In Gazzetta Ufficiale della “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021” (Legge n. 118/2022)

Nella Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2022 n. 188 è stata pubblicata la Legge 5 agosto 2022, n. 118, recante: «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021». Il provvedimento è entrato in vigore il 27 agosto 2022, ad eccezione dell’art. 31 che entrerà in vigore l’1°gennaio 2023.

La legge che si compone di 36 articoli è indicata tra i provvedimenti collegati alla manovra di bilancio 2022-2024 ed è una delle riforme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

I 36 articoli sono raccolti in 9 capi:

Capo I – Finalità – art. 1;
Capo II – Rimozione di barriere all’entrata dei mercati, regimi concessori – art. 2-7;
Capo III – Servizi pubblici locali e trasporti – art. 8-11;
Capo IV – Concorrenza, energia e sostenibilità ambientale – art. 12-14;
Capo V – Concorrenza e tutela della salute – art. 15-21;
Capo VI – Concorrenza, sviluppo delle infrastrutture digitali e servizi di comunicazione elettronica – art. 22-25;
Capo VII – Concorrenza, rimozione degli oneri per le imprese e parità di trattamento tra gli operatori – art. 26-31;
Capo VIII – Rafforzamento dei poteri in materia di attività antitrust – art. 32-35;
Capo IX – Clausola di salvaguardia – art. 36.

 Tra le tante, di particolare interesse sono le disposizioni contenute:

  • nell’articolo 28 (Disposizioni concernenti la compatibilità tra le attività di agente immobiliare e di mediazione creditizia) volte ad eliminare l’incompatibilità tra attività di mediazione immobiliare e prestazione di servizi finanziari.
  • nell’articolo 29 (Abbreviazione dei termini della comunicazione unica per la nascita dell’impresa) che intervenendo sulla disciplina della comunicazione unica per la nascita dell’impresa, riduce da sette a quattro giorni il termine entro cui le amministrazioni competenti comunicano, per via telematica, all’interessato (che ha presentato la comunicazione) e al registro delle imprese (che accoglie la comunicazione) gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate.
  • nell’articolo 33 (Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica) che introduce una presunzione relativa (iuris tantum) di dipendenza economica nelle relazioni commerciali con un’impresa che offre i servizi di intermediazione di una piattaforma digitale, allorché quest’ultima abbia un ruolo determinante per raggiungere utenti finali e/o fornitori, anche in termini di effetti di rete e/o di disponibilità dei dati.

 

Link al testo della Legge 5 agosto 2022, n. 118, recante: «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021». Il provvedimento è entrato in vigore il 27 agosto 2022, ad eccezione dell’art. 31 che entrerà in vigore il 1°gennaio 2023.




Credito d’imposta Società Benefit. Pubblicato l’elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2022, n. 192
Comunicato relativo al decreto 27 luglio 2022

Elenco dei beneficiari ammessi al contributo, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle società benefit

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 27 luglio 2022 sono stati approvati gli elenchi dei soggetti ammessi alle agevolazioni in favore delle società benefit, di cui all’art. 38-ter, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e al decreto interministeriale 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 gennaio 2022, n. 10.

Gli allegati al predetto decreto riportano l’elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni (allegato 1) e l’elenco dei soggetti per i quali la concessione è subordinata al completamento delle attività istruttorie in ordine ai contenuti delle dichiarazioni rese nell’istanza di accesso alle agevolazioni, nonché alle risultanze riscontrate a seguito della registrazione dell’aiuto nel registro nazionale degli aiuti di Stato ovvero nel Sistema informativo agricolo nazionale (allegato 2).

Ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico http://www.mise.gov.it

Per saperne di più:

Il decreto attuativo MiSE che promuove la costituzione o la trasformazione in società benefit

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 novembre 2021: «Disposizioni attuative degli interventi per la promozione del sistema delle società benefit»

Si ricorda che con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 4 maggio 2022, sono stati stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso al contributo, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle società benefit, previsto dall’art. 38-ter, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, (c.d. «Decreto rilancio»), e disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 gennaio 2022, n. 10.

La misura agevolativa per il rafforzamento del sistema delle società benefit nell’intero territorio nazionale, prevista da decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, prevede la concessione, a titolo di de minimis, di un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese di costituzione o trasformazione sostenute dalle società benefit (articolo 38-ter, comma 1). L’importo massimo utilizzabile in compensazione da ciascun beneficiario non può eccedere l’importo di 10 mila euro (articolo 38-ter, comma 2-bis). L’agevolazione è concessa sotto forma di credito d’imposta, nei limiti delle risorse disponibili di cui all’articolo 4 del Decreto interministeriale 12 novembre 2021, ai sensi del pertinente regolamento de minimis, nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili di cui all’articolo 7 del sopracitato Decreto interministeriale 12 novembre 2021.




