Pnd (Piattaforma notifiche digitali): in Gazzetta le regole

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2022 il Decreto 8 febbraio 2022, n. 58 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale, recante: «Regolamento recante piattaforma per la notificazione degli atti della pubblica amministrazione». In vigore dal 21 giugno 2022.

 

Più vicina la Piattaforma notifiche Pa, dal 21 giugno in vigore il Regolamento

 

Con l’entrata in vigore dal 21 giugno 2022 del regolamento che ne stabilisce il funzionamento, si compie un passo avanti decisivo per la realizzazione della Piattaforma notifiche della Pa.

Le modalità sono definite nel decreto 8 febbraio 2022, n. 58, del ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 130 del 6 giugno.

La piattaforma notifiche è affidata alla società PagoPA, ed è parte delle infrastrutture pensate per permettere la fruizione completamente digitale dei servizi pubblici con l’obiettivo di semplificare e rendere certa la notifica degli atti amministrativi con valore legale per cittadini e imprese, con un risparmio di tempo e costi.

Il regolamento mette in primo piano anche la garanzia della protezione dei dati personali in tutti i passaggi. Grazie a questa piattaforma, le notifiche non solo saranno disponibili in forma telematica sul portale, ma saranno trasmesse anche tramite PEC (che resta il canale di interazione privilegiato) e, qualora il cittadino non avesse disponibilità di accesso digitale, la notifica avverrà attraverso la classica raccomandata con ricevuta di ritorno.

 

Il funzionamento

 

Accedere alla piattaforma sarà molto semplice sia per le amministrazioni sia per i cittadini. Le amministrazioni, attraverso un proprio funzionario, accederanno mediante Spid o Cie. Potranno caricare sulla piattaforma il documento da notificare, inserire il codice fiscale del destinatario e il suo domicilio digitale (Pec).

Dal punto di vista del cittadino le modalità di accesso sono le medesime, ovvero tramite Spid o Cie – per aziende e persone giuridiche verranno utilizzati Spid o Cie dei rispettivi legali rappresentanti.

Al mittente verrà fornita data e ora dell’accesso e presa visione dell’atto da parte del destinatario.

PagoPA, gestore della Piattaforma, invierà al destinatario un avviso via Pec per allertarlo dell’esistenza dell’atto, fornendo le modalità di accesso alla piattaforma e di acquisizione del documento.

La notificazione verrà effettuata in prima battuta presso il domicilio digitale eletto dal destinatario; in seconda battuta, presso il suo domicilio digitale speciale, qualora eletto; in ultima istanza, presso il “domicilio digitale generale” (ossia l’indirizzo inserito in uno degli elenchi delle Pec di professionisti, Pa o cittadini previsti dal Cad).

Nel caso in cui tutti i domicili digitali risultino saturi o non validi, il gestore effettuerà un secondo tentativo. Dopo due tentativi falliti, il gestore renderà disponibile al mittente, in apposita area riservata, l’avviso di mancato recapito del messaggio e darà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto con raccomandata e avviso di cortesia.

Se il destinatario avrà invece comunicato un recapito diverso (indirizzo email, numero di telefono, ecc.), il gestore invierà un avviso di cortesia e lo renderà disponibile tramite il punto di accesso telematico.

 

Notifiche anche a chi non ha la Pec

 

Per i destinatari sprovvisti di recapiti digitali con certificato idoneo, il gestore invierà una raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di indirizzo inesistente saranno svolti accertamenti per individuare un recapito alternativo. In ultima battuta, l’addetto al recapito postale depositerà l’avviso di avvenuta ricezione sulla Piattaforma e lo renderà così disponibile al destinatario.

