SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 40 del 2021

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Speciale – Manovra 2022

 

La Legge di Bilancio 2022

 

Le novità introdotte dalla Legge di bilancio 2022

Il testo della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»

Coordinato con le norme richiamate o modificate

 

La guida alla normativa

Comma per comma, l’analisi normativa delle disposizioni in materia fiscale e societaria o d’interesse per i professionisti e imprese

 

Chiarimenti

 

Bonus affitto giovani, proroghe in materia di detrazioni fiscali in edilizia e stabilizzazione a 2 milioni di euro del limite per le compensazioni. L’Agenzia delle entrate spiega le novità della legge di Bilancio 2022

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9 E del 1° aprile 2022: «NOVITÀ FISCALI 2022 – LEGGE DI BILANCIO 2022 – Principali novità in materia di agevolazioni ai fini della imposte su redditi, regimi sostitutivi e compensazione contenute nella L. 30/12/2021, n. 234 – Proroga dell’esenzione ai fini IRPEF dei redditi agrari e dominicali (comma 25) – Proroga delle detrazioni per interventi di efficientamento energetico, di ristrutturazione edilizia e del bonus mobili (comma 37) – Proroga del bonus verde (comma 38) – Proroga del bonus facciate (comma 39) – Bonus affitto per i giovani (comma 155) – Agevolazioni per lo sviluppo dello sport (commi da 185 a 190) – Proroga delle agevolazioni fiscali per eventi sismici (comma 456) – Regime di tassazione delle Società di investimento immobiliare quotate e non (Siiq e Siinq) (comma 718) – Estensione a ricercatori e docenti della possibilità di optare per l’applicazione delle agevolazioni fiscali per il «rientro dei cervelli» (comma 763) – Enti sportivi operanti nella Provincia autonoma di Bolzano (comma 1006) – Incremento del limite annuo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale (comma 72)»

 

Le novità in materia di crediti d’imposta introdotte dalla legge di Bilancio 2022

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14 E del 17 maggio 2022: «NOVITÀ FISCALI 2022 – LEGGE DI BILANCIO 2022 – Novità in materia di crediti d’imposta – Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (comma 44) – Credito d’imposta in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative (comma 45) – Credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI (comma 46) – Credito d’imposta a favore delle fondazioni di origine bancaria di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (FOB) per i versamenti effettuati al “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile” – Tax credit librerie (comma 351) – Bonus acqua potabile (comma 713) – Tax credit impianti di compostaggio nei centri agroalimentari (commi da 831 a 834) – L. 30/12/2021, n. 234»

 

Nuova curva IRPEF e esclusione dall’Irap delle persone fisiche: primi chiarimenti sulla revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni e sul perimetro “no Irap” per i professionisti e imprese individuali

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4 E del 18 febbraio 2022: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Modifiche alla disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche – Aliquote e scaglioni – Detrazioni di imposta – Trattamento integrativo – Addizionali all’IRPEF – Obblighi dei sostituti – Istituzione dell’assegno unico e universale – Modifiche alle detrazioni per carichi di famiglia – Esclusione dall’ambito soggettivo IRAP per professionisti e imprenditori individuali – Artt. 11, 12 e 13, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Artt. 1 e 2, del D.L. 05/02/2020, n. 3, conv., con mod., dalla L. 02/04/2020, n. 21 – Art. 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 – Art. 1, commi da 2 a 8, della L. 30/12/2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) – Art. 1, del D.Lgs. 29/12/2021, n. 230»

 

Sospensione termini per gli adempimenti tributari a carico del professionista in caso di malattia o di infortunio. Procedura e termini

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 248 del 13 marzo 2023: «PROFESSIONI – Adempimenti tributari – Disciplina di sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico dei liberi professionisti, iscritti ad albi professionali, per i casi di malattia o di infortunio (nella specie, Dottore Commercialista) – Scadenze sospese e oneri comunicativi – Adempimenti che beneficiano di sospensione – Computo dei termini – Oneri comunicativi da espletare nei confronti dei competenti uffici della Pubblica Amministrazione – Art. 1, commi dal 927 al 944, della L. 30/12/2021, n. 234 – Art. 2704 del c.c.»