Economia sociale. Pronto il decreto Mise con le modalità di presentazione delle domande di agevolazione

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 2022 n. 195
Comunicato relativo al decreto direttoriale 8 agosto 2022

 

 Attuazione della nuova disciplina delle agevolazioni per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale.

 

Con il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 8 agosto 2022 è stata completata la revisione della disciplina del regime di aiuto istituito nel 2015 per promuovere la nascita e la crescita delle imprese che operano, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento di meritevoli interessi generali e finalità di utilità sociale. Il predetto decreto fornisce le indicazioni utili per la migliore attuazione della misura di sostegno all’economia sociale e al settore delle imprese culturali e creative, individua i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione e stabilisce i criteri per la corretta valutazione e per il monitoraggio dei programmi di investimento presentati dalle imprese.

Ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico http://www.mise.gov.it




Buono fiere del D.L “Aiuti”. Stabiliti i termini e le modalità di rilascio. Domande a decorrere dal 9 settembre 2022

Nella Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 2022 n. 195 pubblicato il Decreto Mise 4 agosto 2022, recante: «Modalità e termini di rilascio del buono relativo al rimborso delle spese e degli investimenti sostenuti dalle imprese per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia». Il provvedimento stabilisce, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 25-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2022, n. 91, le modalità e i termini di rilascio del “Buono Fiere” relativo al rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti dalle imprese per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, dal valore massimo di diecimila euro.

 

Il bonus fiere è un buono del valore massimo di 10.000 euro, erogabile in favore delle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia. Le fiere ricomprese nella misura sono individuate nel calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome (http://www.regioni.it/home/calendario-manifestazioni-fieristiche-2662/) e dovranno avere luogo nel periodo compreso tra il 16 luglio 2022, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e il 31 dicembre 2022.

 Le domande di agevolazione, presentate dal legale rappresentate dell’impresa, dovranno pervenire esclusivamente tramite procedura informatica (il cui link sarà reso disponibile, in tempo utile, in una sezione del sito Mise), dalle ore 10:00 alle ore 17:00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a decorrere dal 9 settembre 2022, secondo le modalità indicate dal Decreto Mise 4 agosto 2022. Nell’istanza dovrà essere riportato l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa valido e funzionante, che è utilizzato per ogni comunicazione tra impresa e Ministero, nonché l’IBAN relativo al conto corrente bancario intestato al soggetto richiedente.

 

Il Buono Fiere, che può riguardare la partecipazione a una o più manifestazioni fieristiche, può essere richiesto una sola volta da ciascun soggetto beneficiario.

 

A decorrere dalle ore 10:00 del 7 settembre 2022 e fino al termine iniziale di apertura dello sportello per l’invio delle domande di agevolazione, inoltre, i soggetti proponenti possono verificare, ai fini dello svolgimento delle successive procedure di compilazione e finalizzazione della domanda di agevolazione, il possesso dei requisiti tecnici e delle necessarie autorizzazioni per accedere e utilizzare la procedura informatica.

Il Buono Fiere è assegnato dal Ministero, sulla base dell’ordine temporale di ricezione delle domande, ed è inviato dal Ministero all’indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto beneficiario, come indicata in sede di presentazione della domanda.

 

Spese ammissibili

 

Sono ammissibili all’agevolazione, fino a esaurimento delle risorse disponibili per l’intervento, le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, consistenti in:

  • spese per l’affitto degli spazi espositivi. Oltre all’affitto degli spazi espositivi, rientrano in tale categoria le spese relative al pagamento di quote per servizi assicurativi e altri oneri obbligatori previsti dalla manifestazione fieristica;
  • spese per l’allestimento degli spazi espositivi, comprese le spese relative a servizi di progettazione e di realizzazione dello spazio espositivo, nonché all’esecuzione di allacciamenti ai pubblici servizi;
  • spese per la pulizia dello spazio espositivo;
  • spese per il trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente in occasione della partecipazione alle manifestazioni fieristiche, compresi gli oneri assicurativi e similari connessi, nonché le spese per i servizi di facchinaggio o di trasporto interno nell’ambito dello spazio fieristico;
  • spese per i servizi di stoccaggio dei materiali necessari e dei prodotti esposti;
  • spese per il noleggio di impianti audio-visivi e di attrezzature e strumentazioni varie;
  • spese per l’impiego di hostess, steward e interpreti a supporto del personale aziendale;
  • spese per i servizi di catering per la fornitura di buffet all’interno dello spazio espositivo;
  • spese per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione alla fiera e quelle sostenute per la realizzazione di brochure di presentazione, di poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video o altri contenuti multimediali, connessi alla partecipazione alla manifestazione fieristica.

