43, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 57, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Riforma della tassazione degli utili derivanti dalle partecipazioni qualificate. Limiti all’applicazione della disciplina transitoria

 

Distribuzione ai soci di riserve di utili ante 31 dicembre 2007 deliberata in data antecedente al 31 dicembre 2022. A partire dal 1° gennaio 2023 comunque soggetta alla ritenuta d’imposta del 26%

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 454 del 16 settembre 2022: «OGGETTO: IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di natura finanziaria conseguiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio – Utili derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate e percepiti da persone fisiche non imprenditori – Regime per soci che detengono partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formatisi fino al 31 dicembre 2017 – Distribuzione ai soci di riserve di utili presenti in bilancio costituiti in data antecedente al 31 dicembre 2007 e deliberata in data antecedente al 31 dicembre 2022 – Effettiva erogazione oltre il 31 dicembre 2022 – Applicazione della disciplina transitoria introdotta dalla legge n. 205 del 2017 – Esclusione – Art. 27, comma 1, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 67, comma 1, lett. c), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 1, comma 1006, L. 27/12/2017, n. 205 – D.M. 26/05/2017 – D.M. 02/04/2008»

 

 

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