SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 27 del 2022

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

 

Tramite il link sottostante potrai scaricare e compilare la cedola per l’abbonamento a “Finanza & Fisco” o il suo rinnovo

(https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/)

 

 

Commenti

 

Il rebus dei termini di decadenza per gli accertamenti
di Sergio Mogorovich

 

 

Giurisprudenza

 

Corte di Giustizia CE:

 

Nozione di «stabile organizzazione»

 

Una controllata che presta servizi in esclusiva alla controllante non può essere una stabile organizzazione IVA in ogni caso

Corte di Giustizia UE – Sezione V – Sentenza del 7 aprile 2022, Causa C-333/20: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Luogo delle prestazioni di servizi – Prestazione di servizi – Luogo di collegamento fiscale – Nozione di «stabile organizzazione» – Società di uno Stato membro affiliata a una società situata in un altro Stato membro – Struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici – Capacità di ricevere e utilizzare i servizi per le esigenze proprie della stabile organizzazione – Prestazioni di servizi di marketing, regolamentazione, pubblicità e rappresentanza forniti, da una società collegata, alla società destinataria – Caso di specie – Controllata acquista da terzi servizi per poi ribaltarli alla controllante Unico destinatario dell’attività svolta dalla controllata è la controllante – Articolo 44, seconda frase, della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 – Articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della Direttiva 2006/112 -Art. 7 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni Unite Civili

 

 

Motivazione della cartella di pagamento in ordine agli interessi per ritardato versamento dei tributi

 

Interessi richiesti in cartella esattoriale. Obbligo motivazionale al “minimo costituzionale”

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 22281 del 14 luglio 2022: «RISCOSSIONE – Riscossione mediante ruoli – Cartella di pagamento – Interessi e sanzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi – Indicazione di base normativa e decorrenza – Necessità – Specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati e delle modalità di calcolo – Non necessità – Art. 24 Cost. – Art. 3, della L. 07/08/1990, n. 241 – Art. 7, della L. 27/07/2000, n. 212 – Artt. 20 e 30, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – Art. 54 e 55, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131»

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

Agenzia delle entrate – Indirizzi operativi 2022

 

Agenzia delle entrate. Indirizzi operativi e linee guida per l’attività 2022. Spinta su adempimenti “spontanei” e controlli anti-frode

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21 E del 20 giugno 2022: «AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA – AGENZIA DELLE ENTRATE – CONTROLLI E VERIFICHE – Indirizzi operativi e linee guida per il 2022 sulla prevenzione e contrasto all’evasione fiscale, nonché sulle attività relative al contenzioso tributario, alla consulenza e ai servizi ai contribuenti»

 

Base imponibile dell’IRAP – Deduzione costo del personale dipendente a tempo indeterminato

 

Semplificazione della deduzione dal valore della produzione dell’intero costo relativo al personale dipendente a tempo indeterminato. La risoluzione che modifica le istruzioni IRAP 2022

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 40 E del 15 luglio 2022: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Base imponibile dell’IRAP – Razionalizzazione del quadro delle norme che governano la deduzione dei costi generati dalle diverse forme contrattuali del rapporto di lavoro – Semplificazione delle modalità di deduzione dal valore della produzione, ai fini dell’IRAP, dell’intero costo relativo al personale dipendente a tempo indeterminato – Modifica delle istruzioni per la compilazione del modello IRAP 2022 – Deroga – Per il primo anno (p.i. 2021) è possibile effettuare la compilazione secondo le regole indicate nelle istruzioni già pubblicate – Ragioni – Le novelle non modificano il quantum complessivo delle deduzioni – Art. 11, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 – Art. 10, del D.L. 21/06/2022, n. 73 in corso di conversione in legge»

 

Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo nei settori moda e accessori

 

Bonus R&S ex art. 3 del D.L. n. 145/2013 (p.i. 2019) nel settore della moda, della pelletteria, della gioielleria e dell’occhialeria. Attività di design e ideazione estetica solo dal p.i. 2020

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 41 E del 26 luglio 2022: «AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivi fiscali alla ricerca – Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo – Comparto della moda, della pelletteria, della gioielleria e dell’occhialeria – Attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta ex art. 3 del D.L. n. 145/2013 – Rinvio alle definizioni di “ricerca fondamentale”, “ricerca applicata” e “sviluppo sperimentale” contenute nel paragrafo 1.3, punto 15, della Comunicazione della Commissione Europea (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014 – Art. 3, del D.L. 23/12/2013, n. 145, conv., con mod., dalla L. 21/02/2014, n. 9 – Ampliamento alla attività di design e ideazione estetica operato dall’articolo 1, commi da 198 a 209, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) – Conseguenze»

 

Regime di non imponibilità IVA per servizi di trasporto di beni in importazione o esportazione

 

Non imponibilità IVA dei trasporti internazionali: non applicabile all’impresa di spedizione che agisce come subappaltatore di altro spedizioniere

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 392 del 26 luglio 2022: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Servizi di trasporto nell’ambito di un’esportazione – Regime di non imponibilità IVA per servizi di trasporto di beni in importazione o esportazione – Applicazione in relazione di operazioni “a catena” – Non imponibilità IVA esclusa in caso di subappalto di servizi tra vettori – Ragioni – Servizio di trasporto direttamente all’esportatore – Necessità – Art. 9, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633, come modificato dall’articolo 5-septies del D.L. 21/10/2021, n. 146, conv., con mod., dalla L. 17/12/2021, n. 215»

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Sentenze e provvedimenti giudiziari di valore “modesto”. Il Fisco prende atto dell’orientamento avverso e ammette l’applicazione generalizzata dell’esenzione all’imposta di registro

Alla luce di recenti decisioni della Suprema Corte di Cassazione secondo le quali, “in tema di imposta di registro, l’esenzione dal pagamento del contributo unificato prevista dall’art. 46 della L. n. 374 del 1991, per le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa di valore non superiore ad euro 1.033,00 e per gli atti e i provvedimenti ad esse relativi si applica a tutte le sentenze adottate in tali procedimenti, indipendentemente dal grado di giudizio e dall’ufficio giudiziario adito, rispondendo tale soluzione alla lettera nella norma, che non limita la sua portata alle sole sentenze emesse dal giudice di pace, nonché alla sua ratio, intesa a ridurre il costo del servizio di giustizia per le procedure di valore più modesto”, l’Agenzia delle entrate con circolare n. 30 E del 29 luglio 2022, “rettifica” i precedenti chiarimenti forniti con la risoluzione n. 97 del 10 novembre 2014 (in “Finanza & Fisco” n. 29/2014, pag. 2235).

In particolare, nel nuovo documento di prassi stabilito che “in virtù dell’orientamento espresso e allo scopo di allinearsi alla richiamata giurisprudenza per assicurare uniformità di trattamento delle situazioni analoghe a quelle prese in considerazione dalle pronunce menzionate, si ritiene di applicare la disposizione di favore contenuta nell’articolo 46 della legge n. 374 del 1991 a tutti gli atti e provvedimenti relativi a controversie il cui valore non eccede la somma individuata di euro 1.033,00, indipendentemente dal grado di giudizio e dall’ufficio giudiziario adito, con il superamento delle precedenti indicazioni di prassi in materia. La disposizione esentativa in commento si applica anche agli atti giudiziari, così come individuati dalla Nota II posta in calce all’articolo 8 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, per i quali trova applicazione l’imposta di registro in misura fissa in quanto dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti ad imposta sul valore aggiunto. In particolare, la richiamata Nota II prevede che «Gli atti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 1-bis non sono soggetti all’imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 40 del testo unico», mentre quest’ultima disposizione prevede, in via generale, che «Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto, l’imposta si applica in misura fissa». In tali casi, pertanto, non è dovuta neanche l’imposta in misura fissa. Si precisa, infine, che la previsione esentativa non risulta applicabile alle disposizioni negoziali contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati, enunciati nell’atto dell’autorità giudiziaria interessato dall’agevolazione in esame, che restano soggetti a tassazione in ottemperanza alle previsioni recate dall’articolo 22 del d.P.R. n. 131 del 1986. Ciò in quanto, la disposizione agevolativa di cui al più volte citato articolo 46 interessa esclusivamente «Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi…».

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30 del 29 luglio 2022, con oggetto: IMPOSTA DI REGISTRO – Applicazione dell’imposta – Sentenze e provvedimenti giudiziari – Imposta di registro su atti giudiziari – Esenzione – Cause il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e atti e provvedimenti ad esse relativi – Ambito applicativo – Art. 46 della L. 21/11/1991, n. 374

Link al testo dell’ordinanza n. n. 5858 del 3 marzo 2021, Corte Suprema di Cassazione, Sezione VI, Presidente: Mocci Mauro, Relatore: Caprioli Maura, con oggetto: IMPOSTA DI REGISTRO – Applicazione dell’imposta – Sentenze e provvedimenti giudiziari – Imposta di registro su atti giudiziari – Esenzione – Decisioni rese in appello in cause di valore inferiore ad Euro 1.033,00 – Applicabilità – Fondamento – Art. 46 della L. 21/11/1991, n. 374

Link al testo dell’ordinanza n. 31278 del 4 dicembre 2018, Corte Suprema di Cassazione, Sezione V, Presidente: Cristiano Magda, Relatore: D’oriano Milena, con oggetto: IMPOSTA DI REGISTRO – Applicazione dell’imposta – Sentenze e provvedimenti giudiziari – Imposta di registro su atti giudiziari – Esenzione – Decisioni rese in appello in cause di valore inferiore ad Euro 1.033,00 – Applicabilità – Fondamento – Art. 46 della L. 21/11/1991, n. 374 – Art. 13 della L. 30/05/2002, n. 115

 

 

La risoluzione “superata”

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 97 E del 10 novembre 2014, con oggetto: IMPOSTA DI REGISTRO – IMPOSTA DI BOLLO – Tassabilità delle sentenze emesse su appello delle pronunce del giudice di pace – Esclusione – Art. 46, della L 21/11/1991, n. 374 – Rettifica di precedenti istruzioni (Ris. n. 48 E del 18 aprile 2011)

Link al testo della sentenza n. 16310 del 16 luglio 2014. Corte Suprema di Cassazione, Sezione VI Civile-T, Presidente: Cicala Mario, Relatore: Caracciolo Giuseppe, con oggetto: IMPOSTA DI REGISTRO – Applicazione dell’imposta – Sentenze e provvedimenti giudiziari – Sentenza del Tribunale in sede di appello e su impugnazione di sentenza del Giudice di Pace – Cause e attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033 e atti e provvedimenti ad esse relativi soggette solo al pagamento del contributo unificato – Fondamento – Ragioni – Art. 46, della L 21/11/1991, n. 374

 

 

 




Il decreto-legge “Semplificazioni e proroghe” all’esame del Senato

Approda in Senato DdL di conversione del decreto-legge 21 giugno 2022, n.73, recante: misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati (A.S. 2682). In particolare, martedì 2 agosto, la Commissione Finanze ha in programma l’avvio dell’esame del DdL n. 2681, trasmesso dalla Camera.