 

Nuovo Regime Patent Box
Le regole per la maxi deduzione

 

I chiarimenti sulla nuova disciplina

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5 E del 24 febbraio 2023: «AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE – PATENT BOX -Nuovo Regime – Deduzione fiscale maggiorata delle spese sostenute nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo -Requisiti e modalità di accesso al regime, con riferimento all’ambito sia soggettivo sia oggettivo – Condizioni per beneficiare dell’esimente sanzionatoria, nel caso di rettifiche della maggiorazione dedotta da parte dell’Amministrazione finanziaria – Soluzioni interpretative adottate in relazione a questioni legate all’eventuale “transito” dal precedente al nuovo regime Patent box – Art. 6, del D.L. 21/10/2021, n. 146, conv., con mod., dalla L. 17/12/2021, n. 215, così come modificato dall’art. 1, commi 10 e 11, della L. 30/12/2021, n. 234 – Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 15 febbraio 2022, prot. n. 48243/2022, così come modificato dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 24 febbraio 2023, prot. n. 52642/2023»

 

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Credito d’imposta per il pagamento del canone patrimoniale dovuto per le installazioni pubblicitarie. Le istruzioni per usufruire del bonus

Pronte le istruzioni operative per ottenere il credito d’imposta destinato ai titolari di impianti pubblicitari privati (o concessi a privati) che hanno versato il canone patrimoniale dovuto per il 2021 per l’affissione di manifesti commerciali in aree pubbliche o aperte al pubblico. Con la circolare n. 1/E, firmata (il 7 gennaio 2022) dal direttore dell’Agenzia, vengono forniti chiarimenti sulle modalità di fruizione del bonus, introdotto dal D.L. Sostegni bis (D.L. n. 73/2021) con uno stanziamento complessivo pari a 20 milioni di euro per favorire la ripresa del mercato della pubblicità, anche in considerazione delle ripercussioni economiche dovute all’emergenza sanitaria. Il tax credit, che è utilizzabile esclusivamente in compensazione, potrà essere richiesto dal 10 febbraio al 10 marzo 2022 comunicando l’importo versato per lo scorso anno tramite i canali telematici dell’Agenzia, come stabilito con il provvedimento del 29 ottobre 2021.

 

Chi può richiedere il tax credit

 

Il credito d’imposta è rivolto ai titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all’affissione di manifesti e alle installazioni pubblicitarie di natura commerciale. Al fine di favorire la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche o aperte al pubblico, l’agevolazione spetta anche nei casi in cui il versamento del canone per il 2021 sia stato effettuato tardivamente – purché comprensivo di interessi e sanzioni – ma comunque entro la data di presentazione della comunicazione dell’importo versato per lo scorso anno a titolo di canone. In ogni caso, ai fini del riconoscimento del credito di imposta va preso in considerazione solo l’importo versato a titolo di canone e non anche quello riferito a interessi e sanzioni dovuti per il tardivo pagamento.

 

Come calcolare il canone da comunicare

 

La circolare dell’Agenzia chiarisce che il credito d’imposta è riconosciuto in proporzione al canone versato relativamente all’anno 2021 per un ammontare corrispondente al canone versato per non più di 6 mesi. Se il versamento è stato effettuato per un periodo superiore a 6 mesi, il canone va, quindi, ricalcolato parametrando l’importo versato ai 6 mesi, seguendo questo schema esemplificativo:

  • in caso di canone versato per un periodo inferiore a 6 mesi dell’anno 2021 (ad esempio 4), il contribuente prenderà in considerazione l’intero importo versato;
  • in caso di canone versato per un periodo superiore a 6 mesi dell’anno 2021, il contribuente dovrà dividere l’importo pari al canone versato per i mesi di versamento e moltiplicare il risultato ottenuto per 6; quindi se ad esempio il canone è stato versato per 8 mesi, l’importo andrà diviso per 8 e moltiplicato per 6;
  • in caso di canone versato per l’intero anno 2021, il canone versato va diviso per 12 e moltiplicato per 6.