Una volta entrati nella piattaforma essi potranno eleggere uno o più “domicili digitali”, consultare i documenti messi a disposizione dalle varie amministrazioni (potendo verificare in particolare mittente, data e ora di messa a disposizione, avvisi di mancato recapito, codice IUN) ed eventualmente scaricarne una copia o inviarla a chi preferisce. Sarà possibile inoltre delegare l’accesso alla piattaforma a specifici soggetti individuati dal titolare, anche solo per alcuni tipi di documenti (con l’esclusione degli atti giudiziari).

 

Obblighi e responsabilità

 

I mittenti sono responsabili del contenuto degli atti notificati tramite la piattaforma, nonché delle informazioni fornite al gestore della stessa. Il gestore della piattaforma è responsabile del corretto funzionamento del servizio, fatte salve le responsabilità dell’operatore postale ovvero del gestore del fornitore del servizio universale per le attività di rispettiva competenza.

Fonte: Governo Italiano – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la Pubblica Amministrazione

 

Link al testo del decreto 8 febbraio 2022, n. 58 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale, recante: «Regolamento recante piattaforma per la notificazione degli atti della pubblica amministrazione». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2022




Credito d’imposta strutture ricettive. Pubblicato nuovo “avviso” | Domande dalle ore 12:00 del giorno 13 giugno 2022

Avviso pubblico alle strutture ricettive per agevolazioni sotto forma di credito d’imposta – Modifica termini apertura piattaforma

 

Nella sezione Amministrazione trasparente del Ministero del Turismo  (link al Sito: https://www.ministeroturismo.gov.it/criteri-e-modalita/) è disponibile la versione aggiornata dell’Avviso pubblico recante le “modalità applicative per l’accesso alla piattaforma online per la concessione del credito d’imposta di cui all’articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126”, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della transizione ecologica e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 3934 del 17 marzo 2022. Tale Avviso aggiorna e sostituisce la versione pubblicata in data 27.05.2022.

L’Avviso è rivolto alle strutture ricettive esistenti alla data del 1° gennaio 2012.

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta nella misura del 65% delle spese sostenute, entro il massimo di 200.000 euro, per interventi di:

  • manutenzione straordinaria;
  • restauro e di risanamento conservativo;
  • ristrutturazione edilizia;
  • eliminazione delle barriere architettoniche;
  • incremento dell’efficienza energetica;
  • adozione di misure antisismiche;
  • acquisto di mobili e componenti d’arredo;
  • realizzazione di piscine termali, per i soli stabilimenti termali;
  • acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, per i soli stabilimenti termali.

Il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti delle risorse disponibili pari a 380 milioni di euro.

Le domande possono essere compilate e presentate dalle ore 12:00 del giorno 13 giugno 2022 alle ore 12:00 del giorno 16 giugno 2022, accedendo alla piattaforma dedicata. Il link di accesso alla piattaforma sarà pubblicato il giorno 13 giugno 2022.

Eventuali richieste di assistenza potranno essere inviate esclusivamente a mezzo e-mail scrivendo all’indirizzo: assistenza_creditodimposta@ministeroturismo.gov.it

Contestualmente, si pubblica un documento (Link – https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2022/06/FAQ-credito-dimposta-07062022.pdf ) che sintetizza le risposte ai principali quesiti trasmessi dagli utenti in relazione alle misure in oggetto.

Link ai documenti:

Avviso pubblico del 7 giugno 2022 (prot. 7291/22)

Allegato 1 – Domanda di agevolazione

Allegato 2 – Quadro riassuntivo

Allegato 3 – Modelli utili alla richiesta delle informazioni antimafia

Allegato 4 – Oneri informativi

Decreto interministeriale 17 marzo 2022

 

 

Fonte – Ministero del Turismo




Comunicazione per la fruizione del Bonus Sud, Sisma Centro-Italia e Zone Economiche Speciali (ZES): nuovo restyling al modello per il credito nelle ZLS e la restituzione degli aiuti in eccesso

Per accedere al credito d’imposta investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS) va presentata la comunicazione all’Agenzia delle entrate. In particolare, la data a partire dalla quale sarà possibile la presentazione, mediante l’utilizzo della versione aggiornata del modello, è fissata nel ventesimo giorno lavorativo successivo alla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di istituzione di ogni singola Zona logistica semplificata.