 

Comunicazione della conclusione di attività istruttorie del Fisco solo in caso di esito negativo

 

Tra le novità introdotte dalla Camera, si segnala l'”obbligo” (senza sanzioni) per l’Amministrazione finanziaria di comunicare la conclusione di attività istruttorie di controllo a carico del contribuente. In particolare, si prevede che in caso di esercizio di attività istruttorie di controllo nei confronti del contribuente del cui avvio lo stesso sia stato informato, l’amministrazione finanziaria comunica al contribuente, in forma semplificata, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della procedura di controllo, l’esito negativo di quest’ultima. L’amministrazione finanziaria, con proprio provvedimento, individua le modalità semplificate di comunicazione, anche mediante l’utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all’utenza telefonica mobile del destinatario, della posta elettronica, anche non certificata, o dell’applicazione ‘IO’. Con il medesimo provvedimento sono definite le modalità con le quali il contribuente fornisce all’amministrazione finanziaria i propri dati al fine di consentire la suddetta comunicazione in forma semplificata. La comunicazione dell’esito negativo della procedura di controllo non pregiudica l’esercizio successivo dei poteri di controllo dell’amministrazione finanziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle liquidazioni di cui agli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 

Si riporta il testo a fronte, ante e post modifiche apportate dalla Camera dei Deputati

Link al testo del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante: «Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali», comprendente le modificazioni apportate dalla Camera




Tax credit per lo sviluppo della formazione dei manager, per il rafforzamento del sistema delle società benefit, nonché per gli interventi conservativi su immobili storici. Tris di causali e codici tributo | Le ultime sulla disciplina CFC

Diffuse dall’Agenzia delle Entrate, la seguenti risoluzioni:

  • risoluzione n. 42/E del 27 luglio 2022, che istituisce il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per sostenere il rafforzamento del sistema delle società benefit (articolo 38-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)
  • risoluzione n. 43/E del 27 luglio 2022, che istituisce il codice tributo per l’utilizzo, tramite F24, del credito d’imposta per il restauro e per gli altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico (art. 65-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)
  • risoluzione n. 44/E del 27 luglio 2022, che istituisce il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per le iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali (articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2020, n. 178).

On-line, inoltre, la circolare n. 29/E del 28 luglio 2022, che fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina sulle Società Controllate Estere (CFC) (articolo 167 del TUIR, come modificato dall’articolo 4 del D.Lgs. n. 142/2018), con specifico riferimento ai seguenti profili:

  • tassazione per trasparenza e fuoriuscita dal regime CFC;
  • trasferimento di sede e operazioni straordinarie che comportano la confluenza della CFC nel soggetto residente.

I chiarimenti integrano i paragrafi 7.3 e 8 della circolare n. 18/E del 27 dicembre 2021.




Rottamazione e saldo e stralcio, entro l’8 agosto pagamento rate 2021

Ancora qualche giorno per pagare le rate della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” originariamente in scadenza nel 2021. Il termine, stabilito dalla legge di conversione del decreto Sostegni-ter (Legge n. 25/2022), è fissato al 31 luglio 2022 ma, in considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, saranno considerati validi i pagamenti effettuati entro il prossimo 8 agosto. Il decreto ha definito nuovi termini per mettersi in regola con i versamenti della definizione agevolata delle cartelle con la possibilità, per i contribuenti in regola con i pagamenti delle rate in scadenza negli anni 2019 e 2020, di avvalersi, per le rate che erano previste nel 2021, di questa nuova scadenza e mantenere le agevolazioni previste.

Il pagamento deve essere effettuato utilizzando i bollettini già inviati da Agenzia delle entrate-Riscossione e riferiti alle originarie scadenze delle rate 2021 (febbraio, maggio, luglio e novembre per la “Rottamazione-ter”; marzo e luglio per il “Saldo e stralcio”) che è possibile anche richiedere sul sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it. In caso di versamenti oltre i termini previsti o per importi parziali, verranno meno i benefici della misura agevolata e i pagamenti già effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Si ricorda che la Legge n. 25/2022 ha definito nuovi termini anche per il versamento delle rate della definizione agevolata previste nel 2022, con la possibilità di mantenere le agevolazioni se il pagamento sarà effettuato entro il prossimo 30 novembre.

 

Come e dove pagare

 

È possibile pagare presso la propria banca, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con il proprio internet banking, agli uffici postali, nelle tabaccherie aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e con l’App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa. Si può pagare anche agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione ma esclusivamente su appuntamento da prenotare sul sito nella sezione “Trova lo sportello e Prenota”. Infine è possibile effettuare il versamento delle rate mediante compensazione con i crediti commerciali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili (c.d. crediti certificati) maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione.

 

Informazioni e servizi online

 

Chi non è più in possesso dei bollettini per effettuare il pagamento può richiederne una copia direttamente sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, nelle pagine dedicate alla definizione agevolata dove sono presenti anche tutte le informazioni utili. Nell’area pubblica, senza necessità di pin e password, è sufficiente inserire il proprio codice fiscale e la documentazione prevista per il riconoscimento e si riceverà copia dei bollettini all’indirizzo email indicato. Chi è in possesso delle credenziali per accedere all’area riservata del sito (Spid, CIE, CNS) può scaricarli direttamente e procedere al pagamento con il servizio Paga-online. (Così, comunicato Stampa dell’Agenzia delle entrate-Riscossione del 29 luglio 2022)




Dal 27 settembre le domande per gli incentivi Brevetti. Assegnati 46 milioni di euro per Brevetti+, Disegni+ e Marchi+

A partire dal 27 settembre le PMI potranno presentare le domande per richiedere gli incentivi previsti dalle misure Brevetti+, Disegni+ e Marchi+, per le quali sono state stanziate risorse complessive pari a 46 milioni di euro.

È quanto stabilito dal Ministero dello Sviluppo economico che ha pubblicato i bandi per il 2022 dedicati ai contributi agevolativi in favore della brevettabilità delle innovazioni tecnologiche e la valorizzazione di idee e progetti. Si tratta di un intervento che rientra nell’ambito della programmazione prevista dalla riforma sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023

In particolare, le piccole e medie imprese potranno presentare le domande nei termini del seguente calendario:

  • dal 27 settembre per il bando Brevetti+, che dispone di 30 milioni di euro (inclusi 10 milioni di risorse PNRR);
  • dall’11 ottobre per Disegni+, che dispone di 14 milioni di euro;
  • dal 25 ottobre per Marchi+, che dispone di 2 milioni di euro.

Link ai Bandi e Decreto

Bando 2022 Brevetti + (pdf)

Bando 2022 Disegni + (pdf)

Bando 2022 Marchi +  (pdf)

Decreto direttoriale Mise 7 giugno 2022, recante: «Programmazione, per l’anno 2022, della riapertura dei bandi inerenti le misure agevolative Brevetti+, Marchi+ e Disegni+». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 del 6 luglio 2022)




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 26 del 2022

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

 

Tramite il link sottostante potrai scaricare e compilare la cedola per l’abbonamento a “Finanza & Fisco” o il suo rinnovo

(https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/)

 

 

Speciale – Conversione in legge del D.L. n. 50/2022 (Decreto Aiuti)

 

Il decreto-legge “Aiuti”
convertito in legge

 

L’analisi, articolo per articolo, delle disposizioni fiscali o in tema di crediti di imposta

Il testo del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, conv., con mod., dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»

 

Coordinato con le norme richiamate o modificate

 

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

 

Operazioni transfrontaliere – Esterometro 2022

 

Nuovo esterometro. La circolare con le risposte ai quesiti

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26 E del 13 luglio 2022: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “Esterometro”) – Fatturazione elettronica – Ambito di applicazione dell’esterometro – Regole di compilazione dei file xml per la trasmissione e conservazione dei dati delle operazioni transfrontaliere – Risposte ai quesiti – Articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127, come sostituito dall’articolo 12 del D.L. 21/06/2022, n. 73, in corso di conversione»

 

PP.AA. escluse dall’obbligo dell’esterometro. Per gli acquisti transfrontalieri effettuati nell’ambito dell’attività istituzionale resta l’obbligo di integrare i documenti passivi liquidando l’imposta col modello F24EP

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 379 del 14 luglio 2022: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “Esterometro”) – Fatturazione elettronica – Ambito di applicazione dell’esterometro – Pubbliche amministrazioni escluse dall’obbligo comunicativo dell’esterometro in riferimento a tutte quelle operazioni per le quali non agiscono come soggetti passivi d’imposta (tipicamente quelle c.d. “istituzionali”) – Articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127, come sostituito dall’articolo 12 del D.L. 21/06/2022, n. 73, in corso di conversione»

 

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Adozione delle linee guida sull’Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese

Sul sito istituzionale dell’Agenzia per l’Italia digitale sono state pubblicate le «Linee guida sull’Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese», redatte ai sensi dell’art. 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, adottate con determinazione AgID n. 191 del 7 luglio 2022. (Così, comunicato dell’Agenzia per l’Italia digitale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.172 del 25 luglio 2022)

La documentazione è consultabile al seguente link:
https://trasparenza.agid.gov.it/archivio28_provvedimenti-amministrativi_0_123246_725_1.html

 




Detrazioni pluriennali relative a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, Sisma bonus, Bonus verde, Bonus facciate, Eco bonus e Superbonus. La raccolta dei principali documenti di prassi utili per la compilazione della Dichiarazione 730 o Redditi 2022

Con circolare n. 28 del 25 luglio 2022, l’Agenzia delle entrate ha diffuso il seguito della circolare 24 del 7 luglio 2022. Con la seconda parte della Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2021, l’Agenzia fornisce una trattazione sistematica delle disposizioni normative e delle indicazioni di prassi riguardanti le detrazioni pluriennali relative a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, Sisma bonus, Bonus verde, Bonus facciate, Eco bonus e Superbonus, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato, e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria.