 

Ammontare del credito d’imposta e utilizzo

 

Dal 10 febbraio 2022 al 10 marzo 2022, i contribuenti devono comunicare (direttamente o tramite un incaricato abilitato) l’importo versato a titolo di canone per l’anno 2021, utilizzando i canali telematici dell’Agenzia. Ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito dal D.L. Sostegni bis, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari all’importo versato relativamente all’anno 2021 a titolo di canone, indicato nella comunicazione, moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che verrà pubblicato entro il 21 marzo 2022.

A partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione di questo provvedimento, il credito d’imposta sarà utilizzabile dai beneficiari in compensazione, esclusivamente tramite i servizi telematici delle Entrate.

 

Cos’è il canone unico patrimoniale

 

Il canone unico patrimoniale (canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria) è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2020 a partire dal 1° gennaio 2021 in favore degli enti locali, in sostituzione di altri tributi, tra cui la tassa e il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (rispettivamente, Tosap e Cosap). Il versamento del canone è effettuato contestualmente al rilascio della concessione o dell’autorizzazione all’occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 7 gennaio 2022)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 E del 7 gennaio 2022, con oggetto: Credito d’imposta per il pagamento del canone patrimoniale di cui all’articolo 1, commi da 816 a 836, della legge n. 160 del 2019 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 ottobre 2021, prot. n. 295258/2021 – Art. 67-bis del D.L. 25/05/2021, n. 73, conv., con mod., dalla L. 23/07/2021, n. 106

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 ottobre 2021, prot. n. 295258/2021, recante: «Definizione delle modalità attuative delle disposizioni di cui all’articolo 67-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per la fruizione del credito d’imposta in favore dei titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all’affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio, come definite dall’articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e per assicurare il rispetto del limite di spesa previsto e approvazione del modello di comunicazione con le relative istruzioni», pubblicato il 29.10.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Obbligo vaccinale per gli ultra cinquantenni: in Gazzetta il nuovo decreto-legge

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2022 il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore».

Link al testo del Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2022




Da marzo 2022 assegno unico per le famiglie

A decorrere da marzo 2022, con l’Assegno unico, le famiglie potranno percepire un contributo mensile per ogni figlio a carico, entro i limiti e con le modalità previste dalla scheda consultabile sul sito www.inps.it.  

Inps ha già reso disponibile sul proprio sito, a poche ore dall’uscita sulla Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo, la domanda on line.

Per coloro che faranno domanda entro giugno 2022, Inps riconoscerà tutti gli arretrati da marzo, mese in cui gli utenti non avranno più diritto ai benefici assorbiti con l’Assegno unico.

L’Assegno unico è un beneficio che riguarda oltre 7 milioni di famiglie per circa 11 milioni di minori e, ad oggi, sono state presentate 266.309 domande che riguardano 427.010 figli.

Inps, con il suo sito e le sedi su tutto il territorio nazionale, in stretta collaborazione con i Patronati, garantirà ogni supporto operativo nella compilazione della domanda da parte degli utenti.

Sono in corso, inoltre, una serie di iniziative volte a diffondere l’informazione, insieme al Dipartimento della Funzione Pubblica e all’Agenzia delle Entrate.

Per dare risalto al fatto che da marzo la busta paga dei lavoratori dipendenti cambierà e che parallelamente partiranno i pagamenti dell’Assegno unico sui conti correnti, Inps si è attivato inviando:

  • un’informativa alle aziende, tramite cassetto previdenziale per informare i loro dipendenti;
  • un’informativa agli utenti (dipendenti e autonomi), inserita sul sito Inps e su quello dell’Agenzia delle Entrate;
  • un’informativa alle amministrazioni pubbliche inviata da Inps con PEC anche a firma del Ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, a tutte le amministrazioni centrali e locali per informare i loro dipendenti.

“L’avvio dell’assegno unico – ha dichiarato il presidente dell’Inps Pasquale Tridico – oltre a rappresentare una fondamentale innovazione a favore delle famiglie e della natalità, si realizza con successo grazie al piano di trasformazione digitale adottato dall’Istituto in questi anni e grazie alla piena collaborazione con tutti gli attori professionali e istituzionali. Un lavoro di squadra a beneficio dei cittadini e al servizio delle riforme per la crescita”.