Non sono ammesse all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse. L’IVA è ammissibile all’agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

 

Link al testo del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 agosto 2022, recante: «Modalità e termini di rilascio del buono relativo al rimborso delle spese e degli investimenti sostenuti dalle imprese per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia».




Processo di recepimento degli atti dell’UE. In Gazzetta Ufficiale la legge di delegazione europea 2021

Nella Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2022 n. 199 pubblicata la Legge 4 agosto 2022, n. 127, recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2021». Il provvedimento entrerà in vigore il 10 settembre 2022

La legge si compone di 21 articoli che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 14 direttive europee inserite nell’allegato A.

L’articolato contiene inoltre principi e criteri direttivi specifici per l’esercizio della delega relativa a 4 direttive, nonché per l’adeguamento della normativa nazionale a 21 regolamenti europei e a 1 raccomandazione.

Le  direttive europee inserite nell’Allegato A sono le seguenti:

  1. direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione;
  2. direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere;
  3. direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell’Unione relative alla protezione dei consumatori;
  4. direttiva (UE) 2019/2177 che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
  5. direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012;
  6. direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 ottobre 2020 che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari. La direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 ottobre 2020 modifica la direttiva MiFID (direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari) al fine di escludere dal relativo ambito applicativo e, dunque, dal regime autorizzatorio ivi previsto, i fornitori di servizi di crowdfunding, espressamente disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio.
  7. direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE;
  8. direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021 che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19;
  9. direttiva (UE) 2021/514, del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale;
  10. direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
  11. direttiva (UE) 2021/1187 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T);
  12. direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio;
  13. direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità;
  14. direttiva (UE) 2021/2261 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l’uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

La Legge di delegazione europea 2021 contiene anche la delega per l’adeguamento ai seguenti regolamenti europei:

  1. Regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online;
  2. Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali;
  3. Regolamento (UE) 2021/557 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2021 che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19;
  4. Regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi;
  5. Regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all’evoluzione del settore del trasporto su strada;
  6. Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937;
  7. Regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, relativo alla fabbricazione, all’immissione sul mercato e all’utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio;
  8. Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE;
  9. Regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726;
  10. Regolamento (UE) 2019/1009 che apporta modifiche sostanziali al settore dei fertilizzanti prevedendo una maggiore responsabilità per gli operatori economici, introducendo obblighi puntuali sui controlli di processo e di prodotto e rafforzando il sistema dei controlli;
  11. Regolamento (UE) 2018/848 sulla produzione biologica e sull’etichettatura dei prodotti biologici e il regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, per la parte sulla produzione biologica e sull’etichettatura dei prodotti biologici;
  12. Regolamento (UE) 2018/1727 che istituisce l’Agenzia dell’Unione Europea per la cooperazione giudiziaria penale Eurojust che sostiene il coordinamento e la collaborazione giudiziaria tra le amministrazioni nazionali nelle attività di contrasto del terrorismo e delle forme gravi di criminalità organizzata che interessano più di un paese dell’UE;
  13. Regolamento (UE) 2018/1805 sul riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca che stabilisce le norme secondo le quali uno Stato membro riconosce ed esegue nel suo territorio provvedimenti di congelamento e provvedimenti di confisca emessi da un altro Stato membro nel quadro di un procedimento in materia penale;
  14. Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
  15. Regolamento (UE) 2017/1939, cosiddetto regolamento EPPO, che istituisce una Procura europea con il compito di individuare, perseguire e rinviare a giudizio gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  16. Regolamento (UE) 2016/403 della Commissione che integra il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione di infrazioni gravi alle norme dell’Unione che possono portare alla perdita dell’onorabilità del trasportatore su strada e che modifica l’allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
  17. Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento;
  18. Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;
  19. Regolamento n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;
  20. Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada;
  21. Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006;

La raccomandazione recepita è infine la seguente:

  1. Raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali.

 

Focus sui princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2121, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere

 

L’articolo 3 Legge 4 agosto 2022, n. 127, stabilisce che, nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, il Governo debba osservare, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche una serie di princìpi e criteri direttivi specifici.

In estrema sintesi, la direttiva (UE) 2019/2121 mira, attraverso una serie di modifiche alla previgente direttiva (UE) 2017/1132, a facilitare le trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere delle aziende dell’Unione europea, al fine di assicurarne una maggiore mobilità eliminando barriere ingiustificate alla libertà di stabilimento nel mercato unico. .

Nella relazione illustrativa, il Governo chiarisce che lo scopo che si intende perseguire è l’introduzione di norme che, nello stesso spirito della direttiva, siano applicabili oltre i confini in essa individuati, senza pertanto limitarsi al mero recepimento delle disposizioni e dei principi non derogabili dettati dal legislatore europeo.