I chiarimenti forniti sono rivolti essenzialmente ai soggetti che possono utilizzare, ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi, il modello 730/2022; per ragioni di completezza espositiva, tuttavia, vengono richiamati altri soggetti che, seppur beneficiari delle agevolazioni fiscali, non possono utilizzare il predetto modello 730/2022.

La circolare contiene, inoltre, l’elencazione della documentazione, comprese le dichiarazioni sostitutive, che i contribuenti devono esibire e che i CAF o i professionisti abilitati devono verificare, al fine dell’apposizione del visto di conformità, e conservare. Coerentemente, in sede di controllo documentale, possono essere richiesti soltanto i documenti indicati nella circolare, salvo il verificarsi di fattispecie non previste.

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28 del 25 luglio 2022, con oggetto: Detrazioni pluriennali relative a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, Sisma bonus, Bonus verde, Bonus facciate, Eco bonus e Superbonus – Obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato, e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria – Raccolta dei principali documenti di prassi utili per la compilazione della Dichiarazione 730 o Redditi 2022 – Parte seconda




In Gazzetta il decreto MinLavoro che adotta le Linee guida per la raccolta fondi degli Enti del Terzo Settore

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 2022 il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali decreto 9 giugno 2022, recante: «Adozione delle linee guida sulla raccolta fondi degli enti del Terzo settore», ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).

Le Linee guida offrono agli Enti del Terzo Settore (ETS) uno strumento di orientamento nella realizzazione dell’attività di raccolta fondi, contribuendo in tal modo a migliorare il rapporto di fiducia tra cittadini ed Enti stessi.

Le Linee guida si configurano come un documento “aperto”, in grado di sviluppare gli spunti di riflessione che dovessero emergere dalla raccolta ed elaborazione di buone prassi da parte dei soggetti pubblici e privati coinvolti nell’attività di raccolta fondi. Sono inoltre rivolte a tutti gli Enti del Terzo Settore, indipendentemente dalla loro forma giuridica, dimensione, missione, attività e classificazione e intendono conformare l’attività di raccolta fondi ai principi di verità, trasparenza e correttezza, richiamati espressamente dall’art. 7 del Codice. Infatti, la norma prevede che gli ETS possano realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti. La modalità di raccolta potrà essere sia privata (indirizzata al singolo potenziale donatore) sia pubblica e in caso di sollecitazione rivolta al pubblico, gli ETS dovranno attenersi al rispetto dei principi esplicitati nelle Linee guida.

Quanto alle tecniche della raccolta fondi, le Linee Guida delineano un quadro di massima, non esaustivo né cogente, mediante cui procedere alla raccolta fondi:

  • il Direct mail;
  • il Telemarketing;
  • il face-to-face;
  • il Direct response television;
  • eventi, anche di piazza;
  • il merchandising;
  • i salvadanai;
  • tramite imprese for profit;
  • attività di sostegno a distanza;
  • i lasciti testamentari;
  • numerazioni solidali;
  • donazioni online.

Va infine segnalato, che il Codice del Terzo Settore prevede per gli ETS che ricorrono all’attività di raccolta fondi precisi obblighi di rendicontazione, diretti a tutelare la fede pubblica, garantire trasparenza alle attività e consentire agli organi competenti la vigilanza.

 

Link al testo del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali decreto 9 giugno 2022, recante: «Adozione delle linee guida sulla raccolta fondi degli enti del Terzo settore». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 2022




“Bonus psicologo 2022”: dal 25 luglio online la piattaforma INPS

Dal prossimo 25 luglio si potrà presentare la richiesta sul sito dell’Inps del “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia”, introdotto dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n.15, all’art. 1-quater, comma 3, sulla base dei requisiti e delle modalità stabilite nel Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 31 maggio 2022.

Il nuovo beneficio, destinato ai cittadini richiedenti con Isee non superiore ai 50mila euro, è volto a sostenere le spese di assistenza psicologica di coloro che, nel periodo delicato della pandemia e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica.

Le domande per la richiesta del “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” potranno essere presentate dal 25/07/2022 al 24/10/2022. Alla scadenza saranno elaborate le graduatorie degli aventi diritto in base alle risorse disponibili.

Il beneficio sarà erogato prioritariamente alle persone con Isee più basso, in base all’ordine di arrivo della domanda.

Le istruzioni per la presentazione delle domande per l’accesso al beneficio sono contenute nella Circolare n 83 del 19/07/2022.   

Per inoltrare la domanda è necessario disporre delle credenziali SPID, CIE o CNS.

La procedura è disponibile accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” raggiungibile tramite home page del sito web dell’Istituto www.inps.it, seguendo il percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.

In alternativa al sito web, la domanda può essere presentata tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando da rete fissa gratuitamente al numero verde 803.164 oppure da rete mobile al numero 06.164164 (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). (Così, comunicato stampa Inps del 21 luglio 2022)




Bonus psicologo. Dall’Inps le indicazioni operative per la fruizione del beneficio

L’Inps con circolare n. 83 del 19 luglio 2022 ha fornito le indicazioni operative per la fruizione della misura, c.d. Bonus psicologo 2022.

Il documento di prassi ha ad oggetto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, cd. “Milleproroghe 2022, che all’articolo 1-quater, comma 3, ha introdotto una misura volta a sostenere le spese di assistenza psicologica dei cittadini che, nel periodo della pandemia e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica. Misura agevolativa, successivamente, integrata dal Decreto 31 maggio 2022 del Ministero della salute al fine di definire le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l’entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione.

In estrema sintesi, la circolare Inps n. 83/2022 fornisce gli attesi chiarimenti sulle disposizioni citate, che hanno previsto che le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano possono erogare, ai soggetti che ne facciano richiesta, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologi. Il beneficio, nella misura massima di 600 euro per persona, è parametrato all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere i soggetti con un valore ISEE più basso.

La domanda per accedere al beneficio potrà essere presentata esclusivamente in via telematica accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” attraverso una delle seguenti modalità:

  • portale web, utilizzando l’apposito servizio on line raggiungibile sul sito dell’Istituto www.inps.it direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore, oppure, tramite Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o tramite Carta Nazionale dei servizi (CNS);
  • Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Si rammenta che, ai fini della presentazione della domanda, il cittadino richiedente deve essere in possesso di un ISEE in corso di validità e di valore non superiore a 50.000 euro.

 

Link al testo della circolare Inps n. 83 del 19 luglio 2022, con oggetto: BONUS PSICOLOGO 2022 – Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, introdotto dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, conv., con mod., dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 – Disciplina del beneficio e istruzioni per la presentazione della domanda e il rimborso del contributo – DM del Ministero della salute 31 maggio 2022

Link al testo del decreto del Ministero della salute 31 maggio 2022, recante: «Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, ai sensi dell’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2022

 




Pubblicati i modelli per le rateizzazioni semplificate fino a 120 mila euro previste dal D.L. Aiuti

Al via le novità in materia di riscossione introdotte dalla legge di conversione del Decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022 convertito in Legge n. 91/2022). Sul sito internet di Agenzia delle entrate-Riscossione www.agenziaentrateriscossione.gov.it sono stati pubblicati i nuovi modelli per presentare istanza semplificata di rateizzazione fino a 120 mila euro, senza necessità di documentazione aggiuntiva. Il provvedimento, infatti, introduce una serie di modifiche strutturali alla disciplina delle rateizzazioni delle cartelle e degli avvisi che riguardano, oltre alla soglia più alta di debito per le richieste semplificate, anche margini più ampi per evitare la decadenza. Il decreto ha inoltre reso definitiva la possibilità di compensare i crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione con i debiti iscritti a ruolo. Vediamo nel dettaglio le principali novità.

 

Soglia più alta per le rateizzazioni semplificate

Il Decreto Aiuti, modificando la norma di riferimento che regola l’istituto della rateizzazione delle cartelle di pagamento, ha disposto che, a partire dalle domande di dilazione presentate dal 16 luglio 2022, viene elevata da 60 a 120 mila euro la soglia di debito per la quale è possibile ottenere, in modo automatico e con una domanda semplice, una rateizzazione ordinaria fino a 72 rate (6 anni), senza la necessità di dover documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Il provvedimento ha previsto anche che la nuova soglia di debito (120 mila euro) per poter richiedere la dilazione fino a 72 rate senza allegare alcuna documentazione, sia riferita a ogni singola istanza di rateizzazione.

Sul sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it sono stati pubblicati i modelli per fare richiesta di rateizzazione e nei prossimi giorni sarà disponibile anche l’adeguamento del servizio per richiedere la dilazione semplificata fino a 120 mila euro direttamente online, accendendo con le credenziali Spid, Cie e Cns al servizio “Rateizza adesso”, disponibile nell’area riservata del portale di Agenzia delle entrate-Riscossione. Il servizio consente di presentare, in completa autonomia, la richiesta di dilazione ricevendo in automatico via email un piano di pagamenti fino a 72 rate, senza la necessità di allegare ulteriore documentazione.