È questa una delle indicazioni fornite dal provvedimento, firmato dal Direttore dell’Agenzia delle entrate, che oltre a dettare le istruzioni per la presentazione della comunicazione per beneficiare del credito d’imposta investimenti in Zone logistiche semplificate, provvede ad aggiornare lo stesso modello per consentire ai beneficiari del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro- Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), la restituzione degli importi eccedenti i massimali.

 

Le novità del modello, spazio al credito d’imposta investimenti Zone logistiche semplificate

La prima novità introdotta con il provvedimento di oggi, riguarda quindi la definizione dei termini e delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta ZLS. In particolare, viene disposto che la comunicazione è presentata all’Agenzia delle entrate utilizzando il modello già approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017 e modificato, da ultimo, con il provvedimento del 6 aprile 2022. Conseguentemente, il predetto modello e le relative istruzioni, al fine di recepire la disciplina del credito di imposta ZLS, sono sostituiti dal modello e dalle istruzioni stabilite dal presente provvedimento.

 

Come inviare le comunicazioni per fruire del credito d’imposta ZLS

 

La trasmissione telematica della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta ZLS è effettuata utilizzando il software, denominato “Creditoinvestimentisud” (CIM17), disponibile gratuitamente sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

 

Un ulteriore aggiornamento

Il modello di comunicazione viene ulteriormente aggiornato per consentire ai beneficiari la restituzione degli importi eccedenti i massimali – Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework della Commissione europea – in base a quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 aprile 2022. In sostanza, al beneficiario che abbia superato uno o più dei massimali previgenti è consentito di sottrarre

dal credito d’imposta gli eventuali importi eccedenti. In tal caso, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è ridotto dell’importo che si intende restituire. In particolare, la restituzione degli importi eccedenti deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 7 giugno 2022)

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 giugno 2022, prot. n. 193276/2022, recante: «Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate, di cui all’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato, da ultimo, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 aprile 2022», pubblicato il 06.06.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

 

Normativa e prassi 

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 aprile 2022, prot. n. 107620/2022, recante: «Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato da ultimo con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 ottobre 2021», pubblicato il 06.04.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 ottobre 2021, prot. n. 291090/2021, recante: «Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017, 9 agosto 2019 e 9 marzo 2021», pubblicato il 27.10.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 marzo 2021, prot.n. 65238, recante: «Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017 e del 9 agosto 2019», pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate il 9 marzo 2021

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 agosto 2019, prot. n. 670294, recante: «Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, di cui all’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e del credito d’imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017», pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate il 9 agosto 2019

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017, prot. n. 306414/2017, recante: «Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall’articolo 7- quater del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017», pubblicato il 29 dicembre 2017 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Link alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E del 13 aprile 2017: con oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all’articolo 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208, come modificato dall’articolo 7-quater del D.L. 29/12/2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/02/2017, n. 18 – Modifiche alla disciplina – Ambito territoriale – Misura del credito d’imposta – Limite massimo costi ammissibili

Per quanto compatibile e per quanto non espressamente trattato nella circolare n. 12/2017, in particolare in relazione ai requisiti di accesso all’agevolazione previsti dalla normativa europea, si rinvia alle istruzioni impartite con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016.

Le prime istruzioni per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno ex art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208/2015

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34 E del 3 agosto 2016: «AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno – Soggetti beneficiari – Spese agevolabili -Esemplificazioni – Modalità di computo e di utilizzo del credito d’imposta – Rilevanza del bonus ai fini fiscali – Tassabilità del contributo – Art. 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 45080 del 24/03/2016»




Indebito utilizzo credito d’imposta ricerca e sviluppo (R&S). Per il riversamento “spontaneo”, istanza entro il 30 settembre 2022 e versamento entro il 16 dicembre 2022 | Approvato il modello per la richiesta di accesso alla procedura

I commi da 7 a 12 dell’articolo 5, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, conv., con mod., dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, hanno previsto una procedura per il riversamento spontaneo finalizzato a consentire alle imprese che si siano avvalse, in modo non corretto, della previgente disciplina del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, di procedere alla regolarizzazione della propria posizione fiscale, senza applicazione di sanzioni e interessi, attraverso il riversamento anche rateale dell’importo del credito utilizzato in compensazione.