I princìpi e criteri direttivi specifici richiedono in particolare di:

a) estendere, in quanto compatibili, le disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2019/2121 alle società diverse dalle società di capitali, purché iscritte nel registro delle imprese, con esclusione delle società cooperative a mutualità prevalente di cui all’articolo 2512 del codice civile, e alle società regolate dalla legge di uno Stato membro diverse dalle società di capitali;

b) estendere, in quanto compatibili (la disciplina comunitaria presuppone l’esistenza di una normativa armonizzata tra i Paesi interessati dalla singola operazione transfrontaliera), le disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2019/2121 alle trasformazioni, fusioni e scissioni alle quali partecipano, o da cui risultano, una o più società non aventi la sede statutaria, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale nel territorio dell’Unione europea;

c) disciplinare le trasformazioni, le fusioni e le scissioni di società regolate dalla legge italiana a cui partecipano, o da cui risultano, società regolate dalla legge di altro Stato anche non appartenente all’Unione europea;

d) disciplinare le trasformazioni, fusioni e scissioni a cui partecipano, o da cui risultano, altri enti non societari i quali abbiano, quale oggetto esclusivo o principale, l’esercizio di un’attività di impresa, purché regolati da una legge di uno Stato membro e aventi la sede statutaria, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale nel territorio dell’Unione europea;

e) disciplinare le scissioni transfrontaliere, totali o parziali, che comportano il trasferimento del patrimonio attivo e passivo a una o più società preesistenti;

f) disciplinare il trasferimento all’estero della sede sociale da parte di una società regolata dalla legge italiana senza mutamento della legge regolatrice, con integrazione delle relative disposizioni del codice civile e dell’articolo 25 della legge 218 del 1995, precisando se e a quali condizioni l’operazione sia ammissibile e prevedendo, laddove ritenuto ammissibile, opportuni controlli di legalità e tutele equivalenti a quelle previste dalla direttiva (UE) 2019/2121 e stabilendo, infine, un regime transitorio, prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, per le società che hanno trasferito la sede all’estero mantenendo la legge italiana;

 

La legge n. 218 del 1995 reca la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato. L’articolo 25, in particolare, riguarda le società ed enti e stabilisce, al comma 1, che le società, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente, pubblico o privato, anche se privo di natura associativa, sono disciplinati dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione. Si applica, tuttavia, la legge italiana se la sede dell’amministrazione è situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l’oggetto principale di tali enti. Il comma 2 specifica che sono disciplinati dalla legge regolatrice dell’ente:

  1. la natura giuridica;
  2. la denominazione o ragione sociale;
  3. la costituzione, la trasformazione e l’estinzione;
  4. la capacità;
  5. la formazione, i poteri e le modalità di funzionamento degli organi;
  6. la rappresentanza dell’ente;
  7. le modalità di acquisto e di perdita della qualità di associato o socio nonché i diritti e gli obblighi inerenti a tale qualità;
  8. la responsabilità per le obbligazioni dell’ente;
  9. le conseguenze delle violazioni della legge o dell’atto costitutivo.

Il comma 3, infine, prevede che i trasferimenti della sede statutaria in altro Stato e le fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle leggi di detti Stati interessati.

 

g) disciplinare i procedimenti giurisdizionali, anche di natura cautelare, per la tutela, avverso le determinazioni dell’autorità competente, in materia di rilascio del certificato preliminare di cui agli articoli 86-quaterdecies, 127 e 160-quaterdecies della direttiva (UE) 2017/1132, anche per il caso di mancata determinazione, nonché avverso le determinazioni della medesima autorità in materia di controllo di legalità di cui agli articoli 86-sexdecies, 128 e 160-sexdecies della predetta direttiva, prevedendo la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa;

 

La direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, disciplina alcuni aspetti di diritto societario. In particolare, l’articolo 86-quaterdecies prevede il rilascio di un certificato preliminare alla trasformazione (articolo 86-quaterdecies), alla fusione (articolo 127) e alla scissione (160- sexdecies) transfrontaliera attestanti il soddisfacimento di tutte le condizioni applicabili e il regolare adempimento di tutte le procedure e formalità nello Stato membro di partenza. I medesimi articoli disciplinano altresì le modalità per la richiesta e il rilascio dei certificati preliminari, nonché per i controlli da parte dell’autorità competente degli Stati membri.

La direttiva disciplina inoltre il controllo di legalità della trasformazione (articolo 86-sexdecies), della fusione (articolo 128) e della scissione (articolo 160-sexdecies) transfrontaliera prevedendo che gli Stati membri designino l’organo giurisdizionale, il notaio o altra autorità competente. I medesimi articoli disciplinano quindi le modalità di svolgimento dello stesso controllo e stabiliscono che l’autorità competente approva la trasformazione, fusione o scissione non appena abbia stabilito che sono state regolarmente soddisfatte tutte le rilevanti condizioni e formalità.