 

Per le nuove richieste decadenza dopo 8 rate non pagate

 

Novità anche per i termini di decadenza. La Legge n. 91/2022 ha disposto che, per le richieste di rateizzazione presentate dal 16 luglio 2022, la decadenza dai piani di rateizzazione accordati viene determinata a seguito del mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive, invece delle 5 precedentemente previste. In caso di decadenza, il debito non potrà essere nuovamente dilazionato. La decadenza dalla rateizzazione di uno o più carichi non preclude, tuttavia, la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento per altre cartelle/avvisi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

Si ricorda che per effetto delle varie disposizioni normative intervenute durante il periodo di sospensione dell’attività di riscossione dovuta all’emergenza sanitaria, sono tuttora vigenti termini di decadenza differenti in base alla data in cui è stata presentata la richiesta di rateizzazione. In dettaglio, per i piani di dilazione in corso all’8 marzo 2020 (inizio del periodo di sospensione delle attività di riscossione conseguente all’emergenza Covid-19), è stato esteso a 18 il numero di rate che, in caso di mancato pagamento, determinano la decadenza dal beneficio (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020). Per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e relative a istanze presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di 10 rate, mentre per le rateizzazioni richieste a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 15 luglio 2022 la decadenza si verifica dopo il mancato pagamento di 5 rate.

 

A regime la compensazione crediti PA/cartelle

La Legge n. 91/2022 rende definitiva la possibilità di compensazione dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, senza più la necessità di rinnovo annuale della misura. Inoltre il provvedimento estende la possibilità di compensazione anche ai crediti derivanti da prestazioni professionali. Queste disposizioni si applicano ai carichi affidati all’agente di riscossione dopo il 30 settembre 2013 ed entro il secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 18 luglio 2022)




Pronta la guida agli sconti della dichiarazione. In una raccolta aggiornata tutte le agevolazioni per i cittadini

Online la guida agli sconti fiscali da utilizzare nella dichiarazione 730 o Redditi 2022. La pubblicazione illustra le regole da seguire per compilare la dichiarazione e ricorda quali sono i documenti che il contribuente deve presentare al Centro di assistenza fiscale o al professionista abilitato. Trattandosi della raccolta completa e aggiornata di tutte le norme e delle indicazioni di prassi su ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta, per una più agevole consultazione i contenuti sono stati suddivisi per aree tematiche autonome.

 

La guida completa

 

Il documento è aggiornato con le recenti novità: dalle regole sulle detrazioni delle spese sostenute per l’esecuzione di tamponi e test per il Sars-Cov-2 al credito d’imposta per l’acquisto di monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica. Spazio anche alle misure per i più giovani, con le istruzioni sulle agevolazioni previste per gli under 36 che acquistano la prima casa e sulle spese detraibili per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni a conservatori di musica e a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

 

Il tavolo tecnico Entrate-Caf

 

La raccolta è il frutto del lavoro svolto da un tavolo tecnico istituito tra Agenzia delle Entrate e Consulta nazionale dei Caf, e si propone di essere, in un’ottica di reciproca collaborazione e trasparenza, uno strumento condiviso utile per gli operatori dei Centri di assistenza fiscale, per i professionisti abilitati all’apposizione del visto di conformità e per gli stessi uffici dell’Amministrazione finanziaria. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 18 luglio 2022)

 

Link alla raccolta 2022 completa e aggiornata di tutte le norme e delle indicazioni di prassi su ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta




Semplificazione della deduzione dal valore della produzione dell’intero costo relativo al personale dipendente a tempo indeterminato. La risoluzione che modifica le istruzioni Irap 2022

L’articolo 10 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, contiene alcune semplificazioni in materia dichiarazione IRAP, con specifico riferimento alla determinazione del valore della produzione netta, costituente la base imponibile del tributo. In particolare, ai fini della determinazione del valore della produzione, si prevede la deduzione integrale del costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e, conseguentemente, si esclude, per questi lavoratori, la deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le deduzioni dei contributi previdenziali e assistenziali ad essi riferiti, la deduzione delle spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro e per il personale addetto alla ricerca e sviluppo nonché la deduzione prevista per ciascun nuovo dipendente assunto che incrementa il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente. Pertanto, considerato che le istruzioni al modello Irap 2022 approvate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2022, prot. n. 30729/2022 non tengono conto delle modifiche introdotte dal citato articolo 10 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 (cd. “Decreto Semplificazioni”), l’Agenzia delle entrate,  con risoluzione n. 40 del 15 luglio 2022 (di seguito riportata) ha fornito dei chiarimenti sulle corrette modalità di compilazione della Sezione I – “Deduzioni – art. 11 D.Lgs. n. 446/97” del modello Irap 2022. Nel documento di prassi precisato, tuttavia, che atteso che la novella normativa si sostanzia essenzialmente in una semplificazione nel calcolo della deduzione spettante per i dipendenti a tempo indeterminato cui consegue una semplificazione nelle modalità di compilazione della dichiarazione IRAP (senza impatti, dunque, nel quantum della deduzione spettante), si ritiene che per il primo anno sia comunque possibile compilare la sezione I del quadro IS secondo le regole attualmente fornite nelle istruzioni per la compilazione del modello IRAP 2022, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate (senza tenere conto, quindi, di quanto sopra precisato)”.

 

Il testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 40 del 15 luglio 2022, con oggetto: IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Base imponibile dell’IRAP – Razionalizzazione del quadro delle norme che governano la deduzione dei costi generati dalle diverse forme contrattuali del rapporto di lavoro – Semplificazione delle modalità di deduzione dal valore della produzione, ai fini dell’IRAP, dell’intero costo relativo al personale dipendente a tempo indeterminato – Modifica delle istruzioni per la compilazione del modello IRAP 2022 – Deroga – Per il primo anno (p.i. 2021) è possibile effettuare la compilazione secondo le regole indicate nelle istruzioni già pubblicate – Ragioni – Le novelle non modificano il quantum complessivo delle deduzioni – Art. 11, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 – Art. 10 del D.L 21/06/2022, n. 73

 

L’articolo 10 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 (di seguito “Decreto Semplificazioni”), ha modificato l’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (di seguito “decreto IRAP”), che contiene disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta e che, in particolare, disciplina i costi del personale deducibili dalla base imponibile IRAP.

Il comma 1 dell’articolo 10 in parola prevede che spettano esclusivamente in relazione a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato le seguenti deduzioni:

  • la deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (art. 11, comma 1, lett. a), n. 1, del decreto IRAP);
  • la deduzione delle spese relative agli apprendisti, ai disabili e delle spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché, dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo (art. 11, comma 1, lett. a), n. 5, del decreto IRAP);
  • la deduzione forfetaria di 1.850 euro fino a 5 dipendenti per i soggetti con componenti positivi non superiori nel periodo d’imposta a euro 400.000 (art. 11, comma 4-bis.1, del decreto IRAP).

Il comma 1 dell’articolo 10 prevede, inoltre, l’abrogazione delle seguenti agevolazioni:

  • la deduzione forfetaria di 7.500 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 13.500 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni (art. 11, comma 1, lett. a), n. 2, del decreto IRAP) e la deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai medesimi lavoratori (art. 11, comma 1, lett. a), n. 4, del decreto IRAP);
  • la deduzione per incremento occupazionale fino a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato (art. 11, comma 4-quater, del decreto IRAP).

La disposizione in commento modifica, infine, il comma 4-octies dell’articolo 11 del decreto IRAP sostituendo la deduzione del costo residuo del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato (pari alla differenza tra il costo del predetto personale e le altre deduzioni spettanti) con la deduzione integrale del costo complessivo del predetto personale (1). In pratica, il costo deducibile non va più determinato per “differenza” rispetto alle altre deduzioni specifiche previste dall’articolo 11 del decreto IRAP (nella formulazione previgente) (2).

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 10 del decreto semplificazioni, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (in vigore dal 22 giugno 2022).

A tal riguardo, sono giunte all’Agenzia delle entrate alcune richieste di chiarimenti in merito alle modalità di compilazione del modello IRAP 2022.

Pertanto, si forniscono di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione I del quadro IS del modello IRAP 2022.

In particolare:

  • nei righi IS1, colonna 2, IS4, colonna 3, e IS5, colonna 2, vanno indicate le deduzioni spettanti in relazione ai soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
  • i righi IS2, IS3 e IS6 non vanno compilati;
  • nel rigo IS7, colonna 3, va indicata la deduzione di cui all’articolo 11, comma 4-octies, del decreto IRAP (nella vigente formulazione), ossia la deduzione riferita al costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato, compresa la deduzione ammessa, nei limiti del 70 per cento del costo complessivamente sostenuto, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto (da evidenziare anche in colonna 2);
  • nel rigo IS9 va indicata l’eventuale eccedenza delle deduzioni ammesse dai commi 1 e 4-bis.1 del citato articolo 11 rispetto al limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri e spese a carico del datore di lavoro.

Atteso che la novella normativa si sostanzia essenzialmente in una semplificazione nel calcolo della deduzione spettante per i dipendenti a tempo indeterminato cui consegue una semplificazione nelle modalità di compilazione della dichiarazione IRAP (senza impatti, dunque, nel quantum della deduzione spettante), si ritiene che per il primo anno sia comunque possibile compilare la sezione I del quadro IS secondo le regole attualmente fornite nelle istruzioni per la compilazione del modello IRAP 2022, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate (senza tenere conto, quindi, di quanto sopra precisato).

 


Nota (1) – La deduzione è ammessa anche per ogni lavoratore stagionale, nel rispetto delle condizioni previste nel citato comma 4-octies, nei limiti del 70 per cento del costo complessivamente sostenuto.

Nota (2) – Le novità introdotte, quindi, non determinano alcuna modifica nell’importo delle deduzioni ammesse sul costo del personale con contratto a tempo indeterminato e di conseguenza nella base imponibile IRAP.

 

 

 




Aggiornata la Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro (versione 1.7 del 15 luglio 2022)

L’Agenzia delle entrate ha messo a disposizione la nuova “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro”.