(Così, comunicato stampa Inps del 7 gennaio 2022)

 

Per saperne di più:

 

Il D.Lgs. n. 230/2021 che istituisce l’assegno unico ed universale

Link al testo del Decreto Legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, recante: «Istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46». In Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021

 

Faq

Per maggiori informazioni è possibile consultare le Faq sull’Assegno unico.

 

Le informative

Pubblicate le informative ai sostituti d’imposta e ai dipendenti e agli autonomi  per ottenere dall’Inps l’assegno unico e universale (AUU)




Lavoratori over 50. Il Cdm approva le disposizione per il Super Green Pass obbligatorio

COVID-19, MISURE DI CONTENIMENTO DELL’EPIDEMIA

Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole (decreto-legge)

 

Il Consiglio dei Ministri di mercoledì 5 gennaio 2022, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole.

 

Obbligo vaccinale

 

Il testo introduce l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni. Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass Rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio prossimo.

Senza limiti di età, l’obbligo vaccinale è esteso al personale universitario così equiparato a quello scolastico.

 

Green Pass Base

 

È esteso l’obbligo di Green Pass cosiddetto ordinario a coloro che accedono ai servizi alla persona e inoltre a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali fatte salve eccezioni che saranno individuate con atto secondario per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.

 

Smart working

 

Il Consiglio dei Ministri è stato informato dal Ministro per la pubblica amministrazione, Renato Brunetta che è stata adottata d’intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando una circolare rivolta alle pubbliche amministrazioni e alle imprese private per raccomandare il massimo utilizzo, nelle prossime settimane, della flessibilità prevista dagli accordi contrattuali in tema di lavoro agile.

 

Scuola

 

Cambiano le regole per la gestione dei casi di positività.

 

Scuola dell’infanzia

 

Già in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni.

 

Scuola primaria (Scuola elementare)

 

Con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5).

In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni.

 

Scuola secondaria di I e II grado (Scuola media, liceo, istituti tecnici etc etc)

 

Fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2.

Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe.

Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.




Indennità di disoccupazione DIS-COLL: istruzioni in ordine alle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022

Il comma 223 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (bilancio 2022) ha modificato la disciplina dell’indennità di disoccupazione cosiddetta DIS-COLL in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, introducendo una diversa decorrenza del meccanismo di riduzione (cd. décalage) della prestazione, un ampliamento della durata e una diversa modalità di calcolo della stessa, il riconoscimento della contribuzione figurativa per i periodi di fruizione della prestazione e l’obbligo del versamento, per alcune categorie di lavoratori iscritti alla Gestione Separata, di un’aliquota contributiva contro la disoccupazione pari a quella dovuta per la NASpI .

L’inps con circolare 4 gennaio 2022, n. 3 illustra le novità legislative per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022. Per evento di disoccupazione si intende l’evento di cessazione dal lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione.

Per le cessazioni involontarie dal lavoro avvenute a partire da gennaio 2022, le nuove disposizioni normative fissano la durata della DIS-COLL ad un periodo massimo di 12 mesi. La circolare fornisce, inoltre, le indicazioni per la presentazione della domanda e il riconoscimento della contribuzione figurativa.

Fonte: https://www.lavoro.gov.it

Link al testo della circolare INPS – Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali – n. 3 del 4 gennaio 2022, con oggetto: LAVORO – Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa–Dis-Coll – Riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali – Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione DIS-COLL – Art. 15, del D.Lgs. 04/03/2015, n. 22 – Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) –




Obbligo del Super green pass. Diramata la nuova circolare del Viminale

Con la circolare del 4 gennaio 2022, prot. n. 15350/117/2/1 del Ministero dell’interno ha illustrato le disposizioni contenute nel decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 che estendono il campo di applicazione della certificazione verde “rafforzata”.