 

h) prevedere, per i creditori i cui crediti sono anteriori all’iscrizione, nel registro delle imprese, del progetto di operazione transfrontaliera, tutele non inferiori a quelle stabilite dal decreto legislativo 108 del 2008 riguardante elativo all’attuazione della direttiva 2005/56/CE, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali;

i) individuare i canali informativi utilizzabili dall’autorità competente per la verifica delle pendenze delle società verso creditori pubblici anche in funzione della richiesta di adeguate garanzie per il pagamento di tali crediti;

l) disciplinare gli effetti sui procedimenti di rilascio del certificato preliminare e di controllo previsti dagli articoli 86-quaterdecies, 86- sexdecies, 127, 128, 160-quaterdecies e 160-sexdecies della direttiva (UE) 2017/1132, derivanti dal mancato adempimento e dal mancato rilascio delle garanzie da parte della società per le obbligazioni, anche non pecuniarie e in corso di accertamento, esistenti nei confronti di amministrazioni o enti pubblici;

m) individuare, nell’ambito della procedura per il rilascio del certificato preliminare di cui agli articoli 86-quaterdecies, 127 e 160- quaterdecies della direttiva (UE) 2017/1132, i criteri per la qualificazione di un’operazione transfrontaliera come abusiva o fraudolenta in quanto volta all’elusione del diritto dell’Unione europea o nazionale o posta in essere per scopi criminali;

n) disciplinare i criteri e le modalità di semplificazione dello scambio dei certificati preliminari tra le autorità competenti;

o) apportare le necessarie modifiche alle disposizioni dettate dal decreto legislativo 168 del 2003, sulla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa in relazione ai procedimenti indicati alla lettera g), nonché per gli strumenti di tutela giurisdizionale previsti nella lettera h);

p) prevedere la facoltà per la società di avvalersi, ai fini del trasferimento di attività e passività a una o più società di nuova costituzione regolate dal diritto interno, della disciplina prevista per la scissione, con le semplificazioni previste dall’articolo 160-vicies della direttiva (UE) 2019/2121, e stabilire che le partecipazioni sono assegnate alla società scorporante;

 

L’articolo 160-vicies della direttiva (UE) 2019/2021 prevede che alla scissione transfrontaliera tramite scorporo non si applicano l’articolo 160-quinquies, lettere b), c), f), i), o) e p) (relative ad alcuni elementi informativi del progetto di scissione transfrontaliera), e gli articoli 160-sexies (obbligo di relazione dell’organo di amministrazione o di direzione ai soci e ai dipendenti), 160 septies (obbligo di relazione dell’esperto indipendente) e 160-decies (tutela dei soci contrari al progetto di scissione transfrontaliera).

 

q) prevedere una disciplina transitoria delle fusioni transfrontaliere che ricadono nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 108 del 2008 riguardante l’attuazione della direttiva 2005/56/CE, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali, a cui partecipi o da cui risulti una società regolata dalla legge di uno Stato che non ha ancora trasposto la direttiva (UE) 2019/2121;

r) prevedere, per le violazioni delle disposizioni di recepimento della direttiva, l’applicazione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni delle disposizioni stesse, nel limite, per le sanzioni penali, della pena detentiva non inferiore nel minimo a sei mesi e non superiore nel massimo a cinque anni, ferma restando la disciplina vigente per le fattispecie penali già oggetto di previsione.

 

Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Nell’Allegato A, inoltre, previsto il recepimento della Direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021 recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale

 

La direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021 (DAC 7) interviene sulla stratificata normativa europea in materia di scambio automatico di informazioni nel settore fiscale (Directive on Administrative Cooperation – DAC).

Si tratta di un complesso di disposizioni volte al contrasto dei fenomeni di evasione ed elusione fiscale a livello transnazionale, nonché della pianificazione fiscale aggressiva volta a trasferire gli utili in giurisdizioni con livello impositivo più favorevole, attraverso la previsione di flussi informativi tra Stati membri aventi a oggetto dati rilevanti ai fini fiscali.

Viene a tal fine modificata la direttiva 2011/16/UE (c.d. DAC 1), con la quale il legislatore europeo ha disciplinato lo scambio di informazioni fiscali tra Stati membri.

 

La cooperazione in materia fiscale nell’Unione Europea

 

La direttiva 2011/16/UE è stata più volte modificata nel corso degli ultimi anni, con sei direttive successive, per estendere progressivamente l’ambito applicativo dello scambio di informazioni nel settore fiscale. Essa è stata recepita nell’ordinamento giuridico interno con il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 29.