Scopo del documento illustrativo è quello guidare il contribuente al corretto utilizzo dei codici del campo “Tipo Documento” e del campo “Natura”.

Come evidenziato dall’Agenzia delle entrate, le modalità di compilazione dei tipi documento, esposte nella guida, costituiscono indicazioni operative la cui osservanza consente, fermo restando il rispetto delle norme esistenti, di ottimizzare il processo di fatturazione, rendendo le informazioni contenute nel documento trasmesso via SDI aderenti alla tipologia di cessione di beni o prestazione di servizi realmente effettuata. L’osservanza di tali indicazioni permette inoltre la corretta annotazione delle diverse tipologie di operazioni IVA nelle bozze dei registri precompilati dall’Agenzia delle entrate.

 

Link alla guida dell’Agenzia delle entrate alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro (versione 1.7 del 15 luglio 2022)

Link al testo della circolare dell’agenzia delle entrate n. 26 del 13 luglio 2022, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Fatturazione elettronica – Trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “Esterometro”) – Ambito di applicazione dell’esterometro – Regole di compilazione dei file xml per la trasmissione e conservazione dei dati delle operazioni transfrontaliere – Risposte ai quesiti – Articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127, come sostituito dall’articolo 12 del D.L.21/06/2022, n. 73, in corso di conversione




Pubblicato in Gazzetta il regolamento per l’attribuzione alle persone fisiche, agli enti e alle società del credito d’imposta, del cd. “Social bonus”

Nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 2022 è stato pubblicato il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 23 febbraio 2022, n. 89, recante: «Regolamento concernente le modalità di attuazione del social bonus».

Il provvedimento, in attuazione dell’articolo 81 del Codice del Terzo Settore (Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117), nei suoi 15 articoli individua tra l’altro le modalità per l’attribuzione, la misura del credito d’imposta e i criteri per la sua fruizione.

In particolare, l’articolo 2 stabilisce che possono fruire del social bonus «le persone fisiche, gli enti che non svolgono attività commerciali e tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato.».

Il credito d’imposta, che sarà ripartito in tre quote annuali di pari importo, in base all’articolo 4 del Decreto sarà «riconosciuto nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento, se effettuate da enti o società».

Le erogazioni devono essere effettuate in favore degli enti del Terzo Settore per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, che potranno così essere utilizzati per lo svolgimento di attività di interesse generale.




Cartelle esattoriali: rateizzazione semplificata fino a 120.000 euro e decadenza dopo 8 rate scadute

Il Senato della Repubblica ha approvato in via definitiva il disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» (Cd. Decreto “Aiuti”). In attesa della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con queste brevi note, desideriamo fornire una prima analisi delle nuove regole sulle rateazioni delle cartelle di pagamento.

L’articolo 15-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito in legge, rubricato: (Disposizioni urgenti in materia di liquidità), «al fine di consentire alle imprese, ai professionisti e agli altri contribuenti di fare fronte a esigenze di liquidità, anche temporanee», modifica l’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo.

Nel dettaglio, la lettera a) del comma 1 dispone che l’agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede per «ciascuna richiesta» la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili. «Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, siano di importo superiore a 120.000 euro (in luogo dei vigenti 60.000 euro), la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà» (comma 1, nuovo testo secondo periodo dell’articolo 19 del D.P.R. 602/73).

Di conseguenza, con la modifica introdotta si stabilisce che il contribuente in temporanea situazione di obiettiva difficoltà può ottenere la dilazione per ciascuna richiesta presentata. Inoltre, a regime, si può presentare richiesta di rateazione senza documentare la temporanea obiettiva difficoltà, per importi iscritti a ruolo che siano pari o inferiori a centoventimila euro.

La lettera b) inoltre interviene sul comma 3 dell’articolo 19, prevedendo che in caso di in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate – in luogo delle vigenti cinque rate – anche non consecutive, il carico non può essere nuovamente rateizzato. 

Il comma 3 dell’articolo 19 del D.P.R. 602/73 prevede in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, del numero di rate sopra indicato e modificato dalla norma in commento, alla lettera a) che il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e, alla lettera b), che l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto sia immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione.

La stessa lettera b) al n. 3 introduce, altresì, un nuovo comma 3-ter all’articolo 19, il quale precisa che la decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di «carichi diversi» da quelli per i quali è intervenuta la decadenza. 

Il comma 2 dell’articolo 15-bis, precisa i termini di applicazione modifiche in esame. La norma chiarisce che, fermo quanto previsto dal successivo comma 3 le disposizioni introdotte si applicano esclusivamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrate in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Il comma 3 dell’articolo 15-bis prevede infine che, in caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa a seguito di richieste presentate fino alla medesima data indicata al comma 2, il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute sono integralmente saldate. In tal caso, al nuovo piano di dilazione si applicano le disposizioni del comma 1.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 25 del 2022

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

 

Tramite il link sottostante potrai scaricare e compilare la cedola per l’abbonamento a “Finanza & Fisco” o il suo rinnovo

(https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/)

 

 

Speciale: D.L “Semplificazioni e proroghe”

 

 

Il decreto-legge
“Semplificazioni e proroghe”

 

 

 

La mappa con tutte la novità fiscali

L’analisi, articolo per articolo, delle disposizioni in tema di semplificazioni e proroghe fiscali

Il testo del Decreto-Legge 21 giugno 2022, n. 73, recante: «Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali»

 

Coordinato con le norme richiamate o modificate

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

 




Via libera dal Senato alla fiducia al Governo sul decreto-legge “Aiuti”

Con 172 voti favorevoli e 39 contrari, l’Assemblea del Senato ha rinnovato la fiducia al Governo approvando l’articolo unico, come licenziato dalla Camera, del disegno di legge n. 2668 di conversione del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, approvato dalla Camera (c.d. Decreto “Aiuti”).

Link al testo approvato in via definitiva dal Senato il 14 luglio

Vedi anche: la Camera approva il decreto-legge “Aiuti”. Il testo passa all’esame del Senato

 

 




Nuovo Esterometro. La circolare con le risposte ai quesiti

Con circolare n. 26 del 13 luglio 2022, l’Agenzia delle entrate ha fornito i chiarimenti in merito alle nuove regole di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”), introdotte dalla legge di bilancio 2021. Il documento di prassi, articolato secondo lo schema domanda-risposta, segna il punto sull’evoluzione normativa del c.d. “Esterometro”, a partire dall’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, fino alla nuova formulazione dell’ articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come sostituito dall’articolo 12 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, in corso di conversione. Di seguito, alcuni chiarimenti di particolare interesse. 

 

Aggiornata la “Guida alla compilazione FE ed esterometro (versione 1.7) – pdf”.

 

 

Applicazione dell’esterometro esteso alle fatture destinate ai consumatori

 

L’Agenzia dopo aver premesso, che l’articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127 del 2015 non contiene una espressa indicazione al riguardo, “ritiene che la trasmissione debba avere ad oggetto tutte le operazioni con soggetti esteri, ivi compresi i consumatori [in quest’ultimo caso, peraltro, stante la lettera a) del medesimo comma, solo ove il corrispettivo dell’operazione sia comunque certificato, tramite fattura o altro documento]”. L’evoluzione normativa dimostra come la ratio dell’adempimento non sia più da identificare nel mero controllo delle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate tra soggetti passivi, ma nel monitoraggio di tutte quelle in cui una delle parti è “estera”.

 

Enti non commerciali. Obbligo limitato alle operazioni commerciali

 

I forfetari e gli enti non commerciali, (sopra soglia dei 25.000, a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti) compresi quelli del terzo settore, dal 1° luglio 2022, rientrando tra i soggetti passivi di cui all’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127, sono tenuti anche alla trasmissione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate/ricevute verso/da soggetti esteri. Va osservato, peraltro, in riferimento agli enti non commerciali, che come in passato l’obbligo riguarderà le sole operazioni realizzate nella sfera commerciale dell’ente.

 

Bolletta doganale e fattura elettronica via SdI, l’esclusione dall’obbligo non è un divieto

 

La circolare chiarisce che la bolletta doganale e fattura elettronica via SdI escludono che vi sia un (ulteriore) obbligo di assolvere alla trasmissione dei dati. Tuttavia, non esiste alcun divieto, ma vi è assenza dell’obbligo, Ciò anche al fine di evitare duplicazioni delle informazioni trasmesse e poi messe a disposizione dei contribuenti (come previsto, ad esempio, dall’articolo 4 del D.Lgs. n. 127 del 2015). Rischio di duplicazione cui si sottopone chi invia nuovamente i dati, nonostante la non obbligatorietà della trasmissione degli stessi.

 

Link al testo della circolare dell’agenzia delle entrate n. 26 del 13 luglio 2022, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Fatturazione elettronica – Trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “Esterometro”) – Ambito di applicazione dell’esterometro – Regole di compilazione dei file xml per la trasmissione e conservazione dei dati delle operazioni transfrontaliere – Risposte ai quesiti – Articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127, come sostituito dall’articolo 12 del D.L.21/06/2022, n. 73, in corso di conversione

 

 

 

 

 




“Mera” messa a disposizione, montaggio e smontaggio di ponteggi: IVA al 22% e senza applicazione del reverse charge

Alle prestazioni che consistono nella “mera” messa a disposizione, montaggio e smontaggio di ponteggi (ed in generale di ogni altra attrezzatura, incluse le gru), senza altra diretta attività edile in cantiere, si applica l’aliquota ordinaria del 22 per cento a prescindere dalla tipologia di intervento edilizio e di immobile interessato e senza applicazione del reverse charge. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 373 del 12 luglio 2022.

Nel documento di prassi l’Agenzia dell’entrate ha ribadito che quando un contratto di appalto usufruisce dell’aliquota agevolata, quest’ultima è applicabile anche alle relative prestazioni di subappalto (ad eccezione dei casi di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, in cui l’aliquota IVA ridotta si applica solo per le prestazioni eseguite nei confronti del consumatore finale e non per le prestazioni eseguite dal subappaltatore nei confronti dell’appaltatore, come indicato nella circolare 71/E del 7 aprile 2000 (in “Finanza & Fisco” n. 15/2000, pag. 2099).