In particolare, spiega il documento del Viminale, a decorrere dal prossimo 10 gennaio e sino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022) il possesso del green pass “rafforzato” diviene obbligatorio per l’accesso ai seguenti servizi e attività:

  • alberghi e altre strutture ricettive, compresi i servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;
  • sagre e fiere, convegni e congressi;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
  • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
  • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
  • mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale.

Inoltre, il possesso della certificazione verde “rafforzata”, sempre a decorrere dal 10 gennaio prossimo, sarà necessario per accedere o utilizzare i seguenti servizi o attività:

  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività all’aperto;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

Le disposizioni che hanno assoggettato lo svolgimento delle attività al possesso del green-pass “rafforzato” in luogo del certificato verde base, non trovano applicazione nei riguardi dei minori di età inferiore ai dodici anni e dei soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione.

Link al testo della circolare Ministero dell’interno 4 gennaio 2022 – Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante: «Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.»

(Link al sito: https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2022-01/circolare_gabinetto_del_ministro_04.01.2022.pdf

Fonte: Ministero dell’Interno – sito: www.interno.gov.it




Legge di Bilancio 2022. Il punto Inps sul riordino della disciplina NASpI

La legge di Bilancio 2022, ha apportato importanti modificazioni e integrazioni alle disposizioni che disciplinano, rispettivamente, l’ambito di applicazione dell’indennità di disoccupazione NASpI, i requisiti di accesso alla prestazione, nonché la misura e la durata della prestazione medesima.

Con la circolare 4 gennaio 2022, n. 2 l’Inps illustra le novità legislative e le modalità di applicazione per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° gennaio 2022 e precisa che per evento di disoccupazione si intende l’evento di cessazione dal lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione.

Nella circolare sono inoltre individuate le diverse tipologie di destinatari della prestazione di disoccupazione NASpI: i lavoratori dipendenti, gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, nonché il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.

Si ricorda che sono esclusi dalla tutela dell’indennità di disoccupazione NASpI, i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.

Si fa presente che gli operai agricoli a tempo indeterminato, essendo destinatari della prestazione NASpI esclusivamente per le cessazioni involontarie intervenute dal 1° gennaio 2022, possono accedere alla indennità di disoccupazione agricola in competenza 2021 qualora nel predetto anno abbiano maturato i requisiti di accesso legislativamente previsti per l’indennità di disoccupazione agricola, presentando apposita domanda, come di consueto, entro il 31 marzo 2022.

Fonte: www.inps.it

Link al testo della circolare INPS – Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali- Direzione Centrale Entrate – n. 2 del 4 gennaio 2022, con oggetto: LAVORO – Indennità di disoccupazione NASpI – Riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali – Ambito soggettivo di applicazione dell’indennità di disoccupazione NASpI – Requisiti di accesso alla prestazione, nonché la misura e la durata della prestazione – Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022).




Pubblicato il decreto Interministeriale per il credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator

Pubblicato sul sito istituzionale www.ministeroturismo.gov.it il decreto Interministeriale del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2021, recante: le modalità applicative per la fruizione del credito di imposta di cui all’articolo 4 – (Credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator) del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 – «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose».

Il provvedimento reca le modalità applicative per la fruizione del credito di imposta di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, con riferimento in particolare:

a) ai soggetti ammessi a beneficiare dell’incentivo, alle tipologie di interventi ammessi, alle soglie massime di spesa ammissibile, nonché ai criteri di verifica e accertamento dell’effettività delle spese sostenute;

b) alle procedure per l’ammissione delle spese al credito d’imposta, per il suo riconoscimento e utilizzo;

c) alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dell’incentivo;

d) alle modalità per garantire il rispetto del limite massimo di spesa ed il raggiungimento degli obiettivi relativi alla misura 4.2 M1C3 del PNRR.

Al fine di salvaguardare il raggiungimento, anche in sede prospettica, degli obiettivi e dei traguardi, intermedi e finali, della pertinente misura del PNRR, il decreto disciplina, altresì, le modalità di riduzione o revoca degli incentivi, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti, e di riassegnazione delle somme, fino alla concorrenza delle risorse economiche, attraverso lo scorrimento dell’elenco dei beneficiari ammessi, formatosi in seguito alla presentazione delle relative domande al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con l’Unione europea.