 

La DAC 1 prevede tre tipi di scambio di informazioni:

  • scambio di informazioni su richiesta (articolo 5 e ss.gg), che si fonda per l’appunto su una richiesta effettuata da uno Stato membro richiedente a un altro Stato membro interpellato;
  • scambio automatico (articolo 8 e ss.gg.) che prevede un flusso informativo sistematico e periodico, senza sollecitazione preventiva, tra Stati membri e su un insieme predeterminato di redditi e di capitali; l’autorità competente di ciascuno Stato membro comunica all’autorità competente di qualsiasi altro Strato membro, mediante scambio automatico, tutte le informazioni disponibili riguardanti i residenti di tale altro Stato membro;
  • scambio spontaneo (articolo 9) che avviene in via occasionale e spontanea, al ricorrere di specifiche

Oggetto dello scambio automatico obbligatorio sono le informazioni elencate all’articolo 8, aventi a oggetto specifiche categorie di redditi e di capitali, individuate secondo la legislazione dello Stato membro che comunica le informazioni. La comunicazione di tali informazioni ha luogo almeno una volta all’anno, entro i sei mesi successivi al termine dell’anno fiscale dello Stato membro durante il quale le informazioni sono state rese disponibili, attraverso la rete CCN (rete comune di comunicazione, ai sensi degli articoli 1 e 21 della DAC 1) e sull’interfaccia sviluppata dall’Unione (CSI).

Successivamente la direttiva 2014/107/UE (DAC 2) ha inserito nella DAC lo standard comune di comunicazione di informazioni (Common Reporting Standard – CRS) elaborato dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per informazioni sui conti finanziari all’interno dell’Unione. Il CRS prevede lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari di cui sono titolari persone fiscalmente non residenti e stabilisce un quadro per tale scambio a livello mondiale. La direttiva del 2014 ha inoltre ampliato le categorie di reddito oggetto di scambio automatico.

La direttiva (UE) 2015/2376 (DAC 3) ha poi disposto lo scambio automatico di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri, mentre la direttiva (UE) 2016/881 (DAC 4) ha introdotto l’obbligo per le imprese multinazionali europee di presentare annualmente una rendicontazione Paese per Paese (cosiddetto country by country reporting) di talune informazioni fiscali, che poi saranno oggetto di scambio automatico tra Paese della capogruppo e Stato membri in cui le società controllate sono localizzate.

Alla luce dell’utilità che le informazioni in materia di antiriciclaggio possono avere per le autorità fiscali, la direttiva (UE) 2016/2258 (DAC 5) ha disposto l’obbligo per gli Stati membri di fornire alle autorità fiscali l’accesso alle procedure di adeguata verifica della clientela applicate dalle istituzioni finanziarie.

La direttiva n. 2018/822/UE (DAC 6) ha introdotto l’obbligo per gli intermediari di informare le autorità fiscali sui meccanismi transfrontalieri potenzialmente utilizzabili per attuare ipotesi di pianificazione fiscale aggressiva. Al fine di garantire la massima efficacia delle misure, data la dimensione transfrontaliera dei meccanismi da dichiarare, le informazioni comunicate vengono scambiate automaticamente tra le autorità fiscali nazionali.

 

La direttiva 2021/514/UE (DAC 7)

 

La direttiva interviene su tale impianto normativo per estendere, dal 2023, la cooperazione amministrativa fiscale tra gli Stati UE anche al settore dell’economia digitale.

Di conseguenza essa estende l’obbligo della comunicazione di dati in materia fiscale anche alle transazioni di beni e servizi che vengono offerti attraverso le piattaforme digitali.

La principale novità della DAC 7 è dunque l’obbligo posto, in capo ai gestori delle piattaforme digitali (opportunamente definiti) di comunicare con cadenza periodica all’amministrazione fiscale degli altri Stati i corrispettivi percepiti dei venditori attivi sui loro portali (nuovo articolo 8- bis quater inserito nella DAC 1): si tratta di proventi derivanti da operazioni di vendita di beni e di servizi personali, di noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto e di locazione di immobili, compresi gli immobili residenziali e commerciali e gli spazi di parcheggio. Tra i dati da comunicare rientrano sia i corrispettivi sia il numero di attività effettuate. Tali informazioni sono oggetto di scambio automatico tra gli Stati membri a partire dal 2023.