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 373 del 12 luglio 2022, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Mera messa a disposizione, montaggio e smontaggio di ponteggi (ed in generale di ogni altra attrezzatura, incluse le gru), senza altra diretta attività edile – Applicazione del sistema del reverse-charge nel settore dell’edilizia – Esclusione – Aliquote IVA applicabili – Applicazione dell’aliquota ordinaria del 22 per cento – Art. 17, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633

Sulle condizioni di cui all’articolo 17, comma 6, lettere a) e a-ter) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 per l’applicazione dell’inversione contabile (c.d. reverse charge), cfr: circolari 29 dicembre 2006, n. 37/E, 14 marzo 2015, n. 14/E e 22 dicembre 2015, n. 37/E




La Camera approva il decreto-legge “Aiuti”. Il testo passa all’esame del Senato

La Camera ha approvato il disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» (A.C. 3614-A). Il testo ora passa all’esame del Senato della Repubblica.

In ambito “fiscale”,  il decreto-legge Aiuto con modificato dalla Camera:

  • proroga, riproducendo il contenuto del comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 2022, n. 80, l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 5 per cento per i mesi di luglio, agosto e settembre 2022 della misura inizialmente introdotta dall’articolo 2, comma 1, del L. 27 settembre 2021, n. 130, per contenere gli effetti dell’aumento del prezzo del gas metano sui consumi, stimati o effettivi, dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali (art. 1-quater);
  • proroga al secondo trimestre del 2022 il credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta, per l’acquisto del carburante disciplinato dall’articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, limitatamente alle imprese esercenti la pesca ( 3-bis.);
  • incrementa alcuni crediti d’imposta concessi alle imprese del settore energetico con il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51. In particolare viene elevato il credito d’imposta per l’acquisto del gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas, mediante l’innalzamento dal 20 al 25 per cento della spesa agevolabile sostenuta per l’acquisto del medesimo combustibile, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022; viene incrementato ulteriormente il credito d’imposta, riconosciuto dal decreto legge n. 17 del 2022 e già elevato dal decreto-legge n. 21 del 2022, per le imprese a forte consumo di gas naturale (“gasivore”), portando dal 20 al 25 per cento la quota della spesa agevolabile sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici; viene innalzato infine il credito d’imposta concesso alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, elevando dal 12 al 15 per cento l’importo della spesa agevolabile, sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. Nel corso dell’esame è stato introdotto un obbligo di comunicazione in capo ai fornitori, al ricorrere di alcune circostanze, del calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e dell’importo del credito d’imposta spettante (art. 2);
  • concede alle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta; esso è pari al 28 per cento della spesa sostenuta, nel primo trimestre 2022, per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l’esercizio delle predette attività di trasporto, al netto dell’imposta sul valore aggiunto e purché l’acquisto sia comprovato mediante le relative fatture. Si abroga l’articolo 17 del decreto-legge n. 21 del 2022, che ha istituito un fondo di 500 milioni di euro per il 2022 da destinare al sostegno del settore dell’autotrasporto (art. 3);
  • prevede che alle imprese a forte consumo di gas naturale sia riconosciuto un credito di imposta in ragione del 10 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto di gas nel primo trimestre 2022 qualora il prezzo di riferimento del gas naturale riferito all’ultimo trimestre 2021 abbia subito un incremento superiore del 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferimento al medesimo trimestre del 2019 (art. 4);
  • proroga di tre mesi il termine previsto per realizzare il 30 per cento dei lavori effettuati sulle unità immobiliari dalle persone fisiche, soglia necessaria per avvalersi nel 2022 dell’applicazione della detrazione cd. Superbonus al 110 per cento. La norma precisa, altresì, che il conteggio del 30 per cento va riferito all’intervento nel suo complesso, comprensivo anche dei lavori non agevolati al 110 per cento. La disposizione interviene anche sulla disciplina della cessione del credito, stabilendo che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo tenuto dalla Banca d’Italia, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti diversi dai consumatori, anche prima che sia esaurito il numero di cessioni possibile, precisando che tale possibilità riguarda anche le cessioni effettuate precedentemente l’entrata in vigore della legge di conversione (articolo 14) Ai sensi del comma 3 dell’articolo 57 le nuove norme in materia di cedibilità del credito si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022;
  • innalza a 120.000 euro la soglia (in luogo di 60.000 euro) per ottenere la rateizzazione con modalità semplificata, per ogni singola cartella, del pagamento delle somme iscritte a ruolo. La norma prevede inoltre che chi non paga otto rate (in luogo di cinque) decada dal beneficio e che il carico non possa essere nuovamente rateizzato (art. 15-bis).
  • estende ai crediti derivanti da prestazioni professionali la possibilità di valersi della compensazione dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo (20-ter);
  • eleva dal 20 al 50 per cento la misura del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione 0 effettuati dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero, a specifiche condizioni, entro il 30 giugno 2023) (art. 21);
  • rimodula complessivamente l’aliquota del credito d’imposta “formazione 4.0” per le piccole e medie imprese. In particolare, la misura dell’agevolazione viene elevata per le piccole imprese dal 50 al 70 per cento e, per le medie imprese, dal 40 al 50 per cento, con riferimento alle spese di formazione del personale dipendente volte ad acquisire o consolidare competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale. La maggiorazione spetta a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto. Per quanto invece riguarda progetti di formazione avviati successivamente al 18 maggio 2022, qualora non soddisfino i suindicati requisiti, le misure del credito d’imposta sono diminuite al 40 per cento per le piccole imprese e al 35 per cento per le medie imprese (art. 22);
  • eleva al 40 per cento (per due anni) la misura massima del credito d’imposta riconosciuto alle sale cinematografiche per i costi di funzionamento delle sale stesse se riferiti a grandi imprese e, a seguito delle modifiche introdotte dalla Camera, al 60% se eseguiti da piccole o medie imprese. Sempre dalla Camera è stato introdotto per le piccole e medie imprese del settore un credito di imposta in misura non superiore al 60 per cento (rispetto al 40 per cento per cento previsto a regime) delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale stesse (art. 23);
  • chiarisce che l’esenzione IVA e l’applicazione di aliquote agevolate (al 5 o al 10%), previste per le prestazioni di trasporto di persone, si applicano anche alle prestazioni rese per finalità turistico-ricreative, indipendentemente dalla tipologia di soggetto che le rende, purché non comprendano la fornitura di ulteriori servizi, diversi da quelli meramente accessori (art. 36-bis);
  • proroga fino al 30 novembre 2022 i termini dei versamenti tributari e contributivi dovuti dalle federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche (art. 39);
  • estende il periodo di utilizzo del credito d’imposta per le società benefit, eliminando il riferimento all’anno 2021 (art. 52-bis);
  • aumenta dal 10 al 25 per cento l’imposta sugli extraprofitti nel settore energetico introdotta con il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 e ne estende il periodo di applicazione di un mese, fino al 30 aprile Inoltre, prevede che il contributo sia versato in due date: un acconto del 40 per cento entro il 30 giugno 2022 e il saldo entro il 30 novembre 2022 (art. 55).

Link al testo del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», comprendente le modificazioni apportate dalle commissioni della Camera dei deputati.




Tax credit Sisma, Zes e Zls e bonus investimenti Mezzogiorno: il nuovo modello utilizzabile dal 14 luglio 2022

Il credito d’imposta Sisma nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (Temporary Framework), è stato autorizzato dalla Commissione europea con la decisione C(2022) 3805 final del 3 giugno 2022.

Di conseguenza, al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato, da ultimo, con il provvedimento del 6 giugno 2022, sono state apportate ulteriori modifiche necessarie per consentire la presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta Sisma a decorrere dalla data a partire dal 14 luglio 2022.

Le modifiche nel modello e nelle relative istruzioni sono state apportate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2022, prot. n. 253453/2022.

Il modello di comunicazione, nella versione aggiornata è stato reso disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate a partire dal 14 luglio 2022.

Si ricorda che l’articolo 43-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, ha modificato il comma 3 dell’articolo 18- quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta sisma si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla citata comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (Temporary Framework). Atteso il richiamo operato dall’articolo 43-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, all’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, anche per accedere al credito d’imposta sisma per gli investimenti realizzati nel 2021 è necessario presentare all’Agenzia delle entrate apposita comunicazione.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate – (PRO) del 30 giugno 2022, prot. n. 253453/2022, recante: «Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, come modificato dall’articolo 43-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, per gli investimenti effettuati dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 nelle zone colpite dal sisma a far data dal 24 agosto 2016. Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia, nelle Zone Economiche Speciali (ZES) e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato, da ultimo, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 giugno 2022», pubblicato il 30.06.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Servizi web dell’Agenzia delle entrate. Recuperabile ai fini delle compensazioni il tempo perduto a causa dei malfunzionamenti

Con un comunicato stampa pubblicato oggi, Sogei ha informato l’utenza che dal 6 luglio 2022 si sono verificati dei malfunzionamenti sui servizi web dell’Agenzia delle entrate e dall’8 luglio anche sul portale fatture e corrispettivi. Tali problematiche di carattere tecnico sono state tutte superate nelle prime ore di oggi pomeriggio. I citati malfunzionamenti hanno riguardato sostanzialmente l’infrastruttura web mentre è stato possibile procedere alle trasmissioni massive delle dichiarazioni e ai pagamenti con modello F24 tramite Entratel.

Ciò posto, i crediti d’imposta spettanti per l’acquisto dei prodotti energetici, ceduti a soggetti terzi, comunicati all’Agenzia delle entrate entro l’11 luglio 2022, nonché i crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali (Iva, Irap, imposte dirette) inviate all’Agenzia delle entrate entro la stessa data, potranno comunque essere utilizzati in compensazione, tramite modello F24, a partire dal 18 luglio 2022. Ci scusiamo con l’utenza per il disagio arrecato. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate dell’8 luglio 2022)

Nota stampa Sogei dell’8 luglio 2022

A partire da mercoledì 6 Luglio a causa di alcuni malfunzionamenti ai servizi web autenticati dell’Agenzia Entrate, si sono verificate difficoltà di accesso non sistematiche.