Link al testo del decreto Interministeriale del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2021, recante: le modalità applicative per la fruizione del credito di imposta di cui all’articolo 4 – (Credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator) del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 – «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose».




Legge di Bilancio 2022: prime istruzioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

Con la Circolare n. 1 del 3 gennaio 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della formazione, ha fornito le prime indicazioni operative relative all’introduzione dei nuovi criteri per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale da riconoscere ai lavoratori in costanza del rapporto di lavoro.

Con la citata circolare il Ministero del Lavoro fornisce i primi chiarimenti e le prime indicazioni operative per l’accesso al trattamento di integrazione salariale in genere e, in particolare, a quello straordinario. Nel documento interpretativo, evidenziato che le modifiche disposte con la legge di bilancio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.49/L del 31 dicembre 2021 sono entrate in vigore il 1° gennaio 2022 e si riferiscono operativamente ai periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa integrati dai trattamenti di cassa integrazione guadagni, decorrenti dal 1° gennaio 2022. Le suddette innovazioni non trovano, invece, applicazione con riferimento alle richieste aventi ad oggetto periodi plurimensili, a cavallo degli anni 2021-2022, in cui la riduzione/sospensione dell’attività lavorativa sia iniziata nel corso dell’anno 2021, ancorché successivamente proseguita nel 2022.

Link al testo della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali n. 1 del 3 gennaio 2022, con oggetto: LAVORO – Prime istruzioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro – Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022).




Legge di Bilancio 2022. Le nuove misure per la tutela della maternità e della paternità per le lavoratrici e per i lavoratori autonomi e in materia di congedo obbligatorio e facoltativo di paternità

L’articolo 1, comma 239, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), ha introdotto una misura a sostegno delle lavoratrici autonome in caso di maternità. Nello specifico dispone che «alle lavoratrici di cui agli articoli 64, 66 e 70 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che abbiano dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, l’indennità di maternità è riconosciuta per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità». Si tratta di lavoratrici:

  • iscritte alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (cfr. l’articolo 64 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151);
  • iscritte alle Gestioni autonome INPS (cfr. il capo XI del D.Lgs. n. 151/2001);
  • di libere professioniste di cui all’articolo 70 del D.Lgs n. 151/2001 (non gestite dall’Istituto ma dalle specifiche Casse previdenziali di appartenenza).

La disposizione normativa menziona le sole lavoratrici, tuttavia la tutela deve essere riconosciuta anche ai padri lavoratori autonomi o iscritti alla Gestione separata che si trovino nelle condizioni reddituali previste dall’articolo citato, subordinatamente al verificarsi degli eventi previsti dalla normativa vigente (cfr. gli artt. 28, comma 1-ter, 66, comma 1-bis, e 70, comma 3-ter, del D.Lgs n. 151/2001, e l’articolo 3 del D.M. 04/04/2002).

 

Nella medesima legge di bilancio 2022, l’articolo 1, comma 134, modificando l’articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, rende strutturale la misura del congedo obbligatorio di paternità, introdotto in via sperimentale dall’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, confermando i dieci giorni di periodo di fruizione del congedo obbligatorio di paternità previsto, per il 2021, dall’articolo 1, comma 363, lettera b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché la possibilità, per il padre lavoratore dipendente, di astenersi per un periodo ulteriore di un giorno in sostituzione della madre e in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

L’Inps con la prima circolare del 2022 ha fornito le istruzioni sulla citata estensione della tutela della maternità e della paternità per le lavoratrici e per i lavoratori autonomi e sulla stabilizzazione del congedo obbligatorio e facoltativo di paternità per i lavoratori dipendenti.

La circolare definisce nel dettaglio destinatari, requisiti di accesso e periodo indennizzabile degli ulteriori tre mesi di indennità di maternità/paternità, e richiama le indicazioni contenute nella precedente circolare dell’ 11 marzo 2021, n. 42 di riferimento per il congedo obbligatorio e facoltativo di paternità.