Più in dettaglio, il comma 7 del citato articolo 5 del D.L. n. 146/2021 offre ai soggetti che hanno indebitamente utilizzato in compensazione il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo previsto dall’articolo 3 del decreto legge n. 145 del 2013, maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, la possibilità di effettuare il riversamento dell’importo del credito indebitamente utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi.

La procedura di riversamento spontaneo è destinata ai soggetti che (nei periodi d’imposta sopra indicati al comma 7) abbiano svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta.

La procedura di riversamento spontaneo può essere utilizzata anche dai soggetti che:

  • in relazione al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, abbiano applicato l’ambito di applicazione della misura in maniera non conforme a quanto dettato dalla disposizione d’interpretazione autentica recata dall’articolo 1, comma 72, della legge di bilancio 2019.
  • abbiano commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili, in violazione dei principi di pertinenza e congruità, nonché nella determinazione della media storica di riferimento;

L’accesso alla procedura è invece in ogni caso escluso nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta (comma 8). L’accertamento di condotte fraudolente dopo la comunicazione di cui al comma 9 da parte degli uffici delle imposte comporta la decadenza dalla procedura e le somme già versate si considerano acquisite a titolo di acconto sugli importi dovuti.

La procedura non può essere altresì utilizzata per il riversamento dei crediti il cui indebito utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 146/2021.

Nel caso in cui l’indebito utilizzo del credito d’imposta sia già stato constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora divenuti definitivi alla data di entrata  in vigore (22 ottobre 2021) del decreto-legge in esame, il versamento deve obbligatoriamente riguardare l’intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza possibilità di applicare la rateazione prevista dal comma 10 (comma 12).

Per avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta sarà necessario inviare apposita richiesta all’Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2022. Il comma 9 prevede che il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura siano definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro il 31 maggio 2022, specificando che nell’istanza devono essere indicati il periodo o i periodi d’imposta di maturazione del credito d’imposta per cui è presentata la richiesta, gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili.

Il versamento dell’importo del credito indebitamente utilizzato in compensazione, indicato nella comunicazione inviata all’Agenzia delle entrate può essere effettuato in un’unica soluzione, entro il 16 dicembre 2022, ovvero in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 16 dicembre 2022 e le successive (per le quali sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2022, gli interessi calcolati al tasso legale) entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024. Il versamento degli importi dovuti è effettuato senza avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (comma 10).

Il comma 11 stabilisce che la procedura si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto. In caso di riversamento rateale, il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura, l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l’applicazione di una sanzione pari al 30 per cento degli stessi e degli interessi nella misura prevista dall’articolo 20 del D.P.R. n. 602 del 1973, con decorrenza dalla data del 17 dicembre 2022. In esito al corretto perfezionamento della procedura di riversamento è esclusa la punibilità per il delitto di indebita compensazione di cui all’articolo 10-quater del D.Lgs. n. 74 del 2000).

Ora, in attuazione dell’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, conv., con mod., dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, al fine di disciplinare le modalità e i termini per l’accesso alla speciale sanatoria, per i sopra descritti indebiti, del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, maturato nei periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° giugno 2022, prot. n. 188987/2022, approvato il modello per la richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito e individuate le modalità e i termini di presentazione dello stesso e le modalità di riversamento.