Inoltre, la DAC 7:

  • modifica la disciplina dello scambio di informazioni su richiesta (contenuta nell’articolo 5 della DAC 1), tra l’altro al fine di chiarire le modalità di trasmissione delle informazioni di “prevedibile pertinenza”: viene specificato che le informazioni richieste sono prevedibilmente pertinenti se, al momento della richiesta, l’autorità richiedente ritiene che, conformemente al diritto nazionale, vi sia una ragionevole possibilità che le informazioni richieste siano pertinenti per le questioni fiscali di uno o più contribuenti, identificati nominativamente o in altro modo, e siano giustificate ai fini dell’indagine;
  • estende il novero di informazioni oggetto di scambio automatico (articolo 8) anche al fine di includervi anche i redditi derivanti dalla proprietà intellettuale;
  • accorcia da sei a tre mesi la tempistica ordinaria per la risposta dello Stato interpellato nell’ambito di uno scambio di dati su richiesta (articolo 7 DAC 1);
  • riordina la disciplina sulla presenza di funzionari negli uffici e sulla partecipazione alle indagini amministrative negli Stati membri, nell’ambito dello scambio di informazioni (articolo 11 DAC 1);
  • dispone la possibilità di avviare verifiche congiunte (nuovo articolo 12-bis inserito nella DAC 1), condotte dalle autorità di due o più Stati membri;
  • adegua la disciplina dello scambio di informazioni alla regolamentazione UE sulla protezione dei dati personali (articolo 25 DAC 1, che viene aggiornato al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, cd regolamento GDPR).

Con riferimento all’applicazione delle nuove norme, la DAC 7 prevede che:

  • gli Stati membri adottino e pubblichino entro il 31 dicembre 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, che si applicano a decorrere dall’ 1° gennaio 2023;
  •  siano invece adottate e pubblicate entro il 31 dicembre 2023, con applicazione, al più tardi a decorrere dall’1° gennaio 2024, le disposizioni in materia di verifiche congiunte e protezione dei dati.

 

Link al testo della Legge 4 agosto 2022, n. 127, recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2021». Il provvedimento entrerà in vigore il 10 settembre 2022




Il Cdm ha varato il nuovo Decreto “Aiuti-bis”

Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali (decreto-legge)

 

Il Consiglio dei Ministri di giovedì 4 agosto 2022, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco, del Ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, del Ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.

Il decreto-legge interviene su alcuni importanti ambiti, tra cui il contrasto al caro-energia e carburanti e all’emergenza idrica, il sostegno agli enti territoriali, il rafforzamento delle politiche sociali per tutelare il potere d’acquisto, il rilancio degli investimenti.

Quanto ai rincari nei settori dell’energia elettrica, del gas naturale e dei carburanti, il decreto interviene innanzitutto rafforzando il bonus sociale elettrico e gas per il quarto trimestre 2022, tutelando i clienti vulnerabili nel settore del gas, sospendendo le modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di elettricità e gas.

In secondo luogo, il decreto azzera gli oneri generali di sistema nel settore elettrico anche per il quarto trimestre 2022 e riduce l’IVA per le somministrazioni di gas metano per combustione per usi civili e industriali nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. Inoltre, sempre per il quarto trimestre 2022, l’ARERA provvederà a mantenere inalterati gli oneri generali di sistema nel settore del gas in vigore nel terzo trimestre.

Infine, si prorogano i crediti d’imposta in favore delle imprese anche per il terzo trimestre 2022 e si dispone la proroga della riduzione dell’accisa sui carburanti sino al 20 settembre 2022.

Quanto all’emergenza idrica, si stanziano risorse a favore delle imprese agricole colpite dalla siccità, si accelerano gli affidamenti del servizio idrico integrato (prevedendo appositi termini per gli enti di governo dell’ambito che non hanno ancora provveduto all’affidamento e l’attivazione di specifici poteri sostitutivi in caso di inerzia) e si consente alla Protezione civile di chiedere in anticipo lo stato di emergenza in caso di siccità.

Il decreto stanzia inoltre risorse a favore degli enti territoriali, nella forma di contributi straordinari per complessivi 400 milioni di euro in favore di comuni, città metropolitane e province, e prevede la proroga al 2023 della sospensione del rimborso delle anticipazioni di liquidità in favore delle Regioni a seguito del sisma del 2016. Sono inoltre stanziate risorse per favorire la ricostruzione post-sisma del 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

Quanto alle politiche sociali, si dispone la riduzione del cuneo fiscale in favore dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2022, inclusa la tredicesima. Si prevede inoltre l’anticipo al 1° ottobre 2022 della rivalutazione delle pensioni, l’estensione del “bonus 200 euro” a lavoratori attualmente non coperti e il rifinanziamento per 100 milioni di euro nel 2022 del Fondo per il sostegno del potere d’acquisto dei lavoratori autonomi.

Quanto agli investimenti, sono introdotte norme in favore di imprese operanti in settori strategici o di interesse pubblico (Alitalia, ILVA, 3-I). Inoltre, il Fondo per l’avvio, entro il 31 dicembre 2022, di opere indifferibili è rifinanziato per complessivi 1,3 miliardi di euro al fine di contrastare il caro-materiali in relazione sia alle opere che rientrano nel Piano Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sia alle opere relative alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Sono rifinanziati i Contratti di sviluppo, anche in relazione a progetti di tutela ambientale, e gli Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo-IPCEI, nonché il Fondo Unico Nazionale Turismo.