 

Link al testo della circolare INPS – Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali n. 1 del 3 gennaio 2022, con oggetto: LAVORO – Tutela della maternità e della paternità – Riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali. Estensione della tutela della maternità e della paternità per le lavoratrici e per i lavoratori autonomi. Stabilizzazione del congedo obbligatorio e facoltativo di paternità per i lavoratori dipendenti – Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022).

 




Esperti nella composizione negoziata della crisi d’impresa. Mingiustizia detta le Linee di guida per la valutazione delle domande

Il Ministero della Giustizia ha emanato il 29 dicembre 2021 le Linee di indirizzo agli Ordini professionali per la selezione delle domande per la formazione degli elenchi regionali degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi d’impresa (art. 3, decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147). Ne dà notizia, l’Informativa n. 1/2022 del 3 gennaio 2022 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Nel documento CNDCEC evidenziato che l’emanazione delle suddette Linee di indirizzo, rende necessario l’aggiornamento parziale del modello di domanda di cui alla precedente Informativa n. 108 del 19 novembre 2021, che sarà inviato quanto prima.

Link all’informativa n. 1 del 3 gennaio 2022 (link esterno verso il sito https://www.commercialisti.it/)




Contributo annuale 2022 a carico degli iscritti nel registro dei revisori legali. Il 31 gennaio 2022 scade il termine per il versamento

Il 31 gennaio 2022 scade il termine per il versamento del contributo annuale di iscrizione per l’anno 2022, il cui importo – determinato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 9 dicembre 2020 (G.U. Serie Generale n. 318 del 23 dicembre 2020) – è pari ad euro 35,00.

Il versamento potrà essere effettuato utilizzando i servizi del sistema pagoPA®, tramite gli strumenti di pagamento elettronico resi disponibili dalla piattaforma, direttamente dal sito web della revisione legale (Area riservata) o presso gli intermediari autorizzati.

È in fase di distribuzione l’apposito avviso di pagamento che sarà recapitato al domicilio digitale comunicato da ciascun iscritto al Registro dei revisori legali, ovvero a mezzo posta elettronica ordinaria e, in via residuale, tramite posta ordinaria.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di pagamento, è possibile visitare la sezione “Contributi Annuali”. Si ricorda, infine, l’obbligo di accreditamento all’Area riservata nella quale è possibile, tra l’altro, consultare lo stato dei pagamenti pregressi, scaricare copia dell’avviso di pagamento ed aggiornare i propri dati anagrafici e di contatto, incluso il domicilio digitale.

Fonte: Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Revisione legale (Mef) – https://www.revisionelegale.mef.gov.it/

Link al testo della Circolare Ministero dell’Economia delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – del 3 dicembre 2020, n. 23, con oggetto: REGISTRO DEI REVISORI – Comunicazione domicilio digitale da parte degli iscritti al Registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ed iscrizione dei revisori legali nell’Indice Nazionale dei domicili digitali – INI-PEC, delle imprese – D.L. 16/07/2020, n.76, conv., con mod., dalla L. 11/09/2020, n.120, “c.d. Decreto Semplificazioni” – Art. 16, comma 7 del D.L. 29/11/2008, n. 185, , conv., con mod., dalla L. 28 01 2009, n. 2 – MEF-RGS -(Prot. 229083 del 03/12/2020)




Assegno unico e universale. Pronta la procedura per la presentazione delle domande

Dal 1° gennaio 2022 sarà possibile presentare le domande per l’assegno unico e universale per i figli a carico che sostituirà le seguenti misure: il premio alla nascita o all’adozione (bonus mamma domani), l’assegno al nucleo familiare per i figli, gli assegni familiari e l’assegno di natalità (bonus bebè). A partire dal 1° marzo 2022, cessa l’erogazione dell’assegno erogato dai Comuni ai nuclei familiari numerosi e l’applicazione in busta paga delle detrazioni fiscali per i figli fino a 21 anni di età (al ricorrere di certe condizioni). Si ricorda che il bonus asilo nido rimane pienamente in vigore.