Nel provvedimento sulla falsariga del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, conv., con mod., dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 ribadito che la procedura non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data di entrata (22 ottobre 2021) in vigore del decreto-legge. Inoltre, l’accesso alla procedura de qua è precluso nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate; di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti; della mancanza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta. È fatto salvo l’esercizio dei poteri degli uffici, di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Il contribuente che intende avvalersi della procedura di regolarizzazione deve presentare entro il 30 settembre 2022 il modello di domanda approvata con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° giugno 2022, prot. n. 188987/2022.

La procedura si perfeziona con il versamento integrale dell’importo del credito indebitamente utilizzato, da eseguire entro il 16 dicembre 2022. Dall’importo si scomputano le somme già versate, sia a titolo definitivo sia a titolo non definitivo, senza tener conto delle sanzioni e degli interessi. In caso di opzione per la rateazione, è previsto il versamento di tre rate di pari importo con scadenza al 16 dicembre 2022, 16 dicembre 2023 e 16 dicembre 2024. Il perfezionamento della procedura si realizza con il versamento dell’intero importo dovuto del credito e, in caso di rateazione, avviene soltanto con il pagamento dell’ultima rata. Per intero importo del credito si intende il credito da riversare ammesso alla procedura. Il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l’applicazione di sanzioni e interessi. Il riversamento degli importi dovuti è effettuato, in ogni caso, senza avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° giugno 2022, prot. n. 188987/2022, recante: «Procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo, prevista dall’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146», pubblicato il 01.06.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Commercialisti al Governo, prorogare l’autodichiarazione aiuti Covid

Il presidente del Consiglio nazionale della categoria Elbano de Nuccio scrive a Franco, Giorgetti e Ruffini: “Adempimento estremamente complesso, la scadenza del 30 giugno è del tutto insufficiente. Serve uno spostamento almeno al 31 ottobre”

Spostare almeno al 31 ottobre il termine per l’autodichiarazione sugli aiuti Covid, attualmente fissato al 30 giugno. È la richiesta avanzata dal presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, in una lettera inviata oggi al Ministro dell’Economia, Daniele Franco, a quello dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti e al Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini.

Secondo quanto affermato nella missiva da de Nuccio,

“il termine del 30 giugno è del tutto insufficiente per l’espletamento degli incarichi con la dovuta diligenza professionale, in un periodo peraltro già denso di scadenze, tra le quali, solo per citarne alcune, i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP nonché agli acconti ai fini dell’IMU”.

Per questo la categoria chiede

“un intervento volto a differire il termine quanto meno al 31 ottobre. Un intervento nel senso auspicato – spiega de Nuccio – avrebbe il pregio di contribuire ad una più efficace e puntuale compliance da parte dei contribuenti nonché ad una maggiore razionalizzazione del calendario delle scadenze fiscali”.

De Nuccio sottolinea come la richiesta viene avanzata

“con la consapevolezza che il differimento del termine necessiti di una concertazione che concili i termini per l’adempimento con quelli per l’aggiornamento del Registro Nazionale Aiuti di Stato”.

Nella lettera inviata agli esponenti dell’esecutivo e delle Entrate, il presidente dei commercialisti spiega come

“per completare l’iter di approvazione della modulistica da utilizzare per quest’ennesimo adempimento straordinario a carico dei contribuenti sono serviti ben tredici mesi. Si può ben comprendere come risulti assolutamente necessario avere a disposizione un termine molto più ampio di quello attualmente previsto, alla luce dell’estrema complessità delle verifiche che l’adempimento impone e delle particolari cautele e attenzioni richieste per la sua compilazione, considerate le responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci. I dati da riportare nel modello di autodichiarazione – aggiunge – sono peraltro relativi agli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022, con la conseguenza di dover “autodichiarare” anche aiuti eventualmente fruiti il giorno stesso della scadenza dell’adempimento, il che è già di per sé sufficiente a dimostrare la palese incongruità dell’attuale scadenza”.