Infine, è rafforzato il meccanismo di valutazione permanente dei docenti, obiettivo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riferimento al riconoscimento delle risorse da destinare alla retribuzione integrativa e sono introdotte norme per contrastare in modo più efficace le minacce cibernetiche che coinvolgono la sicurezza nazionale.

 




Portabilità delle perdite fiscali per le società che decidono di scindersi. Per disapplicare le norme che limitano il riporto ammesso il ricorso a criteri alternativi di vitalità che tengano conto delle caratteristiche dei beni trasferiti

In tema di portabilità delle perdite fiscali nelle operazioni di scissione, il contribuente può dimostrare la sussistenza di tutte le condizioni che consentono la disapplicazione delle disposizioni che limitano il riporto delle perdite, ai sensi dei degli articoli 172, comma 7, e 173, comma 10, TUIR anche attraverso l’individuazione di criteri alternativi di vitalità che tengano conto delle caratteristiche dei beni trasferiti. Con circolare n. 31 del 1° agosto 2022, l’Agenzia delle entrate, per assicurare l’applicazione delle norme in esame in linea con le finalità che ne hanno ispirato l’introduzione, ha stabilito che “deve escludersi, in linea di principio, che la vitalità economica o – di contro – la mancanza di vitalità economica della scissa, a seguito del test effettuato in capo a quest’ultima, debbano intendersi tout court “ereditate” dal compendio che costituisce oggetto di scissione, sia quando questo integri un ramo di azienda, sia quando questo sia composto da asset singoli o collettivi, comunque non integranti un’azienda o un suo ramo.

Al fine di applicare correttamente le previsioni dell’articolo 173 del TUIR:

  • nel caso in cui per effetto della scissione sia trasferito alla beneficiaria non newco un ramo d’azienda, il test di vitalità andrà calcolato secondo i parametri espressamente previsti dagli articoli 172 e 173 del TUIR sopra richiamati, avendo riguardo ai dati contabili relativi al compendio scisso;
  • nel caso in cui per effetto della scissione siano trasferiti alla beneficiaria non newco beni non integranti un ramo d’azienda, considerata l’oggettiva inesistenza dei dati contabili indicati dal comma 7 dell’articolo 172 relativi agli asset trasferiti, occorre individuare criteri alternativi (come, ad esempio, la presenza di plusvalori latenti nei beni trasferiti) che siano rappresentativi, nel contempo, sia della vitalità del compendio scisso e sia della sua capacità di riassorbire le posizioni fiscali soggettive trasferite alla società beneficiaria per effetto dell’applicazione del criterio di cui all’articolo 173, comma 4, del TUIR.

La valutazione della “vitalità economica” in capo al compendio scisso e non sulla scissa dipende dal fatto che le posizioni soggettive sono attribuite ex lege alla beneficiaria ai sensi del comma 4 dell’articolo 173 del TUIR, in proporzione al patrimonio netto contabile trasferito. Ne consegue che l’assenza di fenomeni di compensazione intersoggettiva è condizionata dalla “vitalità economica” di tale compendio, in mancanza della quale deve presumersi – salva prova contraria a carico del contribuente – che quest’ultimo (il compendio) non abbia la capacità di riassorbire con propri redditi imponibili futuri le posizioni fiscali trasferite alla società beneficiaria.

Il contribuente può dimostrare la sussistenza di tutte le condizioni che consentono la disapplicazione delle disposizioni che limitano il riporto delle perdite, ai sensi dei più volte citati articoli 172, comma 7, e 173, comma 10, anche attraverso l’individuazione di criteri alternativi di vitalità che tengano conto delle caratteristiche dei beni trasferiti. Tanto premesso, i chiarimenti resi dalla circolare 9/E del 2010, limitatamente agli aspetti sopra evidenziati, devono considerarsi superati dalle indicazioni contenute nel presente documento di prassi”.

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 31 del 1° agosto 2022, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Operazioni societarie – Riporto delle posizioni fiscali nelle operazioni di scissione – Limitazioni e condizioni – Dimostrare la sussistenza di tutte le condizioni che consentono la disapplicazione delle disposizioni che limitano il riporto delle perdite, ai sensi degli articoli 172, comma 7, e 173, comma 10, Tuir anche attraverso l’individuazione di criteri alternativi di vitalità che tengano conto delle caratteristiche dei beni trasferiti – Possibilità – Art. 173, comma 10, D.P.R 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Rettifica di precedenti istruzioni (Circolare del 9 marzo 2010, n. 9/E)