L’assegno unico e universale per i figli riguarda tutte le categorie di lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati), autonomi, pensionati, disoccupati, inoccupati ecc.

Il beneficio ha durata annuale (da marzo a febbraio dell’anno successivo) e può essere chiesto a partire dal 1° gennaio, compilando on line la domanda sul sito dell’INPS mediante credenziali SPID, carta di identità elettronica, carta dei servizi ovvero recandosi presso un istituto di patronato di propria fiducia o contattando il contact center di Inps.

Per tutte le domande di assegno unico e universale che saranno presentate entro il 30 giugno, è previsto il riconoscimento delle mensilità arretrate spettanti a decorrere da marzo, primo mese di erogazione della prestazione.

Per le famiglie che, al momento della domanda, sono in possesso di ISEE in corso di validità, l’assegno verrà corrisposto con importi maggiorati e calcolati in base alla fascia di ISEE. Le medesime maggiorazioni saranno comunque riconosciute, con decorrenza retroattiva, anche a coloro che al momento della domanda non siano in possesso dell’indicatore, ma che presentino l’ISEE entro il 30 giugno.

Si potrà accedere al beneficio, in misura minima, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di euro 40.000.

Si ricorda che si può presentare l’ISEE presso gli intermediari abilitati a prestare l’assistenza fiscale (CAF), ovvero on line sul sito internet dell’Inps in modalità ordinaria o precompilata. In tale ultimo caso, l’ISEE è reso normalmente disponibile entro poche ore dalla richiesta.

L’INPS ha realizzato una scheda semplificata sull’assegno unico, che riporta in pochi passaggi tutte le informazioni necessarie per comprendere in cosa consiste il beneficio, chi ne ha diritto, come presentare la domanda e quale sarà l’importo corrisposto dall’Inps.

È stato pubblicato, inoltre, sul sito Inps, un simulatore che fornisce una previsione di quanto potrebbe essere l’importo dell’assegno, sulla base di alcuni dati forniti in modo anonimo dall’utente. È una previsione che non tiene conto dei dati effettivamente presenti negli archivi dell’Istituto, ed è quindi puramente indicativa.

La scheda, allegata al comunicato, sarà pubblicata sul sito www.inps.it. (Così, comunicato stampa Inps del 31 dicembre 2021)

 

Link al testo del messaggio n. 4748 del 31 dicembre 2021
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13663

 

Per saperne di più:

 

Il D.Lgs. n. 230/2021 che istituisce l’assegno unico ed universale

Link al testo del Decreto Legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, recante: «Istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46». In Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021

 

Faq

Per maggiori informazioni è possibile consultare le Faq sull’Assegno unico.

 

Le informative

Pubblicate le informative ai sostituti d’imposta e ai dipendenti e agli autonomi  per ottenere dall’Inps l’assegno unico e universale (AUU)




234 è numero della legge di bilancio 2022

Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 49 alla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» (Legge di Bilancio 2022).

Link al testo della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» (Legge di Bilancio 2022).




Classificazione delle attività economiche Ateco 2007: disponibile l’aggiornamento 2022

Sul sito istituzionale dell’Istituto nazionale di statistica www.istat.it è pubblicata la classificazione delle attività economiche Ateco 2007 – Aggiornamento 2022, predisposta dall’Istat. (Cfr. comunicato Istat pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.309 del 30 dicembre 2022)

Come spiega una nota pubblicata nel sito web dell’Istat, l’Istituto ha predisposto la nuova classificazione delle attività economiche Ateco 2007 aggiornamento 2022 per la produzione e la divulgazione di dati statistici a partire dal 1° gennaio 2022. La classificazione delle attività economiche in oggetto, sin dal 2008, viene utilizzata da parte delle pubbliche amministrazioni anche per finalità amministrative e, per tale ragione, è necessario un coordinamento inter-istituzionale. Per consentire la sua implementazione operativa, la nuova classificazione sarà adottata per finalità statistiche e amministrative a partire dal 1° aprile 2022.

Link alle pagine dell’Istituto nazionale di statistica dedicate all’Aggiornamento Classificazione delle attività economiche Ateco 2007