“E’ evidente – prosegue – che la ristrettezza di tali tempistiche non è, in alcun modo, da ascrivere agli operatori economici. I soli 64 giorni concessi ai contribuenti e ai professionisti che li assistono per la presentazione dell’autodichiarazione sono infatti da imputare esclusivamente al lunghissimo periodo resosi necessario per l’approvazione della disciplina attuativa e della relativa modulistica. Considerata la complessità della materia, è davvero inverosimile ipotizzare che la compilazione della autodichiarazione possa essere effettuata autonomamente dai contribuenti, senza avvalersi delle competenze tecniche dei professionisti che li assistono, i quali sono peraltro chiamati ad assolvere all’adempimento in oggetto per la quasi totalità dei loro clienti”.

 

Il presidente conclude la missiva sottolineando come

“in tutto il periodo emergenziale e, in particolare, nei periodi di lockdown, i commercialisti sono stati incessantemente a fianco delle imprese e dei cittadini per consentire loro di superare il drammatico momento, anche attraverso l’accesso alle misure straordinarie di sostegno messe in campo dalla Stato. L’impegno profuso dai commercialisti è stato encomiabile e ciò è stato riconosciuto anche dalle Pubbliche Istituzioni. Anche per tali ragioni, gestire un adempimento gravoso e complesso come quello in oggetto in tempi ristrettissimi e in coincidenza con il periodo di lavoro più intenso dell’anno può apparire incomprensibile agli occhi dei professionisti che, in ultima analisi, sono chiamati ad occuparsene”.

 

(Così, comunicato stampa CNDCEC del 1° giugno 2022)




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 21 del 2022

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Giurisprudenza

 

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni Tributarie

 

Avviso di accertamento – Motivazione e diritto alla difesa

 

Avviso di accertamento: il punto della Cassazione su motivazione dell’atto “per relationem” e prova in giudizio dei fatti cui lo stesso fa riferimento

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 14814 del 10 maggio 2022: «AVVISO DI ACCERTAMENTO – Motivazione “per relationem” – Legittimità – Condizioni – Atto richiamato – Conoscenza o conoscibilità da parte del contribuente – Condizioni – Funzione integrativa della motivazione dell’atto impositivo -Necessità – Conseguenti oneri probatori a carico del contribuente – Art. 7, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 42, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 56, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 • AVVISO DI ACCERTAMENTO – In genere – Motivazione “per relationem” – Esistenza della motivazione dell’atto impugnato – Indicazione ed effettiva esistenza dei fatti costitutivi della pretesa tributaria – Distinzione – Produzione in giudizio – Onere di deduzione probatoria – Configurabilità – Requisito di motivazione dell’atto impositivo – Esclusione – AVVISO DI ACCERTAMENTO – Motivazione – Allegazione dei documenti cui lo stesso fa riferimento – Necessità – Allegazione dei documenti richiamati nel processo verbale di constatazione – Esclusione – Produzione degli stessi in giudizio – Necessità – Fondamento • AVVISO DI ACCERTAMENTO – Motivazione – Onere di allegazione di documenti non conosciuti né ricevuti dal contribuente ex art. 7, della L. n. 212 del 2000 – Oggetto – Atto costituenti presupposto impositivo – Necessità – Art. 7, della L. 27/07/2000, n. 212 (Statuto del contribuente) – Art. 1, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 26/01/2001, n. 32 – Art. 42, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 56, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

Bonus “Energia” imprese

 

Crediti d’imposta “energia” per le imprese energivore e non. Ambito applicativo e utilizzo