Dalla notte del giorno 8 luglio vi sono state difficoltà di utilizzo anche delle funzionalità relative al Portale Fatture e Corrispettivi, che è tornato disponibile dalle ore 14.45 circa e risultano superati i restanti problemi.

Ci scusiamo per i disagi arrecati e sono in corso le ulteriori attività di monitoraggio e presidio dei servizi e sistemi interessati dai problemi, per garantire la continuità di funzionamento.




La circolare-vademecum 2022 (p.i. 2021) sulle spese detraibili/deducibili e crediti d’imposta – Parte prima

Pubblicato il “vademecum” 2022 delle Entrate per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche. Una guida per i contribuenti, con la trattazione sistematica delle disposizioni riguardanti ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al CAF o al professionista abilitato e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria.

La circolare, che fa seguito alle precedenti edizioni pubblicate con le circolari del 4 aprile 2017, n. 7/E, del 27 aprile 2018, n. 7/E, del 31 maggio 2019, n. 13/E, dell’8 luglio 2020, n. 19/E, e del 25 giugno 2021, n. 7/E, tiene conto delle novità normative ed interpretative intervenute relativamente all’anno d’imposta 2021.

 

Tutte le guide pubblicate dall’Agenzia delle entrate

 

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 7 del 4 aprile 2017 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità.

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 7 del 27 aprile 2018 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità.

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 13 E del 31 maggio 2019 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità.

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 19 E dell’8 luglio 2020 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità.

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 7 E del 25 giugno 2021 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per e per l’apposizione del visto di conformità – Raccolta dei principali documenti di prassi

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 24 E del 7 luglio 2022 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per e per l’apposizione del visto di conformità – Raccolta dei principali documenti di prassi – Parte prima – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28 del 25 luglio 2022, con oggetto: Detrazioni pluriennali relative a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, Sisma bonus, Bonus verde, Bonus facciate, Eco bonus e Superbonus – Obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato, e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria – Raccolta dei principali documenti di prassi utili per la compilazione della Dichiarazione 730 o Redditi 2022 – Parte seconda




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 24 del 2022

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

 

Tramite il link sottostante potrai scaricare e compilare la cedola per l’abbonamento a “Finanza & Fisco” o il suo rinnovo

(https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/)

 

 

Commenti

 

Confermata la fattura elettronica per i soggetti forfettari e le sanzioni per la mancata accettazione dei pagamenti con POS
di Enrico Molteni

 

 

Giurisprudenza

 

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni Tributarie

 

Contenzioso tributario – Divieto di “nova” in appello

 

Violazione o falsa applicazione di legge e divieto di nova in appello (valido anche per il Fisco) nelle statuizioni della Cassazione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 17189 del 26 maggio 2022: «IMPUGNAZIONI CIVILI – Ricorso per cassazione – Motivi del ricorso – Motivo di ricorso tendente alla rivalutazione di questioni in fatto – Deduzione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. – Sindacabilità in sede di legittimità – Esclusione – Fattispecie • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento di appello – Elementi dedotti in secondo grado dall’Amministrazione – Domanda nuova – Parametri di riferimento – Deduzione da parte dell’Amministrazione di motivi giustificativi diversi da quelle contenuti nell’atto impositivo – Divieto di “nova” in appello – Configurabilità – Fattispecie – Art. 57, comma 1, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546»

Brevi note a margine sulla motivazione dell’atto impositivo quale “confine” del processo

 

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

 

SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO

 

Tutto sul Superbonus. La circolare dell’Agenzia delle entrate che raccoglie tutti i chiarimenti e gli aggiornamenti (giugno 2022)

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23 E del 23 giugno 2022: «SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO – Applicazione in base alle diverse tipologie dei soggetti beneficiari, degli edifici interessati dagli interventi e delle spese ammesse all’agevolazione – Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione – Artt. 119 e 121, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio) – Ulteriori chiarimenti»

 

 

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Il nuovo decreto correttivo del Codice della Crisi. Focus sulle segnalazioni per l’anticipata emersione della crisi

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2022, il Decreto Legislativo 17 giugno 2022, n. 83 che modifica il Codice della crisi d’impresa in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019.

Si ricorda che l’attuazione della direttiva 2019/1023/UE è stata inserita tra gli interventi prioritari previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza al fine di potenziare i meccanismi di allerta, di completare la digitalizzazione delle procedure anche attraverso la realizzazione di una piattaforma on-line e di specializzare gli organi competenti per le procedure concorsuali.

Si ricorda, inoltre, che con i decreti-legge n. 118 e n. 152 del 2021 sono stati già realizzati alcuni interventi prioritari. In particolare, il decreto-legge n. 118 ha disciplinato l’istituto della composizione negoziata e istituito la piattaforma telematica nazionale. Con la legge n. 233 del 2021, di conversione del decreto-legge 152 del 2021, sono stati introdotti gli articoli 30-ter (interoperabilità tra la piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d’impresa e altre banche di dati), l’articolo 30-quater (scambio di documentazione e di dati contenuti nella piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d’impresa tra l’imprenditore e i creditori), l’articolo 30-quinquies (istituzione di un programma informatico per la sostenibilità del debito e l’elaborazione di piani di rateizzazione automatici nell’ambito della composizione negoziata per la soluzione delle crisi d’impresa) e l’articolo 30-sexies (segnalazioni dei creditori pubblici qualificati). Ora il Decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83 ne trasfonde il contenuto nel Codice della Crisi di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019.

Si sottolinea che il nuovo D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, riscrivendo il Titolo II del citato Codice inserisce in sostanza, le disposizioni attualmente già contenute nel decreto-legge n. 118 del 2021 e nel decreto-legge n. 152 del 2021, che vengono contestualmente abrogati (vedi artt. 45 e 46 del D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83). Non si tratta dunque di una normativa innovativa, bensì di una sistematizzazione di interventi d’urgenza operati nel corso del 2021 anche per realizzare gli obiettivi posti all’Italia dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

In particolare il nuovo titolo II, della parte prima del Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sostituito dall’articolo 6 del Decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83, la cui rubrica fa ora riferimento alla (Composizione negoziata della crisi, piattaforma unica nazionale, concordato semplificato e segnalazioni per la anticipata emersione della crisi), si compone dei seguenti tre capi:

Capo I (Composizione negoziata della crisi) – In questo capo, articoli da 12 a 25-quinquies, il D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 inserisce la disciplina in precedenza contenuta negli articoli da 2 a 14, 16 e 17, del decreto-legge n. 118 del 2021 e negli articoli 30-ter e 30-quater del decreto-legge n. 152 del 2021;

Capo II (Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all’esito della composizione negoziata) – Il capo, composto dagli articoli 25-sexies e 25-septies del Codice, riprende quanto in precedenza previsto dagli articoli 18 e 19 del decreto-legge n. 118 del 2021;

Capo III (Segnalazioni per la anticipata emersione della crisi e programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e di elaborazione di piani di rateizzazione). In questo capo, articoli da 25-octies a 25–undecies, D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 inserisce la disciplina oggi contenuta nell’art. 15 del decreto-legge n. 118 del 2021 e negli art. 30-quinquies e 30-sexies del decreto-legge n. 152 del 2021;

Le segnalazioni per la anticipata emersione della crisi e il programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e di elaborazione di piani di rateizzazione (da artt. 25-octies a 25-undecies del Codice)

Il nuovo Capo non presenta disposizioni innovative. Il Decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83, infatti, inserisce, come anticipato, nel Codice sia l’art. 15 del decreto-legge n. 118 del 2021, che gli articoli 30-quinquies e 30-sexies del decreto-legge n. 152 del 2021.

In particolare, nell’articolo 25-octies del Codice, relativo alla segnalazione dell’organo di controllo, è inserito il contenuto dell’art. 15 del decreto-legge n. 118 del 2021. Le norme affidano all’organo di controllo societario il compito di segnalare all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di nomina di un esperto per l’avvio della composizione negoziata della crisi. Viene specificato inoltre il contenuto della predetta segnalazione.

L’articolo 25-novies del Codice (di seguito riportato) riprende il contenuto dell’art. 30-sexies del decreto-legge n. 152 del 2021 per disciplinare le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati. In particolare, la disposizione prevede che sia segnalato all’imprenditore e all’organo di controllo (nella persona del presidente del collegio sindacale):

  • dall’INPS, il ritardo di oltre 90 giorni nel versamento dei contributi previdenziali di ammontare superiore, per le imprese con lavoratori subordinati e para subordinati, al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e alla soglia di 15.000 euro, e, per quelle senza i predetti lavoratori, alla soglia di 5.000 euro;
  • dall’INAIL, la scadenza da oltre 90 giorni, di un debito per premi assicurativi di importo superiore a 5.000 euro;
  • dall’Agenzia delle entrate, l’esistenza di un debito scaduto e non versato per l’IVA, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, superiore a 5.000 euro;
  • dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, l’esistenza di crediti affidati per la riscossione e scaduti da oltre 90 giorni, superiori, per le imprese individuali, a 100.000 euro, per le società di persone a 200.000 euro e, per le altre società, a 500.000 euro.

Le predette segnalazioni devono contenere l’invito a chiedere la composizione negoziata, se ne ricorrono i presupposti.

Si tratta, come detto, di previsioni già in vigore e destinate a trovare applicazione:

  • per INPS e INAIL in relazione ai debiti accertati dal 1° gennaio 2022;
  • per l’Agenzia delle entrate, in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni relative al I trimestre 2022;
  • per l’Agenzia delle entrate-Riscossione, in relazione ai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° luglio 2022.

Il nuovo art. 25-novies del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
(Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati)

1. L’Istituto nazionale della previdenza sociale, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione segnalano all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’indirizzo risultante dall’anagrafe tributaria:

a) per l’Istituto nazionale della previdenza sociale, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:

1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di euro 15.000;
2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all’importo di euro 5.000;

b) per l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l’esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all’importo di euro 5.000;

c) per l’Agenzia delle entrate, l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, superiore all’importo di euro 5.000;

d) per l’Agenzia delle entrate-Riscossione, l’esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all’importo di euro 100.000, per le società di persone, all’importo di euro 200.000 e, per le altre società, all’importo di euro 500.000.

2. Le segnalazioni di cui al comma 1 sono inviate:

a) dall’Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010;

b) dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, entro sessanta giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi indicati nel medesimo comma 1.

3. Le segnalazioni di cui al comma 1 contengono l’invito alla presentazione dell’istanza di cui all’articolo 17, comma 1, se ne ricorrono i presupposti.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano:

a) con riferimento all’Istituto nazionale della previdenza sociale e all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022, per il primo, e ai debiti accertati a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto per il secondo;

b) con riferimento all’Agenzia delle entrate, in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche relative al primo trimestre dell’anno 2022;

c) con riferimento all’Agenzia delle entrate-Riscossione, in relazione ai carichi affidati all’agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022.

 

Il nuovo articolo 25-decies del Codice riproduce il contenuto dell’attuale art. 14, comma 4, dello stesso Codice, prevedendo che le banche e gli intermediari finanziari debbano dare notizia anche agli organi di controllo societari delle variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti comunicate al cliente.

L’articolo 25-undecies del Codice prevede l’istituzione di un programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e per l’elaborazione di piani di rateizzazione automatici. Viene qui trasfuso il contenuto dell’attuale art. 30-quinquies del decreto-legge n. 152 del 2021.

In sintesi, sulla piattaforma telematica nazionale dovrà essere disponibile un programma informatico gratuito, che elabora i dati necessari per accertare la sostenibilità del debito esistente, e che consente all’imprenditore di condurre il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento. Inoltre, se l’indebitamento complessivo dell’imprenditore non supera i 30.000 euro e, all’esito dell’elaborazione condotta dal programma, tale debito risulta sostenibile, il programma dovrà elaborare un piano di rateizzazione. Il piano viene comunicato dall’imprenditore ai creditori con l’avvertimento che, se questi non manifestano dissenso entro 30 giorni dalla comunicazione, il piano si intende approvato ed è esecutivo.

 

Link al testo del Decreto legislativo 17 giugno 2022 , n. 83, recante: «Modifiche al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza)». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2022




Lipe primo trimestre 2022 e crisi d’impresa: le precisazioni dell’Agenzia delle entrate

A partire dalle comunicazioni periodiche IVA relative al primo trimestre 2022, l’Agenzia delle entrate deve segnalare al contribuente e all’organo di controllo (collegio sindacale, etc), se esistente, gli omessi versamenti dell’imposta superiore a 5.000 euro al fine di consentire alle imprese di valutare l’eventuale ricorso alla composizione negoziata con l’obiettivo di prevenire lo stato di crisi.

 

 

Comunicato stampa agenzia delle entrate del 1° luglio 2022

In riferimento ad alcuni articoli di stampa apparsi oggi, l’Agenzia precisa che l’articolo 30-sexies del Decreto legge n. 152 del 2021 prevede che, a partire dalle comunicazioni periodiche IVA relative al primo trimestre 2022, l’Agenzia delle Entrate segnali al contribuente e all’organo di controllo (collegio sindacale, etc), se esistente, gli omessi versamenti dell’imposta superiore a 5.000 euro al fine di consentire alle imprese di valutare l’eventuale ricorso alla composizione negoziata con l’obiettivo di prevenire lo stato di crisi. Pertanto non si tratta di un’iniziativa autonoma dell’Agenzia delle Entrate ma di un sistema di allerta a vantaggio dell’impresa per intercettare possibili crisi finanziarie.

 

Si ricorda che il nuovo D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, riscrivendo il Titolo II del Codice della Crisi ha inserito nel corpo del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le disposizioni già contenute nel decreto-legge n. 118 del 2021 e nel decreto-legge n. 152 del 2021, che vengono contestualmente abrogati (vedi artt. 45 e 46 del D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83).

Nel dettaglio, nel capo III (Segnalazioni per la anticipata emersione della crisi e programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e di elaborazione di piani di rateizzazione), dagli articoli 25-octies a 25-undecies, inserita la disciplina contenuta nell’art. 15 del decreto-legge n. 118 del 2021 e negli art. 30-quinquies e 30-sexies del decreto-legge n. 152 del 2021.

 

Il nuovo art. 25-novies del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
(Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati)

 

1. L’Istituto nazionale della previdenza sociale, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione segnalano all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’indirizzo risultante dall’anagrafe tributaria:

a) per l’Istituto nazionale della previdenza sociale, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:

1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di euro 15.000;
2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all’importo di euro 5.000;

b) per l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l’esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all’importo di euro 5.000;

c) per l’Agenzia delle entrate, l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, superiore all’importo di euro 5.000;

d) per l’Agenzia delle entrate-Riscossione, l’esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all’importo di euro 100.000, per le società di persone, all’importo di euro 200.000 e, per le altre società, all’importo di euro 500.000.

2. Le segnalazioni di cui al comma 1 sono inviate:

a) dall’Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010;

b) dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, entro sessanta giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi indicati nel medesimo comma 1.

3. Le segnalazioni di cui al comma 1 contengono l’invito alla presentazione dell’istanza di cui all’articolo 17, comma 1, se ne ricorrono i presupposti.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano:

a) con riferimento all’Istituto nazionale della previdenza sociale e all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022, per il primo, e ai debiti accertati a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto per il secondo;

b) con riferimento all’Agenzia delle entrate, in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche relative al primo trimestre dell’anno 2022;

c) con riferimento all’Agenzia delle entrate-Riscossione, in relazione ai carichi affidati all’agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022.

 

 

 




Richiesta del pagamento dell’abrogato saldo Irap 2019 emesse per l’errata o omessa compilazione del prospetto degli aiuti di Stato. Note operative dai Commercialisti

Con una informativa, la n. 58 del 30 giugno 2022, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ha fornito preziose indicazioni per gestire gli avvisi di irregolarità relativi al pagamento dell’abrogato saldo IRAP 2019 ed emessi per l’errata o omessa compilazione del prospetto degli aiuti di Stato.

Nell’informativa, si evidenzia che per sanare l’irregolarità il contribuente dovrà:

  • presentare prioritariamente la dichiarazione IRAP integrativa, compilando opportunamente il quadro IS sezione Aiuti di Stato;
  • trasmessa telematicamente la dichiarazione integrativa, richiedere il riesame della posizione tramite il servizio “Consegna documenti e istanze”, utilizzando la funzionalità che si attiva all’interno dell’area CIVIS – nella sezione Consultazione delle richieste – successivamente alla chiusura della pratica Nell’istanza andrà comunicata l’avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa, fornendone i riferimenti. L’ufficio, non appena la dichiarazione sarà visibile a sistema, procederà alla rilavorazione comunicando l’esito all’utente.

 

Si seguito il testo integrale d’informativa CNDCEC n. 58 del 30 giugno 2022

 

Informativa n. 58/2022

 

Oggetto: Comunicazioni di irregolarità saldo IRAP 2019 non dovuto ai sensi dell’art. 24 del D.L. 34/2020

 

Cari Presidenti,

facendo seguito alle numerose segnalazioni pervenute sulla tematica in oggetto, il Consiglio Nazionale si è prontamente attivato per verificare le ragioni sottostanti all’emissione di un elevato numero di avvisi di irregolarità.

Dall’interlocuzione intercorsa con la Direzione Centrale Servizi Fiscali dell’Agenzia delle Entrate è emerso quanto segue.

Con la circolare 20 agosto 2020, n. 25 – considerato che l’approvazione del modello di dichiarazione e delle relative specifiche tecniche era già intervenuta nel momento di emanazione della norma – è stato precisato che per beneficiare dell’esonero dal versamento del saldo IRAP 2019 era necessaria la compilazione della sezione XVIII del quadro IS e sono state fornite, altresì, le informazioni di dettaglio. Successivamente, la risoluzione 29 settembre 2021, n. 58, ha chiarito che la mancata compilazione del quadro IS nella dichiarazione IRAP relativa al periodo d’imposta 2019 non pregiudica la fruizione del beneficio in argomento e che può essere regolarizzata dai contribuenti mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, accompagnata dal versamento della sanzione prevista dall’art. 8, c. 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997.

Dagli approfondimenti svolti in fase di assistenza, su segnalazioni pervenute a livello centrale, è stato rilevato che le irregolarità riscontrate sono da ricondurre al mancato adeguamento/rispetto alle indicazioni di prassi sopra citate.

Conseguentemente, in sede di assistenza CIVIS, gli uffici, per poter regolarizzare la posizione riconosciuta “irregolare” riscontrano la presenza della dichiarazione integrativa con l’esposizione dei dati nel quadro IS, originariamente omesso. In assenza della dichiarazione integrativa, l’esito della lavorazione CIVIS è negativo.

Per sanare l’irregolarità l’utente dovrà:

  • presentare prioritariamente la dichiarazione IRAP integrativa, compilando opportunamente il quadro IS sezione Aiuti di Stato;
  • trasmessa telematicamente la dichiarazione integrativa, richiedere il riesame della posizione tramite il servizio “Consegna documenti e istanze”, utilizzando la funzionalità che si attiva all’interno dell’area CIVIS – nella sezione Consultazione delle richieste – successivamente alla chiusura della pratica Nell’istanza andrà comunicata l’avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa, fornendone i riferimenti. L’ufficio, non appena la dichiarazione sarà visibile a sistema, procederà alla rilavorazione comunicando l’esito all’utente.

Vi invito, pertanto, a diffondere la presente ai Colleghi iscritti agli Ordini da Voi presieduti, restando a disposizione qualora la procedura prospettata dovesse presentare criticità.

Con i più cordiali saluti.

Elbano de Nuccio