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13 E del 13 maggio 2022: «CREDITO D’IMPOSTA PER “IMPRESE PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA” – Crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica per imprese “energivore” e “non energivore” – Art. 15, del D.L. 27/01/2022, n. 4, conv., con mod., dalla L. 28/03/2022, n. 25, rubricato «Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese energivore» – Art. 4, del D.L. 01/03/2022, n. 17, conv., con mod., dalla L. 27/04/2022, n. 34, rubricato «Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese energivore» – Art. 3, del D.L. 21/03/2022, n. 21, rubricato «Contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica» (secondo trimestre 2022) – Art. 9, del D.L. 21/03/2022, n. 21, rubricato «Cedibilità dei crediti di imposta riconosciuto alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale» – D.M. MiSE 21 dicembre 2017, recante: «Agevolazioni imprese energivore» – Ambito applicativo – Identificazione  delle imprese a forte consumo di energia – Utilizzo dei crediti d’imposta – Primi chiarimenti»

 

Legge di bilancio 2022 – Novità in materia di crediti d’imposta

 

Le novità in materia di crediti d’imposta introdotte dalla legge di Bilancio 2022

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14 E del 17 maggio 2022: «NOVITÀ FISCALI 2022 – LEGGE DI BILANCIO 2022 – Novità in materia di crediti d’imposta – Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (comma 44) – Credito d’imposta in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative (comma 45) – Credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI (comma 46) – Credito d’imposta a favore delle fondazioni di origine bancaria di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (FOB) per i versamenti effettuati al “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile” – Tax credit librerie (comma 351) – Bonus acqua potabile (comma 713) – Tax credit impianti di compostaggio nei centri agroalimentari (commi da 831 a 834) – L. 30/12/2021, n. 234»

 

Transfer pricing

 

Applicazione dell’intervallo di libera concorrenza nell’analisi del Fisco della determinazione dei prezzi di trasferimento

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16 E del 24 maggio 2022: «PREZZI DI TRASFERIMENTO INFRAGRUPPO (CD. TRANSFER PRICING) – Istruzioni operative in materia di prezzi di trasferimento – Rettifiche da motivare – Metodi (su basi statistiche) per la determinazione dei prezzi di trasferimento – Intervallo di libera concorrenza – Nozione di intervallo – Applicazione nella determinazione del prezzo di libera concorrenza – Condizioni in base alle quali l’Amministrazione finanziaria può rettificare il valore individuato dal contribuente – Esemplificazioni – Obblighi motivazionali – Quadro normativo di riferimento – Art. 9 del Modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni – Linee Guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali – Art. 110, comma 7, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 6 D.M. Finanze del 14/05/2018»

 

ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale)

 

ISA 2022. La circolare con i dettagli p.i. 2021

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18 E del 25 maggio 2022: «ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) – Applicazione degli ISA per il p.i. 2021 – Gli interventi straordinari sugli ISA in vigore per il p.i. 2021 – Novità della modulistica 2022 – Dati precalcolati ISA 2022 – “Il tuo Isa 2022” – Benefici premiali correlabili ai diversi livelli di affidabilità fiscale, conseguenti all’applicazione degli ISA al periodo d’imposta 2021 – Art. 9-bis, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – D.M. 21/03/2022 – D.M. 29/04/2022 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 aprile 2022, prot. n. 143350/2022»

 

 

Legislazione

Agenzia delle entrate – Servizi on-line

 

Tutori, curatori speciali, amministratori di sostegno, genitori di figli minorenni o persone di fiducia. Per i servizi on-line dell’Agenzia delle entrate pronto il modello di richiesta per i soggetti che agiscono in nome e per conto di altri

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 maggio 2022, prot. n. 173217/2022: «Richiesta di abilitazione all’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle entrate da parte dei rappresentanti legali di persone fisiche e di soggetti che agiscono in nome e per conto di altri soggetti, sulla base del conferimento di una procura»

 

Dichiarazione 730 precompilata – Destinatari e modalità di accesso

 

Le regole per l’accesso alla dichiarazione 730/2022 precompilata e l’elenco degli oneri (detraibili e deducibili), trasmessi da soggetti terzi, che sono utilizzati per l’elaborazione

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 maggio 2022, prot. n. 173218/2022: «Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati»

 

 

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